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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 05/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti all'avv. SC MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 7/2021
Sono presenti per parte attrice l'avv. VIGLIOTTI DUILIO, per parte convenuta l'avv. SCURTI ORESTE.
È personalmente presente il convenuto.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 19:40, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. SC MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 7/2021 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il 2 dicembre Parte_1 C.F._1
1957, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IL TT, presso il cui studio in Isernia, Via J.F. Kennedy n. 72, ha eletto domicilio, contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Pietrabbondante (IS) il 27 ottobre 1951, residente in [...]alla contrada Arco n. 37, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Scurti, presso il cui studio in Isernia, Corso Marcelli n. 319, ha eletto domicilio,
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 19 aprile 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittima proposizione di numerose denunce e querele presentate dal convenuto nei suoi confronti e per effetto dell'opposizione da lui formulata alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n. 1484/2018 RGNR – n. 26/2020 R.G. GIP del
Tribunale di Isernia.
In particolare l'attrice espone che, a seguito di tali denunce è stata sottoposta a indagini per il reato di abuso di ufficio;
che, esaminati gli atti, il
P.M. ha richiesto l'archiviazione per insussistenza del reato;
che il
[...] si è tuttavia opposto a tale richiesta, costringendola a munirsi di un CP_1 difensore di fiducia e a sostenere le relative spese legali, con conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 1.973,40, nonché danno morale ed esistenziale, stimato in euro 10.000,00, derivante dalla tensione e dallo stress connessi alla pendenza del procedimento penale.
Ha inoltre dedotto che, nonostante la formale costituzione in mora e l'invito
2 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, il convenuto ha rifiutato ogni forma di componimento, arrivando anzi ad avanzare a propria volta una pretesa risarcitoria nei confronti dell'attrice. si è costituito in giudizio contestando integralmente Controparte_1 la domanda. Il convenuto ha negato di aver presentato sette querele, sostenendo che le denunce a suo nome sono state in realtà quattro e che in nessuna di esse egli aveva formulato istanze punitive, avendo semplicemente chiesto all'Autorità giudiziaria di verificare la sussistenza di eventuali illeciti connessi a condotte dell'attrice nell'ambito delle sue funzioni presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia.
Ha inoltre evidenziato che la stessa richiesta di archiviazione del P.M. e l'ordinanza del GIP di archiviazione hanno riconosciuto l'esistenza di un errore effettivamente commesso dall'attrice in relazione alla gestione del codice fiscale della FI.A.D.E.L. provinciale di Isernia, pur escludendo il dolo o la rilevanza penale della condotta.
Il convenuto ha affermato, pertanto, che la propria iniziativa non possa essere ritenuta colposa o illecita, trattandosi di un legittimo esercizio del diritto di denuncia, e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non comporta responsabilità risarcitoria, salvo che il denunciante agisca con dolo, accusando consapevolmente un innocente.
Ha infine contestato che l'opposizione alla richiesta di archiviazione abbia riguardato la poiché l'atto di opposizione del 3 gennaio 2020 – Pt_1 come emergerebbe dagli allegati – ha menzionato esclusivamente altri indagati ( e ), con esclusione della stessa attrice. CP_2 CP_3
La causa è stata istruita con prove documentali e orali. All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La giurisprudenza è ormai da tempo consolidata nell'affermare che colui che invoca il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia. La prova deve riguardare tanto il profilo oggettivo quanto
3 quello soggettivo del reato, osservato che la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n.
11271). I medesimi principi di diritto sono stati recentemente ribaditi da
Cassazione civile sez. III, 14/05/2025, n.12875.
Nello stesso senso, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13093 del 13 maggio 2024 ha ribadito l'orientamento sopra espresso affermando che, anche in caso di proscioglimento o assoluzione, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Nel caso in cui non sussistono gli estremi della calunnia, le finalità pubblicistiche dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappongono all'iniziativa del denunciante e interrompono il nesso eziologico tra la denuncia e il danno. In tal senso la stessa ordinanza richiama precedenti conformi: Cass., 20/10/2003, n. 15646, Cass.,
30/11/2018, n. 30998.
Del resto, in tema di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana necessita l'esistenza di un fatto lesivo da cui discende un danno. Così, a mente dell'art. 2043 c.c. il fatto illecito si compone di una condotta (attiva o omissiva) e di un danno ingiusto (ingiusto in quanto lesivo di un interesse giuridicamente tutelato) collegati da un nesso causale. Inoltre deve sussistere un danno- conseguenza, ovvero il pregiudizio subito in collegamento al danno evento;
di tale pregiudizio deve essere offerta la prova, che non può considerarsi in re ipsa per il semplice fatto del verificarsi dell'evento lesivo.
Ribadito dunque che l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno derivante da denunce ritenute calunniose, occorre ribadire, conformemente alla giurisprudenza sopra indicata, che in assenza di prova della natura calunniosa della denuncia, l'interesse pubblico sotteso all'azione penale, interrompendo il nesso causale tra la condotta contestata
(denuncia) e il danno, impedisce di collegare causalmente la denuncia al
4 danno.
Neppure è concepibile, del resto, che l'archiviazione del procedimento penale possa automaticamente determinare la prova dell'elemento materiale e psicologico del reato di calunnia.
Trova così spiegazione il principio di diritto secondo cui “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia
l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querela)” (Cass. Civ., Sez. III, n.
30988/18).
Ne discende che, chi chiede in sede civile il risarcimento del danno conseguenza di una denuncia ritenuta calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. Come già detto, denunciare un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti. Tale obbligo giuridico rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. civ., Sez. III,
n. 11271/2020).
Era pertanto onere dell'attrice fornire la prova della calunniosità della condotta del ovvero la prova della consapevolezza in capo al CP_1 [...] della falsità delle condotte da lui addebitate alla e della CP_1 Pt_1 volontà di ottenere attraverso l'addebito delle condotte conosciute come false l'incolpazione della nella sicura conoscenza della sua Pt_1 innocenza.
Di tutto ciò non è offerta la prova. Anzi, non è senza rilievo la circostanza che in atto di citazione la condotta è addebitata al convenuto a titolo di colpa grave;
la calunnia è reato punibile esclusivamente in presenza di
5 dolo.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Sul governo delle spese occorre osservare che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
Nella fattispecie occorre evidenziare che il convenuto, chiamato in sede di negoziazione assistita, ha a propria volta allegato un danno neppure ribadito in sede di giudizio.
Tale condotta, essendo di ostacolo al conseguimento delle finalità del DL
132/2014, ove accompagnata dalla soccombenza, avrebbe potuto determinare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a mente dell'art. 4 del citato D.L. 132/2014. Nella fattispecie, a fronte del rigetto della domanda principale, vale a giustificare la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di
SC MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 7/2021
Rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Isernia, il 5 novembre 2025
Il Giudice onorario
SC MO
6
Verbale di udienza
All'udienza del 05/11/2025 davanti all'avv. SC MO, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 7/2021
Sono presenti per parte attrice l'avv. VIGLIOTTI DUILIO, per parte convenuta l'avv. SCURTI ORESTE.
È personalmente presente il convenuto.
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione e rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 19:40, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. SC MO, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 7/2021 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il 2 dicembre Parte_1 C.F._1
1957, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IL TT, presso il cui studio in Isernia, Via J.F. Kennedy n. 72, ha eletto domicilio, contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Pietrabbondante (IS) il 27 ottobre 1951, residente in [...]alla contrada Arco n. 37, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Scurti, presso il cui studio in Isernia, Corso Marcelli n. 319, ha eletto domicilio,
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 19 aprile 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittima proposizione di numerose denunce e querele presentate dal convenuto nei suoi confronti e per effetto dell'opposizione da lui formulata alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale n. 1484/2018 RGNR – n. 26/2020 R.G. GIP del
Tribunale di Isernia.
In particolare l'attrice espone che, a seguito di tali denunce è stata sottoposta a indagini per il reato di abuso di ufficio;
che, esaminati gli atti, il
P.M. ha richiesto l'archiviazione per insussistenza del reato;
che il
[...] si è tuttavia opposto a tale richiesta, costringendola a munirsi di un CP_1 difensore di fiducia e a sostenere le relative spese legali, con conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 1.973,40, nonché danno morale ed esistenziale, stimato in euro 10.000,00, derivante dalla tensione e dallo stress connessi alla pendenza del procedimento penale.
Ha inoltre dedotto che, nonostante la formale costituzione in mora e l'invito
2 alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, il convenuto ha rifiutato ogni forma di componimento, arrivando anzi ad avanzare a propria volta una pretesa risarcitoria nei confronti dell'attrice. si è costituito in giudizio contestando integralmente Controparte_1 la domanda. Il convenuto ha negato di aver presentato sette querele, sostenendo che le denunce a suo nome sono state in realtà quattro e che in nessuna di esse egli aveva formulato istanze punitive, avendo semplicemente chiesto all'Autorità giudiziaria di verificare la sussistenza di eventuali illeciti connessi a condotte dell'attrice nell'ambito delle sue funzioni presso l'Agenzia delle Entrate di Isernia.
Ha inoltre evidenziato che la stessa richiesta di archiviazione del P.M. e l'ordinanza del GIP di archiviazione hanno riconosciuto l'esistenza di un errore effettivamente commesso dall'attrice in relazione alla gestione del codice fiscale della FI.A.D.E.L. provinciale di Isernia, pur escludendo il dolo o la rilevanza penale della condotta.
Il convenuto ha affermato, pertanto, che la propria iniziativa non possa essere ritenuta colposa o illecita, trattandosi di un legittimo esercizio del diritto di denuncia, e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non comporta responsabilità risarcitoria, salvo che il denunciante agisca con dolo, accusando consapevolmente un innocente.
Ha infine contestato che l'opposizione alla richiesta di archiviazione abbia riguardato la poiché l'atto di opposizione del 3 gennaio 2020 – Pt_1 come emergerebbe dagli allegati – ha menzionato esclusivamente altri indagati ( e ), con esclusione della stessa attrice. CP_2 CP_3
La causa è stata istruita con prove documentali e orali. All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La giurisprudenza è ormai da tempo consolidata nell'affermare che colui che invoca il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia. La prova deve riguardare tanto il profilo oggettivo quanto
3 quello soggettivo del reato, osservato che la presentazione di una denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass., 12/06/2020, n.
11271). I medesimi principi di diritto sono stati recentemente ribaditi da
Cassazione civile sez. III, 14/05/2025, n.12875.
Nello stesso senso, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 13093 del 13 maggio 2024 ha ribadito l'orientamento sopra espresso affermando che, anche in caso di proscioglimento o assoluzione, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non può essere fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Nel caso in cui non sussistono gli estremi della calunnia, le finalità pubblicistiche dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappongono all'iniziativa del denunciante e interrompono il nesso eziologico tra la denuncia e il danno. In tal senso la stessa ordinanza richiama precedenti conformi: Cass., 20/10/2003, n. 15646, Cass.,
30/11/2018, n. 30998.
Del resto, in tema di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c., perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana necessita l'esistenza di un fatto lesivo da cui discende un danno. Così, a mente dell'art. 2043 c.c. il fatto illecito si compone di una condotta (attiva o omissiva) e di un danno ingiusto (ingiusto in quanto lesivo di un interesse giuridicamente tutelato) collegati da un nesso causale. Inoltre deve sussistere un danno- conseguenza, ovvero il pregiudizio subito in collegamento al danno evento;
di tale pregiudizio deve essere offerta la prova, che non può considerarsi in re ipsa per il semplice fatto del verificarsi dell'evento lesivo.
Ribadito dunque che l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento del danno derivante da denunce ritenute calunniose, occorre ribadire, conformemente alla giurisprudenza sopra indicata, che in assenza di prova della natura calunniosa della denuncia, l'interesse pubblico sotteso all'azione penale, interrompendo il nesso causale tra la condotta contestata
(denuncia) e il danno, impedisce di collegare causalmente la denuncia al
4 danno.
Neppure è concepibile, del resto, che l'archiviazione del procedimento penale possa automaticamente determinare la prova dell'elemento materiale e psicologico del reato di calunnia.
Trova così spiegazione il principio di diritto secondo cui “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia
l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querela)” (Cass. Civ., Sez. III, n.
30988/18).
Ne discende che, chi chiede in sede civile il risarcimento del danno conseguenza di una denuncia ritenuta calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo. Come già detto, denunciare un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti. Tale obbligo giuridico rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (Cass. civ., Sez. III,
n. 11271/2020).
Era pertanto onere dell'attrice fornire la prova della calunniosità della condotta del ovvero la prova della consapevolezza in capo al CP_1 [...] della falsità delle condotte da lui addebitate alla e della CP_1 Pt_1 volontà di ottenere attraverso l'addebito delle condotte conosciute come false l'incolpazione della nella sicura conoscenza della sua Pt_1 innocenza.
Di tutto ciò non è offerta la prova. Anzi, non è senza rilievo la circostanza che in atto di citazione la condotta è addebitata al convenuto a titolo di colpa grave;
la calunnia è reato punibile esclusivamente in presenza di
5 dolo.
Ne deriva il rigetto della domanda.
Sul governo delle spese occorre osservare che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese.
Nella fattispecie occorre evidenziare che il convenuto, chiamato in sede di negoziazione assistita, ha a propria volta allegato un danno neppure ribadito in sede di giudizio.
Tale condotta, essendo di ostacolo al conseguimento delle finalità del DL
132/2014, ove accompagnata dalla soccombenza, avrebbe potuto determinare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. a mente dell'art. 4 del citato D.L. 132/2014. Nella fattispecie, a fronte del rigetto della domanda principale, vale a giustificare la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona di
SC MO, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_1 iscritta al RG 7/2021
Rigetta la domanda e compensa le spese.
Così deciso in Isernia, il 5 novembre 2025
Il Giudice onorario
SC MO
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