Sentenza 2 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9049/2021 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza dell'08.07.2024 è stata fissata l'udienza del 24.02.2025, sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127, ter cpc;
considerato che
a tale udienza è comparsa parte attrice mediante il deposito di note scritte;
lette le note di udienza e le memorie conclusionali depositate dagli attori;
visto l'art. 281 sexies cpc, decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9049/2021 R.G., avente ad oggetto: adempimento di prestazione d'opera intellettuale
TRA Part (P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_1
e Arch. (C.F.: / P.I.: , elettivamente Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 domiciliati in Napoli alla via Tino di Camaino n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Violante
Ruggi d'Aragona che li rappresenta e difende, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di citazione
ATTORI
CONTRO
1
. (P.I.: ), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. , domiciliato CP_2 P.IVA_3
in Napoli presso la sede del al Largo Donnaregina n. 24 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la in persona Parte_3 del legale rappresentante p.t., ( per brevità e l'Arch. convenivano in Parte_3 Controparte_1
Con giudizio il . chiedendo al giudice adito di: CP_2
a) “accertata la creditoria vantata dalla nei confronti del .Tec Parte_4 CP_2
nell'ambito del rapporto dedotto in lite, siccome ricavabile dalla menzionata scrittura ricognitiva e dai giustificativi prodotti, condannare il .Tec al CP_4
pagamento in favore della società attrice del menzionato importo di € 186.813,08, ovvero di quel diverso maggiore o minor importo che sarà ritenuto dovuto secondo giustizia, da maggiorarsi degli interessi come da verbale C.d.A. del stesso CP_2 del 2006 a far data dal dicembre 2004 e fino all'epoca dell'effettivo soddisfo”;
b) “accertata la creditoria vantata dall'arch. nei confronti del Controparte_1
nell'ambito del rapporto dedotto in lite, siccome ricavabile dalla Controparte_5
menzionata nota ricognitiva del 2007, condannare il .Tec al CP_4
pagamento in favore della società attrice del menzionato importo di € 16.000,00, ovvero di quel diverso maggiore o minor importo che sarà ritenuto dovuto secondo giustizia, da maggiorarsi del Contributo Inarcassa, dell'1va e degli interessi come da verbale C.d.A. del stesso del 2006 a far data dal dicembre 2004 e fino CP_2 all'epoca dell'effettivo soddisfo”;
c) “condannare il convenuto .Tec alla refusione delle spese e delle CP_2
competenze di causa, maggiorate di contributo spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”;
Nell'atto di citazione, gli attori premettevano che con L. n. 651/1996, avente ad oggetto “Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000”, e con successiva L. 7 agosto 1997 n. 270, avente ad oggetto
“Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio”, erano stati previsti, in funzione del Giubileo, interventi riguardanti sia i settori dell'accoglienza e della ricettività, che i beni culturali e religiosi in modo da configurare un
Programma Unitario. Allo stesso tempo, erano stati promulgati i primi programmi europei cd.
“Programmi Operativi Pluri-fondo” e i fondi per le cd. Aree Depresse (quali Campania, Basilicata e
Puglia).
2 Nell'ambito di tale quadro normativo, i legali rappresentanti di alcune Istituzioni Religiose, con atto per Notar di Napoli rep. n. 49058 del 2 dicembre 1996, avevano istituito il “ Per_1 [...]
”, finalizzato, tra l'altro, a curare Parte_5
l'organizzazione tecnico-amministrativa e procedurale, propedeutica alla realizzazione delle opere necessarie per l'attuazione dell'itinerario, con iniziative a scopi religiosi, culturali e sociali, nelle regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. In funzione strumentale, per il perseguimento degli
Con indicati scopi, veniva altresì costituito il . il quale aveva appunto come unica CP_2 finalità quella di attuare gli interventi del Programma Multiregionale “ ”, elaborato dal Parte_5
predetto Comitato.
Difatti nel 1997-98, il Comitato aveva presentato, nelle diverse sedi istituzionali, la propria iniziativa interregionale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare facente capo ad alcune istituzioni religiose, già legate attraverso apposite convenzioni con le amministrazioni comunali nei cui territori ricadevano i beni in questione, richiedendo, nel contempo, anche ai sensi del D.P.R.
571/96 e della L. n. 662/96, una opportuna concertazione interregionale, ai fini di una intesa istituzionale.
Per tali ragioni, le Regioni e lo Stato avevano provveduto ad implementare le procedure di finanziamento. Il programma prevedeva il recupero di immobili sottoutilizzati e di aree residuali connesse per la sistemazione di strutture convenzionate polifunzionali di supporto, da adibire alla pubblica fruizione, utili sia in vista dell'anno giubilare, sia per assicurare servizi sociali a titolo definitivo anche dopo tale evento. Risultava, quindi, evidente l'interesse del singolo Ente (religioso o pubblico) a partecipare al Programma onde utilizzarne la strutturazione procedurale per richiedere i cofinanziamenti regionali e statali, utili a valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.
Diversi Enti, sia religiosi che pubblici, titolari di immobili aventi le caratteristiche tipologiche utili all'inserimento nel Programma, e la società società di servizi partecipata (in ragione CP_6
del 70%) dalla ed in quota minoritaria (30%) dalla Controparte_7 Pt_3
avevano aderito al programma. Tale ultima società era stata costituita per gestire le attività
[...]
socioculturali e dell'accoglienza di competenza della prima, affiancando le attività di fornitura degli allestimenti dei siti ed il coordinamento tecnico della successiva gestione in rete a scala multiregionale.
Ciò posto, SE evidenziava che la a seguito della richiesta Parte_2 Controparte_8
ricevuta dal , ed espressasi favorevolmente per i profili di proprio interesse territoriale CP_2
anche a mezzo di apposita conferenza di servizi, aveva invitato nel dicembre 1997 anche le altre
Regioni interessate all'itinerario (Lazio, Basilicata e Puglia) a valutare l'opportunità di procedere congiuntamente ad una concertazione interregionale, rendendosi disponibile a coordinarne l'iter nei
3 confronti dei competenti Uffici Ministeriali. Pertanto, acquisito l'assenso delle altre tre Regioni, nel maggio 1998, si era pervenuti alla definizione del testo del Protocollo d'intesa per la stipula di un accordo di programma-quadro coordinato dalla quale regione capofila, che la Controparte_8
stessa aveva provveduto a trasmettere a tutti gli enti partecipanti, per l'adozione degli atti di CP_8
rispettiva competenza. A tanto fecero seguito le note di adesione dei vari Enti Pubblici interessati.
Di conseguenza, nel giugno 1999, si era svolta in Roma, presso la sede della CP_9 una conferenza dei servizi Interregionale con l'intervento dei rappresentanti del Ministero BB.AA. e delle Regioni. In detta conferenza, si era provveduto ad illustrare gli obiettivi procedurali.
La società attrice deduceva, inoltre, che l'articolazione del Programma era stata trasmessa per opportuna conoscenza agli enti locali coinvolti, unitamente alla definizione del Protocollo di
Coordinamento dei Comuni. Presso la previa conferenza dei servizi, veniva poi Controparte_8
sottoscritto apposito Accordo di Programma, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con delibera del marzo 2000. Con successiva nota del settembre 2000, inviata dal Ministero BB.AA. alle
Regioni interessate dal Programma , veniva specificata la possibilità di attuazione Parte_5
degli interventi, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE del 21.4.1999 per il quadriennio 1999-
2002.
Con nota dell'ottobre 2000, inviata dal Dipartimento Sviluppo del Ministero dell'Economia alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania, venivano altresì segnalate le fonti di copertura, attraverso le delibere , nelle quali erano stati già disposti finanziamenti, anche per la Per_2
Su proposta dell'Amministrazione Provinciale di Napoli, si era pervenuti anche Controparte_8
con l'adesione delle Province di NZ e ND (capofila rispettivamente Basilicata e Puglia), al
Protocollo di Concertazione Interprovinciale del gennaio 2001.
La SE. esponeva, altresì, che nell'ottobre 2006, con decreto del Ministero delle Parte_2
Infrastrutture, venivano liquidate agli Enti beneficiari e quindi in quota anche al le somme CP_2
a saldo degli interventi cantierizzati ex L. 270/97 in Napoli-Centro Storico, Napoli-Fuorigrotta,
AV (Pz), RI e NE (Br) e Campi IN (Le).
Si trattava, pertanto, di un Programma ampiamente strutturato attraverso l'incardinamento dei relativi iter procedurali presso le regioni e ministeri coinvolti, che aveva consentito al di CP_2
ottenere le credenziali presso l'Autorità di Vigilanza e presso il MEF, per svolgere le diverse
Pa procedure a mezzo dei tecnici messi a disposizione dalla e dalla . (talvolta CP_10 Parte_2 in nome e per conto dell' ovvero col supporto dell'Arch. . CP_6 Controparte_1
Sulla scorta di tale sostrato normativo, gli attori evidenziavano che le attività del CP_2
erano sostanzialmente suddivise in due macroaree: 1) la prima (cd. attività comuni) di carattere associativo, organizzativo, procedurale e di valutazione preliminare dei singoli siti, nella quale
4 sostanzialmente si strutturava e monitorava il programma nelle sue diverse fasi di attuazione, e quindi l' (ovvero, per essa, la verificava specificamente le prerogative e potenzialità CP_6 Parte_3
gestionali dei singoli siti, nelle distinte aree geografiche di localizzazione;
2) la seconda (cd. attività esclusiva) di carattere strettamente tecnico-ingegneristico, con la quale si procedeva con i rilievi e le indagini sui complessi o le aree da valorizzare, e poi con la redazione dei progetti preliminari e via via con tutti gli atti necessari all'esecuzione degli interventi cantierizzati ex L. 270/97, nell'ambito di quali l' (ovvero la forniva l'installazione degli arredi ed allestimenti di interni ai CP_6 Parte_3
singoli siti.
Si trattava di un'attività impegnativa svolta non solo presso l'ufficio del CP_11
Consorzio allocato in Napoli, ma anche presso le sedi regionali del Lazio, Basilicata e Puglia, oltre che presso i singoli cantieri in Napoli-Centro, Napoli-Fuorigrotta, AV (Pz), RI e NE
(Br) e Campi IN (Le).
A copertura di dette attività procedurali e di forniture, per effetto sia degli statuti del Parte_5
e e sia degli Accordi di Programma sottoscritti, era previsto che il dovesse
[...] CP_2 CP_2
esigere dagli Enti direttamente interessati alla valorizzazione dei propri immobili (sia religiosi e sia comuni) una quota associativa con rimborsi annessi per le forniture, oltre che dalle Amministrazioni
Provinciali un contributo pari per ciascuna provincia ad € 103.290,00, e un cofinanziamento da parte delle e Ministero Infrastrutture ex L. n. 270/97. CP_8
La società attrice evidenziava che, nel luglio 2002, dopo un primo impegnativo quinquennio di attività, avendo solo pochi associati provveduto a versare la propria quota, il provvedeva CP_2
a trasmettere a tutti i soggetti interessati apposita nota di sollecito anche ai sensi dalla L. n. 109/94.
Difatti, i soci della erano in forte sofferenza per le anticipazioni effettuate in favore CP_6
del , in attesa del recupero, da parte di questi delle quote dovute dagli enti beneficiari delle CP_2
attività di cui all'accordo di programma (tra le quali la stessa Provincia Religiosa dei Padri Scolopi).
Alla luce di ciò, la per la quota di sua competenza di un primo avere (servizi Parte_3
tecnici e finanziamenti epoca 1998-2000), aveva sottoscritto col apposita scrittura CP_2 ricognitiva del 04.12.2000, in ragione di £ 328.700.000 (pari ad € 169.759,38). A fronte di detto debito l' aveva ceduto alla dieci tratte da lei emesse e accettate dal CP_6 Parte_3 CP_2
.Tec per un pari importo, e aventi scadenza bimestrale a partire dal gennaio 2001 e fino al luglio
[...]
2002.
La evidenziava che delle predette tratte accettate, il aveva onorato Parte_3 CP_2 solo la prima, con scadenza al 30.01.2001 per un importo pari a £ 30.000.000 (€ 15.493,71), residuando, quindi, un credito della per £ 298.700.000 (pari a € 154.265,68) nei Parte_3
5 confronti dell' che ha costituito oggetto di separato procedimento monitorio, sfociato nel CP_6
D.I. 1864/11 del 07.03.2011 non opposto da alcuno degli intimati.
Inoltre, la aveva effettuato, a partire dal 31.07.2021 e fino al 28.12.2001, ulteriori Parte_3 finanziamenti per complessive L. 405.200.000 ( pari ad € 209.268,34) tutti funzionali alle attività del sia in favore della stessa per £ 42.000.000, sia del .Tec per CP_2 CP_6 CP_2
complessive £ 363.200.000.
Dunque, la società attrice rappresentava che, a fronte di detta somma, era stato rimborsato dal
.Tec per conto dell' nel dicembre 2008, solo la somma di € 22.455,26, donde CP_2 CP_6 risulterebbe il credito residuo della nei confronti del per la somma di € Parte_3 CP_2
186.813,08, così come riportata nella scrittura ricognitiva, relativa anche ad altre posizioni economiche, sottoscritta nell'aprile 2008 dal stesso e dalla con l'assistenza CP_2 Parte_3
dei rispettivi legali.
Dopo ulteriori contatti, occorsi in concomitanza con la seduta del C.d.A. del del CP_2
dicembre 2007, la aveva atteso che il avesse dato seguito al recupero dei Parte_3 CP_2
propri crediti di cui alle note trasmesse nel dicembre 2007 al Ministero delle Infrastrutture unitamente alla e di cui all'atto transattivo stipulato nel 2010 con la Controparte_7
Parrocchia di AV.
Nonostante i numerosi solleciti, la evidenziava che le ragioni creditorie non Parte_3
avevano trovato soddisfacimento.
Parallelamente alle descritte vicende, l'Arch. rappresentava di aver svolto in CP_12
favore del .Tec prestazioni professionali oggetto di ricognizione transattiva del 2007, CP_2 nella misura omnicomprensiva di € 16.000,00, oltre contributo , iva e interessi nella misura CP_13 forfettaria dell'otto percento annuo, con la quale il l.r.p.t. del si era impegnato a CP_2
corrispondere tale importo entro i dodici mesi successivi. Anche siffatto impegno era rimasto disatteso, malgrado ripetuti solleciti inoltrati.
Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 12.07.2021, svoltasi in modalità telematica, il Giudice rilevava l'invalidità della notifica dell'atto di citazione e disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti della parte convenuta, rinviando la causa all'udienza del
17.03.2022. A tale udienza, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 16.11.2023, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza del 20.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza dell'08.07.2024 per la discussione orale e per la decisione finale, ex art. 281sexies c.p.c.. Differiva, poi, in prosieguo tale udienza al 24.02.2025, concedendo agli attori termine fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie difensive.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Con Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del . al quale è stato CP_2 notificato l'atto di citazione sia all'indirizzo di residenza del legale rappresentante p.t. che all'indirizzo della sede legale dello stesso (cfr. certificato di residenza e visura camerale, CP_2
doc. in atti), con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, essendo stata rispettata l'intera procedura a tal fine richiesta dalla legge.
Nel merito, la fattispecie in esame si inserisce in un contesto legislativo e provvedimentale articolato, volto a disciplinare interventi di particolare rilievo ed interesse pubblico e riguardanti misure urgenti per il Giubileo del 2000 e, di conseguenza, il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località “al di fuori del Lazio”, con cui le varie amministrazioni interessate avevano provveduto sia ad erogare le necessarie risorse che a coordinare le attività di intervento, in funzione del Giubileo, e concernenti i settori dell'accoglienza e della ricettività, oltre che i beni culturali e religiosi dei vari enti interessati.
Ciò posto, si ritiene che la pretesa creditoria vantata dalla Parte_3
sia fondata.
L'onere probatorio risulta assolto dalla parte attrice, la quale ha compiutamente provato per tabulas il titolo da cui deriva la pretesa creditoria avanzata.
Sul punto si richiamano le note e consolidate coordinate ermeneutiche espresse dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), secondo cui:
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Il .Tec non ha,invece, provato di avere adempiuto la propria obbligazione. Il CP_2
contegno processuale tenuto dalla parte convenuta rimasta contumace, sebbene ritualmente citata in giudizio, è valutabile liberamente dal giudice ex art. 116 c.p.c., in quanto sul incombeva CP_2
l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (art. 2697 c.c.) fatta valere nel presente giudizio.
Considerato che
, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti, secondo il principio dispositivo, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti, si ritiene che i fatti costitutivi del diritto di
7 parte attrice si assumono provati sicchè deve essere accolta la domanda di condanna del CP_2
convenuto al pagamento del credito vantato dalla in forza dei finanziamenti effettuati Parte_3
in favore del . CP_2
A sostegno di tale convincimento si pone la copiosa produzione documentale allegata agli atti di causa e, in particolare, i provvedimenti legislativi, amministrativi e atti civilistici che hanno interessato la fattispecie (cfr. “presentazione programma , note regionali, protocollo Parte_5 concertazione interregionale, note di adesioni ministeriali, “Tavolo Tecnico InSud S.p.a.”, delibere
Giunta protocolli interprovinciali ed interregionali e decreti ministeriali). Tali Controparte_8
documenti sono idonei a dimostrare il sostrato normativo e provvedimentale in cui si è inserito il
Pa lavoro della . anche in materia di finanziamenti, e dal quale è sorto il diritto di credito Parte_2
azionato nel presente procedimento.
Il diritto di credito vantato dalla società attrice si rileva dal rendiconto finanziario di cui all'all. n. 04.01 della produzione di parte attrice, attraverso il quale la società evidenzia Parte_3
l'importo dei crediti ancora dovuti ad (società partecipata da , a carico del CP_6 Pt_3 Parte_3
.Tec. Rilevante ai fini della decisione è la documentazione concernente il CP_2
“giustificativo per il finanziamento dell'anno 2001” per un importo complessivo di L. 405.200.000,09
(€ 209.268,34), di cui all'all. 04.02. Tali atti contengono sia il mastrino aziendale della Parte_3
Con sia gli assegni ed i bonifici effettuati in favore del . dalla a titolo di CP_2 Parte_3 finanziamento. Da tale documentazione si evince, difatti, che l'importo di cui la società attrice risulta ancora creditrice ammonti ad € 186.813,08, a fronte dei € 22.455,26 (L. 30.000.000,00), già pagati dal convenuto. CP_2
Pertanto, sulla scorta della documentazione prodotta, il credito complessivo vantato ancora dalla ammonta ad € 186.813,08, secondo la conversione prevista al tasso di cambio Parte_3
valuta. A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c.dal mese di dicembre del 2004 sino al soddisfo.
La domanda formulata dall'Arch. circa la condanna del convenuto Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma complessiva di € 16.000,00 a titolo di corrispettivo per l'opera professionale svolta in suo favore va, invece, rigettata in quanto sfornita di prova.
Agli atti del processo non è allegata, sebbene richiamata, la “ricognizione transattiva del 2007
(all. 04.02)” che avrebbe giustificato l'accoglimento della richiesta formulata. Tale titolo, secondo la prospettazione attorea, impegnava il al pagamento, nei dodici mesi successivi alla CP_2
stipulazione, dei crediti maturati dal professionista. Nemmeno risulta agli atti un documento idoneo a comprovare il rapporto professionale asseritamente instaurato tra il professionista ed il CP_2
convenuto, né, in qualche modo, il credito dallo stesso vantato e preteso.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone l'accoglimento parziale della
Con domanda. In forza delle risultanze processuali, va, dunque, condannato il . al CP_2
pagamento in favore della della somma di € 186.813,08, oltre Parte_3 interessi legali maturati e maturandi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c., dal mese di dicembre del 2004 sino al soddisfo. Per le ragioni suesposte va, invece, rigettata la domanda dell'Arch.
. Controparte_1
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate, con attribuzione all'Avv. Giancarlo
Violante Ruggi d'Aragona dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto attività istruttoria. Nulla, invece, per le spese, in ordine al rigetto della domanda dell'Arch. , essendo il convenuto contumace. Controparte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del ec;
Controparte_2
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice;
Con 3) per l'effetto, condanna il . in persona del legale rappresentante p.t., al CP_2 pagamento in favore della società in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., della somma di € 186.813,08, oltre interessi legali maturati e maturandi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c a far data dal mese di dicembre del 2004 sino al soddisfo.;
4) rigetta la domanda dell'Arch. ; Controparte_1
Con 5) condanna il . in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_2 spese del presente giudizio in favore della in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t, che liquida in complessivi € 8.433,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'Avv.
Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona dichiaratosi antistatario;
6) nulla per le spese in ordine alla domanda proposta dall'Arch. . Controparte_1
Napoli,02.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.
9 10