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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 12.12.2022 da:
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, in proprio e quale mandatario di mandatario della società (c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
con sede legale in Roma, l.go Chigi, 5, giusta contratto di cessione ex L.488/98 e mandato speciale notarile in data 03.77.2014 n. 37521 rep. Notaio Persona_1
di Tivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale INPS di Venezia Dorsoduro
3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile (c.f.
, fax 041-2702647, PEC: C.F._1 2
t), giusta procura ad lites rilasciata dal legale Email_1
rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. Persona_2
21/07/2015, rep. 80974, rogito 21569, allegata.
- appellante - contro
P.IVA / C.F. , d'ora in poi anche solo , con CP_3 P.IVA_3 CP_3
sede legale in Venezia (VE), Via Trezzo 23/B, fraz. Mestre, in persona del Legale
Rappresentante p.t., Sig. (C.F. ), nato a CP_4 C.F._2
Venezia (VE) il 26.06.1959 e ivi residente, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente Memoria di costituzione, dall'Avvocato Mauro Parisi (C.F.: ; Pec: C.F._3
e dall'Avvocato Barbara Broi (C.F.: Email_2
, Pec: , ed C.F._4 Email_3
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Andrea Bortoluzzi (C.F.:
; Pec: , sito in C.F._5 Email_4
Venezia (VE), Via delle Industrie 19/D, Palazzo Lybra. I predetti procuratori, ai fini di ogni eventuale comunicazione e/o notificazione, indicano il seguente numero di fax: 0437.936111, nonché -rispettivamente- i suddetti indirizzi di posta elettronica certificata.
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 384/2022 del Tribunale di Venezia.
In punto: Obbligo contributivo del datore di lavoro. 3
Causa trattata all'udienza del 16.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante: in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Venezia – Giudice del lavoro:
- rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado;
- confermarsi gli atti amministrativi opposti e comunque condannarsi parte appellata al pagamento in
CP favore dell della somma a titolo di contributi omessi e relative sanzioni come ivi quantificati, oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge maturati e maturandi sino al saldo;
- condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% per rimorso forfettario.
Conclusioni dell'appellata:
In via preliminare, per quanto esposto e qui integralmente richiamato, dichiarare inammissibile il Ricorso in appello ex adverso proposto, anche eventualmente ai sensi del combinato disposto degli artt. 348-bis,
348-ter e 436-bis c.p.c., nella loro formulazione ante riforma Cartabia, ratione temporis applicabile.
Nel merito, ferme tutte le difese ed eccezioni esposte e qui da intendersi integralmente richiamate, anche con riferimento agli atti e alle difese svolte in primo grado, confermare in toto la Sentenza n. 384/2022 del 10.6.2022, emessa in primo grado dal Giudice del Lavoro di Venezia.
In via subordinata preliminare, nella denegata e non creduta ipotesi, in cui venisse riformata la Sentenza di primo grado, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione quinquennale delle richieste dell CP_1
a far tempo dall'eventuale e futura messa in mora da parte dell'Istituto o, in difetto, dal giorno della pronuncianda Sentenza.
Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza n. 384/2022 del
10.6.2022, emessa in primo grado dal Giudice del lavoro di Venezia e, dunque, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza, anche parziale, della pretesa contributiva dell richiamandosi qui in toto le difese ed CP_1 eccezioni evidenziate nel presente atto, oltre che negli scritti difensivi della di cui al primo CP_5 grado di giudizio, contestandosi comunque e in ogni caso recisamente il debito contributivo apoditticamente quantificato dall' previo accertamento giudiziale, disposta altresì CTU contabile in ordine CP_1 all'effettiva base imponibile su cui la sarebbe tenuta a versare la contribuzione obbligatoria CP_5 4
eventualmente dovuta, non computando nel calcolo le giornate già computate come oggetto di prestazione occasionale ex art. 54-bis, D.L. 50/2017, accertarsi e dichiararsi la minore contribuzione effettivamente dovuta dalla Società ricorrente.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta, anche parziale, fondatezza del debito contributivo in favore dell per tutti i motivi sinora esposti e qui richiamati, accertarsi comunque non dovute CP_1 dalla Ricorrente le somme a titolo di sanzioni civili per c.d. “evasione”, ex art. 116, comma 8, lettera
b), L. 388/2000, bensì, ove del caso, a minore titolo di cd. “omissione”, ex art. 116, comma 8, lett.
a), L. 388/2000, con ricalcolo delle medesime comunque e in ogni caso entro la percentuale massima applicabile ex lege.
Con piena vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA., con richiesta che a tale fine sia tenuta in debita considerazione l'effettiva natura del contenzioso e, comunque, la manifesta infondatezza del Ricorso, come in premessa indicata.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 384/2022, pubblicata il 10.6.2022, il Tribunale di Venezia, con funzioni di giudice del lavoro, ha accolto la domanda formulata da CP_3 diretta ad accertare l'insussistenza del credito contributivo affermato dall' CP_1 con diffida ad adempiere dell'11.3.2021, per la somma di € 44.791,40, riferita ai contributi dovuti per la posizione del signor ritenuto Persona_3 dipendente della società ricorrente.
La sentenza ha valorizzato le dichiarazioni del titolare della società di autotrasporti
ZZ, cui la ricorrente aveva noleggiato i veicoli utilizzati per il trasporto di giornali, ed ha accertato che il lavoratore era sottoposto al potere direttivo e organizzativo di questa società.
Propone appello l' sulla base di un unico motivo. L'istituto appellante CP_1 sostiene che la sentenza non ha valutato correttamente le prove acquisite, trascurando alcuni elementi decisivi. In proposito l' evidenzia che le fatture CP_1 emesse da per il pagamento dei servizi prestati in favore di ZZ non CP_5 riguardavano il mero noleggio degli automezzi, ma il servizio effettuato comprese le prestazioni del conducente. Allo stesso modo, richiama la deposizione del teste consulente del lavoro di che ha affermato come l'attività della Tes_1 CP_5 5
società fosse di autotrasporto di giornali, per conto proprio o di terzi. Infine, mette in evidenza come la stessa società abbia affermato che il lavoratore aveva prestato la propria attività in favore di nell'ambito di un rapporto di lavoro CP_5 autonomo, da ritenersi simulato alla luce delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
L' richiama poi le dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi dell'art. 421 c.p.c., CP_1 in particolare laddove questi afferma di aver raggiunto un accordo verbale proprio con la società ricorrente anche in merito all'ammontare della retribuzione e come lo stesso ZZ fosse convinto che il lavoratore fosse dipendente della ricorrente.
ritualmente costituita, si oppone all'accoglimento dell'appello. CP_3
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli art. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., per l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, in relazione alle univoche risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Nel merito, ribadisce che il lavoratore era sottoposto al potere direttivo e organizzativo del ZZ, senza alcun proprio coinvolgimento.
In via subordinata richiama le difese svolte in primo grado a proposito dell'erroneità dei conteggi dei contributi, delle sanzioni civili, da calcolare sulla base dell'omissione e non dell'evasione contributiva, della prescrizione della pretesa contributiva.
La causa è stata decisa in grado di appello all'udienza di discussione del
16.10.2025.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, fondata dalla società appellata sugli art. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgs.
149/2022, che attiene specificamente all'art. 436 bis c.p.c., relativa alla disciplina dell'appello nel rito speciale del lavoro.
L'eccezione è infondata, dal momento che l'appello investe una diversa lettura del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, mette in evidenza elementi di fatto che l'appellante sostiene dovrebbero essere 6
valorizzati, operando così una critica della sentenza di primo grado relativamente alla valutazione delle prove.
2. Nel merito, deve ritenersi che la sentenza di primo grado abbia correttamente valutato le prove acquisite, con particolare riferimento all'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della società.
In questo senso, già le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 421 c.p.c. dal lavoratore oggetto dell'accertamento mettono in evidenza la sostanziale titolarità del rapporto di lavoro in capo alla Controparte_6
Il signor ha infatti riferito di avere prestato la propria
[...] Persona_3 attività lavorativa alle dirette dipendenze di questa società, presso la cui sede si presentava all'inizio dell'orario di lavoro e dal cui titolare riceveva le direttive e l'organizzazione sui percorsi da compiere, oltre a chiedere e ricevere l'autorizzazione per ferie e permessi.
Opportunamente la sentenza di primo grado valorizza le dichiarazioni di CP_6
, legale rappresentante della
[...] Controparte_6 che ha riferito circa l'esclusività in favore della sua società della
[...] prestazione lavorativa resa dal signor e il pieno inserimento del Persona_3 lavoratore nell'organizzazione aziendale della società, tanto che era proprio il signor ZZ a stabilire orari di lavoro e i percorsi da compiere e ad autorizzare ferie permessi e ogni altro aspetto relativo alla gestione del rapporto di lavoro. È pur vero che dalle dichiarazioni del signor ZZ emerge che la società appellata fatturava a lui l'intero servizio e non il solo noleggio del furgone utilizzato per le consegne, ma questa dichiarazione non consente di superare il dato costituito dalla riferibilità alla società ZZ dell'intera gestione del rapporto di lavoro, tanto da poter essere considerata l'effettivo datore di lavoro sostanziale della società.
Dalla correttezza della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza impugnata discende pertanto l'infondatezza della pretesa creditoria dell nei confronti CP_1 della società appellata.
È stata accertata l'esistenza di un fenomeno interpositorio, con la titolarità solo formale del rapporto di lavoro in capo alla società appellata, mentre il datore di lavoro sostanziale, effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, nella cui organizzazione il lavoratore è stato inserito in via stabile ed esclusiva, è da ritenersi 7
la cui competeva in via esclusiva l'esercizio Controparte_6 dei poteri di gestione del rapporto.
In questo senso, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che afferma che “L'interposizione illecita di manodopera in un contratto di appalto determina
l'instaurazione ex lege del rapporto contributivo tra l'ente previdenziale e l'utilizzatore effettivo della prestazione lavorativa” (Cass. 21024/2024; Cass. 19098/2017).
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi stabiliti dal DM 55/2014, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
1) Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.580,00 per compensi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e
CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 16.10.2025.
Il Presidente rel.
(Gaetano Campo)