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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3774/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA nato il [...] a [...] (avv. Antonio Parte_1
Leone, giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] in [...] (avv. Filomena Di Mezza, giusta Controparte_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Il ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Cerreto AN (BN) il 30/7/1992 con che dalla predetta Controparte_1
unione sono nati i figli (2/12/1994) e (2/10/1997) e che in virtù dello stato di Per_1 Per_2
disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di Benevento con sentenza nr.
2266/2022 ha dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa
p. 1/5 coniugale alla , anche in considerazione della non autosufficienza economica del figlio CP_1
che ivi abita con la madre;
assegno di mantenimento a carico di in favore del Per_2 Pt_1
solo figlio, stante la raggiunta autosufficienza economica della figlia, quantificato nella somma mensile di €.350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di corresponsione del 100% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento mensile in favore di di €.300 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Su tali Controparte_1
premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , in Per_2
quanto studente universitario fuori corso, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, essendo casalinga per scelta e l'autorizzazione alla vendita della casa coniugale. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderiva alla sola domanda di divorzio, chiedendo il rigetto delle richieste formulate dalla controparte e la disposizione di un aumento dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente in suo favore e in favore del figlio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla sentenza di separazione del 21/20/2022 i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cerreto AN (BN) il
30/7/1992 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito al mantenimento in favore del figlio , parte ricorrente ha chiesto la Per_2
revoca del relativo assegno sul presupposto che quest'ultimo è studente universitario fuori corso da vari anni. Sul punto, deve tuttavia osservarsi che parte resistente in atti ha prodotto la ricevuta della richiesta di ammissione da parte dell'università all'esame di laurea del corso di mediazione linguistica e comunicazione interculturale, oltre al documento attestante l'argomento oggetto della tesi concertato con il relatore contenente la sottoscrizione di quest'ultimo. Pertanto, da tali allegazioni e in assenza di prova contraria il percorso universitario del ragazzo può dirsi in via di completamento. Sotto altro e concorrente profilo, si osserva che nella sentenza di separazione (in
p. 2/5 atti) è dato atto che in età adolescenziale ha patito una grave forma depressiva, curata Per_2
con medicinali e con l'aiuto di uni psicoterapeuta, che ha inciso nel rallentamento del suddetto percorso formativo, che oggi, comunque, è in fase di conclusione. Per tali motivi il diritto al mantenimento di si ritiene persistere, essendo subordinato al tempo necessario per la Per_2
conclusione del percorso formativo e per la ricerca di occupazione lavorativa. In merito alla relativa determinazione, tuttavia, non si ritiene disporre un aumento, così come richiesto dalla parte resistente, in assenza di ulteriori e diversi elementi dai quali possa desumersi la fondatezza della richiesta. Pertanto, il Collegio ritiene di confermare il mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in favore di in €.350, così come stabilito in sede di separazione, in assenza di Per_2
ulteriori e sopravvenute esigenze che possano determinarne un mutamento, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, restando, inoltre, a carico della parte ricorrente il
100% delle spese straordinarie, in considerazione delle risorse nulle di e in Controparte_1
assenza di specifica domanda sul punto.
4. In merito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di parte resistente proposta dall'odierna parte istante, si osserva che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto”
(Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie si rileva che è incontestato che sia casalinga disoccupata e, come tale, priva di redditi. Inoltre, Controparte_1
deve rilevarsi che parte ricorrente non ha allegato, neppure in via generica alcuna circostanza dalla quale desumere la sussistenza di nuovi e/o diversi elementi in merito la presenza di mezzi di sussistenza dell'ex coniuge, rilevando, altresì, che quest'ultima è in un'età che difficilmente le possa consentire un inserimento nel mondo del lavoro. La comparazione delle condizioni patrimoniali di entrambe le parti risulta significativamente sproporzionata, in quanto parte ricorrente è maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, circostanza quest'ultima dedotta e non contestata. L'unico argomento di senso contrario che parte ricorrente ha eccepito e che parte resistente non ha mai lavorato per sua scelta, senza indicare alcun mezzo istruttorio, di modo che quanto dichiarato resta privo di riscontri probatori. Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è infondata ed è rigettata ed è confermato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla controparte l'assegno di mantenimento, assegno che, tuttavia, il Collegio ritiene
p. 3/5 di rideterminare in €.200 mensili a fronte della sua situazione reddituale che lo vede percettore di un trattamento pensionistico ed atteso che, per ragioni di anzianità, si trova chiaramente nella necessità di disporre di maggiori liquidità per far fronte alle proprie esigenze di vita.
5. È inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente in merito alla vendita della casa coniugale. Sul punto, come noto, non possono trovare ingresso in tale sede domande dotate solamente di connessione soggettiva, ma prive di connessione oggettiva ai sensi degli artt. 31, 32,
33, 34, 35 e 36 c.p.c. le quali, pertanto, vanno proposte in autonomo giudizio ordinario (cfr. Cass., sent. nr. 27386/2014, risalente non smentito successivamente). Pertanto, la casa coniugale resta assegnata alla parte resistente, anche in considerazione della non autosufficienza economica del figlio , il quale vi abita con la madre quando rientra da Pescara. Per_2
6. È infondata ed è rigettata la domanda proposta dalla parte resistente in merito all'attribuzione della quota pari al 50% del TFR spettante al . La resistente ha proposto Pt_1
tale domanda sulla generica affermazione che parte ricorrente è “collocato in pensione”. Sul punto, deve osservarsi, che secondo il disposto di cui all'art. 12 bis l. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che “condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento
(Cass., Sez. I, nr. 4499/2021). Quindi, il diritto alla quota del TFR deve ritenersi attribuibile anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato (Tribunale Bari, sez. I, sent. nr. 10/2020).
7. Quindi, presupposto – tra gli altri – della domanda di attribuzione della quota di TFR è la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della maturazione del diritto al TFR, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Neppure vi è prova del fatto che
[...]
ha maturato il diritto al TFR successivamente alla proposizione della domanda Parte_1
Par divorzio. Anzi, è la stessa parte resistente ad aver affermato nel ricorso che Parte_1
“già collocato in pensione da vari anni”. La domanda, pertanto, è inammissibile.
[...]
p. 4/5
8. Spese di lite compensate, tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio ed alla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione Parte_1
e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cerreto
AN (BN) il 30/7/1992 (Atto nr. 27, Parte II, Serie A, Anno 1992);
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_2
che conferma nella somma complessiva di €.350, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese ed oltre contribuzione nella misura del 100% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , Controparte_1
che, tuttavia, ridetermina in misura di €.200 mensili, da corrispondersi a quest'ultima entro il 5 di ogni mese;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente in merito all'autorizzazione della vendita della casa coniugale;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte resistente in merito all'attribuzione della quota del TRF percepito dalla parte ricorrente;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cerreto AN (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 17 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3774/2023, avente ad oggetto: divorzio
TRA nato il [...] a [...] (avv. Antonio Parte_1
Leone, giusta procura in atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] in [...] (avv. Filomena Di Mezza, giusta Controparte_1
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Il ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Cerreto AN (BN) il 30/7/1992 con che dalla predetta Controparte_1
unione sono nati i figli (2/12/1994) e (2/10/1997) e che in virtù dello stato di Per_1 Per_2
disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di Benevento con sentenza nr.
2266/2022 ha dichiarato la separazione personale alle seguenti condizioni: assegnazione della casa
p. 1/5 coniugale alla , anche in considerazione della non autosufficienza economica del figlio CP_1
che ivi abita con la madre;
assegno di mantenimento a carico di in favore del Per_2 Pt_1
solo figlio, stante la raggiunta autosufficienza economica della figlia, quantificato nella somma mensile di €.350, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ed oltre obbligo di corresponsione del 100% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento mensile in favore di di €.300 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Su tali Controparte_1
premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di una riconciliazione con la resistente e sull'avvenuta decorrenza dei termini di legge, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , in Per_2
quanto studente universitario fuori corso, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente, essendo casalinga per scelta e l'autorizzazione alla vendita della casa coniugale. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderiva alla sola domanda di divorzio, chiedendo il rigetto delle richieste formulate dalla controparte e la disposizione di un aumento dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente in suo favore e in favore del figlio.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla sentenza di separazione del 21/20/2022 i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cerreto AN (BN) il
30/7/1992 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito al mantenimento in favore del figlio , parte ricorrente ha chiesto la Per_2
revoca del relativo assegno sul presupposto che quest'ultimo è studente universitario fuori corso da vari anni. Sul punto, deve tuttavia osservarsi che parte resistente in atti ha prodotto la ricevuta della richiesta di ammissione da parte dell'università all'esame di laurea del corso di mediazione linguistica e comunicazione interculturale, oltre al documento attestante l'argomento oggetto della tesi concertato con il relatore contenente la sottoscrizione di quest'ultimo. Pertanto, da tali allegazioni e in assenza di prova contraria il percorso universitario del ragazzo può dirsi in via di completamento. Sotto altro e concorrente profilo, si osserva che nella sentenza di separazione (in
p. 2/5 atti) è dato atto che in età adolescenziale ha patito una grave forma depressiva, curata Per_2
con medicinali e con l'aiuto di uni psicoterapeuta, che ha inciso nel rallentamento del suddetto percorso formativo, che oggi, comunque, è in fase di conclusione. Per tali motivi il diritto al mantenimento di si ritiene persistere, essendo subordinato al tempo necessario per la Per_2
conclusione del percorso formativo e per la ricerca di occupazione lavorativa. In merito alla relativa determinazione, tuttavia, non si ritiene disporre un aumento, così come richiesto dalla parte resistente, in assenza di ulteriori e diversi elementi dai quali possa desumersi la fondatezza della richiesta. Pertanto, il Collegio ritiene di confermare il mantenimento mensile a carico di parte ricorrente in favore di in €.350, così come stabilito in sede di separazione, in assenza di Per_2
ulteriori e sopravvenute esigenze che possano determinarne un mutamento, somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, restando, inoltre, a carico della parte ricorrente il
100% delle spese straordinarie, in considerazione delle risorse nulle di e in Controparte_1
assenza di specifica domanda sul punto.
4. In merito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di parte resistente proposta dall'odierna parte istante, si osserva che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio postula
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza dell'ex coniuge e la sua oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 37577 del 2022), a seguito di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniale di entrambe le parti, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare e alla formazione del patrimonio comune, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto”
(Cassazione, sez. I, 19/6/2023, n.17505). Applicando tali principi al caso di specie si rileva che è incontestato che sia casalinga disoccupata e, come tale, priva di redditi. Inoltre, Controparte_1
deve rilevarsi che parte ricorrente non ha allegato, neppure in via generica alcuna circostanza dalla quale desumere la sussistenza di nuovi e/o diversi elementi in merito la presenza di mezzi di sussistenza dell'ex coniuge, rilevando, altresì, che quest'ultima è in un'età che difficilmente le possa consentire un inserimento nel mondo del lavoro. La comparazione delle condizioni patrimoniali di entrambe le parti risulta significativamente sproporzionata, in quanto parte ricorrente è maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, circostanza quest'ultima dedotta e non contestata. L'unico argomento di senso contrario che parte ricorrente ha eccepito e che parte resistente non ha mai lavorato per sua scelta, senza indicare alcun mezzo istruttorio, di modo che quanto dichiarato resta privo di riscontri probatori. Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento è infondata ed è rigettata ed è confermato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla controparte l'assegno di mantenimento, assegno che, tuttavia, il Collegio ritiene
p. 3/5 di rideterminare in €.200 mensili a fronte della sua situazione reddituale che lo vede percettore di un trattamento pensionistico ed atteso che, per ragioni di anzianità, si trova chiaramente nella necessità di disporre di maggiori liquidità per far fronte alle proprie esigenze di vita.
5. È inammissibile la domanda proposta dalla parte ricorrente in merito alla vendita della casa coniugale. Sul punto, come noto, non possono trovare ingresso in tale sede domande dotate solamente di connessione soggettiva, ma prive di connessione oggettiva ai sensi degli artt. 31, 32,
33, 34, 35 e 36 c.p.c. le quali, pertanto, vanno proposte in autonomo giudizio ordinario (cfr. Cass., sent. nr. 27386/2014, risalente non smentito successivamente). Pertanto, la casa coniugale resta assegnata alla parte resistente, anche in considerazione della non autosufficienza economica del figlio , il quale vi abita con la madre quando rientra da Pescara. Per_2
6. È infondata ed è rigettata la domanda proposta dalla parte resistente in merito all'attribuzione della quota pari al 50% del TFR spettante al . La resistente ha proposto Pt_1
tale domanda sulla generica affermazione che parte ricorrente è “collocato in pensione”. Sul punto, deve osservarsi, che secondo il disposto di cui all'art. 12 bis l. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che “condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento
(Cass., Sez. I, nr. 4499/2021). Quindi, il diritto alla quota del TFR deve ritenersi attribuibile anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell'assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato (Tribunale Bari, sez. I, sent. nr. 10/2020).
7. Quindi, presupposto – tra gli altri – della domanda di attribuzione della quota di TFR è la titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile al momento della maturazione del diritto al TFR, ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Neppure vi è prova del fatto che
[...]
ha maturato il diritto al TFR successivamente alla proposizione della domanda Parte_1
Par divorzio. Anzi, è la stessa parte resistente ad aver affermato nel ricorso che Parte_1
“già collocato in pensione da vari anni”. La domanda, pertanto, è inammissibile.
[...]
p. 4/5
8. Spese di lite compensate, tenuto conto della non opposizione alla domanda di divorzio ed alla parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione Parte_1
e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cerreto
AN (BN) il 30/7/1992 (Atto nr. 27, Parte II, Serie A, Anno 1992);
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , Per_2
che conferma nella somma complessiva di €.350, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese ed oltre contribuzione nella misura del 100% delle spese straordinarie;
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di , Controparte_1
che, tuttavia, ridetermina in misura di €.200 mensili, da corrispondersi a quest'ultima entro il 5 di ogni mese;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da parte ricorrente in merito all'autorizzazione della vendita della casa coniugale;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte resistente in merito all'attribuzione della quota del TRF percepito dalla parte ricorrente;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cerreto AN (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 17 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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