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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 139/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2022 R. G., vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente C. da Macchia – Zafferia, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via San Camillo, 8, presso e nello C.F._1 studio degli Avv.ti Iolanda BORZÌ (C.F. ; pec: fax: C.F._2 Email_1
090.770542) e Giuseppe TORRE (C.F. ; fax 090.770542; pec C.F._3
, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, come Email_2 da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata telematicamente in data 12.02.2025);
Parte_2
e nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_3
Moleti - Via Nazionale n° 300 (C.F.: , elettivamente domiciliato in Messina C.F._4
- Via Geraci n° 23 isol. 78 presso e nello Studio Legale e rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Melazzo (C.F.: ), pec: C.F._5 Email_3
e di fax: 090/2929974, come da procura in atti
-APPELLATO-
1 , nato a [...] T.il 20.02.1950, residente in [...], CP_2
, elettivamente domiciliato in Messina,via Garibaldi,13 presso lo studio C.F._6 dell'Avv. Curreri Pasquita che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti, pec.:
Email_4
- APPELLATO- nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...]Controparte_3
Via Marco Polo isol. 186 Compl. (C.F.: ), Parte_4 C.F._7
-APPELLATO CONTUMACE- nato a [...] il 26.08. 1965 C. F. : , nella qualità Parte_1 C.F._1 di Amministratore di Sostegno di nato a [...] il [...] e Parte_3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cesare Battisti, n°229, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Li Causi (C.F.: C.F._8
) – p.e.c.: (Tel. 090/662545) e Nuccia Torre (C.F.:
[...] Email_5 [...]
– p.e.c: (Tel. 090/662545) dai quali è C.F._9 Email_6 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in atti;
-APPELLATO-
E con la partecipazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
- INTERVENIENTE ex lege-
§
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Messina, emessa in data
18/01/2022, nel proc. n. 4368/2020 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) Ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
2) Ritenere e dichiarare errata ed ingiusta la sentenza di primo grado nella parte in cui considera soccombente l'odierna parte appellante per tutte le ragioni infra esposte;
3) Conseguentemente annullare e/o riformare la sentenza di primo grado compensando interamente tra le parti le spese di soccombenza o in subordine disponendo una soccombenza parziale e/o riducendo proporzionalmente le somme di cui alla condanna;
4) In caso di opposizione al presente appello Voglia condannare controparte al pagamento delle spese
e dei compensi di giudizio. 5) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e giustizia”.
2 Per l'appellato: “
1. Preliminarmente, ammettere la presente costituzione, e per l'effetto, e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, o, con qualunque altra statuizione, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in quanto destituito di ogni Parte_1 fondamento in fatto ed inattendibile in diritto;
2. Conseguentemente, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n° 77/2022 dell'11/02/2022, depositata e resa pubblica il 18/01/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile nel giudizio iscritto al n° 4368/2020
R.G., avente ad oggetto querela di falso;
3. Con vittoria di spese e compensi del giudizio per entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto in riassunzione del 31.10.2020 riassumeva davanti al Tribunale di Parte_3
Messina la querela di falso proposta davanti alla Corte di Appello di Messina nell'ambito del giudizio di reclamo n. 460/2020 RVG avverso il decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso in suo favore nel giudizio n. 3238/2019 RVG del Tribunale di Messina, chiedendo che venisse dichiarata la falsità del test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16.01.2020, allegato al verbale di pari data di inizio delle operazioni peritali, e dell'intera consulenza tecnica d'ufficio, redatti dal Dott. , C.T.U. nominato nell'ambito del suddetto procedimento. CP_2
All'esito delle sue operazioni, il CTU, infatti, aveva concluso affermando che il querelante era affetto da “disturbo neurocognitivo moderato con alterazione comportamentale (disforia)” ed il giudice tutelare con decreto del 27.04.2020, aveva provveduto a nominare amministratore di sostegno, avverso il quale il aveva proposto reclamo. Pt_1
L'amministrato proponeva, altresì, querela di falso avverso il test di MMSE contestandone “la originalità, la veridicità e la autenticità” “in quanto documentazioni non riconducibili, a suo dire, in alcun modo all'originario teste di MMSE – Mini Mental State Examination effettuato in presenza dei legali e dei consulenti di parte ed allegate al verbale del 16.01.2020 di inizio delle operazioni peritali”.
Egli riteneva che il test depositato in cancelleria in formato cartaceo fosse palesemente diverso rispetto a quello effettuato il 16.01.2020 alla presenza dei rispettivi difensori e periti delle parti in causa, e che verosimilmente sarebbe stato alterato e modificato dallo stesso CTU con una penna di altro colore (nera rispetto a quella blu utilizzata in precedenza).
La Corte di Appello sospendeva, pertanto, il procedimento e concedeva termine per la riassunzione della querela davanti al Tribunale, che veniva effettuata nei confronti di Controparte_3
del CTU dott. e del PM, parte obbligatoria del giudizio. Parte_1 CP_2
3 Con comparsa del 02.03.2021 si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza Parte_1 dell'operato del CTU, e chiedendo il rigetto della proposta querela.
Con comparsa del 27.01.2021 si costituiva il CTU dott. , ribadendo, nel merito, la CP_2 correttezza del proprio operato ed affermando che, in sede di operazioni peritali, entrambe le penne erano state utilizzate, come dimostrava la circostanza che le firme erano state apposte con la penna blu.
Non si costituiva, invece, Controparte_3
Nel corso del giudizio venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale del dott. e prova CP_2 per testi e all'udienza del 12.07.2021, svolta nelle forme della trattazione per iscritto, la causa veniva assunta in decisione.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 77/2022 emessa in data 18.01.2022 il Tribunale di Messina, dopo aver preliminarmente dichiarato la contumacia di ed il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva del dott. , così testualmente decideva: “1) Accoglie la querela di falso CP_2 proposta avverso il “test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16/01/2020, allegato al relativo verbale di pari data di inizio delle operazioni peritali;
2) ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dell'originale prodotto nel giudizio pendete in fase di reclamo davanti alla Corte di Appello di
Messina nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che il suddetto documento non può avere alcun effetto giuridico;
3) condanna in favore di Parte_1
alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 3627,00 oltre spese generali Parte_3 iva e cpa;
4) compensa le spese fra e ” Parte_3 CP_2
In particolare, il Tribunale, sostenendo che la querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private che facciano fede ai sensi degli artt. 2699 c.c. e
2702 c.c., ha ritenuto ammissibile la querela solo riguardo al verbale redatto dal c.t.u. ma non riguardo alle valutazioni dalle quali sono derivate le attribuzioni dei punteggi, né avverso le conclusioni della consulenza.
Il verbale sembrerebbe essere stato modificato dopo la chiusura delle operazioni peritali e tale circostanza sarebbe stata confermata dalla teste quest'ultima ha dichiarato che, al momento Tes_1 della chiusura delle operazioni peritali, il test non presentava alcuna cancellatura o correzione e di averle invece notate dopo che il test era stato prodotto.
Considerando la testimonianza della attendibile, il primo Giudice, ha ritenuto che il test sia Tes_1 stato modificato successivamente alla chiusura delle operazioni e, pertanto, ha concluso per
4 l'accoglimento della querela di falso di tale documento, ordinandone la cancellazione, mediante annotazione a margine dell'originale prodotto in giudizio davanti alla Corte di Appello di Messina all'interno del fascicolo di primo grado dinanzi al Tribunale.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato nei confronti di e Parte_3 Controparte_3 CP_2 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo la riforma della sentenza appellata nella parte in cui lo considera soccombente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 02.05.2022 si costituiva in giudizio sostenendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte CP_2 in cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 26.05.2022 si costituiva in giudizio Parte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e nel merito
[...]
l'infondatezza.
In primo luogo, contestava l'affermazione dell'appellante circa il fatto che egli non ricaverebbe alcun giovamento dall'efficacia di prova legale del documento dichiarato falso dalla sentenza impugnata, e pertanto non potrebbe essere considerato parte soccombente.
Secondo l'appellato, invece, avrebbe tutto l'interesse a sostenere la validità del Parte_1 documento in questione, non avendo agito per la cura degli interessi e della salute del padre, ma esclusivamente per appropriarsi anticipatamente del suo patrimonio.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Non si costituiva, invece, Controparte_3
*******
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
20.06.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 20.11.2023 e successivamente all'udienza del 19.02.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
5 La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 432/2025 del 19.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
Con nota depositata in data 24.03.2025, l'Avv. Melazzo Giuseppe, difensore di Parte_3
comunicava di avere ricevuto revoca del mandato alle liti, chiedendo di valutare l'opportunità
[...] di rimettere la causa sul ruolo per consentire al Sig. di costituirsi con nuovo Parte_3 difensore.
La Corte con ordinanza emessa in data 08 aprile 2025 dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza, considerato che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la “revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
Successivamente, con comparsa depositata in data 17.04.2025 si costituiva in giudizio Parte_1
n. q. di amministratore di sostegno di , chiedendo che venisse riconosciuta e
[...] Parte_3 dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di entrambe le parti processuali ex art. 100
c.p.c., nonché la cessazione della materia del contendere, essendo stato pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del processo, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito Controparte_3 nel presente giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di appello.
§ 2. In relazione alla posizione di va precisato che la notifica dell'atto di appello CP_2 deve ritenersi effettuata ai fini della “litis denuntiatio”, considerato che è stato dichiarato in primo grado il difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione. (Cass. civ. ordinanza n. 19281/2019).
Su tale capo della sentenza non è stato proposto appello, come evidenziato dallo stesso nella CP_2 sua comparsa di costituzione, e pertanto, trattandosi di un capo autonomo rispetto a quello oggetto della presente impugnazione, su di esso si è formato il giudicato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il giudicato sostanziale, esterno ed interno, si forma sui capi della sentenza non impugnati, concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame: la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, infatti, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni
6 affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (Cass. 23 febbraio 2009, n. 4363; 31 maggio 2006, n. 13003; Cass. 12 febbraio 2016 n. 2816).
Nulla, pertanto, va aggiunto rispetto a tale posizione processuale.
§ 3. Sempre in via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 20.06.2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con
l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che due delle parti appellate si sono costituite, predisponendo una congrua difesa.
7 § 4. Va inoltre, sempre preliminarmente, a prescindere da ogni altro profilo, dichiara l'inammissibilità della costituzione di n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_3 in quanto avvenuta in data 17.04.2025, dopo la rimessione della causa in decisione, e quindi tardivamente.
Inammissibile deve, conseguentemente ritenersi anche la documentazione depositata in concomitanza con l'atto di costituzione in giudizio.
§ 5. Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla pronuncia di soccombenza emessa nei suoi confronti.
Egli ritiene di aver presentato l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il proprio padre, in virtù della posizione di garanzia che un figlio riveste nei confronti del genitore, e quindi in adempimento dell'obbligo di prestargli cura ed assistenza.
Sostiene ancora che non potrebbe considerarsi destinatario di giovamento dell'efficacia di prova legale del documento dichiarato falso dalla sentenza impugnata e conseguentemente non potrebbe essere considerato parte soccombente.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo la contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo.
Egli, sostiene, infatti, che il Giudice, dichiarando la falsità del solo Test MMSE, e non dell'intera consulenza, avrebbe accolto solo parzialmente le domande dell'attore.
A suo dire, si configurerebbe una soccombenza “sostanziale” dell'attore, essendo state le sue richieste accolte solo in minima parte.
Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza di primo grado emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina per non aver riconosciuto una soccombenza parziale e reciproca.
Afferma di non aver proposto domande rivolte al riconoscimento della validità del test, ma di avere solo insistito sulla correttezza dell'intera relazione e, pertanto, essendo stata dichiarata la falsità del solo test, ritiene che il Giudice avrebbe dovuto compensare integralmente o parzialmente le spese.
§ 6. Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
I motivi di appello risultano fondati, ma prima di procedere al loro esame, appare opportuna una breve premessa sui fatti di causa.
In data 30/09/2019 depositava ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Messina, Parte_1 chiedendo di essere nominato amministratore di sostegno del padre, affetto, a suo dire, da gravi patologie mentali e non più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali nè di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
8 , odierno appellato, si opponeva alla richiesta del figlio, sostenendo che lo stesso Parte_3 agisse solo per precostituirsi elementi di difesa a seguito di due denunce contro ignoti che egli aveva presentato davanti ai Carabinieri di Tremestieri, e per motivi esclusivamente economici, avendo interesse a gestire i risparmi dei genitori.
produceva in giudizio, altresì, una perizia extragiudiziale redatta dalla Dott.ssa Parte_3
che escludeva l'esistenza di menomazioni fisiche o psichiche e/o ulteriori deficit Persona_1 suscettibili di incidere sulla capacità volitiva e di gestione in ordine ai propri interessi ed alla gestione autonoma della sua vita quotidiana.
Nell'ambito del giudizio, veniva nominato il CTU Dott. , il quale, all'esito delle CP_2 operazioni peritali, concludeva che il fosse affetto da un “Disturbo neurocognitivo Parte_3 moderato con alterazione comportamentale (disforia) (DSMV Cortina 2014 - pag. 702)”.
Con decreto del 27.04.2020 notificato il 30.04.2020, il Tribunale di Messina nominava l'Avv. Maria
Rita Ielasi come amministratore di sostegno del Sig. , il quale, con atto del Parte_3
09.05.2020, proponeva reclamo ex artt. 720 bis e 739 c.p.c. dinanzi a codesta Corte e querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Con provvedimento del 02.10.2020, la Corte sospendeva il procedimento assegnando alle parti termine perentorio per la riassunzione della causa di querela di falso dinanzi al Tribunale di Messina.
La causa veniva riassunta da e si concludeva con la sentenza n° 77/2022, Parte_3 oggi impugnata, con cui il Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile, riconosceva la falsità del test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16.01.2020.
L'odierno appellante, costituendosi nel giudizio di querela di falso, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e la conferma della validità della relazione tecnica, senza proporre alcuna domanda rivolta al riconoscimento della validità del test MMES.
Vero è che il suo comportamento, avendo egli proposto ricorso per la nomina di amministratore di sostegno del padre e costituendosi nel giudizio di querela di falso (insistendo sulla validità dell'intera consulenza tecnica), farebbe presumere un interesse dello stesso alla validità del test dichiarato falso e dell'intera perizia;
tuttavia, è necessario effettuare una valutazione generale, alla luce dei fatti emersi nel corso della causa.
Premesso che la soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'attore, limitatamente al Test dichiarando inammissibile la querela di falso relativamente alle CP_4 valutazioni del CTU da cui sono derivate le attribuzioni dei punteggi ed alle conclusioni della stessa.
Come è noto, per individuare la soccombenza in una causa, si distingue generalmente tra soccombenza formale e soccombenza sostanziale. Si ha la prima quando una domanda o un capo di
9 domanda o un'eccezione non viene accolta o viene accolta una domanda della controparte;
la nozione di soccombenza sostanziale si fonda, invece, sugli effetti della decisione pronunciata e sulla loro attitudine a pregiudicare la parte. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la soccombenza si deve considerare in senso pratico, ossia in relazione a un pregiudizio concreto ed attuale, e non teorico.
Non vi è dubbio che, sostanzialmente, dall'accertata falsità del test MMSE, l'odierno appellato abbia conseguito un risultato utile, facendo vacillare l'attendibilità dell'intera perizia che si fondava anche su tale test, valutazione rimessa comunque al giudice procedente nella causa principale.
Ciononostante, la domanda dell'attore non è stata accolta integralmente, determinando una posizione di parziale soccombenza.
Correttamente il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che la relazione peritale non avrebbe potuto essere oggetto di declaratoria di falsità.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, avuto origine con la storica sentenza della Suprema Corte n. 1358 del 27.05.1949, la querela di falso civile in via incidentale o principale
è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Ne consegue che essa è ammissibile contro il verbale redatto dal consulente tecnico di ufficio -in relazione alla qualità di pubblico ufficiale dal medesimo rivestita - costituente atto pubblico anche riguardo all'efficacia probatoria che esso spiega in ordine ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, ma non anche contro il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la quale pur se redatta per iscritto si distingue dalla prova documentale e non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, potendo essere confutata con tutti i mezzi di prova senza necessità dell'esperimento della querela di falso, né impegnando il giudice, che può approvarla o disattenderla (ex multis Cass.
12086/2007).
Pur risultando, pertanto, la consulenza inficiata dalla dichiarata falsità del test la domanda CP_4 dell'attore relativa alla declaratoria di falsità dell'intera perizia, non ha trovato, giustamente, accoglimento.
La vicenda deve essere valutata, inoltre, considerando la natura e la finalità dell'istituto nell'ambito del quale si colloca, cioè l'amministrazione di sostegno.
Come noto, si tratta di una misura di protezione introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
10 L'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione e risultando meno restrittiva, rispetto agli altri tradizionali istituti, della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze, in conformità ai principi costituzionali di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.
In virtù di tali considerazioni, chi agisce per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un altro soggetto, dovrebbe essere spinto esclusivamente dall'interesse di tutelare gli interessi della persona bisognosa. In ogni caso, senza voler andare ad indagare circa le motivazioni che possano aver spinto l'odierno appellante ad avanzare domanda per la nomina di amministratore di sostegno del padre (indagine che esula dall'oggetto del presente giudizio), l'istituto, per le sue intrinseche finalità, è disposto a favore del soggetto bisognoso e soddisfa interessi di carattere generale.
Tutto quanto sopra esposto, permette di ritenere che nel caso oggetto del presente giudizio si possa parlare di una soccombenza reciproca delle parti, come evidenziato e richiesto, tra l'altro, dallo stesso appellante nel terzo motivo di impugnazione.
Ciò, unitamente alla peculiare natura del procedimento di cui si è detto, di cui quello in esame costituisce sostanzialmente una appendice, giustificava la compensazione integrale delle spese tra le parti e quindi legittima adesso l'accoglimento del relativo motivo di appello.
Su tale questione, la giurisprudenza ritiene che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..” (Sezioni Unite della Cassazione del 31.10.2022 n. 32061; Cass. civ. 35766 del
21.12.2023; Cas. Civ. sez II n. 6486 del 11.03.2025).
Nel nostro caso, la domanda dell'attore, articolata in più capi, è stata accolta solo parzialmente, dando luogo ad una soccombenza reciproca e quindi alla possibilità di disporre una compensazione integrale delle spese.
§ 7. Circa le spese del presente grado di giudizio, sussistono gli stessi motivi che legittimano la loro integrale compensazione tra le parti, statuizione peraltro invocata dallo stesso appellante nella comparsa conclusionale, mostrando all'evidenza di non avere interesse ad una diversa regolamentazione.
11 Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e non essendo stata impugnata – come CP_2 detto- la statuizione che lo riguardava e non potendosi pertanto ritenere parte in questo grado di giudizio, né tanto meno vi è una soccombenza nei suoi confronti dell'odierno appellante.
Nulla sulle spese, altresì, nei confronti dell'appellato dichiarato contumace.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
nei confronti degli appellati indicati in epigrafe, disattesa ogni contraria C.F._1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- dichiara inammissibile la costituzione in questo giudizio di appello di n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di;
Parte_3
- accoglie l'appello, riformando la sentenza n.77/22 del Tribunale di Messina nella parte in cui dispone la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese processuali in favore di dichiarandole integralmente compensate tra le parti;
Parte_3
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese nei confronti di , per i motivi indicati in parte motiva, e di CP_2 CP_3
rimasto contumace;
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
12
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 139/2022 R. G., vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente C. da Macchia – Zafferia, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, Via San Camillo, 8, presso e nello C.F._1 studio degli Avv.ti Iolanda BORZÌ (C.F. ; pec: fax: C.F._2 Email_1
090.770542) e Giuseppe TORRE (C.F. ; fax 090.770542; pec C.F._3
, che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, come Email_2 da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c (come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata telematicamente in data 12.02.2025);
Parte_2
e nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]Parte_3
Moleti - Via Nazionale n° 300 (C.F.: , elettivamente domiciliato in Messina C.F._4
- Via Geraci n° 23 isol. 78 presso e nello Studio Legale e rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giuseppe Melazzo (C.F.: ), pec: C.F._5 Email_3
e di fax: 090/2929974, come da procura in atti
-APPELLATO-
1 , nato a [...] T.il 20.02.1950, residente in [...], CP_2
, elettivamente domiciliato in Messina,via Garibaldi,13 presso lo studio C.F._6 dell'Avv. Curreri Pasquita che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti, pec.:
Email_4
- APPELLATO- nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...]Controparte_3
Via Marco Polo isol. 186 Compl. (C.F.: ), Parte_4 C.F._7
-APPELLATO CONTUMACE- nato a [...] il 26.08. 1965 C. F. : , nella qualità Parte_1 C.F._1 di Amministratore di Sostegno di nato a [...] il [...] e Parte_3 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via
Cesare Battisti, n°229, presso lo studio degli Avv.ti Antonino Li Causi (C.F.: C.F._8
) – p.e.c.: (Tel. 090/662545) e Nuccia Torre (C.F.:
[...] Email_5 [...]
– p.e.c: (Tel. 090/662545) dai quali è C.F._9 Email_6 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in atti;
-APPELLATO-
E con la partecipazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
- INTERVENIENTE ex lege-
§
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 77/2022 del Tribunale di Messina, emessa in data
18/01/2022, nel proc. n. 4368/2020 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) Ammettere nel rito ed accogliere nel merito il presente appello e, per l'effetto, in accoglimento dello stesso, annullare e/o riformare con qualunque statuizione la sentenza impugnata, meglio specificata in epigrafe;
2) Ritenere e dichiarare errata ed ingiusta la sentenza di primo grado nella parte in cui considera soccombente l'odierna parte appellante per tutte le ragioni infra esposte;
3) Conseguentemente annullare e/o riformare la sentenza di primo grado compensando interamente tra le parti le spese di soccombenza o in subordine disponendo una soccombenza parziale e/o riducendo proporzionalmente le somme di cui alla condanna;
4) In caso di opposizione al presente appello Voglia condannare controparte al pagamento delle spese
e dei compensi di giudizio. 5) Emettere ogni altro provvedimento conforme a legge e giustizia”.
2 Per l'appellato: “
1. Preliminarmente, ammettere la presente costituzione, e per l'effetto, e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile, o, con qualunque altra statuizione, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. in quanto destituito di ogni Parte_1 fondamento in fatto ed inattendibile in diritto;
2. Conseguentemente, confermare, in ogni sua parte, la sentenza n° 77/2022 dell'11/02/2022, depositata e resa pubblica il 18/01/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile nel giudizio iscritto al n° 4368/2020
R.G., avente ad oggetto querela di falso;
3. Con vittoria di spese e compensi del giudizio per entrambi i gradi del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con atto in riassunzione del 31.10.2020 riassumeva davanti al Tribunale di Parte_3
Messina la querela di falso proposta davanti alla Corte di Appello di Messina nell'ambito del giudizio di reclamo n. 460/2020 RVG avverso il decreto di nomina di amministratore di sostegno emesso in suo favore nel giudizio n. 3238/2019 RVG del Tribunale di Messina, chiedendo che venisse dichiarata la falsità del test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16.01.2020, allegato al verbale di pari data di inizio delle operazioni peritali, e dell'intera consulenza tecnica d'ufficio, redatti dal Dott. , C.T.U. nominato nell'ambito del suddetto procedimento. CP_2
All'esito delle sue operazioni, il CTU, infatti, aveva concluso affermando che il querelante era affetto da “disturbo neurocognitivo moderato con alterazione comportamentale (disforia)” ed il giudice tutelare con decreto del 27.04.2020, aveva provveduto a nominare amministratore di sostegno, avverso il quale il aveva proposto reclamo. Pt_1
L'amministrato proponeva, altresì, querela di falso avverso il test di MMSE contestandone “la originalità, la veridicità e la autenticità” “in quanto documentazioni non riconducibili, a suo dire, in alcun modo all'originario teste di MMSE – Mini Mental State Examination effettuato in presenza dei legali e dei consulenti di parte ed allegate al verbale del 16.01.2020 di inizio delle operazioni peritali”.
Egli riteneva che il test depositato in cancelleria in formato cartaceo fosse palesemente diverso rispetto a quello effettuato il 16.01.2020 alla presenza dei rispettivi difensori e periti delle parti in causa, e che verosimilmente sarebbe stato alterato e modificato dallo stesso CTU con una penna di altro colore (nera rispetto a quella blu utilizzata in precedenza).
La Corte di Appello sospendeva, pertanto, il procedimento e concedeva termine per la riassunzione della querela davanti al Tribunale, che veniva effettuata nei confronti di Controparte_3
del CTU dott. e del PM, parte obbligatoria del giudizio. Parte_1 CP_2
3 Con comparsa del 02.03.2021 si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza Parte_1 dell'operato del CTU, e chiedendo il rigetto della proposta querela.
Con comparsa del 27.01.2021 si costituiva il CTU dott. , ribadendo, nel merito, la CP_2 correttezza del proprio operato ed affermando che, in sede di operazioni peritali, entrambe le penne erano state utilizzate, come dimostrava la circostanza che le firme erano state apposte con la penna blu.
Non si costituiva, invece, Controparte_3
Nel corso del giudizio venivano ammessi ed espletati interrogatorio formale del dott. e prova CP_2 per testi e all'udienza del 12.07.2021, svolta nelle forme della trattazione per iscritto, la causa veniva assunta in decisione.
Sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 77/2022 emessa in data 18.01.2022 il Tribunale di Messina, dopo aver preliminarmente dichiarato la contumacia di ed il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva del dott. , così testualmente decideva: “1) Accoglie la querela di falso CP_2 proposta avverso il “test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16/01/2020, allegato al relativo verbale di pari data di inizio delle operazioni peritali;
2) ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine dell'originale prodotto nel giudizio pendete in fase di reclamo davanti alla Corte di Appello di
Messina nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che il suddetto documento non può avere alcun effetto giuridico;
3) condanna in favore di Parte_1
alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 3627,00 oltre spese generali Parte_3 iva e cpa;
4) compensa le spese fra e ” Parte_3 CP_2
In particolare, il Tribunale, sostenendo che la querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private che facciano fede ai sensi degli artt. 2699 c.c. e
2702 c.c., ha ritenuto ammissibile la querela solo riguardo al verbale redatto dal c.t.u. ma non riguardo alle valutazioni dalle quali sono derivate le attribuzioni dei punteggi, né avverso le conclusioni della consulenza.
Il verbale sembrerebbe essere stato modificato dopo la chiusura delle operazioni peritali e tale circostanza sarebbe stata confermata dalla teste quest'ultima ha dichiarato che, al momento Tes_1 della chiusura delle operazioni peritali, il test non presentava alcuna cancellatura o correzione e di averle invece notate dopo che il test era stato prodotto.
Considerando la testimonianza della attendibile, il primo Giudice, ha ritenuto che il test sia Tes_1 stato modificato successivamente alla chiusura delle operazioni e, pertanto, ha concluso per
4 l'accoglimento della querela di falso di tale documento, ordinandone la cancellazione, mediante annotazione a margine dell'originale prodotto in giudizio davanti alla Corte di Appello di Messina all'interno del fascicolo di primo grado dinanzi al Tribunale.
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato nei confronti di e Parte_3 Controparte_3 CP_2 lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo la riforma della sentenza appellata nella parte in cui lo considera soccombente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 02.05.2022 si costituiva in giudizio sostenendo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte CP_2 in cui è stato dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio.
Con comparsa depositata in cancelleria il 26.05.2022 si costituiva in giudizio Parte_3 chiedendo il rigetto dell'appello, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e nel merito
[...]
l'infondatezza.
In primo luogo, contestava l'affermazione dell'appellante circa il fatto che egli non ricaverebbe alcun giovamento dall'efficacia di prova legale del documento dichiarato falso dalla sentenza impugnata, e pertanto non potrebbe essere considerato parte soccombente.
Secondo l'appellato, invece, avrebbe tutto l'interesse a sostenere la validità del Parte_1 documento in questione, non avendo agito per la cura degli interessi e della salute del padre, ma esclusivamente per appropriarsi anticipatamente del suo patrimonio.
Chiedeva, infine, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.
Non si costituiva, invece, Controparte_3
*******
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. all'udienza del
20.06.2022 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c. p. c. (come inserito dal D.
L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 20.11.2023 e successivamente all'udienza del 19.02.2025 per il medesimo incombente, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8.00 della stessa data.
5 La causa veniva poi assegnata in decisione con ordinanza n. 432/2025 del 19.02.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti.
Con nota depositata in data 24.03.2025, l'Avv. Melazzo Giuseppe, difensore di Parte_3
comunicava di avere ricevuto revoca del mandato alle liti, chiedendo di valutare l'opportunità
[...] di rimettere la causa sul ruolo per consentire al Sig. di costituirsi con nuovo Parte_3 difensore.
La Corte con ordinanza emessa in data 08 aprile 2025 dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza, considerato che ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la “revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
Successivamente, con comparsa depositata in data 17.04.2025 si costituiva in giudizio Parte_1
n. q. di amministratore di sostegno di , chiedendo che venisse riconosciuta e
[...] Parte_3 dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di entrambe le parti processuali ex art. 100
c.p.c., nonché la cessazione della materia del contendere, essendo stato pienamente soddisfatto l'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del processo, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito Controparte_3 nel presente giudizio nonostante la rituale notifica nei suoi confronti dell'atto di appello.
§ 2. In relazione alla posizione di va precisato che la notifica dell'atto di appello CP_2 deve ritenersi effettuata ai fini della “litis denuntiatio”, considerato che è stato dichiarato in primo grado il difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione. (Cass. civ. ordinanza n. 19281/2019).
Su tale capo della sentenza non è stato proposto appello, come evidenziato dallo stesso nella CP_2 sua comparsa di costituzione, e pertanto, trattandosi di un capo autonomo rispetto a quello oggetto della presente impugnazione, su di esso si è formato il giudicato.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il giudicato sostanziale, esterno ed interno, si forma sui capi della sentenza non impugnati, concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame: la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, infatti, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni
6 affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perché fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest'ultima sia oggetto del gravame (Cass. 23 febbraio 2009, n. 4363; 31 maggio 2006, n. 13003; Cass. 12 febbraio 2016 n. 2816).
Nulla, pertanto, va aggiunto rispetto a tale posizione processuale.
§ 3. Sempre in via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 20.06.2022 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con
l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Avuto riguardo, invece, all'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c, la Suprema Corte di
Cassazione con la nota sentenza 27199 del 16.11.2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Nel caso di specie, nell'appello proposto risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche, come, peraltro, dimostra la circostanza che due delle parti appellate si sono costituite, predisponendo una congrua difesa.
7 § 4. Va inoltre, sempre preliminarmente, a prescindere da ogni altro profilo, dichiara l'inammissibilità della costituzione di n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_3 in quanto avvenuta in data 17.04.2025, dopo la rimessione della causa in decisione, e quindi tardivamente.
Inammissibile deve, conseguentemente ritenersi anche la documentazione depositata in concomitanza con l'atto di costituzione in giudizio.
§ 5. Passando al merito della controversia, con il primo motivo d'appello lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla pronuncia di soccombenza emessa nei suoi confronti.
Egli ritiene di aver presentato l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno per il proprio padre, in virtù della posizione di garanzia che un figlio riveste nei confronti del genitore, e quindi in adempimento dell'obbligo di prestargli cura ed assistenza.
Sostiene ancora che non potrebbe considerarsi destinatario di giovamento dell'efficacia di prova legale del documento dichiarato falso dalla sentenza impugnata e conseguentemente non potrebbe essere considerato parte soccombente.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante ritiene errata la decisione del Giudice di prime cure, sostenendo la contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo.
Egli, sostiene, infatti, che il Giudice, dichiarando la falsità del solo Test MMSE, e non dell'intera consulenza, avrebbe accolto solo parzialmente le domande dell'attore.
A suo dire, si configurerebbe una soccombenza “sostanziale” dell'attore, essendo state le sue richieste accolte solo in minima parte.
Con il terzo motivo d'appello, censura la sentenza di primo grado emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina per non aver riconosciuto una soccombenza parziale e reciproca.
Afferma di non aver proposto domande rivolte al riconoscimento della validità del test, ma di avere solo insistito sulla correttezza dell'intera relazione e, pertanto, essendo stata dichiarata la falsità del solo test, ritiene che il Giudice avrebbe dovuto compensare integralmente o parzialmente le spese.
§ 6. Le doglianze esposte dall'appellante possono essere trattate unitariamente in ragione della seguente decisione.
I motivi di appello risultano fondati, ma prima di procedere al loro esame, appare opportuna una breve premessa sui fatti di causa.
In data 30/09/2019 depositava ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale di Messina, Parte_1 chiedendo di essere nominato amministratore di sostegno del padre, affetto, a suo dire, da gravi patologie mentali e non più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali nè di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
8 , odierno appellato, si opponeva alla richiesta del figlio, sostenendo che lo stesso Parte_3 agisse solo per precostituirsi elementi di difesa a seguito di due denunce contro ignoti che egli aveva presentato davanti ai Carabinieri di Tremestieri, e per motivi esclusivamente economici, avendo interesse a gestire i risparmi dei genitori.
produceva in giudizio, altresì, una perizia extragiudiziale redatta dalla Dott.ssa Parte_3
che escludeva l'esistenza di menomazioni fisiche o psichiche e/o ulteriori deficit Persona_1 suscettibili di incidere sulla capacità volitiva e di gestione in ordine ai propri interessi ed alla gestione autonoma della sua vita quotidiana.
Nell'ambito del giudizio, veniva nominato il CTU Dott. , il quale, all'esito delle CP_2 operazioni peritali, concludeva che il fosse affetto da un “Disturbo neurocognitivo Parte_3 moderato con alterazione comportamentale (disforia) (DSMV Cortina 2014 - pag. 702)”.
Con decreto del 27.04.2020 notificato il 30.04.2020, il Tribunale di Messina nominava l'Avv. Maria
Rita Ielasi come amministratore di sostegno del Sig. , il quale, con atto del Parte_3
09.05.2020, proponeva reclamo ex artt. 720 bis e 739 c.p.c. dinanzi a codesta Corte e querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Con provvedimento del 02.10.2020, la Corte sospendeva il procedimento assegnando alle parti termine perentorio per la riassunzione della causa di querela di falso dinanzi al Tribunale di Messina.
La causa veniva riassunta da e si concludeva con la sentenza n° 77/2022, Parte_3 oggi impugnata, con cui il Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile, riconosceva la falsità del test di MMSE - Mini Mental State Examination del 16.01.2020.
L'odierno appellante, costituendosi nel giudizio di querela di falso, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e la conferma della validità della relazione tecnica, senza proporre alcuna domanda rivolta al riconoscimento della validità del test MMES.
Vero è che il suo comportamento, avendo egli proposto ricorso per la nomina di amministratore di sostegno del padre e costituendosi nel giudizio di querela di falso (insistendo sulla validità dell'intera consulenza tecnica), farebbe presumere un interesse dello stesso alla validità del test dichiarato falso e dell'intera perizia;
tuttavia, è necessario effettuare una valutazione generale, alla luce dei fatti emersi nel corso della causa.
Premesso che la soccombenza consiste nella difformità tra le richieste della parte (domande ed eccezioni) e la decisione del giudice, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'attore, limitatamente al Test dichiarando inammissibile la querela di falso relativamente alle CP_4 valutazioni del CTU da cui sono derivate le attribuzioni dei punteggi ed alle conclusioni della stessa.
Come è noto, per individuare la soccombenza in una causa, si distingue generalmente tra soccombenza formale e soccombenza sostanziale. Si ha la prima quando una domanda o un capo di
9 domanda o un'eccezione non viene accolta o viene accolta una domanda della controparte;
la nozione di soccombenza sostanziale si fonda, invece, sugli effetti della decisione pronunciata e sulla loro attitudine a pregiudicare la parte. La giurisprudenza è costante nell'affermare che la soccombenza si deve considerare in senso pratico, ossia in relazione a un pregiudizio concreto ed attuale, e non teorico.
Non vi è dubbio che, sostanzialmente, dall'accertata falsità del test MMSE, l'odierno appellato abbia conseguito un risultato utile, facendo vacillare l'attendibilità dell'intera perizia che si fondava anche su tale test, valutazione rimessa comunque al giudice procedente nella causa principale.
Ciononostante, la domanda dell'attore non è stata accolta integralmente, determinando una posizione di parziale soccombenza.
Correttamente il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che la relazione peritale non avrebbe potuto essere oggetto di declaratoria di falsità.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, avuto origine con la storica sentenza della Suprema Corte n. 1358 del 27.05.1949, la querela di falso civile in via incidentale o principale
è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. Ne consegue che essa è ammissibile contro il verbale redatto dal consulente tecnico di ufficio -in relazione alla qualità di pubblico ufficiale dal medesimo rivestita - costituente atto pubblico anche riguardo all'efficacia probatoria che esso spiega in ordine ai fatti che il consulente asserisce essersi verificati in sua presenza, ma non anche contro il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio, la quale pur se redatta per iscritto si distingue dalla prova documentale e non fa pubblica fede delle affermazioni o constatazioni o giudizi in essa contenuti, potendo essere confutata con tutti i mezzi di prova senza necessità dell'esperimento della querela di falso, né impegnando il giudice, che può approvarla o disattenderla (ex multis Cass.
12086/2007).
Pur risultando, pertanto, la consulenza inficiata dalla dichiarata falsità del test la domanda CP_4 dell'attore relativa alla declaratoria di falsità dell'intera perizia, non ha trovato, giustamente, accoglimento.
La vicenda deve essere valutata, inoltre, considerando la natura e la finalità dell'istituto nell'ambito del quale si colloca, cioè l'amministrazione di sostegno.
Come noto, si tratta di una misura di protezione introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
10 L'amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione e risultando meno restrittiva, rispetto agli altri tradizionali istituti, della libertà del soggetto incapace e più rispettosa delle sue esigenze, in conformità ai principi costituzionali di tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.
In virtù di tali considerazioni, chi agisce per richiedere la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un altro soggetto, dovrebbe essere spinto esclusivamente dall'interesse di tutelare gli interessi della persona bisognosa. In ogni caso, senza voler andare ad indagare circa le motivazioni che possano aver spinto l'odierno appellante ad avanzare domanda per la nomina di amministratore di sostegno del padre (indagine che esula dall'oggetto del presente giudizio), l'istituto, per le sue intrinseche finalità, è disposto a favore del soggetto bisognoso e soddisfa interessi di carattere generale.
Tutto quanto sopra esposto, permette di ritenere che nel caso oggetto del presente giudizio si possa parlare di una soccombenza reciproca delle parti, come evidenziato e richiesto, tra l'altro, dallo stesso appellante nel terzo motivo di impugnazione.
Ciò, unitamente alla peculiare natura del procedimento di cui si è detto, di cui quello in esame costituisce sostanzialmente una appendice, giustificava la compensazione integrale delle spese tra le parti e quindi legittima adesso l'accoglimento del relativo motivo di appello.
Su tale questione, la giurisprudenza ritiene che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c..” (Sezioni Unite della Cassazione del 31.10.2022 n. 32061; Cass. civ. 35766 del
21.12.2023; Cas. Civ. sez II n. 6486 del 11.03.2025).
Nel nostro caso, la domanda dell'attore, articolata in più capi, è stata accolta solo parzialmente, dando luogo ad una soccombenza reciproca e quindi alla possibilità di disporre una compensazione integrale delle spese.
§ 7. Circa le spese del presente grado di giudizio, sussistono gli stessi motivi che legittimano la loro integrale compensazione tra le parti, statuizione peraltro invocata dallo stesso appellante nella comparsa conclusionale, mostrando all'evidenza di non avere interesse ad una diversa regolamentazione.
11 Nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e non essendo stata impugnata – come CP_2 detto- la statuizione che lo riguardava e non potendosi pertanto ritenere parte in questo grado di giudizio, né tanto meno vi è una soccombenza nei suoi confronti dell'odierno appellante.
Nulla sulle spese, altresì, nei confronti dell'appellato dichiarato contumace.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
nei confronti degli appellati indicati in epigrafe, disattesa ogni contraria C.F._1 istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- dichiara inammissibile la costituzione in questo giudizio di appello di n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di;
Parte_3
- accoglie l'appello, riformando la sentenza n.77/22 del Tribunale di Messina nella parte in cui dispone la condanna dell'odierno appellante al pagamento delle spese processuali in favore di dichiarandole integralmente compensate tra le parti;
Parte_3
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- nulla sulle spese nei confronti di , per i motivi indicati in parte motiva, e di CP_2 CP_3
rimasto contumace;
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Massimo Gullino
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