Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2025, proposto in relazione alle procedure CIG B4E5761A88, B4E5762B5B, B4E5763C2E, B4E5764D01, B4E5765DD4, B4E5766EA7 da Axioma Energy Services s.r.l. e Service Key s.p.a., in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e mandante del costituendo R.T.I., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Valentino Vulpetti e Giovanni Tavernise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 260 del 1° settembre 2025, con cui il RTI Axioma – Service Key è stato escluso dalla procedura aperta per l'affidamento del “ multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania ”, comunicata il successivo 2 settembre;
- del verbale n. 24 della seduta riservata del 29 luglio 2025, in cui il Seggio di gara ha ritenuto sussistente in capo al RTI Axioma – Service Key la causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023;
- ove occorra, del verbale n. 3 della seduta riservata del 22 aprile 2025, all'esito della quale il Seggio di gara ha ritenuto di attivare il soccorso istruttorio nei confronti del RTI Axioma – Service Key;
- ove occorra, del verbale n. 5 della seduta del 12 maggio 2025, all'esito della quale il Seggio di gara ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti del RTI Axioma – Service Key;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per l’accertamento in via incidentale (ex art. 8 c.p.a.) della invalidità dei seguenti atti:
- dell'avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate emesso il 9 settembre 2024 nei confronti della mandante Service Key s.p.a.;
- della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria del 4 ottobre 2024 di Service Key s.p.a.;
- della cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a Service Key s.p.a. in data 22 aprile 2025;
- della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria di Service Key S.p.a. del 14 marzo 2025;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI ES, nessuno comparso per le parti, i cui difensori hanno chiesto, con separate note depositate il 20/2/2026, il passaggio in decisione del ricorso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con determinazione del Direttore Generale n. 343 del 18/12/2024 la So.Re.Sa. s.p.a. ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del “ multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania ”, dal valore stimato di € 455.959.069,50, suddiviso in 6 lotti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le società ricorrenti, in costituendo R.T.I., hanno presentato in data 3/3/2025 domanda di partecipazione per tutti i lotti.
Alla domanda era allegata una dichiarazione integrativa, concernente i carichi pendenti risultanti dal certificato dell’Anagrafe tributaria del 4/10/2024 (da cui risultavano, per la mandante Service Key, un avviso di irregolarità ex art. 36- bis del D.P.R. n. 600/72 per un importo di € 15.997,68, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per € 94,32 e un piano di rateizzazione per un debito IVA di una società incorporata da Service Key nell’ottobre 2023).
A seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio era fornita dalla concorrente un’ulteriore dichiarazione integrativa, relativa alle pendenze risultanti dal nuovo certificato dell’Anagrafe tributaria del 14/3/2025, con riferimento alle quali si dichiarava che – per quanto riguarda la cartella di pagamento per € 76.267,12 e l’ulteriore irregolarità di € 106,50 – “ si prevede il pagamento entro il 30/06/2025 ”.
Nella seduta del 29 luglio 2025, il Seggio di gara procedeva all’esame complessivo della documentazione fornita e ravvisava la sussistenza di una causa automatica di esclusione, ex art. 94, co. 6, del d.lgs. n. 36/2023, motivando che:
<< c) relativamente al secondo ruolo/carico risultante dalla “CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA” il Seggio di gara rileva che la stessa supera la soglia dell’importo di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e pertanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 comma 6 e art. 1 dell’Allegato II.10 risulta rientrare nel novero dell’art. 94 comma 6 in quanto, considerando la data di notifica della cartella (09/09/2024) risultano spirati i termini per pagare ovvero per impugnare e, pertanto, la violazione risulta definitivamente accertata. In via prodromica, il seggio di gara, rilevato quanto risultante dalla “CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA” formulava il quesito oggetto del soccorso istruttorio.
A fronte di tale richiesta l’operatore produceva nuova “CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ANAGRAFE TRIBUTARIA” dalla quale è risultato un debito di euro 76.267,12 notificato il 09/09/2024 e un altro di euro 106,50 notificato il 27/01/2025: entrambi conosciuti e non dichiarati in fase di presentazione dell’offerta e per i quali lo stesso non presenta né quietanza di pagamento né piano di rateizzo né tantomeno impugnazione, ma limitandosi a rendere a So.Re.Sa. una dichiarazione di impegno al pagamento entro il 30/06/2025 >> (verbale n. 24, pagg. 3-4).
Il R.T.I. è stato quindi escluso dalla gara con la determinazione del Direttore Generale n. 260 del 1°/9/2025, avverso la quale è stato proposto il presente ricorso, affidato a tre motivi con cui sono dedotti la violazione degli artt. 94, 95 e 97 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 5 e 14 del disciplinare di gara, oltre all’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, nonché la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio di favor partecipationis e massima partecipazione.
Le ricorrenti hanno anche chiesto l’accertamento in via incidentale, ex art. 8 c.p.a., dell’invalidità degli atti dell’Agenzia delle Entrate, domandando altresì che sia disposto il rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E., per la verifica di compatibilità con il diritto eurounitario della normativa interna, nei termini di cui si dirà.
La So.Re.Sa. s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere alle domande avversarie, depositando memoria difensiva.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 novembre 2025 n. 2781, ai fini dell’ammissione con riserva alla partecipazione alla gara e alla valutazione delle offerte per i lotti.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- La questione effettivamente controversa tra le parti è circoscritta alla pendenza fiscale di € 76.267,12 della mandante Service Key, in ordine alla quale rilevano i seguenti elementi di fatto.
La pendenza di cui si tratta non emergeva dal certificato del 4/10/2024 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II Milano, Ufficio territoriale di Milano 3 (esibito in sede di partecipazione), dal quale – come detto – risultavano unicamente un avviso di irregolarità ex art. 36- bis del D.P.R. n. 600/72 per € 15.997,68, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro di € 94,32 e, infine, un piano di rateizzazione per un debito IVA di una società incorporata dalla mandante Service Key nell’ottobre 2023.
Nella seduta del 22 aprile 2025 il seggio di gara osservava che l’avviso di irregolarità e la liquidazione dell’imposta non rilevavano come causa di esclusione (non costituendo il primo una violazione definitivamente accertata, ed essendo il secondo ininfluente per l’esiguità del suo importo).
Quanto al debito della società incorporata, il concorrente veniva invitato a produrre il piano di rateizzo.
In sede di soccorso istruttorio è venuto però in rilievo il debito fiscale posto infine a base dell’esclusione, risultante dal nuovo certificato dei carichi pendenti del 14/3/2025 prodotto alla stazione appaltante, che dà conto dell’atto identificativo T221028155912613510000001/D, data di notifica 09/09/2024, per il predetto importo di € 76.267,12.
3.- Tanto precisato, si può passare all’esposizione e all’esame delle censure di parte ricorrente.
In via preliminare, deve significarsi che alcun rilievo assume il debito di € 106,50 (anch’esso risultante dal certificato del 14/3/2025), che non avrebbe dovuto costituire oggetto di dichiarazione, in quanto non costituente una causa di esclusione ai sensi dell’art. 94, co, 6, del d.lgs. n. 36/2023: tale norma rimanda, infatti, per le gravi violazioni definitivamente accertate a quelle indicate nell’allegato II.10, “ che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo [“ cinquemila euro ”] di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” .
3.1. Venendo al debito di € 76.267,12, con il primo motivo le ricorrenti contestano di aver omesso di dichiararlo, rappresentando che esso non risultava dal certificato dei carichi pendenti del 4/10/2024, allegato alla domanda.
Esse negano poi che si trattasse di una violazione già definitivamente accertata, poiché il 9/9/2024 la mandante Service Key era stata destinataria soltanto dell’avviso bonario per l’importo di € 15.997,68 (ritenuto dallo stesso seggio di gara per ciò irrilevante), mentre la cartella di pagamento per il debito di € 76.267,12 era stata notificata il 22/4/2025, successivamente alla presentazione dell’offerta in data 3/3/2025.
In questo contesto, osserva parte ricorrente che il seggio di gara avrebbe dovuto richiedere chiarimenti, come previsto dall’art. 8 del disciplinare, ulteriormente rappresentando che, ai sensi dell’art. 97, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023:
a) l’esclusione del raggruppamento, qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione, non opera “ se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta ” (art. 97 cit.);
b) in una situazione siffatta il raggruppamento può, inoltre, comprovare di aver estromesso o sostituito il partecipante con altro soggetto in possesso dei requisiti.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso viene poi affermato che la mandante è in possesso del requisito di regolarità fiscale, avendo sempre ottemperato ai propri obblighi di pagamento.
La tesi prospetta un’identità tra quanto preteso dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso bonario del 9/9/2024 (€ 15.997,68) e la cartella di pagamento, per importi opposti in compensazione nel 2021 con i propri crediti fiscali, oggetto di un’istanza di annullamento in autotutela dell’avviso, “ rimasto colpevolmente privo di riscontro ” (pag. 17 del ricorso).
Si sostiene quindi, per un verso, che “ le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso bonario del 9 settembre 2024 erano state portate correttamente in compensazione da Service Key con i propri crediti; dunque, regolarmente pagate ”; e, per altro verso, che: “ Né v’è alcun dubbio sull’illegittimità della successiva cartella di pagamento del 22 aprile 2025 – che fa seguito all’avviso bonario del 9 settembre 2024 – posto che, come dimostrato, essa riguarda somme già completamente e tempestivamente versate; cartella che si sarebbe potuta comunque “evitare” se solo l’Agenzia delle Entrate avesse preso in considerazione l’istanza di annullamento in autotutela presentata tempestivamente da Service Key ” (pagg. 17-18).
Viene inoltre auspicata la sollecita definizione dell’istanza di annullamento in autotutela che, “ a prescindere dal fatto che tali somme sono state pagate, farebbe venir meno (ex tunc) la pretesa tributaria, che sarebbe come mai esistita ” (pag. 19).
3.3. Con il terzo motivo di ricorso sono invocati i principi del risultato e della fiducia, che avrebbero dovuto indurre la So.Re.Sa. ad accertare, richiedendo chiarimenti, l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari.
3.4. Inoltre, le ricorrenti sollecitano l’accertamento incidentale dell’invalidità degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, reputati illegittimi per il mancato riscontro dell’avvenuta compensazione dei crediti vantati.
3.5. Infine, è formulata un’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la verifica di compatibilità con il diritto eurounitario della normativa interna che non prevede l’obbligo di operare una valutazione caso per caso, ogni qualvolta la situazione debitoria, all’apparenza grave e definitiva, sia invece il frutto di decisioni erronee, senza che si possa operare un accertamento discrezionale sulla fonte da cui la situazione origina.
3.6. E va soprattutto detto che, nella memoria depositata il 20/10/2025, le ricorrenti hanno posto in luce che il precedente 10 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha “(finalmente)” disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, residuando in seguito alla compensazione solo l’esigua somma di € 2.002,88 (che non raggiunge la soglia di rilevanza minima delle violazioni tributarie causa di esclusione).
Viene evidenziato, più in dettaglio, che, nel detto provvedimento di sgravio viene espressamente “ riconosciuto ravvedimento tre deleghe F24 Saldo Zero del 27.10.2021 sulla scorta della documentazione INPS prodotta; previo accorpamento dei righi St4 e St7 mod. 8 c.t. 1012, riabbinato versamento del 24.10.2022, eseguito con ravvedimento valido e tempestivo ”.
4.- Una volta poste queste premesse, possono essere trattate congiuntamente le censure contenute nei primi due motivi di ricorso, accomunate dalla contestazione della reale sussistenza del debito fiscale a base dell’avversata esclusione.
Le censure sono meritevoli di accoglimento, nei seguenti termini.
Il Collegio deve precisare che non si mostra veritiera l’affermazione iniziale di parte ricorrente sull’identità della posta debitoria per l’importo di € 15.997,68 e quella vertente sulla ben maggiore somma di € 76.267,12, la prima risultante dal certificato del 4/10/2024, e la seconda solo dalla successiva certificazione del 14/3/2025.
Nel primo caso si era trattato di un avviso bonario, non costituente, come tale, un atto concretante una violazione definitivamente accertata (come, peraltro, riconosciuto già a suo tempo dallo stesso seggio di gara); nel secondo caso, l’atto T221028155912613510000001/D identifica un importo iscritto a ruolo (come emerge anche dal seguente provvedimento di sgravio “ delle somme iscritte a ruolo nella misura riportata alla pagina seguente ”).
È singolare che i due atti siano stati notificati nella stessa data (9/9/2024), ma per quanto detto tale circostanza non può ingenerare confusione, principalmente per la sostanziale diversità degli importi in rilievo, che fa sì che la prima somma, oggetto di contestazione con mero avviso bonario, non possa identificarsi con l’altra somma, iscritta invece a ruolo.
Il fatto poi che quest’ultima pendenza di € 76.267,12 non risultasse dal primo certificato del 4/10/2024 può spiegarsi tenendo conto che, per il sottostante atto (impugnabile) notificato il 9/9/2024, alla data di rilascio dell’attestazione non era ancora decorso il termine di impugnazione, per cui il supposto debito sarebbe risultato solamente dal certificato successivamente rilasciato il 14/3/2025.
Va ora osservato che, con istanza di autotutela, rivolta all’Amministrazione finanziaria il 19/9/2025, la Service Key chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 22/4/2025, relativa all’anno di imposta 2021, rappresentando “ che, con riferimento ai seguenti importi/recuperi: 76.273,00 Euro risulta illegittimo per questi motivi: la cartella di pagamento scaturisce dall’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia delle Entrate di quanto richiesto tramite Avviso bonario n. 0062890222751 elaborato in data 09/0/2024 relativamente alla dichiarazione 770/2022, la cui debenza (dell’avviso bonario) è stata tempestivamente contestata come da documentazione allegata. Si produce, pertanto, documentazione comprovante la predetta richiesta di annullamento del sopraccitato Avviso Bonario, rimasta priva di riscontro, nonché documentazione a supporto degli avvenuti versamenti contestati ”.
Tra la documentazione esibita agli atti del giudizio (doc. 19 della produzione di parte ricorrente del 6/10/2025) vi è l’elenco dei documenti e delle istanze consegnati, da cui risulta trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’istanza del 3/2/2022 di rimborso imposte dirette, assunta al prot. n. 23037.
Posto dunque che la Service Key aveva tempestivamente contestato la sussistenza del debito, ai fini di causa è tuttavia essenziale notare che della somma di € 76.267,12 è stato disposto lo sgravio, con provvedimento dell’1/10/2025 n. 2025S0520733 dell’Ufficio di T52 – PADOVA: e concentrarsi sulla specifica motivazione recata da tale atto.
Detto provvedimento inerisce specificamente al già citato atto identificativo T221028155912613510000001/D, ed è fondato sul “ Riconosciuto ravvedimento tre deleghe F24 Saldo Zero del 27.10.2021 (n.d.r.: 2021) sulla scorta della documentazione INPS prodotta; previo accorpamento dei righi St4 e St7 mod. 8 c.t. 1012, riabbinato versamento del 24.10.2022, eseguito con ravvedimento valido e […] (docc. 20 e 21 della produzione di parte ricorrente 20/10/2025).
Tale provvedimento denota quindi che, proprio come sostenuto dalla ricorrente, si sia trattato di debiti rispetto ai quali sin dal 2021 e 2022 l’impresa aveva opposto la compensazione, così soddisfacendoli e, quindi, saldando la propria pendenza tributaria.
E tanto impone di riconoscere allo specifico provvedimento di sgravio, ai fini di causa, un’efficacia retroattiva, dal momento che, qualora l’Amministrazione fiscale avesse tempestivamente riscontrato le istanze e dichiarazioni della società, il debito tributario non sarebbe stato inserito nella certificazione.
Ne consegue, sotto questo profilo, che il ritardo dell’Amministrazione non può pregiudicare l’interessato, in ossequio al principio secondo cui la lungaggine nella definizione dei procedimenti ad esito obbligato non può riversarsi in danno del soggetto che abbia ragione, tenuto altresì conto che la causa di esclusione della regolarità fiscale presuppone un’omissione all’adempimento dei propri obblighi, che nel caso di specie non può ritenersi sussistente.
Per le illustrate ragioni, in accoglimento della censura relativa a questo aspetto, il ricorso va quindi accolto per la fondatezza dei primi due motivi, restando assorbite le censure contenute nel terzo motivo.
Ciò determina il soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente di vedere annullata la propria esclusione dalla gara, restando superfluo il chiesto accertamento incidentale sulla validità degli atti dell’Agenzia delle Entrate e inutile il pur domandato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
5.- Per le considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, e va conseguentemente annullata l’impugnata determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. dell’1/9/2025 n. 260, limitatamente alla disposta esclusione della ricorrente e ai fini dell’ammissione a valutazione delle sue offerte per i lotti di gara, risultando la procedura tuttora in corso.
Per la peculiarità della questione, connotata dai sopra descritti elementi che, nella loro configurazione di fatto, si sono riversati sulla valutazione compiuta dalla So.Re.Sa., sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. dell’1/9/2025 n. 260, limitatamente all'esclusione del R.T.I. ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
GI ES, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ES | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO