Art. 1.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e' regolato, per il periodo dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 , e successive modificazioni.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e' regolato, per il periodo dal 1 gennaio 1960 al 30 giugno 1962, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 , e successive modificazioni.