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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. CA FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 16/02/2024, assunto in decisione in data 13/02/2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. CECCOLI GIOVANNA FAUSTA C.F._1
ALESSANDRA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata in [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. PUGLIESE GIUSEPPINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 13.02.2025. Le parti, con sentenza di separazione pronunciata in data 20.06.2024, erano addivenute alle seguenti conclusioni congiunte, poi recepite dal Tribunale:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
Per_
2. Assegnare la casa familiare a sino a che le figlie e CA, maggiorenni ma non economicamente Controparte_1 autosufficienti in quanto entrambe studentesse, non saranno autonome. Le parti concordano che la cantina e il garage resteranno in ogni caso nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1 anche successivamente al suo allontanamento;
3. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31.12.2024 asportando i suoi effetti personali;
Parte_1
4. Sino al rilascio dell'abitazione le utenze relative alla casa familiare saranno sostenute da dal momento del Pt_1 rilascio dell'immobile tutte le utenze e le spese condominiali saranno a carico di;
CP_1
5. Le parti concordano che , sorella della resistente e residente presso la casa familiare, possa rimanere Persona_2 nell'appartamento dietro corresponsione di una indennità di occupazione che le parti fissano in Euro 400,00 mensili, di cui Per_ 300,00 euro verranno corrisposti a a titolo di concorso alle spese delle figlie CA e i restanti Controparte_1
Euro 100,00 verranno corrisposti mensilmente a a mezzo bonifico bancario;
nel caso in cui Parte_1 Persona_2 lasciasse l'appartamento le parti rivedranno il loro accordo;
6. concorrerà al mantenimento delle figlie indirettamente attraverso l'assegnazione della casa familiare e la Parte_1 retrocessione dell'indennità di occupazione fissata per Con riferimento alle spese straordinarie relative alle Persona_2 figlie le stesse verranno suddivise al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e, rispetto alle università private delle figlie, si impegna a corrispondere esclusivamente la retta, nella quota di sua spettanza e cioè il 50% Pt_1 che sarebbe prevista per l'università statale in base alla fascia di reddito;
7. Le parti dichiarano la reciproca indipendenza economica e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
Per_
8. L'A.U. relativo ad sarà percepito al 100% da;
Controparte_1
9. Rinuncia a tutte le altre domande, salvo alla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
10. Spese di lite al definitivo.” Vista la remissione della causa sul ruolo con ordinanza del 20.06.2024 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, le parti all'udienza del 13.02.2025 hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Mantenere in essere le condizioni attualmente in vigore con la seguente aggiunta: il padre corrisponderà a ciascuna figlia la somma di 500,00 euro annui quali contributo per le spese universitarie;
la corresponsione avverrà in concomitanza con la scadenza delle rate e le figlie chiederanno un mese prima del pagamento di ciascuna rata la contribuzione a carico del padre;
in ogni caso per un totale di 500,00 euro a figlia annuale. Inoltre, il padre si impegna a pagare una fattura al mese per lo psicologo di CA. Il padre rinuncia alla quota di indennità di occupazione a carico della sorella di . CP_1
Le parti concordano che la contribuzione della zia materna convivente con la resistente e le figlie sia da computarsi integralmente quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie. Le spese ordinarie condominiali e tutte le utenze relative alla casa familiare saranno di competenza della resistente. Rinuncia a tutte le altre istanze. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza del 20.06.2024 (sent. n. 1885/24- pubbl. in data 04.07.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che delle figlie (21.06.2002) e (24.06.2005), maggiorenni Persona_3 Persona_4 ma non ancora economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a AR BR (MB) in data 07.10.1995 (e trascritto nei registri di Stato Civile Controparte_1 del Comune di AR BR, atto n. 6, parte I, anno 1995)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR BR (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott. CA FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 16/02/2024, assunto in decisione in data 13/02/2025 e vertente TRA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentato e difeso dell'Avv. CECCOLI GIOVANNA FAUSTA C.F._1
ALESSANDRA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata in [...] in data [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. PUGLIESE GIUSEPPINA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 13.02.2025. Le parti, con sentenza di separazione pronunciata in data 20.06.2024, erano addivenute alle seguenti conclusioni congiunte, poi recepite dal Tribunale:
“1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
Per_
2. Assegnare la casa familiare a sino a che le figlie e CA, maggiorenni ma non economicamente Controparte_1 autosufficienti in quanto entrambe studentesse, non saranno autonome. Le parti concordano che la cantina e il garage resteranno in ogni caso nella disponibilità esclusiva del sig. Parte_1 anche successivamente al suo allontanamento;
3. si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31.12.2024 asportando i suoi effetti personali;
Parte_1
4. Sino al rilascio dell'abitazione le utenze relative alla casa familiare saranno sostenute da dal momento del Pt_1 rilascio dell'immobile tutte le utenze e le spese condominiali saranno a carico di;
CP_1
5. Le parti concordano che , sorella della resistente e residente presso la casa familiare, possa rimanere Persona_2 nell'appartamento dietro corresponsione di una indennità di occupazione che le parti fissano in Euro 400,00 mensili, di cui Per_ 300,00 euro verranno corrisposti a a titolo di concorso alle spese delle figlie CA e i restanti Controparte_1
Euro 100,00 verranno corrisposti mensilmente a a mezzo bonifico bancario;
nel caso in cui Parte_1 Persona_2 lasciasse l'appartamento le parti rivedranno il loro accordo;
6. concorrerà al mantenimento delle figlie indirettamente attraverso l'assegnazione della casa familiare e la Parte_1 retrocessione dell'indennità di occupazione fissata per Con riferimento alle spese straordinarie relative alle Persona_2 figlie le stesse verranno suddivise al 50% come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza e, rispetto alle università private delle figlie, si impegna a corrispondere esclusivamente la retta, nella quota di sua spettanza e cioè il 50% Pt_1 che sarebbe prevista per l'università statale in base alla fascia di reddito;
7. Le parti dichiarano la reciproca indipendenza economica e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
Per_
8. L'A.U. relativo ad sarà percepito al 100% da;
Controparte_1
9. Rinuncia a tutte le altre domande, salvo alla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
10. Spese di lite al definitivo.” Vista la remissione della causa sul ruolo con ordinanza del 20.06.2024 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, le parti all'udienza del 13.02.2025 hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Mantenere in essere le condizioni attualmente in vigore con la seguente aggiunta: il padre corrisponderà a ciascuna figlia la somma di 500,00 euro annui quali contributo per le spese universitarie;
la corresponsione avverrà in concomitanza con la scadenza delle rate e le figlie chiederanno un mese prima del pagamento di ciascuna rata la contribuzione a carico del padre;
in ogni caso per un totale di 500,00 euro a figlia annuale. Inoltre, il padre si impegna a pagare una fattura al mese per lo psicologo di CA. Il padre rinuncia alla quota di indennità di occupazione a carico della sorella di . CP_1
Le parti concordano che la contribuzione della zia materna convivente con la resistente e le figlie sia da computarsi integralmente quale contributo al mantenimento ordinario delle figlie. Le spese ordinarie condominiali e tutte le utenze relative alla casa familiare saranno di competenza della resistente. Rinuncia a tutte le altre istanze. Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale, nel medesimo procedimento de quo, con sentenza del 20.06.2024 (sent. n. 1885/24- pubbl. in data 04.07.2024). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice delegato non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti, oltre che delle figlie (21.06.2002) e (24.06.2005), maggiorenni Persona_3 Persona_4 ma non ancora economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 16/02/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
a AR BR (MB) in data 07.10.1995 (e trascritto nei registri di Stato Civile Controparte_1 del Comune di AR BR, atto n. 6, parte I, anno 1995)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di AR BR (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 febbraio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona