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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANLIO Parte_1 C.F._1
SPECIALE, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Padre Giglio n. 3 presso il difensore avv. MANLIO SPECIALE
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.08.2024, chiedeva dichiararsi la risoluzione Parte_1 del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 15.01.2020 con , Controparte_1 registrato in data 31.01.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Cosenza alla via Silvio
Sesti n. 58, piano terzo, scala C, catastalmente identificato al foglio 7, p.lla 39, sub. 57, cat.
A/3, cl. 2, per un canone di € 3.600,00 annui da pagarsi in 12 rate di € 300,00.
pagina 1 di 3 La ricorrente, in particolare, allegava il mancato pagamento dei canoni a far data dal marzo
2020 e, pertanto, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto de quo per inadempimento del conduttore con la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile in suo favore, nonché al pagamento di € 15.900,00 a titolo di canoni di locazione maturati dal marzo 2020 sino alla data di deposito del ricorso e di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio.
Non si costituiva in giudizio , malgrado la ritualità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo all'esito di ordinata rinnovazione.
La causa era istruita documentalmente e decisa come da dispositivo in data odierna.
Tanto premesso, occorre osservare che chi agisce per la risoluzione di un contratto di locazione deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (Cass., Sez.
Un., 13533/2001).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di locazione con (prodotto in atti e regolarmente registrato in data 31.01.2020 al n. Controparte_1
739 serie 3T), nonché dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione nascente dal contratto a far data da marzo 2020, senza che alcuna prova di adempimento sia stata offerta dal medesimo conduttore, rimasto contumace in giudizio e non comparso a rendere interrogatorio formale.
Poiché, pertanto, la durata e persistenza della morosità non lascia adito a dubbi in ordine all'importanza dell'inadempimento del conduttore nella complessiva valutazione degli interessi delle parti, va dichiarato risolto il contratto di locazione oggetto di domanda e va ordinato l'immediato rilascio dell'immobile in favore della proprietaria del bene, nello stato in cui il conduttore lo ha ricevuto (art. 1590 c.c.).
Il conduttore va, inoltre, condannato al pagamento in favore della ricorrente dei canoni non versati da marzo 2020 alla data della presente decisione per un totale di euro 20.100,00
(€300,00 x 67 mesi), oltre canoni a scadere fino alla data del rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari per tutte le fasi, che appaiono congrui rispetto alla natura contumaciale e meramente documentale del giudizio e alla semplicità delle questioni sottese alla decisione. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto per l'inadempimento del conduttore il contratto di locazione intervenuto tra e e registrato in Parte_1 Controparte_1 data 31.01.2020;
- ordina al resistente l'immediato rilascio in favore della ricorrente dell'immobile oggetto di locazione sito in Cosenza alla via Silvio Sesti n. 58, catastalmente identificato al foglio 7, p.lla
39, sub. 57, libero da persone e cose;
- condanna al pagamento in favore di dei canoni di Controparte_1 Parte_1 locazione dovuti da marzo 2020 a settembre 2025, in misura pari ad € 20.100,00, oltre canoni successivamente maturati fino all'effettivo rilascio ed oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in € 264,00 per spese, euro 425,00 per fase di studio, euro
425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Manlio Speciale che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc..
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2372/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANLIO Parte_1 C.F._1
SPECIALE, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Padre Giglio n. 3 presso il difensore avv. MANLIO SPECIALE
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.08.2024, chiedeva dichiararsi la risoluzione Parte_1 del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 15.01.2020 con , Controparte_1 registrato in data 31.01.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Cosenza alla via Silvio
Sesti n. 58, piano terzo, scala C, catastalmente identificato al foglio 7, p.lla 39, sub. 57, cat.
A/3, cl. 2, per un canone di € 3.600,00 annui da pagarsi in 12 rate di € 300,00.
pagina 1 di 3 La ricorrente, in particolare, allegava il mancato pagamento dei canoni a far data dal marzo
2020 e, pertanto, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto de quo per inadempimento del conduttore con la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile in suo favore, nonché al pagamento di € 15.900,00 a titolo di canoni di locazione maturati dal marzo 2020 sino alla data di deposito del ricorso e di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio.
Non si costituiva in giudizio , malgrado la ritualità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo all'esito di ordinata rinnovazione.
La causa era istruita documentalmente e decisa come da dispositivo in data odierna.
Tanto premesso, occorre osservare che chi agisce per la risoluzione di un contratto di locazione deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (Cass., Sez.
Un., 13533/2001).
Nel caso che ci occupa, la ricorrente ha dato prova dell'esistenza di un contratto di locazione con (prodotto in atti e regolarmente registrato in data 31.01.2020 al n. Controparte_1
739 serie 3T), nonché dell'inadempimento del conduttore dell'obbligazione nascente dal contratto a far data da marzo 2020, senza che alcuna prova di adempimento sia stata offerta dal medesimo conduttore, rimasto contumace in giudizio e non comparso a rendere interrogatorio formale.
Poiché, pertanto, la durata e persistenza della morosità non lascia adito a dubbi in ordine all'importanza dell'inadempimento del conduttore nella complessiva valutazione degli interessi delle parti, va dichiarato risolto il contratto di locazione oggetto di domanda e va ordinato l'immediato rilascio dell'immobile in favore della proprietaria del bene, nello stato in cui il conduttore lo ha ricevuto (art. 1590 c.c.).
Il conduttore va, inoltre, condannato al pagamento in favore della ricorrente dei canoni non versati da marzo 2020 alla data della presente decisione per un totale di euro 20.100,00
(€300,00 x 67 mesi), oltre canoni a scadere fino alla data del rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei minimi tabellari per tutte le fasi, che appaiono congrui rispetto alla natura contumaciale e meramente documentale del giudizio e alla semplicità delle questioni sottese alla decisione. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto per l'inadempimento del conduttore il contratto di locazione intervenuto tra e e registrato in Parte_1 Controparte_1 data 31.01.2020;
- ordina al resistente l'immediato rilascio in favore della ricorrente dell'immobile oggetto di locazione sito in Cosenza alla via Silvio Sesti n. 58, catastalmente identificato al foglio 7, p.lla
39, sub. 57, libero da persone e cose;
- condanna al pagamento in favore di dei canoni di Controparte_1 Parte_1 locazione dovuti da marzo 2020 a settembre 2025, in misura pari ad € 20.100,00, oltre canoni successivamente maturati fino all'effettivo rilascio ed oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente, che si quantificano in € 264,00 per spese, euro 425,00 per fase di studio, euro
425,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Manlio Speciale che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc..
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 3 di 3