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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GALELLI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti il 28.1.2025 precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e pagina 1 di 3 dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio concordatario a Santa Margherita Ligure il 13.7.2019.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 25.3.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il ricorrente domandava, poi, l'assegnazione della casa coniugale.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda sullo status e chiedendo, a sua volta, l'assegnazione della casa ed il versamento in proprio favore della somma di euro 42.000,00 quale corrispettivo una tantum per la mancata fruizione della casa e dei beni ivi presenti.
All'udienza del 12.6.2024, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che venisse pronunciata solo la separazione rinunciando a far a valere in questo giudizio domande diverse da quello sullo status.
Con sentenza n. 785 del 18.6.2024, ad oggi già passata in giudicato, veniva, quindi, pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici e le questioni tar loro pendenti, ivi comprese le questioni relative alla casa coniugale, al mutuo fondiario ed alla relativa ipoteca, all'ipoteca volontaria, al conto corrente cointestato, di essere economicamente indipendenti e di non avere diritto e, quindi, di rinunciare al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno compensate come da domanda delle parti.
P . Q . M .
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Santa Margherita Ligure in data 13.7.2019 (matrimonio trascritto nei registri degli
[...]
atti di matrimonio di detto Comune al n. 36, P. II, serie B, anno 2019) alle condizioni concordate dalle parti e qui recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Santa Margherita Ligure per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI ELENA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GALELLI STEFANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRAVEIA ROBERTO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti il 28.1.2025 precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e pagina 1 di 3 dichiaravano di rinunciare ai termini per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi contraevano matrimonio concordatario a Santa Margherita Ligure il 13.7.2019.
Dall'unione non nascevano figli.
Con ricorso depositato il 25.3.2024 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione e proponeva, altresì, domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il ricorrente domandava, poi, l'assegnazione della casa coniugale.
La resistente si costituiva aderendo alla domanda sullo status e chiedendo, a sua volta, l'assegnazione della casa ed il versamento in proprio favore della somma di euro 42.000,00 quale corrispettivo una tantum per la mancata fruizione della casa e dei beni ivi presenti.
All'udienza del 12.6.2024, le parti raggiungevano un accordo e chiedevano che venisse pronunciata solo la separazione rinunciando a far a valere in questo giudizio domande diverse da quello sullo status.
Con sentenza n. 785 del 18.6.2024, ad oggi già passata in giudicato, veniva, quindi, pronunciata la separazione e la causa veniva rimessa sul ruolo affinchè divenisse procedibile la domanda di divorzio.
All'udienza del 28.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non essersi riconciliate e chiedevano congiuntamente che venisse emessa sentenza divorzile alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. le parti dichiarano di avere già regolato tutti i rapporti economici e le questioni tar loro pendenti, ivi comprese le questioni relative alla casa coniugale, al mutuo fondiario ed alla relativa ipoteca, all'ipoteca volontaria, al conto corrente cointestato, di essere economicamente indipendenti e di non avere diritto e, quindi, di rinunciare al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Tutto ciò premesso va, quindi, ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898.
*
Le spese di lite vanno compensate come da domanda delle parti.
P . Q . M .
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando fra le parti di cui in epigrafe:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e Parte_1 CP_1
coniugatisi in Santa Margherita Ligure in data 13.7.2019 (matrimonio trascritto nei registri degli
[...]
atti di matrimonio di detto Comune al n. 36, P. II, serie B, anno 2019) alle condizioni concordate dalle parti e qui recepite;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Santa Margherita Ligure per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3