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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai SInori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano ConSIliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4257/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 20.11.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(cf. ) e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(cf. ) nonché per Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marianna Polimeni (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in C.F._6
Reggio Calabria, alla via Ravagnese Superiore, 37, giusta procura in atti
APPELLANTI
E
C.F.: , nella persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore Dott. , nato a [...] in data [...] e Parte_6
residente a [...], C.F.: , CP_1 C.F._7
1 rappresentata e difesa nel presente grado di giudizio dall'Avv. Danilo Ciccarelli
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi C.F._8
(LT) alla via Giuseppe Toniolo n. 41, giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Latina, - Sezione Prima Procedure Concorsuali del 30.10.2020 e successiva procura ad litem in allegato ex art. 83, comma III, c.p.c., ammessa ex art. 144 del
D.P.R. n. 115/2002 al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento emesso dal
Tribunale di Latina, Sezione Prima Procedure Concorsuali, del 09.12.2020;
APPELLATA
Avverso
La sentenza n. 520/2020 del Tribunale di Latina
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_7
conveniva in giudizio , , Parte_1 Parte_5 Parte_3
e e domandava, in via Parte_4 Controparte_2
principale, di dichiarare la nullità per simulazione degli atti di donazione del 1/04/2015 con i quali aveva donato alle figlie , Parte_1 Parte_3 [...]
e le quote indivise di più ai beni Parte_4 Controparte_2
immobiliari (abitazioni, terreni e box auto) tutte ubicate in Reggio Calabria e, in via gradata, di revocare gli stessi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. con condanna delle convenute alla restituzione dei beni alienati.
A sostegno delle proprie domande, esponeva il che con sentenza n. CP_1
960/2010 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la responsabilità di Parte_1
x art. 2485 c.c. per la sottrazione alla società a.r.l. (in bonis)
[...] CP_1
della somma di euro 309.115,87, condannandolo al pagamento di detta somma in favore della curatela, oltre ad euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni. La sentenza era poi stata impugnata dal , ma il giudizio di appello è stato Pt_1
cancellato in quanto non coltivato dall'attore. Nella pendenza del giudizio di appello, tuttavia, aveva donato alle figlie quote indivise di più proprietà Parte_1
2 immobiliari ubicate a Reggio Calabria, spogliandosi con tali atti di ogni bene di sua proprietà.
Si costituivano nel precedente grado di giudizio Parte_1 [...]
, e , le quali Parte_5 Parte_4 Controparte_2
contestavano le avversarie argomentazioni e sollevavano, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a favore di quella del Tribunale di
Reggio Calabria, la decadenza della proposizione dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 69 bis l.f., la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e, nel merito, domandavano di dichiarare la carenza dei presupposti per Parte_5
l'esercizio delle azioni promosse dall'attore.
Con la sentenza impugnata, il Giudice accoglieva la domanda formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarava inefficace nei confronti del Controparte_1
gli atti di donazione di cui sopra, condannava giudizio Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese di lite e Parte_4 Controparte_2
compensava le spese tra il e , riconoscendo la carenza CP_1 Parte_5
di legittimazione passiva di quest'ultima in quanto proprietaria mera comproprietaria degli immobili oggetto di donazione e dunque estranea alle stesse.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Parte_1 [...]
, . e , i CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali domandavano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di riformare la stessa in quanto infondata ed insistevano altresì sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Latina.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_3
la quale domandava di rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza
[...]
di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti con il proprio atto di citazione hanno sollevato sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale per mancata pronuncia sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
3 A sostegno del suddetto motivo, sostengono gli appellanti che il Giudie non avrebbe motivato in ordine al difetto di competenza territoriale e che l'azione avrebbe dovuto essere celebrata dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria sulla base dei suddetti criteri: foro del convenuto, foro per l'obbligazione assunta, foro per il diritto reale controverso e foro competente per il cumulo soggettivo dei convenuti citati in giudizio.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Si deve in primo luogo constatare che il Giudice si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale nell'ordinanza dell'8/01/2019, che è stata poi richiamata e confermata nella sentenza impugnata.
Le conclusioni rassegnate dal Giudice nell'ordinanza citata sono condivise da questa
Corte. Nell'ordinanza sopramenzionata il Giudice ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, sezione 3 nella Sentenza n. 7377 del 1993, da ultimo ribadito sempre dalla Corte di Cassazione, sezione terza civile, nell'rdinanza 24 gennaio
2020, n. 1594.in base al quale: “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie,
l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.”
La tesi delle parti appellanti risulta priva di fondamento, poiché la ratio sottesa alla giurisprudenza richiamata risiede nel fatto che l'azione revocatoria trova la propria
“giustificazione” in un'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento al rapporto obbligatorio che legittima l'azione revocatoria, applicando pertanto i criteri previsti per le controversie in materia di obbligazioni. Tali criteri non si esauriscono nella residenza o nel domicilio del convenuto, ma comprendono anche il luogo di adempimento dell'obbligazione, parametro seguito dalla TE e ritenuto corretto dal giudice di merito.
Conseguentemente, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
4 Con il secondo motivo, gli appellanti ritengono che la sentenza sia erronea poiché il
Giudice non si è pronunciato sull'eccezione sollevata dagli allora convenuti relativa alla qualificazione del tipo di domanda avanzata.
Sostengono gli appellanti che l'atto di citazione di primo grado difetterebbe di autosufficienza e sarebbe infondato, limitandosi a menzionare gli artt. 66 L.F. e 2901
c.c. senza tuttavia specificare l'istituto al quale parte attrice intendeva ricorrere. Il
Giudice, pertanto, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 69 l.fall.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Si deve in primo luogo ribadire che il Giudice, nella sentenza impugnata, ha richiamato quanto già precedentemente statuito con l'ordinanza dell'8 gennaio 2019, nella quale si era pronunciato anche sulla suddetta eccezione come segue:
“l'eccezione di decadenza formulata con riferimento alla data di fallimento o alla data della sentenza di primo grado non tiene conto del fatto che gli atti di donazione impugnati risalgono all'aprile 2015 e che pertanto prima di tale momento la garanzia patrimoniale esistente sui beni del debitore non era stata intaccata da alcun atto dispositivo”.
La decisione del Giudice è condivisibile, in quanto l'azione revocatoria è proponibile entro il termine di 5 anni dal compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie ossia, nel caso di specie, gli atti di donazione del 2015.
Conseguentemente, è da questo momento che doveva decorrere il termine di 5 anni per la proposizione dell'azione revocatoria e non la data di pubblicazione della sentenza costitutiva del credito del . CP_1
Da ciò ne discende che anche il secondo motivo deve essere rigettato, poiché il primo grado di giudizio è stato instaurato nel 2017 .
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che la sentenza sia erronea ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto provati i requisiti della scientia damni, consilium fraudis
e dell'eventus damni, pur in assenza di prova.
A sostegno del suddetto motivo, sostengono in primo luogo gli appellanti che il SI.
era proprietario solo formalmente della metà di ogni immobile donato alle Pt_1
figlie e che dunque il suo patrimonio era già incapiente anche prima della donazione.
5 Inoltre, le figlie possedevano già il bene da oltre un ventennio, volendo in tal modo dimostrare che il trasferimento in capo a queste ultime non fosse stato effettuato in frode al fallimento. Sostengono inoltre gli appellanti che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ritiene che l'atto di donazione sia avvenuto all'esito della sentenza n. 960/2010 e della riconosciuta responsabilità personale del socio, atteso che la donazione sarebbe avvenuta cinque anni dopo.
Aggiungono infine che parte appellata non avrebbe fornito alcuna prova sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
È opportuno, in primo luogo, richiamare il seguente principio: “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez.
3, 04/07/2006, n. 15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813).
Ebbene, nel caso di specie, la sottrazione dal proprio patrimonio del complesso immobiliare di beni di cui risultava titolare il rappresenta sicuramente una Pt_1
diminuzione qualitativa del patrimonio tale da comportare una incertezza o maggiore difficoltà nel soddisfacimento delle pretese creditorie del . CP_1
Il , difatti, ha del tutto omesso di provare che il suo patrimonio risultava Pt_1
sufficientemente capiente a soddisfare le ragioni creditorie, motivo per il quale deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato sussistente l'eventus damni.
Deve poi confermarsi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
La donazione è stata difatti posta in essere successivamente al sorgere del debito del accertato con la sentenza n. 960/2010 e quindi in un momento in cui lo Pt_1
6 stesso era ben consapevole di cagionare un danno alle ragioni dei propri creditori.
Essendo la donazione atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, è principio generalmente riconosciuto dalla Suprema Corte quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito
(come la donazione), la scientia damni (richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ.) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (ex multis, Cass. 02/04/2021, n. 9192, Cass. 7/12/2023, n. 334256).
Non è condivisibile, inoltre, quanto affermato dagli appellanti, secondo i quali non si potrebbe sostenere che l'atto di donazione è una conseguenza della sentenza anzidetta poiché ben 5 anni successivo allo stesso.
È documentale, difatti, che avverso la medesima sentenza era stato formulato appello e che il giudizio medesimo si era concluso con una sentenza di estinzione nel 2017, da ciò discendendone che la donazione è stata effettuata nelle more del giudizio di secondo grado.
Conseguentemente, dovendosi confermare la sussistenza dei requisiti sia oggettivi che soggettivi posti a fondamento dell'azione revocatoria formulata in primo grado, il terzo motivo deve essere rigettato.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui avrebbe ingiustamente condannato le SIg.re , e Parte_3 Parte_4
al pagamento delle spese di lite in solido con il SI. Parte_5 Parte_1
Sostengono gli appellanti che la sentenza risulta illogica nella parte in cui anche le donatarie sono state condannate al pagamento delle spese di lite, atteso che il debitore sarebbe esclusivamente il SI. che, in caso di conferma della Pt_1
sentenza di primo grado, dovrebbe essere l'unico soggetto cui addebitare le spese di lite.
Anche il suddetto motivo deve essere rigettato.
Si richiama quanto affermato dalla Suprema, secondo la quale: “Perché vi sia condanna al pagamento delle spese processuali in Corte solido è necessario avere svolto difese comuni o in alternativa, avere interessi simili nel procedimento. In
7 mancanza, il vincolo di solidarietà non può essere applicato” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 27476/18).
È chiaro che, nel caso di specie, avendo tutte le parti allora attrici condiviso la medesima difesa e avendo il medesimo interesse, consistente nel rigetto dell'azione revocatoria formulata dalla TE, sussistono i presupposti per condannare le parti al pagamento delle spese di lite in solido.
È invece diversa la posizione della SI.ra , la quale era stata Parte_5
estromessa dal precedente grado di giudizio. Sul tema è stato formulato dagli appellanti un quinto motivo di appello, con il quale è stata impugnata la sentenza
Part anche nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra la TE allimento e la SI.ra . Parte_5
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La SI.ra , difatti, è stata estromessa dal Giudice in quanto priva di Pt_5
legittimazione passiva ma si è vista comunque costretta a sostenere delle spese legali per difendersi in un giudizio nel quale era stata illegittimamente citata. Si deve pertanto riformare la sentenza nella parte in cui le spese di lite tra il e la CP_1
sono state compensate e rideterminarle nel senso che la TE deve essere Pt_5
condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla nel precedente Pt_5
grado di giudizio.
Con il sesto ed ultimo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per non avere il
Giudice ammesso le prove richieste nonché per non avere accolto la domanda di prescrizione avanzata dalla SI.ra . Pt_1
Anche il suddetto motivo è infondato e deve essere rigettato poiché appare strettamente correlato alla domanda di usucapione formulata dagli allora convenuti in via riconvenzionale, domanda che è stata rigettata dal Tribunale per difetto di legittimazione passiva del . CP_1
Si evidenzia come la suddetta circostanza non è stata oggetto di appello, motivo per il quale deve ritenersi passata in giudicato.
Conseguentemente, devono rigettarsi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e reiterate in questa sede, poiché sono tutte volte a provare l'intervenuta usucapione.
8 Anche l'eccezione di prescrizione della domanda nei confronti della SI.ra
[...]
reiterata con il sesto motivo di appello deve essere ugualmente Controparte_2
rigettata perché, come già esposto, il termine quinquennale di prescrizione decorre non dal riconoscimento della posizione debitoria del quanto dall'atto lesivo Pt_1
delle ragioni creditorie (ossia le donazioni avvenute nel 2015).
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del primo grado di giudizio nei confronti della SI.ra che si Parte_5
liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
Condanna altresì la TE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di che si liquidano come in dispositivo con riferimento Parte_5
ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
Condanna infine, come conseguenza del rigetto di tutti gli altri motivi di appello e della conferma della sentenza di primo grado, Parte_1 [...]
, e al pagamento delle CP_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
, , e CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 520 dell'anno 2020, così decide:
- in parziale riforma della sentenza appellata condanna la CP_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in favore
[...]
di , in complessivi € 3.809,00 determinati come in motivazione, oltre Parte_5
al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
-conferma nel resto la sentenza di primo grado;
-condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio nei confronti di che liquida in complessivi Parte_5
9 € 3.473,00 determinati come in motivazione, oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge
- condanna , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_4
nei confronti della che liquida in complessivi € Controparte_1
6.946,00 determinati come in motivazione, oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di conSIlio del 6.05.2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
10
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai SInori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano ConSIliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4257/2020 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 20.11.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(cf. ) e (cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf. ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(cf. ) nonché per Parte_4 C.F._4 Parte_5
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Marianna Polimeni (C.F. C.F._5
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in C.F._6
Reggio Calabria, alla via Ravagnese Superiore, 37, giusta procura in atti
APPELLANTI
E
C.F.: , nella persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore Dott. , nato a [...] in data [...] e Parte_6
residente a [...], C.F.: , CP_1 C.F._7
1 rappresentata e difesa nel presente grado di giudizio dall'Avv. Danilo Ciccarelli
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi C.F._8
(LT) alla via Giuseppe Toniolo n. 41, giusto decreto di nomina emesso dal Tribunale di Latina, - Sezione Prima Procedure Concorsuali del 30.10.2020 e successiva procura ad litem in allegato ex art. 83, comma III, c.p.c., ammessa ex art. 144 del
D.P.R. n. 115/2002 al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento emesso dal
Tribunale di Latina, Sezione Prima Procedure Concorsuali, del 09.12.2020;
APPELLATA
Avverso
La sentenza n. 520/2020 del Tribunale di Latina
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_7
conveniva in giudizio , , Parte_1 Parte_5 Parte_3
e e domandava, in via Parte_4 Controparte_2
principale, di dichiarare la nullità per simulazione degli atti di donazione del 1/04/2015 con i quali aveva donato alle figlie , Parte_1 Parte_3 [...]
e le quote indivise di più ai beni Parte_4 Controparte_2
immobiliari (abitazioni, terreni e box auto) tutte ubicate in Reggio Calabria e, in via gradata, di revocare gli stessi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. con condanna delle convenute alla restituzione dei beni alienati.
A sostegno delle proprie domande, esponeva il che con sentenza n. CP_1
960/2010 il Tribunale di Latina aveva dichiarato la responsabilità di Parte_1
x art. 2485 c.c. per la sottrazione alla società a.r.l. (in bonis)
[...] CP_1
della somma di euro 309.115,87, condannandolo al pagamento di detta somma in favore della curatela, oltre ad euro 25.000,00 a titolo di risarcimento danni. La sentenza era poi stata impugnata dal , ma il giudizio di appello è stato Pt_1
cancellato in quanto non coltivato dall'attore. Nella pendenza del giudizio di appello, tuttavia, aveva donato alle figlie quote indivise di più proprietà Parte_1
2 immobiliari ubicate a Reggio Calabria, spogliandosi con tali atti di ogni bene di sua proprietà.
Si costituivano nel precedente grado di giudizio Parte_1 [...]
, e , le quali Parte_5 Parte_4 Controparte_2
contestavano le avversarie argomentazioni e sollevavano, in via preliminare,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Latina a favore di quella del Tribunale di
Reggio Calabria, la decadenza della proposizione dell'azione per il decorso del termine di cui all'art. 69 bis l.f., la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e, nel merito, domandavano di dichiarare la carenza dei presupposti per Parte_5
l'esercizio delle azioni promosse dall'attore.
Con la sentenza impugnata, il Giudice accoglieva la domanda formulata ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiarava inefficace nei confronti del Controparte_1
gli atti di donazione di cui sopra, condannava giudizio Parte_1 [...]
e al pagamento delle spese di lite e Parte_4 Controparte_2
compensava le spese tra il e , riconoscendo la carenza CP_1 Parte_5
di legittimazione passiva di quest'ultima in quanto proprietaria mera comproprietaria degli immobili oggetto di donazione e dunque estranea alle stesse.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appello Parte_1 [...]
, . e , i CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali domandavano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, di riformare la stessa in quanto infondata ed insistevano altresì sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Latina.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_3
la quale domandava di rigettare l'appello con integrale conferma della sentenza
[...]
di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appellanti con il proprio atto di citazione hanno sollevato sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale per mancata pronuncia sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
3 A sostegno del suddetto motivo, sostengono gli appellanti che il Giudie non avrebbe motivato in ordine al difetto di competenza territoriale e che l'azione avrebbe dovuto essere celebrata dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria sulla base dei suddetti criteri: foro del convenuto, foro per l'obbligazione assunta, foro per il diritto reale controverso e foro competente per il cumulo soggettivo dei convenuti citati in giudizio.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Si deve in primo luogo constatare che il Giudice si è pronunciato sulla questione della competenza territoriale nell'ordinanza dell'8/01/2019, che è stata poi richiamata e confermata nella sentenza impugnata.
Le conclusioni rassegnate dal Giudice nell'ordinanza citata sono condivise da questa
Corte. Nell'ordinanza sopramenzionata il Giudice ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, sezione 3 nella Sentenza n. 7377 del 1993, da ultimo ribadito sempre dalla Corte di Cassazione, sezione terza civile, nell'rdinanza 24 gennaio
2020, n. 1594.in base al quale: “La competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie,
l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili.”
La tesi delle parti appellanti risulta priva di fondamento, poiché la ratio sottesa alla giurisprudenza richiamata risiede nel fatto che l'azione revocatoria trova la propria
“giustificazione” in un'obbligazione rimasta inadempiuta. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere individuata con riferimento al rapporto obbligatorio che legittima l'azione revocatoria, applicando pertanto i criteri previsti per le controversie in materia di obbligazioni. Tali criteri non si esauriscono nella residenza o nel domicilio del convenuto, ma comprendono anche il luogo di adempimento dell'obbligazione, parametro seguito dalla TE e ritenuto corretto dal giudice di merito.
Conseguentemente, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
4 Con il secondo motivo, gli appellanti ritengono che la sentenza sia erronea poiché il
Giudice non si è pronunciato sull'eccezione sollevata dagli allora convenuti relativa alla qualificazione del tipo di domanda avanzata.
Sostengono gli appellanti che l'atto di citazione di primo grado difetterebbe di autosufficienza e sarebbe infondato, limitandosi a menzionare gli artt. 66 L.F. e 2901
c.c. senza tuttavia specificare l'istituto al quale parte attrice intendeva ricorrere. Il
Giudice, pertanto, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di decadenza dell'azione per decorso del termine di cui all'art. 69 l.fall.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Si deve in primo luogo ribadire che il Giudice, nella sentenza impugnata, ha richiamato quanto già precedentemente statuito con l'ordinanza dell'8 gennaio 2019, nella quale si era pronunciato anche sulla suddetta eccezione come segue:
“l'eccezione di decadenza formulata con riferimento alla data di fallimento o alla data della sentenza di primo grado non tiene conto del fatto che gli atti di donazione impugnati risalgono all'aprile 2015 e che pertanto prima di tale momento la garanzia patrimoniale esistente sui beni del debitore non era stata intaccata da alcun atto dispositivo”.
La decisione del Giudice è condivisibile, in quanto l'azione revocatoria è proponibile entro il termine di 5 anni dal compimento dell'atto pregiudizievole per le ragioni creditorie ossia, nel caso di specie, gli atti di donazione del 2015.
Conseguentemente, è da questo momento che doveva decorrere il termine di 5 anni per la proposizione dell'azione revocatoria e non la data di pubblicazione della sentenza costitutiva del credito del . CP_1
Da ciò ne discende che anche il secondo motivo deve essere rigettato, poiché il primo grado di giudizio è stato instaurato nel 2017 .
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che la sentenza sia erronea ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto provati i requisiti della scientia damni, consilium fraudis
e dell'eventus damni, pur in assenza di prova.
A sostegno del suddetto motivo, sostengono in primo luogo gli appellanti che il SI.
era proprietario solo formalmente della metà di ogni immobile donato alle Pt_1
figlie e che dunque il suo patrimonio era già incapiente anche prima della donazione.
5 Inoltre, le figlie possedevano già il bene da oltre un ventennio, volendo in tal modo dimostrare che il trasferimento in capo a queste ultime non fosse stato effettuato in frode al fallimento. Sostengono inoltre gli appellanti che la sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ritiene che l'atto di donazione sia avvenuto all'esito della sentenza n. 960/2010 e della riconosciuta responsabilità personale del socio, atteso che la donazione sarebbe avvenuta cinque anni dopo.
Aggiungono infine che parte appellata non avrebbe fornito alcuna prova sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
È opportuno, in primo luogo, richiamare il seguente principio: “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore
l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Sez.3, 19/07/2018, n. 19207; Sez. 6, 10/02/2015, n. 2530; Sez.
3, 04/07/2006, n. 15265; Sez. 3, 27/10/2004, n. 20813).
Ebbene, nel caso di specie, la sottrazione dal proprio patrimonio del complesso immobiliare di beni di cui risultava titolare il rappresenta sicuramente una Pt_1
diminuzione qualitativa del patrimonio tale da comportare una incertezza o maggiore difficoltà nel soddisfacimento delle pretese creditorie del . CP_1
Il , difatti, ha del tutto omesso di provare che il suo patrimonio risultava Pt_1
sufficientemente capiente a soddisfare le ragioni creditorie, motivo per il quale deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato sussistente l'eventus damni.
Deve poi confermarsi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.
La donazione è stata difatti posta in essere successivamente al sorgere del debito del accertato con la sentenza n. 960/2010 e quindi in un momento in cui lo Pt_1
6 stesso era ben consapevole di cagionare un danno alle ragioni dei propri creditori.
Essendo la donazione atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, è principio generalmente riconosciuto dalla Suprema Corte quello secondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito
(come la donazione), la scientia damni (richiesta dall'art. 2901, primo comma, n. 1), cod. civ.) si risolve nella semplice conoscenza, da parte del debitore, del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (ex multis, Cass. 02/04/2021, n. 9192, Cass. 7/12/2023, n. 334256).
Non è condivisibile, inoltre, quanto affermato dagli appellanti, secondo i quali non si potrebbe sostenere che l'atto di donazione è una conseguenza della sentenza anzidetta poiché ben 5 anni successivo allo stesso.
È documentale, difatti, che avverso la medesima sentenza era stato formulato appello e che il giudizio medesimo si era concluso con una sentenza di estinzione nel 2017, da ciò discendendone che la donazione è stata effettuata nelle more del giudizio di secondo grado.
Conseguentemente, dovendosi confermare la sussistenza dei requisiti sia oggettivi che soggettivi posti a fondamento dell'azione revocatoria formulata in primo grado, il terzo motivo deve essere rigettato.
Con il quarto motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui avrebbe ingiustamente condannato le SIg.re , e Parte_3 Parte_4
al pagamento delle spese di lite in solido con il SI. Parte_5 Parte_1
Sostengono gli appellanti che la sentenza risulta illogica nella parte in cui anche le donatarie sono state condannate al pagamento delle spese di lite, atteso che il debitore sarebbe esclusivamente il SI. che, in caso di conferma della Pt_1
sentenza di primo grado, dovrebbe essere l'unico soggetto cui addebitare le spese di lite.
Anche il suddetto motivo deve essere rigettato.
Si richiama quanto affermato dalla Suprema, secondo la quale: “Perché vi sia condanna al pagamento delle spese processuali in Corte solido è necessario avere svolto difese comuni o in alternativa, avere interessi simili nel procedimento. In
7 mancanza, il vincolo di solidarietà non può essere applicato” (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 27476/18).
È chiaro che, nel caso di specie, avendo tutte le parti allora attrici condiviso la medesima difesa e avendo il medesimo interesse, consistente nel rigetto dell'azione revocatoria formulata dalla TE, sussistono i presupposti per condannare le parti al pagamento delle spese di lite in solido.
È invece diversa la posizione della SI.ra , la quale era stata Parte_5
estromessa dal precedente grado di giudizio. Sul tema è stato formulato dagli appellanti un quinto motivo di appello, con il quale è stata impugnata la sentenza
Part anche nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra la TE allimento e la SI.ra . Parte_5
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
La SI.ra , difatti, è stata estromessa dal Giudice in quanto priva di Pt_5
legittimazione passiva ma si è vista comunque costretta a sostenere delle spese legali per difendersi in un giudizio nel quale era stata illegittimamente citata. Si deve pertanto riformare la sentenza nella parte in cui le spese di lite tra il e la CP_1
sono state compensate e rideterminarle nel senso che la TE deve essere Pt_5
condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla nel precedente Pt_5
grado di giudizio.
Con il sesto ed ultimo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per non avere il
Giudice ammesso le prove richieste nonché per non avere accolto la domanda di prescrizione avanzata dalla SI.ra . Pt_1
Anche il suddetto motivo è infondato e deve essere rigettato poiché appare strettamente correlato alla domanda di usucapione formulata dagli allora convenuti in via riconvenzionale, domanda che è stata rigettata dal Tribunale per difetto di legittimazione passiva del . CP_1
Si evidenzia come la suddetta circostanza non è stata oggetto di appello, motivo per il quale deve ritenersi passata in giudicato.
Conseguentemente, devono rigettarsi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e reiterate in questa sede, poiché sono tutte volte a provare l'intervenuta usucapione.
8 Anche l'eccezione di prescrizione della domanda nei confronti della SI.ra
[...]
reiterata con il sesto motivo di appello deve essere ugualmente Controparte_2
rigettata perché, come già esposto, il termine quinquennale di prescrizione decorre non dal riconoscimento della posizione debitoria del quanto dall'atto lesivo Pt_1
delle ragioni creditorie (ossia le donazioni avvenute nel 2015).
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi la condanna della al pagamento delle spese di Controparte_1
lite del primo grado di giudizio nei confronti della SI.ra che si Parte_5
liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri minimi di cui al DM n.
55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
Condanna altresì la TE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti di che si liquidano come in dispositivo con riferimento Parte_5
ai parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
Condanna infine, come conseguenza del rigetto di tutti gli altri motivi di appello e della conferma della sentenza di primo grado, Parte_1 [...]
, e al pagamento delle CP_2 Parte_3 Parte_4
spese di lite del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 relativamente allo scaglione di cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
, , e CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso la sentenza del Tribunale di Latina, n. 520 dell'anno 2020, così decide:
- in parziale riforma della sentenza appellata condanna la CP_1 Controparte_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che liquida in favore
[...]
di , in complessivi € 3.809,00 determinati come in motivazione, oltre Parte_5
al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
-conferma nel resto la sentenza di primo grado;
-condanna la al pagamento delle spese del Controparte_1
presente grado di giudizio nei confronti di che liquida in complessivi Parte_5
9 € 3.473,00 determinati come in motivazione, oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge
- condanna , e Parte_1 Controparte_2 Parte_3
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio Parte_4
nei confronti della che liquida in complessivi € Controparte_1
6.946,00 determinati come in motivazione, oltre al rimborso forfetario 15% e a oneri accessori di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di conSIlio del 6.05.2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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