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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1354 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2016, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2024, e vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Papa e Maria Pia Pagano, per mandato in atti;
attrice
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Varvaro, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 7.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di Parte_2 essere titolare del rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito con facoltà di scoperto identificato da IBAN [...], acceso in data
3.1.2008 presso la filiale di Termini Imerese di Controparte_2 lamentava l'illegittima applicazione al predetto rapporto di tassi usurari;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse, spese e oneri, in quanto non pattuiti o non validamente
1 pattuiti perché indeterminati;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di valute fittizie;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse anatocistici e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
così come accertato dal ctp nominato, dott.
Persona_1
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione dei saldi dare/avere sulla scorta della ctp versata in uno all'atto di citazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito all'accredito in conto corrente di quanto indebitamente percepito in applicazione di dette clausole, con annullamento della somma di € 12.960,22, a debito per il correntista alla data del 30.6.2015,
e accredito della somma di € 4.916,20; con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
ritualmente costituitasi, precisava che la società Controparte_2 attrice intratteneva con la stessa il rapporto di conto corrente n. 1221.45, aperto in data 3 gennaio 2008 e ricontrattualizzato in data 17-18 aprile 2014. Precisava, altresì, che talune condizioni di detto rapporto venivano modificate come da accordo del 16 aprile 2015, e che su detto conto veniva concesso uno scoperto di conto corrente, disciplinato dalla lettera contratto di credito del 14 maggio 2008, aumentato con lettera contratto del 17 aprile 2014.
Nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti siccome offerta dalla Parte_2
[...
deduceva la piena validità delle clausole contrattuali contestate e la legittimità e correttezza del proprio operato.
Rilevava, in particolare, l'assoluta genericità e infondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi praticati;
quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, poi, deduceva la periodicità nel calcolo degli interessi sia a credito che a debito in coerenza con il contenuto della deliberazione CICR del 9.2.2000, adottata ai sensi dell'art. 120 del TUB, cui la Banca si era conformata giusta pubblicazione nella G.U. del 19.6.2000, n. 141.
Deduceva, altresì, la validità della C.M.S. rilevando l'applicabilità delle istruzioni dettata all'epoca dalla Banca d'Italia per “la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” che escludevano dal computo dello stesso le commissioni di massimo scoperto e ciò sino all'anno 2006.
Contestando gli esiti della ctp allegata all'atto di citazione e la genericità delle doglianze mosse dalla società attrice, concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice;
con vittoria di spese e compensi.
2 Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con provvedimento del 26.7.2017 veniva disposta CTU contabile sul rapporto oggetto di causa a mezzo del dott. . Persona_2
Depositata la relazione di ctu in data 14.5.2018, la causa veniva rinviata per la prosecuzione e per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.6.2019, ove veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 30.4.2020, veniva poi rimessa sul ruolo istruttorio per verificare la sopravvenienza di fatti nuovi o di transazione tra le parti e rinviata all'udienza cartolare del
18.6.2020.
Con ordinanza del 16.2.2021 veniva disposto il richiamo del nominato ctu, cui veniva assegnato termine per il deposito di relazione integrativa fino al 10.6.2021; il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.6.2021, poi rinviata al 22.9.2021.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.6.2022, poi rinviata al 10.11.2022 e ulteriormente rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, al 19.12.2022, ove veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 31.3.2023 il procedimento veniva rimesso sul ruolo e disposta la rinnovazione delle operazioni di ctu a mezzo della dott.ssa Persona_3
Depositata la relazione di ctu in data 10.10.2023, con ordinanza del 27.12.2023 veniva disposto il richiamo del ctu e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 22.4.2024.
Depositata la relazione integrativa di ctu in data 27.3.2024, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2024, ove veniva assunto in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
Passando all'esame delle questioni attinenti al rapporto di conto corrente, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i 3 suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. n. 2871/2007 e n. 11749/2006). In nessun caso, dunque,
l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. n. 10376/2006).
Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 2262/1984)
– il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
In punto di riparto dell'onere della prova, giova premettere che, anche in materia di rapporti bancari valgono i principi generali ex art. 2697 c.c., in forza dei quali il titolare di un conto bancario che, deducendo l'esistenza di clausole illegittime, agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti pagamenti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, in particolare deve provare in concreto l'esistenza della clausola asseritamente illegittima nonché l'esistenza di specifiche poste passive annotate negli estratti conto, che trovano fondamento nelle clausole nulle, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr., già, Cass. 3374/07;
Cass. 12963/05; Cass. 7282/97).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto… non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo” (ex multis, Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012).
Nel caso di specie le parti, in adempimento dei rispettivi oneri probatori, hanno prodotto il contratto di apertura del rapporto n. 1221.45 acceso dalla società attrice presso filiale di Termini Imerese, in data 3.1.2008; gli estratti Controparte_2 conto relativi al predetto contratto dall'apertura e fino al 30.6.2015; i contratti di apertura di 4 credito del 14.5.2008 e del 17.4.2014; il nuovo contratto relativo al predetto rapporto del
17.4.2014, nonché gli accordi di modifica delle condizioni del contratto del 18.4.2014 e del
16.4.2015 (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di parte convenuta).
Ciò premesso, dunque, la rideterminazione dei saldi, previa verifica sulla fondatezza delle questioni sollevate, va dunque compiuta a partire dal saldo iniziale del primo estratto conto prodotto, nel rispetto del criterio di riparto dell'onere della prova, condividendosi le operazioni peritali compendiate nella relazione di ctu in rinnovazione, depositata in data
10.10.2023 dal nominato ctu, dott.ssa Persona_3
Osserva il Tribunale che il nominato ctu, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che questo giudice intende integralmente condividere, ha accertato, applicando la formula TEG e in relazione al rapporto di conto corrente n. 1221.45 acceso in data 3.1.2008 quanto segue: “2) Commissione di Massimo Scoperto: Nel contratto versato in atti dall'istituto di credito è prevista l'applicazione di tali commissioni senza tuttavia che della relativa clausola ne venga offerta alcuna definizione, restando in tal modo la sua applicazione nell'esclusivo arbitrio dell'istituto di credito […]; 3) : […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del CP_3 contratto era ” (cfr. pagg.
5-6 relazione di ctu in atti). Parte_3
In relazione al contratto di apertura di credito del 14.5.2008, il nominato ctu ha altresì accertato quanto segue: “2) Commissione di Massimo Scoperto: Nel contratto versato in atti dall'istituto di credito è prevista l'applicazione di tali commissioni senza tuttavia che della relativa clausola ne venga offerta alcuna definizione, restando in tal modo la sua applicazione nell'esclusivo arbitrio dell'istituto di credito […] 3) USURA: […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .” (cfr. pag.
6-7 relazione di ctu in atti). Parte_4
Infine, quanto al contratto di apertura di credito del 18.4.2014, il nominato ctu ha accertato quanto segue: “1) USURA: […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .” (cfr. pag. 7 relazione di ctu in atti). Parte_4
Le operazioni svolte dal nominato ctu, dott.ssa hanno Persona_3 accertato, dunque, l'usurarietà dei tassi di interesse in relazione ai contratti di apertura di credito del 14.5.2008 e del 18.4.2014, l'assoluta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la carenza di espressa pattuizione in ordine a spese, competenze e commissioni, che sono stati espunti dal ricalcolo.
Osserva il Tribunale che l'assenza di espressa pattuizione delle clausole relative a spese, competenze e commissioni addebitate, nonché l'evidente indeterminatezza della 5 commissione di massimo scoperto, comportano la violazione, ad opera dell'istituto di credito, delle norme generali dettate dagli artt. 1346 e 1419 c.c.
Di conseguenza, accertata l'indeterminatezza della cms praticata, e l'omessa pattuizione di clausole relative ad ulteriori spese, competenze e addebiti, di esse deve predicarsi la nullità per indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c., con conseguente espunzione delle somme a tale titolo addebitate dal ricalcolo del saldo di conto corrente.
Infondata, invece, risulta, alla luce delle risultanze raggiunte dal nominato ctu, la doglianza relativa all'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi nonché quella relativa all'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di conto corrente.
L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lg.vo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con
l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio
2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.
La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1° luglio
2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.
Il nominato ctu ha rilevato l'“Applicazione della capitalizzazione trimestrale, perché regolarmente pattuita, fino all'entrate in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha novellato
l'art. 120 tub.” (cfr. pagg.
5-7 relazione di ctu in atti).
Parimenti, quanto all'usura originaria dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di apertura del conto corrente n. 1221.45, è stato accertato che il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era “ ” (cfr. pag. 6 relazione di ctu in Parte_3 atti).
Ancora, infondata risulta la censura relativa all'illegittima applicazione delle valute, risultando queste convenzionalmente e puntualmente disciplinate nelle condizioni di contratto del 3.1.2008.
Alla luce dei principi fino a ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario afferma il Tribunale che il saldo del c/c n. 1221.45 alla data del 30.6.2015 è pari a € 955,43, a fronte di un saldo banca pari a € - 12.960,22, con una differenza a credito per il correntista pari a € 13.915,64. 6 Entro questi limiti va dunque accolta la domanda di accertamento negativo.
Deve, invece, essere dichiarata del tutto inammissibile la domanda di ripetizione, tenuto conto che il conto corrente in questione risulta ancora in essere. L'azione di ripetizione di indebito riferita a poste asseritamente illegittime riportate in conto corrente matura, infatti, solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, con conseguente assorbimento della domanda di corresponsione degli interessi moratori proposta dalla società attrice in comparsa conclusionale.
3. Spese di lite
L'esito del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande attoree giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
Le spese delle c.t.u., già liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. c/c n. 1221.45 alla data del
30.6.2015, intrattenuto da con Parte_2 Controparte_2
è pari a € 955,43; dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, pure proposta da
[...]
Parte_2 compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separati decreti, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1354 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2016, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 7.10.2024, e vertente tra in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Papa e Maria Pia Pagano, per mandato in atti;
attrice
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Varvaro, per mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 7.10.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di Parte_2 essere titolare del rapporto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito con facoltà di scoperto identificato da IBAN [...], acceso in data
3.1.2008 presso la filiale di Termini Imerese di Controparte_2 lamentava l'illegittima applicazione al predetto rapporto di tassi usurari;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse, spese e oneri, in quanto non pattuiti o non validamente
1 pattuiti perché indeterminati;
l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di valute fittizie;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse anatocistici e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
così come accertato dal ctp nominato, dott.
Persona_1
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione dei saldi dare/avere sulla scorta della ctp versata in uno all'atto di citazione, con conseguente condanna dell'istituto di credito all'accredito in conto corrente di quanto indebitamente percepito in applicazione di dette clausole, con annullamento della somma di € 12.960,22, a debito per il correntista alla data del 30.6.2015,
e accredito della somma di € 4.916,20; con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie.
ritualmente costituitasi, precisava che la società Controparte_2 attrice intratteneva con la stessa il rapporto di conto corrente n. 1221.45, aperto in data 3 gennaio 2008 e ricontrattualizzato in data 17-18 aprile 2014. Precisava, altresì, che talune condizioni di detto rapporto venivano modificate come da accordo del 16 aprile 2015, e che su detto conto veniva concesso uno scoperto di conto corrente, disciplinato dalla lettera contratto di credito del 14 maggio 2008, aumentato con lettera contratto del 17 aprile 2014.
Nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti siccome offerta dalla Parte_2
[...
deduceva la piena validità delle clausole contrattuali contestate e la legittimità e correttezza del proprio operato.
Rilevava, in particolare, l'assoluta genericità e infondatezza della doglianza relativa all'usurarietà degli interessi praticati;
quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, poi, deduceva la periodicità nel calcolo degli interessi sia a credito che a debito in coerenza con il contenuto della deliberazione CICR del 9.2.2000, adottata ai sensi dell'art. 120 del TUB, cui la Banca si era conformata giusta pubblicazione nella G.U. del 19.6.2000, n. 141.
Deduceva, altresì, la validità della C.M.S. rilevando l'applicabilità delle istruzioni dettata all'epoca dalla Banca d'Italia per “la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” che escludevano dal computo dello stesso le commissioni di massimo scoperto e ciò sino all'anno 2006.
Contestando gli esiti della ctp allegata all'atto di citazione e la genericità delle doglianze mosse dalla società attrice, concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice;
con vittoria di spese e compensi.
2 Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., con provvedimento del 26.7.2017 veniva disposta CTU contabile sul rapporto oggetto di causa a mezzo del dott. . Persona_2
Depositata la relazione di ctu in data 14.5.2018, la causa veniva rinviata per la prosecuzione e per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.6.2019, ove veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 30.4.2020, veniva poi rimessa sul ruolo istruttorio per verificare la sopravvenienza di fatti nuovi o di transazione tra le parti e rinviata all'udienza cartolare del
18.6.2020.
Con ordinanza del 16.2.2021 veniva disposto il richiamo del nominato ctu, cui veniva assegnato termine per il deposito di relazione integrativa fino al 10.6.2021; il procedimento veniva rinviato all'udienza del 24.6.2021, poi rinviata al 22.9.2021.
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.6.2022, poi rinviata al 10.11.2022 e ulteriormente rinviata, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, al 19.12.2022, ove veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 31.3.2023 il procedimento veniva rimesso sul ruolo e disposta la rinnovazione delle operazioni di ctu a mezzo della dott.ssa Persona_3
Depositata la relazione di ctu in data 10.10.2023, con ordinanza del 27.12.2023 veniva disposto il richiamo del ctu e il procedimento veniva rinviato all'udienza del 22.4.2024.
Depositata la relazione integrativa di ctu in data 27.3.2024, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2024, ove veniva assunto in decisione con assegnazione dei termini di rito.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
Passando all'esame delle questioni attinenti al rapporto di conto corrente, va innanzitutto evidenziato che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto – se precludono, ex art. 1832 co 1^ c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i 3 suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. n. 2871/2007 e n. 11749/2006). In nessun caso, dunque,
l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. n. 10376/2006).
Né – come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 2262/1984)
– il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
In punto di riparto dell'onere della prova, giova premettere che, anche in materia di rapporti bancari valgono i principi generali ex art. 2697 c.c., in forza dei quali il titolare di un conto bancario che, deducendo l'esistenza di clausole illegittime, agisca per la ripetizione o anche solo per l'accertamento di asseriti pagamenti indebiti, ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione promossa, in particolare deve provare in concreto l'esistenza della clausola asseritamente illegittima nonché l'esistenza di specifiche poste passive annotate negli estratti conto, che trovano fondamento nelle clausole nulle, non potendo limitarsi ad allegazioni generiche (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l'istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr., già, Cass. 3374/07;
Cass. 12963/05; Cass. 7282/97).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto… non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo ha carattere costitutivo” (ex multis, Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 9099/2012).
Nel caso di specie le parti, in adempimento dei rispettivi oneri probatori, hanno prodotto il contratto di apertura del rapporto n. 1221.45 acceso dalla società attrice presso filiale di Termini Imerese, in data 3.1.2008; gli estratti Controparte_2 conto relativi al predetto contratto dall'apertura e fino al 30.6.2015; i contratti di apertura di 4 credito del 14.5.2008 e del 17.4.2014; il nuovo contratto relativo al predetto rapporto del
17.4.2014, nonché gli accordi di modifica delle condizioni del contratto del 18.4.2014 e del
16.4.2015 (cfr. documentazione allegata all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di parte convenuta).
Ciò premesso, dunque, la rideterminazione dei saldi, previa verifica sulla fondatezza delle questioni sollevate, va dunque compiuta a partire dal saldo iniziale del primo estratto conto prodotto, nel rispetto del criterio di riparto dell'onere della prova, condividendosi le operazioni peritali compendiate nella relazione di ctu in rinnovazione, depositata in data
10.10.2023 dal nominato ctu, dott.ssa Persona_3
Osserva il Tribunale che il nominato ctu, con operazioni logiche, coerenti e scevre di contraddizioni che questo giudice intende integralmente condividere, ha accertato, applicando la formula TEG e in relazione al rapporto di conto corrente n. 1221.45 acceso in data 3.1.2008 quanto segue: “2) Commissione di Massimo Scoperto: Nel contratto versato in atti dall'istituto di credito è prevista l'applicazione di tali commissioni senza tuttavia che della relativa clausola ne venga offerta alcuna definizione, restando in tal modo la sua applicazione nell'esclusivo arbitrio dell'istituto di credito […]; 3) : […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del CP_3 contratto era ” (cfr. pagg.
5-6 relazione di ctu in atti). Parte_3
In relazione al contratto di apertura di credito del 14.5.2008, il nominato ctu ha altresì accertato quanto segue: “2) Commissione di Massimo Scoperto: Nel contratto versato in atti dall'istituto di credito è prevista l'applicazione di tali commissioni senza tuttavia che della relativa clausola ne venga offerta alcuna definizione, restando in tal modo la sua applicazione nell'esclusivo arbitrio dell'istituto di credito […] 3) USURA: […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .” (cfr. pag.
6-7 relazione di ctu in atti). Parte_4
Infine, quanto al contratto di apertura di credito del 18.4.2014, il nominato ctu ha accertato quanto segue: “1) USURA: […] il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era .” (cfr. pag. 7 relazione di ctu in atti). Parte_4
Le operazioni svolte dal nominato ctu, dott.ssa hanno Persona_3 accertato, dunque, l'usurarietà dei tassi di interesse in relazione ai contratti di apertura di credito del 14.5.2008 e del 18.4.2014, l'assoluta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la carenza di espressa pattuizione in ordine a spese, competenze e commissioni, che sono stati espunti dal ricalcolo.
Osserva il Tribunale che l'assenza di espressa pattuizione delle clausole relative a spese, competenze e commissioni addebitate, nonché l'evidente indeterminatezza della 5 commissione di massimo scoperto, comportano la violazione, ad opera dell'istituto di credito, delle norme generali dettate dagli artt. 1346 e 1419 c.c.
Di conseguenza, accertata l'indeterminatezza della cms praticata, e l'omessa pattuizione di clausole relative ad ulteriori spese, competenze e addebiti, di esse deve predicarsi la nullità per indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c., con conseguente espunzione delle somme a tale titolo addebitate dal ricalcolo del saldo di conto corrente.
Infondata, invece, risulta, alla luce delle risultanze raggiunte dal nominato ctu, la doglianza relativa all'assenza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi nonché quella relativa all'usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di conto corrente.
L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lg.vo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. Con
l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio
2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.
La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dal 1° luglio
2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.
Il nominato ctu ha rilevato l'“Applicazione della capitalizzazione trimestrale, perché regolarmente pattuita, fino all'entrate in vigore dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha novellato
l'art. 120 tub.” (cfr. pagg.
5-7 relazione di ctu in atti).
Parimenti, quanto all'usura originaria dei tassi di interesse pattuiti nel contratto di apertura del conto corrente n. 1221.45, è stato accertato che il tasso effettivo globale, entro fido, alla data di stipula del contratto era “ ” (cfr. pag. 6 relazione di ctu in Parte_3 atti).
Ancora, infondata risulta la censura relativa all'illegittima applicazione delle valute, risultando queste convenzionalmente e puntualmente disciplinate nelle condizioni di contratto del 3.1.2008.
Alla luce dei principi fino a ora illustrati e degli approfonditi accertamenti effettuati dall'ausiliario afferma il Tribunale che il saldo del c/c n. 1221.45 alla data del 30.6.2015 è pari a € 955,43, a fronte di un saldo banca pari a € - 12.960,22, con una differenza a credito per il correntista pari a € 13.915,64. 6 Entro questi limiti va dunque accolta la domanda di accertamento negativo.
Deve, invece, essere dichiarata del tutto inammissibile la domanda di ripetizione, tenuto conto che il conto corrente in questione risulta ancora in essere. L'azione di ripetizione di indebito riferita a poste asseritamente illegittime riportate in conto corrente matura, infatti, solo alla chiusura del conto, perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, con conseguente assorbimento della domanda di corresponsione degli interessi moratori proposta dalla società attrice in comparsa conclusionale.
3. Spese di lite
L'esito del giudizio e l'accoglimento parziale delle domande attoree giustificano la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti.
Le spese delle c.t.u., già liquidate come da separati decreti, vanno poste a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. c/c n. 1221.45 alla data del
30.6.2015, intrattenuto da con Parte_2 Controparte_2
è pari a € 955,43; dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, pure proposta da
[...]
Parte_2 compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti;
pone le spese di c.t.u., così come liquidate in separati decreti, definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna in ragione della metà.
Così deciso in Termini Imerese, 24 gennaio 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
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