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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 14/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore. D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.174 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.63/2023 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 25.1.2023 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), in proprio ed in qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario della cessata (P.iva ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Amedeo Cicala presso il cui studio in Viggiano, al Viale della Rinascita n.3, elettivamente domicilia;
APPELLANTE - RICORRENTE in riassunzione ex art. 303 c.p.c.
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di socio Controparte_1 C.F._2 accomandatario ed illimitatamente responsabile della società “HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.”, cancellata dal registro delle imprese;
APPELLATA - RESISTENTE in riassunzione ex art. 303 c.p.c.
a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 13.5.2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.3.2023 il sig. in proprio ed in qualità di socio Parte_1 accomandatario della cessata , proponeva appello Parte_2
avverso la sentenza n.63/2023 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
25.1.2023 e pubblicata in pari data, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società “HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.” avverso il decreto ex art.611 c.p.c. emesso il
21.6.2011 dal G.E. del Tribunale di Potenza, revocava il decreto medesimo, condannava la società
“HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.” al pagamento della somma di € 185,03 in favore della società e condannava quest'ultima società al pagamento delle spese Parte_2
processuali.
Con comparsa depositata il 21.5.2024 si costituiva in giudizio la società “HAPPY HOURS di O.
AN & C. S.a.s.” con il patrocinio dell'avvocato che aveva rappresentato e difeso la società in primo grado, precisando che la costituzione era finalizzata esclusivamente a comunicare che la
“HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.” era stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese e, pertanto, aveva perso la capacità di stare in giudizio.
Con ordinanza depositata il 25.6.2024 la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. depositato il 13.9.2024 il sig. in Parte_1
proprio ed in qualità di socio accomandatario della cessata Parte_2
, chiedeva la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del processo.
[...]
Emesso il decreto di fissazione dell'udienza per il giorno 17.12.2024 ed instaurato il contraddittorio nei confronti di in proprio ed in qualità di socio accomandatario ed Controparte_1 illimitatamente responsabile della società “HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.”, la sig.ra non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 4.3.2025 l'udienza per il 25.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento del 25.3.2025 fissava nuovo termine perentorio sino al 13.5.2025, h. 9,00, per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.
Il nuovo termine perentorio giungeva a scadenza senza che nessuna delle parti costituite depositasse le note scritte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia di , in proprio ed in qualità di Controparte_1
socio accomandatario ed illimitatamente responsabile della società “HAPPY HOURS di O.
AN & C. S.a.s.”, nei cui confronti il contraddittorio risulta instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine
pag. 2 o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”. L'art.127 ter co.4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili già pendenti davanti alla Corte di Appello a quella data.
A norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche
d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entra-ta in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato in primo grado con atto di citazione notificato il 6.8.2011, sicché l'art.307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.63/2023 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
25.1.2023 e pubblicata in pari data, proposto da in proprio ed in qualità di socio Parte_1 accomandatario della cessata , con atto di citazione Parte_2 notificato l'8.3.2023 nei confronti della società “HAPPY HOURS di O. AN & C. S.a.s.”, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
pag.
3 - Dichiara la contumacia di in proprio ed in qualità di socio Controparte_1 accomandatario ed illimitatamente responsabile della società “HAPPY HOURS di O.
AN & C. S.a.s.”;
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.63/2023 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 25.1.2023 e pubblicata in pari data;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del 13.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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