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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.5420/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 1 maggio 2025, comunicata in data 5 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall' avvocato Raffaele Locantore (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Napoli, via Carlo Poerio n. 89/A, sono C.F._3
RGn°5420/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo (c.f.
) presso il cui studio in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95, è C.F._4 elettivamente domiciliata
APPELLATA
nonché
con sede legale in Via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Controparte_2
capitale sociale Euro 10.000,00 iscritta al registro delle Imprese di Treviso-Belluno codice fiscale e Partita IVA numero e, per essa - giusta Procura P.IVA_2
autenticata con atto Notaio di Milano del 10/12/2021 Rep.8344 Persona_1
Racc.4822 Registrata MI2 13/12/2021 n. 129027 Serie 1T AD (doc. 1) - la sua procuratrice con sede legale in Bastioni di Porta Nuova, 19, Controparte_3
20121 Milano Capitale Sociale € 600.000,00 iscritta al registro delle Imprese di
Milano, C.F. e Partita IVA in qualità di mandataria - in persona del P.IVA_3
Sig. Dott. nato a [...] il giorno 25/03/1963, in Controparte_4 virtù di procura in autentica di firma del Dott. , Notaio in Milano del Persona_1
08/03/2022 Repertorio n. 8698 e Raccolta n. 5041, registrata a Milano 2 il
16/03/2022 al n. 26279 Serie 1T (doc.2) rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro
Carsillo
INTERVENTRICE QUALE SUCCESSORE a
TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO CodiceFiscale_5
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 18.1.2009, proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 13 gennaio 2009, con cui la Parte_3
– nella sua qualità di procuratrice della INTESA SEC. NPL S.P.A.- aveva intimato ad
[...]
, quale debitore principale, e a , quale terzo datore di Parte_1 Parte_2 ipoteca, il pagamento dell'importo di €190.031,96, in conseguenza dell'inadempimento del primo al contratto di mutuo stipulato il 23.12.1993 con la per l'importo di CP_5
£ 120.000.000.
A sostegno dell'opposizione, il debitore principale eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte convenuta, la nullità della procura in calce al precetto, l'omessa notifica del titolo esecutivo, la prescrizione del credito azionato e l'inesistenza del debito.
Con sentenza n.6534/2011, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e accoglieva l'opposizione all'esecuzione, Parte_1
dichiarando estinto per prescrizione il credito azionato.
Sul gravame proposto da , la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza Parte_3
480/2017, riformava la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione all'esecuzione proposta da . Parte_1
Su ricorso di , con ordinanza 17113/2018 la Corte di Cassazione - sul Parte_1
presupposto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo datore di ipoteca nelle opposizioni esecutive e in quelle in cui si contesta la sussistenza o l'entità stessa del credito per cui si agisce - constatata la mancata partecipazione al giudizio del terzo datore di ipoteca, , cassava le sentenze di primo e secondo grado, Parte_2 rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva riassunto da , cui subentrava poi , che Parte_3 Controparte_6
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 6769/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettava l'opposizione all'esecuzione, con condanna di e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
RGn°5420/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda spese del grado in favore di;
compensava integralmente le spese dei Controparte_6
gradi precedenti.
Segnatamente, il giudice di prime cure reputava inammissibile, in quanto tardiva,
l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , in quanto proposta oltre il Parte_1 termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del precetto, notificato il 13 gennaio
2009, mentre l'opposizione era stata notificata solo in data 18 febbraio 2009.
Nello scrutinare i motivi di opposizione all'esecuzione, poi, il Tribunale partenopeo riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito, reputando il relativo termine decorrente dalla scadenza dell'ultima rata: nel caso in esame, il contratto di mutuo era stato stipulato il
23 febbraio 1993, con la previsione di rate semestrali a decorrere dal giugno 1993 e fino al febbraio 2008, ed era incontestato fra le parti che il mutuatario aveva pagato solo le prime due rate e che la banca non aveva inteso avvalersi prima della decadenza dal beneficio della rateizzazione, subito dopo il primo o i successivi inadempimenti da parte del mutuatario, né aveva mai manifestato la volontà di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, non essendo a tal fine sufficiente la mera segnalazione a sofferenza.
Pertanto, atteso che l'ultima rata doveva essere pagata il 29 febbraio 2008, il precetto notificato il 13 gennaio 2009 costituiva valido e tempestivo atto di esercizio del diritto di credito.
Il primo giudice rigettava altresì l'eccezione di inesistenza del credito, ritenendo che nella vicenda in esame non fosse stato stipulato un mutuo di scopo e che, in ogni caso, la deviazione dallo scopo non determinasse la nullità del contratto. Pertanto, in difetto di prova del pagamento del debito, neppure con riferimento al piano di rientro successivamente sottoscritto, rigettava l'opposizione.
1.2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 6 dicembre 2022 Pt_1
e hanno spiegato appello, affidato ad uno unico motivo,
[...] Parte_2
chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione al precetto notificato il 13.1.2009, venga dichiarata l'estinzione della relativa obbligazione per prescrizione e, per l'effetto l'insussistenza da parte di del diritto a procedere ad esecuzione Controparte_6
forzata per il credito portato dal titolo indicato in precetto, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da illegittima esecuzione, da liquidarsi nel loro
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ammontare con separato giudizio nel quale sarà esperita azione di ripetizione delle somme incassate all'esito di detta esecuzione e vittoria sulle spese di lite.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 2 marzo
2023, la rappresentata dalla mandataria e procuratrice Controparte_2 Controparte_3 si è costituita in giudizio deducendo di aver acquistato da pro Controparte_7
soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di , ai sensi e per gli effetti della L. 130/1999 e come da Controparte_6
pubblicazione in G.U. 07/12/2021 Parte II, n° 145 nonché da notizia datane alla competente
C.C.I.A.A. e che tra i crediti ceduti era compreso quello oggetto di causa e relativo al mutuo concesso da con Parte_4 atto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep. 10283/2325 per Notaio di Persona_2
San IO a EM, in favore di per l'importo di £ 120.000.000. Parte_1
Nel merito, invocata la correttezza dell'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice nel disattendere l'eccezione di prescrizione, in piena conformità alla giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, ribadiva che il piano di ammortamento del mutuo erogato ad era scaduto nel febbraio 2008, evidenziando che pertanto alla Parte_1
data di notificazione dell'atto di precetto (13.1.2009) il credito per come intimato non poteva in alcun modo dirsi estinto per prescrizione.
Infatti, prima dell'intimazione del precetto, non vi era stato alcun atto risolutivo del contratto di mutuo;
del resto, le risultanze della Centrale dei Rischi riguardanti il nominativo dell' addotte dal medesimo a sostegno della dedotta risoluzione, a ben vedere, Pt_1
attestavano semplicemente l'importo segnalato a sofferenza per l'arretrato accumulato e non per il capitale residuo, di talché giammai il contratto avrebbe potuto ritenersi risolto da chicchessia.
1.4. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.6.2024, si è altresì costituita in giudizio la cedente la quale, dopo aver puntualmente confutato i Controparte_6 motivi di gravame avversari, ha espressamente “…ribadito che il credito scaturente dal contratto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep.10283/2325 per Notaio
[...]
di San IO a EM (doc. 8 del fascicolo dell'originario giudizio di Persona_2 merito) giusta il quale era stato sovvenuto a mutuo al sig. la somma di lire Parte_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
120.000.000 (centoventimilioni) è stato ceduto ad (cfr. pag. 12 nonché Controparte_2
pag. 5 della comparsa di costituzione di . Nel merito, ha chiesto il Controparte_6 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, con vittoria sulle spese di lite.
1.5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 6 dicembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. – non soggetto a sospensione feriale, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n.742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020;
Cass. sez. 3, Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01) - decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 6 luglio 2022.
2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione della quale cessionaria del credito oggetto di causa, fondata Controparte_2 sull'assunto del difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti dall' all'odierna interventrice. Controparte_6
E' vero, infatti, che, secondo un recente più restrittivo orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) - peraltro tuttora alternato a massime di segno diverso (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) - in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Secondo tale più rigorosa opzione ricostruttiva, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Secondo quanto, infatti, precisato dalla Suprema Corte, «una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01); inoltre, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Segnatamente, come più di recente chiarito dalla Corte di legittimità: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando - come nella fattispecie in esame - non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, poi, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, corre mente osservare che, successivamente all'intervento, nel presente grado, quale successore a titolo particolare, della gli odierni appellanti hanno protestato l'insufficienza Controparte_2 della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai fini della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione.
In tale avviso, nel caso specifico, risulta precisato che “ con sede legale Controparte_2
in Via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno numero
(il "Cessionario"), comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data P.IVA_2
Co 23 novembre 2021 tra il Cessionario ed ( ") e ai sensi degli Controparte_6 articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il "Contratto di Cessione"), il Co Cessionario ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) Co di titolarita' di - derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti Co vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, con atto di Persona_1 deposito Repertorio 8307 e Raccolta 4797 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Risulta da tale avviso non solo l'inclusione tra i crediti ceduti dei crediti classificati a sofferenza - come quello oggetto di causa, avendo anzi l'appellante fondato proprio su tale classificazione la prospettata anticipata risoluzione del contratto di mutuo – ma anche la facile accessibilità delle indicazioni relative ai singoli crediti ceduti mediante la consultazione di un sito internet.
A superare ogni questione probatoria, poi, deve darsi atto che in data 6 giugno 2024 si è costituita in giudizio l'appellata dichiarando espressamente ( pag. 12 Controparte_9
della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024) che “il credito scaturente dal contratto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep.10283/2325 per Notaio di San IO a EM (doc. 8 del fascicolo dell'originario Persona_2
giudizio di merito) giusta il quale era stato sovvenuto a mutuo al sig. la Parte_1 somma di lire 120.000.000 (centoventimilioni) è stato ceduto ad Controparte_2
La costituzione tardiva di tale appellata non preclude il doveroso apprezzamento di una tale dichiarazione - proveniente dalla cedente e munita di valore confessorio, in quanto relativa ad un fatto alla stessa sfavorevole (cfr. in motivazione, Cass. sez. 3, sentenza n. 14610 del
2004, proprio con riferimento ad un'ipotesi di cessione del credito) - tanto più ove si consideri che una tale esigenza è sorta solo nel corso del presente grado di giudizio, allorquando, intervenuta la costituzione della cessionaria, gli appellanti hanno contestato,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda con le note di trattazione scritta depositate il 6 marzo 2023, l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti.
La valutazione complessiva delle risultanze documentali induce pertanto a ritenere ampiamente provata la legittimazione dell'interventrice odierna, quale cessionaria del credito oggetto di causa.
3. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo ed unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che il termine decennale di prescrizione doveva ritenersi decorso prima della notifica del precetto del 13 gennaio 2009, e che il contratto di mutuo fosse già risolto per inadempimento in una data antecedente al novembre 1998, potendo indirettamente inferirsi la prova della risoluzione dalla segnalazione a sofferenza del debito per l'intero importo residuo del mutuo, registrata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nel novembre
1998.
L'assunto non può essere in alcun modo condiviso.
Deve infatti ribadirsi la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale partenopeo, nell'affermare che il termine prescrizionale decennale, in difetto di un'anticipata risoluzione del vincolo contrattuale, doveva farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata.
Con ripetute pronunce, infatti, la Corte di legittimità (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. 3, ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) ha avuto modo di chiarire che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si è, in particolare, precisato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819
c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non discostandosi da siffatti principi, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al contratto di mutuo di cui si discute il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, altresì precisando che il contratto non poteva in alcun modo considerarsi risolto in epoca antecedente alla scadenza dell'ultima rata, in difetto di una volontà risolutoria manifestata dalla mutuante, che non si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, non potendo tale contegno essere integrato dalla segnalazione a sofferenza del credito.
Trattasi di motivazione ampiamente condivisibile e non idoneamente attinta dal tenore dell'impugnazione, ove gli impugnanti essenzialmente protestano che tale segnalazione a sofferenza, che a loro dire riguarderebbe l'intero debito, farebbe “presumere (essendo incompatibile con ogni altra diversa ipotesi) la precedente intervenuta risoluzione contrattuale”.
A smentire tale tesi difensiva, è sufficiente osservare, in tema di clausola risolutiva espressa, che una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, postula l'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (Cass. sez. 1, sentenza n. 9488 del 18/04/2013) non potendo evidentemente ammettersi che l'effetto risolutorio sia collegato ad un contegno, quale la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente, valevole a fini completamente diversi, e non indirizzato alla controparte contrattuale, che subirebbe la pretesa risoluzione.
Per il complesso delle ragioni che precedono, l'impugnazione non può che essere rigettata e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
4.La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, dimidiati i compensi medi in considerazione della proposizione di un unico motivo di gravame, non particolarmente complesso, e maggiorati i compensi in considerazione della difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale - si liquidano come da dispositivo che segue, in maniera unitaria in favore dell'appellata cedente e dell'interventrice cessionaria, difese da un unico procuratore.
RGn°5420/2022-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6769/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata ,a. e della interventrice Controparte_10 [...]
spese che liquida nell'importo di € 6.946,10 per compenso professionale, oltre CP_2 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5420/2022-Sentenza
- 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.5420/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 1 maggio 2025, comunicata in data 5 maggio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall' avvocato Raffaele Locantore (c.f. C.F._2
) presso il cui studio in Napoli, via Carlo Poerio n. 89/A, sono C.F._3
RGn°5420/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo (c.f.
) presso il cui studio in Roma, alla via Luigi Lilio n. 95, è C.F._4 elettivamente domiciliata
APPELLATA
nonché
con sede legale in Via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Controparte_2
capitale sociale Euro 10.000,00 iscritta al registro delle Imprese di Treviso-Belluno codice fiscale e Partita IVA numero e, per essa - giusta Procura P.IVA_2
autenticata con atto Notaio di Milano del 10/12/2021 Rep.8344 Persona_1
Racc.4822 Registrata MI2 13/12/2021 n. 129027 Serie 1T AD (doc. 1) - la sua procuratrice con sede legale in Bastioni di Porta Nuova, 19, Controparte_3
20121 Milano Capitale Sociale € 600.000,00 iscritta al registro delle Imprese di
Milano, C.F. e Partita IVA in qualità di mandataria - in persona del P.IVA_3
Sig. Dott. nato a [...] il giorno 25/03/1963, in Controparte_4 virtù di procura in autentica di firma del Dott. , Notaio in Milano del Persona_1
08/03/2022 Repertorio n. 8698 e Raccolta n. 5041, registrata a Milano 2 il
16/03/2022 al n. 26279 Serie 1T (doc.2) rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro
Carsillo
INTERVENTRICE QUALE SUCCESSORE a
TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO CodiceFiscale_5
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 18.1.2009, proponeva Parte_1
opposizione avverso il precetto notificato in data 13 gennaio 2009, con cui la Parte_3
– nella sua qualità di procuratrice della INTESA SEC. NPL S.P.A.- aveva intimato ad
[...]
, quale debitore principale, e a , quale terzo datore di Parte_1 Parte_2 ipoteca, il pagamento dell'importo di €190.031,96, in conseguenza dell'inadempimento del primo al contratto di mutuo stipulato il 23.12.1993 con la per l'importo di CP_5
£ 120.000.000.
A sostegno dell'opposizione, il debitore principale eccepiva la carenza di legittimazione attiva della parte convenuta, la nullità della procura in calce al precetto, l'omessa notifica del titolo esecutivo, la prescrizione del credito azionato e l'inesistenza del debito.
Con sentenza n.6534/2011, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da e accoglieva l'opposizione all'esecuzione, Parte_1
dichiarando estinto per prescrizione il credito azionato.
Sul gravame proposto da , la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza Parte_3
480/2017, riformava la sentenza di primo grado, rigettando l'opposizione all'esecuzione proposta da . Parte_1
Su ricorso di , con ordinanza 17113/2018 la Corte di Cassazione - sul Parte_1
presupposto dell'esistenza di un litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo datore di ipoteca nelle opposizioni esecutive e in quelle in cui si contesta la sussistenza o l'entità stessa del credito per cui si agisce - constatata la mancata partecipazione al giudizio del terzo datore di ipoteca, , cassava le sentenze di primo e secondo grado, Parte_2 rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Il giudizio veniva riassunto da , cui subentrava poi , che Parte_3 Controparte_6
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n. 6769/2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di
Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettava l'opposizione all'esecuzione, con condanna di e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda spese del grado in favore di;
compensava integralmente le spese dei Controparte_6
gradi precedenti.
Segnatamente, il giudice di prime cure reputava inammissibile, in quanto tardiva,
l'opposizione agli atti esecutivi spiegata da , in quanto proposta oltre il Parte_1 termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del precetto, notificato il 13 gennaio
2009, mentre l'opposizione era stata notificata solo in data 18 febbraio 2009.
Nello scrutinare i motivi di opposizione all'esecuzione, poi, il Tribunale partenopeo riteneva infondata l'eccezione di prescrizione del credito, reputando il relativo termine decorrente dalla scadenza dell'ultima rata: nel caso in esame, il contratto di mutuo era stato stipulato il
23 febbraio 1993, con la previsione di rate semestrali a decorrere dal giugno 1993 e fino al febbraio 2008, ed era incontestato fra le parti che il mutuatario aveva pagato solo le prime due rate e che la banca non aveva inteso avvalersi prima della decadenza dal beneficio della rateizzazione, subito dopo il primo o i successivi inadempimenti da parte del mutuatario, né aveva mai manifestato la volontà di risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, non essendo a tal fine sufficiente la mera segnalazione a sofferenza.
Pertanto, atteso che l'ultima rata doveva essere pagata il 29 febbraio 2008, il precetto notificato il 13 gennaio 2009 costituiva valido e tempestivo atto di esercizio del diritto di credito.
Il primo giudice rigettava altresì l'eccezione di inesistenza del credito, ritenendo che nella vicenda in esame non fosse stato stipulato un mutuo di scopo e che, in ogni caso, la deviazione dallo scopo non determinasse la nullità del contratto. Pertanto, in difetto di prova del pagamento del debito, neppure con riferimento al piano di rientro successivamente sottoscritto, rigettava l'opposizione.
1.2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 6 dicembre 2022 Pt_1
e hanno spiegato appello, affidato ad uno unico motivo,
[...] Parte_2
chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione al precetto notificato il 13.1.2009, venga dichiarata l'estinzione della relativa obbligazione per prescrizione e, per l'effetto l'insussistenza da parte di del diritto a procedere ad esecuzione Controparte_6
forzata per il credito portato dal titolo indicato in precetto, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali da illegittima esecuzione, da liquidarsi nel loro
RGn°5420/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ammontare con separato giudizio nel quale sarà esperita azione di ripetizione delle somme incassate all'esito di detta esecuzione e vittoria sulle spese di lite.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 2 marzo
2023, la rappresentata dalla mandataria e procuratrice Controparte_2 Controparte_3 si è costituita in giudizio deducendo di aver acquistato da pro Controparte_7
soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di , ai sensi e per gli effetti della L. 130/1999 e come da Controparte_6
pubblicazione in G.U. 07/12/2021 Parte II, n° 145 nonché da notizia datane alla competente
C.C.I.A.A. e che tra i crediti ceduti era compreso quello oggetto di causa e relativo al mutuo concesso da con Parte_4 atto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep. 10283/2325 per Notaio di Persona_2
San IO a EM, in favore di per l'importo di £ 120.000.000. Parte_1
Nel merito, invocata la correttezza dell'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice nel disattendere l'eccezione di prescrizione, in piena conformità alla giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, ribadiva che il piano di ammortamento del mutuo erogato ad era scaduto nel febbraio 2008, evidenziando che pertanto alla Parte_1
data di notificazione dell'atto di precetto (13.1.2009) il credito per come intimato non poteva in alcun modo dirsi estinto per prescrizione.
Infatti, prima dell'intimazione del precetto, non vi era stato alcun atto risolutivo del contratto di mutuo;
del resto, le risultanze della Centrale dei Rischi riguardanti il nominativo dell' addotte dal medesimo a sostegno della dedotta risoluzione, a ben vedere, Pt_1
attestavano semplicemente l'importo segnalato a sofferenza per l'arretrato accumulato e non per il capitale residuo, di talché giammai il contratto avrebbe potuto ritenersi risolto da chicchessia.
1.4. Con comparsa di costituzione depositata in data 6.6.2024, si è altresì costituita in giudizio la cedente la quale, dopo aver puntualmente confutato i Controparte_6 motivi di gravame avversari, ha espressamente “…ribadito che il credito scaturente dal contratto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep.10283/2325 per Notaio
[...]
di San IO a EM (doc. 8 del fascicolo dell'originario giudizio di Persona_2 merito) giusta il quale era stato sovvenuto a mutuo al sig. la somma di lire Parte_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
120.000.000 (centoventimilioni) è stato ceduto ad (cfr. pag. 12 nonché Controparte_2
pag. 5 della comparsa di costituzione di . Nel merito, ha chiesto il Controparte_6 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, con vittoria sulle spese di lite.
1.5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 6 dicembre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. – non soggetto a sospensione feriale, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all'esecuzione, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n.742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ( Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020;
Cass. sez. 3, Sentenza n.1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01) - decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 6 luglio 2022.
2. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione della quale cessionaria del credito oggetto di causa, fondata Controparte_2 sull'assunto del difetto di prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti dall' all'odierna interventrice. Controparte_6
E' vero, infatti, che, secondo un recente più restrittivo orientamento della Corte di legittimità (Cass. sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22/06/2023) - peraltro tuttora alternato a massime di segno diverso (Cass. sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) - in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Secondo tale più rigorosa opzione ricostruttiva, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Secondo quanto, infatti, precisato dalla Suprema Corte, «una cosa è l'avviso della cessione
– necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»
(così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01); inoltre, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,Rv. 659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Segnatamente, come più di recente chiarito dalla Corte di legittimità: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando - come nella fattispecie in esame - non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare
è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentano o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, poi, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Volgendo all'applicazione dei menzionati principi alla fattispecie in esame, corre mente osservare che, successivamente all'intervento, nel presente grado, quale successore a titolo particolare, della gli odierni appellanti hanno protestato l'insufficienza Controparte_2 della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, ai fini della prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione.
In tale avviso, nel caso specifico, risulta precisato che “ con sede legale Controparte_2
in Via Alfieri n.1, 31015 Conegliano (TV), Italia, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno numero
(il "Cessionario"), comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data P.IVA_2
Co 23 novembre 2021 tra il Cessionario ed ( ") e ai sensi degli Controparte_6 articoli 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il "Contratto di Cessione"), il Co Cessionario ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto con efficacia giuridica a partire dal 29 novembre 2021 e con trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) Co di titolarita' di - derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti Co vantati da nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è depositata presso il Notaio , avente sede in Milano, con atto di Persona_1 deposito Repertorio 8307 e Raccolta 4797 e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet https://www.securitisation-services.com/it/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Risulta da tale avviso non solo l'inclusione tra i crediti ceduti dei crediti classificati a sofferenza - come quello oggetto di causa, avendo anzi l'appellante fondato proprio su tale classificazione la prospettata anticipata risoluzione del contratto di mutuo – ma anche la facile accessibilità delle indicazioni relative ai singoli crediti ceduti mediante la consultazione di un sito internet.
A superare ogni questione probatoria, poi, deve darsi atto che in data 6 giugno 2024 si è costituita in giudizio l'appellata dichiarando espressamente ( pag. 12 Controparte_9
della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024) che “il credito scaturente dal contratto in forma esecutiva del 23.2.1993, Rep.10283/2325 per Notaio di San IO a EM (doc. 8 del fascicolo dell'originario Persona_2
giudizio di merito) giusta il quale era stato sovvenuto a mutuo al sig. la Parte_1 somma di lire 120.000.000 (centoventimilioni) è stato ceduto ad Controparte_2
La costituzione tardiva di tale appellata non preclude il doveroso apprezzamento di una tale dichiarazione - proveniente dalla cedente e munita di valore confessorio, in quanto relativa ad un fatto alla stessa sfavorevole (cfr. in motivazione, Cass. sez. 3, sentenza n. 14610 del
2004, proprio con riferimento ad un'ipotesi di cessione del credito) - tanto più ove si consideri che una tale esigenza è sorta solo nel corso del presente grado di giudizio, allorquando, intervenuta la costituzione della cessionaria, gli appellanti hanno contestato,
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda con le note di trattazione scritta depositate il 6 marzo 2023, l'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti.
La valutazione complessiva delle risultanze documentali induce pertanto a ritenere ampiamente provata la legittimazione dell'interventrice odierna, quale cessionaria del credito oggetto di causa.
3. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo ed unico motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito, sostenendo che il termine decennale di prescrizione doveva ritenersi decorso prima della notifica del precetto del 13 gennaio 2009, e che il contratto di mutuo fosse già risolto per inadempimento in una data antecedente al novembre 1998, potendo indirettamente inferirsi la prova della risoluzione dalla segnalazione a sofferenza del debito per l'intero importo residuo del mutuo, registrata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nel novembre
1998.
L'assunto non può essere in alcun modo condiviso.
Deve infatti ribadirsi la correttezza delle conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale partenopeo, nell'affermare che il termine prescrizionale decennale, in difetto di un'anticipata risoluzione del vincolo contrattuale, doveva farsi decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata.
Con ripetute pronunce, infatti, la Corte di legittimità (cfr. tra le più recenti, Cass. sez. 3, ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) ha avuto modo di chiarire che nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291; Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798).
Si è, in particolare, precisato: «la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819
c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero» (Cass., n. 2301/04, cit.).
L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, gravante in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente;
in tale secondo caso, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si ricava dall'art. 1819 cod. civ., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro (Cass., sez. L, 01/02/1988, n. 862; Cass., sez. L,
11/01/1988, n. 108) - bensì dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata.
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4, cod. civ. (Cass., sez. 3, 14/07/1994, n. 1110; Cass., sez. 2, 30/08/2002, n. 12707; Cass., sez. 3,
08/08/2013, n. 18915).
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Non discostandosi da siffatti principi, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al contratto di mutuo di cui si discute il termine prescrizionale decennale, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, altresì precisando che il contratto non poteva in alcun modo considerarsi risolto in epoca antecedente alla scadenza dell'ultima rata, in difetto di una volontà risolutoria manifestata dalla mutuante, che non si era avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, non potendo tale contegno essere integrato dalla segnalazione a sofferenza del credito.
Trattasi di motivazione ampiamente condivisibile e non idoneamente attinta dal tenore dell'impugnazione, ove gli impugnanti essenzialmente protestano che tale segnalazione a sofferenza, che a loro dire riguarderebbe l'intero debito, farebbe “presumere (essendo incompatibile con ogni altra diversa ipotesi) la precedente intervenuta risoluzione contrattuale”.
A smentire tale tesi difensiva, è sufficiente osservare, in tema di clausola risolutiva espressa, che una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, postula l'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (Cass. sez. 1, sentenza n. 9488 del 18/04/2013) non potendo evidentemente ammettersi che l'effetto risolutorio sia collegato ad un contegno, quale la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente, valevole a fini completamente diversi, e non indirizzato alla controparte contrattuale, che subirebbe la pretesa risoluzione.
Per il complesso delle ragioni che precedono, l'impugnazione non può che essere rigettata e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
4.La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, dimidiati i compensi medi in considerazione della proposizione di un unico motivo di gravame, non particolarmente complesso, e maggiorati i compensi in considerazione della difesa di due parti aventi la medesima posizione processuale - si liquidano come da dispositivo che segue, in maniera unitaria in favore dell'appellata cedente e dell'interventrice cessionaria, difese da un unico procuratore.
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5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6769/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata ,a. e della interventrice Controparte_10 [...]
spese che liquida nell'importo di € 6.946,10 per compenso professionale, oltre CP_2 rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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