TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4509/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 4509 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto di citazione, sia uniti, sia divisi, dagli avv.ti Antonello Grassadonio (c.f.: - pec: CodiceFiscale_2
e RT OM (C.F.: – Email_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Email_2
Palermo, via Dante n. 322,
- Opponente-
Contro
“ ( con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, codice Controparte_1 CP_1 fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma , e per essa P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore delegato, Controparte_2 dott. con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 8, codice fiscale Controparte_3
, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma e partita iva: , iscritta P.IVA_2 presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, nella dichiarata qualità di procuratrice speciale della prima, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata nel giudizio Codice monitorio r.g. N. 1244/2021, Tribunale di Palermo, dagli avv.ti Gianluca Mancini (c.f.:
pagina 1 di 7 – pec: ) e DA UR (c.f.: C.F._5 Email_3 [...]
– pec: C.F._6 Email_4
-Opposta-
Oggetto: Somministrazione- Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo - premettendo di essere creditore del Controparte_1
in forza di nr 5 fatture emesse ed elencate in seno al decreto ingiuntivo [ 1) Parte_1 fattura nr 0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93; 2) fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95; 3) fatt. nr 0000003062850099 del 07/10/2019 per l'importo di euro 1.519,31; 4) fattura nr 000003076376055 del 18/11/2019 per l'importo di euro 1.948,83; 5) fattura nr
0000003076519262 del 26/11/2019 per l'importo di euro 271,14] per un importo complessivo pari ad euro
67824,16, a titolo di fornitura di energia elettrica erogata e non pagata – chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 30.01.2021 il decreto ingiuntivo n. 1244/2021, con il quale ingiungeva al di pagare la somma di euro 67824,16 oltre onorari e spese Parte_1
liquidate nel monitorio.
Avverso il predetto decreto proponeva rituale opposizione il il quale Parte_1 contestava la somma ingiunta , per tutte le ragioni rappresentate nell'atto di opposizione che qui devono intendersi per lette e conosciute dalle parti. In particolare, l'opponente, pur non contestando la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica in virtù del quale la società creditrice ha agito in giudizio, contestava l'idoneità della documentazione prodotta dalla società opposta ai fini della prova del credito azionato con particolare riguardo, alla fattura nr 0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93 e la fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, delle quali negava l'effettiva erogazione di energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo che la stessa conteneva l'indicazione di consumi esorbitanti e ingiustificati, motivati da un ricalcolo degli importi in base a un errore commesso dalla società di distribuzione come da dicitura inserita nelle fatture ” lettura precedentemente errata causa distributore (sostituzione stima)”,
pagina 2 di 7 senza mai essere informato sulla causa che ne aveva determinato una “lettura precedentemente errata”. L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza del credito azionato dall'opposta.
Si costituiva la quale nel contestare i motivi di opposizione deduceva che in Controparte_1
realtà gli importi fatturati erano stati determinati da una ricostruzione di consumi /conguagli come poteva evincersi dalle fatture n. 3062625502 e n. 3062625503 prodotte in atti, dall'ottobre
2014 al luglio 2019; mentre in relazione alle ulteriori tre bollette queste inglobano i prelievi, sempre effettivi e rilevati dal distributore, dall'agosto al novembre 2019. Evidenziava , infine, che in relazione alla fatturazione emessa , aveva riconosciuto la prescrizione biennale per l'importo di euro 977,96 e, per questo, il doveva ritenersi debitore della minor somma Parte_1
di € 66.846,2.
Instaurato così il contraddittorio, istruita la causa con produzione documentale allegata dalle parti, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note conclusionali, la causa in data odierna è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies cpc
Ciò posto, mette conto evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
pagina 3 di 7 La società a agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti del con l'azione contrattuale al fine di ottenere il Pt_1
pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di energia elettrica all'utenza allo stesso intestato.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale
è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. n. 21678/2013; n. 22361/2007; SS.UU. n. 13533/2001).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041;
Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del
22.11.2016 n. 23699).
Le fatture commerciali, inoltre, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione . Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis
Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n. 21599/2010).
La società opposta ha prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili ed in sede di costituzione nel presente giudizio di pagina 4 di 7 opposizione , ha allegato copia delle singole fatture azionate, oltre alla certificazione dei consumi redatta dalla stessa società EDistribuzione allegata alla memoria istruttoria.
Ora, però, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, che nell'atto di opposizione ha negato che la quantità di energia elettrica riportata nelle fatture fattura nr
0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93; 2) fattura nr 0000003062625503 del 03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, corrisponda a quella effettiva, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la documentazione prodotta dalla creditrice opposta non appare sufficiente a fornire la prova dell'esecuzione effettiva della fornitura di energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture ciò in ragione del fatto che trattasi di una ricostruzione , operata e determinata unilateralmente, ed in assenza di comprovati consumi.
Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare, in particolare, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura.
A proposito dei contratti di somministrazione di beni quali gas, luce, acqua, traffico telefonico caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore la rilevazione dei consumi sulla base dei dati risultanti dal contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che è destinata a venire meno nel caso in cui l'utente contesti i consumi esposti in bolletta: in tal caso il somministrante ha l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e la corrispondenza fra il dato fornito e quello riportato in bolletta, mentre
l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è riconducibile a fattori esterni al suo controllo e
a lui non imputabili (Cass n. 23699/ 2016; n. 19154/ 2018; n. 297/ 2020: in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo pagina 5 di 7 strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa dal momento che il debitore ingiunto non ha contestato la stipulazione del contratto di somministrazione, ma ha negato l'esecuzione effettiva delle prestazioni indicate nelle citate fatture, deducendo che sarebbe stata contabilizzata una quantità di energia elettrica esorbitante e ingiustificata, nonché ha dimostrato che nel rapporto di somministrazione i consumi di energia elettrica sono stati di gran lunga inferiori a quelli contabilizzati dalla opposta , allegando anche fatture emesse nel periodo in considerazione che sono state regolarmente saldate (si vedano le fatture allegate al fascicolo di parte opponente doc.5),occorre ritenere che, in difetto della prova del corretto funzionamento del misuratore (il cui onere per le suindicate ragioni gravava sul gestore), alla fattura commerciale emessa dalla creditrice opposta - in considerazione delle loro caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) - non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato.
Né l'opposta nel corso del giudizio ha provato aliunde la conformità dei consumi di energia esposti nelle fatture contestate ai consumi effettivi, non avendo integrato in tale sede la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo con la produzione ad esempio delle fatture di trasporto emesse dal distributore dell'energia elettrica attestanti la quantità di prodotto erogata al fornitore in relazione all'utenza intestata alla società opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la società opposta non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, in relazione alle fatture nr
0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93 ed alla fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, non avendo fornito, a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, la dimostrazione della quantità di energia elettrica effettivamente fornita e riportata nella fattura e, quindi, la prova del quantum del credito azionato.
Con riferimento, invece , alle fatture nr 0000003062850099 del 07/10/2019 per l'importo di euro 1.519,31, fattura nr 000003076376055 del 18/11/2019 per l'importo di euro 1.948,83, fattura nr 0000003076519262 del 26/11/2019 per l'importo di euro 271,14, si osserva che pagina 6 di 7 l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla loro esistenza e debenza e neppure ha provato di averle già saldate.
Ne deriva che è creditrice nei confronti del della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 3.739,28, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo.
Parte opponente, deve pertanto essere condannato al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 3739,28, oltre interessi come indicati in decreto Controparte_1 ingiuntivo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse in considerazione della soccombenza reciproca, stante la riduzione delle pretese creditorie della convenuta opposta e del residuo credito accertato in capo all'opponente, si dispone la compensazione tra le parti in causa;
mentre le spese liquidate in sede monitoria restano in capo alla parte che le ha anticipate stante la revoca del decreto ingiuntivo.
PQM
Il Tribunale di Palermo, sezione terza civile, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1244/2021 emesso in data 30.01.2021 dal Tribunale di Palermo;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 3.739,28, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo;
3) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
mentre le spese liquidate in sede monitoria restano in capo alla parte che le ha anticipate stante la revoca del decreto ingiuntivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Palermo il 09 ottobre 2025
Il Got
dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 4509 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promossa da
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto di citazione, sia uniti, sia divisi, dagli avv.ti Antonello Grassadonio (c.f.: - pec: CodiceFiscale_2
e RT OM (C.F.: – Email_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Email_2
Palermo, via Dante n. 322,
- Opponente-
Contro
“ ( con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, codice Controparte_1 CP_1 fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma , e per essa P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore delegato, Controparte_2 dott. con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 8, codice fiscale Controparte_3
, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma e partita iva: , iscritta P.IVA_2 presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1068629, nella dichiarata qualità di procuratrice speciale della prima, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata nel giudizio Codice monitorio r.g. N. 1244/2021, Tribunale di Palermo, dagli avv.ti Gianluca Mancini (c.f.:
pagina 1 di 7 – pec: ) e DA UR (c.f.: C.F._5 Email_3 [...]
– pec: C.F._6 Email_4
-Opposta-
Oggetto: Somministrazione- Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo - premettendo di essere creditore del Controparte_1
in forza di nr 5 fatture emesse ed elencate in seno al decreto ingiuntivo [ 1) Parte_1 fattura nr 0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93; 2) fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95; 3) fatt. nr 0000003062850099 del 07/10/2019 per l'importo di euro 1.519,31; 4) fattura nr 000003076376055 del 18/11/2019 per l'importo di euro 1.948,83; 5) fattura nr
0000003076519262 del 26/11/2019 per l'importo di euro 271,14] per un importo complessivo pari ad euro
67824,16, a titolo di fornitura di energia elettrica erogata e non pagata – chiedeva ed otteneva dal
Tribunale di Palermo in data 30.01.2021 il decreto ingiuntivo n. 1244/2021, con il quale ingiungeva al di pagare la somma di euro 67824,16 oltre onorari e spese Parte_1
liquidate nel monitorio.
Avverso il predetto decreto proponeva rituale opposizione il il quale Parte_1 contestava la somma ingiunta , per tutte le ragioni rappresentate nell'atto di opposizione che qui devono intendersi per lette e conosciute dalle parti. In particolare, l'opponente, pur non contestando la stipulazione del contratto di somministrazione di energia elettrica in virtù del quale la società creditrice ha agito in giudizio, contestava l'idoneità della documentazione prodotta dalla società opposta ai fini della prova del credito azionato con particolare riguardo, alla fattura nr 0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93 e la fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, delle quali negava l'effettiva erogazione di energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo che la stessa conteneva l'indicazione di consumi esorbitanti e ingiustificati, motivati da un ricalcolo degli importi in base a un errore commesso dalla società di distribuzione come da dicitura inserita nelle fatture ” lettura precedentemente errata causa distributore (sostituzione stima)”,
pagina 2 di 7 senza mai essere informato sulla causa che ne aveva determinato una “lettura precedentemente errata”. L'opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza del credito azionato dall'opposta.
Si costituiva la quale nel contestare i motivi di opposizione deduceva che in Controparte_1
realtà gli importi fatturati erano stati determinati da una ricostruzione di consumi /conguagli come poteva evincersi dalle fatture n. 3062625502 e n. 3062625503 prodotte in atti, dall'ottobre
2014 al luglio 2019; mentre in relazione alle ulteriori tre bollette queste inglobano i prelievi, sempre effettivi e rilevati dal distributore, dall'agosto al novembre 2019. Evidenziava , infine, che in relazione alla fatturazione emessa , aveva riconosciuto la prescrizione biennale per l'importo di euro 977,96 e, per questo, il doveva ritenersi debitore della minor somma Parte_1
di € 66.846,2.
Instaurato così il contraddittorio, istruita la causa con produzione documentale allegata dalle parti, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note conclusionali, la causa in data odierna è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies cpc
Ciò posto, mette conto evidenziare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo il legislatore lascia all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
pagina 3 di 7 La società a agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti del con l'azione contrattuale al fine di ottenere il Pt_1
pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di energia elettrica all'utenza allo stesso intestato.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di adempimento contrattuale
è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte negoziale (o legale) dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente, o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile ovvero altri fatti idonei ad estinguere o modificare il diritto avversario (Cass. civ. SS.UU. n. 21678/2013; n. 22361/2007; SS.UU. n. 13533/2001).
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Corte di legittimità ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia in linea di massima idonea a dimostrare l'entità dei consumi e la correttezza dei corrispettivi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione (dei consumi o dei corrispettivi) esposti nella bolletta/fattura, spetta alla somministrante provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 2.12.2002 n. 17041;
Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004, n. 10313, Cass. civ. sez. 3 16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3 del
22.11.2016 n. 23699).
Le fatture commerciali, inoltre, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione . Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (ex multis
Cass. n. 20802/2011; n. 5915/2011; n. 21599/2010).
La società opposta ha prodotto a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili ed in sede di costituzione nel presente giudizio di pagina 4 di 7 opposizione , ha allegato copia delle singole fatture azionate, oltre alla certificazione dei consumi redatta dalla stessa società EDistribuzione allegata alla memoria istruttoria.
Ora, però, a fronte della contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, che nell'atto di opposizione ha negato che la quantità di energia elettrica riportata nelle fatture fattura nr
0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93; 2) fattura nr 0000003062625503 del 03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, corrisponda a quella effettiva, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la documentazione prodotta dalla creditrice opposta non appare sufficiente a fornire la prova dell'esecuzione effettiva della fornitura di energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture ciò in ragione del fatto che trattasi di una ricostruzione , operata e determinata unilateralmente, ed in assenza di comprovati consumi.
Infatti, la fattura commerciale, se è considerata prova idonea al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., in un ordinario giudizio di cognizione, come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria, se non indiziaria, circa l'esistenza del credito in favore della parte che la ha emessa, in quanto atto unilaterale di natura contabile e di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, se l'altra parte ha contestato il fatto costitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde e di provare, in particolare, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra il dato fornito da questo e quello trascritto nella bolletta o nella fattura.
A proposito dei contratti di somministrazione di beni quali gas, luce, acqua, traffico telefonico caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore la rilevazione dei consumi sulla base dei dati risultanti dal contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che è destinata a venire meno nel caso in cui l'utente contesti i consumi esposti in bolletta: in tal caso il somministrante ha l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e la corrispondenza fra il dato fornito e quello riportato in bolletta, mentre
l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è riconducibile a fattori esterni al suo controllo e
a lui non imputabili (Cass n. 23699/ 2016; n. 19154/ 2018; n. 297/ 2020: in tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo pagina 5 di 7 strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa dal momento che il debitore ingiunto non ha contestato la stipulazione del contratto di somministrazione, ma ha negato l'esecuzione effettiva delle prestazioni indicate nelle citate fatture, deducendo che sarebbe stata contabilizzata una quantità di energia elettrica esorbitante e ingiustificata, nonché ha dimostrato che nel rapporto di somministrazione i consumi di energia elettrica sono stati di gran lunga inferiori a quelli contabilizzati dalla opposta , allegando anche fatture emesse nel periodo in considerazione che sono state regolarmente saldate (si vedano le fatture allegate al fascicolo di parte opponente doc.5),occorre ritenere che, in difetto della prova del corretto funzionamento del misuratore (il cui onere per le suindicate ragioni gravava sul gestore), alla fattura commerciale emessa dalla creditrice opposta - in considerazione delle loro caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) - non può essere attribuita in questa sede efficacia di prova documentale del credito azionato.
Né l'opposta nel corso del giudizio ha provato aliunde la conformità dei consumi di energia esposti nelle fatture contestate ai consumi effettivi, non avendo integrato in tale sede la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo con la produzione ad esempio delle fatture di trasporto emesse dal distributore dell'energia elettrica attestanti la quantità di prodotto erogata al fornitore in relazione all'utenza intestata alla società opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la società opposta non ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, in relazione alle fatture nr
0000003062625502 del 03/10/2019 per euro 20.704,93 ed alla fattura nr 0000003062625503 del
03/10/2019 per l'importo di euro 43.379,95, non avendo fornito, a fronte della specifica contestazione sollevata sul punto dal debitore ingiunto, la dimostrazione della quantità di energia elettrica effettivamente fornita e riportata nella fattura e, quindi, la prova del quantum del credito azionato.
Con riferimento, invece , alle fatture nr 0000003062850099 del 07/10/2019 per l'importo di euro 1.519,31, fattura nr 000003076376055 del 18/11/2019 per l'importo di euro 1.948,83, fattura nr 0000003076519262 del 26/11/2019 per l'importo di euro 271,14, si osserva che pagina 6 di 7 l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla loro esistenza e debenza e neppure ha provato di averle già saldate.
Ne deriva che è creditrice nei confronti del della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 3.739,28, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo.
Parte opponente, deve pertanto essere condannato al pagamento in favore Parte_1
della della somma di euro 3739,28, oltre interessi come indicati in decreto Controparte_1 ingiuntivo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse in considerazione della soccombenza reciproca, stante la riduzione delle pretese creditorie della convenuta opposta e del residuo credito accertato in capo all'opponente, si dispone la compensazione tra le parti in causa;
mentre le spese liquidate in sede monitoria restano in capo alla parte che le ha anticipate stante la revoca del decreto ingiuntivo.
PQM
Il Tribunale di Palermo, sezione terza civile, esaminati gli atti ed i documenti di causa, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1244/2021 emesso in data 30.01.2021 dal Tribunale di Palermo;
2) Condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 3.739,28, oltre interessi come indicati in decreto ingiuntivo;
3) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
mentre le spese liquidate in sede monitoria restano in capo alla parte che le ha anticipate stante la revoca del decreto ingiuntivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Palermo il 09 ottobre 2025
Il Got
dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7