Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 201/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 23.1.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. r.g. 201/2024, promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Torino, C.so Moncalieri n. 17, presso lo studio degli Avv.ti BERTONI CORRADO e MANFREDI ALBERTO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in RO P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalle dipendenti dott.sse e;
Parte_2 Parte_3
- convenuto OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi parte convenuta al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che ai fini economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto dalla sig.ra prima della sua assunzione a tempo indeterminato. Parte_1
2) Dichiararsi inoltre tenuta e condannarsi parte convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito del riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonchè a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate e maturande in ragione di tale riconoscimento, così come la sig.ra si riserva di specificare se Parte_1 del caso con autonoma domanda. In ogni caso, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con il pagamento delle spese ed onorari di rappresentanza e difesa oltre al rimborso spese forfetarie.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, la ricorrente nominata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di essere dipendente del convenuto, inquadrata nei ruoli del CP_1 personale ATA. In particolare, era stata immessa in ruolo dal 1.9.2011 e a tale data le era stata riconosciuta un'anzianità complessiva, a fini economici e giuridici, di anni 7, mesi 10 e giorni 24, a fronte di un periodo pregresso di servizio a tempo determinato, presso scuole statali (c.d. preruolo) di anni 10, mesi 5 e giorni 6, risultante dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera prodotto in giudizio. Precisava di non aver prestato servizio il giorno 24.7.2002 e di aver lavorato presso scuole non statali, nel periodo decorrente dal 26.3.2001 al 23.10.2001.
Per mezzo del proprio Difensore, la ricorrente aveva domandato al CP_1 convenuto il riconoscimento dell'intero servizio cd. preruolo svolto, chiedendo la rettifica del decreto di ricostruzione della carriera, con PEC ricevuta il 15.3.2023. Allegava di essere tutt'ora dipendente del , a tempo indeterminato, nei CP_1 ruoli del personale ATA.
Lamentava, quindi, l'illegittimità della normativa di cui agli artt. 569 e 570 d. lgs. n. 297/1994. Premessa la ricostruzione dell'evoluzione storica della normativa in materia, denunciavano che tale disciplina era contraria al divieto di discriminazione derivato dal diritto dell'UE e in particolare alla direttiva n. 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La clausola 4 di tale Accordo, in particolare, sanciva la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato “per quanto riguarda le condizioni di impiego” e imponeva l'impiego degli stessi criteri di calcolo dell'anzianità tra le due categorie di dipendenti. Il principio era derogabile soltanto per ragioni oggettive.
Richiamava, quindi, la giurisprudenza della CGUE e dei giudici italiani, che più volte si erano pronunciati su tale normativa, sottolineando come il mero carattere temporaneo del rapporto non poteva costituire ragione oggettiva di discriminazione. Al contrario, erano necessari elementi precisi e concreti, insussistenti nel caso di specie.
Evidenziava, inoltre, che il principio di parità di trattamento era stato altresì recepito nella legislazione nazionale, in particolare all'art. 6, d. lgs. n. 368/2001. In ogni
2 caso, la normativa europea – direttamente applicabile – avrebbe dovuto determinare la disapplicazione di qualsivoglia previsione nazionale con essa contrastante.
Argomentava, inoltre, sul fatto che la specificità del sistema scolastico non potesse costituire ragione oggettiva per negare la progressione stipendiale, in misura equivalente a quella prevista per il personale a tempo indeterminato.
Con specifico riguardo all'inquadramento delle ricorrenti, deduceva l'incomparabilità tra la posizione del personale docente e quella del personale ATA, con la conseguente inapplicabilità, a questi ultimi, dei principi stabiliti dalla sentenza della CGUE del 20.9.2018 (Motter), richiamando, a sostegno della propria tesi, vari precedenti giurisprudenziali nazionali.
Concludeva, quindi, nel senso della riconoscibilità integrale del servizio svolto a tempo determinato.
Si costituiva tempestivamente il RO
, con il deposito di memorie difensive.
[...]
Eccepiva preliminarmente la prescrizione decennale del diritto di chiedere la ricostruzione di carriera e che, comunque, la violazione del diritto dell'U.E non avrebbe potuto essere fatta valere per l'epoca anteriore al termine per il recepimento della direttiva, che era scaduto nel luglio del 2001. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., per il diritto alle differenze retributive. Infine, riteneva non valutabile l'anno 2013 ai sensi del d.p.r. n. 122/2013.
Nel merito, deduceva l'inapplicabilità della direttiva europea invocata dalle ricorrenti, poiché esse erano ormai assunte a tempo indeterminato, mentre tale disciplina riguardava soltanto gli assunti a tempo determinato. Negava, in ogni caso, che vi fosse disparità di trattamento nel caso di specie, poiché il computo dell'anzianità preruolo avveniva per tutti allo stesso modo. Argomentava, poi, che la direttiva richiamata non fosse direttamente applicabile (self executing) con riguardo ai singoli. Aggiungeva che la Corte di giustizia aveva censurato soltanto le discipline che escludevano totalmente il computo del servizio preruolo.
Richiamava, poi, la normativa interna in tema di ricostruzione della carriera, che riteneva ragionevole, in quanto costituente uno dei vari rimedi di bilanciamento propri del sistema di gestione del personale del comparto scuola, e tipico di esso. Si sarebbe trattato, quindi, di una scelta di politica legislativa, come tale non sindacabile dal giudice.
Richiamava, infine, la sentenza della CGUE del 20.9.2018 ( , la quale Per_1 aveva ritenuto ragionevole, in linea di principio, una normativa che consentisse il computo solo parziale dei periodi di servizio prestato a tempo determinato.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
3 Le questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente sono state risolte, con giurisprudenza ormai stabile, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 31150/2019, che il Tribunale condivide e la cui motivazione, stante l'analogia del caso ivi trattato con quello di cui alla presente causa, può essere integralmente richiamata. La S.C. ha così statuito: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato.
4. Tralasciando, perchè non rilevante ai fini di causa, la disciplina antecedente agli anni 70, va detto che già con il D.L. n. 370 del 1970, convertito con modificazioni dalla L. n. 576 del 1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo". La disposizione era stata modificata dapprima dal D.P.R. n. 420 del 1974, art. 23 e poi dalla L. n. 463 del 1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici". Con il D.Lgs. n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto
4 sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.". Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del D.Lgs., le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera del personale docente ed amministrativo e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che "Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4". Il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.".
5 Di seguito il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione "l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)" ed analoga disposizione
è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, si deve escludere che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perchè, al contrario, gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anzichè direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370 del 1970, "e successive modificazioni e integrazioni", ricomprende in sè il rinvio agli artt. 569 e 570 del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del Decreto Legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione. Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370 del 1970, menziona espressamente anche il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che "Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che
6 ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17,
[...]
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Persona_2
Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla
7 base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di
8 questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, Per_1 la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L.
n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della CP_1 discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale,
9 nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che Per_1 la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995).
Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno
10 cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da
49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”.
2. Va precisato, in adesione al principio di diritto da ultimo enunciato dalla Corte, e in risposta alle osservazioni dell'Amministrazione convenuta, che i criteri di computo dell'anzianità preruolo, in seguito alla disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto dell'U.E., sono differenti per il personale docente e ATA.
Per i primi, infatti, il trattamento discriminatorio sussiste soltanto ove, nel caso concreto, l'anzianità preruolo, ricostruita ai sensi dell'art. 485 T.U. istruzione sia inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 489 dello stesso T.U. La stessa Corte di giustizia (sentenza Motter, ECLI:EU:C:2018:758, punto 49), ha ritenuto ragionevole tale limitazione: “come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità
11 complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro”.
Come la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di osservare (cfr. Corte d'appello di Torino, sent. n. 3/2019, r.g.n. 437/2018), i principi affermati nella pronuncia della Corte di Giustizia appena citata, non risultano applicabili al personale ATA. Per_1
Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 d. lgs. n. 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento.
Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete).
Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi.
Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale ATA che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta, infatti, influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Per tali ragioni, in accordo con la giurisprudenza della S.C., il servizio preruolo prestato dai ricorrenti, tutti appartenenti alla categoria del personale ATA, va computato per intero, in disapplicazione dell'art. 569 T.U. istruzione.
Nell'attribuzione della corretta fascia stipendiale dovrà altresì tenersi conto del principio, stabilito dalla S.C. e condiviso da questo Tribunale, per cui “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass., sez. lav., 7.2.2020, n. 2924); ne consegue che l'incremento stipendiale connesso alla fascia 3-8, ove spettante in base all'anzianità maturata in forza dei contratti a tempo determinato e indeterminato, dovrà essere riconosciuto, a titolo di assegno ad personam, anche alle ricorrenti che, alla data di entrata in vigore del CCNL 2011, erano assunti a tempo determinato.
12 3. L'eccezione di prescrizione decennale del diritto di chiedere la ricostruzione della carriera, proposta dal convenuto, non può essere accolta. Come statuito da CP_1 consolidata giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide, l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto di ulteriori diritti e come tale, è insuscettibile di autonoma prescrizione;
di conseguenza, “l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (cfr. Cass., sez. lav., 30.1.2020, n. 2232, in motivazione, e precedenti ivi richiamati).
Tutti i provvedimenti di ricostruzione in esame sono stati adottati successivamente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, pertanto non può trovare accoglimento nemmeno l'argomentazione del in tal senso. CP_1
Deve, invece, essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. La ricorrente ha prodotto copia della ricevuta di accettazione e consegna della PEC di messa in mora, ricevuta il 15.3.2023. Da tale data va, quindi, computato a ritroso il termine prescrizionale.
4. Gli effetti del riconoscimento della pregressa anzianità vanno limitati al periodo di effettivo servizio presso scuole statali, come evidenziato nel ricorso e risultante dal decreto di ricostruzione della carriera. Si deve, quindi, escludere il giorno 24.7.2002, in cui la ricorrente non ha prestato servizio e il periodo decorrente dal 26.3.2001 al 23.10.2001, nel quale la medesima ha lavorato presso scuole non statali.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore delle ricorrenti, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in ragione del valore indeterminabile della causa, della natura documentale della stessa, della semplicità dell'istruzione documentale, della serialità della questione giuridica oggetto di causa, in complessivi euro 4.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali di legge e oltre a euro 259 per c.u.
P. Q. M.
Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna il a rideterminare la RO ricostruzione della carriera della ricorrente riconoscendo a Parte_1 fini sia giuridici, sia economici, l'intero periodo di servizio prestato dalla stessa con i contratti a tempo determinato, con esclusione del giorno 24.7.2002 e del periodo decorrente dal 26.3.2001 al 23.10.2001;
13 2) condanna il a corrispondere, alla ricorrente RO
, le differenze retributive maturate e derivanti dalla Parte_1 rideterminazione, da calcolarsi in misura pari alle somme che le sarebbero state dovute, se correttamente inquadrata nella anzianità di servizio in base al CCNL scuola applicabile, tenuto conto dell'intero periodo di servizio prestato dalla stessa con i contratti a tempo determinato, differenze dovute a partire dal 15.3.2018; 3) condanna il alla rifusione delle spese processuali, a RO vantaggio di , liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a Parte_1 rimborso spese forfettario 15%, agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e a euro 259 per c.u. Così deciso il 23.1.2025. Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
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