Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 417 / 2023 R.G. promossa da
, tutti rapp. e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'Avv.to TOMASELLO STEFANO unitamente all' Avv. GIONA ANDREA presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to RIVELLINI ANDREA presso il cui Controparte_1
studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA nei confronti di rapp. e difesa dall'Avv. PATTAY GIOVANNI Controparte_2
presso il cui studio è elett. Dom. e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“ Insiste per il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla in quanto Controparte_2
inammissibile e/o infondato e precisano le conclusioni come già formulate in atto di appello del 20 aprile 2023 di seguito ritrascritte:
1
08/10/2021 e della successiva sentenza definitiva del Tribunale di Genova n. 2723/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 30/11/2022 e pubblicata in pari data, entrambe nella causa RG n.
15947/2016, previa ogni declaratoria meglio vista e ritenuta,
1) in via cautelare sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza definitiva n.
2723/2022 resa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 30/11/2022 e pubblicata in pari data;
2) in via preliminare e principale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto della titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e/o del diritto controverso in capo ai signori “ e, comunque, in capo ai convenuti sig.ri Parte_4 [...]
e in qualità di eredi dei sig.ri Parte_2 Parte_1 Parte_3 Per_1
e e, per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta nei confronti
[...] Persona_2
degli stessi convenuti, mandandoli in ogni caso assolti da qualsivoglia pretesa formulata da unipersonale;
Controparte_2
3) in via subordinata, per il caso non creduto di rigetto della superiore domanda, per tutte le ragioni ed eccezioni dedotte in atti e previa ogni meglio vista declaratoria anche in ordine alle eccepite decadenze e prescrizioni, respingere tutte le domande formulate da Controparte_2
unipersonale in quanto improponibili, inammissibili, nulle e/o comunque infondate in fatto e in diritto e/o non provate, mandando in ogni caso assolti i sig.ri Parte_2 Parte_1
e da qualsivoglia avversa pretesa;
[...] Parte_3
4) in via istruttoria, per il caso di necessità e contestazione, si rinnova l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 31 ottobre 2017;
5) vinte le spese e i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA.”
PARTE APPELLATA INTESA SAN PAOLO
“l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e, dunque, per il rigetto dell'appello di e la conseguente CP_2 conferma della sentenza definitiva di primo grado integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale”.
PARTE APPELLATA CP_2
2 Con riferimento alla causa RGN 417/2023:
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis,
1) respingere integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
Parte_3
2) in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma delle sentenze impugnate, dichiarare la nullità del contratto di compravendita stipulato tra i signori CP_3
ed in data 29/11/2005 con ogni consequenziale pronuncia;
[...] CP_4
3) in via subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma delle sentenze impugnate, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione sub 2), accertare l'inadempimento del contratto di compravendita del 29/11/2005 da parte dei signori CP_3
e per essi degli odierni appellanti e conseguentemente risolvere il predetto contratto per le
[...]
ragioni di cui alla narrativa;
4) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma delle sentenze impugnate, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub 2) e/o 3), condannare Parte_1
e in solido e/o in alternativa tra loro, a restituire a Parte_2 Parte_3 CP_2
tutte le somme da quest'ultima corrisposte a titolo di canoni di locazione finanziaria che si
[...]
quantificano in complessivi euro 320.027,72 nonché le somme eventualmente corrisposte da a a qualsiasi altro titolo comunque dipendente dal contratto di CP_2 CP_4
locazione finanziaria del 24/11/2005, oltre interessi legali;
5) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma delle sentenze impugnate, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sub 3) e cioè in caso di accertamento di un inadempimento non grave da parte dei Parte_1 Parte_2
e condannare i signori e
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2
anche in solido e/o in alternativa tra loro, al risarcimento a favore di Parte_3 CP_2
di tutti i danni subiti/subendi a causa dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 225.527,72
[...]
(somma derivante dalla differenza tra quanto complessivamente pagato in forza del contratto di leasing de quo (320.027,72) e il valore attuale del bene– magazzino che si indica in euro
94.500,00) o nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre c.p.a. ed Iva come per legge.
Con riferimento alla causa RGN 686/2024
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza definitiva
2723/2022 come emendata con l'ordinanza 3.06.2024 del Tribunale di Genova nel sub procedimento RGN 15947-1/2016, ed occorrendo della sentenza non definitiva 2196/2021:
3 1) dichiarare inammissibile e/o respingere l'istanza di correzione dell'errore materiale del
15.04.2024 proposta da con ogni consequenziale pronuncia;
Controparte_1
2) per l'effetto, accertare e dichiarare la definitiva omessa dichiarazione di spese legali a favore di
Controparte_1
3) con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
Fatto e diritto
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Genova in CP_2 Persona_1
proprio e quale erede della sig.ra e ,in qualità di erede Persona_2 Parte_1 della sig.ra nonché (oggi ” al fine Persona_2 Controparte_5 Controparte_1
di far accertare e dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto di leasing da questa stipulato
Contr con in data 29/11/2005 (di seguito il “Contratto di Leasing”) e del contratto di Contr compravendita stipulato tra i sig.ri e e la stessa lo Persona_1 Persona_2 stesso 29/11/2005 (di seguito il “Contratto di Compravendita”) per l'acquisto dell'immobile sito in Chiavari, Corso Giannelli 11, (di seguito l'”Immobile”) ovvero, in via subordinata, far accertare Contr l'inadempimento di /o dei sig.ri e condannare questi ultimi ai conseguenti Parte_5
effetti restitutori e/o risarcitori.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice.
Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e formulando altresì, in via subordinata, domanda riconvenzionale nei confronti di e degli CP_2
Zamorani.
Con provvedimento del 4 giugno 2018 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli altri eredi ovvero i figli e Persona_2 Parte_2
Parte_3
Nelle more dei termini per l'integrazione del contraddittorio di cui sopra, in data 17 ottobre 2018 decedeva, ab intestato, il sig. . Il giudizio era interrotto e riassunto Persona_1
tempestivamente.
Con Sentenza non definitiva del 6 ottobre 2021 depositata in data 8 ottobre 2021 il Tribunale di Genova, così disponeva: “Non definitivamente pronunciando:
1. Respinge le domande proposte da aventi per oggetto la nullità e la Controparte_2
risoluzione: a) del contratto di compravendita stipulato tra i signor ed SBS Controparte_3
4 Leasing in data 29/11/2005; b) del contratto di locazione finanziaria stipulato da e CP_6
in data 24/11/2005. CP_2
2. In parziale accoglimento della domanda proposta da condanna CP_2 Parte_1
e in solido tra loro, al risarcimento in favore
[...] Parte_2 Parte_3 dell'attrice del danno conseguente all'inadempimento al contratto di vendita sopra citato, da liquidarsi nel prosieguo del presente giudizio.
3. In accoglimento della domanda di , dichiara risolto il contratto di locazione Controparte_5 finanziaria sopra citato, e condanna a rilasciare ad l'immobile sito Controparte_2 CP_5
in Chiavari (GE), C.so A. Gianelli n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Chiavari al
Foglio 15, part. 698, sub. 14. Concede termine dilatorio di quarantacinque giorni per
l'esecuzione. Condanna altresì al pagamento della penale contrattuale, da determinare nel prosieguo del giudizio.
4. Dispone con separata ordinanza circa la prosecuzione del giudizio.”
Con ordinanza depositata in pari data, il Tribunale disponeva: “Vista la sentenza non definitiva oggi depositata,
1. ritenuta la necessità di disporre CTU per la determinazione delle somme dovute dai convenuti all'attrice nonché per la determinazione della somma dovuta da Pt_2 Controparte_2 quest'ultima ad a titolo di penale ai sensi dell'art. 18 delle condizioni generali Controparte_5
del contratto di leasing;
2. ritenuta la necessità di sottoporre alle parti la questione, rilevabile d'ufficio, concernente la riduzione ad equità della penale di cui sopra, possibile, per i contratti già stipulati, anche dopo
l'entrata in vigore della L. 2017 - Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 14/11/2019) 05-05-2020, n. 8470
Rimette la causa in istruttoria per l'udienza del 1/12/21 ore 10.30, concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima per il deposito di memorie sulla questione di cui al punto 2 che precede.”
Gli odierni appellanti formulavano riserva di appello.
Veniva quindi disposta CTU per la quantificazione del danno risarcibile.
Con Sentenza definitiva resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 30/11/2022 il Tribunale di
Genova “definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda:
1. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da Controparte_5
contro condanna a rimborsare a le spese di lite, Controparte_2 CP_2 CP_5
liquidate incorso di causa;
2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagare a la somma di €83.921,33 maggiorata di interessi e rivalutazione come Controparte_2
5 in parte motiva, nonché a rimborsare ai predetti le spese di lite, liquidate in parte motiva;
condanna inoltre gli a rimborsare alle altre parti le spese delle CTU, liquidate in corso Pt_2 di causa all'Arch. ed al Dott. ” Per_3 Per_4
Avverso le sentenza non definitiva proponevano appello gli (Rg N. 417/2023). Pt_2
Si costituiva proponendo appello incidentale. CP_2
Successivamente notificava atto di citazione in appello avverso la Sentenza CP_2
definitiva, così come modificata dalla pronuncia del Tribunale e il predetto giudizio di appello veniva iscritto al ruolo della Corte d'Appello con il N. RG 686/2024.
Con decreto in data 26 settembre 2024 , per economia processuale, veniva disposta la riunione della causa RG N. 686/2024 a quella RG N. 417/2023.
Le parti precisavano le conclusioni e depositavano tempestivamente le note conclusive, ad eccezione di . Controparte_7
Il C.i. tratteneva la causa in decisione e ne riferiva al Collegio nella camera di consiglio del
15.05.2025.
1. Sui motivi di appello principale
1.1 sugli effetti della dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing
L'appellante deduce “La presente vicenda - al di là dell'articolato svolgimento processuale che ha caratterizzato sia il giudizio di primo grado sia, da ultimo, il giudizio di appello - si distingue per il fatto che il Tribunale, valorizzando il collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di compravendita, ha acconto parzialmente la domanda risarcitoria proposta “direttamente” da CP_2
(Utilizzatore) nei confronti dei sig.ri “in luogo” della società di leasing
[...] Pt_2
ancorché, al contempo, abbia dichiarato la risoluzione del Contratto di Leasing per il fatto che l'inadempimento di agli obblighi di verifica sulla regolarità dell'Immobile dalla CP_2 stessa assunti contrattualmente, aveva determinato l'acquisto da parte della Concedente di un immobile non utilizzabile come ufficio.
La pronuncia risolutoria del Contratto di Leasing è oggi passata in giudicato per non essere stato
Contr il relativo capo della sentenza impugnato né da né da e ha eliminato (con CP_2 effetti ormai definitivi) l'unico elemento di collegamento tra i sig.ri e Pt_2 CP_2 cristallizzando la carenza di legittimazione e/o titolarità in capo a quest'ultima a far valere diritti risarcitori nei confronti degli esponenti.
Contr In ogni caso, e come si esporrà nuovamente oltre, l'accordo intercorso tra CP_2 dopo la pronuncia risolutoria escludeva ed esclude ogni ipotesi risarcitoria a favore di quest'ultima stante la previsione dell'art. 18 del Contratto di Leasing.
6 Tutto ciò, anche alla luce dell'evidente inammissibilità e infondatezza dell'appello incidentale proposto da , ben potrebbe costituire la ragione più liquida per la definizione del CP_2 presente giudizio in termini di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri e Pt_2 conseguente rigetto delle domande proposte nei loro confronti da ” ( comparsa CP_2
conclusionale pag 9 e seg.).
III. MOTIVO DI IMPUGNAZIONE N. 2 SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE E/O
TITOLARITÀ DEL DIRITTO IN CAPO A RISPETTO ALLA DOMANDA CP_2
RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI IN CONSEGUENZA DELLA Pt_2
DICHIARATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LEASING E/O DEL SUCCESSIVO
Contr ACCORDO TRA CP_2
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come insegnato dalla Suprema Corte di Cassazione: “La disposizione dell'art. 1458, primo comma, cod. civ., per la quale, nei contratti di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l'irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni "eseguite", non quelle "ineseguite", non venendo meno l'esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l'affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell'azienda a causa dell'inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto. (Cass. Sez. 3,
13/12/2012, n. 22902, Rv. 624300 - 01)”.
Tale fattispecie è applicabile al caso in esame trattandosi pacificamente di contratto a prestazioni periodiche e pertanto la risoluzione non ha efficacia sulle prestazioni già eseguite, che costituiscono la causa petendi delle pretese risarcitorie nei confronti del Venditore.
Non ha neppure alcuna rilevanza la circostanza che “ nonostante il diritto CP_2
Contr riconosciuto dal predetto art. 18, ha rinunciato a richiedere a il pagamento del valore dell'Immobile ottenendo da quest'ultima il pagamento della sola somma di euro 20.300,00 anziché 62.100,00,” in quanto essa attiene alla disciplina di un diverso rapporto contrattuale.
1.2. MOTIVO DI IMPUGNAZIONE N.
1 - SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
E/O SUL DIFETTO DI TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DEDOTTO
IN GIUDIZIO E/O DEL DIRITTO CONTROVERSO IN CAPO AI SIG.RI “ Parte_4
E/O COMUNQUE IN CAPO AI CONVENUTI
Gli appellanti impugnano il provvedimento nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e/o sul difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio
7 dedotto in giudizio e/o del diritto controverso in capo ai sig.ri e/o comunque in Parte_4
capo ai convenuti.
Deducono, come peraltro già in primo grado, che sarebbe provato che alla data della vendita dell'immobile oggetto di causa, 29/11/2005, essi non erano più proprietari dell'immobile in quanto ceduto a . Controparte_8
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti il Tribunale ha respinto l'eccezione in quanto il contratto sottoscritto tra le parti e dedotto come traslativo della proprietà è privo di data certa e quindi non è opponibile ai terzi.
La data certa può essere data con qualsiasi mezzo o per presunzioni, sussiste però il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, che non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità.
Nel caso in esame il rispettivo decesso delle parti che renderebbero “certa” la data della sottoscrizione sono successivi all'atto in esame ( 2005) risultando la deceduta in data CP_8
2014 e la nel 2011.Manca un elemento “certo” che potrebbe determinare il “ dies a quo”e Per_2
nessun elemento di prova è stato allegato.
Quando anche si volesse determinare il “dies a quo” nella data della procura rilasciata il medesimo giorno della sottoscrizione del preliminare (01.06.2005)- ribadendosi che comunque questo
“indizio” è rimasto isolato, tale contratto risulterebbe valido ed efficace solo tra quelle parti, essendo diretto a regolare i rapporti tra promittenti venditori e promissaria acquirente, mentre quelli tra la promissaria acquirente ed i terzi eventualmente interessati ad acquistare lo stesso bene sarebbero stati regolati dalla diretta negoziazione di tali parti, libera da predeterminazioni scaturenti dal rapporto sorto per effetto della prima contrattazione, nel rispetto dei principi della pubblicità immobiliare, tesa alla tutela dei terzi.
Tale osservazione è dirimente ed assorbente delle altre difese circa la natura dell'atto ( contratto preliminare) che rimane inopponibile ai terzi.
1.3 sul terzo motivo di impugnazione sull'eccesso di potere del rappresentante
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale ha spiegato che la procura prevedeva espressamente la facoltà per il mandatario di
“inserire clausole a contenuto reale o obbligatorio” che si fossero rese necessarie per il buon esito della vendita.
L'appellante non ha dedotto idonei motivi per contrastare l'interpretazione letterale del documento, tenuto conto i criteri di cui all'art. 1362 c.c. devono essere applicati anche all'atto di conferimento della procura.
8 Il contenuto della procura in esame peraltro è conferme e propedeutico alla realizzazione della volontà del conferente. Non risultano violati i canoni legali di interpretazione di cui all'art. 1362
c.c. da parte del Tribunale e, né essi sono specificamente dedotti dalla parte appellante, essendo sufficiente la semplice lettura dell'atto, la valutazione del fine dello stesso unitamente al contesto del rilascio, per rilevare la volontà di conferire al procuratore tutti i poteri e le facoltà che possono ritenersi necessari alla conclusione della vendita in relazione alle condizioni del bene oggetto della stessa.
Peraltro nello stesso contratto preliminare si da atto dell' “accollo” del pagamento delle prestazioni del geometra ovvero della circostanza il bene era stato oggetto di opere che necessitavano Tes_1 di “regolarizzazione” e pertanto la procura aveva ad oggetto anche queste.
1.4 sul quarto motivo di impugnazione:il collegamento negoziale
L'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la sussistenza del collegamento negoziale tra la compravendita e il leasing, atteso che in questo era la parte utilizzatrice che aveva assunto l'obbligo della verifica della regolarità edilizia, così elidendo la parallela obbligazione assunta con il rogito dai venditori.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il rapporto tra i contratti in esame è stato illustrato dalla sentenza a Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 19785 del 2015, secondo cui “ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto nei confronti del fornitore”.
Ciò significa che le obbligazioni contrattuali dei rispettivi contratti rimangono disciplinate da ciascun contratto per cui nel caso in esame le obbligazioni del contratto di vendita non vengono elise da concorrenti obbligazioni assunte, peraltro da altre parti, nel contratto di leasing.
L'accertamento dei presupposti di cui all'art. 1227 c.c. per la domanda proposta dall'utilizzatore nei confronti del fornitore del bene attengono, appunto, alla domanda di risarcimento del danno e quantificazione dello stesso e devono ivi essere esaminate.
1.5 sul motivo di impugnazione nr. 5: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte dell'utilizzatore
Il Tribunale ha qualificato la responsabilità del venditore come ipotesi di “alio pro aliud” con termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla raggiunta consapevolezza dell'impossibilità della sanatoria del bene.
Il dies a quo per la decorrenza della prescrizione non può essere individuato nella data del rogito in quanto l'obbligazione della parte venditrice era “condizionata” alle richieste del Comune per il
9 rilascio del titolo edilizio. Le verifiche della esistenza dello stesso, ovvero del compimento della pratica edilizia, sono state effettuate solo nel 2014 e pertanto da quel momento, in cui si è accertata l'impossibilità di ottenere il titolo, è decorso il termine della prescrizione.
Infatti “In tema di risarcimento del danno contrattuale, al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. (Cass.
Sez. 2, 05/04/2012, n. 5504, Rv. 621957 - 01).
1.6 sulla quantificazione del danno
L'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto nella liquidazione del danno anche del diverso costo fiscale del leasing rispetto all'ipotesi di locazione;
andava poi detratta la differenza tra il valore attuale dell'immobile rispetto al costo dell'opzione di riscatto. Doveva essere valutata la condotta dell'utilizzatore che pur avendo assunto l'impegno nei confronti del finanziatore, non aveva controllato le condizioni urbanistiche dell'immobile.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
L'utilizzatore voleva acquistare un “ufficio” e non un magazzino e pertanto il danno dallo stesso dedotto e provato attiene al versamento dei canoni di leasing e non all'opzione di acquisto, come dallo stesso osservato alla pagina 20 dell'atto di costituzione in appello ed espressamente indicato nella sentenza impugnata. L'obbligazione assunta dall'utilizzatore nei confronti del finanziatore non elide la diversa obbligazione assunta dal Venditore con il rogito in esame, né l'eventuale inadempimento dell'utilizzatore ha concorso con l'inadempimento del venditore che di per sé ha causato il danno.
Peraltro a fronte dell'inerzia di G.E. circa la produzione della documentazione fiscale la parte convenuta in primo grado avrebbe dovuto chiedere l'esibizione della stessa;
non avendo esercitato tale facoltà risulta non contestato il criterio di calcolo posto alla base della quantificazione del danno, così come esplicitato nella nota a chiarimenti del CTU del 14.11.2022.
2. sull'appello incidentale
2.1 nei confronti degli
[...]
propone appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui è CP_9
stata respinta la domanda di accertamento di nullità del contratto di compravendita domandando, conseguentemente, la condanna degli alla restituzione delle somme corrispondenti al Pt_2
pagamento dei canoni di leasing.
Il motivo è inammissibile.
10 La Suprema Corte spiega che “ il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte;
cosicché - soggiunge questa Corte - deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass.
27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745)” ( Cass. Cass. Sez. 2, 05/02/2020, n. 2670, Rv.
657090 – 02).
Su tali premesse si rileva che l'appellante incidentale non ha alcuna possibilità di conseguire con l'impugnazione in disamina un qualsivoglia risultato utile e giuridicamente apprezzabile in quanto la sua domanda è stata già esaminata ed accolta, salvo la diversa quantificazione.
Valutando come ammissibile e proposto appello incidentale sulla quantificazione del risarcimento del danno deve essere ribadito che la domanda della parte era il risarcimento del danno in misura pari alle rate versate per il pagamento del leasing e non altre voci di danno che, in quanto formulate per la prima volta in appello, devono essere dichiarate inammissibili ( as esempio costi di trasloco, etc) in quanto non esposti nell'atto di citazione in primo grado.
Alla somma come richiesta dalla parte attrice in primo grado è stata detratta delle utilità comunque percepite dalla parte in applicazione del principio che il risarcimento del danno deve provvedere all' integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma non può consistere in un arricchimento dello stesso. Per tale motivo le ulteriori difese della parte devono essere respinte.
2.2. sulla Ordinanza di correzione della sentenza definitiva n. 2723/2022
L'appellante incidentale impugna in sostanza la decisione del Tribunale di porre a carico di CP_2
le spese processuali di lite “liquidate in corso di causa” poi corretto come in
[...]
“motivazione”.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Alla pagina 4 della sentenza definitiva ( numerazione della Corte) si legge “Spese secondo soccombenza.. la liquidazione è la seguente:”. Nella prima fase di giudizio è CP_2
risultata soccombente nei confronti di . Si è trattato quindi di un mero errore Controparte_5
materiale nel dispositivo della sentenza definitiva nella parte in cui non è stata ripetuta la condanna di : tale errore è stato emendato con la ordinanza in esame. CP_2
Pertanto l'impugnazione incidentale sul punto, se e in quanto ammissibile, deve essere respinta.
11
3.sulle spese di giudizio
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra e gli CP_2 Pt_2
Segue invece la regola della soccombenza nei confronti di con Controparte_10
esclusione della fase decisionale, non avendo la parte depositato le note conclusive.
Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad € 260.000,01.
1.Studio controversia: € 2.977,00=
2. Fase introduttiva : € 1.911,00=
3. Fase trattazione: € 4.326,00 diminuita del 50%: € 2.163,00;
-totale per compensi avvocato:€ 7.051,00;
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) spese di lite della presente fase di lite interamente compensate tra la parte appellante principale e la parte appellante incidentale;
3) dichiara tenuta e condanna unipersonale alla rifusione delle spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € 7.051,00= Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
4) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono respinti;
5) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15/05/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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