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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/12/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PACIFICI CATERINA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VITALI MARINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 28/03/2025:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DELLE FIGLIE MINORI -Le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
San EV AR (Mc) il 31.1.2012 sono affifdate ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Grumello Cremonese ed Uniti Via Cavour
n. 30;
-Il signor risiede a Pievetorina (MC) Via Roti n.52, pertanto, considerata la notevole CP_1
distanza, il padre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo desideri, purchè i periodi siano compatibili
e rispettosi degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie e non siano causa di assenze scolastiche. Il signor si impegna a comunicare alla IG , almeno 30 giorni CP_1 Parte_1
prima, il periodo in cui le figlie staranno presso il padre.
Durante le festività Natalizie, il padre potrà tenere con sè le figlie almeno 5 o più giorni consecutivi
e entrambi i genitori potranno alternarsi i periodi di festa: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo.
Per le festività Pasquali, le figlie staranno ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo diverso accordo.
Per il periodo estivo, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro genitore il periodo e la meta della vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
2) MANTENIMENTO
-A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il signor dovrà corrispondere entro il CP_1
giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro 410,00 (euro 205,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente PostePay Evolution iban: [...] intestato alla IG
. Parte_1
-Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona qui allegato.
-L'assegno Unico sarà percepito dalla IG nella misura del 100%, con Parte_1 espressa rinuncia da parte del signor a richiedere all'Inps la quota del 50%. CP_1
-Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
-In ogni caso, eventuali vacanze all'estero delle minori dovranno sempre essere preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
3) La IG dichiara di non aver più nulla a pretendere dal signor Parte_1 CP_1 relativamente all'adeguamento Istat del mantenimento per le figlie per il periodo dal 17.11.2017 al
31.12.2024, avendo la medesima ricevuto la somma arretrata dovuta pari ad euro 1.992,31 con bonifico dell'11/03/2025 a definizione tombale della morosità. 4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi
e di mantenere le figlie e ciascuno con i propri redditi, rinunciando entrambi a Per_1 Per_2
chiedere un assegno di mantenimento per sé.
5) Per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano
a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario della figlia.
6) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale
e/o di separazione.
7) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/12/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Matelica in data 23/08/2012 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi Per_1 Per_2
separata consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Macerata n. 11640/2017 del
21/11/2017, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 19/02/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come indicate in comparsa.
Nelle more, con istanza congiunta del 3/03/2025, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo, con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Accolta l'istanza, il Giudice, viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Matelica in data 23/08/2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie A).
Dall'unione sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di
Macerata con decreto n. 11640/2017 del 21/11/2017.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso delle figlie minori conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale agli atti consente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto delle minori, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c..
Tanto premesso, nel merito, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare fattivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità. Dunque, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, in mancanza di elementi di segno negativo, può pertanto confermarsi l'affido condiviso delle minori (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle medesime.
e rimarranno collocate presso la madre, con la quale sono sempre rimaste a vivere. Per_1 Per_2
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età delle minori, delle esigenze abitative e della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché degli impegni lavorativi di entrambi, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza. Ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene infatti che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una stabile frequentazione con il padre, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi delle minori.
*
Le statuizioni economiche e le pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, più in dettaglio, ha dichiarato di essere impiegata come addetta alle Parte_1 pulizie con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di € 140 nonché di prestare attività per il servizio mensa scolastica, percependo uno stipendio di € 240 mensili circa.
Dalle dichiarazioni fiscali emerge che, nel 2023 ella ha percepito € 1796,66 dalla cooperativa e € 960,94 dalla società cooperativa sociale Santa LU (v. C.U. 2024). Parte_2
La ricorrente abita con le figlie insieme all'attuale compagno con il quale ha avuto il figlio Per_3
invece, residente a [...], ha dichiarato di non avere un lavoro stabile, Controparte_1
svolgendo attività precaria e saltuaria. Egli, versando in atti l'estratto dei movimenti contabili, ha dato evidenza di non percepire uno stipendio regolare.
Illustrate sinteticamente le condizioni personali e reddituali delle parti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 410 complessivi mensili (€ 205 per ciascuna figlia), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale dei genitori, così come rappresentata e valutata dalle parti stesse, nonché adeguato alle esigenze attuali delle minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando Controparte_1
alla sua quota dell'assegno unico, contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in Matelica in data 23/08/2012 (trascritto Parte_1 Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie
A).
2. AFFIDA le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in via condivisa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre
(attualmente in Grumello Cremonese ed Uniti Via Cavour n. 30).
3. DISPONE che il padre, considerata la notevole distanza della sua residenza, possa vedere e tenere con sé le figlie minori con i seguenti tempi e modalità: ogni qualvolta lo desideri, purché i periodi siano compatibili e rispettosi degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie e non siano causa di assenze scolastiche, dando atto che i impegna Controparte_1
a comunicare a , almeno 30 giorni prima, il periodo in cui le figlie Parte_1
staranno presso il padre.
Durante le festività Natalizie, il padre potrà tenere con sè le figlie almeno 5 o più giorni consecutivi e entrambi i genitori potranno alternarsi i periodi di festa: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo.
Per le festività Pasquali, le figlie staranno ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo diverso accordo.
Per il periodo estivo, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro genitore il periodo e la meta della vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma complessiva di euro 410,00 (euro 205,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente PostePay Evolution iban: [...] intestato a . Parte_1 5. DISPONE che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona, da intendersi integralmente richiamato.
6. DISPONE che, su accordo delle parti, l'assegno unico sia percepito da Parte_1
nella misura del 100%, dando atto della espressa rinuncia da parte di a Controparte_1 richiedere all'Inps la quota del 50%.
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per le figlie minori, con la precisazione che in ogni caso, eventuali vacanze all'estero delle minori dovranno sempre essere preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
8. DÀ ATTO che dichiara di non aver più nulla a pretendere da Parte_1 CP_1
relativamente all'adeguamento Istat del mantenimento per le figlie per il periodo
[...]
dal 17.11.2017 al 31.12.2024, avendo la medesima ricevuto la somma arretrata dovuta pari ad euro 1.992,31 con bonifico dell'11/03/2025 a definizione tombale della morosità.
9. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in
Per_ grado di mantenersi e di mantenere le figlie e ciascuno con i propri redditi, Per_2
rinunciando entrambi a chiedere un assegno di mantenimento per sé.
10. DÀ ATTO che, per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario delle figlie.
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche in via transattiva e novativa
- ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione.
12. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Matelica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 23/12/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. PACIFICI CATERINA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. VITALI MARINA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18/04/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 28/03/2025:
1) AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE DELLE FIGLIE MINORI -Le figlie nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
San EV AR (Mc) il 31.1.2012 sono affifdate ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre in Grumello Cremonese ed Uniti Via Cavour
n. 30;
-Il signor risiede a Pievetorina (MC) Via Roti n.52, pertanto, considerata la notevole CP_1
distanza, il padre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo desideri, purchè i periodi siano compatibili
e rispettosi degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie e non siano causa di assenze scolastiche. Il signor si impegna a comunicare alla IG , almeno 30 giorni CP_1 Parte_1
prima, il periodo in cui le figlie staranno presso il padre.
Durante le festività Natalizie, il padre potrà tenere con sè le figlie almeno 5 o più giorni consecutivi
e entrambi i genitori potranno alternarsi i periodi di festa: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo.
Per le festività Pasquali, le figlie staranno ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo diverso accordo.
Per il periodo estivo, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro genitore il periodo e la meta della vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
2) MANTENIMENTO
-A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il signor dovrà corrispondere entro il CP_1
giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di euro 410,00 (euro 205,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente PostePay Evolution iban: [...] intestato alla IG
. Parte_1
-Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona qui allegato.
-L'assegno Unico sarà percepito dalla IG nella misura del 100%, con Parte_1 espressa rinuncia da parte del signor a richiedere all'Inps la quota del 50%. CP_1
-Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
-In ogni caso, eventuali vacanze all'estero delle minori dovranno sempre essere preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
3) La IG dichiara di non aver più nulla a pretendere dal signor Parte_1 CP_1 relativamente all'adeguamento Istat del mantenimento per le figlie per il periodo dal 17.11.2017 al
31.12.2024, avendo la medesima ricevuto la somma arretrata dovuta pari ad euro 1.992,31 con bonifico dell'11/03/2025 a definizione tombale della morosità. 4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di mantenersi
e di mantenere le figlie e ciascuno con i propri redditi, rinunciando entrambi a Per_1 Per_2
chiedere un assegno di mantenimento per sé.
5) Per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano
a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario della figlia.
6) I coniugi danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche in via transattiva e novativa - ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale
e/o di separazione.
7) Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 23/12/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario con n Matelica in data 23/08/2012 (trascritto Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi Per_1 Per_2
separata consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Macerata n. 11640/2017 del
21/11/2017, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni meglio precisate in ricorso.
Con comparsa depositata il 19/02/2025, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come indicate in comparsa.
Nelle more, con istanza congiunta del 3/03/2025, i difensori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo complessivo, con richiesta di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Accolta l'istanza, il Giudice, viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate provvedeva in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva subito la decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 23/05/2025.
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La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Matelica in data 23/08/2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie A).
Dall'unione sono nate le figlie ( nata il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di
Macerata con decreto n. 11640/2017 del 21/11/2017.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
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La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido condiviso delle figlie minori conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale agli atti consente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della prole, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto delle minori, tenuto conto del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c..
Tanto premesso, nel merito, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare fattivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità. Dunque, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, in mancanza di elementi di segno negativo, può pertanto confermarsi l'affido condiviso delle minori (nata il [...]) e (nata il [...]) Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse delle medesime.
e rimarranno collocate presso la madre, con la quale sono sempre rimaste a vivere. Per_1 Per_2
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età delle minori, delle esigenze abitative e della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché degli impegni lavorativi di entrambi, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza. Ribadendo la prognosi favorevole in ordine alla capacità delle parti di gestire in modo sereno la genitorialità condivisa, il Collegio ritiene infatti che le condizioni dell'accordo siano in grado di assicurare alla prole un sano percorso di crescita, garantendo una stabile frequentazione con il padre, nel pieno rispetto dei bisogni emotivi ed affettivi delle minori.
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Le statuizioni economiche e le pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato dalle parti.
Infatti, più in dettaglio, ha dichiarato di essere impiegata come addetta alle Parte_1 pulizie con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di € 140 nonché di prestare attività per il servizio mensa scolastica, percependo uno stipendio di € 240 mensili circa.
Dalle dichiarazioni fiscali emerge che, nel 2023 ella ha percepito € 1796,66 dalla cooperativa e € 960,94 dalla società cooperativa sociale Santa LU (v. C.U. 2024). Parte_2
La ricorrente abita con le figlie insieme all'attuale compagno con il quale ha avuto il figlio Per_3
invece, residente a [...], ha dichiarato di non avere un lavoro stabile, Controparte_1
svolgendo attività precaria e saltuaria. Egli, versando in atti l'estratto dei movimenti contabili, ha dato evidenza di non percepire uno stipendio regolare.
Illustrate sinteticamente le condizioni personali e reddituali delle parti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 410 complessivi mensili (€ 205 per ciascuna figlia), appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale dei genitori, così come rappresentata e valutata dalle parti stesse, nonché adeguato alle esigenze attuali delle minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo, altresì, conto che rinunciando Controparte_1
alla sua quota dell'assegno unico, contribuisce ulteriormente al sostentamento della prole.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da contratto da e in Matelica in data 23/08/2012 (trascritto Parte_1 Controparte_1
presso gli atti dello Stato civile del Comune medesimo anno 2012, atto n. 10, parte II, serie
A).
2. AFFIDA le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in via condivisa, con collocamento prevalente e residenza presso la madre
(attualmente in Grumello Cremonese ed Uniti Via Cavour n. 30).
3. DISPONE che il padre, considerata la notevole distanza della sua residenza, possa vedere e tenere con sé le figlie minori con i seguenti tempi e modalità: ogni qualvolta lo desideri, purché i periodi siano compatibili e rispettosi degli impegni scolastici ed extra scolastici delle figlie e non siano causa di assenze scolastiche, dando atto che i impegna Controparte_1
a comunicare a , almeno 30 giorni prima, il periodo in cui le figlie Parte_1
staranno presso il padre.
Durante le festività Natalizie, il padre potrà tenere con sè le figlie almeno 5 o più giorni consecutivi e entrambi i genitori potranno alternarsi i periodi di festa: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diverso accordo.
Per le festività Pasquali, le figlie staranno ad anni alterni con uno dei due genitori, salvo diverso accordo.
Per il periodo estivo, entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro genitore il periodo e la meta della vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
4. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
mediante versamento alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma complessiva di euro 410,00 (euro 205,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto corrente PostePay Evolution iban: [...] intestato a . Parte_1 5. DISPONE che le parti contribuiscano nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Cremona, da intendersi integralmente richiamato.
6. DISPONE che, su accordo delle parti, l'assegno unico sia percepito da Parte_1
nella misura del 100%, dando atto della espressa rinuncia da parte di a Controparte_1 richiedere all'Inps la quota del 50%.
7. DÀ ATTO che le parti dichiarano di concedersi sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per sé e per le figlie minori, con la precisazione che in ogni caso, eventuali vacanze all'estero delle minori dovranno sempre essere preventivamente concordate ed approvate da entrambi i genitori.
8. DÀ ATTO che dichiara di non aver più nulla a pretendere da Parte_1 CP_1
relativamente all'adeguamento Istat del mantenimento per le figlie per il periodo
[...]
dal 17.11.2017 al 31.12.2024, avendo la medesima ricevuto la somma arretrata dovuta pari ad euro 1.992,31 con bonifico dell'11/03/2025 a definizione tombale della morosità.
9. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in
Per_ grado di mantenersi e di mantenere le figlie e ciascuno con i propri redditi, Per_2
rinunciando entrambi a chiedere un assegno di mantenimento per sé.
10. DÀ ATTO che, per tutto quanto qui non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prioritario delle figlie.
11. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - anche in via transattiva e novativa
- ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione.
12. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Matelica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato