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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/10/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1168/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dattilo Carlo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lupo Angela, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cusintino Giuseppe, CP_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 12.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino all'11.09.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, pagamento compenso
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, così giudicare pagina 1 di 9 in riforma dei capi impugnati della sentenza n. 4498/2024, resa dal Tribunale di Torino, sezione
III, Giudice Dott.ssa Vigone, in ordine al procedimento R.G. n. 137/2023, relativo all'opposizione a D.I. n. 7373/2022, sentenza pubblicata il 19 agosto 2024 e notificata il 10 settembre 2024, previa sospensione, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., contenuta nel presente atto, della provvisoria esecuzione della stessa, così provvedere: in via pregiudiziale e cautelare, si chiede di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, con particolare riguardo al punto sub 4 dell'atto di appello. in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4498/2024, resa dal Tribunale di Torino, Sezione III, Giudice
Dott.ssa Vigone, in ordine al procedimento R.G. n. 137/2023, relativo all'opposizione a D.I. n.
7373/2022, sentenza pubblicata il 19 agosto 2024 e notificata il 10 settembre 2024, disattendo tutte le eccezioni e le istanze, sollevate dall'appellante, nel giudizio di primo grado, accogliere tutte le conclusioni, avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano pedissequamente:
“In via principale nel merito: Accertarsi la nullità del compenso richiesto dall'opposto e, per
l'effetto, revocarsi il D.I. n. 7373/2022 per i motivi tutti, in fatto e in diritto, precisati in atti.
In via subordinata: Preso atto della nullità del compenso richiesto dall'opposto, previa revoca del D.I. n. 7373/2022, accertarsi e dichiararsi, per tutti motivi esposti in narrativa, in fatto e in diritto, la minor somma dovuta dall'opponente all'opposto ovvero la somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: Con riguardo, più specificatamente, alle istanze istruttorie, ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso dedotti, essendo gli stessi tutti ampiamente superati dalla prova documentale prodotta ovvero da provarsi documentalmente ovvero riportanti giudizi ed espressioni inconferenti;
per la non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze: […] in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie, con riguardo alla prova per testi, istanze dedotte dall'odierno esponente, nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
pagina 2 di 9 Per l'appellato Avv. CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, adversis reiectis,
Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal sig. Parte_1 nell'atto d'appello del 10.10.2024 nei confronti del convenuto appellato e per l'effetto confermare per le ragioni di fatto e di diritto contenute nel presente atto, la sentenza n. 4498/2024 del 27.07.2024, pubblicata in data 19.08.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Giudice dr.ssa
UI Vigone;
con condanna dell'appellante ex. art. 96 c.p.c. per aver agito con consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare il fondamento della pretesa creditoria dell'Avv. portata dalla proposta di parcella del 16.10.2021 inerenti alle CP_1 prestazioni professionali effettuate nell'interesse del sig. e per l'effetto Parte_1 condannare al pagamento della somma di € 5.709,60=, o il diverso maggior Parte_1
importo di € 5.909,44= ex artt.
1-3 e 12-17 D.M. 55/2014, oltre tassa di registro del decreto ingiuntivo per € 403,00=, oltre interessi legali dal 16.10.2021 alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ex. art. 5 D.lgs 09.10.2002 n. 231 dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
con condanna dell'attore in opposizione ex. art. 96 c.p.c. per aver agito con consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex. art. 93 c.p.c., oltre accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto n. 7373/2022 emesso in data Parte_1
15.10.2022 dal Tribunale di Torino con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.709,60 oltre interessi e spese di lite in favore dell'Avv. a titolo di compenso dovuto per la difesa CP_1
svolta in suo favore nella causa penale R.G.App. 120/2018, Corte d'Appello di Torino, sezione
Prima penale.
L'opponente chiedeva l'accertamento della “nullità del compenso richiesto” e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo, assumendo di non aver mai sottoscritto né
pagina 3 di 9 accettato alcun preventivo relativo al compenso del professionista.
L'Avv. concludeva per il rigetto delle domande di parte convenuta con condanna CP_1 dell'attore opponente ex art. 96 c.p.c.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4498/2024 pubblicata il 19.08.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di giudizio di merito.
Il Tribunale rilevava che l'esecuzione della prestazione era stata documentalmente provata da parte dell'Avv. (doc. n. 1A, 1B, 1F e 9). In particolare, dai documenti in atti, risultava CP_1
che l'Avv. aveva svolto la propria attività professionale in favore di nel CP_1 Parte_1 procedimento iscritto a R.G. 120/2018, all'esito del quale aveva redatto, in data 16/10/2021,
l'avviso di parcella (doc. 1H).
La proposta era stata formulata tramite posta elettronica al suo assistito ed era accettata nelle medesime forme (doc. 1C e 1D).
Tramite diffida inviata a mezzo raccomandata A/R il 26/07/2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 20/08/2022 (doc. 1G), l'Avv. aveva richiesto il pagamento di CP_1
€ 5.709,60, importo in linea con i valori stabiliti dal DM 55/2014 per i procedimenti penali in
Corte d'Appello.
La domanda dell'Avv. doveva quindi essere accolta, non avendo dedotto CP_1 Parte_1 alcun fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione di pagamento.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo si duole dell'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Parte_1
Tribunale.
Deduce che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era diretta a confutare il diritto al compenso dell'Avv. , essendo piuttosto finalizzata a contestare il quantum, posto che nessun CP_1
contratto e/o preventivo sarebbe intervenuto tra il professionista e il cliente.
Rileva che nessuna prova è stata fornita dall'Avv. in ordine ad un preteso accordo. CP_1
pagina 4 di 9 Rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato presso un indirizzo (Alba, Via Ognissanti, n.
42) che non è luogo di residenza dell'appellante ma è la sede della società ove lavorava suo padre
. Persona_1
Deduce che la pretesa prova del preteso riconoscimento del debito è costituita esclusivamente da tre e-mail intercorse tra suo padre e l'Avv. mentre sarebbe assente un Persona_1 CP_1
riconoscimento del debito da parte dell'effettivo cliente . Parte_1
Aggiunge di non avere mai approvato le dichiarazioni espresse dal padre.
Ad ogni modo, deduce di non avere mai accettato quanto richiesto dall'Avv. e di avere CP_1
reiteratamente proposto di corrispondere quanto ritenuto corretto mediante rateizzazione.
Con il secondo motivo, previo richiamo dell'art. 2233, comma 3, c.c. e della giurisprudenza di legittimità, si duole che nel caso di specie il decreto ingiuntivo sia stato emesso a fronte di compensi non pattuiti né accettati dal cliente per iscritto e che il Tribunale nulla abbia rilevato sul punto.
Con il terzo motivo rileva che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un preteso accordo tra cliente e professionista in merito al compenso dovuto e si duole che la questione dell'assenza di un tale patto, non sia stata analizzata nemmeno in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
IV) Difese dell'Avv. . CP_1
L'Avv. ha innanzitutto rilevato l'erroneità delle conclusioni dell'appellante, non CP_1
potendosi richiedere la “nullità del compenso del professionista”.
Aggiunge che l'importo liquidato è comunque commisurato ai parametri ministeriali.
Con riferimento al primo ed al secondo motivo, circa la presunta assenza di patto tra cliente e avvocato, sostiene che si tratti di un falso problema poiché il difensore ha comunque diritto al compenso per l'attività prestata e rileva che nel caso di specie è stato provato il conferimento e lo svolgimento dell'incarico professionale.
Dopo avere illustrato l'attività complessivamente svolta, rileva che nel caso di specie vi sarebbe comunque prova dell'accettazione del preventivo da parte del cliente.
pagina 5 di 9 In relazione al terzo motivo ritiene che l'appellante sia privo di interesse a dolersi dell'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, trattandosi di questione priva di rilievo decisorio in quanto superata dalla definizione del primo grado di giudizio.
Formula, infine, domanda di condanna per lite temeraria.
Ritiene infatti che la contestazione del diritto al compenso sia sostanzialmente finalizzata a svilire la prestazione professionale resa e rileva che il compenso richiesto è inferiore a quello risultate dall'applicazione delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/2014.
V) Decisione della Corte.
I motivi di gravame devono essere esaminati unitariamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
1) Devono innanzitutto essere disattese le istanze istruttorie riproposte da con Parte_1
l'atto di gravame.
Secondo la giurisprudenza “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza censurare espressamente, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
15519 del 07/07/2006)
In definitiva deve stimarsi inammissibile il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di pagina 6 di 9 ordinanza di ammissione e/o rigetto dei mezzi istruttori.
Nel caso di specie si è limitato ad insistere nelle proprie istanze istruttorie “ove Parte_1 ritenuto occorrente” senza impugnare quanto affermato dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria dep. 27.11.2023 in relazione alla superfluità della prova orale avendo la controversia
“natura documentale”.
2) E' priva di rilievo decisorio la doglianza afferente all'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Secondo la giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'ingiunzione di pagamento ma un ordinario giudizio sulla domanda di pagamento del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che il giudizio di opposizione è teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Sono prive di rilievo decisorio le contestazioni formulate in relazione alla notificazione del decreto ingiuntivo presso un indirizzo ove non risiedeva, avendo lo stesso Parte_1
pacificamente proposto tempestiva opposizione.
Sono parimenti prive di rilievo decisorio e quindi inammissibili le contestazioni inerenti all'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che le valutazioni in proposito operate dal Tribunale sono state superate ed assorbite dalla sentenza che ha deciso nel merito.
3) Non è stata impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che il conferimento e l'adempimento dell'incarico professionale sono dimostrati documentalmente.
Lo stesso appellante ha precisato che non intende contestare l'an quanto piuttosto il quantum concretamente richiesto in pagamento.
Ciò premesso, deve darsi atto che il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento in quanto:
pagina 7 di 9 - è documentata (dalle e-mail prodotte sub docc. 1C e 1D di parte convenuta opposta)
l'accettazione della proposta di compensi formulata dal difensore;
- l'importo richiesto in pagamento (€ 5.709,60) è “in linea con i valori medi stabiliti dal DM
55/2014 per i procedimenti penali in Corte d'Appello”.
Come è noto secondo la giurisprudenza “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del
06/07/2020).
Nel caso di specie l'appellante ha motivatamente e specificamente contestato solo la prima ratio decidendi concernente la prova di un preteso accordo tra cliente e professionista in ordine ai compensi per le prestazioni svolte.
Per contro difetta una specifica contestazione in ordine alla seconda ratio.
Sono infine generiche e carenti di specificità (rispetto a quanto affermato dal Tribunale con la seconda ratio dedicendi) le doglianze proposte in relazione al quantum non avendo l'appellante indicato il compenso che ritiene corretto ed i presupposti fattuali posti a fondamento del preteso diritto ad un pagamento rateale.
Da ultimo, si osserva che il credito azionato dall'Avv. è effettivamente “in linea” con le CP_1 tariffe professionali vigenti all'epoca dell'ultimazione della prestazione professionale (in data antecedente al DM n. 147/2022 con cui sono stati modificati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), applicando i valori medi per i giudizi penali davanti alla
Corte di Appello, computando la fase studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'Avv. CP_1
nel presente giudizio di appello atteso che, quanto meno le contestazioni afferenti al difetto di pagina 8 di 9 prova di un accordo sui compensi tra cliente e professionista, non possono ritenersi espressione di mala fede o colpa grave.
5) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Avv. . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 4498/2024 pubblicata il 19.08.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente gravame, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dattilo Carlo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lupo Angela, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cusintino Giuseppe, CP_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 12.09.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino all'11.09.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, pagamento compenso
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza, così giudicare pagina 1 di 9 in riforma dei capi impugnati della sentenza n. 4498/2024, resa dal Tribunale di Torino, sezione
III, Giudice Dott.ssa Vigone, in ordine al procedimento R.G. n. 137/2023, relativo all'opposizione a D.I. n. 7373/2022, sentenza pubblicata il 19 agosto 2024 e notificata il 10 settembre 2024, previa sospensione, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 c.p.c., contenuta nel presente atto, della provvisoria esecuzione della stessa, così provvedere: in via pregiudiziale e cautelare, si chiede di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti dedotti nel presente atto, con particolare riguardo al punto sub 4 dell'atto di appello. in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in atto d'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4498/2024, resa dal Tribunale di Torino, Sezione III, Giudice
Dott.ssa Vigone, in ordine al procedimento R.G. n. 137/2023, relativo all'opposizione a D.I. n.
7373/2022, sentenza pubblicata il 19 agosto 2024 e notificata il 10 settembre 2024, disattendo tutte le eccezioni e le istanze, sollevate dall'appellante, nel giudizio di primo grado, accogliere tutte le conclusioni, avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano pedissequamente:
“In via principale nel merito: Accertarsi la nullità del compenso richiesto dall'opposto e, per
l'effetto, revocarsi il D.I. n. 7373/2022 per i motivi tutti, in fatto e in diritto, precisati in atti.
In via subordinata: Preso atto della nullità del compenso richiesto dall'opposto, previa revoca del D.I. n. 7373/2022, accertarsi e dichiararsi, per tutti motivi esposti in narrativa, in fatto e in diritto, la minor somma dovuta dall'opponente all'opposto ovvero la somma ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: Con riguardo, più specificatamente, alle istanze istruttorie, ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso dedotti, essendo gli stessi tutti ampiamente superati dalla prova documentale prodotta ovvero da provarsi documentalmente ovvero riportanti giudizi ed espressioni inconferenti;
per la non creduta ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
Si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze: […] in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie, con riguardo alla prova per testi, istanze dedotte dall'odierno esponente, nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 VI comma c.p.c., non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
pagina 2 di 9 Per l'appellato Avv. CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, adversis reiectis,
Nel merito in via principale, rigettare le domande tutte formulate dal sig. Parte_1 nell'atto d'appello del 10.10.2024 nei confronti del convenuto appellato e per l'effetto confermare per le ragioni di fatto e di diritto contenute nel presente atto, la sentenza n. 4498/2024 del 27.07.2024, pubblicata in data 19.08.2024, emessa dal Tribunale di Torino, Giudice dr.ssa
UI Vigone;
con condanna dell'appellante ex. art. 96 c.p.c. per aver agito con consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
Nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare il fondamento della pretesa creditoria dell'Avv. portata dalla proposta di parcella del 16.10.2021 inerenti alle CP_1 prestazioni professionali effettuate nell'interesse del sig. e per l'effetto Parte_1 condannare al pagamento della somma di € 5.709,60=, o il diverso maggior Parte_1
importo di € 5.909,44= ex artt.
1-3 e 12-17 D.M. 55/2014, oltre tassa di registro del decreto ingiuntivo per € 403,00=, oltre interessi legali dal 16.10.2021 alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed ex. art. 5 D.lgs 09.10.2002 n. 231 dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
con condanna dell'attore in opposizione ex. art. 96 c.p.c. per aver agito con consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario ex. art. 93 c.p.c., oltre accessori di legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria […]”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. proponeva opposizione avverso il decreto n. 7373/2022 emesso in data Parte_1
15.10.2022 dal Tribunale di Torino con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.709,60 oltre interessi e spese di lite in favore dell'Avv. a titolo di compenso dovuto per la difesa CP_1
svolta in suo favore nella causa penale R.G.App. 120/2018, Corte d'Appello di Torino, sezione
Prima penale.
L'opponente chiedeva l'accertamento della “nullità del compenso richiesto” e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo, assumendo di non aver mai sottoscritto né
pagina 3 di 9 accettato alcun preventivo relativo al compenso del professionista.
L'Avv. concludeva per il rigetto delle domande di parte convenuta con condanna CP_1 dell'attore opponente ex art. 96 c.p.c.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4498/2024 pubblicata il 19.08.2024, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di giudizio di merito.
Il Tribunale rilevava che l'esecuzione della prestazione era stata documentalmente provata da parte dell'Avv. (doc. n. 1A, 1B, 1F e 9). In particolare, dai documenti in atti, risultava CP_1
che l'Avv. aveva svolto la propria attività professionale in favore di nel CP_1 Parte_1 procedimento iscritto a R.G. 120/2018, all'esito del quale aveva redatto, in data 16/10/2021,
l'avviso di parcella (doc. 1H).
La proposta era stata formulata tramite posta elettronica al suo assistito ed era accettata nelle medesime forme (doc. 1C e 1D).
Tramite diffida inviata a mezzo raccomandata A/R il 26/07/2022 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 20/08/2022 (doc. 1G), l'Avv. aveva richiesto il pagamento di CP_1
€ 5.709,60, importo in linea con i valori stabiliti dal DM 55/2014 per i procedimenti penali in
Corte d'Appello.
La domanda dell'Avv. doveva quindi essere accolta, non avendo dedotto CP_1 Parte_1 alcun fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione di pagamento.
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo si duole dell'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Parte_1
Tribunale.
Deduce che l'opposizione a decreto ingiuntivo non era diretta a confutare il diritto al compenso dell'Avv. , essendo piuttosto finalizzata a contestare il quantum, posto che nessun CP_1
contratto e/o preventivo sarebbe intervenuto tra il professionista e il cliente.
Rileva che nessuna prova è stata fornita dall'Avv. in ordine ad un preteso accordo. CP_1
pagina 4 di 9 Rileva che il decreto ingiuntivo è stato notificato presso un indirizzo (Alba, Via Ognissanti, n.
42) che non è luogo di residenza dell'appellante ma è la sede della società ove lavorava suo padre
. Persona_1
Deduce che la pretesa prova del preteso riconoscimento del debito è costituita esclusivamente da tre e-mail intercorse tra suo padre e l'Avv. mentre sarebbe assente un Persona_1 CP_1
riconoscimento del debito da parte dell'effettivo cliente . Parte_1
Aggiunge di non avere mai approvato le dichiarazioni espresse dal padre.
Ad ogni modo, deduce di non avere mai accettato quanto richiesto dall'Avv. e di avere CP_1
reiteratamente proposto di corrispondere quanto ritenuto corretto mediante rateizzazione.
Con il secondo motivo, previo richiamo dell'art. 2233, comma 3, c.c. e della giurisprudenza di legittimità, si duole che nel caso di specie il decreto ingiuntivo sia stato emesso a fronte di compensi non pattuiti né accettati dal cliente per iscritto e che il Tribunale nulla abbia rilevato sul punto.
Con il terzo motivo rileva che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un preteso accordo tra cliente e professionista in merito al compenso dovuto e si duole che la questione dell'assenza di un tale patto, non sia stata analizzata nemmeno in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
IV) Difese dell'Avv. . CP_1
L'Avv. ha innanzitutto rilevato l'erroneità delle conclusioni dell'appellante, non CP_1
potendosi richiedere la “nullità del compenso del professionista”.
Aggiunge che l'importo liquidato è comunque commisurato ai parametri ministeriali.
Con riferimento al primo ed al secondo motivo, circa la presunta assenza di patto tra cliente e avvocato, sostiene che si tratti di un falso problema poiché il difensore ha comunque diritto al compenso per l'attività prestata e rileva che nel caso di specie è stato provato il conferimento e lo svolgimento dell'incarico professionale.
Dopo avere illustrato l'attività complessivamente svolta, rileva che nel caso di specie vi sarebbe comunque prova dell'accettazione del preventivo da parte del cliente.
pagina 5 di 9 In relazione al terzo motivo ritiene che l'appellante sia privo di interesse a dolersi dell'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, trattandosi di questione priva di rilievo decisorio in quanto superata dalla definizione del primo grado di giudizio.
Formula, infine, domanda di condanna per lite temeraria.
Ritiene infatti che la contestazione del diritto al compenso sia sostanzialmente finalizzata a svilire la prestazione professionale resa e rileva che il compenso richiesto è inferiore a quello risultate dall'applicazione delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/2014.
V) Decisione della Corte.
I motivi di gravame devono essere esaminati unitariamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
1) Devono innanzitutto essere disattese le istanze istruttorie riproposte da con Parte_1
l'atto di gravame.
Secondo la giurisprudenza “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
I motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza censurare espressamente, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo” (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n.
15519 del 07/07/2006)
In definitiva deve stimarsi inammissibile il mero richiamo delle istanze di primo grado non accompagnato da una adeguata censura delle ragioni illustrate dal primo giudice in sede di pagina 6 di 9 ordinanza di ammissione e/o rigetto dei mezzi istruttori.
Nel caso di specie si è limitato ad insistere nelle proprie istanze istruttorie “ove Parte_1 ritenuto occorrente” senza impugnare quanto affermato dal Tribunale in sede di ordinanza istruttoria dep. 27.11.2023 in relazione alla superfluità della prova orale avendo la controversia
“natura documentale”.
2) E' priva di rilievo decisorio la doglianza afferente all'assenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Secondo la giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'ingiunzione di pagamento ma un ordinario giudizio sulla domanda di pagamento del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022), con la conseguenza che il giudizio di opposizione è teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Sono prive di rilievo decisorio le contestazioni formulate in relazione alla notificazione del decreto ingiuntivo presso un indirizzo ove non risiedeva, avendo lo stesso Parte_1
pacificamente proposto tempestiva opposizione.
Sono parimenti prive di rilievo decisorio e quindi inammissibili le contestazioni inerenti all'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, atteso che le valutazioni in proposito operate dal Tribunale sono state superate ed assorbite dalla sentenza che ha deciso nel merito.
3) Non è stata impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che il conferimento e l'adempimento dell'incarico professionale sono dimostrati documentalmente.
Lo stesso appellante ha precisato che non intende contestare l'an quanto piuttosto il quantum concretamente richiesto in pagamento.
Ciò premesso, deve darsi atto che il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di pagamento in quanto:
pagina 7 di 9 - è documentata (dalle e-mail prodotte sub docc. 1C e 1D di parte convenuta opposta)
l'accettazione della proposta di compensi formulata dal difensore;
- l'importo richiesto in pagamento (€ 5.709,60) è “in linea con i valori medi stabiliti dal DM
55/2014 per i procedimenti penali in Corte d'Appello”.
Come è noto secondo la giurisprudenza “Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13880 del
06/07/2020).
Nel caso di specie l'appellante ha motivatamente e specificamente contestato solo la prima ratio decidendi concernente la prova di un preteso accordo tra cliente e professionista in ordine ai compensi per le prestazioni svolte.
Per contro difetta una specifica contestazione in ordine alla seconda ratio.
Sono infine generiche e carenti di specificità (rispetto a quanto affermato dal Tribunale con la seconda ratio dedicendi) le doglianze proposte in relazione al quantum non avendo l'appellante indicato il compenso che ritiene corretto ed i presupposti fattuali posti a fondamento del preteso diritto ad un pagamento rateale.
Da ultimo, si osserva che il credito azionato dall'Avv. è effettivamente “in linea” con le CP_1 tariffe professionali vigenti all'epoca dell'ultimazione della prestazione professionale (in data antecedente al DM n. 147/2022 con cui sono stati modificati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), applicando i valori medi per i giudizi penali davanti alla
Corte di Appello, computando la fase studio, introduttiva, dibattimentale e decisionale.
4) L'appello deve pertanto essere rigettato.
Deve infine essere rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta dall'Avv. CP_1
nel presente giudizio di appello atteso che, quanto meno le contestazioni afferenti al difetto di pagina 8 di 9 prova di un accordo sui compensi tra cliente e professionista, non possono ritenersi espressione di mala fede o colpa grave.
5) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di Avv. . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, con distrazione in favore del difensore di dichiaratosi antistatario. CP_1
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 4498/2024 pubblicata il 19.08.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente gravame, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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