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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 893/2021
promossa da:
TE EN, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio degli Avv.ti
Giuseppe Triarico e Tiziana Tinti, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rag. elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Enzo Carlo Ludovico François, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2452/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere – per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 2452 emessa in data 8.11.2020 e pubblicata in data 9.11.2020 dal
Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott.ssa Liliana Anselmo, a definizione del procedimento n. 8600/2018 RG, non notificata – il presente gravame. Al riguardo si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado che qui si trascrivono integralmente: - nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 5 febbraio 2018 adottata dal
relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
Controparte_3
- conseguentemente condannare il appellato alla restituzione dell'importo CP_1
percepito a titolo di spese del giudizio di primo grado pari ad € 4.677,40= con gli interessi dalla data del pagamento al saldo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare per tutti i motivi di cui in narrativa, 1) in via preliminare, rigettare la richiesta cautelare avanzata dall'appellante con l'atto di gravame, poiché irrituale, immotivata, non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. TE EN ha proposto appello avverso la 2452/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta l'impugnazione proposta dallo stesso sig. TE nei confronti della delibera dell'assemblea del , in Firenze (di seguito: Condominio), Controparte_1
adottata in data 5.2.2018, con la quale era stato accettato (con la maggioranza di 718,00 millesimi e con il voto contrario del sig. TE, pari a 219,00 millesimi) il preventivo di spesa per € 29.000, redatto dalla ditta Torrini Augusto e Figli S.r.l. per la fornitura ed installazione di un nuovo impianto di ascensore, in sostituzione di quello già esistente.
2 1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. TE
(proprietario di un'unità immobiliare sita nel Condominio sopra ricordato), allegando che:
• a seguito di rilievi mossi dall' , i componenti del Controparte_4
avevano deciso inizialmente di procedere ad interventi di mero CP_1 adeguamento dell'impianto dell'ascensore, per un importo stimato pari ad €
8.150,00 oltre IVA (come da preventivo della ditta Torrini Augusto e Figli S.r.l.);
• successivamente, anche per effetto della posizione assunta dall' Parte_1
(occupante degli immobili di proprietà siti al terzo e quarto piano CP_5
dell'edificio condominiale), era stato deciso di dare corso ad un intervento di totale sostituzione dell'impianto, al prezzo notevolmente superiore sopra ricordato (senza peraltro che il relativo preventivo fosse mai stato sottoposto ad una previa valutazione dell'assemblea condominiale);
• tale opzione non era tuttavia necessaria onde far fronte ai rilievi dell'
[...]
e rappresentava, in realtà, una risposta ad esigenze facenti capo CP_4
unicamente al predetto (ed alla clientela che usufruiva dei suoi Parte_1
servizi);
• si trattava dunque di “...un'innovazione voluttuaria non suscettibile di utilizzazione separata”, come tale integrante un intervento il cui costo avrebbe dovuto essere integralmente sostenuto da chi lo aveva deciso;
• la delibera, inoltre, non aveva indicato i criteri di riparto della spesa, pur se il bene in questione era destinato a servire in modo radicalmente diverso i singoli condomini (con riferimento all'allocazione delle varie proprietà sui diversi piani dell'edificio).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, sospendere l'esecutività della delibera assembleare del 5 febbraio 2018 relativamente al punto 4. dell'ordine del giorno;
- nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 5 febbraio 2018 adottata dal relativamente Controparte_3 al punto 4 dell'ordine del giorno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.2) Si era costituito il contestando le allegazioni e le domande del CP_1
TE ed in particolare esponendo che:
o nel caso di specie non si era in presenza di una “innovazione”, trattandosi della sostituzione di un impianto già esistente, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1120 c.c.;
3 o la sostituzione dell'ascensore era comunque finalizzata a rendere l'impianto più sicuro, funzionale, silenzioso ed economico (incidendo sui continui interventi di manutenzione) e non rispondeva unicamente alle esigenze dell'Hotel Il AL
(tale essendo la denominazione dell'esercizio alberghiero che occupava la proprietà ; CP_5
o peraltro, lo stesso sig. TE svolgeva, nei locali di sua proprietà, attività ricettiva, dal momento che la proprietà in questione era suddivisa in vari monolocali concessi in locazione nel mercato turistico;
o la ripartizione dei costi doveva essere fatta ai sensi dell'art. 1123 c.c. o, al limite,
1124 c.c., rilevando peraltro come il TE nulla avesse dedotto sul punto in sede assembleare.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto di “a) rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto e b) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze professionali”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− le risultanze emergenti dall'istruttoria orale non potevano essere prese in considerazione, in particolare esponendo come il teste Avv. Testimone_1 fosse stato delegato dal sig. TE a partecipare all'assemblea in cui era stata adottata la delibera impugnata “e quindi le sue dichiarazioni è come se provenissero dalla parte attrice”;
− l'intervento oggetto di causa non rappresentava una “innovazione” ai sensi della normativa codicistica, dal momento che “E' principio consolidato quello per cui non costituiscono innovazioni, gli interventi tesi all'adeguamento o all'ammodernamento dell'impianto dell'ascensore perchè essi, nel rispetto delle normative di settore, attengono all'aspetto funzionale dello stesso”, richiamando l'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, volto qualificare in termini di innovazione solo l'installazione di un ascensore precedentemente non esistente;
− il fatto che non fosse stato dato corso alla ripartizione delle spese non comportava alcuna ricaduta sulla validità della delibera, dato che tale omissione “...non è motivo di illegittimità della delibera stessa, in quanto non è obbligatorio – rectius non è previsto dalla legge - stabilire, in sede di approvazione di una spesa, anche come questa sarà ripartita tra i condomini, valendo, in assenza di precisa volontà assembleare, i criteri di legge o quelli previsti, se sussistente, dal Regolamento
4 condominiale”, rilevando in particolare come – nel caso di specie – avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio di ripartizione di cui all'art. 1124 c.c.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice e conferma la legittimità della delibera del 5 febbraio 2018 adottata dal , in Firenze. Controparte_6
Le spese processuali di parte convenuta sono liquidate in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre le spese non imponibili, rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. come per legge e sono poste a carico dell'attore”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. TE.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. IN
PARTICOLARE, ERRATA VALUTAZIONE DELLA DEPOSIZIONE DEL TESTE
AVV. MASSIMO GIAMMARIOLI”, rilevando come la delega alla partecipazione all'assemblea non svolgesse alcun ruolo in ordine alla decisione concernente l'ammissibilità e/o l'attendibilità del teste predetto;
2°. “OMESSA, CONTRADDITTORIA E/O INCONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA
ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE”, rilevando come proprio la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata avrebbe dovuto indurre a ritenere che, nel caso di specie, si era in presenza di una innovazione;
3°. “ERRATA VALUTAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE
DELLA CONTROVERSIA”, evidenziando l'incongruenza della valorizzazione fornita dal giudice di prime cure al fatto che anche il sig. TE svolgeva attività ricettiva (con il correlato obbligo di fornire adeguata tutela ai terzi avventori), trattandosi di profilo che non incideva sulla qualificazione dell'opera;
4°. “ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INNOVAZIONI
GRAVOSE E VOLUTTUARIE”, rilevando l'erroneità della decisione per cui, una volta ritenuta non ravvisabile un'ipotesi di innovazione, era stata ritenuta irrilevante la questione del carattere voluttuario o meno dell'intervento;
5°. “OMESSA PRONUNCIA ED ERRATA INTERPRETAZIONE CIRCA LE NORME
IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE”, evidenziando come in prime cure non fosse stata lamentata dal sig. TE la mancata indicazione dei criteri di riparto della spesa, ma l'omessa indicazione dell'effettivo importo che si sarebbe dovuto pagare per dare corso all'intervento in oggetto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo l'appellante ha contestato il contenuto della valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla deposizione resa dal teste Avv.
[...]
Tes_1
A) Il Tribunale di Firenze, in proposito, ha espressamente esposto che “...tale deposizione, tuttavia, non può aver alcun valore probatorio o incidente nella decisione della presente causa poiché il teste, in quella occasione, era stato delegato dall'attore a presenziare l'assemblea e quindi le sue dichiarazioni è come se provenissero dalla parte attrice (v. verbale dell'assemblea)”.
B) L'appellante ha censurato siffatto rilievo adducendo che:
− l'art. 246 c.p.c. impedisce di escutere come testi unicamente coloro che potrebbero partecipare al giudizio e, nel caso di specie, era evidente che il teste predetto non era titolare di alcun interesse che avrebbe potuto legittimare tale partecipazione;
− “...le circostanze oggetto della deposizione dell'indicato teste dimostrano inequivocabilmente che la decisione assunta dall'assemblea mira a realizzare una innovazione, peraltro assai onerosa, per soddisfare le esigenze di un solo condomino”.
3.1.1) Il motivo è fondato in astratto ma infondato in concreto.
3.1.1.1) In proposito va infatti rilevato come il contenuto concreto della decisione assunta dal giudice di prime cure, ed in particolare l'inciso “come se provenissero dalla parte attrice”, evidenzia come il presupposto della decisione stessa si allochi sul piano dell'inammissibilità.
Ciò, conformemente alle doglianze dell'appellante, non è tuttavia condivisibile, non essendo in presenza di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al processo del teste predetto (neppure nelle forme dell'intervento adesivo dipendente) e, anzi, non essendo neppure dedotta l'esistenza di un simile interesse.
In effetti, la decisione impugnata verte su una sorta di assimilazione (sul piano processuale) del delegato al delegante che, nel caso di specie, in quanto parte non avrebbe potuto essere assunto in sede di prova per testi.
Tale assimilazione non risulta tuttavia fondata su dati normativi o giurisprudenziali, ed anzi sussistendo espresso riconoscimento giurisprudenziale della non sovrapponibilità dei ruoli tra rappresentante e parte, avendo la Suprema Corte indicato che
6 “L'aver reso testimonianza in un precedente grado del giudizio non impedisce al testimone di assumere la rappresentanza di una parte nel grado successivo, in quanto, salva la valutazione circa l'attendibilità del testimone medesimo, la procura non conferisce a quest'ultimo la qualità di parte sostanziale del processo, ma solo quella di rappresentante processuale” (così Cass. 4619 del 22.2.2013), con espressione di un principio generale che, stabilito con riferimento al rappresentante processuale, trova indubbia validità anche con riferimento al delegato a partecipare ad un assemblea condominiale.
3.1.1.2) Dunque, la testimonianza dell'Avv. era ammissibile e, se del Tes_1 caso, le dichiarazioni di quest'ultimo avrebbero dovuto essere valutate sul piano dell'attendibilità (esplicitando eventuali osservazioni sul punto).
È tuttavia dirimente il rilievo per cui il contenuto della deposizione in questione non risulta caratterizzato da elementi probatori proficuamente utilizzabili ai fini della decisione che (in relazione al contenuto concreto della domanda avanzata dal sig.
TE) deve assumersi nella presente causa.
A) L'Avv. si è infatti limitato a riferire (anche se con qualche Tes_1
incertezza nel ricordo) che, prima della riunione in cui venne adottata la delibera oggetto di impugnazione, il condomino sig. aveva dichiarato ai condomini sigg.ri e CP_5 Pt_2 che, se avessero votato per la sostituzione dell'ascensore, egli avrebbe sostenuto le Pt_3
spese che sarebbero altrimenti gravate su di loro.
B) Il contenuto di tale deposizione, contrariamente agli assunti dell'appellante, non produce effetti di sorta in ordine alla qualificazione della natura dell'intervento di cui si ebbe poi a discutere nell'assemblea in esame.
Le dichiarazioni testimoniali in questione risultano confortare, unicamente, un giudizio sull'estremo interesse del sig. alla realizzazione dell'intervento sostitutivo CP_5 dell'ascensore: appare tuttavia quasi superfluo rilevare come un simile interesse nulla comporti in ordine alla natura dell'intervento in oggetto ai fini della sua qualificazione con riferimento alla normativa codicistica in tema di innovazioni.
C) La deposizione in oggetto, dunque, risulta irrilevante.
3.1.2) Il motivo di gravame in esame deve pertanto ritenersi, in definitiva, insuscettibile di accoglimento, non potendo condurre alla riforma della sentenza, la cui motivazione viene integrata nei termini in precedenza indicati.
3.2) Con il secondo motivo di appello, poi, il sig. TE ha lamentato l'erroneità della conclusione raggiunta dal Tribunale in ordine all'esclusione dell'intervento oggetto di causa dal novero delle “innovazioni” condominiali.
Il motivo è infondato.
3.2.1) Il Tribunale di Firenze è pervenuto a tale conclusione esponendo che:
7 − “E' principio consolidato quello per cui non costituiscono innovazioni, gli interventi tesi all'adeguamento o all'ammodernamento dell'impianto dell'ascensore perchè essi, nel rispetto delle normative di settore, attengono all'aspetto funzionale dello stesso. La giurisprudenza ha, più volte, ribadito che per rientrare nel campo delle innovazioni, l'opera deve consistere in modificazioni di entità tale da incidere sull'aspetto quantitativo e qualitativo della struttura, alterandone la precedente destinazione: pertanto, la sostituzione di ascensore già esistente con uno nuovo non ne muta la destinazione costituendo una modifica attinente alla funzionalità dello stesso”;
− “Solo l'installazione ex novo di un ascensore precedentemente non esistente è da qualificarsi innovazione (Cass. n. 5975/2004; v. anche Cass. 16.7.1981 nr. 4646 che afferma che “perchè sussista l'innovazione di cui all'art. 1120 c.c. occorre che le modificazioni apportate alle cose comuni, nell'ambito della proprietà condominiale, siano di tale entità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da incidere sulla sostanza della cosa comune, alterandone la precedente destinazione.
Pertanto, la sostituzione di ascensori usurati e non più agibili, con ascensori nuovi, anche se di tipo e marca diversi, non costituisce innovazione perchè le cose comuni, oggetto delle modifiche, il vano ascensore con le strutture ed i locali annessi, non subiscono alcuna sostanziale modifica e conservano la loro destinazione al Servizio dell'ascensore, anche se vengono apportate modifiche alla loro conformazione e perchè l'edificio, nel suo complesso, con la sostituzione degli ascensori, non subisce alcun sostanziale mutamento ma conserva un Servizio del quale è già dotato, a meno che l'entità e la qualità delle modifiche introdotte sia tale da involgere un sostanziale mutamento del servizio e mutamenti di destinazione delle parti comuni).”;
− “Tale orientamento consegue al fatto che per aversi innovazione devono ricorrere due elementi: uno obiettivo, dato dal mutamento della destinazione o dalla modificazione della cosa comune o che si traducono in una limitazione all'uso degli altri partecipanti incidendo sull'essenza del bene comune (Cass. 28.11.1986 nr. 7023); l'altro subiettivo, configurato dall'interesse della maggioranza dei condomini (le semplici modificazioni previste dall'art.1102 c.c. vengono infatti effettuate nell'interesse del singolo partecipante).”;
− “Esaustiva, come esplicitazione del concetto, pare a questo giudice, la sentenza
Cass. 30.5.1996 nr. 5028, per la quale: “è innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione,
8 dell'ordinaria amministrazione e del godimento della coda, e che importi una modificazione materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con
l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti condomini, i quali debbono esser liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata a iniziativa di un solo condomino che se ne assume tutte le spese”.”;
− “E' chiaro che nella specie si tratta di una modificazione (opera comunque di straordinaria manutenzione) che mira a potenziare e a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini;
peraltro, dall'esame delle delibere del 6.5.2016, del 24.3.2017, del 21.11.2017, del
15.1.2018, si apprezza come l'argomento “sostituzione dell'impianto” sia stato molte volte discusso e che, pertanto, la decisione adottata il 5.2.2018, non è una novità assoluta o un. ”.
3.2.2) L'appellante ha contestato tale impostazione argomentativa adducendo che:
→ con riferimento al contenuto della sentenza della Suprema Corte 5098/1996,
“...proprio applicando il principio in questione al caso di specie, non si può non concludere che con la delibera impugnata il convenuto ha deciso di CP_1 dar corso ai lavori per la realizzazione di un'opera del tutto innovativa. Si tratta in effetti di opera che eccede il limite dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa”; Part
→ “Deliberare lavori oltre quelli prescritti dagli ispettori della significa certamente superare il limite dell'ordinaria amministrazione che la giurisprudenza richiamata dal Giudice individua quale elemento per indicare se un'opera possa essere considerata o meno innovazione. Solo in seguito, a distanza di anni dall'ispezione, è stata sollevata la questione della sostituzione dell'ascensore che integra certamente una innovazione”;
→ l'opera in oggetto era dunque una “nuova” opera, peraltro rispondente alle esigenze di un solo condomino, “Tanto vero che quest'ultimo, pur di ottenere il voto favorevole dell'assemblea, si è dichiarato disponibile ad accollarsi gli oneri gravanti su due dei condomini che, diversamente, avrebbero verosimilmente votato contro la sostituzione dell'ascensore”.
3.2.3) Le censure dell'appellante non appaiono condivisibili, osservando immediatamente come l'ultima tipologia di contestazione (imperniata sulla valorizzazione dell'interesse del sig. alla sostituzione dell'ascensore esistente, onde assolvere in CP_5
9 modo maggiormente satisfattivo alle esigenze della clientela dell'hotel ubicato in loco) sconti la medesima irrilevanza, ai fini della decisione della causa, già in precedenza ricordata.
3.2.4) Quanto alle ulteriori doglianze del sig. TE, si osserva come questi abbia ab origine contestato la delibera in oggetto adducendo che la sostituzione dell'ascensore già esistente avrebbe rappresentato “un'innovazione voluttuaria non suscettibile di utilizzazione separata”, in considerazione in particolare del differenziale di prezzo sussistente in relazione a quello prospettato per il ben più limitato intervento di adeguamento dell'impianto esistente, senza sostituzione dello stesso.
In tal senso era stata stigmatizzato che la “rilevante differenza di prezzo non era giustificabile se non con le esigenze dell'albergo e considerata la voluttuarietà della spesa...”.
Avendo a riferimento tale impostazione argomentativa, deve rilevarsi come si presentino del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione infine raggiunta.
Anzitutto va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto ampiamente modo di indicare che “Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art.
1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria...” (così Cass. 35957 del 22.11.2021, ponendosi nella medesima ottica interpretativa – tra le tante – di Cass. 20712 del 4.9.2017, secondo la quale “In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte”).
Dunque, già avendo presenti tali coordinate interpretative, deve escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile un'innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c.
Nella misura in cui la delibera oggetto di causa riguarda unicamente la sostituzione di un impianto di ascensore esistente, ne deriva immediatamente che non è
10 alterata né l'entità sostanziale della cosa comune né è mutata la destinazione originaria della stessa, essendo evidente che la sostituzione di un vecchio impianto di ascensore con uno nuovo non comporta mutamenti sostanziali o di destinazione dell'area comune in cui
è installato l'ascensore stesso.
In questo senso va poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità si sia orientata (già prima delle modifiche apportate all'art. 1124 c.c. dalla L. 220/2012, con sostituzione del riferimento alla “ricostruzione” con quello alla “sostituzione”) nel senso che “...in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Nell'ipotesi, invece, d'installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino) (cfr., fra tante, Cass: 25.3.1999, n. 2833; 16.5.1991, n. 5479).” (così
Cass. 5975 del 25.3.2004, in motivazione) e dunque in linea pienamente corrispondente all'approccio interpretativo adottato dal giudice di prime cure e confermato nella presente sede.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, risulta attenere a profilo irrilevante ai fini della decisione e, in tale ottica, non può trovare accoglimento.
A) Nel contesto della motivazione adottata per respingere la domanda del sig.
TE, il Tribunale di Firenze ha anche esposto (dopo i brani argomentativi riportati al pregresso paragrafo 3.2.1) che “L'opera, infine, non può ascriversi in un mero
“abbellimento estetico” dell'ascensore, essendo emerso che l'attore svolge anch'egli attività di locazione a terzi nel medesimo edificio e quindi anch'egli deve assicurare che
l'impianto sia sicuro e salvaguardi l'incolumità di terzi”.
B) L'appellante ha censurato tale specifica considerazione, adducendo tra l'altro che “...non si comprende che relazione vi sia tra “abbellimento estetico” ed il fatto che
l'odierno appellante svolga attività di locazione a terzi” e che “Si dovrebbe altresì concludere che l'interesse alla sicurezza dell'impianto derivi esclusivamente dall'esercitare attività di locazione a terzi”, e stigmatizzando di conseguenza l'incongruità della motivazione.
C) In proposito va anzitutto osservato come la notazione del giudice di prime cure non apporti alcun ulteriore supporto, in ordine alla condivisibilità della decisione infine assunta, rispetto alle deduzioni argomentative già precedentemente ricordate al paragrafo
11 3.2.1., sì che ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno del rilievo in oggetto non comporta alcuna ricaduta sulla conferma della perdurante condivisibilità della complessiva motivazione addotta dal Tribunale di Firenze per giustificare le proprie conclusioni.
D) Deve quindi rilevarsi come la notazione del Tribunale non abbia la funzione di tracciare un eventuale nesso logico-formale tra “l'abbellimento estetico” e lo svolgimento di attività di servizi a terzi, ma si ponga nell'ottica di valorizzare il fatto che, esercitando il sig. TE un attività di locazione a terzi, poteva ravvisarsi un interesse di quest'ultimo
(aggiuntivo rispetto a quello ordinario alla piena funzionalità dell'impianto) alla sicurezza dell'impianto stesso.
In quest'ottica, peraltro, deve anche in questo caso rimarcarsi come sia stato proprio il sig. TE ad impostare in prime cure una serie di argomentazioni difensive imperniate sulla dedotta ravvisabilità di un interesse imprenditoriale, in questo caso in capo al sig. alla sostituzione dell'impianto in conseguenza dell'esercizio di attività CP_5
alberghiera nello stabile in questione.
Ribadita, per chiarezza, l'irrilevanza di tale profilo ai fini della decisione della causa, sembra che il rilievo del Tribunale si ponga come notazione critica volta a rilevare che, in tale ottica, un simile interesse sarebbe stato ravvisabile anche in capo al sig.
TE, in quanto dedito all'esercizio di un attività comunque caratterizzata dalla gestione dell'ospitalità a terzi.
E) Il punto, comunque, è – come ripetutamente detto – irrilevante ai fini di causa, sì che il motivo di gravame in esame non può trovare accoglimento.
3.4) Con il quarto motivo di appello è stata poi censurato il fatto che, una volta escluso il carattere di innovazione, con riferimento all'opera contestata, il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione gli ulteriori profili attinenti al carattere
“voluttuario” ed “oneroso” dell'intervento in esame.
L'appellante ha sul punto esposto che:
− “Questo aspetto, nel caso di specie, è ancora più rilevante in quanto l'opera deliberata costituisce un'innovazione non suscettibile di utilizzazione separata con la conseguenza che è necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
1121 c.c. La spesa dovrebbe quindi gravare sulla maggioranza dei condòmini che
l'ha deliberata”;
− “In ogni caso gli aspetti della eccessiva onerosità delle opere deliberate e della loro evidente voluttuarietà non possono non essere considerate (anche laddove non si versasse in ipotesi di innovazione in senso stretto) poiché altrimenti si potrebbe incorrere in eccessi come quello dell'esempio poc'anzi riportato. La norma non può che essere letta nel senso sostenuto dall'odierno appellante;
in
12 effetti è necessario salvaguardare i condòmini dissenzienti dalle deliberazioni di spese eccessive e/o irragionevoli assunte dalla maggioranza”.
3.4.1) In proposito va evidenziato che, premessa l'infondatezza delle considerazioni dell'appellante fondate sulla reiterata prospettazione della ravvisabilità nel caso di specie di una “innovazione” (essendo, come detto, invece esclusa la sussistenza di tale caratteristica), le ulteriori argomentazioni dell'appellante appaiono più porsi come una petizione di principio che non come una censura fondata su specifici rilievi di matrice normativa e/o giurisprudenziale.
L'appellante, in effetti, non risulta aver indicato sulla scorta di quali elementi dovrebbe ritenersi che lo specifico intervento oggetto di causa sia da qualificarsi come spesa voluttuaria o eccessivamente onerosa.
Nell'impostazione generale dell'appellante, infatti, sembra che siffatte caratteristiche siano ascrivibili – sempre e comunque – alla dedotta mancanza di necessità di dare corso alla sostituzione dell'impianto e non al suo mero adeguamento ai parametri di sicurezza indicati dall' . Controparte_4
In tale contesto, tuttavia, non è affrontato in alcun modo il tema dell'incremento di funzionalità del nuovo impianto rispetto ad un impianto preesistente e necessitante di adeguamento sul piano della sicurezza, né quello degli ulteriori benefici ascritti al nuovo impianto dalla controparte (maggiore silenziosità, efficienza, economicità sul lungo periodo) che non risultano specificamente contestati dall'odierno appellante.
In quest'ottica deve del resto ricordarsi come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che “..si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull'entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. Sez. 2,
18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408). In particolare, le innovazioni voluttuarie, consentite dal primo comma e vietate dal secondo comma dell'art. 1121 c.c., a seconda che consistano, o meno, in opere suscettibili di utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo (Cass.
Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496).” (così Cass. 10371 del 20.4.2021, in motivazione).
13 Tale orientamento, peraltro espresso con riferimento alla tematica delle innovazioni, appare comunque suscettibile di essere utilizzato come parametro per escludere, nel caso di specie, gli elementi indicati dall'appellante, dal momento che l'intervento sostitutivo dell'ascensore non può ritenersi “privo di oggettiva utilità”
(allegazione, invero, non operata neppure dall'appellante) mentre neppure il requisito dell'onerosità – in rapporto alle condizioni ed importanza dell'edificio – appare ravvisabile: a quest'ultimo proposito si può ricordare come lo stesso appellante abbia addotto (on riferimento all'Hotel sito al terzo e quarto piano) che “Si tratta di struttura posta in posizione centralissima (con affacci sulla Piazza del Duomo)”, il che appare deporre per l'individuazione di un edificio di una non trascurabile importanza.
Peraltro, nessuna censura è stata mossa dall'appellante in ordine al carattere eventualmente esorbitante dei costi preventivati, rispetto all'entità dell'opera in sé considerata, ma solo con riferimento al minor costo di un (ben diverso) intervento di modifica dell'impianto esistente.
3.5) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di gravame, il sig. TE ha anzitutto lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine ad una delle contestazioni avanzate in prime cure.
3.5.1) In particolare, l'appellante ha dedotto di aver “...impugnato la delibera assembleare oggetto di causa in quanto, tra l'altro, quest'ultima era stata adottata senza che i condòmini avessero contezza dell'entità della spesa per le opere murarie necessarie per la sostituzione dell'ascensore esistente (a fune) con altro con meccanismo oleodinamico”.
Il Tribunale, invece, aveva statuito sul punto unicamente facendo riferimento all'omessa indicazione, nella delibera, dei criteri di riparto della spesa e ritenendo che tale omissione non inficiasse la delibera stessa, non essendo richiesto che i criteri di riparto in questione dovessero essere esplicitati al momento stesso dell'adozione di una delibera di spesa.
Adduce il sig. TE che “In effetti ciò che l'odierno appellante lamentava non era l'omessa indicazione dei criteri di riparto della spesa. Egli lamentava che al momento della votazione i condòmini non avessero contezza della spesa che avrebbero dovuto affrontare per le opere poi deliberate”.
3.5.1.1) In proposito va rilevato come il sig. TE, in prime cure, avesse lamentato (oltre al fatto che “Il verbale infatti non indica le modalità di assunzione degli oneri, né la loro ripartizione e ciò è invece necessario ed indispensabile considerando che, per le ragione già esposte, l'ascensore serve i modo radicalmente diverso i condomini”) anche che il preventivo relativo alle opere murarie “non era stato sottoposto
14 all'assemblea all'atto della delibera ma comunicato solo successivamente e ciò nonostante la rilevanza economica del costo delle opere di muratura che fanno lievitare la spesa complessiva a circa 40.000,00 euro contro la somma di euro 8.150,00= oltre iva
Part necessaria per adeguare l'impianto alle prescrizioni . Anche tale aspetto della omessa presentazione in assemblea del preventivo delle opere murarie, a parere di questa difesa, costituisce vizio che inficia la validità della decisione assembleare.”
Tuttavia, il Tribunale di Firenze ha esposto in proposito che “Escluso pertanto che
l'opera per cui è processo integri un' “innovazione”, vengono assorbite le considerazioni intorno alla gravosità e alla sua voluttuarietà e anche intorno alla necessità o facoltatività delle opere murarie previste, peraltro, come “eventuali”.” e dunque ritenendo superata la questione concernente il costo delle opere murarie in quanto ritenute opere “eventuali”.
3.5.1.2) Il fatto che il Tribunale ha espressamente preso in considerazione, sia pure in via incidentale ed estremamente concisa il profilo in oggetto, esclude che sia ravvisabile un'omissione di pronuncia, con conseguente infondatezza – sotto il profilo in questione – del motivo di gravame in analisi.
3.5.2) L'appellante ha tuttavia anche contestato che “Neppure è corretto obbiettare, come sembra fare il Giudice di primo grado, che si tratterebbe di opere definite come eventuali”, adducendo in proposito che “...non è oggettivamente possibile asportare un impianto “a fune”, quindi caratterizzato dalla presenza del motore nella sala macchine posta all'ultimo piano dello stabile, e sostituirlo con un nuovo impianto a meccanismo oleodinamico, senza necessità di intervenire in modo rilevante sulle strutture murarie. Ciò vale ancor più se si considera che tale intervento prevedeva lo
“sbassamento” (ossia l'eliminazione dello scalino di accesso alla cabina ascensore) al piano terra ed al piano terzo ove è collocato l' Ed infatti, alla pagina 5 del Pt_1
preventivo approvato con la delibera impugnata (cfr. doc. 4 fascicolo TE primo grado) si legge che l'offerta non include, fra le altre cose, le opere murarie necessarie”.
3.5.2.1) Sul punto va rilevato come, effettivamente, il preventivo consegnato dalla ditta Torrini per l'assemblea del 5.2.2018 non contenesse l'indicazione del costo delle opere murarie, pur indicando espressamente che le “opere murarie necessarie” erano escluse dal preventivo stesso.
La stessa delibera impugnata, del resto, indica l'accettazione del preventivo in questione “...per € 29.000,00 più iva più eventuali opere murarie”.
Ciò, tuttavia, non vale ad integrare il vizio lamentato da parte appellante, ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia condivisibilmente ritenuto che una delibera assembleare concernente l'esecuzione di lavori deve indicare “...le opere da
15 compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. Mentre l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889).” (così, in motivazione, Cass.
25839 del 14.10.2019, seguita da Cass. 18739 del 10.9.2020).
In tale ottica deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, fossero indicate le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, con indicazione degli elementi fondamentali
(come emergente dal preventivo agli atti), con richiamo alle opere murarie necessarie, la cui concreta individuazione risulta essere stata rimessa a quanto sarebbe successivamente emerso in sede di lavori ed essendo chiaro (in base al tenore della delibera) che la volontà assembleare era stata specificamente rivolta anche ai lavori connessi al preventivo, quali quelli murari, peraltro espressamente esplicitati.
3.5.2.2) Il motivo di gravame non può dunque ritenersi fondato neppure sotto il profilo in esame e deve quindi essere, nel complesso, respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
TE EN avverso la sentenza n. 2452/2020 del Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
16 2) condanna parte appellante TE EN a rifondere a parte appellata
2 le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_3 complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
TE EN, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 893/2021
promossa da:
TE EN, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio degli Avv.ti
Giuseppe Triarico e Tiziana Tinti, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rag. elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
Enzo Carlo Ludovico François, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 2452/2020 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, accogliere – per i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 2452 emessa in data 8.11.2020 e pubblicata in data 9.11.2020 dal
Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Dott.ssa Liliana Anselmo, a definizione del procedimento n. 8600/2018 RG, non notificata – il presente gravame. Al riguardo si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado che qui si trascrivono integralmente: - nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 5 febbraio 2018 adottata dal
relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno;
Controparte_3
- conseguentemente condannare il appellato alla restituzione dell'importo CP_1
percepito a titolo di spese del giudizio di primo grado pari ad € 4.677,40= con gli interessi dalla data del pagamento al saldo. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare per tutti i motivi di cui in narrativa, 1) in via preliminare, rigettare la richiesta cautelare avanzata dall'appellante con l'atto di gravame, poiché irrituale, immotivata, non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
3) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori di legge”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. TE EN ha proposto appello avverso la 2452/2020 del Tribunale di Firenze, con la quale era stata respinta l'impugnazione proposta dallo stesso sig. TE nei confronti della delibera dell'assemblea del , in Firenze (di seguito: Condominio), Controparte_1
adottata in data 5.2.2018, con la quale era stato accettato (con la maggioranza di 718,00 millesimi e con il voto contrario del sig. TE, pari a 219,00 millesimi) il preventivo di spesa per € 29.000, redatto dalla ditta Torrini Augusto e Figli S.r.l. per la fornitura ed installazione di un nuovo impianto di ascensore, in sostituzione di quello già esistente.
2 1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. TE
(proprietario di un'unità immobiliare sita nel Condominio sopra ricordato), allegando che:
• a seguito di rilievi mossi dall' , i componenti del Controparte_4
avevano deciso inizialmente di procedere ad interventi di mero CP_1 adeguamento dell'impianto dell'ascensore, per un importo stimato pari ad €
8.150,00 oltre IVA (come da preventivo della ditta Torrini Augusto e Figli S.r.l.);
• successivamente, anche per effetto della posizione assunta dall' Parte_1
(occupante degli immobili di proprietà siti al terzo e quarto piano CP_5
dell'edificio condominiale), era stato deciso di dare corso ad un intervento di totale sostituzione dell'impianto, al prezzo notevolmente superiore sopra ricordato (senza peraltro che il relativo preventivo fosse mai stato sottoposto ad una previa valutazione dell'assemblea condominiale);
• tale opzione non era tuttavia necessaria onde far fronte ai rilievi dell'
[...]
e rappresentava, in realtà, una risposta ad esigenze facenti capo CP_4
unicamente al predetto (ed alla clientela che usufruiva dei suoi Parte_1
servizi);
• si trattava dunque di “...un'innovazione voluttuaria non suscettibile di utilizzazione separata”, come tale integrante un intervento il cui costo avrebbe dovuto essere integralmente sostenuto da chi lo aveva deciso;
• la delibera, inoltre, non aveva indicato i criteri di riparto della spesa, pur se il bene in questione era destinato a servire in modo radicalmente diverso i singoli condomini (con riferimento all'allocazione delle varie proprietà sui diversi piani dell'edificio).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - preliminarmente, sospendere l'esecutività della delibera assembleare del 5 febbraio 2018 relativamente al punto 4. dell'ordine del giorno;
- nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullare la delibera assembleare del 5 febbraio 2018 adottata dal relativamente Controparte_3 al punto 4 dell'ordine del giorno. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
1.2) Si era costituito il contestando le allegazioni e le domande del CP_1
TE ed in particolare esponendo che:
o nel caso di specie non si era in presenza di una “innovazione”, trattandosi della sostituzione di un impianto già esistente, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1120 c.c.;
3 o la sostituzione dell'ascensore era comunque finalizzata a rendere l'impianto più sicuro, funzionale, silenzioso ed economico (incidendo sui continui interventi di manutenzione) e non rispondeva unicamente alle esigenze dell'Hotel Il AL
(tale essendo la denominazione dell'esercizio alberghiero che occupava la proprietà ; CP_5
o peraltro, lo stesso sig. TE svolgeva, nei locali di sua proprietà, attività ricettiva, dal momento che la proprietà in questione era suddivisa in vari monolocali concessi in locazione nel mercato turistico;
o la ripartizione dei costi doveva essere fatta ai sensi dell'art. 1123 c.c. o, al limite,
1124 c.c., rilevando peraltro come il TE nulla avesse dedotto sul punto in sede assembleare.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto di “a) rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto e in diritto e b) condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze professionali”.
1.3) Espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale aveva infine ritenuto che:
− le risultanze emergenti dall'istruttoria orale non potevano essere prese in considerazione, in particolare esponendo come il teste Avv. Testimone_1 fosse stato delegato dal sig. TE a partecipare all'assemblea in cui era stata adottata la delibera impugnata “e quindi le sue dichiarazioni è come se provenissero dalla parte attrice”;
− l'intervento oggetto di causa non rappresentava una “innovazione” ai sensi della normativa codicistica, dal momento che “E' principio consolidato quello per cui non costituiscono innovazioni, gli interventi tesi all'adeguamento o all'ammodernamento dell'impianto dell'ascensore perchè essi, nel rispetto delle normative di settore, attengono all'aspetto funzionale dello stesso”, richiamando l'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, volto qualificare in termini di innovazione solo l'installazione di un ascensore precedentemente non esistente;
− il fatto che non fosse stato dato corso alla ripartizione delle spese non comportava alcuna ricaduta sulla validità della delibera, dato che tale omissione “...non è motivo di illegittimità della delibera stessa, in quanto non è obbligatorio – rectius non è previsto dalla legge - stabilire, in sede di approvazione di una spesa, anche come questa sarà ripartita tra i condomini, valendo, in assenza di precisa volontà assembleare, i criteri di legge o quelli previsti, se sussistente, dal Regolamento
4 condominiale”, rilevando in particolare come – nel caso di specie – avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio di ripartizione di cui all'art. 1124 c.c.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice e conferma la legittimità della delibera del 5 febbraio 2018 adottata dal , in Firenze. Controparte_6
Le spese processuali di parte convenuta sono liquidate in euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre le spese non imponibili, rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a. come per legge e sono poste a carico dell'attore”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig. TE.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. IN
PARTICOLARE, ERRATA VALUTAZIONE DELLA DEPOSIZIONE DEL TESTE
AVV. MASSIMO GIAMMARIOLI”, rilevando come la delega alla partecipazione all'assemblea non svolgesse alcun ruolo in ordine alla decisione concernente l'ammissibilità e/o l'attendibilità del teste predetto;
2°. “OMESSA, CONTRADDITTORIA E/O INCONGRUA MOTIVAZIONE CIRCA
ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE”, rilevando come proprio la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata avrebbe dovuto indurre a ritenere che, nel caso di specie, si era in presenza di una innovazione;
3°. “ERRATA VALUTAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE
DELLA CONTROVERSIA”, evidenziando l'incongruenza della valorizzazione fornita dal giudice di prime cure al fatto che anche il sig. TE svolgeva attività ricettiva (con il correlato obbligo di fornire adeguata tutela ai terzi avventori), trattandosi di profilo che non incideva sulla qualificazione dell'opera;
4°. “ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI INNOVAZIONI
GRAVOSE E VOLUTTUARIE”, rilevando l'erroneità della decisione per cui, una volta ritenuta non ravvisabile un'ipotesi di innovazione, era stata ritenuta irrilevante la questione del carattere voluttuario o meno dell'intervento;
5°. “OMESSA PRONUNCIA ED ERRATA INTERPRETAZIONE CIRCA LE NORME
IN MATERIA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE”, evidenziando come in prime cure non fosse stata lamentata dal sig. TE la mancata indicazione dei criteri di riparto della spesa, ma l'omessa indicazione dell'effettivo importo che si sarebbe dovuto pagare per dare corso all'intervento in oggetto.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
5 2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse CP_1
dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo l'appellante ha contestato il contenuto della valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla deposizione resa dal teste Avv.
[...]
Tes_1
A) Il Tribunale di Firenze, in proposito, ha espressamente esposto che “...tale deposizione, tuttavia, non può aver alcun valore probatorio o incidente nella decisione della presente causa poiché il teste, in quella occasione, era stato delegato dall'attore a presenziare l'assemblea e quindi le sue dichiarazioni è come se provenissero dalla parte attrice (v. verbale dell'assemblea)”.
B) L'appellante ha censurato siffatto rilievo adducendo che:
− l'art. 246 c.p.c. impedisce di escutere come testi unicamente coloro che potrebbero partecipare al giudizio e, nel caso di specie, era evidente che il teste predetto non era titolare di alcun interesse che avrebbe potuto legittimare tale partecipazione;
− “...le circostanze oggetto della deposizione dell'indicato teste dimostrano inequivocabilmente che la decisione assunta dall'assemblea mira a realizzare una innovazione, peraltro assai onerosa, per soddisfare le esigenze di un solo condomino”.
3.1.1) Il motivo è fondato in astratto ma infondato in concreto.
3.1.1.1) In proposito va infatti rilevato come il contenuto concreto della decisione assunta dal giudice di prime cure, ed in particolare l'inciso “come se provenissero dalla parte attrice”, evidenzia come il presupposto della decisione stessa si allochi sul piano dell'inammissibilità.
Ciò, conformemente alle doglianze dell'appellante, non è tuttavia condivisibile, non essendo in presenza di un interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al processo del teste predetto (neppure nelle forme dell'intervento adesivo dipendente) e, anzi, non essendo neppure dedotta l'esistenza di un simile interesse.
In effetti, la decisione impugnata verte su una sorta di assimilazione (sul piano processuale) del delegato al delegante che, nel caso di specie, in quanto parte non avrebbe potuto essere assunto in sede di prova per testi.
Tale assimilazione non risulta tuttavia fondata su dati normativi o giurisprudenziali, ed anzi sussistendo espresso riconoscimento giurisprudenziale della non sovrapponibilità dei ruoli tra rappresentante e parte, avendo la Suprema Corte indicato che
6 “L'aver reso testimonianza in un precedente grado del giudizio non impedisce al testimone di assumere la rappresentanza di una parte nel grado successivo, in quanto, salva la valutazione circa l'attendibilità del testimone medesimo, la procura non conferisce a quest'ultimo la qualità di parte sostanziale del processo, ma solo quella di rappresentante processuale” (così Cass. 4619 del 22.2.2013), con espressione di un principio generale che, stabilito con riferimento al rappresentante processuale, trova indubbia validità anche con riferimento al delegato a partecipare ad un assemblea condominiale.
3.1.1.2) Dunque, la testimonianza dell'Avv. era ammissibile e, se del Tes_1 caso, le dichiarazioni di quest'ultimo avrebbero dovuto essere valutate sul piano dell'attendibilità (esplicitando eventuali osservazioni sul punto).
È tuttavia dirimente il rilievo per cui il contenuto della deposizione in questione non risulta caratterizzato da elementi probatori proficuamente utilizzabili ai fini della decisione che (in relazione al contenuto concreto della domanda avanzata dal sig.
TE) deve assumersi nella presente causa.
A) L'Avv. si è infatti limitato a riferire (anche se con qualche Tes_1
incertezza nel ricordo) che, prima della riunione in cui venne adottata la delibera oggetto di impugnazione, il condomino sig. aveva dichiarato ai condomini sigg.ri e CP_5 Pt_2 che, se avessero votato per la sostituzione dell'ascensore, egli avrebbe sostenuto le Pt_3
spese che sarebbero altrimenti gravate su di loro.
B) Il contenuto di tale deposizione, contrariamente agli assunti dell'appellante, non produce effetti di sorta in ordine alla qualificazione della natura dell'intervento di cui si ebbe poi a discutere nell'assemblea in esame.
Le dichiarazioni testimoniali in questione risultano confortare, unicamente, un giudizio sull'estremo interesse del sig. alla realizzazione dell'intervento sostitutivo CP_5 dell'ascensore: appare tuttavia quasi superfluo rilevare come un simile interesse nulla comporti in ordine alla natura dell'intervento in oggetto ai fini della sua qualificazione con riferimento alla normativa codicistica in tema di innovazioni.
C) La deposizione in oggetto, dunque, risulta irrilevante.
3.1.2) Il motivo di gravame in esame deve pertanto ritenersi, in definitiva, insuscettibile di accoglimento, non potendo condurre alla riforma della sentenza, la cui motivazione viene integrata nei termini in precedenza indicati.
3.2) Con il secondo motivo di appello, poi, il sig. TE ha lamentato l'erroneità della conclusione raggiunta dal Tribunale in ordine all'esclusione dell'intervento oggetto di causa dal novero delle “innovazioni” condominiali.
Il motivo è infondato.
3.2.1) Il Tribunale di Firenze è pervenuto a tale conclusione esponendo che:
7 − “E' principio consolidato quello per cui non costituiscono innovazioni, gli interventi tesi all'adeguamento o all'ammodernamento dell'impianto dell'ascensore perchè essi, nel rispetto delle normative di settore, attengono all'aspetto funzionale dello stesso. La giurisprudenza ha, più volte, ribadito che per rientrare nel campo delle innovazioni, l'opera deve consistere in modificazioni di entità tale da incidere sull'aspetto quantitativo e qualitativo della struttura, alterandone la precedente destinazione: pertanto, la sostituzione di ascensore già esistente con uno nuovo non ne muta la destinazione costituendo una modifica attinente alla funzionalità dello stesso”;
− “Solo l'installazione ex novo di un ascensore precedentemente non esistente è da qualificarsi innovazione (Cass. n. 5975/2004; v. anche Cass. 16.7.1981 nr. 4646 che afferma che “perchè sussista l'innovazione di cui all'art. 1120 c.c. occorre che le modificazioni apportate alle cose comuni, nell'ambito della proprietà condominiale, siano di tale entità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da incidere sulla sostanza della cosa comune, alterandone la precedente destinazione.
Pertanto, la sostituzione di ascensori usurati e non più agibili, con ascensori nuovi, anche se di tipo e marca diversi, non costituisce innovazione perchè le cose comuni, oggetto delle modifiche, il vano ascensore con le strutture ed i locali annessi, non subiscono alcuna sostanziale modifica e conservano la loro destinazione al Servizio dell'ascensore, anche se vengono apportate modifiche alla loro conformazione e perchè l'edificio, nel suo complesso, con la sostituzione degli ascensori, non subisce alcun sostanziale mutamento ma conserva un Servizio del quale è già dotato, a meno che l'entità e la qualità delle modifiche introdotte sia tale da involgere un sostanziale mutamento del servizio e mutamenti di destinazione delle parti comuni).”;
− “Tale orientamento consegue al fatto che per aversi innovazione devono ricorrere due elementi: uno obiettivo, dato dal mutamento della destinazione o dalla modificazione della cosa comune o che si traducono in una limitazione all'uso degli altri partecipanti incidendo sull'essenza del bene comune (Cass. 28.11.1986 nr. 7023); l'altro subiettivo, configurato dall'interesse della maggioranza dei condomini (le semplici modificazioni previste dall'art.1102 c.c. vengono infatti effettuate nell'interesse del singolo partecipante).”;
− “Esaustiva, come esplicitazione del concetto, pare a questo giudice, la sentenza
Cass. 30.5.1996 nr. 5028, per la quale: “è innovazione qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte, nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione,
8 dell'ordinaria amministrazione e del godimento della coda, e che importi una modificazione materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con
l'effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull'interesse di tutti condomini, i quali debbono esser liberi di valutare la convenienza dell'innovazione, anche se sia stata programmata a iniziativa di un solo condomino che se ne assume tutte le spese”.”;
− “E' chiaro che nella specie si tratta di una modificazione (opera comunque di straordinaria manutenzione) che mira a potenziare e a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini;
peraltro, dall'esame delle delibere del 6.5.2016, del 24.3.2017, del 21.11.2017, del
15.1.2018, si apprezza come l'argomento “sostituzione dell'impianto” sia stato molte volte discusso e che, pertanto, la decisione adottata il 5.2.2018, non è una novità assoluta o un
3.2.2) L'appellante ha contestato tale impostazione argomentativa adducendo che:
→ con riferimento al contenuto della sentenza della Suprema Corte 5098/1996,
“...proprio applicando il principio in questione al caso di specie, non si può non concludere che con la delibera impugnata il convenuto ha deciso di CP_1 dar corso ai lavori per la realizzazione di un'opera del tutto innovativa. Si tratta in effetti di opera che eccede il limite dell'ordinaria amministrazione e del godimento della cosa”; Part
→ “Deliberare lavori oltre quelli prescritti dagli ispettori della significa certamente superare il limite dell'ordinaria amministrazione che la giurisprudenza richiamata dal Giudice individua quale elemento per indicare se un'opera possa essere considerata o meno innovazione. Solo in seguito, a distanza di anni dall'ispezione, è stata sollevata la questione della sostituzione dell'ascensore che integra certamente una innovazione”;
→ l'opera in oggetto era dunque una “nuova” opera, peraltro rispondente alle esigenze di un solo condomino, “Tanto vero che quest'ultimo, pur di ottenere il voto favorevole dell'assemblea, si è dichiarato disponibile ad accollarsi gli oneri gravanti su due dei condomini che, diversamente, avrebbero verosimilmente votato contro la sostituzione dell'ascensore”.
3.2.3) Le censure dell'appellante non appaiono condivisibili, osservando immediatamente come l'ultima tipologia di contestazione (imperniata sulla valorizzazione dell'interesse del sig. alla sostituzione dell'ascensore esistente, onde assolvere in CP_5
9 modo maggiormente satisfattivo alle esigenze della clientela dell'hotel ubicato in loco) sconti la medesima irrilevanza, ai fini della decisione della causa, già in precedenza ricordata.
3.2.4) Quanto alle ulteriori doglianze del sig. TE, si osserva come questi abbia ab origine contestato la delibera in oggetto adducendo che la sostituzione dell'ascensore già esistente avrebbe rappresentato “un'innovazione voluttuaria non suscettibile di utilizzazione separata”, in considerazione in particolare del differenziale di prezzo sussistente in relazione a quello prospettato per il ben più limitato intervento di adeguamento dell'impianto esistente, senza sostituzione dello stesso.
In tal senso era stata stigmatizzato che la “rilevante differenza di prezzo non era giustificabile se non con le esigenze dell'albergo e considerata la voluttuarietà della spesa...”.
Avendo a riferimento tale impostazione argomentativa, deve rilevarsi come si presentino del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal Tribunale di Firenze a sostegno della decisione infine raggiunta.
Anzitutto va ricordato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto ampiamente modo di indicare che “Deve considerarsi innovazione, agli effetti dell'art.
1120 c.c., non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria...” (così Cass. 35957 del 22.11.2021, ponendosi nella medesima ottica interpretativa – tra le tante – di Cass. 20712 del 4.9.2017, secondo la quale “In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte”).
Dunque, già avendo presenti tali coordinate interpretative, deve escludersi che nel caso di specie sia ravvisabile un'innovazione ai sensi dell'art. 1120 c.c.
Nella misura in cui la delibera oggetto di causa riguarda unicamente la sostituzione di un impianto di ascensore esistente, ne deriva immediatamente che non è
10 alterata né l'entità sostanziale della cosa comune né è mutata la destinazione originaria della stessa, essendo evidente che la sostituzione di un vecchio impianto di ascensore con uno nuovo non comporta mutamenti sostanziali o di destinazione dell'area comune in cui
è installato l'ascensore stesso.
In questo senso va poi ricordato come la giurisprudenza di legittimità si sia orientata (già prima delle modifiche apportate all'art. 1124 c.c. dalla L. 220/2012, con sostituzione del riferimento alla “ricostruzione” con quello alla “sostituzione”) nel senso che “...in tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Nell'ipotesi, invece, d'installazione ex novo dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino) (cfr., fra tante, Cass: 25.3.1999, n. 2833; 16.5.1991, n. 5479).” (così
Cass. 5975 del 25.3.2004, in motivazione) e dunque in linea pienamente corrispondente all'approccio interpretativo adottato dal giudice di prime cure e confermato nella presente sede.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, risulta attenere a profilo irrilevante ai fini della decisione e, in tale ottica, non può trovare accoglimento.
A) Nel contesto della motivazione adottata per respingere la domanda del sig.
TE, il Tribunale di Firenze ha anche esposto (dopo i brani argomentativi riportati al pregresso paragrafo 3.2.1) che “L'opera, infine, non può ascriversi in un mero
“abbellimento estetico” dell'ascensore, essendo emerso che l'attore svolge anch'egli attività di locazione a terzi nel medesimo edificio e quindi anch'egli deve assicurare che
l'impianto sia sicuro e salvaguardi l'incolumità di terzi”.
B) L'appellante ha censurato tale specifica considerazione, adducendo tra l'altro che “...non si comprende che relazione vi sia tra “abbellimento estetico” ed il fatto che
l'odierno appellante svolga attività di locazione a terzi” e che “Si dovrebbe altresì concludere che l'interesse alla sicurezza dell'impianto derivi esclusivamente dall'esercitare attività di locazione a terzi”, e stigmatizzando di conseguenza l'incongruità della motivazione.
C) In proposito va anzitutto osservato come la notazione del giudice di prime cure non apporti alcun ulteriore supporto, in ordine alla condivisibilità della decisione infine assunta, rispetto alle deduzioni argomentative già precedentemente ricordate al paragrafo
11 3.2.1., sì che ogni valutazione in ordine alla fondatezza o meno del rilievo in oggetto non comporta alcuna ricaduta sulla conferma della perdurante condivisibilità della complessiva motivazione addotta dal Tribunale di Firenze per giustificare le proprie conclusioni.
D) Deve quindi rilevarsi come la notazione del Tribunale non abbia la funzione di tracciare un eventuale nesso logico-formale tra “l'abbellimento estetico” e lo svolgimento di attività di servizi a terzi, ma si ponga nell'ottica di valorizzare il fatto che, esercitando il sig. TE un attività di locazione a terzi, poteva ravvisarsi un interesse di quest'ultimo
(aggiuntivo rispetto a quello ordinario alla piena funzionalità dell'impianto) alla sicurezza dell'impianto stesso.
In quest'ottica, peraltro, deve anche in questo caso rimarcarsi come sia stato proprio il sig. TE ad impostare in prime cure una serie di argomentazioni difensive imperniate sulla dedotta ravvisabilità di un interesse imprenditoriale, in questo caso in capo al sig. alla sostituzione dell'impianto in conseguenza dell'esercizio di attività CP_5
alberghiera nello stabile in questione.
Ribadita, per chiarezza, l'irrilevanza di tale profilo ai fini della decisione della causa, sembra che il rilievo del Tribunale si ponga come notazione critica volta a rilevare che, in tale ottica, un simile interesse sarebbe stato ravvisabile anche in capo al sig.
TE, in quanto dedito all'esercizio di un attività comunque caratterizzata dalla gestione dell'ospitalità a terzi.
E) Il punto, comunque, è – come ripetutamente detto – irrilevante ai fini di causa, sì che il motivo di gravame in esame non può trovare accoglimento.
3.4) Con il quarto motivo di appello è stata poi censurato il fatto che, una volta escluso il carattere di innovazione, con riferimento all'opera contestata, il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione gli ulteriori profili attinenti al carattere
“voluttuario” ed “oneroso” dell'intervento in esame.
L'appellante ha sul punto esposto che:
− “Questo aspetto, nel caso di specie, è ancora più rilevante in quanto l'opera deliberata costituisce un'innovazione non suscettibile di utilizzazione separata con la conseguenza che è necessaria l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.
1121 c.c. La spesa dovrebbe quindi gravare sulla maggioranza dei condòmini che
l'ha deliberata”;
− “In ogni caso gli aspetti della eccessiva onerosità delle opere deliberate e della loro evidente voluttuarietà non possono non essere considerate (anche laddove non si versasse in ipotesi di innovazione in senso stretto) poiché altrimenti si potrebbe incorrere in eccessi come quello dell'esempio poc'anzi riportato. La norma non può che essere letta nel senso sostenuto dall'odierno appellante;
in
12 effetti è necessario salvaguardare i condòmini dissenzienti dalle deliberazioni di spese eccessive e/o irragionevoli assunte dalla maggioranza”.
3.4.1) In proposito va evidenziato che, premessa l'infondatezza delle considerazioni dell'appellante fondate sulla reiterata prospettazione della ravvisabilità nel caso di specie di una “innovazione” (essendo, come detto, invece esclusa la sussistenza di tale caratteristica), le ulteriori argomentazioni dell'appellante appaiono più porsi come una petizione di principio che non come una censura fondata su specifici rilievi di matrice normativa e/o giurisprudenziale.
L'appellante, in effetti, non risulta aver indicato sulla scorta di quali elementi dovrebbe ritenersi che lo specifico intervento oggetto di causa sia da qualificarsi come spesa voluttuaria o eccessivamente onerosa.
Nell'impostazione generale dell'appellante, infatti, sembra che siffatte caratteristiche siano ascrivibili – sempre e comunque – alla dedotta mancanza di necessità di dare corso alla sostituzione dell'impianto e non al suo mero adeguamento ai parametri di sicurezza indicati dall' . Controparte_4
In tale contesto, tuttavia, non è affrontato in alcun modo il tema dell'incremento di funzionalità del nuovo impianto rispetto ad un impianto preesistente e necessitante di adeguamento sul piano della sicurezza, né quello degli ulteriori benefici ascritti al nuovo impianto dalla controparte (maggiore silenziosità, efficienza, economicità sul lungo periodo) che non risultano specificamente contestati dall'odierno appellante.
In quest'ottica deve del resto ricordarsi come la Corte di Cassazione abbia ritenuto che “..si intendono innovazioni voluttuarie, per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa, quelle nuove opere che incidono sull'entità sostanziale o sulla destinazione della cosa comune che sono tuttavia prive di oggettiva utilità, mentre sono innovazioni gravose quelle caratterizzate da una notevole onerosità rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e ciò sulla base di un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua (Cass. Sez. 2,
18/01/1984, n. 428; Cass. Sez. 2, 23/04/1981, n. 2408). In particolare, le innovazioni voluttuarie, consentite dal primo comma e vietate dal secondo comma dell'art. 1121 c.c., a seconda che consistano, o meno, in opere suscettibili di utilizzazione separata, sono quelle che, per la loro natura, estensione e modalità di realizzazione, esorbitino apprezzabilmente dai limiti della conservazione, del ripristino o del miglior godimento della cosa comune, per entrare nel campo del mero abbellimento e/o del superfluo (Cass.
Sez. 2, 08/06/1995, n. 6496).” (così Cass. 10371 del 20.4.2021, in motivazione).
13 Tale orientamento, peraltro espresso con riferimento alla tematica delle innovazioni, appare comunque suscettibile di essere utilizzato come parametro per escludere, nel caso di specie, gli elementi indicati dall'appellante, dal momento che l'intervento sostitutivo dell'ascensore non può ritenersi “privo di oggettiva utilità”
(allegazione, invero, non operata neppure dall'appellante) mentre neppure il requisito dell'onerosità – in rapporto alle condizioni ed importanza dell'edificio – appare ravvisabile: a quest'ultimo proposito si può ricordare come lo stesso appellante abbia addotto (on riferimento all'Hotel sito al terzo e quarto piano) che “Si tratta di struttura posta in posizione centralissima (con affacci sulla Piazza del Duomo)”, il che appare deporre per l'individuazione di un edificio di una non trascurabile importanza.
Peraltro, nessuna censura è stata mossa dall'appellante in ordine al carattere eventualmente esorbitante dei costi preventivati, rispetto all'entità dell'opera in sé considerata, ma solo con riferimento al minor costo di un (ben diverso) intervento di modifica dell'impianto esistente.
3.5) Infine, con il quinto ed ultimo motivo di gravame, il sig. TE ha anzitutto lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine ad una delle contestazioni avanzate in prime cure.
3.5.1) In particolare, l'appellante ha dedotto di aver “...impugnato la delibera assembleare oggetto di causa in quanto, tra l'altro, quest'ultima era stata adottata senza che i condòmini avessero contezza dell'entità della spesa per le opere murarie necessarie per la sostituzione dell'ascensore esistente (a fune) con altro con meccanismo oleodinamico”.
Il Tribunale, invece, aveva statuito sul punto unicamente facendo riferimento all'omessa indicazione, nella delibera, dei criteri di riparto della spesa e ritenendo che tale omissione non inficiasse la delibera stessa, non essendo richiesto che i criteri di riparto in questione dovessero essere esplicitati al momento stesso dell'adozione di una delibera di spesa.
Adduce il sig. TE che “In effetti ciò che l'odierno appellante lamentava non era l'omessa indicazione dei criteri di riparto della spesa. Egli lamentava che al momento della votazione i condòmini non avessero contezza della spesa che avrebbero dovuto affrontare per le opere poi deliberate”.
3.5.1.1) In proposito va rilevato come il sig. TE, in prime cure, avesse lamentato (oltre al fatto che “Il verbale infatti non indica le modalità di assunzione degli oneri, né la loro ripartizione e ciò è invece necessario ed indispensabile considerando che, per le ragione già esposte, l'ascensore serve i modo radicalmente diverso i condomini”) anche che il preventivo relativo alle opere murarie “non era stato sottoposto
14 all'assemblea all'atto della delibera ma comunicato solo successivamente e ciò nonostante la rilevanza economica del costo delle opere di muratura che fanno lievitare la spesa complessiva a circa 40.000,00 euro contro la somma di euro 8.150,00= oltre iva
Part necessaria per adeguare l'impianto alle prescrizioni . Anche tale aspetto della omessa presentazione in assemblea del preventivo delle opere murarie, a parere di questa difesa, costituisce vizio che inficia la validità della decisione assembleare.”
Tuttavia, il Tribunale di Firenze ha esposto in proposito che “Escluso pertanto che
l'opera per cui è processo integri un' “innovazione”, vengono assorbite le considerazioni intorno alla gravosità e alla sua voluttuarietà e anche intorno alla necessità o facoltatività delle opere murarie previste, peraltro, come “eventuali”.” e dunque ritenendo superata la questione concernente il costo delle opere murarie in quanto ritenute opere “eventuali”.
3.5.1.2) Il fatto che il Tribunale ha espressamente preso in considerazione, sia pure in via incidentale ed estremamente concisa il profilo in oggetto, esclude che sia ravvisabile un'omissione di pronuncia, con conseguente infondatezza – sotto il profilo in questione – del motivo di gravame in analisi.
3.5.2) L'appellante ha tuttavia anche contestato che “Neppure è corretto obbiettare, come sembra fare il Giudice di primo grado, che si tratterebbe di opere definite come eventuali”, adducendo in proposito che “...non è oggettivamente possibile asportare un impianto “a fune”, quindi caratterizzato dalla presenza del motore nella sala macchine posta all'ultimo piano dello stabile, e sostituirlo con un nuovo impianto a meccanismo oleodinamico, senza necessità di intervenire in modo rilevante sulle strutture murarie. Ciò vale ancor più se si considera che tale intervento prevedeva lo
“sbassamento” (ossia l'eliminazione dello scalino di accesso alla cabina ascensore) al piano terra ed al piano terzo ove è collocato l' Ed infatti, alla pagina 5 del Pt_1
preventivo approvato con la delibera impugnata (cfr. doc. 4 fascicolo TE primo grado) si legge che l'offerta non include, fra le altre cose, le opere murarie necessarie”.
3.5.2.1) Sul punto va rilevato come, effettivamente, il preventivo consegnato dalla ditta Torrini per l'assemblea del 5.2.2018 non contenesse l'indicazione del costo delle opere murarie, pur indicando espressamente che le “opere murarie necessarie” erano escluse dal preventivo stesso.
La stessa delibera impugnata, del resto, indica l'accettazione del preventivo in questione “...per € 29.000,00 più iva più eventuali opere murarie”.
Ciò, tuttavia, non vale ad integrare il vizio lamentato da parte appellante, ricordando come la giurisprudenza di legittimità abbia condivisibilmente ritenuto che una delibera assembleare concernente l'esecuzione di lavori deve indicare “...le opere da
15 compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Sono, peraltro, ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di accertamenti tecnici da compiersi. Mentre l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo approvato (arg. da Cass., Sez. 2, 20/04/2001, n. 5889).” (così, in motivazione, Cass.
25839 del 14.10.2019, seguita da Cass. 18739 del 10.9.2020).
In tale ottica deve quindi rilevarsi come, nel caso di specie, fossero indicate le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, con indicazione degli elementi fondamentali
(come emergente dal preventivo agli atti), con richiamo alle opere murarie necessarie, la cui concreta individuazione risulta essere stata rimessa a quanto sarebbe successivamente emerso in sede di lavori ed essendo chiaro (in base al tenore della delibera) che la volontà assembleare era stata specificamente rivolta anche ai lavori connessi al preventivo, quali quelli murari, peraltro espressamente esplicitati.
3.5.2.2) Il motivo di gravame non può dunque ritenersi fondato neppure sotto il profilo in esame e deve quindi essere, nel complesso, respinto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
TE EN avverso la sentenza n. 2452/2020 del Tribunale di Firenze, così statuisce:
1) respinge l'appello;
16 2) condanna parte appellante TE EN a rifondere a parte appellata
2 le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_3 complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
TE EN, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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