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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21283/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 21283/23 promosso con ricorso depositato in data 20/12/2023 da:
nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_1
, residente in [...](Brasile), Rua Adv. n. 569, il quale C.F._1 Controparte_1
agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale – insieme alla Sig.ra – sul minore Controparte_2 Persona_1
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: ,
[...] C.F._2
residente in [...](Brasile), Rua Adv. n. 569; Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_2 C.F._3
[...
, residente in [...](Brasile), Rua Ribeirao Preto, n. 364; Parte_3
nata a [...]il [...], Codice Fiscale/CPF: , residente in
[...] C.F._4
PI (Brasile), Rua Ribeirao Preto, n. 364; nato a [...] Parte_4
(Brasile) il 20/05/1973, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua C.F._5
24 de maio, n. 429; nato a [...] il Parte_5
19/07/1995, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua 24 de maio, C.F._6
n. 429; nata a [...] il [...], Codice Controparte_3
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua 24 de maio, n. 429; C.F._7 [...]
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_6 C.F._8
[...
, residente in [...](Brasile), Rua Antonio Hideto Kobayashi, n. 107, il quale agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
– insieme alla Sig.ra – sul minore Controparte_4 Persona_2
, nato a [...] il [...], Codice
[...] Parte_7
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Antonio Hideto C.F._9
Kobayashi, n. 107; , nata a [...] Parte_8
1 il 18/01/1993, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), C.F._10
Avenida Cidade Jardim, n. 714; , nato a [...] il Parte_9
27/11/1965, Codice Fiscale/CPF: 074 , residente in [...](Brasile), Avenida Aratas, C.F._11
n. 1815; , nata a [...] il [...], Codice Parte_10
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Joao Pazini, n. 176; C.F._12 CP_5
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_11
, residente in AO NA do AM (Brasile), Rua Continental, n. 647; tutti elett.te C.F._13 dom.ti in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. Daiane Marangoni, C.F.:
PEC: , Fax: 06.47818444, che li C.F._14 Email_1
rappresenta e difende, giusta procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_6 nonché con
Controparte_7
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...] in Italia, ad [...] Persona_3
(AV), il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 8 allegato in atti).
Il costituito in giudizio chiede il rigetto della domanda. Controparte_6
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è
2 spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Avellino (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che capostipite Persona_3 italiano trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio , il quale la trasmetteva ai propri discendenti, Persona_4 dunque dall'esame di tale documentazione così come illustrato nell'albero genealogico depositato (doc. 46 in atti) emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Relativamente alle eccezioni avanzate dal costituendo le stesse vanno CP_6 disattese tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte che a Sezioni Unite (Sent. n. 25317 del 24.8.2022), con cui la stessa ha già statuito su tali deduzioni.
3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
(P.I. ), Persona_1 P.IVA_2 Parte_2
(P.I. , (P.I. ),
[...] P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 [...]
(P.I. ), (P.I. Parte_4 P.IVA_5 Parte_5
), (P.I. ), P.IVA_6 Controparte_3 P.IVA_7 Parte_6
(P.I. ), (P.I.
[...] P.IVA_8 Parte_12
), (P.I. , P.IVA_9 Parte_8 P.IVA_10 [...]
(P.I. , (P.I. , Parte_9 P.IVA_11 Parte_10 P.IVA_12
(P.I. sono cittadini italiani in quanto discendenti Parte_13 P.IVA_13 diretti di . Persona_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 31/1/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
4
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE nel procedimento iscritto al n. R.G. 21283/23 promosso con ricorso depositato in data 20/12/2023 da:
nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_1
, residente in [...](Brasile), Rua Adv. n. 569, il quale C.F._1 Controparte_1
agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale – insieme alla Sig.ra – sul minore Controparte_2 Persona_1
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: ,
[...] C.F._2
residente in [...](Brasile), Rua Adv. n. 569; Controparte_1 [...]
nata a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_2 C.F._3
[...
, residente in [...](Brasile), Rua Ribeirao Preto, n. 364; Parte_3
nata a [...]il [...], Codice Fiscale/CPF: , residente in
[...] C.F._4
PI (Brasile), Rua Ribeirao Preto, n. 364; nato a [...] Parte_4
(Brasile) il 20/05/1973, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua C.F._5
24 de maio, n. 429; nato a [...] il Parte_5
19/07/1995, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua 24 de maio, C.F._6
n. 429; nata a [...] il [...], Codice Controparte_3
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua 24 de maio, n. 429; C.F._7 [...]
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_6 C.F._8
[...
, residente in [...](Brasile), Rua Antonio Hideto Kobayashi, n. 107, il quale agisce nel presente giudizio sia in proprio, sia nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
– insieme alla Sig.ra – sul minore Controparte_4 Persona_2
, nato a [...] il [...], Codice
[...] Parte_7
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Antonio Hideto C.F._9
Kobayashi, n. 107; , nata a [...] Parte_8
1 il 18/01/1993, Codice Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), C.F._10
Avenida Cidade Jardim, n. 714; , nato a [...] il Parte_9
27/11/1965, Codice Fiscale/CPF: 074 , residente in [...](Brasile), Avenida Aratas, C.F._11
n. 1815; , nata a [...] il [...], Codice Parte_10
Fiscale/CPF: , residente in [...](Brasile), Rua Joao Pazini, n. 176; C.F._12 CP_5
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale/CPF: Parte_11
, residente in AO NA do AM (Brasile), Rua Continental, n. 647; tutti elett.te C.F._13 dom.ti in Roma, Via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv. Daiane Marangoni, C.F.:
PEC: , Fax: 06.47818444, che li C.F._14 Email_1
rappresenta e difende, giusta procure in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_6 nonché con
Controparte_7
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 9.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di nato il [...] in Italia, ad [...] Persona_3
(AV), il quale successivamente emigrava in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (doc. 8 allegato in atti).
Il costituito in giudizio chiede il rigetto della domanda. Controparte_6
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è
2 spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Avellino (AV) da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino ai richiedenti.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che capostipite Persona_3 italiano trasmetteva la cittadinanza italiana al figlio , il quale la trasmetteva ai propri discendenti, Persona_4 dunque dall'esame di tale documentazione così come illustrato nell'albero genealogico depositato (doc. 46 in atti) emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Relativamente alle eccezioni avanzate dal costituendo le stesse vanno CP_6 disattese tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte che a Sezioni Unite (Sent. n. 25317 del 24.8.2022), con cui la stessa ha già statuito su tali deduzioni.
3 In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
(P.I. ), Persona_1 P.IVA_2 Parte_2
(P.I. , (P.I. ),
[...] P.IVA_3 Parte_3 P.IVA_4 [...]
(P.I. ), (P.I. Parte_4 P.IVA_5 Parte_5
), (P.I. ), P.IVA_6 Controparte_3 P.IVA_7 Parte_6
(P.I. ), (P.I.
[...] P.IVA_8 Parte_12
), (P.I. , P.IVA_9 Parte_8 P.IVA_10 [...]
(P.I. , (P.I. , Parte_9 P.IVA_11 Parte_10 P.IVA_12
(P.I. sono cittadini italiani in quanto discendenti Parte_13 P.IVA_13 diretti di . Persona_3
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_6 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 31/1/2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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