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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1394/2021, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi, giusta procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Enrico Schipani, presso il cui studio, sito in Salerno al corso G. Garibaldi n. 181, elettivamente domiciliano;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notaio dell'11/9/2020, Rep. n. 54368, Racc. n. 15494, Per_1
dall'Avv. Adelina Bianco, elettivamente domiciliata per il presente giudizio in
Salerno, presso Affari Legali Territoriali Sud Controparte_2
sita alla via Paradiso di Pastena snc;
[...]
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
deducendo: che in data 29/7/2002 essi decidevano di investire i loro
[...]
risparmi, acquistando presso l'ufficio postale – filiale di Ricigliano (SA) tre buoni fruttiferi postali, intestati alla e Deposito Prestiti, di € 2.500,00 CP_3
ognuno, per complessivi € 7.500,00; che in data 09/10/2002 essi acquistavano ulteriori tredici buoni fruttiferi postali, ciascuno di € 2.500,00, per un totale di € 30.000,00; che nè al momento della sottoscrizione dei predetti titoli, nè nel corso del rapport di investimento, veniva apposta alcuna indicazione sui BFP dal funzionario di nè Controparte_1
veniva loro consegnato il Foglio Informativo di emissione, come previsto dalla disciplina all'epoca vigente;
che il 18/9/2019 la sig.ra si Pt_2
recava presso l'ufficio postale di Ricigliano (SA) per chiedere il rimborso dei buoni, che le veniva negato adducendo quale motivazione l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
che con reclamo del 20/1/2020 tramite
Avvocato, essi diffidavano invitandola a Controparte_1
corrispondere complessivi € 37.500,00, come da importi facciali dei titoli, oltre interessi maturati e maturandi;
che a tale reclamo non seguiva risposta, di talcèé essi adivano l'Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli, che riteneva il loro ricorso infondato;
che nel caso di specie essi sono titolari di un diritto di credito al rimborso del capitale e degli interessi maturati in forza dei quindici buoni fruttiferi postali sottoscritti presso l'ufficio postale di Ricigliano, di cui n. 3 acquistati il 29/7/2002 ed appartenenti alla serie
“AA4” e nn. 12 acquistati il 09/10/2002 appartenenti alla serie “AA5”; che i titoli da loro sottoscritti il 29/7/2002 sono stati istituiti in forza del D.M. del MEF del 18/4/2002, mentre quelli del 09/10/2002 con il D.M. del MEF del 12/9/2002; che per entrambi il rimborso del capitale e dei relativi interessi era fissato al termine del settimo anno dalla loro sottoscrizione,
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza che nel caso concreto cadeva nell'anno 2009, di talché la prescrizione ordinaria decennale sarebbe maturata alla fine dell'anno 2019, laddove l'atto interruttivo della prescrizione avrebbe avuto luogo il 18/9/2019 allorquando la sig.ra si recò all'ufficio postale di Ricigliano per Pt_2
ottenere il rimborso dei buoni in oggetto;
che essi eccepiscono l'infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da in via Controparte_1
stragiudiziale, non essendo stati messi a conoscenza, al momento della sottoscrizione dei BFP, delle informazioni niecessarie affinché essi potessero conoscere la data utile per ottenere il rimborso dei suddetti titoli, di cui sarebbe poi intervenuta la prescrizione, e ciò anche tenuto conto che i n. 3 della serie “AA4” non recano il termine di scadenza, mentre i nn. 13 della serie “AA5” non recano nè il timbro di emissione nè la serie dei titoli;
che in assenza dell'indicazione della serie dei buoni fruttiferi postali non vi è alcun elemento da cui possa evincersi la data della loro scadenza, poiché anche accedendo alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o ad internet è necessario inserire la serie dei BFP: che tali titoli, acquistati nel mese di Luglio e Settembre del 2002, andavano collocati al momento della loro sottoscrizione secondo quanto previsto dal D.M. MEF del 19/12/2000, cioè apponendo sul retro dei buoni la serie degli stessi e consegnando ai sottoscrittori il foglio informativo di emissione che regolava il rapporto, recante le indicazioni circa il numero di serie, i rendimenti e la loro scadenza;
che in assenza di tali elementi essi non hanno potuto verificare, anche mediante uno sforzo di diligenza quale quell oche può essere richiesto, a quale serie si riferivano tali titoli, così da comprendere la loro scadenza da cui è poi è iniziato a decorrere il termine ordinario prescrizionale decennale;
che, dunque, la loro domanda deve trovare accoglimento almeno per i nn. 13 BFP sottoscritti nel mese di Ottobre del
2002; che neanche nel corso dei rapporti hanno Controparte_1
provveduto ad informarli, sia pure attraverso una semplice comunicazione
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza periodica, circa i termini di rimborso dei predetti titoli, come avviene nel caso dei rapporti bancari ai sensi dell'art. 118 T.U.B.; che nella ulteriore e denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere fondate tali domande, essi chiedono la condanna di al Controparte_1
risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, non avendo consegnato loro le necessarie e dovute informazioni al momento della sottoscrizione dei non consegnando loro il foglio informativo analitico
(come previsto dall'art. 6 D.M. del 19/12/2000), nè comunicando alcunché successivamente.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1
hanno formulato le seguenti conclusioni: in via Parte_2
principale, accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso della somma complessiva pari ad € 37.500,00 oltre interessi maturati e maturandi, derivanti dai Buoni Fruttiferi Postali emessi da Controparte_1
ovvero al rimborso di soli € 30.000,00, pari all'impoto dei Buoni Fruttiferi
Postali da loro sottoscritti il 09/10/2002; in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale di per Controparte_1
avere omesso di fornire le informazioni dovute sia al momento della sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, sia nel corso del rapporto;
per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni, pari Controparte_1
a complessivi € 37.500,00, oltre interessi maturati e maturanti, o alla diversa somma ritenuta equa o di giustizia;
con vittoria delle spese di lite e accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1
deducendo: che il diritto di credito al rimborso degli importi facciali ed agli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa è prescritto;
che i tre titoli emessi il 29/7/2002 appartengono quindi alla serie “A termine” AA4, le cui condizioni e i rendimenti sono stati istituiti con il D.M. del 18/4/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/5/2002; che i tredici titoli
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza emessi il 09/10/2002 appartengono alla serie “A termine” AA5, le cui condizioni e i rendimenti sono stati istituiti con il D.M. del 12/9/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20/9/2002; che agli attori, unitamente ai Buoni Postali Fruttiferi è stato consegnato il Foglio
Informativo sul quale erano descritti: serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M.
19/12/2000 negli Uffici postali aperti al pubblico era ed è disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con le dettagliate caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
che i rendimenti e condizioni dei Buoni fruttiferi postali sono inoltre pubblicati sui siti Internet delle società “Cassa Depositi e
Prestiti S.P.A.” (http://www.cassaddpp.it) e “ CP_1 Controparte_1
(http://www.poste.it); che con comunicato stampa n. 260 del 30/12/2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze informava che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
che gli attori hanno sottoscritto tre buoni fruttiferi postali a termine serie “AA4” di € 2.500,00 cadauno emessi il 29/7/2002, scaduti il 29/7/2009, ultima data di rimborso il
29/7/2019, rispetto ai quali è maturata la prescrizione il 30/7/2019; che i primi tre buoni fruttiferi postali oggetto di causa appartengono alla serie
AA4, (emessi dal 23/10/2001 e rimasti in vigore fino al 02/5/2002), istituita con il D.M. del 18/4/2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
101 del 02/5/2002) ed ai titoli della medesima Serie era riconosciuto un rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che gli attori hanno sottoscritto dodici buoni fruttiferi postali a termine serie “AA5” di €
2.500,00 cadauno emessi il 09/10/2002, scaduti il 09/10/2009, ultima data di rimborso il 09/10/2019, rispetto ai quali è maturata la prescrizione il 10/10/2019; che dai buoni allegati si evince in maniera chiare in alto la dicitura a termine i sottoscrittori conoscevano o avrebbero dovuto conoscere il relativo richiamato Decreto Ministeriale di emission;
che sempre ex del
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 2/03/2001/2000- il relativo
Foglio Informativo descriveva serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
che, inoltre, il richiamato Decreto
Ministeriale stabiliva altresì nuove condizioni generali per l'emissione dei
Buoni Fruttiferi Postali, in particolare l'art. 6, rubricato "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, al primo comma sanciva che: “
[...]
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle Controparte_1
condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.”; che, dunque, i titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del
12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio;
che, inoltre, essa contesta il “quantum” come richiesto ed inoltre l'evidente errore in cui è incorso controparte in quanto i buoni allegati in totale sono quindici: tre appartenenti alla serie AA4 e dodici appartenenti alla serie AA5, quindi gli importi richiesti non corrispondono al totale va già sottratto € 2.500,00, alla luce di ciò anche alla luce della cattiva riproduzione delle copie prodotte anche prive nella parte retrostante del numero di riferimento e della cod- line si chiede che il Giudice voglia disporne ex art. 210 c.p.c. la produzione in originale al fine di compiere ogni opportuna verifica;
che, pertanto, occorre precisare che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali a termine inizia a decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale;
che nel caso specifico, come detto i buoni postali emessi in data 29/7/2002, scaduti il 29/7/2009, erano rimborsabili fino al 29/7/2019, sono caduti irrimediabilmente in prescrizione in data 30/7/2019; che i buoni postali emessi in data
09/10/2002, scaduti il 09/10/2009, erano rimborsabili fino al
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza 09/10/2019, sono caduti irrimediabilmente in prescrizione il 10/10/2019; che in ordine alla contestata prescrizione l'art. 8 del D.M. 19/12/2000 espressamente prevede: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo per quanto riguarda capitale ed interessi”; che i Buoni Fruttiferi Postali sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. (sul punto SS. UU.) emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati da in CP_1
esclusiva sul mercato (D.M. 19/12/2000 e D.M. 06/6/2002), quindi, titoli dello Stato, regolati da leggi ordinarie emesse da quest'ultimo, alle quali l'opponente Società deve attenersi;
che il D.M. del 19/12/2000 avente ad oggetto “Condizioni generali di emissione di buoni fruttiferi postali ed emissione di due nuove serie di buoni”, prevede ai sensi dell'art. 7, comma
3, D.Lgs. n. 284/1999 (riordino della Cassa Depositi e Prestiti a ex art. 11 della Legge n. 59/1997) che “sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai V e
VI, titolo I libro III, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 nr. 156 e relative norme di esecuzione.”; che, dunque, i buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati sul mercato da mero esecutore di un servizio finanziario per conto Controparte_1
dello Stato;
che all'epoca gli obblighi informativi erano espletati mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica attraverso i quali avveniva l'emissione (per “serie”) dei BFP, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario;
che, ancora, in ogni ufficio postale è stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico di appositi avvisi (allegati in atti), oltre che ogni altra informazione è da sempre prontamente disponibile sul sito web di Cassa Depositi e Prestiti e
[...]
dedicato al Risparmio Postale agli appositi link;
che i titoli Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza per cui è causa, si sono prescritti, esclusivamente per inerzia degli intestatari che non si sono attivati nel tempo utile per evitare che il diritto di cui erano titolari cadesse in prescrizione, che si ribadisce è prevista e regolata dalla legge;
che, l'azione proposta di risarcimento del danno, così come formulata, va considerate assolutamente inammissibile ed infondata in quanto, priva di qualsiasi fondamento giuridico, non supportata da alcun nesso eziologico;
che la pretesa assolutamente infondata nell'”an” è altrettanto infondata nel “quantum”, infatti, la quantificazione dell'importo viene fatto sulla scorta di un danno ipotetico, non dimostrato ne evidente.
In virtù di quanto innanzi esposto ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via preliminare, in via preliminare:
1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa;
nel merito:2) rigettare ogni domanda come formulata nei confronti di in quanto del tutto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda come formulata sempre infondata in fatto e diritto;
4) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
1. - Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire, in via principale, accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso delle somme corrispondenti agli importi facciali dei n. 3 Buoni Fruttiferi Postali serie
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza “AA4” da essa sottoscritti il 29/7/2002 e dei n. 12 (e non n. 13, come dedotto dagli attori) Buoni Fruttiferi Postali serie “AA5” da essa sottoscritti il
09/10/2002, per complessivi € 37.500,00, oltre interessi maturati e maturandi o, quantomeno, ad € 30.000,00, pari all'importo dei BFP da essa sottoscritti il 09/10/2002, per i quali non era stata indicata neppure la serie (“AA5”).
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente osservare che i Buoni Fruttiferi Postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. “ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 13979/2007; Cass. Civ., n. 4761/2018; Cass.
Civ., n. 3963/2019), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 D.Lgs. n. 284/1999 e 2
D.M. 19/12/2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare “ab externo” il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. I Decreti Ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i Decreti Ministeriali dettano la
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1
dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19/12/2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue che i coniugi e , avendo consapevolmente sottoscritto buoni Pt_1 Pt_2
fruttiferi postali della serie “AA4”, per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli (cfr. buoni prodotti all.ti all'atto di citazione), potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di Controparte_1
accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8
D.M. 19/12/2000, il “dies a quo” per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del Decreto Ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Analoghe considerazioni si impongono anche con riferimento ai buoni fruttiferi postali della serie “AA5” sottoscritti il 09/10/2002 da parte attrice, rispetto ai quali se è vero che non risulta indicata la serie (appunto “AA5” – cfr. buoni prodotti all.ti all'atto di citazione), è altrettanto vero che essi recano la dicitura “A
TERMINE”, di talché essa avrebbe potuto – e dovuto – secondo l'ordinaria diligenza esigibile da chiunque, nel corso della durata del rapporto, informarsi circa la serie di emissione dei suddetti BFP, nonché in ordine alla scadenza degli stessi e, così, far valere il diritto di credito ad essi collegato entro i termini di legge.
Qualora avessero esaminato il Decreto Ministeriale relativo alla serie “AA4”,
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza gli attori avrebbero potuto verificare che i buoni fruttiferi da essi sottoscritti scadevano, come, del resto, già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza “A TERMINE”, al settimo anno dalla data di emissione e, di riflesso, individuare il “dies ad quem” entro cui esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi
“medio tempore” maturati, sicché non possono utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli a causa della mancata consegna del foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Né, d'altra parte, è ipotizzabile che i sigg.ri e , al Pt_1 Pt_2
momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi in esame, non avessero contezza delle caratteristiche fondamentali dei titoli scelti per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbero dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore dotato di un minimo senso di responsabilità ha cura di acquisire.
In ogni caso, quand'anche non avessero ricevuto il prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, i coniugi e Pt_1
avrebbero potuto chiederne il rilascio nel corso degli oltre Pt_2
diciassette (17) anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione o, comunque, assumere presso gli uffici postali le necessarie delucidazioni sui termini di esercizio del diritto di ottenerne il rimborso, con la conseguenza che il danno subito è stato determinato soltanto dalla loro negligente condotta, caratterizzata da un manifesto disinteresse per la tutela dei propri risparmi.
È evidente, pertanto, come la mancata consegna del foglio illustrativo e la mancata indicazione sul titolo della relativa scadenza non siano elementi
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza idonei a far ritenere che la prescrizione non abbia mai iniziato il suo decorso.
Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L'ignoranza del “dies a quo” non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma “esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche
l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. Civ.. n. 19193/2018).
La mancata conoscenza da parte degli attori dell'effettiva scadenza dei buoni (circostanza, quest'ultima, peraltro imputabile, come visto, alla stessa attrice istante), non può avere dunque alcun effetto ex art. 2935 c.c. sull'inizio del termine di prescrizione, atteso che anche a prescindere dalla effettiva conoscenza del termine di scadenza, il diritto al rimborso era, da questi, concretamente esercitabile nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai Decreti Ministeriali. Peraltro, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n. 21905/2025)
“L'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 del codice civile, impedisce il decorso della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo, non già l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. L'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto e all'incertezza di averlo non impedisce il decorso della prescrizione, a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. La mancata
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza consegna del foglio informativo analitico può rendere al più maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che è sufficiente recarsi presso un qualsiasi ufficio postale
o effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi e conseguentemente quello di prescrizione.”.
In conclusione, dunque, deve ritenersi maturata la prescrizione ordinaria decennale di cui all'articolo 2946 c.c. a far data dalla scadenza di tutti i singoli buoni fruttiferi postali oggetto di causa, stante l'assenza di prova, da parte degli attori, di atti interruttivi della suddetta causa di estinzione del diritto “medio tempore”, anche considerato che l'interruzione della prescrizione non è suscettibile di essere provata mediante testimoni, come richiesto da parte attrice (“ex pluribus” Cass. Civ., n. 10149/2016).
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea di condanna di al rimborso degli importi facciali dei Controparte_1
buoni fruttiferi postali sottoscritti dai sigg.ri e , nonché Pt_1 Pt_2
degli interessi maturati e maturandi è infondata, essendosi prescritto il relativo diritto di credito.
2. – Il rigetto della domanda proposta in via principale impone di scrutinare la domanda degli attori, formulata in via subordinata, di condannarsi al risarcimento dei danni patrimoniali da essi subiti Controparte_1
(pari al valore facciale dei buoni fruttiferi postali, nonché agl interessi maturati e maturandi dei BFP prescritti), a causa della responsabilità precontrattuale della convenuta, la quale avrebbe impedito loro, con il suo comportamento omissivo consistente nella mancata indicazione specifica della serie “AA5” sui BFP sottoscritti il 09/10/2002 e nella omessa consegna del (c.d. “ ) di conoscere il “dies Parte_3 CP_6
a quo” a partire dal quale maturava la prescrizione ordinaria decennale, in tal modo impedendogli di esercitare il diritto al rimborso di cui erano
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza titolari.
Anche questa domanda è infondata e va disattesa per le ragioni infra 1, vale a dire che gli attori devono imputare solo ed esclusivamente a se stessi l'impossibilità di riscuotere i buoni fruttiferi per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalsi di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione dei titoli, sicché è stato proprio il loro inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancanza consegna del Controparte_1
foglio informativo e ad assurgere ad unico antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c., rendendo infondata, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'azionata pretesa risarcitoria.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche la domanda attorea di condanna di al risarcimento dei danni è Controparte_1
infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto delle domande attoree, andrebbero poste a carico dei sigg.ri e;
tuttavia, stante la controvertibilità delle Pt_1 Pt_2
questioni oggetto di causa e della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza 1) Rigetta le domande attoree
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 15/9/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1394/2021 – Sentenza