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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Paolo Celentano - Consigliere -
Dott. ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore –
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 2434/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli recante il n. 2714/2020 pubblicata il 14/04/2020 e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore Pt_1
Generale pro tempore, dott. ing. , e rappresentata e difesa - in virtù di procura per CP_1 notaio di el 5.9.2019 (rep. 42728, racc. 16316) - dall'Avv. Giuseppe Iervolino Persona_1 Pt_1
(codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
NTroparte_2
(codice fiscale ), con sede in al Viale Michelangelo n.13,
[...] P.IVA_2 Pt_1
1 costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g. 15675/2015 dall'Avv. Fabio Musto (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 19.6.2015, il in qualità di struttura NTroparte_2 accreditata per lo svolgimento di prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di
, nell'ambito territoriale dell' NTroparte_3 [...]
, con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. NTroparte_4
502/92, volto a regolare il rapporto tra le parti rispettivamente per l'anno 2013 - chiedeva di NT ingiungere alla detta l pagamento della somma complessiva di € 68.984,81, quale saldo residuo delle fatture relative alle prestazioni erogate dal mese di gennaio al mese di dicembre 2013 oltre
“interessi dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo”.
Con decreto ingiuntivo n. 4049/2015 del 6.07.2015, notificato l'8.7.2015, il Tribunale adito NT accoglieva il ricorso, ordinando all' di pagare al Centro la somma richiesta “oltre interessi legali
a decorrere dalla notifica del decreto al soddisfo”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con citazione notificata il NTroparte_4
16.09.2015, chiedendone la revoca, eccependo:
- la mancata prova del rapporto di convenzionamento e del contratto;
- il superamento del tetto di spesa con un addebito di € 31.244,75 per la branca di Patologia Clinica
e di € 34.827,38 per la branca di Radiologia Diagnostica;
- anomalie tecnico sanitarie con un addebito di € 80,05 per il mese di agosto 2013 in ordine alle prestazioni rese per la branca di , richiamando la nota prot. 1561/P del 3.8.2015 del NTroparte_3
DS 27, la nota prot. n.2269/P del 10.10.2013, la nota di credito del Centro n. 100.318 del 22/10/13;
- l'erronea applicazione delle tariffe di cui al D.M. 18/10/12 operative, secondo quanto previsto dal
Decreto del Commissario ad acta n. 32 del 27.3.13, a decorrere dall'1.4.13 in quanto maggiori rispetto a quelle regionali vigenti, con un addebito di € 32.153,25 e di € 60.275,11, rispettivamente per i mesi di febbraio e di marzo per la branca di Patologia Clinica nonché di € 1309,17 e di € 1538,44 per la
Radiologia Diagnostica;
- l'inesigibilità degli interessi richiesti, in assenza di costituzione in mora.
2 Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Il 21.01.2016 il Centro si costituiva, resistendo all'avversa opposizione, deducendo che:
- il contratto, le fatture e le distinte contabili riepilogative costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno della richiesta monitoria;
- le prestazioni sanitarie rese dovevano essere rimborsate, non essendo mai stato superato il tetto di spesa relativo alle branche di Patologia Clinica e Radiodiagnostica nel suddetto periodo;
NT
- nessuna prova era stata fornita dall' n ordine al superamento del tetto di spesa e che, in ogni caso, non aveva rispettato il procedimento previsto dal contratto;
- sulla differente tariffazione dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013 allegava di aver applicato le tariffe di cui al nuovo nomenclatore tariffario dal 12.2.2013 in ottemperanza del decreto commissariale n.32/2013;
- chiedeva il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 rispetto alla domanda di pagamento degli interessi legali proposta con il ricorso monitorio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1.rigettare la proposta opposizione in ragione della provata infondatezza confermando il decreto ingiuntivo n.4049/2025; 2.in subordine condannare
l' al pagamento in favore dell'opposto della somma che dovesse essere ritenuta NTroparte_4 di giustizia oltre interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi all'effettivo soddisfo;
quindi in accoglimento della precisazione operata in questa sede computare gli interessi maturati ai sensi dell'art. 4 d.l.vo n.231/2002 così come modificato dal d.l.vo n.198/12; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi della procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con sentenza n.2714/2020 pubblicata il 14.4.2020 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, NT confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese di lite così disponendo: “1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, per la sorta capitale (di € 68.984,81) e per le spese liquidate, riconoscendo, in sostituzione degli interessi legali riconosciuti nel decreto, gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 come previsti in contratto;
2) NT Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dell'opposta del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 9.820,00 per compensi professionali, oltre spese
3 generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Musto, dichiaratosi anticipatario”.
Osservava, in particolare, che:
- il Centro aveva assolto l'onere di provare il titolo del credito, producendo la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio con il contratto ex art 8 quinques d.l.vo NT n. 502/92 relativo all'anno 2013, nonché la delibera della n. 1824 del 26.11.2014 di riconoscimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale;
NT
- l' non aveva provato l'eccepito superamento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013 in quanto
“nella fattispecie si è verificata proprio l'ipotesi disciplinata dall'art. 5 al punto sub. a), posto che, dalla documentazione prodotta dal Centro, è emerso che al centro accreditato veniva comunicata, NT dalla , in data 9/10/13, con la nota D.G. prot. N. 51528 (all. 6 della NTroparte_4 produzione di parte opposta), la data del presumibile sforamento del tetto di spesa, ovvero la data del 27/10/13 per la branca Analisi cliniche (Laboratorio) e la data del 29/10/13 per la branca
Diagnostica per immagini;
orbene, il centro ha dedotto di essersi attenuto scrupolosamente alla suddetta comunicazione, poiché terminava la propria attività in regime di accreditamento per l'anno
2013 nel rispetto delle suddette date, non effettuando, successivamente, alcuna prestazione sanitaria in regime convenzionale agli assistiti, pur se dotati di prescrizione debitamente autorizzata. Solo NT successivamente veniva accertato, come dedotto dalla , a consuntivo, che il limite di spesa si era raggiunto prima di quanto previsto, e cioè il 21/10/13 per la branca di laboratorio (anziché il
27/10/13 come previsto) e il 23/10/13 per la branca della radiodiagnostica (anziché il 29/10/13), così come comunicato solo con le note del 20/11/13 (v. gli all. 4 e 5 della produzione dell'opponente). NT Tuttavia, la , anziché procedere all'applicazione della regressione tariffaria, al fine di ridurre la remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza entro la percentuale con cui il centro ha concorso al superamento del tetto di spesa - come avrebbe dovuto fare nel rispetto delle norme contrattuali - si è limitata a richiedere l'emissione della nota di credito per l'importo corrispondente al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal centro nel periodo intercorrente tra la data comunicata di presumibile sforamento del tetto di spesa e la data di effettivo superamento del tetto a consuntivo
”;
- infondata era la contestazione circa l'errata applicazione da parte del Centro, per i mesi di febbraio e marzo, delle nuove tariffe previste dal DM 18/10/12. Il D.C.A. n. 32/12 prevedeva l'applicazione delle nuove tariffe previste dal suddetto decreto ministeriale a decorrere dal 12.2.2013, quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla G.U., con la specifica previsione della sostituzione delle tariffe già vigenti nella Regione Campania, con le nuove tariffe del Decreto Ministeriale recepite dal Decreto 4 NT del Commissario ad Acta. Inoltre, l' non aveva specificamente dedotto e provato l'applicabilità, per le branche in esame, delle previgenti tariffe regionali fino all'1.4.13;
- riconosceva gli interessi ex d.lgs. 231/02, stante la specifica previsione contenuta nell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92, stipulato tra le parti in sostituzione degli interessi legali riconosciuti in decreto.
NT 2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 6.7.2020 formulando quattro motivi di appello che saranno esaminati dettagliatamente di seguito, rassegnando le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come NT formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nelle comparse conclusionali;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.11.2020 si è costituito il , che ha CP_4 resistito all'appello, chiedendone il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare
l'appello proposto dalla confermando la sentenza di primo Parte_1 grado n 2714-2020; 2. Condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.3. All'udienza del 13.6.2023, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, stante il trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere relatore, l'appello è stato rimesso sul ruolo e, mutato il Consigliere relatore, è stato trattenuto in decisione all'udienza del
7.10.2025 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
NT
Con il primo motivo di gravame, l' censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le anomalie tecnico-sanitarie, per un importo pari a € 80,05, non fossero mai state oggetto di specifica contestazione da parte del , né suffragate da idonea prova contraria, con CP_4 conseguente implicito riconoscimento del credito.
La doglianza è inammissibile, prim'ancora che infondata. 5 Infatti, dalle argomentazioni poste a suo fondamento non emerge alcun rilievo critico alla motivazione del Tribunale incentrata sulla inidoneità della documentazione prodotta.
Il motivo è formulato in modo generico, privo della necessaria specificità, in violazione dell'art. 342
c.p.c., non essendo chiaramente individuato né il vizio concreto attribuito alla motivazione della sentenza impugnata, né gli elementi documentali su cui si fonderebbe la censura.
In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo risulterebbe comunque infondato.
NT Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la contestazione formulata dall' è priva del requisito della specificità e non è stata ulteriormente chiarita né integrata nelle difese successive. NT L'unico documento prodotto a sostegno – la nota prot. n. 1561 del 03/08/2015 – si limita a un generico richiamo a presunte anomalie, senza fornire alcuna descrizione puntuale delle prestazioni ritenute irregolari, né le ragioni tecniche o sanitarie della contestazione.
In assenza di puntuali indicazioni circa le prestazioni oggetto di rilievo, nonché della prova del NT relativo iter procedimentale di contestazione (che, in base al contratto, l' avrebbe dovuto attivare), la generica deduzione di irregolarità per l'importo di € 80,05 non può ritenersi sufficiente ad escludere il relativo credito del , che è invece stato comprovato documentalmente. CP_4
NT
È parimenti infondato il secondo motivo, con cui l' si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto che era onere del Centro appellato dimostrare non solo i fatti costitutivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio, ma anche il rispetto del tetto di spesa annuale previsto per l'anno
2013.
È pacifico, in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che spetta al creditore (nella specie, il Centro) dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale/convenzionato, l'accreditamento e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie oggetto della domanda monitoria. Il Centro ha assolto tale onere producendo in giudizio: il contratto stipulato ex art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/92; la documentazione contabile comprovante l'avvenuta NT erogazione delle prestazioni;
la delibera n. 1824/2014 attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale.
Diversamente, sul superamento del tetto di spesa, è ormai consolidato l'orientamento della NT giurisprudenza di legittimità che pone a carico del debitore e quindi sull' l'onere di provare lo sforamento del limite di spesa costituendo lo stesso un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
6 NT Con il terzo motivo l' appellante deduce di aver legittimamente richiesto al Centro l'emissione di note di credito per le prestazioni rese nel periodo 22–27 ottobre 2013 (Patologia Clinica: €
31.244,75) e 24–29 ottobre 2013 ( : € 34.827,38), sostenendo di aver agito in NTroparte_3 conformità a quanto stabilito dai verbali del Tavolo Tecnico (n. 1/2014 e n. 2/2014), i quali avrebbero individuato come data di esaurimento del tetto di spesa, rispettivamente, il 21/10/2013 e il NT 23/10/2013. Sulla base di ciò, l' ritiene di aver operato in conformità all'art. 5 lett. a) del contratto, che prevede l'applicazione della regressione tariffaria unitaria (RTU) per le prestazioni rese entro la data prevista di esaurimento del tetto, ma oltre la data di sforamento effettivo “a consuntivo”.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva delle note dirigenziali e dei verbali tecnici, invocando il principio dell'overruling giurisprudenziale a giustificazione del mutato assetto dell'onere probatorio.
Il motivo è inammissibile, prim'ancora che infondato.
NT Infatti, l' i limita a reiterare le stesse argomentazioni difensive già articolate nel giudizio di primo grado, senza censurare in modo specifico la motivazione espressa dal Tribunale, che ha fondato il rigetto dell'eccezione su due presupposti ben precisi: l'assenza di un provvedimento amministrativo adottato dall'organo competente che accerti lo sforamento e determini le percentuali di regressione da applicare;
la mancata dimostrazione del perfezionamento della procedura prevista contrattualmente e dalla normativa regionale per l'applicazione della RTU.
Il mancato confronto con tale motivazione rende il motivo generico e, dunque, inammissibile ex art. 342 c.p.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n.
27199/2017).
In ogni caso, il motivo è infondato.
NT Va osservato che il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato per il 2013 stabiliva che l' ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo NT PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione del momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per il pagamento delle prestazioni rese: “a) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima NT comunicazione della , a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_2 fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti
7 prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva NT rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di NT comunicazione previsionale, comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto NT l' non ha allegato agli atti del giudizio alcun provvedimento amministrativo con il quale, nel dare atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, determinava la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (importo corrispondente alla percentuale di regressione sullo specifico fatturato dell'intero anno) opponibile al singolo centro.
Doveva cioè dimostrare essersi perfezionato il procedimento di cui all'allegato C) della D.G.R.C. n.
1268/08. Procedimento che, come è noto, deve concludersi a mezzo rituale provvedimento amministrativo adottato dall'unico organo dotato di potere rappresentativo dell'ente, ovvero con delibere del Direttore Generale pro tempore.
Come correttamente statuito in sentenza, a consuntivo il limite di spesa era stato raggiunto prima di quanto previsto: per la branca di laboratorio, infatti, il tetto è stato superato il 21.10.2013 anziché il
27.10.2013 come inizialmente stimato, mentre per la branca della radiodiagnostica il superamento è avvenuto il 23.10.2013 invece che il 29.10.2013, come comunicato solo successivamente, con le note NT del 20.11.2013. Dunque, la avrebbe dovuto procedere, secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro, ma ciò non è stato fatto.
NT La invece di applicare la regressione tariffaria prevista dal contratto — ossia ridurre la remunerazione delle prestazioni effettuate in eccedenza in misura proporzionale al contributo del centro al superamento del tetto di spesa — ha limitato la propria azione a richiedere l'emissione di 8 una nota di credito per l'intero importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo intercorrente tra la data di presunto superamento del tetto e quella di effettivo superamento a consuntivo.
Ora l'importo oggetto di contenzioso non è certo una RTU, ma solo il controvalore delle prestazioni rese dal Centro entro la data di previsione sforamento monitorata (27.10.13), ma successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntivata.
La nota dirigenziale n. 60667/2013 del 20.11.2013, avente ad oggetto “Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Patologia Clinica da erogarsi per l'anno 2013”, la nota n. 60672/2013 del
20.11.2013, avente ad oggetto “Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di
Radiodiagnostica da erogarsi per l'anno 2013” e i verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 del 2014, oltre a essere stati tardivamente prodotti, costituiscono meri atti interni o istruttori, privi di valore provvedimentale e inidonei a incidere sul rapporto contrattuale con effetti vincolanti verso i terzi.
Ne consegue che il credito azionato dal è integralmente dovuto, poiché relativo a prestazioni CP_4 rese entro la data di previsione di sforamento (27 ottobre 2013 per la branca di laboratorio – 29 ottobre
2013 branca della radiodiagnostica) e, dunque, remunerabili anche in presenza di superamento del tetto “a consuntivo”, secondo quanto stabilito dal contratto.
È infine infondata la richiesta di remissione in termini per la produzione documentale tardiva, basata sull'invocato “overruling giurisprudenziale” circa l'onere della prova. Come affermato da costante giurisprudenza (Cass. n. 9443/2015; Cass. n. 5962/2013), il prospective overruling è un istituto eccezionale, applicabile solo in ambito processuale, e in presenza di un mutamento giurisprudenziale radicale e imprevedibile su una regola di rito consolidata e duratura nel tempo, tale da fondare un legittimo affidamento della parte. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, la pretesa rimessione in termini deve essere rigettata, difettando sia il presupposto giuridico sia la prova di un impedimento non imputabile, ex art. 345, comma 3, c.p.c.
NT Con il quarto ed ultimo motivo di appello l' lamenta la decisione, sull'assunto che «nella fattispecie in esame tale tasso di interesse non è applicabile», in quanto le prestazioni di cui è causa si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del d.lgs. n.
231/2002 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», come riconosciuto anche da questa Corte e dalla S.C. con riguardo ai crediti derivanti NT dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle
9 Sotto un primo profilo è sufficiente evidenziare che la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque denominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.) concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero, anche alla luce della riforma del 2012, vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali (o le regioni) ed i soggetti titolari di strutture sanitarie accreditate, sia pur in via transitoria, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo. In tal senso, del resto, è ormai consolidato l'insegnamento della
ZI (cfr., ex multis, Cass. n. 20391/2016, n. 17665/2019) ed invano l'appellante richiama precedenti giurisprudenziali concernenti la diversa disciplina dei rapporti con le farmacie.
Sotto un secondo profilo, poi, neanche va trascurata un'ulteriore circostanza, che è dirimente, ossia che la questione è stata oggetto di specifica regolamentazione negoziale, in quanto all'art. 7 del contratto è stato espressamente concordato tra le parti che «senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali» (così il comma 6), per cui a fronte di tale pattuizione la spettanza degli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, risulta solo pretestuosamente contestata.
In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del NTroparte_4
delle spese del presente NTroparte_2 grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'Avv. Fabio Musto per dichiarazione di anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
10 Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1
, con citazione notificata il 6.7.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
2714/2020 pubblicata il 14.04.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l' al pagamento in favore del NTroparte_4 [...]
le spese del presente grado, che liquida in € 7.300,00 per NTroparte_2 compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore avv. Fabio Musto;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Paolo Celentano - Consigliere -
Dott. ssa Caterina di Martino - Consigliere Relatore –
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello iscritto al n. 2434/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli recante il n. 2714/2020 pubblicata il 14/04/2020 e pendente
TRA
(codice fiscale ), con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore Pt_1
Generale pro tempore, dott. ing. , e rappresentata e difesa - in virtù di procura per CP_1 notaio di el 5.9.2019 (rep. 42728, racc. 16316) - dall'Avv. Giuseppe Iervolino Persona_1 Pt_1
(codice fiscale ) C.F._1
APPELLANTE
E
NTroparte_2
(codice fiscale ), con sede in al Viale Michelangelo n.13,
[...] P.IVA_2 Pt_1
1 costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g. 15675/2015 dall'Avv. Fabio Musto (C.F.
) C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Napoli in data 19.6.2015, il in qualità di struttura NTroparte_2 accreditata per lo svolgimento di prestazioni di specialistica ambulatoriale afferenti la branca di
, nell'ambito territoriale dell' NTroparte_3 [...]
, con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. NTroparte_4
502/92, volto a regolare il rapporto tra le parti rispettivamente per l'anno 2013 - chiedeva di NT ingiungere alla detta l pagamento della somma complessiva di € 68.984,81, quale saldo residuo delle fatture relative alle prestazioni erogate dal mese di gennaio al mese di dicembre 2013 oltre
“interessi dalla scadenza convenuta fino all'effettivo soddisfo”.
Con decreto ingiuntivo n. 4049/2015 del 6.07.2015, notificato l'8.7.2015, il Tribunale adito NT accoglieva il ricorso, ordinando all' di pagare al Centro la somma richiesta “oltre interessi legali
a decorrere dalla notifica del decreto al soddisfo”.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con citazione notificata il NTroparte_4
16.09.2015, chiedendone la revoca, eccependo:
- la mancata prova del rapporto di convenzionamento e del contratto;
- il superamento del tetto di spesa con un addebito di € 31.244,75 per la branca di Patologia Clinica
e di € 34.827,38 per la branca di Radiologia Diagnostica;
- anomalie tecnico sanitarie con un addebito di € 80,05 per il mese di agosto 2013 in ordine alle prestazioni rese per la branca di , richiamando la nota prot. 1561/P del 3.8.2015 del NTroparte_3
DS 27, la nota prot. n.2269/P del 10.10.2013, la nota di credito del Centro n. 100.318 del 22/10/13;
- l'erronea applicazione delle tariffe di cui al D.M. 18/10/12 operative, secondo quanto previsto dal
Decreto del Commissario ad acta n. 32 del 27.3.13, a decorrere dall'1.4.13 in quanto maggiori rispetto a quelle regionali vigenti, con un addebito di € 32.153,25 e di € 60.275,11, rispettivamente per i mesi di febbraio e di marzo per la branca di Patologia Clinica nonché di € 1309,17 e di € 1538,44 per la
Radiologia Diagnostica;
- l'inesigibilità degli interessi richiesti, in assenza di costituzione in mora.
2 Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto farne revoca;
vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”.
Il 21.01.2016 il Centro si costituiva, resistendo all'avversa opposizione, deducendo che:
- il contratto, le fatture e le distinte contabili riepilogative costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno della richiesta monitoria;
- le prestazioni sanitarie rese dovevano essere rimborsate, non essendo mai stato superato il tetto di spesa relativo alle branche di Patologia Clinica e Radiodiagnostica nel suddetto periodo;
NT
- nessuna prova era stata fornita dall' n ordine al superamento del tetto di spesa e che, in ogni caso, non aveva rispettato il procedimento previsto dal contratto;
- sulla differente tariffazione dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2013 allegava di aver applicato le tariffe di cui al nuovo nomenclatore tariffario dal 12.2.2013 in ottemperanza del decreto commissariale n.32/2013;
- chiedeva il pagamento degli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 rispetto alla domanda di pagamento degli interessi legali proposta con il ricorso monitorio.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “
1.rigettare la proposta opposizione in ragione della provata infondatezza confermando il decreto ingiuntivo n.4049/2025; 2.in subordine condannare
l' al pagamento in favore dell'opposto della somma che dovesse essere ritenuta NTroparte_4 di giustizia oltre interessi maturati – a computarsi anche sulle somme spontaneamente corrisposte nel corso del giudizio – e maturandi all'effettivo soddisfo;
quindi in accoglimento della precisazione operata in questa sede computare gli interessi maturati ai sensi dell'art. 4 d.l.vo n.231/2002 così come modificato dal d.l.vo n.198/12; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi della procedura da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con sentenza n.2714/2020 pubblicata il 14.4.2020 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, NT confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese di lite così disponendo: “1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, per la sorta capitale (di € 68.984,81) e per le spese liquidate, riconoscendo, in sostituzione degli interessi legali riconosciuti nel decreto, gli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 come previsti in contratto;
2) NT Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dell'opposta del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 9.820,00 per compensi professionali, oltre spese
3 generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio Musto, dichiaratosi anticipatario”.
Osservava, in particolare, che:
- il Centro aveva assolto l'onere di provare il titolo del credito, producendo la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio con il contratto ex art 8 quinques d.l.vo NT n. 502/92 relativo all'anno 2013, nonché la delibera della n. 1824 del 26.11.2014 di riconoscimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale;
NT
- l' non aveva provato l'eccepito superamento del tetto di spesa fissato per l'anno 2013 in quanto
“nella fattispecie si è verificata proprio l'ipotesi disciplinata dall'art. 5 al punto sub. a), posto che, dalla documentazione prodotta dal Centro, è emerso che al centro accreditato veniva comunicata, NT dalla , in data 9/10/13, con la nota D.G. prot. N. 51528 (all. 6 della NTroparte_4 produzione di parte opposta), la data del presumibile sforamento del tetto di spesa, ovvero la data del 27/10/13 per la branca Analisi cliniche (Laboratorio) e la data del 29/10/13 per la branca
Diagnostica per immagini;
orbene, il centro ha dedotto di essersi attenuto scrupolosamente alla suddetta comunicazione, poiché terminava la propria attività in regime di accreditamento per l'anno
2013 nel rispetto delle suddette date, non effettuando, successivamente, alcuna prestazione sanitaria in regime convenzionale agli assistiti, pur se dotati di prescrizione debitamente autorizzata. Solo NT successivamente veniva accertato, come dedotto dalla , a consuntivo, che il limite di spesa si era raggiunto prima di quanto previsto, e cioè il 21/10/13 per la branca di laboratorio (anziché il
27/10/13 come previsto) e il 23/10/13 per la branca della radiodiagnostica (anziché il 29/10/13), così come comunicato solo con le note del 20/11/13 (v. gli all. 4 e 5 della produzione dell'opponente). NT Tuttavia, la , anziché procedere all'applicazione della regressione tariffaria, al fine di ridurre la remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza entro la percentuale con cui il centro ha concorso al superamento del tetto di spesa - come avrebbe dovuto fare nel rispetto delle norme contrattuali - si è limitata a richiedere l'emissione della nota di credito per l'importo corrispondente al corrispettivo di tutte le prestazioni rese dal centro nel periodo intercorrente tra la data comunicata di presumibile sforamento del tetto di spesa e la data di effettivo superamento del tetto a consuntivo
”;
- infondata era la contestazione circa l'errata applicazione da parte del Centro, per i mesi di febbraio e marzo, delle nuove tariffe previste dal DM 18/10/12. Il D.C.A. n. 32/12 prevedeva l'applicazione delle nuove tariffe previste dal suddetto decreto ministeriale a decorrere dal 12.2.2013, quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla G.U., con la specifica previsione della sostituzione delle tariffe già vigenti nella Regione Campania, con le nuove tariffe del Decreto Ministeriale recepite dal Decreto 4 NT del Commissario ad Acta. Inoltre, l' non aveva specificamente dedotto e provato l'applicabilità, per le branche in esame, delle previgenti tariffe regionali fino all'1.4.13;
- riconosceva gli interessi ex d.lgs. 231/02, stante la specifica previsione contenuta nell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92, stipulato tra le parti in sostituzione degli interessi legali riconosciuti in decreto.
NT 2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 6.7.2020 formulando quattro motivi di appello che saranno esaminati dettagliatamente di seguito, rassegnando le seguenti conclusioni: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente l'opposizione così come NT formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e come precisata nel verbale di causa e nelle comparse conclusionali;
-condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4.11.2020 si è costituito il , che ha CP_4 resistito all'appello, chiedendone il rigetto rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Rigettare
l'appello proposto dalla confermando la sentenza di primo Parte_1 grado n 2714-2020; 2. Condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_4 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2.3. All'udienza del 13.6.2023, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Successivamente, stante il trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere relatore, l'appello è stato rimesso sul ruolo e, mutato il Consigliere relatore, è stato trattenuto in decisione all'udienza del
7.10.2025 senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
NT
Con il primo motivo di gravame, l' censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le anomalie tecnico-sanitarie, per un importo pari a € 80,05, non fossero mai state oggetto di specifica contestazione da parte del , né suffragate da idonea prova contraria, con CP_4 conseguente implicito riconoscimento del credito.
La doglianza è inammissibile, prim'ancora che infondata. 5 Infatti, dalle argomentazioni poste a suo fondamento non emerge alcun rilievo critico alla motivazione del Tribunale incentrata sulla inidoneità della documentazione prodotta.
Il motivo è formulato in modo generico, privo della necessaria specificità, in violazione dell'art. 342
c.p.c., non essendo chiaramente individuato né il vizio concreto attribuito alla motivazione della sentenza impugnata, né gli elementi documentali su cui si fonderebbe la censura.
In ogni caso, anche a volerlo ritenere ammissibile, il motivo risulterebbe comunque infondato.
NT Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la contestazione formulata dall' è priva del requisito della specificità e non è stata ulteriormente chiarita né integrata nelle difese successive. NT L'unico documento prodotto a sostegno – la nota prot. n. 1561 del 03/08/2015 – si limita a un generico richiamo a presunte anomalie, senza fornire alcuna descrizione puntuale delle prestazioni ritenute irregolari, né le ragioni tecniche o sanitarie della contestazione.
In assenza di puntuali indicazioni circa le prestazioni oggetto di rilievo, nonché della prova del NT relativo iter procedimentale di contestazione (che, in base al contratto, l' avrebbe dovuto attivare), la generica deduzione di irregolarità per l'importo di € 80,05 non può ritenersi sufficiente ad escludere il relativo credito del , che è invece stato comprovato documentalmente. CP_4
NT
È parimenti infondato il secondo motivo, con cui l' si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto che era onere del Centro appellato dimostrare non solo i fatti costitutivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio, ma anche il rispetto del tetto di spesa annuale previsto per l'anno
2013.
È pacifico, in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., che spetta al creditore (nella specie, il Centro) dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale/convenzionato, l'accreditamento e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni sanitarie oggetto della domanda monitoria. Il Centro ha assolto tale onere producendo in giudizio: il contratto stipulato ex art.
8-quinquies del D.Lgs. 502/92; la documentazione contabile comprovante l'avvenuta NT erogazione delle prestazioni;
la delibera n. 1824/2014 attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale.
Diversamente, sul superamento del tetto di spesa, è ormai consolidato l'orientamento della NT giurisprudenza di legittimità che pone a carico del debitore e quindi sull' l'onere di provare lo sforamento del limite di spesa costituendo lo stesso un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
6 NT Con il terzo motivo l' appellante deduce di aver legittimamente richiesto al Centro l'emissione di note di credito per le prestazioni rese nel periodo 22–27 ottobre 2013 (Patologia Clinica: €
31.244,75) e 24–29 ottobre 2013 ( : € 34.827,38), sostenendo di aver agito in NTroparte_3 conformità a quanto stabilito dai verbali del Tavolo Tecnico (n. 1/2014 e n. 2/2014), i quali avrebbero individuato come data di esaurimento del tetto di spesa, rispettivamente, il 21/10/2013 e il NT 23/10/2013. Sulla base di ciò, l' ritiene di aver operato in conformità all'art. 5 lett. a) del contratto, che prevede l'applicazione della regressione tariffaria unitaria (RTU) per le prestazioni rese entro la data prevista di esaurimento del tetto, ma oltre la data di sforamento effettivo “a consuntivo”.
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la produzione tardiva delle note dirigenziali e dei verbali tecnici, invocando il principio dell'overruling giurisprudenziale a giustificazione del mutato assetto dell'onere probatorio.
Il motivo è inammissibile, prim'ancora che infondato.
NT Infatti, l' i limita a reiterare le stesse argomentazioni difensive già articolate nel giudizio di primo grado, senza censurare in modo specifico la motivazione espressa dal Tribunale, che ha fondato il rigetto dell'eccezione su due presupposti ben precisi: l'assenza di un provvedimento amministrativo adottato dall'organo competente che accerti lo sforamento e determini le percentuali di regressione da applicare;
la mancata dimostrazione del perfezionamento della procedura prevista contrattualmente e dalla normativa regionale per l'applicazione della RTU.
Il mancato confronto con tale motivazione rende il motivo generico e, dunque, inammissibile ex art. 342 c.p.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n.
27199/2017).
In ogni caso, il motivo è infondato.
NT Va osservato che il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato per il 2013 stabiliva che l' ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo NT PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione del momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per il pagamento delle prestazioni rese: “a) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima NT comunicazione della , a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_2 fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti
7 prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva NT rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, oppure in assenza di NT comunicazione previsionale, comporta per l' l'obbligo di pagare applicando la regressione tariffaria;
tuttavia, sino a quando il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati o nel caso in cui il procedimento non sia per niente osservato, non può essere negato il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 3° del contratto, in quanto NT l' non ha allegato agli atti del giudizio alcun provvedimento amministrativo con il quale, nel dare atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, determinava la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (importo corrispondente alla percentuale di regressione sullo specifico fatturato dell'intero anno) opponibile al singolo centro.
Doveva cioè dimostrare essersi perfezionato il procedimento di cui all'allegato C) della D.G.R.C. n.
1268/08. Procedimento che, come è noto, deve concludersi a mezzo rituale provvedimento amministrativo adottato dall'unico organo dotato di potere rappresentativo dell'ente, ovvero con delibere del Direttore Generale pro tempore.
Come correttamente statuito in sentenza, a consuntivo il limite di spesa era stato raggiunto prima di quanto previsto: per la branca di laboratorio, infatti, il tetto è stato superato il 21.10.2013 anziché il
27.10.2013 come inizialmente stimato, mentre per la branca della radiodiagnostica il superamento è avvenuto il 23.10.2013 invece che il 29.10.2013, come comunicato solo successivamente, con le note NT del 20.11.2013. Dunque, la avrebbe dovuto procedere, secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro, ma ciò non è stato fatto.
NT La invece di applicare la regressione tariffaria prevista dal contratto — ossia ridurre la remunerazione delle prestazioni effettuate in eccedenza in misura proporzionale al contributo del centro al superamento del tetto di spesa — ha limitato la propria azione a richiedere l'emissione di 8 una nota di credito per l'intero importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo intercorrente tra la data di presunto superamento del tetto e quella di effettivo superamento a consuntivo.
Ora l'importo oggetto di contenzioso non è certo una RTU, ma solo il controvalore delle prestazioni rese dal Centro entro la data di previsione sforamento monitorata (27.10.13), ma successivamente alla data di sforamento effettivamente consuntivata.
La nota dirigenziale n. 60667/2013 del 20.11.2013, avente ad oggetto “Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di Patologia Clinica da erogarsi per l'anno 2013”, la nota n. 60672/2013 del
20.11.2013, avente ad oggetto “Esaurimento dei limiti di spesa netta per prestazioni di
Radiodiagnostica da erogarsi per l'anno 2013” e i verbali del Tavolo Tecnico nn. 1 e 2 del 2014, oltre a essere stati tardivamente prodotti, costituiscono meri atti interni o istruttori, privi di valore provvedimentale e inidonei a incidere sul rapporto contrattuale con effetti vincolanti verso i terzi.
Ne consegue che il credito azionato dal è integralmente dovuto, poiché relativo a prestazioni CP_4 rese entro la data di previsione di sforamento (27 ottobre 2013 per la branca di laboratorio – 29 ottobre
2013 branca della radiodiagnostica) e, dunque, remunerabili anche in presenza di superamento del tetto “a consuntivo”, secondo quanto stabilito dal contratto.
È infine infondata la richiesta di remissione in termini per la produzione documentale tardiva, basata sull'invocato “overruling giurisprudenziale” circa l'onere della prova. Come affermato da costante giurisprudenza (Cass. n. 9443/2015; Cass. n. 5962/2013), il prospective overruling è un istituto eccezionale, applicabile solo in ambito processuale, e in presenza di un mutamento giurisprudenziale radicale e imprevedibile su una regola di rito consolidata e duratura nel tempo, tale da fondare un legittimo affidamento della parte. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, la pretesa rimessione in termini deve essere rigettata, difettando sia il presupposto giuridico sia la prova di un impedimento non imputabile, ex art. 345, comma 3, c.p.c.
NT Con il quarto ed ultimo motivo di appello l' lamenta la decisione, sull'assunto che «nella fattispecie in esame tale tasso di interesse non è applicabile», in quanto le prestazioni di cui è causa si inquadrano nell'ambito della concessione di pubblico servizio, mentre le disposizioni del d.lgs. n.
231/2002 sono applicabili ai soli pagamenti effettuati «a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», come riconosciuto anche da questa Corte e dalla S.C. con riguardo ai crediti derivanti NT dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle
9 Sotto un primo profilo è sufficiente evidenziare che la speciale disciplina degli interessi moratori contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 si applica al mancato pagamento del prezzo di “transazioni commerciali” (cioè di «contratti, comunque denominati, […] che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo»: cfr. art. 2, co.1, lett. a) d.lgs. cit.) concluse tra imprese e pubbliche amministrazioni, nel cui novero, anche alla luce della riforma del 2012, vanno ricompresi anche gli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie locali (o le regioni) ed i soggetti titolari di strutture sanitarie accreditate, sia pur in via transitoria, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie in favore degli assistiti del Servizio sanitario nazionale per conto ed a carico di quest'ultimo. In tal senso, del resto, è ormai consolidato l'insegnamento della
ZI (cfr., ex multis, Cass. n. 20391/2016, n. 17665/2019) ed invano l'appellante richiama precedenti giurisprudenziali concernenti la diversa disciplina dei rapporti con le farmacie.
Sotto un secondo profilo, poi, neanche va trascurata un'ulteriore circostanza, che è dirimente, ossia che la questione è stata oggetto di specifica regolamentazione negoziale, in quanto all'art. 7 del contratto è stato espressamente concordato tra le parti che «senza che sia necessaria la costituzione in mora (…) dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali» (così il comma 6), per cui a fronte di tale pattuizione la spettanza degli interessi, come riconosciuti nella sentenza di primo grado, risulta solo pretestuosamente contestata.
In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' al pagamento, in favore del NTroparte_4
delle spese del presente NTroparte_2 grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 - nel complessivo importo di 7.300,00 per compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione all'Avv. Fabio Musto per dichiarazione di anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
10 Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1
, con citazione notificata il 6.7.2020, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
[...]
2714/2020 pubblicata il 14.04.2020, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l' al pagamento in favore del NTroparte_4 [...]
le spese del presente grado, che liquida in € 7.300,00 per NTroparte_2 compenso professionale ed € 1.095,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore avv. Fabio Musto;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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