Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
In tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica "ratio", alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell'ascensore già esistente. La disciplina legislativa in "subiecta materia" (artt. 1123 - 1125 cod. civ.) è, peraltro, suscettibile di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini.
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1. A.A. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 4409/2017 della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 19 ottobre 2017. Resiste con controricorso il Condominio (Omissis). Non hanno svolto attività difensive le altre intimate B.B. e C.C.. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del D.Lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. 3. La Corte d'appello di Milano ha accolto il gravame spiegato dal Condominio (Omissis) contro la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 27 aprile 2015 e perciò rigettato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/03/1999, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. HE ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES HE, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Cestari, 34 presso l'avv. Maria Teresa Paoli, rappresentato e difeso giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di via Lattanzio n. 14, Bari, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonelli, 4 presso l'avv. Ferdinando Pace, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Domenico Annoscia, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Bari n. 263/97 del 17.01.1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/11/98 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Pace Ferdinando che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Bari, con sentenza 17.01.1997, rigettava l'appello interposto da HE MB avverso la sentenza 29.03.1996 del giudice di pace di Bari di rigetto dell'opposizione dal predetto proposta avverso ingiunzione di pagamento di spese condominiali per la ristrutturazione dell'ascensore. Riteneva che le spese relative alla ristrutturazione dell'ascensore dovessero essere ripartite tra i condomini non in base al criterio di cui all'art.1124 c.c. ne' in base alla tabella E), concernente l'ordinaria manutenzione, ma in base alla tabella A), indicante i valori millesimali;
affermava la legittimazione passiva di MB HE in base al "principio dell'apparenza", avuto riguardo al rapporto di mandato tra condomino e amministratore. Contro la sentenza HE MB ricorre per cassazione con tre motivi che ha illustrato con memoria.
Il condominio resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo e secondo motivo, intimamente connessi, denunciando violazione dell'art. 1124 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1123 C.C., contraddittoria motivazione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che le spese di ricostruzione dell'ascensore dovessero essere ripartite tra i condomini in base ai valori millesimali riportati nella tabella A) anziché in base al' criterio di cui agli artt. 1124 e 1123 c. II c.c. , confermato dalla "volontà unanime dei condomini" - emergente dalle tabelle C) ed E)- di escludere i MB dalle spese di ricostruzione delle scale e di manutenzione dell'ascensore. Sono fondati.
Da un lato, invero, la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica 'ratio' alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell'ascensore già esistente (v. sentenze nn. 3514/69, 5479/91), dall'altro la disciplina legislativa (artt. 1123 - 1125 c.c. ) in 'subiecta materia' è suscettibile di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini. Consegue che l'impugnata sentenza non solo ha disatteso i principi suddetti nello statuire la ripartizione delle spese di ricostruzione dell'ascensore in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino (art.1123 c. I c.c.), ma ha pure omesso di esaminare il motivo di impugnazione attinente al patto negoziale tra i condomini di esonero dei condomini MB dalle spese di ricostruzione dell'ascensore per il non uso dell'impianto da parte degli stessi.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta di essere stato condannato al pagamento anche della quota spese di competenza del fratello MB CC in base al "principio dell'apparenza" benché tale "apparenza" fosse esclusa dai titoli di proprietà a disposizione dell'amministrazione del condominio. È fondato.
La sentenza impugnata si regge infatti, sul punto, su affermazioni meramente generiche ed apodittiche ("principio dell'apparenza...rapporto mandante mandatario, tipico del rapporto intercorrente fra il singolo condomino proprietario e l'amministratore del condominio") che non giustificano in alcun modo la ritenuta obbligazione di un soggetto (l'attuale ricorrente) al pagamento delle spese condominiali afferenti alla proprietà di altri.
Consegue che la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso tribunale - anche per la statuizione delle spese di questo procedimento- in relazione al primo e secondo motivo del ricorso e senza rinvio in relazione al terzo motivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione del tribunale di Bari, anche per le spese di questo procedimento, in relazione al primo e secondo motivo del ricorso;
cassa senza rinvio in relazione al terzo motivo.
Così deciso in Roma, il 6.11.1998
Depositato in Cancelleria il 25 Marzo 1999