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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. G. DI DONATO e dell'avv. M. ROMANELLI, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A. Controparte_2 C.F._1
RUOCCO, come da procura alle liti;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA - avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso in data 23.03.2023 dal
Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita CERIZZA;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato da qui in avanti, per Controparte_1 brevità, adiva il Tribunale di Biella nei confronti della RA , CP_1 CP_2 chiedendo, di “accertare (…) l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita Cerizza, notificato dalla SI.ra il 5 aprile 2023, e, per l'effetto, revocare il suddetto CP_2 provvedimento;
(…) per l'effetto dell'accoglimento della presente opposizione al Decreto ingiuntivo, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, nella qualità di procuratore antistatario della SI.ra , a restituire gli importi precettati pari, salvo errori o Controparte_2 omissioni, ad Euro 1.566,28 complessivi (406,84 + 1.159,84) che l'odierna opponente ha corrisposto in forza del predetto Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023)”, in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice evidenziava che i) la società opponente in data 07.04.2023, cioè successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, aveva inviato mediante messaggio di posta elettronica al legale di controparte copia del contratto contenente il modulo d'adesione polizze – privo, tuttavia, del modulo in Pt_1 quanto la relativa disciplina, all'epoca della sottoscrizione, non era ancora in vigore -, dell'estratto conto, del piano di ammortamento, delle condizioni generali polizza coperto e delle condizioni generali polizza diaria, oltre alla prova del pagamento delle spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario (docc. 5 e 6 fascic. monitorio); ii) aveva CP_1 provveduto alla trasmissione dei documenti meglio indicati nell'atto introduttivo, nonché al
1 pagamento delle spese di lite come da decreto ingiuntivo e pedissequo precetto al solo fine di evitare l'esecuzione coatta;
iii) in verità, non sussistevano i presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo in parola, poiché il contratto di finanziamento n. 17973797 risultava stipulato in data 07.08.2010, cioè oltre tredici anni or sono e, in ogni caso, dodici anni prima della richiesta di consegna documentale formulata stragiudizialmente dalla cliente (cfr. pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo;
iv) “contestualmente alla stipula CP_2 del Contratto, la SI.ra sottoscriveva con le società Cardif Assicurazioni S.p.A. e CP_2
Europ Assistance Italia S.p.A., e dunque non con due polizze assicurative (docc. 8 e CP_1
9). In proposito, con pec del 23 maggio 2022, la SI.ra , per mezzo CP_2 dell'Associazione A.Difesa, chiedeva ai sensi dell'art. 119 TUB ad di ricevere copia CP_1 della seguente documentazione, ossia il “CONTRATTO, PIANO DI AMMORTAMENTO, MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA, CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA, ESTRATTO CONTO ED EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione); v) “Fermo quanto di seguito dedotto, non può non osservarsi in limine che una richiesta di tal genere non possa essere considerata una valida istanza ex art. 119, IV comma, TUB, per la sua genericità e natura all'evidenza esplorativa, inerente anche a ipotetici avvenimenti, quali ad esempio le “eventuali modifiche contrattuali” (!) e comunque avente per oggetto documentazione esorbitante dal perimetro dell'art. 119 TUB In secondo luogo, anche a voler considerare benevolmente l'istanza avversaria, è dirimente notare come il Contratto oggetto del procedimento monitorio è stato sottoscritto ben oltre il termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB (esso, come detto, è stato sottoscritto il 7 agosto 2010, mentre l'istanza di consegna documentale è stata inviata ad solo il 23 maggio 2022)” (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di CP_1 citazione in opposizione) e che vi) l'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 119 TUB doveva intendersi limitata alla “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; (ii) che detta istanza “deve essere formulata in modo tale da consentire un'agevole identificazione del rapporto e devono individuare le “singole operazioni” di cui si richiede evidenza;
nonché (iii) il canale messo a disposizione da per l'ottenimento CP_1 della documentazione” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Si costituiva in giudizio la RA , replicando che i) “il diritto alla consegna CP_2 del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta” (cfr. pag. 3 della comparsa); ii) “il limite temporale decennale si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile che, anche secondo il disposto dell'articolo 2220 c.c., deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
il contratto di conto corrente bancario, però, non costituisce documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., integra la prova scritta richiesta ad substantiam e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario. Il contratto, infatti, a differenza della documentazione contabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti;
pertanto, stante l'onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (così Trib. Napoli, Sentenza n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019)” (cfr. pag. 4 della comparsa) e che iii) il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non pare soggiacere al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., per cui l'utente, in ragione della buona fede che persiste anche nella fase esecutiva del contratto, può esigerne la copia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
2 Ora, è pacifico che il contratto n. 17973797 sia stato stipulato dalle parti in data 07.08.2010, apparendo, altresì, incontestate la richiesta stragiudiziale di copia del predetto titolo negoziale avanzata in data 23.05.2022 dalla RA , la risposta inoltrata dalla CP_2 società opponente in data 30.09.2022, il deposito da parte della cliente del ricorso per decreto ingiuntivo in data 15.03.2023 e l'ostensione da parte di dei documenti nella CP_1 propria disponibilità successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (cfr., rispettivamente, docc. 10, 11 e 7 fascic. parte opponente), peraltro comprensivi del piano d'ammortamento, pur non richiesto con il ricorso;
ne discende la cessazione della materia del contendere, circostanza rilevabile anche d'ufficio dal giudice, a cui viene, quindi, demandata la valutazione della cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite.
Ciò posto, si sottolinea come la giurisprudenza sia divisa sull'individuazione della disciplina applicabile in caso di richiesta da parte del cliente della copia del contratto stipulato con un istituto di credito, occorrendo evidenziare come, secondo un indirizzo, la norma applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 119 TUB, con conseguente prescrizione del predetto diritto esercitato oltre il termine degli “ultimi dieci anni”, mentre, secondo altro orientamento, tale diritto sarebbe regolato dall'art. 117 del medesimo testo normativo, escludente qualsivoglia limite temporale.
Più precisamente, secondo il primo indirizzo, “la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione,
e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente
l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)” (cfr. Trib. Grosseto, 17.06.2020, n.386). Secondo altro indirizzo, invece, il diritto al conseguimento di una copia del contratto non sarebbe disciplinato dall'art. 119
T.U.B., inerente - analogamente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.- expressis verbis alle singole operazioni contabili, ma dall'art. 117 T.U.B., che impone alle banche la consegna ai clienti di un esemplare del titolo negoziale anche in epoca successiva alla sottoscrizione e ciò in ragione della peculiare natura dello stesso, costituente – a differenza delle singole operazioni contabili rilevanti sul mero piano esecutivo - fonte del rapporto obbligatorio dedotto dalle parti, postulante, proprio per questo, la forma scritta ad substantiam, a fortiori in ragione della tutela rafforzata in favore dei consumatori. Corollario ne è che, secondo tale impostazione, “non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (così Trib. Napoli, Sentenza n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019)” (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 20.04.2022). Detto diversamente, “il
3 dovere della banca di consegnare al cliente, che gliene faccia richiesta, copia del contratto di conto corrente consegue al dovere generale di entrambi i contraenti di comportarsi in buona fede, anche in punto di esecuzione del contratto, tanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Tale obbligo non viene meno allorquando il rapporto sia concluso, essendo comunque dovere delle parti di mantenere integre tutte le ragioni che trovano fonte nel rapporto contrattuale, anche quando il rapporto è cessato” (cfr. Trib. Lecce, 18.03.2020, n.837).
Ebbene, tale secondo indirizzo appare condivisibile, in quanto maggiormente aderente sia al dato letterale dell'art. 119, avente a oggetto soltanto le singole operazioni contabili, sia - ancor prima – al dato letterale dell'art. 117, che, a ben vedere, non pone limiti temporali all'esercizio da parte del cliente del diritto al conseguimento di una copia del contratto bancario, postulante la forma scritta ad substantiam proprio in ragione della natura di fonte negoziale dello stesso. Corollario ne è la fondatezza della richiesta stragiudiziale inviata dalla RA ad al fine dell'ottenimento di una copia del contratto di CP_2 CP_1 finanziamento, peraltro adeguatamente circostanziata, atteso che essa presentava il numero identificativo del contratto, nonché i dati anagrafici della cliente, comprovati dal documento d'identità. Si aggiunge come, a fronte di detta specifica istanza, si sia CP_1 limitata a rispondere in data 30.09.2022 in maniera tautologica, vuota e circolare mediante messaggio di posta elettronica recante una mera nota esplicativa della procedura da seguire ai fini del conseguimento della documentazione d'interesse e l'indicazione di due indirizzi di posta elettronica ( o , a cui, in effetti, la Email_1 Email_2 RA aveva già inviato l'istanza stragiudiziale del 23.05.2022, come CP_2 evincibile dall'indirizzo del destinatario apposto sulla busta elettronica, ove si legge:
Si ritiene, pertanto, che la società odierna opponente non abbia Email_3 adeguatamente valutato la richiesta della cliente in punto ostensione del contratto, sebbene inoltrata, sin dall'origine, all'indirizzo corretto in ottemperanza dei canoni di precisione richiesti dall'istituto stesso ai fini dell'individuazione della documentazione, avendo CP_1 provveduto alla trasmissione di copia del titolo negoziale soltanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del relativo precetto.
Per quanto concerne gli altri documenti, si osserva come la RA nel ricorso CP_2 per decreto ingiuntivo abbia chiesto copia “della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate”, tuttavia mediante allegazioni generiche, approssimazione connotante, a monte, anche la richiesta stragiudiziale, così come evidenziato da parte opponente. Tali difese non venivano contestate da parte della convenuta opposta alla prima difesa utile - costituita dalla propria comparsa di costituzione- neppure con riguardo alle difese di parte attrice in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva circa la richiesta di consegna delle polizze assicurative non meglio individuate dalla cliente e all'insussistenza dell'obbligo di consegna del modulo in ragione della Pt_1 mancata entrata in vigore, all'epoca della stipula del contratto, della relativa normativa. In altri termini, si osserva come la richiesta stragiudiziale in parola, approssimativamente avanzata, sia stata reiterata in maniera altrettanto generica nel ricorso per ingiunzione, con conseguente ottenimento, a ben vedere, di un titolo giudiziale indeterminato nell'oggetto e, pertanto, inidoneo, in astratto, all'esecuzione coatta. Si rileva sul punto come il ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando una mera modalità d'introduzione della causa, non esoneri la parte interessata dall'onere di precisa e puntuale allegazione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, a fortiori, in considerazione della natura inaudita altera parte del procedimento monitorio;
non può, infatti, esigersi da parte attrice in opposizione, debitrice in senso sostanziale, un onere di specifica e puntuale contestazione mediante opposizione, qualora la parte promuovente il giudizio monitorio, creditrice in senso
4 sostanziale, si sia in tale sede sottratta, per prima, all'onere di puntuale e seria allegazione, violando il principio dispositivo. Appaiono, dunque, condivisibili le argomentazioni difensive di in punto genericità della richiesta di estratto conto – attinente alla fase CP_1 esecutiva del rapporto -, in ordine al quale la RA non indicava neppure il CP_2 periodo temporale d'interesse, presupposto rilevante ai fini della verifica della sussistenza o meno in capo all'istituto dell'obbligo di conservazione della documentazione per un decennio ex art. 119 u.c. TUB. ne è l'accoglimento parziale dell'opposizione in CP_3 ordine al “MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA, CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA, ESTRATTO CONTO ED EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infine, in punto spese di lite, si osserva che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (cfr. Trib. Milano sez. XIII, 04.01.2020, n.13).
Nella fattispecie, si sottolinea come all'esito del presente giudizio le parti risultino reciprocamente soccombenti, per cui si dispone la compensazione delle spese di lite relative al procedimento d'opposizione. Attesa l'espressa domanda di restituzione avanzata da degli “importi precettati pari, CP_1 salvo errori o omissioni, ad Euro 1.566,28 complessivi (406,84 + 1.159,84) che l'odierna opponente ha corrisposto in forza del predetto Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023)” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione), si ritiene, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, nonché del difetto di contestazioni in punto avvenuto pagamento e quantum, di accogliere parzialmente la domanda di restituzione, disponendo il pagamento da parte dell'avv. RUOCCO, dichiaratosi antistatario, in favore di della somma di € 783,00 pari alla metà dell'importo versato dalla seconda per CP_1 effetto della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso in data 23.03.2023 dal Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa
Margherita CERIZZA;
CONDANNA l'avv. RUOCCO, dichiaratosi antistatario, al pagamento in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma pari a CP_1
€783,00 pari alla metà dell'importo versato dalla predetta società a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto;
DISPONE, con riguardo al presente procedimento d'opposizione, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Biella, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. G. DI DONATO e dell'avv. M. ROMANELLI, come da procura alle liti;
- PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A. Controparte_2 C.F._1
RUOCCO, come da procura alle liti;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA - avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso in data 23.03.2023 dal
Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita CERIZZA;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato da qui in avanti, per Controparte_1 brevità, adiva il Tribunale di Biella nei confronti della RA , CP_1 CP_2 chiedendo, di “accertare (…) l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa Margherita Cerizza, notificato dalla SI.ra il 5 aprile 2023, e, per l'effetto, revocare il suddetto CP_2 provvedimento;
(…) per l'effetto dell'accoglimento della presente opposizione al Decreto ingiuntivo, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, nella qualità di procuratore antistatario della SI.ra , a restituire gli importi precettati pari, salvo errori o Controparte_2 omissioni, ad Euro 1.566,28 complessivi (406,84 + 1.159,84) che l'odierna opponente ha corrisposto in forza del predetto Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023)”, in ogni caso, con vittoria di spese di lite.
A fondamento delle proprie richieste, parte attrice evidenziava che i) la società opponente in data 07.04.2023, cioè successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, aveva inviato mediante messaggio di posta elettronica al legale di controparte copia del contratto contenente il modulo d'adesione polizze – privo, tuttavia, del modulo in Pt_1 quanto la relativa disciplina, all'epoca della sottoscrizione, non era ancora in vigore -, dell'estratto conto, del piano di ammortamento, delle condizioni generali polizza coperto e delle condizioni generali polizza diaria, oltre alla prova del pagamento delle spese di lite in favore del legale dichiaratosi antistatario (docc. 5 e 6 fascic. monitorio); ii) aveva CP_1 provveduto alla trasmissione dei documenti meglio indicati nell'atto introduttivo, nonché al
1 pagamento delle spese di lite come da decreto ingiuntivo e pedissequo precetto al solo fine di evitare l'esecuzione coatta;
iii) in verità, non sussistevano i presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo in parola, poiché il contratto di finanziamento n. 17973797 risultava stipulato in data 07.08.2010, cioè oltre tredici anni or sono e, in ogni caso, dodici anni prima della richiesta di consegna documentale formulata stragiudizialmente dalla cliente (cfr. pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo;
iv) “contestualmente alla stipula CP_2 del Contratto, la SI.ra sottoscriveva con le società Cardif Assicurazioni S.p.A. e CP_2
Europ Assistance Italia S.p.A., e dunque non con due polizze assicurative (docc. 8 e CP_1
9). In proposito, con pec del 23 maggio 2022, la SI.ra , per mezzo CP_2 dell'Associazione A.Difesa, chiedeva ai sensi dell'art. 119 TUB ad di ricevere copia CP_1 della seguente documentazione, ossia il “CONTRATTO, PIANO DI AMMORTAMENTO, MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA, CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA, ESTRATTO CONTO ED EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione); v) “Fermo quanto di seguito dedotto, non può non osservarsi in limine che una richiesta di tal genere non possa essere considerata una valida istanza ex art. 119, IV comma, TUB, per la sua genericità e natura all'evidenza esplorativa, inerente anche a ipotetici avvenimenti, quali ad esempio le “eventuali modifiche contrattuali” (!) e comunque avente per oggetto documentazione esorbitante dal perimetro dell'art. 119 TUB In secondo luogo, anche a voler considerare benevolmente l'istanza avversaria, è dirimente notare come il Contratto oggetto del procedimento monitorio è stato sottoscritto ben oltre il termine decennale ex art. 119, IV comma, TUB (esso, come detto, è stato sottoscritto il 7 agosto 2010, mentre l'istanza di consegna documentale è stata inviata ad solo il 23 maggio 2022)” (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di CP_1 citazione in opposizione) e che vi) l'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 119 TUB doveva intendersi limitata alla “documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; (ii) che detta istanza “deve essere formulata in modo tale da consentire un'agevole identificazione del rapporto e devono individuare le “singole operazioni” di cui si richiede evidenza;
nonché (iii) il canale messo a disposizione da per l'ottenimento CP_1 della documentazione” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione). Si costituiva in giudizio la RA , replicando che i) “il diritto alla consegna CP_2 del contratto, infatti, è un diritto specifico e autonomo del cliente nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede e, pertanto, fuoriesce dall'ambito applicativo dell'art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 che sottopone la consegna della documentazione delle singole operazioni alla condizione che si riferiscano al decennio anteriore alla richiesta” (cfr. pag. 3 della comparsa); ii) “il limite temporale decennale si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile che, anche secondo il disposto dell'articolo 2220 c.c., deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;
il contratto di conto corrente bancario, però, non costituisce documentazione contabile bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1 e 3 T.U.B., integra la prova scritta richiesta ad substantiam e a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario. Il contratto, infatti, a differenza della documentazione contabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti;
pertanto, stante l'onere di forma scritta del contratto ad substantiam, non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (così Trib. Napoli, Sentenza n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019)” (cfr. pag. 4 della comparsa) e che iii) il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non pare soggiacere al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., per cui l'utente, in ragione della buona fede che persiste anche nella fase esecutiva del contratto, può esigerne la copia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
2 Ora, è pacifico che il contratto n. 17973797 sia stato stipulato dalle parti in data 07.08.2010, apparendo, altresì, incontestate la richiesta stragiudiziale di copia del predetto titolo negoziale avanzata in data 23.05.2022 dalla RA , la risposta inoltrata dalla CP_2 società opponente in data 30.09.2022, il deposito da parte della cliente del ricorso per decreto ingiuntivo in data 15.03.2023 e l'ostensione da parte di dei documenti nella CP_1 propria disponibilità successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (cfr., rispettivamente, docc. 10, 11 e 7 fascic. parte opponente), peraltro comprensivi del piano d'ammortamento, pur non richiesto con il ricorso;
ne discende la cessazione della materia del contendere, circostanza rilevabile anche d'ufficio dal giudice, a cui viene, quindi, demandata la valutazione della cd. soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite.
Ciò posto, si sottolinea come la giurisprudenza sia divisa sull'individuazione della disciplina applicabile in caso di richiesta da parte del cliente della copia del contratto stipulato con un istituto di credito, occorrendo evidenziare come, secondo un indirizzo, la norma applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 119 TUB, con conseguente prescrizione del predetto diritto esercitato oltre il termine degli “ultimi dieci anni”, mentre, secondo altro orientamento, tale diritto sarebbe regolato dall'art. 117 del medesimo testo normativo, escludente qualsivoglia limite temporale.
Più precisamente, secondo il primo indirizzo, “la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione,
e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente
l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito)” (cfr. Trib. Grosseto, 17.06.2020, n.386). Secondo altro indirizzo, invece, il diritto al conseguimento di una copia del contratto non sarebbe disciplinato dall'art. 119
T.U.B., inerente - analogamente a quanto disposto dall'art. 2220 c.c.- expressis verbis alle singole operazioni contabili, ma dall'art. 117 T.U.B., che impone alle banche la consegna ai clienti di un esemplare del titolo negoziale anche in epoca successiva alla sottoscrizione e ciò in ragione della peculiare natura dello stesso, costituente – a differenza delle singole operazioni contabili rilevanti sul mero piano esecutivo - fonte del rapporto obbligatorio dedotto dalle parti, postulante, proprio per questo, la forma scritta ad substantiam, a fortiori in ragione della tutela rafforzata in favore dei consumatori. Corollario ne è che, secondo tale impostazione, “non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione (così Trib. Napoli, Sentenza n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019)” (cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 20.04.2022). Detto diversamente, “il
3 dovere della banca di consegnare al cliente, che gliene faccia richiesta, copia del contratto di conto corrente consegue al dovere generale di entrambi i contraenti di comportarsi in buona fede, anche in punto di esecuzione del contratto, tanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Tale obbligo non viene meno allorquando il rapporto sia concluso, essendo comunque dovere delle parti di mantenere integre tutte le ragioni che trovano fonte nel rapporto contrattuale, anche quando il rapporto è cessato” (cfr. Trib. Lecce, 18.03.2020, n.837).
Ebbene, tale secondo indirizzo appare condivisibile, in quanto maggiormente aderente sia al dato letterale dell'art. 119, avente a oggetto soltanto le singole operazioni contabili, sia - ancor prima – al dato letterale dell'art. 117, che, a ben vedere, non pone limiti temporali all'esercizio da parte del cliente del diritto al conseguimento di una copia del contratto bancario, postulante la forma scritta ad substantiam proprio in ragione della natura di fonte negoziale dello stesso. Corollario ne è la fondatezza della richiesta stragiudiziale inviata dalla RA ad al fine dell'ottenimento di una copia del contratto di CP_2 CP_1 finanziamento, peraltro adeguatamente circostanziata, atteso che essa presentava il numero identificativo del contratto, nonché i dati anagrafici della cliente, comprovati dal documento d'identità. Si aggiunge come, a fronte di detta specifica istanza, si sia CP_1 limitata a rispondere in data 30.09.2022 in maniera tautologica, vuota e circolare mediante messaggio di posta elettronica recante una mera nota esplicativa della procedura da seguire ai fini del conseguimento della documentazione d'interesse e l'indicazione di due indirizzi di posta elettronica ( o , a cui, in effetti, la Email_1 Email_2 RA aveva già inviato l'istanza stragiudiziale del 23.05.2022, come CP_2 evincibile dall'indirizzo del destinatario apposto sulla busta elettronica, ove si legge:
Si ritiene, pertanto, che la società odierna opponente non abbia Email_3 adeguatamente valutato la richiesta della cliente in punto ostensione del contratto, sebbene inoltrata, sin dall'origine, all'indirizzo corretto in ottemperanza dei canoni di precisione richiesti dall'istituto stesso ai fini dell'individuazione della documentazione, avendo CP_1 provveduto alla trasmissione di copia del titolo negoziale soltanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del relativo precetto.
Per quanto concerne gli altri documenti, si osserva come la RA nel ricorso CP_2 per decreto ingiuntivo abbia chiesto copia “della polizza assicurativa con il modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate”, tuttavia mediante allegazioni generiche, approssimazione connotante, a monte, anche la richiesta stragiudiziale, così come evidenziato da parte opponente. Tali difese non venivano contestate da parte della convenuta opposta alla prima difesa utile - costituita dalla propria comparsa di costituzione- neppure con riguardo alle difese di parte attrice in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva circa la richiesta di consegna delle polizze assicurative non meglio individuate dalla cliente e all'insussistenza dell'obbligo di consegna del modulo in ragione della Pt_1 mancata entrata in vigore, all'epoca della stipula del contratto, della relativa normativa. In altri termini, si osserva come la richiesta stragiudiziale in parola, approssimativamente avanzata, sia stata reiterata in maniera altrettanto generica nel ricorso per ingiunzione, con conseguente ottenimento, a ben vedere, di un titolo giudiziale indeterminato nell'oggetto e, pertanto, inidoneo, in astratto, all'esecuzione coatta. Si rileva sul punto come il ricorso per decreto ingiuntivo, rappresentando una mera modalità d'introduzione della causa, non esoneri la parte interessata dall'onere di precisa e puntuale allegazione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione, a fortiori, in considerazione della natura inaudita altera parte del procedimento monitorio;
non può, infatti, esigersi da parte attrice in opposizione, debitrice in senso sostanziale, un onere di specifica e puntuale contestazione mediante opposizione, qualora la parte promuovente il giudizio monitorio, creditrice in senso
4 sostanziale, si sia in tale sede sottratta, per prima, all'onere di puntuale e seria allegazione, violando il principio dispositivo. Appaiono, dunque, condivisibili le argomentazioni difensive di in punto genericità della richiesta di estratto conto – attinente alla fase CP_1 esecutiva del rapporto -, in ordine al quale la RA non indicava neppure il CP_2 periodo temporale d'interesse, presupposto rilevante ai fini della verifica della sussistenza o meno in capo all'istituto dell'obbligo di conservazione della documentazione per un decennio ex art. 119 u.c. TUB. ne è l'accoglimento parziale dell'opposizione in CP_3 ordine al “MODULO DI ADESIONE ALLA POLIZZA, CONTRATTO DI POLIZZA ASSICURATIVA, ESTRATTO CONTO ED EVENTUALI MODIFICHE CONTRATTUALI” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infine, in punto spese di lite, si osserva che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito” (cfr. Trib. Milano sez. XIII, 04.01.2020, n.13).
Nella fattispecie, si sottolinea come all'esito del presente giudizio le parti risultino reciprocamente soccombenti, per cui si dispone la compensazione delle spese di lite relative al procedimento d'opposizione. Attesa l'espressa domanda di restituzione avanzata da degli “importi precettati pari, CP_1 salvo errori o omissioni, ad Euro 1.566,28 complessivi (406,84 + 1.159,84) che l'odierna opponente ha corrisposto in forza del predetto Decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023)” (cfr. conclusioni dell'atto di citazione), si ritiene, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, nonché del difetto di contestazioni in punto avvenuto pagamento e quantum, di accogliere parzialmente la domanda di restituzione, disponendo il pagamento da parte dell'avv. RUOCCO, dichiaratosi antistatario, in favore di della somma di € 783,00 pari alla metà dell'importo versato dalla seconda per CP_1 effetto della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA il decreto ingiuntivo il decreto ingiuntivo n. 158/2023 (R.G. n. 356/2023) emesso in data 23.03.2023 dal Tribunale di Biella, nella persona del Giudice dott.ssa
Margherita CERIZZA;
CONDANNA l'avv. RUOCCO, dichiaratosi antistatario, al pagamento in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma pari a CP_1
€783,00 pari alla metà dell'importo versato dalla predetta società a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto;
DISPONE, con riguardo al presente procedimento d'opposizione, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Biella, 17 marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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