TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 135/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Parte_1
Massaccesi, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2. elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata in Como – Via Mugiasca n. 10;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di aver stipulato, in data 15 novembre 2012, atto di compravendita immobiliare, quale parte costruttrice-venditrice, con il sig. quale parte acquirente, avente ad Persona_1 oggetto l'unità immobiliare sita in Saviano (NA), via del Frasso n. 17, come identificata in atti;
il 26 marzo 2013 la ricorrente stipulava con la polizza assicurativa decennale postuma Controparte_1
a copertura dei potenziali danni all'immobile da essa costruito;
in data 22 ottobre 2014, il sig. Per_1
acquirente dell'immobile identificato, inviava lettera di messa in mora alla
[...] Parte_1
denunziando una serie di vizi gravi vizi strutturali presenti nel fabbricato;
in data 25 ottobre 2019 il
Tribunale di Napoli emetteva la sentenza n. 9524/2019, con la quale condannava la al Parte_1 pagamento in favore dell'acquirente della somma di € 10.673,75, oltre IVA ed Persona_1 interessi legali, per un totale complessivo di € 15.387,84, somma corrisposta in data 04.12.2019.
Parte attrice evidenziava che, in virtù della polizza assicurativa sottoscritta, ai sensi dell'art.1 la società convenuta sarebbe obbligata nei confronti dell'assicurata all'indennizzo “dei danni materiali
e diretti causati all'immobile assicurato” in caso di “gravi difetti costruttivi”, come previsto dall'art. 1669 c.c., esplicitamente richiamato nel contratto;
lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto di polizza nel suo ammontare pari ad € 35.786,01, oltre interessi legali fino alla data del soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta, la quale deduceva l'inoperatività della polizza: in proposito, i vizi riscontrati non rientrerebbero nell'oggetto del contratto, ed inoltre presupposto per l'ottenimento dell'indennizzo consisterebbe nell'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte; concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017); va inoltre rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “è necessario interpretare l'aggettivo "accidentale" non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui
"L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi" (Cass., Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n.
20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762)” (Cass., n. 18320 del
2023).
Ciò posto, deve necessariamente esaminarsi l'oggetto del contratto in atti, in proposito precisando che in tema di contratto di assicurazione “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento
o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”, con l'ulteriore precisazione che - a fronte di misure che delimitano l'oggetto stesso del contratto - ne consegue “la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art.
1341 c.c., comma 2” (Cass., 11757 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie e per quanto attiene all'oggetto, l'art. 1 del contratto in atti prevede che l'obbligo della Società sussiste esclusivamente - oltre al caso, pacificamente non sussistente, di rovina totale o parziale – in ipotesi “di gravi difetti costruttivi”, derivati da “vizio del suolo” o “difetto di costruzione” “ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità”; risultano, inoltre, esclusi i danni “da difettosa impermeabilizzazione” ed i danni a “pavimentazione, rivestimenti ed intonaci” (art. 2,
“delimitazione dell'assicurazione”, del contratto all.to all'atto introduttivo di parte attrice).
Dalle richiamate pattuizioni contrattuali emerge, dunque, che non qualsiasi difetto costruttivo, sussumibile nella previsione dell'art. 1669 c.c., risulta oggetto del contratto stipulato, ma solo quelli più gravi, ovvero tali da compromettere la stabilità dell'immobile, delimitando così lecitamente l'oggetto del rapporto negoziale, senza escludere il rischio garantito.
La lecita delimitazione dell'oggetto del contratto de quo, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice (anche nella nota depositata in data 05/11/2024), risulta, peraltro, già affermata dalla più recente giurisprudenza: “É quindi fisiologico e del tutto legittimo che si verifichi in relazione alla polizza de qua un gap tra la responsabilità di venditore e costruttore ex art. 1669 c.c. – interpretata dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in termini molto ampi – e la copertura assicurativa, la cui estensione era rimessa alla volontà dei contraenti che ben potevano coprire solo le ipotesi più gravi, di rovina totale dell'immobile o di rischio di crollo. In questo senso, allora, appare irrilevante, rispetto all'appellante, la deduzione degli acquirenti appellati secondo cui la giurisprudenza di legittimità considera gravi difetti dell'opera rilevanti ai fini dell'art. 1669 cc anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori quali, per l'appunto, rivestimenti, pavimenti (v. per tutte, Cass n. 15846/17, che ha espressamente compreso nella previsione di cui all'art. 1669 cc. "crepe, lesioni, sulle piastrelle della pavimentazione causati dall'errata tecnica di posa adoperata). Tale orientamento può rilevare rispetto ai responsabili dei vizi ex art. 1669 c.c., non rispetto all'assicuratore, tenuto nei limiti delle clausole contrattuali”, Corte d'Appello Firenze,
n. 1003 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 1879 del 2023; Trib. Trani, sez. lav., n. 1124 del 2024). Tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, dalla CTU in atti (all.to n. 8 all'atto introduttivo di parte attrice) non emergono gravi difetti costruttivi tali da compromettere la stabilità del bene, sicchè, in conclusione, i vizi riscontrati nella pronuncia del Tribunale di Napoli non rientrano nell'oggetto del contratto assicurativo, e pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 135/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.778,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07 gennaio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 135/2021 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: contratto di assicurazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Parte_1
Massaccesi, presso il cui studio, sito in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2. elettivamente domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'avv.to Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata in Como – Via Mugiasca n. 10;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Parte attrice esponeva di aver stipulato, in data 15 novembre 2012, atto di compravendita immobiliare, quale parte costruttrice-venditrice, con il sig. quale parte acquirente, avente ad Persona_1 oggetto l'unità immobiliare sita in Saviano (NA), via del Frasso n. 17, come identificata in atti;
il 26 marzo 2013 la ricorrente stipulava con la polizza assicurativa decennale postuma Controparte_1
a copertura dei potenziali danni all'immobile da essa costruito;
in data 22 ottobre 2014, il sig. Per_1
acquirente dell'immobile identificato, inviava lettera di messa in mora alla
[...] Parte_1
denunziando una serie di vizi gravi vizi strutturali presenti nel fabbricato;
in data 25 ottobre 2019 il
Tribunale di Napoli emetteva la sentenza n. 9524/2019, con la quale condannava la al Parte_1 pagamento in favore dell'acquirente della somma di € 10.673,75, oltre IVA ed Persona_1 interessi legali, per un totale complessivo di € 15.387,84, somma corrisposta in data 04.12.2019.
Parte attrice evidenziava che, in virtù della polizza assicurativa sottoscritta, ai sensi dell'art.1 la società convenuta sarebbe obbligata nei confronti dell'assicurata all'indennizzo “dei danni materiali
e diretti causati all'immobile assicurato” in caso di “gravi difetti costruttivi”, come previsto dall'art. 1669 c.c., esplicitamente richiamato nel contratto;
lamentava, dunque, l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e concludeva domandando la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto di polizza nel suo ammontare pari ad € 35.786,01, oltre interessi legali fino alla data del soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva parte convenuta, la quale deduceva l'inoperatività della polizza: in proposito, i vizi riscontrati non rientrerebbero nell'oggetto del contratto, ed inoltre presupposto per l'ottenimento dell'indennizzo consisterebbe nell'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte; concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Giova premettere che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass., sent. n. 30656 del 2017); va inoltre rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “è necessario interpretare l'aggettivo "accidentale" non alla lettera, bensì nel senso che consenta il dispiegarsi della causa del contratto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui
"L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi" (Cass., Sez. 3, 26/07/2019, n. 20305; Cass., 11/08/2017, n.
20070; Cass., Sez. 3, 26/02/2013, n. 4799; Cass., Sez. 3, 29/07/2022, n. 23762)” (Cass., n. 18320 del
2023).
Ciò posto, deve necessariamente esaminarsi l'oggetto del contratto in atti, in proposito precisando che in tema di contratto di assicurazione “sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento
o che escludono il rischio garantito. Al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito”, con l'ulteriore precisazione che - a fronte di misure che delimitano l'oggetto stesso del contratto - ne consegue “la non necessità della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art.
1341 c.c., comma 2” (Cass., 11757 del 2018).
Ebbene, nel caso di specie e per quanto attiene all'oggetto, l'art. 1 del contratto in atti prevede che l'obbligo della Società sussiste esclusivamente - oltre al caso, pacificamente non sussistente, di rovina totale o parziale – in ipotesi “di gravi difetti costruttivi”, derivati da “vizio del suolo” o “difetto di costruzione” “ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura durata, compromettendone in maniera certa ed attuale la stabilità”; risultano, inoltre, esclusi i danni “da difettosa impermeabilizzazione” ed i danni a “pavimentazione, rivestimenti ed intonaci” (art. 2,
“delimitazione dell'assicurazione”, del contratto all.to all'atto introduttivo di parte attrice).
Dalle richiamate pattuizioni contrattuali emerge, dunque, che non qualsiasi difetto costruttivo, sussumibile nella previsione dell'art. 1669 c.c., risulta oggetto del contratto stipulato, ma solo quelli più gravi, ovvero tali da compromettere la stabilità dell'immobile, delimitando così lecitamente l'oggetto del rapporto negoziale, senza escludere il rischio garantito.
La lecita delimitazione dell'oggetto del contratto de quo, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice (anche nella nota depositata in data 05/11/2024), risulta, peraltro, già affermata dalla più recente giurisprudenza: “É quindi fisiologico e del tutto legittimo che si verifichi in relazione alla polizza de qua un gap tra la responsabilità di venditore e costruttore ex art. 1669 c.c. – interpretata dalla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in termini molto ampi – e la copertura assicurativa, la cui estensione era rimessa alla volontà dei contraenti che ben potevano coprire solo le ipotesi più gravi, di rovina totale dell'immobile o di rischio di crollo. In questo senso, allora, appare irrilevante, rispetto all'appellante, la deduzione degli acquirenti appellati secondo cui la giurisprudenza di legittimità considera gravi difetti dell'opera rilevanti ai fini dell'art. 1669 cc anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori quali, per l'appunto, rivestimenti, pavimenti (v. per tutte, Cass n. 15846/17, che ha espressamente compreso nella previsione di cui all'art. 1669 cc. "crepe, lesioni, sulle piastrelle della pavimentazione causati dall'errata tecnica di posa adoperata). Tale orientamento può rilevare rispetto ai responsabili dei vizi ex art. 1669 c.c., non rispetto all'assicuratore, tenuto nei limiti delle clausole contrattuali”, Corte d'Appello Firenze,
n. 1003 del 2023; Trib. Napoli Nord, n. 1879 del 2023; Trib. Trani, sez. lav., n. 1124 del 2024). Tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, dalla CTU in atti (all.to n. 8 all'atto introduttivo di parte attrice) non emergono gravi difetti costruttivi tali da compromettere la stabilità del bene, sicchè, in conclusione, i vizi riscontrati nella pronuncia del Tribunale di Napoli non rientrano nell'oggetto del contratto assicurativo, e pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora esposto.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta R.G. 135/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.778,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07 gennaio 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 gennaio 2025.