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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 7906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7906 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
n. 21139/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 21139/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni riservato in decisione all'udienza del 12.05.2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Giovanni Palma (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 244
ATTRICE
E
(C.F: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo ammistratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Aristide d'Alessandro (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla piazza degli Artisti n. 14
CONVENUTO
NONCHÈ
(c.f. ), in persona procuratore Controparte_2 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Aleandri (c.f. pagina 1 di 12 ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via C.F._4
Lima, n. 28
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'Avv. Giovanni Palma, quale procuratore costituito della sig.ra Parte_1
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto dalle
[...]
controparti, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ai documenti esibiti e prodotti e, richiamate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione allo scrivente procuratore.
Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Parte convenuta , invece, ha così concluso: Controparte_3
“L'avv. Aristide d'Alessandro nell'interesse del convenuto si riporta a tutto CP_1
quanto eccepito, dedotto e prodotto nel corso del processo, reiterando l'impugnativa di ogni avversa deduzione, allegazione ed istanza. In particolare, a fronte della ratifica con efficacia ex nunc del mandato conferito dall'assise condominiale al sottoscritto procuratore con le delibere del 02.03.2023 e 12.12.2023 (in atti), insiste a che l'On.le
Giudicante melius re perpensa Voglia revocare l'ordinanza del 03.10.2023 con riferimento alla sola dichiarazione di contumacia del , rimettendolo in CP_1
termini con salvezza di tutta l'attività processuale svolta ante la suddetta declaratoria ivi compresa quella istruttoria. Si oppone ancora una volta alla CTU sollecitata dall'attrice in quanto assolutamente generica e comunque di natura puramente esplorativa finalizzata a surrogare il mancato assolvimento della prova cedente a suo carico con particolare riferimento all' an debeatur. Impugna tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dall'altra convenuta/terzo chiamato in garanzia Controparte_4
per quanto in contrasto con la difesa del ed in particolare
[...] CP_1
pagina 2 di 12 l'eccezione di esclusione della copertura in riferimento al sinistro in oggetto siccome infondata in fatto ed in diritto. Conclude perchè l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
Voglia in via preliminare: a) Revocare l'ordinanza del 03.10.2023 nella parte in cui ha dichiarato la contumacia del convenuto e per l'effetto rimetterlo in termini CP_1
ammettendo le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., con salvezza di tutta l'attività processuale svolta sino ad oggi;
b) Pronunciarsi sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità della chiamata diretta da parte della
e, in caso di suo accoglimento, autorizzare il IN convenuto Controparte_4
alla chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa laddove questo Giudice non ritenesse già correttamente instaurato il contraddittorio tra IN e Compagnia anche in virtù dell'avvenuta notificazione in data 18.11.2022 di detta comparsa contenente la domanda di manleva;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi costitutivi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.; Nel merito: Rigettare la richiesta di risarcimento dei danni ex adverso avanzata in uno a tutte le domande formulate, in quanto generiche ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate nei loro elementi costitutivi;
In via gradata in ogni ipotesi di accoglimento della domanda attorea:
1. Accertare la misura dell'eventuale corresponsabilità del comparente nella causazione del sinistro de quo in CP_1
uno alla condotta imprudente dell'attrice;
2. Previa dichiarazione di validità ed operatività della polizza assicurativa, accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti della e riversare sulla stessa ogni Controparte_4
conseguenza economica di un eventuale statuizione di condanna con riferimento anche agli oneri della difesa nel presente giudizio di esso Controparte_5
3. Per l'effetto condannare la in persona del legale
[...] Controparte_4
rapp.te p.t. a tenere indenne il da ogni Controparte_5
esborso e conseguenza pregiudizievole corrispondendo direttamente ad essa sig.ra
quanto alla stessa in estrema ipotesi dovuto. Con vittoria di spese, Parte_1
pagina 3 di 12 diritti ed onorari di giudizio. Chiede che la causa sia decisa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
Parte convenuta ha così concluso: “La scrivente difesa redige le Controparte_4
presenti note, in correzione dell'errore materiale contenuto nell'atto depositato in data
13.02.2024, in ossequio a quanto disposto dall'On.le Giudice adito con ordinanza dell'8.02.2024, al fine di riportarsi a tutto quanto dedotto, articolato, eccepito e concluso nei propri atti e scritti difensivi, comprese le memorie istruttorie, nuovamente impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, riferito, articolato e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Altresì, la scrivente difesa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09,in vigore dal 4.07.2009.
QUESTIONI IN RITO
Eccezione di nullità della citazione
Le parti convenute hanno eccepito la nullità del libello introduttivo, sostenendo che i fatti posti a fondamento della domanda sarebbero stati narrati in modo generico al punto da rendere impossibile la comprensione della dinamica del sinistro subìto da parte istante.
Orbene a parere di questo giudice l'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione pagina 4 di 12 ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo offerto una narrazione sufficientemente circostanziata ed adeguata a comprendere i fatti alla base del preteso diritto risarcitorio, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Inammissibilità della domanda nei confronti della Controparte_2
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_2
domanda diretta spiegata dall'attrice nei suoi confronti, essendo totalmente assente un rapporto contrattuale tra le parti.
L'eccezione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, come ha più volte affermato la Suprema Corte: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 cod. civ. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente
pagina 5 di 12 al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e
l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011. Cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010).
Dunque, corrisponde al vero la circostanza che tra e la Parte_1 [...]
non vi sia alcun rapporto contrattuale e/o diretto, avendo quest'ultima CP_4
stipulato il contratto di assicurazione direttamente con il IN (anche se ente privo di personalità giuridica). Infatti, come confermato anche dalla Suprema Corte:
“Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4245 del 20/02/2009). Tra l'altro nel caso sub iudice l'attrice non è condomina del fabbricato ma conduttrice di un immobile ivi ubicato.
Di conseguenza, la domanda di condanna al risarcimento del danno spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta è inammissibile. Controparte_4
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Passando all'esame del merito, occorre rilevare quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha citato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa. In particolare, l'istante ha dedotto che il giorno 2.11.2022, alle pagina 6 di 12 ore 18:15 circa, mentre era intenta a scendere le scale del fabbricato “B” del rovinava al suolo a Controparte_6
causa del pavimento bagnato e dell'assenza di luce, riportando lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. del P.O. Ospedale dei Colli – C.T.O.
Si è costituito in giudizio il (dapprima in Controparte_6
data 15.11.2022 ed, in seguito a dichiarazione di contumacia e regolarizzazione dell'autorizzazione in capo all'Amministratore, in data 22.01.2024), il quale ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In caso di accoglimento della stessa, ha chiesto di essere garantito e manlevato dalla Controparte_2
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente Controparte_2
ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta spiegata nei suoi confronti. Nel merito, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto ed ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal . CP_1
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attrice, relativa ad un sinistro avvenuto su area di pertinenza del (scale), rientra nell'ambito CP_1
delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
(proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
pagina 7 di 12 Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord. n. 20943 del
30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del
24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale
“in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
pagina 8 di 12 n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, alla luce dei principi suesposti ritiene questo giudice che la domanda sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
Invero, vi è un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro occorso alla , Pt_1
che non consente di ritenere provato il nesso di causalità tra il danno e la cosa. A tanto la scrivente perviene, in primo luogo, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 6.02.2024, e , che hanno fornito Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni poco circostanziate oltre che contraddittorie. Invero, mentre Tes_1
pagina 9 di 12 ha dichiarato di aver premuto ella stessa l'interruttore della luce che non ha Tes_1
funzionato ( “[…] Era tardo pomeriggio, intorno alle ore 18:00 e l'illuminazione della rampa di scale non ha funzionato, ho premuto il pulsante ma non si è accesa”),
ha affermato che sarebbe stata l'attrice ad aver cercato di accendere Testimone_2
la luce, senza però riuscirci (“[…]“la signora stava scendendo davanti a me ed Pt_1
aveva già superato la prima rampa di scale quando è arrivata ad un cancelletto e, prima di aprirlo ha provato ad accendere il pulsante dell'illuminazione ubicato sul lato sinistro dopo la prima rampa di scale a fianco al cancelletto ma la luce non si è accesa”). Ulteriori contraddizioni sussistono con riferimento alla dinamica del sinistro ed alla presenza di acqua sulle scale. Invero, mentre ha dichiarato di Testimone_1
non conoscere la causa della caduta della madre e che, a differenza di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione, non vi era acqua (“[…] dopo la prima rampa di scale siamo arrivate al cancelletto, che mia madre ha aperto e poi è caduta, non so dire precisamente come, ma è scivolata in avanti con la schiena a terra ed il braccio destro dietro alla schiena” […] “se non sbaglio non c'era una perdita d'acqua, ma tutta la rampa di scale era scivolosa, non so dire per quale motivo, so solo che fuori pioveva, ma non all'interno del palazzo.”), ha, invece, affermato che il Testimone_2
pavimento delle scale era bagnato a causa della presenza di acqua (“Il pavimento era bagnato, fuori pioveva a dirotto, non ho notato delle pedate a terra ma ho visto dell'acqua sui gradini della seconda rampa, non vi erano perdite di acqua nel condominio. Subito dopo aver aperto il cancelletto la è caduta sui primi scalini Pt_1
della seconda rampa di scale che porta al cantinato;
il cancelletto si apriva verso la prima rampa di scale non verso la seconda, la signora è caduta sui primi due scalini.
Preciso che anche la prima rampa di scale era bagnata, tutti gli scalini di marmo erano bagnati, sia della prima che della seconda rampa”).
In definitiva, non vi è una perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni dei testimoni – peraltro oculari – nonché tra le dichiarazioni della teste e quanto Testimone_1
dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione.
pagina 10 di 12 Peraltro, la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice nell'atto di citazione risulta, altresì, contraddetta dal certificato di pronto soccorso depositato da parte attrice
(cfr. all. 1 all'atto di citazione), nel quale si legge, come luogo del sinistro, “casa” e con riferimento alle circostanze del trauma “incidente domestico”. Non vi è, dunque, alcun riferimento né alla circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto sulle scale dell'edificio condominiale, né di conseguenza alla circostanza della presenza di acqua che avrebbe cagionato la caduta (che anzi nel certificato stesso viene qualificata quale
“accidentale”).
In definitiva, l'esistenza di tali contraddittorietà non consente di ritenere raggiunta la prova in relazione all'esatta dinamica del sinistro, imponendo il rigetto della domanda in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. (a mente del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con la decurtazione del
50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda nei confronti della Controparte_2
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore del , in persona Controparte_6
dell'amministratore p.t., e della in persona del legale Controparte_2
pagina 11 di 12 rappresentante p.t.; spese liquidate, per ciascuna parte in euro 2.540,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 21139/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni riservato in decisione all'udienza del 12.05.2025
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Giovanni Palma (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 244
ATTRICE
E
(C.F: ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo ammistratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Aristide d'Alessandro (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._3
domicilia in Napoli alla piazza degli Artisti n. 14
CONVENUTO
NONCHÈ
(c.f. ), in persona procuratore Controparte_2 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Aleandri (c.f. pagina 1 di 12 ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via C.F._4
Lima, n. 28
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha così concluso: “L'Avv. Giovanni Palma, quale procuratore costituito della sig.ra Parte_1
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto dalle
[...]
controparti, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, ai documenti esibiti e prodotti e, richiamate le conclusioni formulate nell'atto introduttivo, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione allo scrivente procuratore.
Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Parte convenuta , invece, ha così concluso: Controparte_3
“L'avv. Aristide d'Alessandro nell'interesse del convenuto si riporta a tutto CP_1
quanto eccepito, dedotto e prodotto nel corso del processo, reiterando l'impugnativa di ogni avversa deduzione, allegazione ed istanza. In particolare, a fronte della ratifica con efficacia ex nunc del mandato conferito dall'assise condominiale al sottoscritto procuratore con le delibere del 02.03.2023 e 12.12.2023 (in atti), insiste a che l'On.le
Giudicante melius re perpensa Voglia revocare l'ordinanza del 03.10.2023 con riferimento alla sola dichiarazione di contumacia del , rimettendolo in CP_1
termini con salvezza di tutta l'attività processuale svolta ante la suddetta declaratoria ivi compresa quella istruttoria. Si oppone ancora una volta alla CTU sollecitata dall'attrice in quanto assolutamente generica e comunque di natura puramente esplorativa finalizzata a surrogare il mancato assolvimento della prova cedente a suo carico con particolare riferimento all' an debeatur. Impugna tutte le deduzioni ed eccezioni formulate dall'altra convenuta/terzo chiamato in garanzia Controparte_4
per quanto in contrasto con la difesa del ed in particolare
[...] CP_1
pagina 2 di 12 l'eccezione di esclusione della copertura in riferimento al sinistro in oggetto siccome infondata in fatto ed in diritto. Conclude perchè l'adito Tribunale, contrariis reiectis,
Voglia in via preliminare: a) Revocare l'ordinanza del 03.10.2023 nella parte in cui ha dichiarato la contumacia del convenuto e per l'effetto rimetterlo in termini CP_1
ammettendo le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., con salvezza di tutta l'attività processuale svolta sino ad oggi;
b) Pronunciarsi sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità della chiamata diretta da parte della
e, in caso di suo accoglimento, autorizzare il IN convenuto Controparte_4
alla chiamata in garanzia della Compagnia assicurativa laddove questo Giudice non ritenesse già correttamente instaurato il contraddittorio tra IN e Compagnia anche in virtù dell'avvenuta notificazione in data 18.11.2022 di detta comparsa contenente la domanda di manleva;
c) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi costitutivi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.; Nel merito: Rigettare la richiesta di risarcimento dei danni ex adverso avanzata in uno a tutte le domande formulate, in quanto generiche ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate nei loro elementi costitutivi;
In via gradata in ogni ipotesi di accoglimento della domanda attorea:
1. Accertare la misura dell'eventuale corresponsabilità del comparente nella causazione del sinistro de quo in CP_1
uno alla condotta imprudente dell'attrice;
2. Previa dichiarazione di validità ed operatività della polizza assicurativa, accogliere la domanda di garanzia e manleva spiegata nei confronti della e riversare sulla stessa ogni Controparte_4
conseguenza economica di un eventuale statuizione di condanna con riferimento anche agli oneri della difesa nel presente giudizio di esso Controparte_5
3. Per l'effetto condannare la in persona del legale
[...] Controparte_4
rapp.te p.t. a tenere indenne il da ogni Controparte_5
esborso e conseguenza pregiudizievole corrispondendo direttamente ad essa sig.ra
quanto alla stessa in estrema ipotesi dovuto. Con vittoria di spese, Parte_1
pagina 3 di 12 diritti ed onorari di giudizio. Chiede che la causa sia decisa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”.
Parte convenuta ha così concluso: “La scrivente difesa redige le Controparte_4
presenti note, in correzione dell'errore materiale contenuto nell'atto depositato in data
13.02.2024, in ossequio a quanto disposto dall'On.le Giudice adito con ordinanza dell'8.02.2024, al fine di riportarsi a tutto quanto dedotto, articolato, eccepito e concluso nei propri atti e scritti difensivi, comprese le memorie istruttorie, nuovamente impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, riferito, articolato e concluso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Altresì, la scrivente difesa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09,in vigore dal 4.07.2009.
QUESTIONI IN RITO
Eccezione di nullità della citazione
Le parti convenute hanno eccepito la nullità del libello introduttivo, sostenendo che i fatti posti a fondamento della domanda sarebbero stati narrati in modo generico al punto da rendere impossibile la comprensione della dinamica del sinistro subìto da parte istante.
Orbene a parere di questo giudice l'eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
È noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione pagina 4 di 12 ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 27670 del 21/11/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che: “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n.
5, c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che l'attore nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo offerto una narrazione sufficientemente circostanziata ed adeguata a comprendere i fatti alla base del preteso diritto risarcitorio, come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
Inammissibilità della domanda nei confronti della Controparte_2
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_2
domanda diretta spiegata dall'attrice nei suoi confronti, essendo totalmente assente un rapporto contrattuale tra le parti.
L'eccezione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, come ha più volte affermato la Suprema Corte: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 cod. civ. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente
pagina 5 di 12 al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e
l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26019 del 05/12/2011. Cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 8885 del 14/04/2010).
Dunque, corrisponde al vero la circostanza che tra e la Parte_1 [...]
non vi sia alcun rapporto contrattuale e/o diretto, avendo quest'ultima CP_4
stipulato il contratto di assicurazione direttamente con il IN (anche se ente privo di personalità giuridica). Infatti, come confermato anche dalla Suprema Corte:
“Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4245 del 20/02/2009). Tra l'altro nel caso sub iudice l'attrice non è condomina del fabbricato ma conduttrice di un immobile ivi ubicato.
Di conseguenza, la domanda di condanna al risarcimento del danno spiegata dall'attrice nei confronti della convenuta è inammissibile. Controparte_4
MERITO DELLA CONTROVERSIA
Passando all'esame del merito, occorre rilevare quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha citato in giudizio gli odierni convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa. In particolare, l'istante ha dedotto che il giorno 2.11.2022, alle pagina 6 di 12 ore 18:15 circa, mentre era intenta a scendere le scale del fabbricato “B” del rovinava al suolo a Controparte_6
causa del pavimento bagnato e dell'assenza di luce, riportando lesioni personali tali da richiedere il trasporto presso il P.S. del P.O. Ospedale dei Colli – C.T.O.
Si è costituito in giudizio il (dapprima in Controparte_6
data 15.11.2022 ed, in seguito a dichiarazione di contumacia e regolarizzazione dell'autorizzazione in capo all'Amministratore, in data 22.01.2024), il quale ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. In caso di accoglimento della stessa, ha chiesto di essere garantito e manlevato dalla Controparte_2
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente Controparte_2
ha eccepito l'inammissibilità della domanda diretta spiegata nei suoi confronti. Nel merito, ha chiesto il rigetto della stessa perché infondata in fatto e in diritto ed ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal . CP_1
Orbene ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attrice, relativa ad un sinistro avvenuto su area di pertinenza del (scale), rientra nell'ambito CP_1
delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi
(proprio in tema cfr. Cass n.16422/2011).
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
pagina 7 di 12 Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite ( cfr.ord. n. 20943 del
30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato, l'orientamento maggioritario della Suprema Corte ( cfr. ( Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del
24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario secondo il quale
“in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
Ed invero i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
pagina 8 di 12 n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Orbene, alla luce dei principi suesposti ritiene questo giudice che la domanda sia infondata e vada, pertanto, rigettata.
Invero, vi è un'assoluta incertezza circa la dinamica del sinistro occorso alla , Pt_1
che non consente di ritenere provato il nesso di causalità tra il danno e la cosa. A tanto la scrivente perviene, in primo luogo, sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 6.02.2024, e , che hanno fornito Testimone_1 Testimone_2
dichiarazioni poco circostanziate oltre che contraddittorie. Invero, mentre Tes_1
pagina 9 di 12 ha dichiarato di aver premuto ella stessa l'interruttore della luce che non ha Tes_1
funzionato ( “[…] Era tardo pomeriggio, intorno alle ore 18:00 e l'illuminazione della rampa di scale non ha funzionato, ho premuto il pulsante ma non si è accesa”),
ha affermato che sarebbe stata l'attrice ad aver cercato di accendere Testimone_2
la luce, senza però riuscirci (“[…]“la signora stava scendendo davanti a me ed Pt_1
aveva già superato la prima rampa di scale quando è arrivata ad un cancelletto e, prima di aprirlo ha provato ad accendere il pulsante dell'illuminazione ubicato sul lato sinistro dopo la prima rampa di scale a fianco al cancelletto ma la luce non si è accesa”). Ulteriori contraddizioni sussistono con riferimento alla dinamica del sinistro ed alla presenza di acqua sulle scale. Invero, mentre ha dichiarato di Testimone_1
non conoscere la causa della caduta della madre e che, a differenza di quanto dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione, non vi era acqua (“[…] dopo la prima rampa di scale siamo arrivate al cancelletto, che mia madre ha aperto e poi è caduta, non so dire precisamente come, ma è scivolata in avanti con la schiena a terra ed il braccio destro dietro alla schiena” […] “se non sbaglio non c'era una perdita d'acqua, ma tutta la rampa di scale era scivolosa, non so dire per quale motivo, so solo che fuori pioveva, ma non all'interno del palazzo.”), ha, invece, affermato che il Testimone_2
pavimento delle scale era bagnato a causa della presenza di acqua (“Il pavimento era bagnato, fuori pioveva a dirotto, non ho notato delle pedate a terra ma ho visto dell'acqua sui gradini della seconda rampa, non vi erano perdite di acqua nel condominio. Subito dopo aver aperto il cancelletto la è caduta sui primi scalini Pt_1
della seconda rampa di scale che porta al cantinato;
il cancelletto si apriva verso la prima rampa di scale non verso la seconda, la signora è caduta sui primi due scalini.
Preciso che anche la prima rampa di scale era bagnata, tutti gli scalini di marmo erano bagnati, sia della prima che della seconda rampa”).
In definitiva, non vi è una perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni dei testimoni – peraltro oculari – nonché tra le dichiarazioni della teste e quanto Testimone_1
dichiarato dall'attrice nell'atto di citazione.
pagina 10 di 12 Peraltro, la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice nell'atto di citazione risulta, altresì, contraddetta dal certificato di pronto soccorso depositato da parte attrice
(cfr. all. 1 all'atto di citazione), nel quale si legge, come luogo del sinistro, “casa” e con riferimento alle circostanze del trauma “incidente domestico”. Non vi è, dunque, alcun riferimento né alla circostanza che il sinistro sarebbe avvenuto sulle scale dell'edificio condominiale, né di conseguenza alla circostanza della presenza di acqua che avrebbe cagionato la caduta (che anzi nel certificato stesso viene qualificata quale
“accidentale”).
In definitiva, l'esistenza di tali contraddittorietà non consente di ritenere raggiunta la prova in relazione all'esatta dinamica del sinistro, imponendo il rigetto della domanda in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. (a mente del quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con la decurtazione del
50% per l'assenza di questioni giuridiche complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda nei confronti della Controparte_2
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore del , in persona Controparte_6
dell'amministratore p.t., e della in persona del legale Controparte_2
pagina 11 di 12 rappresentante p.t.; spese liquidate, per ciascuna parte in euro 2.540,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.09.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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