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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2024, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 823/23 RGL promossa da
, c.f. , residente a [...], con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ), rappresentata CP_1
e difesa per procura depositata in via telematica col ricorso dagli avv.ti Roberto
Valettini (PEC ed Emanuele Buttini (PEC Email_1
ricorrente Email_2
contro
, Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
domicilio eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC e Email_3 dall'avv. Maria Antonella Iannucci (PEC convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come in ricorso;
Per : come in comparsa di risposta Parte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.8.2023 , vedova di Parte_1 Persona_1 deceduto il 4.10.2021 e titolare in vita di rendita per “asbestosi polmonare” CP_2
ha esposto che la morte del marito era causata o concausata da un tumore polmonare e da un tumore al colon retto di cui assume la natura professionale;
pertanto, esaurite le vie amministrative, ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
L' resiste. CP_2
2. Il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso: “La morte del sig. è da Persona_1 porsi in relazione causale con l'aggravarsi della neoplasia del colon-retto di cui era portatore in vita la cui genesi è da ricondursi anche alla prolungata
1 esposizione all'asbesto durante la vita lavorativa”.
Il consulente ha già adeguatamente riscontrato le osservazioni del consulente di
Per_ parte “…la concomitante presenza a carico del sig. di comorbilità per CP_2
Asbestosi polmonare ne comprova l'adeguata e prolungata esposizione nonché i plurimi riferimenti scientifici che segnalano evidenza nell'uomo dell'effetto carcinogenico delle diverse componenti dell'asbesto riguardo al cancro colon rettale. Tali elementi consentono di sostenere motivatamente e quindi con criterio di ragionevole probabilità che, preso atto degli aspetti testé segnalati, la genesi
Per_ della patologia neoplastica del colon, che ha poi condotto a morte il Sig. possa essere stata per lo meno concausata dall'esposizione lavorativa dello stesso alle fibre di ”. Org_1
Non sono state svolte ulteriori osservazioni;
la semplice dichiarazione di contestare la relazione di consulenza non giustifica la rinnovazione delle indagini peritali.
3. Con tale premessa, in assenza di ulteriori puntuali critiche, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente dell'ufficio.
È appena il caso di segnalare che anche nella materia delle prestazioni rese dall' a favore dei superstiti è principio ormai acquisito che la causalità si CP_2 valuti secondo il criterio dell'art. 41 c.p.c. e quindi secondo il principio dell'equivalenza delle condizioni (“…in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen.
(secondo cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”: cfr. da ult. Cass.,
10.10.2022 n. 29451, in motiv., proprio con riferimento a rendita ai superstiti), sicché l'affermazione della concausalità è sufficiente.
La domanda, quindi, si accoglie, con accessori e decorrenza come per legge.
4. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, valore indeterminabile, massima riduzione sui valori medi per la semplicità della causa) e seguono la soccombenza.
Anche le spese di consulenza seguono la soccombenza.
2
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a liquidare a favore di la rendita indiretta per i Parte_1 superstiti di cui all'art. 85, d.p.R. n. 1124 del 1965 e l'assegno funerario di cui all'art. 85, 3° comma, del d.p.R. n. 1124 del 1965, nella misura di legge, e a pagarle il detto assegno e i ratei di detta rendita, con decorrenza di legge e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(30.12.2021) o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_2
a le spese di lite che liquida in € 4.638,00 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Roberto
Valettini ed Emanuele Buttini;
pone le spese di consulenza a carico definitivo dell . CP_2
La Spezia, 21.5.2024
Il giudice
Marco Viani
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 823/23 RGL promossa da
, c.f. , residente a [...], con domicilio Parte_1 C.F._1
eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ), rappresentata CP_1
e difesa per procura depositata in via telematica col ricorso dagli avv.ti Roberto
Valettini (PEC ed Emanuele Buttini (PEC Email_1
ricorrente Email_2
contro
, Controparte_2
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
domicilio eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Paola Brugnoli (PEC e Email_3 dall'avv. Maria Antonella Iannucci (PEC convenuto Email_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : come in ricorso;
Per : come in comparsa di risposta Parte_1 CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.8.2023 , vedova di Parte_1 Persona_1 deceduto il 4.10.2021 e titolare in vita di rendita per “asbestosi polmonare” CP_2
ha esposto che la morte del marito era causata o concausata da un tumore polmonare e da un tumore al colon retto di cui assume la natura professionale;
pertanto, esaurite le vie amministrative, ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
L' resiste. CP_2
2. Il consulente tecnico dell'ufficio ha concluso: “La morte del sig. è da Persona_1 porsi in relazione causale con l'aggravarsi della neoplasia del colon-retto di cui era portatore in vita la cui genesi è da ricondursi anche alla prolungata
1 esposizione all'asbesto durante la vita lavorativa”.
Il consulente ha già adeguatamente riscontrato le osservazioni del consulente di
Per_ parte “…la concomitante presenza a carico del sig. di comorbilità per CP_2
Asbestosi polmonare ne comprova l'adeguata e prolungata esposizione nonché i plurimi riferimenti scientifici che segnalano evidenza nell'uomo dell'effetto carcinogenico delle diverse componenti dell'asbesto riguardo al cancro colon rettale. Tali elementi consentono di sostenere motivatamente e quindi con criterio di ragionevole probabilità che, preso atto degli aspetti testé segnalati, la genesi
Per_ della patologia neoplastica del colon, che ha poi condotto a morte il Sig. possa essere stata per lo meno concausata dall'esposizione lavorativa dello stesso alle fibre di ”. Org_1
Non sono state svolte ulteriori osservazioni;
la semplice dichiarazione di contestare la relazione di consulenza non giustifica la rinnovazione delle indagini peritali.
3. Con tale premessa, in assenza di ulteriori puntuali critiche, il giudice fa proprie le conclusioni del consulente dell'ufficio.
È appena il caso di segnalare che anche nella materia delle prestazioni rese dall' a favore dei superstiti è principio ormai acquisito che la causalità si CP_2 valuti secondo il criterio dell'art. 41 c.p.c. e quindi secondo il principio dell'equivalenza delle condizioni (“…in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen.
(secondo cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, sicché va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni”: cfr. da ult. Cass.,
10.10.2022 n. 29451, in motiv., proprio con riferimento a rendita ai superstiti), sicché l'affermazione della concausalità è sufficiente.
La domanda, quindi, si accoglie, con accessori e decorrenza come per legge.
4. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, valore indeterminabile, massima riduzione sui valori medi per la semplicità della causa) e seguono la soccombenza.
Anche le spese di consulenza seguono la soccombenza.
2
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, a liquidare a favore di la rendita indiretta per i Parte_1 superstiti di cui all'art. 85, d.p.R. n. 1124 del 1965 e l'assegno funerario di cui all'art. 85, 3° comma, del d.p.R. n. 1124 del 1965, nella misura di legge, e a pagarle il detto assegno e i ratei di detta rendita, con decorrenza di legge e con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, ovvero con gli interessi legali, se superiori, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(30.12.2021) o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva;
condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_2
a le spese di lite che liquida in € 4.638,00 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Roberto
Valettini ed Emanuele Buttini;
pone le spese di consulenza a carico definitivo dell . CP_2
La Spezia, 21.5.2024
Il giudice
Marco Viani
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