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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/02/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1843 R. G. 2018
PROMOSSA DA
, P.IV , in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IV_1
Delegato, Ing. , quale legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Fondi (LT), Corso Appio Claudio
n. 67 presso lo studio dell'Avv. Daniela Magliocchetti dalla quale è
rappresentata e difesa
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
, contumace CP_1
-convenuta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tale disposizione prevede che la sentenza possa sempre essere motivata in forma abbreviata mediante “ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “ precedenti conformi” e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in persona Parte_3
del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale CP_1
Alba, per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di €
17.183,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo. L'attrice ha dedotto a sostegno della propria domanda: - di essere Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 4 Lazio meridionale - Latina, giusta Convenzione di Gestione stipulata in data 2 agosto
2002 ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizione poi pagina 2 di 5 trasfusa nell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 - Codice Ambiente) e dell'art. 8 della
Legge Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6; - che il territorio ATO4 Lazio
Meridionale - Latina - comprende anche il Comune di Anzio, le cui utenze idriche sono state trasferite alla gestione di;
- che la convenuta è Parte_1 CP_1
intestataria del contratto di somministrazione relativo al Servizio Idrico Integrato gestito da sull'utenza n. 2004/11026/1 (cod. cliente n. 792573 Parte_3
Cod. autolettura 30352411) con relativa fornitura che veniva erogata in Anzio
(RM), Via Antonio De Curtis 22 e concernente la tipologia d'uso non domestico;
; - che la convenuta, nonostante regolare fornitura ed erogazione del servizio, e nonostante diversi solleciti scritti di pagamento e formale atto di messa in mora, si
è reso inadempiente, atteso il mancato pagamento, per un totale di € 17.183,95, delle fatture emesse da a fronte della fornitura, regolarmente Org_1
erogata.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita restando contumace.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale della convenuta e prova testimoniale e rinviata all'udienza del 25/09/2023 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo la parte attrice precisato le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta.
Rileva il Tribunale come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del pagina 3 di 5 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ne consegue che, sul piano del riparto dell'onere probatorio, provata la fonte ed allegato l'inadempimento, grava sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, dimostrando l'avvenuto adempimento o provando il caso fortuito o la forza maggiore.
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, occorre rilevare come abbia dimostrato di avere somministrato acqua presso l'utenza Parte_3
intestata alla parte convenuta. Ed invero, gli esiti istruttori confermano il diritto fatto valere dalla società attrice. A dimostrazione della fondatezza del credito vantato, questa difesa allegava 1) verbale di consegna degli impianti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
2) copia fatture;
3) diffida ad adempiere e contestuale invito alla negoziazione assistita;
4) rilievi fotografici attestanti le letture del contatore e 5) verbale di intervento per morosità.
È stato altresì deferito e non reso l'interrogatorio formale del convenuto, con ogni effetto di rito ex art. 232 c.p.c.. e valutato da questo Tribunale si sensi dell'art. 115-
116 cpc.
La concordanza delle risultanze documentali, le dichiarazioni del teste Tes_1
(all'udienza del 30/06/2023) con la mancata risposta all'interrogatorio formale sulle circostanze indicate, unitamente alla mancata contestazione che deriva dalla contumacia del convenuto, consentono di ritenere integralmente provato il credito di per il mancato pagamento delle fatture allegate all'atto di Parte_3
citazione.
Tutto ciò premesso deve essere accertata e dichiarata l'esistenza e la certezza del credito, e condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_1 Parte_3
della complessiva somma di € 17.183,95 oltre interessi e rivalutazione
[...]
monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 147 del
2022 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Le spese sono liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore della parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
- dichiara l'esistenza del credito di e per l'effetto condanna Parte_3 CP_1
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...] Parte_3
somma di € 17.183,95, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal dì del dovuto sino a quello dell'effettivo soddisfo;
- condanna la parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, spese esenti, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Velletri, 31/01/2024
Il Giudice
Dr.ssa Paola Pasqualucci
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