TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa OM NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.10.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art.127ter, 3° comma cpc, la seguente
SENTENZA
nella Causa iscritta al n. 3758/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , tutti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
n.q. di eredi di nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1
Acerra in data 11.09.2018, rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Raffaele Di
Monda
Ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Oliva
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 01.07.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti indicati in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. (recante rg. 6997/2017) introdotto dalla de cuius al Persona_1 fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - hanno proposto giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per aver la stessa affermato la sussistenza del necessario requisito sanitario, ai fini del beneficio richiesto, solo con decorrenza
11.09.18, data invero coincidente con quella del decesso della de cuius.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 09.03.2022, tenutasi in “modalità cartolare”, veniva disposto che il ctu nominato in fase di ATP, dott. , procedesse ad una integrazione della relazione peritale al fine Persona_2 di chiarire le proprie conclusioni medico – legali in relazione alla data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario, indicata dal ctu in quella del 11.09.2018, data dell'intervenuto decesso della sig.ra . Persona_1
Depositata la richiesta integrazione, all'udienza del 09.04.2025, così come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., codesto Giudicante - rilevato che tra i nominativi degli eredi ricorrenti figura quello tale , non emergente dalla documentazione allegata (procura alle Persona_3 liti, documentazione allegata alla comparsa di costituzione eredi già nella fase di atp), laddove si rinveniva il nominativo di tale – invitava il difensore dei ricorrenti a Parte_7 dedurre sul punto, rinviando a tal fine all'udienza del 02.07.2025. Con le note sostitutive della suddetta udienza il difensore dei ricorrenti chiedeva rinviarsi la causa ad altra udienza per depositare il certificato integrale di famiglia della sig.ra . La causa veniva dunque Persona_1 rinviata alla udienza del 15.10.2025, invitando nuovamente il difensore a dedurre in relazione al nominativo “ ” indicato tra i ricorrenti. Persona_3
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, il solo difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico, in particolare dichiarava che per mero errore materiale veniva indicato quale ricorrente il Sig.
, anziché il Sig. . Persona_3 Parte_7
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art.127ter, 3° comma, cpc alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare deve rilevarsi che, con note le di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
2 15.10.2025, il difensore degli odierni ricorrenti dichiarava che nel ricorso introduttivo veniva erroneamente indicato quale cognome di uno dei ricorrenti, segnatamente di tale , Per_3
in luogo del corretto . Per_3 Pt_1
Ebbene, dall'esame della documentazione presente in atti - segnatamente dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla qualità di eredi (versati in atti nel fascicolo atp rg. 6997/2017), nonché dalla firma apposta dalla parte alla procura a margine del ricorso, e dal certificato integrale di stato di famiglia - emerge chiaramente che il cognome di tale ricorrente è e non già Pt_1
. Per_3
Sul punto deve evidenziarsi che non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia solo non correttamente indicato (come nel caso di specie), per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese. (cfr. Cass. 16.11.2007 n. 23816).
Nel caso di specie deve escludersi, sulla scorta del tenore del ricorso e della documentazione versata in atti, che l'errore contenuto nella indicazione del cognome di uno dei ricorrenti, nella qualità di eredi della de cuius , abbia determinato incertezza nella identificazione della Persona_1 parte, né arrecato pregiudizio nelle difese alla controparte.
Non vi è dubbio, dunque, alla luce del contenuto dell'atto e dei documenti prodotti, sull'esistenza di un mero refuso redazionale, e deve dunque darsi atto dell'errore materiale indicato dalla difesa di parte ricorrente.
Volgendo al merito, la domanda è fondata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall In particolare, parte CP_1 ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, formulando
3 espressa doglianza sulla decorrenza del requisito sanitario necessario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento, evidenziando che il consulente ha indicato quale data di decorrenza quella dell'11.9.2018, tuttavia coincidente con la data del decesso della de cuius, e sostenendo, di contro, la sussistenza del requisito sanitario necessario sin dal momento della domanda amministrativa (18.01.2016), data in cui il quadro morboso complessivo dell'istante era già asseritamente compromesso.
Pertanto, si è reputato necessario un chiarimento del consulente sul punto, e si disponeva che il
Ctu già nominato in ATP, dott. , procedesse ad una integrazione dell'elaborato Persona_2 peritale al fine di chiarire, alla luce dei rilievi della parte ricorrente, le proprie conclusioni medico- legali in merito alla decorrenza dell'accertato requisito sanitario.
Ebbene, il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “Diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia con gravissimo deficit visivo bilaterale (ODX spento e
ODX 1/0) con decadimento delle funzioni cognitive superiori di grado medio, scompenso cardiaco, cardiopatia ipertensiva in portatore di PM, aritmia da FA cronica, diabete mellito tipo2, insufficienza renale cronica trattata con emodialisi” (cfr. elaborato peritale atp).
Quanto alla decorrenza di tale condizione, il CTU ha chiarito, in sede di integrazione peritale, che “…per mero errore materiale è stata indicata la data del decesso come data di assegnazione della indennità di accompagnamento…dall'attento studio della documentazione sanitaria presente in atti e riportata nel fascicolo si può concludere che la data di inizio del beneficio dell'indennità di accompagnamento può coincidere con la data della presentazione della domanda amministrativa (18.01.2016) in quanto le condizioni della ricorrente all'epoca della morte erano praticamente analoghe per quanto attiene all'autonomia personale e alla deambulazione assommabili a quelle della data di presentazione della domanda in via amministrativa”
Il medesimo consulente evidenzia, altresì, che: “A onor del vero nella documentazione è riportato un certificato datato 27/9/2016 in cui si evince che gli ADL erano pari 2/6 e gli ADL O/8 cioè praticamente la de cuius era impossibilitata allo svolgimento degli atti quotidiani. Pertanto, considerando che tale certificato è di circa 8 mesi successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa e tenuto conto che tali patologie presentano una evoluzione in peius progressiva ma lenta riteniamo che le condizioni al momento del decesso fossero equipollenti a quelle della data di presentazione della domanda e precisamente al 18.01.2016 e pertanto datiamo il provvedimento a quella data” (cfr. elaborato integrativo in atti).
Orbene, gli stati patologici della de cuius sono quelli accertati dal CTU dott. ed Persona_2 indicati dettagliatamente nell'elaborato di atp in atti, così come integrato dai chiarimenti depositati nella presente fase di giudizio, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi hanno determinato necessità di assistenza continua, non essendo la de cuius in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 18.01.2016, sino al decesso avvenuto in data 11.09.2018.
Le conclusioni del CTU trovano giustificazione nelle patologie accertate e nella
4 documentazione sanitaria esaminata dal consulente, e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Né le parti hanno formulato specifiche osservazioni o contestazione dopo il deposito dei suvvisti chiarimenti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta e, per l'effetto, va dichiarato che sussisteva in capo alla de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.01.2016 e sino al decesso occorso in data 11.09.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussisteva, in capo alla de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dal 18.01.2016 e sino al decesso (11.09.2018);
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi euro 3.035,00 (di cui € 1.170,00 per la fase atp ed € 1865,00 per il giudizio di opposizione) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
- pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OM NA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa OM NA, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 15.10.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art.127ter, 3° comma cpc, la seguente
SENTENZA
nella Causa iscritta al n. 3758/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , tutti
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
n.q. di eredi di nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1
Acerra in data 11.09.2018, rapp.ti e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Raffaele Di
Monda
Ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1
Oliva
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 01.07.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., i ricorrenti indicati in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. (recante rg. 6997/2017) introdotto dalla de cuius al Persona_1 fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagnamento - hanno proposto giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, per aver la stessa affermato la sussistenza del necessario requisito sanitario, ai fini del beneficio richiesto, solo con decorrenza
11.09.18, data invero coincidente con quella del decesso della de cuius.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 09.03.2022, tenutasi in “modalità cartolare”, veniva disposto che il ctu nominato in fase di ATP, dott. , procedesse ad una integrazione della relazione peritale al fine Persona_2 di chiarire le proprie conclusioni medico – legali in relazione alla data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario, indicata dal ctu in quella del 11.09.2018, data dell'intervenuto decesso della sig.ra . Persona_1
Depositata la richiesta integrazione, all'udienza del 09.04.2025, così come sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., codesto Giudicante - rilevato che tra i nominativi degli eredi ricorrenti figura quello tale , non emergente dalla documentazione allegata (procura alle Persona_3 liti, documentazione allegata alla comparsa di costituzione eredi già nella fase di atp), laddove si rinveniva il nominativo di tale – invitava il difensore dei ricorrenti a Parte_7 dedurre sul punto, rinviando a tal fine all'udienza del 02.07.2025. Con le note sostitutive della suddetta udienza il difensore dei ricorrenti chiedeva rinviarsi la causa ad altra udienza per depositare il certificato integrale di famiglia della sig.ra . La causa veniva dunque Persona_1 rinviata alla udienza del 15.10.2025, invitando nuovamente il difensore a dedurre in relazione al nominativo “ ” indicato tra i ricorrenti. Persona_3
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, il solo difensore della parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico, in particolare dichiarava che per mero errore materiale veniva indicato quale ricorrente il Sig.
, anziché il Sig. . Persona_3 Parte_7
All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede, nel termine di cui all'art.127ter, 3° comma, cpc alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare deve rilevarsi che, con note le di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
2 15.10.2025, il difensore degli odierni ricorrenti dichiarava che nel ricorso introduttivo veniva erroneamente indicato quale cognome di uno dei ricorrenti, segnatamente di tale , Per_3
in luogo del corretto . Per_3 Pt_1
Ebbene, dall'esame della documentazione presente in atti - segnatamente dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla qualità di eredi (versati in atti nel fascicolo atp rg. 6997/2017), nonché dalla firma apposta dalla parte alla procura a margine del ricorso, e dal certificato integrale di stato di famiglia - emerge chiaramente che il cognome di tale ricorrente è e non già Pt_1
. Per_3
Sul punto deve evidenziarsi che non sussiste la nullità dell'atto introduttivo del giudizio nel rito del lavoro per violazione dell'art. 414, n. 2, cod. proc. civ. qualora il nome dell'attore non risulti totalmente omesso o assolutamente incerto, ma sia solo non correttamente indicato (come nel caso di specie), per eventuale errore materiale, e tanto non determini alcuna incertezza nell'identificazione della parte attrice, considerato il tenore letterale del ricorso e degli atti nello stesso espressamente richiamati, né arrechi alcun pregiudizio alla controparte nello svolgimento delle sue difese. (cfr. Cass. 16.11.2007 n. 23816).
Nel caso di specie deve escludersi, sulla scorta del tenore del ricorso e della documentazione versata in atti, che l'errore contenuto nella indicazione del cognome di uno dei ricorrenti, nella qualità di eredi della de cuius , abbia determinato incertezza nella identificazione della Persona_1 parte, né arrecato pregiudizio nelle difese alla controparte.
Non vi è dubbio, dunque, alla luce del contenuto dell'atto e dei documenti prodotti, sull'esistenza di un mero refuso redazionale, e deve dunque darsi atto dell'errore materiale indicato dalla difesa di parte ricorrente.
Volgendo al merito, la domanda è fondata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall In particolare, parte CP_1 ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, formulando
3 espressa doglianza sulla decorrenza del requisito sanitario necessario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento, evidenziando che il consulente ha indicato quale data di decorrenza quella dell'11.9.2018, tuttavia coincidente con la data del decesso della de cuius, e sostenendo, di contro, la sussistenza del requisito sanitario necessario sin dal momento della domanda amministrativa (18.01.2016), data in cui il quadro morboso complessivo dell'istante era già asseritamente compromesso.
Pertanto, si è reputato necessario un chiarimento del consulente sul punto, e si disponeva che il
Ctu già nominato in ATP, dott. , procedesse ad una integrazione dell'elaborato Persona_2 peritale al fine di chiarire, alla luce dei rilievi della parte ricorrente, le proprie conclusioni medico- legali in merito alla decorrenza dell'accertato requisito sanitario.
Ebbene, il CTU, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, ha formulato la seguente diagnosi: “Diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia con gravissimo deficit visivo bilaterale (ODX spento e
ODX 1/0) con decadimento delle funzioni cognitive superiori di grado medio, scompenso cardiaco, cardiopatia ipertensiva in portatore di PM, aritmia da FA cronica, diabete mellito tipo2, insufficienza renale cronica trattata con emodialisi” (cfr. elaborato peritale atp).
Quanto alla decorrenza di tale condizione, il CTU ha chiarito, in sede di integrazione peritale, che “…per mero errore materiale è stata indicata la data del decesso come data di assegnazione della indennità di accompagnamento…dall'attento studio della documentazione sanitaria presente in atti e riportata nel fascicolo si può concludere che la data di inizio del beneficio dell'indennità di accompagnamento può coincidere con la data della presentazione della domanda amministrativa (18.01.2016) in quanto le condizioni della ricorrente all'epoca della morte erano praticamente analoghe per quanto attiene all'autonomia personale e alla deambulazione assommabili a quelle della data di presentazione della domanda in via amministrativa”
Il medesimo consulente evidenzia, altresì, che: “A onor del vero nella documentazione è riportato un certificato datato 27/9/2016 in cui si evince che gli ADL erano pari 2/6 e gli ADL O/8 cioè praticamente la de cuius era impossibilitata allo svolgimento degli atti quotidiani. Pertanto, considerando che tale certificato è di circa 8 mesi successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa e tenuto conto che tali patologie presentano una evoluzione in peius progressiva ma lenta riteniamo che le condizioni al momento del decesso fossero equipollenti a quelle della data di presentazione della domanda e precisamente al 18.01.2016 e pertanto datiamo il provvedimento a quella data” (cfr. elaborato integrativo in atti).
Orbene, gli stati patologici della de cuius sono quelli accertati dal CTU dott. ed Persona_2 indicati dettagliatamente nell'elaborato di atp in atti, così come integrato dai chiarimenti depositati nella presente fase di giudizio, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi hanno determinato necessità di assistenza continua, non essendo la de cuius in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 18.01.2016, sino al decesso avvenuto in data 11.09.2018.
Le conclusioni del CTU trovano giustificazione nelle patologie accertate e nella
4 documentazione sanitaria esaminata dal consulente, e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Né le parti hanno formulato specifiche osservazioni o contestazione dopo il deposito dei suvvisti chiarimenti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta e, per l'effetto, va dichiarato che sussisteva in capo alla de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 18.01.2016 e sino al decesso occorso in data 11.09.2018.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussisteva, in capo alla de cuius il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dal 18.01.2016 e sino al decesso (11.09.2018);
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che si CP_1 liquidano in complessivi euro 3.035,00 (di cui € 1.170,00 per la fase atp ed € 1865,00 per il giudizio di opposizione) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
- pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Nola, 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OM NA
5