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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 754/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 754/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Filippo Di
Mauro (C.F.: ) e Giovanni Giudice (C.F.: , come da C.F._1 C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Gela alla via G. Falcone nr. 5;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa, sia Controparte_1 P.IVA_2 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Gioacchino Marletta (C.F.: ) e C.F._3 dall'Avv. Salvatore Fabio Tiziano Gristina (C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._4 presso e nello studio del primo procuratore, sito a Gela nel c.so Vittorio Emanuele n. 231, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente, preliminarmente ha insistito nelle proprie eccezioni, difese e deduzioni e nell'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile; in subordine, ha precisato le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e delle domande contenute in seno ai propri scritti, con vittoria di spese ed onorari. Parte opposta ha precisato le conclusioni chiedendo in via preliminare l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e riportandosi a quelle già formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Le parti hanno quindi chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2021, il consorzio nazionale ha Pt_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la gli ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di complessivi euro 42.249,52 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del decreto ingiuntivo n. 173/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data 09 maggio 2020 nell'ambito del procedimento monitorio recante n. r.g. 622/2020.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
1. l'incompetenza del giudice adito, sia in ragione della clausola compromissoria arbitrale, ex art. 8 del regolamento consortile, in vigore tra le parti che per la competenza della sezione specializzata imprese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'insussistenza del credito vantato da parte opposta, alla luce degli accordi commerciali intercorsi tra gli stessi (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e, preliminarmente, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, nel merito, l'inesistenza del diritto di credito di parte opponente, con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese. Co Si è costituita in giudizio la . contestando integralmente quanto ex adverso dedotto Controparte_3
e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, la convenuta ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, in quanto vertente su questioni riservate al vaglio del Giudice del merito, nonché l'infondatezza delle pretese avanzate da parte opponente.
Con ordinanza del 21 ottobre 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie.
pagina 2 di 4 Rinviata la trattazione della causa, con ordinanza del 28 ottobre 2021, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la decisione;
rinviata l'udienza del 17 maggio 2022, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 23 settembre 2023, le causa è stata rinviata per la decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
* * *
L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Con l'atto di opposizione de quo parte attrice ha lamentato vizi propri del merito del titolo esecutivo giudiziale in virtù del quale è stata destinataria di atto di precetto;
nello specifico, parte opponente ha preliminarmente lamentato l'incompetenza del Giudice adito alla luce della clausola compromissoria sottoscritta tra le parti nonché per la natura della controversia e la qualità soggettiva delle parti, che radicherebbero la competenza del tribunale specializzato per le Imprese. Sulla base di tali argomentazioni, il ha censurato l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, altresì Parte_1 contestato nel merito per non avere il Giudice tenuto conto dei rapporti dare ed avere intercorrenti tra le parti – a ragione degli scambi commerciali intercorrenti tra le stesse – così come documentati.
Dall'analisi dell'intero impianto difensivo attoreo si evince che i motivi di opposizione sopra riassunti attengono a questioni di merito anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale (id est: il D.I. n.
n. 173/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data 09 maggio 2020), che, in quanto tali, rimangono precluse alla cognizione di questo Giudice.
Seguendo l'indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, cfr. Cass. 22090/2021; Cass. n.
17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata, od è tuttora, in esame (in tal senso, cfr. Cass. n. 3277/2015).
Sul punto la Suprema Corte così si è espressa, con orientamento uniforme e costante: “con l'opposizione
pagina 3 di 4 all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass.
n. 21293 del 14/10/2011).
Né il Giudice dell'opposizione può in alcun modo vagliare i motivi dedotti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi ritenere sovrapponibili i due giudizi: difatti, nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo “debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cass.
n. 12251 del 25/05/2007).
Nel caso in esame, considerato che il precetto in questione si fonda su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ogni ragione di merito doveva essere offerta alla cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come in effetti è avvenuto con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
fino alla pronuncia nel merito, tuttavia, il titolo esecutivo giudiziale oggi opposto è pienamente valido ed efficace, gravando sul creditore l'alea di portare ad esecuzione un titolo giudiziale non definitivo.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad Euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad Euro
602,00, per la fase istruttoria pari ad euro 903,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 1.453,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 754/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Filippo Di
Mauro (C.F.: ) e Giovanni Giudice (C.F.: , come da C.F._1 C.F._2 procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Gela alla via G. Falcone nr. 5;
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(P.IVA , in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa, sia Controparte_1 P.IVA_2 congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Gioacchino Marletta (C.F.: ) e C.F._3 dall'Avv. Salvatore Fabio Tiziano Gristina (C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._4 presso e nello studio del primo procuratore, sito a Gela nel c.so Vittorio Emanuele n. 231, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
pagina 1 di 4 Conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 settembre 2024, all'esito della quale parte opponente, preliminarmente ha insistito nelle proprie eccezioni, difese e deduzioni e nell'ammissione di C.T.U. tecnico-contabile; in subordine, ha precisato le proprie conclusioni come da atti e verbali di causa, chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e delle domande contenute in seno ai propri scritti, con vittoria di spese ed onorari. Parte opposta ha precisato le conclusioni chiedendo in via preliminare l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e riportandosi a quelle già formulate nella comparsa di costituzione e risposta. Le parti hanno quindi chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9 gennaio 2021, il consorzio nazionale ha Pt_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale la gli ha ingiunto il Controparte_1 pagamento di complessivi euro 42.249,52 - come meglio specificato nell'atto di precetto - in forza del decreto ingiuntivo n. 173/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data 09 maggio 2020 nell'ambito del procedimento monitorio recante n. r.g. 622/2020.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Parte_1
1. l'incompetenza del giudice adito, sia in ragione della clausola compromissoria arbitrale, ex art. 8 del regolamento consortile, in vigore tra le parti che per la competenza della sezione specializzata imprese (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 617 c.p.c.);
2. l'insussistenza del credito vantato da parte opposta, alla luce degli accordi commerciali intercorsi tra gli stessi (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Ha chiesto quindi, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale e, preliminarmente, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, nel merito, l'inesistenza del diritto di credito di parte opponente, con condanna ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese. Co Si è costituita in giudizio la . contestando integralmente quanto ex adverso dedotto Controparte_3
e chiedendo il rigetto della spiegata opposizione, in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondata. In particolare, la convenuta ha eccepito la inammissibilità dell'opposizione, in quanto vertente su questioni riservate al vaglio del Giudice del merito, nonché l'infondatezza delle pretese avanzate da parte opponente.
Con ordinanza del 21 ottobre 2020, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato memorie.
pagina 2 di 4 Rinviata la trattazione della causa, con ordinanza del 28 ottobre 2021, il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la decisione;
rinviata l'udienza del 17 maggio 2022, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, all'udienza del 14 giugno 2023 le parti hanno insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori e con ordinanza del 23 settembre 2023, le causa è stata rinviata per la decisione.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2024, previa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di repliche.
* * *
L'opposizione è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Con l'atto di opposizione de quo parte attrice ha lamentato vizi propri del merito del titolo esecutivo giudiziale in virtù del quale è stata destinataria di atto di precetto;
nello specifico, parte opponente ha preliminarmente lamentato l'incompetenza del Giudice adito alla luce della clausola compromissoria sottoscritta tra le parti nonché per la natura della controversia e la qualità soggettiva delle parti, che radicherebbero la competenza del tribunale specializzato per le Imprese. Sulla base di tali argomentazioni, il ha censurato l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso, altresì Parte_1 contestato nel merito per non avere il Giudice tenuto conto dei rapporti dare ed avere intercorrenti tra le parti – a ragione degli scambi commerciali intercorrenti tra le stesse – così come documentati.
Dall'analisi dell'intero impianto difensivo attoreo si evince che i motivi di opposizione sopra riassunti attengono a questioni di merito anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale (id est: il D.I. n.
n. 173/2020 emesso dal Tribunale di Gela in data 09 maggio 2020), che, in quanto tali, rimangono precluse alla cognizione di questo Giudice.
Seguendo l'indirizzo assolutamente costante espresso sul punto dalla Suprema Corte, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le eventuali ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (fra le altre, cfr. Cass. 22090/2021; Cass. n.
17903/2012; Cass. n. 12911/2012; Cass. n. 4505/2011), spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, o sta avendo, pieno sviluppo ed è stata, od è tuttora, in esame (in tal senso, cfr. Cass. n. 3277/2015).
Sul punto la Suprema Corte così si è espressa, con orientamento uniforme e costante: “con l'opposizione
pagina 3 di 4 all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass.
n. 21293 del 14/10/2011).
Né il Giudice dell'opposizione può in alcun modo vagliare i motivi dedotti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potendosi ritenere sovrapponibili i due giudizi: difatti, nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo “debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cass.
n. 12251 del 25/05/2007).
Nel caso in esame, considerato che il precetto in questione si fonda su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ogni ragione di merito doveva essere offerta alla cognizione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, come in effetti è avvenuto con l'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
fino alla pronuncia nel merito, tuttavia, il titolo esecutivo giudiziale oggi opposto è pienamente valido ed efficace, gravando sul creditore l'alea di portare ad esecuzione un titolo giudiziale non definitivo.
Ne consegue l'inammissibilità della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, complessità bassa, parametri minimi, per l'attività di studio pari ad Euro 851,00, per la fase introduttiva pari ad Euro
602,00, per la fase istruttoria pari ad euro 903,00 e per la fase decisionale pari ad Euro 1.453,00 – per un compenso complessivo pari ad euro 3.809,00) e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
che liquida nella misura di euro 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge.
Gela, 1 aprile 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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