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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1178/2021 depositato il 11/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. (cessata) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 Nomina Data Deposito Appello - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11/5/2021 (RGA. 1178/2021) la
Ricorrente_2, per sé e nella qualità di liquidatore della cessata società Ricorrente_3 Srl. e la Ricorrente_1 in qualità di socia della predetta società Ricorrente_3 Srl., entrambe rappresentate e difese dalle Difensore_1 e Difensore_2, proponevano opposizione avverso la sentenza n. 1215/2020 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari, pronunciata il 13 luglio 2020 e depositata il successivo 28/10/2020, relativa al ricorso avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari:
- n. TVF030803206/2018 per IRES –IRAP e IVA anno di imposta 2013 notificato alla
Società Ricorrente_3 SRL;
- n. TVF030803215/2018 per IRES –IRAP e IVA anno di imposta 2014 notificato alla
Società Ricorrente_3 SRL;
- n. TVF 010803213/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2013 notificato alla Ricorrente_2;
- n. TVF 010803224/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2014 notificato alla Ricorrente_2;
- n. TVF 010803214/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2013 notificato alla Ricorrente_1;
- n. TVF 010803220/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2014 notificato alla Ricorrente_1;
riguardanti recupero a tassazione di costi ritenuti “giuridicamente inesistenti” e quindi indeducibili ( pari ad euro 20.393,00 per l'anno 2013 ed euro 19.600,00 per l'anno 2014), derivanti da fatture emesse dalle società Società_1 - Cooperativa a responsabilità limitata e Società_2 Srl., in quanto le predette società erano caratterizzate da gravi anomalie e criticità fiscali, quali il brevissimo ciclo di vita (2 - 3 anni), incremento esponenziale del volume d'affari, utilizzo di crediti inesistenti, omesse presentazioni delle dichiarazioni fiscali e omesso versamento di qualsiasi imposta dovuta quando dichiarata (ritenute fiscali, IVA a debito, contributi previdenziali e assistenziali).
Inoltre l'Ufficio presumeva anche la conseguente distribuzione degli utili conseguiti extra-bilancio ai propri soci giustificata dalla ristretta compagine sociale, tenuto conto che i soci erano soltanto due, Ricorrente_2 con una quota del 50 per cento e Ricorrente_1 con una quota del 50 per cento, ai sensi degli articoli 44, 47 e 59 del DPR. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi).
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la citata sentenza n.
1215/2020 rigettava i ricorsi riuniti sulla base di dettagliate motivazioni, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per ciascun ricorrente oltre accessori, se dovuti.
Gli appellanti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la predetta sentenza, chiedendo la integrale riforma, sulla base delle sostanziali medesime eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, cioè violazione del divieto del praesumptum de presumpto, carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e dell'articolo 10 della Legge
212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente) e la mancata conoscenza delle anomalie e criticità fiscali delle società emittenti;
chiedevano altresì la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, la discussione della controversia in pubblica udienza e allegavano copia atto impugnato, copia verbale di contraddittorio del 9/4/2019 della Nominativo_1
, copia di n. 2 richieste di annullamento in autotutela prodotte da Nominativo_2 e Nominativo_3.
Con deduzioni depositate in data 24/6/2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, ai sensi degli articoli 23 e 54 del
D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e rilevava la infondatezza delle eccezioni sollevate dagli appellanti;
allegava copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti la Difensore_2, in qualità di difensore degli appellanti e la Nominativo_4, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari. Le parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità degli addebiti effettuati dall'Ufficio tributario impositore, in una situazione peraltro in cui gli appellanti non hanno offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione, limitandosi ad asserzioni di condizioni ininfluenti.
In effetti, come risulta dalla documentazione depositata, l'elemento probatorio principale, idoneo a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza di un meccanismo simulatorio , emerge dall'assenza del requisito essenziale alla base del contratto di appalto di mano d'opera rispetto a quello di somministrazione, che invece è costituito dall'assunzione da parte dell'appaltatore della organizzazione e direzione nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto oltre all'assunzione del rischio di impresa.
E' opportuno evidenziare che dall'esame della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento si fondano essenzialmente sui seguenti punti:
…a) illecita somministrazione di mano d'opera sotto forma di contratto di appalto di cui i ricorrenti erano chiaramente consapevoli, trattandosi quindi di operazioni giuridicamente inesistenti;
… b) violazione dell'articolo 109 del Testo Unico Imposte sui Redditi ( DPR. 917/1986) per mancanza dei requisiti della certezza e oggettiva determinabilità dei costi.
In ordine alla problematica in esame, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38.754 del 4/10/2012, ha affermato il principio secondo cui devono considerarsi fatture false non solo quelle emesse per operazioni mai effettuate , ma anche quelle che documentano prestazioni diverse rispetto a quelle realmente eseguite.
Questo succede, coma nella fattispecie, quando le prestazioni indicate in fattura sono totalmente diverse da quelle in realtà effettuate e quindi insussistenti giuridicamente e di fatto.
In buona sostanza, il meccanismo fraudolento ha consentito alle imprese utilizzatrici del personale , di sottrarsi all'assolvimento di una serie di obblighi incombenti sul datore di lavoro e allo stesso tempo di avvantaggiarsi sul mercato del lavoro usufruendo di un servizio a prezzi competitivi;
ciò ha permesso di detrarre illegittimamente l'IVA addebitata in fattura dalle società Società_1 – Cooperativa a responsabilità limitata e Società_2 Srl. oltre alla imputazione del costo tra i componenti negativi ai fini IRES e IRAP.
Non è stato violato neanche l'inviolabile diritto alla difesa, previsto dall'articolo 24 della Costituzione, in quanto nell'atto opposto sono stati indicati e specificati tutti i dati e gli elementi posti a base degli avvisi di accertamento, i quali unitamente alla sentenza impugnata, risultano sufficientemente ed esaustivamente motivati.
Inoltre, dalla ristretta compagine sociale, scaturisce la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria, posta a carico dello stesso socio ricorrente, in quanto il basso numero di soci ( n. 2) si converte nel dato qualitativo della conoscibilità degli affari societari, tenuto conto che lo stesso socio può fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità del maggior utile di impresa, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato che in presenza di una compagine sociale ristretta, l'Amministrazione
Finanziaria può presumere, salvo prova contraria, che eventuali utili non dichiarati siano stati distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni.
Nel caso di specie non è stata fornita la prova contraria.
Da ciò deriva la piena legittimità della sentenza opposta;
l'appello pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni ivi contenute sono manifestamente infondate, inconferenti ed inconsistenti.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, che liquida in euro 1.700,00 (millecinquecento virgola zero zero) per ciascun appellante, oltre oneri accessori, se dovuti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e conferma la sentenza della C.T.P. di Bari n. 1215/2020. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari resistente, che liquida in euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) per ciascun appellante, oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1178/2021 depositato il 11/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.r.l. (cessata) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 Nomina Data Deposito Appello - CF_Ricorrente_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1215/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 28/10/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803206/2018 IRAP 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF030803215/2018 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803213/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803224/2018 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803214/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010803220/2018 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 11/5/2021 (RGA. 1178/2021) la
Ricorrente_2, per sé e nella qualità di liquidatore della cessata società Ricorrente_3 Srl. e la Ricorrente_1 in qualità di socia della predetta società Ricorrente_3 Srl., entrambe rappresentate e difese dalle Difensore_1 e Difensore_2, proponevano opposizione avverso la sentenza n. 1215/2020 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Bari, pronunciata il 13 luglio 2020 e depositata il successivo 28/10/2020, relativa al ricorso avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Bari:
- n. TVF030803206/2018 per IRES –IRAP e IVA anno di imposta 2013 notificato alla
Società Ricorrente_3 SRL;
- n. TVF030803215/2018 per IRES –IRAP e IVA anno di imposta 2014 notificato alla
Società Ricorrente_3 SRL;
- n. TVF 010803213/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2013 notificato alla Ricorrente_2;
- n. TVF 010803224/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2014 notificato alla Ricorrente_2;
- n. TVF 010803214/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2013 notificato alla Ricorrente_1;
- n. TVF 010803220/2018 per Irpef e relative addizionali comunali e regionali anno d'imposta 2014 notificato alla Ricorrente_1;
riguardanti recupero a tassazione di costi ritenuti “giuridicamente inesistenti” e quindi indeducibili ( pari ad euro 20.393,00 per l'anno 2013 ed euro 19.600,00 per l'anno 2014), derivanti da fatture emesse dalle società Società_1 - Cooperativa a responsabilità limitata e Società_2 Srl., in quanto le predette società erano caratterizzate da gravi anomalie e criticità fiscali, quali il brevissimo ciclo di vita (2 - 3 anni), incremento esponenziale del volume d'affari, utilizzo di crediti inesistenti, omesse presentazioni delle dichiarazioni fiscali e omesso versamento di qualsiasi imposta dovuta quando dichiarata (ritenute fiscali, IVA a debito, contributi previdenziali e assistenziali).
Inoltre l'Ufficio presumeva anche la conseguente distribuzione degli utili conseguiti extra-bilancio ai propri soci giustificata dalla ristretta compagine sociale, tenuto conto che i soci erano soltanto due, Ricorrente_2 con una quota del 50 per cento e Ricorrente_1 con una quota del 50 per cento, ai sensi degli articoli 44, 47 e 59 del DPR. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi).
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la citata sentenza n.
1215/2020 rigettava i ricorsi riuniti sulla base di dettagliate motivazioni, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per ciascun ricorrente oltre accessori, se dovuti.
Gli appellanti Ricorrente_2 e Ricorrente_1 impugnavano la predetta sentenza, chiedendo la integrale riforma, sulla base delle sostanziali medesime eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, cioè violazione del divieto del praesumptum de presumpto, carenza di motivazione, violazione del diritto di difesa e dell'articolo 10 della Legge
212/2000 ( Statuto dei diritti del contribuente) e la mancata conoscenza delle anomalie e criticità fiscali delle società emittenti;
chiedevano altresì la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, la discussione della controversia in pubblica udienza e allegavano copia atto impugnato, copia verbale di contraddittorio del 9/4/2019 della Nominativo_1
, copia di n. 2 richieste di annullamento in autotutela prodotte da Nominativo_2 e Nominativo_3.
Con deduzioni depositate in data 24/6/2021 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, ai sensi degli articoli 23 e 54 del
D. Lgs. 546/1992, chiedeva il rigetto dell'appello, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali, evidenziava la legittimità del suo operato e rilevava la infondatezza delle eccezioni sollevate dagli appellanti;
allegava copia nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti la Difensore_2, in qualità di difensore degli appellanti e la Nominativo_4, in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari. Le parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità degli addebiti effettuati dall'Ufficio tributario impositore, in una situazione peraltro in cui gli appellanti non hanno offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione, limitandosi ad asserzioni di condizioni ininfluenti.
In effetti, come risulta dalla documentazione depositata, l'elemento probatorio principale, idoneo a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza di un meccanismo simulatorio , emerge dall'assenza del requisito essenziale alla base del contratto di appalto di mano d'opera rispetto a quello di somministrazione, che invece è costituito dall'assunzione da parte dell'appaltatore della organizzazione e direzione nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto oltre all'assunzione del rischio di impresa.
E' opportuno evidenziare che dall'esame della sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento si fondano essenzialmente sui seguenti punti:
…a) illecita somministrazione di mano d'opera sotto forma di contratto di appalto di cui i ricorrenti erano chiaramente consapevoli, trattandosi quindi di operazioni giuridicamente inesistenti;
… b) violazione dell'articolo 109 del Testo Unico Imposte sui Redditi ( DPR. 917/1986) per mancanza dei requisiti della certezza e oggettiva determinabilità dei costi.
In ordine alla problematica in esame, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38.754 del 4/10/2012, ha affermato il principio secondo cui devono considerarsi fatture false non solo quelle emesse per operazioni mai effettuate , ma anche quelle che documentano prestazioni diverse rispetto a quelle realmente eseguite.
Questo succede, coma nella fattispecie, quando le prestazioni indicate in fattura sono totalmente diverse da quelle in realtà effettuate e quindi insussistenti giuridicamente e di fatto.
In buona sostanza, il meccanismo fraudolento ha consentito alle imprese utilizzatrici del personale , di sottrarsi all'assolvimento di una serie di obblighi incombenti sul datore di lavoro e allo stesso tempo di avvantaggiarsi sul mercato del lavoro usufruendo di un servizio a prezzi competitivi;
ciò ha permesso di detrarre illegittimamente l'IVA addebitata in fattura dalle società Società_1 – Cooperativa a responsabilità limitata e Società_2 Srl. oltre alla imputazione del costo tra i componenti negativi ai fini IRES e IRAP.
Non è stato violato neanche l'inviolabile diritto alla difesa, previsto dall'articolo 24 della Costituzione, in quanto nell'atto opposto sono stati indicati e specificati tutti i dati e gli elementi posti a base degli avvisi di accertamento, i quali unitamente alla sentenza impugnata, risultano sufficientemente ed esaustivamente motivati.
Inoltre, dalla ristretta compagine sociale, scaturisce la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria, posta a carico dello stesso socio ricorrente, in quanto il basso numero di soci ( n. 2) si converte nel dato qualitativo della conoscibilità degli affari societari, tenuto conto che lo stesso socio può fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità del maggior utile di impresa, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ripetutamente affermato che in presenza di una compagine sociale ristretta, l'Amministrazione
Finanziaria può presumere, salvo prova contraria, che eventuali utili non dichiarati siano stati distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni.
Nel caso di specie non è stata fornita la prova contraria.
Da ciò deriva la piena legittimità della sentenza opposta;
l'appello pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni ivi contenute sono manifestamente infondate, inconferenti ed inconsistenti.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, che liquida in euro 1.700,00 (millecinquecento virgola zero zero) per ciascun appellante, oltre oneri accessori, se dovuti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e conferma la sentenza della C.T.P. di Bari n. 1215/2020. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Bari resistente, che liquida in euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero) per ciascun appellante, oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 22 dicembre 2025.
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)