Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 18
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del divieto del praesumptum de presumpto

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento si fondano sull'illecita somministrazione di mano d'opera e sulla violazione dell'art. 109 TUIR per mancanza di certezza e oggettiva determinabilità dei costi, basandosi su elementi probatori concreti e non su presunzioni da presunzioni.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento e la sentenza impugnata siano sufficientemente e esaustivamente motivati, indicando tutti i dati e gli elementi posti a base degli accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo che gli atti opposti contengano tutti gli elementi necessari e che la motivazione sia esaustiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 10 della Legge 212/2000

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione confermando la legittimità degli atti impositivi e della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza delle anomalie fiscali delle società emittenti

    La Corte ha ritenuto che l'operato dell'Ufficio sia legittimo, basato su prove concrete relative alla simulazione contrattuale e all'inesistenza giuridica delle prestazioni, implicando la responsabilità dei contribuenti.

  • Rigettato
    Violazione del divieto del praesumptum de presumpto

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento si fondano sull'illecita somministrazione di mano d'opera e sulla violazione dell'art. 109 TUIR per mancanza di certezza e oggettiva determinabilità dei costi, basandosi su elementi probatori concreti e non su presunzioni da presunzioni.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento e la sentenza impugnata siano sufficientemente e esaustivamente motivati, indicando tutti i dati e gli elementi posti a base degli accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo che gli atti opposti contengano tutti gli elementi necessari e che la motivazione sia esaustiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 10 della Legge 212/2000

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione confermando la legittimità degli atti impositivi e della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza delle anomalie fiscali delle società emittenti

    La Corte ha ritenuto che l'operato dell'Ufficio sia legittimo, basato su prove concrete relative alla simulazione contrattuale e all'inesistenza giuridica delle prestazioni, implicando la responsabilità dei contribuenti.

  • Rigettato
    Violazione del divieto del praesumptum de presumpto

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento si fondano sull'illecita somministrazione di mano d'opera e sulla violazione dell'art. 109 TUIR per mancanza di certezza e oggettiva determinabilità dei costi, basandosi su elementi probatori concreti e non su presunzioni da presunzioni.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di accertamento e la sentenza impugnata siano sufficientemente e esaustivamente motivati, indicando tutti i dati e gli elementi posti a base degli accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, ritenendo che gli atti opposti contengano tutti gli elementi necessari e che la motivazione sia esaustiva.

  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 10 della Legge 212/2000

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione confermando la legittimità degli atti impositivi e della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Mancata conoscenza delle anomalie fiscali delle società emittenti

    La Corte ha ritenuto che l'operato dell'Ufficio sia legittimo, basato su prove concrete relative alla simulazione contrattuale e all'inesistenza giuridica delle prestazioni, implicando la responsabilità dei contribuenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 18
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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