Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 84. (Comunicazione all'imputato)
Quando per il reato per il quale si procede e' ammessa l'oblazione o puo' trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
Quando per il reato per il quale si procede e' ammessa l'oblazione o puo' trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. pen., sez. VII, ordinanza 13/04/2018, n. 16463Provvedimento: […] 2) l'elusione dell'art. 84 della legge n. 689 del 1981, perché l'affermazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, relativa alla possibilità di presentare domanda di oblazione, risulterebbe insufficiente a informare l'imputato sul potere di valutare l'opportunità di estinguere il reato;Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 18 d.lgs. n. 81/2008·
- art. 71 d.lgs. n. 81/2008·
- onere delle spese·
- art. 80 d.lgs. n. 81/2008·
- oblazione·
- nullità intermedia·
- avviso di conclusione indagini·
- ricorso per cassazione