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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Condemi Nicola Mario Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1924/2023, promossa
DA
con sede legale in La Spezia, Via Volta n. 77, c.f. e P.Iva Parte_1
, in persona l.r. p.t., ai fini del presente procedimento elettivamente domicilia- P.IVA_1 ta presso l'Avv. Andrea Argenta (c.f. ), con studio in Savona, Via C.F._1
Paleocapa n. 2/4, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (indirizzo PEC:
[...]
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Im- Controparte_1
prese di Roma ), con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, in perso- P.IVA_2
na del l.r. p.t., e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_2
[..
[...] [
P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano,
[...]
Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), società che ha incorpo- P.IVA_3
rato (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sie- CP_3
na - R.E.A. n. 149681), giusta procura speciale del 31/08/2018 a ministero P.IVA_4
del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003), che agisce nel Persona_1
presente processo per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. GIUSEPPE AMODEO
(C.F. , giusta procura rilasciata il 21/10/2022 e in pari data regi- CodiceFiscale_2
strata, autenticata nella firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Persona_2
Racc. n. 4129), rappresentata, assistita e difesa, ai fini del presente giudizio di appello, giu- sta delega allegata ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. n.
) e Francesco Concio (C.F. – indirizzo CodiceFiscale_3 C.F._4
P.E.C. - fax n. 0248011624), entrambi del Foro di Email_2
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino (C.F.
[...]
- P.E.C. - FAX 055 461213), in Viale C.F._5 Email_3
Giuseppe Mazzini n. 19, Firenze.
APPELLATA
E
con sede in , Piazza Controparte_4 CP_1
Salimbeni n. 3, C.F. , in persona del dott. ( P.IVA_5 CP_5 C.F._6
), a ciò legittimato giusta procura del 17/04/2023 ai rogiti del Dott.
[...] Per_3
Notaio in (rep. n. 42.423 – racc. n. 21.712), domiciliata in , via del Cavalle-
[...] CP_1 CP_1 rizzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 17/07/2023.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, Parte_1
ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato: IN VIA ISTRUTTORIA, si in-
2 siste nelle istanze già svolte in primo grado: A) Si insiste per lo svolgimento di PROVA
TESTIMONIALE sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il testimone, nel corso dell'anno 2020, è stato incaricato da di assisterla per il reperimento di fi- Parte_1 nanziamenti utili all'acquisto delle seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC) e nuova risonanza magnetica di ultima gene- razione. 2)Vero che il testimone, tra l'anno 2018 e l'anno 2020, in qualità di commerciali- sta della è stato incaricato da tale società di assisterla per il reperimento di Parte_1 finanziamenti utili all'acquisto delle seguenti attrezzature medicali: -RX Digitale;
- MOC
Totale Body;
Ecografo multidisciplinare. 3) Vero che gli istituti di credito e gli enti finan- ziari contattati dal testimone per conto di hanno rifiutato ogni pratica di fi- Parte_1 nanziamento in ragione della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia di
svolta da parte di MPS S.p.A. e di 4) Vero che il testimone, Parte_1 CP_1 CP_1 specialista in radiologia, ha avanzato alla verso la fine dell'anno 2019, una Parte_1
proposta di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il
“Centro Medico Fortune” di La Spezia, mediante la dotazione, al più tardi entro il 2020, di n. 1 Apparecchio RX digitale e n. 1 Ecografo multidisciplinare. 5) Vero che, il testimone, specialista in radiologia, alla fine dell'anno 2021 ha dovuto, in ragione del mancato acqui- sto delle attrezzature necessarie, rinunciare al progetto di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il “Centro Medico Fortune” di La Spezia. 6)
Vero che, tra la fine dell'anno 2019 e nel corso dell'anno 2020, il testimone, specialista in edocrinologia, e hanno raggiunto un accordo per l'offerta di prestazioni me- Parte_1 dicali e diagnostiche presso il “Centro Medico Fortune” di La Spezia, da svolgersi con le seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità os- sea (MOC). 7) Vero che la collaborazione tra ed il testimone non è iniziata Parte_1 per l'impossibilità di dotare il “Centro Medico Fortune” delle seguenti attrezzature medi- cali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC). 8) Vero che il prospetto prodotto come prod. 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, riporta i ricavi che il testimone e hanno previsto di ottenere dall'utilizzo delle seguenti at- Parte_1
trezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC), nuova risonanza magnetica di ultima generazione ed Ecografo multidisciplinare. 9) Vero
3 che il testimone dott. ha redatto la seguente dichiarazione “il direttore Testimone_1
della Banca ha riferito al sig. di non poter procedere con la pratica a causa della Tes_2
segnalazione a sofferenza effettuata da MPS presso la Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia.”, della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 7 di parte attri- ce;
10) Vero che il testimone dott. ha ricevuto e redatto la corrispondenza, Testimone_3
della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 16 e 18 di parte attrice. Si indicano quali testimoni: dott. domiciliato in La Spezia;
dott. Testimone_1 Tes_3
domiciliato in Milano;
Dott. , specialista in radiologia, domici-
[...] Testimone_4
liato in La Spezia;
Dott. specialista in endocrinologia, domiciliato in La Testimone_5
Spezia. B) Si insiste per l'accoglimento della svolta istanza per Controparte_6
da parte di commercialista esperto aziendale avente ad oggetto il seguente
[...] quesito: “Il Consulente Tecnico d'Ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa: (i) de- scriva e riporti i costi e prezzi medi al pubblico delle prestazioni diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (ii) descriva e riporti i costi medi di gestione delle attrezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC
Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (iii) descriva e riporti quale sia il ricavo e
l'utile che in un esercizio, avrebbe potuto generare con l'acquisto delle at- Parte_1
trezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multi- disciplinare).” NEL MERITO, Voglia la Corte: a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità di /o di Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ordi- Controparte_1
ne alla illegittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia; b) con- Parte_1
seguentemente accertare e dichiarare tenute, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto, e/o Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] subiti e subendi dalla c) per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
e/o in persona dei rispettivi legali rappre- Controparte_7 Controparte_1
sentanti pro tempore, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto, al risar- cimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti a seguito il- legittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella misura non Parte_1
4 inferiore ad euro 140.400,00, ovvero al risarcimento e pagamento delle somme meglio vi- ste e ritenute e/o in corso di causa emergende, oltre gli interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso respingere ogni avversa do- manda ed eccezione;
e) con vittoria delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge”.
Per : “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così Controparte_1
giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello av- versario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società appellante con atto di citazione in appello Parte_1
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 652/2023, emessa il 14/07/2023
e pubblicata in pari data dal Tribunale di Siena (R.G. n. 2189/2021). In via Istruttoria:
2 - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi richiesta istruttoria avanzata da controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da li- quidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichia- rato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_4
di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dalla società avverso la sentenza n. 625/2023 nella causa civile R.G. 2189/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Siena in data 14/07/2023 e pubblicata in data 17/07/2023 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1. Con atto di citazione notificato in data 10.8.2021 conveniva davanti Parte_1
al Tribunale di Siena e chieden- Controparte_4 Controparte_1
done la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in con- seguenza della condotta illecita tenuta dalle convenute, consistita nell'illegittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, danni quantificabili in misura non in- Parte_1
5 feriore ad euro 140.400,00, oltre interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda risarcitoria deduceva, in sintesi:
1) che aveva intrattenuto con di Controparte_4
seguito, anche “MPS”), filiale di La Spezia, il rapporto di conto corrente n. 26540, acceso in data 09.7.1985, assistito da apertura di credito sino a revoca;
2) che con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restituzio- ne del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al ser- vizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha provve- duto a classificare la Vostra posizione a sofferenza”;
3) che, tuttavia, già precedentemente all'ottobre 2016, essa esponente risultava ille- gittimamente segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia per l'importo di euro 54.096,00;
4) che tale segnalazione era illegittima sotto un duplice profilo: (i) innanzitutto, poi- ché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del combinato di- sposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell'art. 4 co. 7 del “Codice di deon- tologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia”; (ii) poi, perché avve- nuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di essa deducente, in violazione delle citate norme TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e delle istruzio- ni Banca d'Italia sul funzionamento della Centrale Rischi;
5) che la condotta illecita della banca, sopra descritta e documentata, era stata già accertata dallo stesso tribunale di Siena con ordinanza ex art. 700 c.p.c., datata 17/06/2019, emessa nel procedimento di reclamo cautelare RG n. 615/2019, con cui era stato ordinato a
MPS di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operata in danno di relativamente al Parte_1
contratto oggetto di causa;
6 6) che il provvedimento cautelare, nonostante la notificazione dell'atto di precetto, era rimasto sostanzialmente ineseguito, non avendo provveduto alla cancellazione né MPS, né la sua cessionaria del credito, Controparte_1
7) che, a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza, che si protraeva dall'ottobre 2016, le era stato negato l'accesso al credito, come da documenti prodotti e da prove costituende da assumersi, circostanza che le aveva impedito di portare a termine il proprio piano industriale: al riguardo evidenziava che era attiva sul mercato dei servizi sa- nitari e medicali fin dal 1984 ed aveva acquistato un immobile con caratteristiche idonee ad essere utilizzato quale Ambulatorio polispecialistico, denominato “Centro Medico Fortune” sito in Via A. Pacinotti 2 – La Spezia 19124, in una palazzina con adiacente ampio par- cheggio privato a disposizione dei pazienti;
che in tale immobile aveva eseguito i necessari adeguamenti strutturali, oltre all'acquisto ed installazione di una parte degli equipaggia- menti per la diagnostica strumentale (ecografi, elettrocardiografi, RMN articolare etc.); che il programma di sviluppo del centro prevedeva il necessario acquisto di ulteriori attrezzatu- re (RX Digitale, al costo di acquisto di circa Euro 40.000,00; MOC Totale Body, al costo di acquisto di circa Euro 30.000,00; Ecografo multidisciplinare, al costo di acquisto di circa
Euro 20.000,00); che tali attrezzature avrebbero generato ricavi per Euro 9.600,00 al mese con un utile di Euro 3.900,00 al mese;
che tale programma di sviluppo era stato sospeso a causa della segnalazione a sofferenza e alla conseguente impossibilità di accedere a finan- ziamenti;
che, alla luce di quanto sopra, essa non aveva generato utili per Euro
46.800,00/anno pari ad Euro 140.400,00 per gli esercizi dal 2016 al 2019 (il 2020 causa lockdown non era preso in considerazione in via cautelativa); che, infine, la segnalazione il- legittima aveva determinato l'impossibilità ad accedere ai ristori previsti dal Decreto Legge
8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità), che non erano erogati alle società segnalate alla cen- trale rischi;
8) che il credito della controparte, segnalato a sofferenza, era altresì contestato per le ragioni indicate in citazione.
2. Si costituivano in giudizio entrambe le convenute.
2.1. si opponeva alla domanda, contestando sia l'an che il quantum de- CP_8
beatur. Osservava che la segnalazione era legittima, siccome avvenuta nel rispetto della
7 normativa di riferimento, e che, in ogni caso, dopo la notificazione del provvedimento cau- telare (al cui giudizio non aveva partecipato, non essendo più titolare del credito sin dall'anno 2017 per averlo ceduto a , aveva provveduto, come risultava Controparte_1
dai documenti prodotti, ad attivare la procedura funzionale alla cancellazione dell'iscrizione. Non poteva rispondere, invece, per il periodo successivo, in cui ogni attività era di competenza di Controparte_1
Concludeva: “ Voglia in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto non più titolare del credito Controparte_4
per quanto attiene le segnalazioni successive al dicembre 2017 e di conseguenza per qua- lunque richiesta di risarcimento danni successiva al dicembre 2017 (compreso). Nel merito rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto e in diritto.
In ipotesi, limitare l'eventuale responsabilità di al perio- Controparte_4 do ottobre 2016 – novembre 2017. Con vittoria di spese di lite”.
2.2. eccepiva che dalla stessa documentazione versata in atti Controparte_1
da parte attrice, essa non era stata parte del giudizio promosso da nei confron- Parte_1 ti di per l'asserita illegittimità della segnalazione in Controparte_4
centrale rischi, né il provvedimento del giudice era ad essa indirizzato, né era stata mai convenuta per accertare l'illegittima segnalazione a sofferenza e che, pertanto, difettava la propria legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dalla ricorrente.
Sotto altro profilo evidenziava l'assenza di ogni sua responsabilità perché la sua era stata soltanto una segnalazione in continuazione di quella di MPS, nell'effettuare la quale si era attenuta alla circolare n.139/1991 della Banca d'Italia, sicché alcuna contestazione, in punto di omesso preavviso di segnalazione (dovuto, tra l'altro, solo al cliente consumatore e non, come nel caso di specie, al cliente professionista) ed in ordine alla valutazione dello stato di “insolvenza”, le poteva essere mossa.
Contestava, per il resto, la domanda e ne chiedeva il rigetto.
3. Non ammesse le prove orali richieste dall'attrice, con sentenza n. 625/2023, pub- blicata il 17/07/2023, il tribunale di Siena, in applicazione del principio della ragione più li- quida, ha respinto la domanda attrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
8 a) che il giudizio promosso nell'anno 2021 da non costituiva prosecu- Parte_1 zione del giudizio cautelare conclusosi nell'anno 2019, non essendo stato promosso nel termine di legge (60 giorni), che nella specie era abbondantemente decorso;
b) che, inoltre, parte attrice non aveva formulato alcuna domanda di cancellazione della segnalazione ma unicamente un'azione di risarcimento danni;
c) che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva “di [poteva] CP_8
ritenersi in astratto fondata per il periodo successivo alla cessione, ma non [poteva] rite- nersi decisiva essendole attribuita una condotta (mancata cancellazione), fonte di respon- sabilità, pur se , come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione”;
d) che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva “sollevata da CP_1
[era] stata ritualmente formulata ma non appar[iva]fondata”, sul punto così argomentan- do: “E' vero che secondo l'art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori in- formano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d'Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente con- sumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persisten- te o una sofferenza); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a soffe- renza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segna- lazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presup- posti per la segnalazione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazione . Rispetto alla domanda risarcitoria , a prescindere dal merito, la le- gittimazione passiva non potrebbe essere negata”;
e) che la causa poteva essere decisa “ sulla base della cd ragione più liquida ( tra le altre Cass 363 /19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all' “ an” e al “ quantum” del risarcimento”. E, al riguardo, ha così testualmente motivato: “Occorre ricordare che nel processo civile, l'attore, secondo i co-
9 muni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giu- dizio, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento e l'onere di provare i fatti costituivi della domanda ex art. 2697 c.c., presuppone, come antecedente logico ne- cessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è one- rata di provare (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo, Cass. civile sezione I
22.3.2013 n. 7299; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 5056; Cass.
25.7.2011 n. 7844). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda assume valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente carat- terizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall'art. 45 L. 69/2009. Al contrario l'attrice
è assai avara di allegazioni limitandosi a produrre : - la dichiarazione resa dal dott.
[...]
, commercialista di che espone con riguardo ai finanziamenti Persona_4 Parte_1 richiesti da alla : “il direttore della Banca ha riferito al Parte_1 Controparte_9
sig. di non poter procedere con la pratica a causa della segnalazione a sofferenza Tes_2
effettuata da MPS presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.”; In realtà non vi è traccia documentale della richiesta e della risposta dell' - una missiva dell'odierna Pt_2 attrice del 19.5.2020 “le confermiamo il nostro interesse all'ottenimento di un finanzia- mento dedicato all'acquisto di nuove apparecchiature destinate al nostro Centro Medico.
In particolare è nostra intenzione dotare il Centro di un apparecchio total body per il rile- vamento della densità ossea (MOC) ed inoltre di una nuova risonanza magnetica più per- formante in sostituzione a quella attualmente in dotazione. La spesa complessiva è valutata in circa 50/70.000,00 Euro. e in risposta mail inviata a 22.5.2020 dal dott. Parte_1
della società Polaris Srl, mediatore creditizio che risponde : “Purtroppo Testimone_3
dalla Centrale Rischi risulta impossibile procedere a causa della presenza di posizioni de-
Cont teriorate con addirittura ceduti. Con la presente voglio però anche significarle che nessun intermediario finanziario è in grado di lavorare la sua pratica con una situazione di questo tipo. Le consiglio quindi di gestire al meglio le situazioni pregresse e/o studiare una alternativa con una diversa società perchè questa, purtroppo e sostanzialmente, è infinan- ziabile. Non può non immediatamente osservarsi che dalla richiesta della società (
19.5.2020) alla risposta del mediatore creditizio ( 22.5.2020) sono trascorsi solo due gior-
10 ni ( peraltro in piena emergenza Pandemia da Covid 19 come noto) il che fa seriamente dubitare che un qualsiasi contatto possa essere intercorso tra l'intermediario e gli Istituti di credito , trattandosi verosimilmente invece di una risposta data in base a valutazioni soggettive , che però non costituiscono prova. L'altro documento depositato è una missiva , redatta , in epoca successiva agli accadimenti che ne sono oggetto, su richiesta di parte at- trice , del seguente tenore nella quale è la stessa parte scrivente che dà atto dell'esistenza di motivi finanziari ostativi , il che appare poco credibile quanto alla genuinità della rispo- sta , e comunque non rilevante . Da tutto ciò parte attrice fa discendere , attraversando un incolmato vuoto probatorio , e limitandosi a passare in rassegna principi giurisprudenziali
, una richiesta risarcitoria per oltre 140.000 euro Invero anche le prove testimoniali ri- chieste o costituiscono mera conferma della documentazione depositata , ovvero tendono a far dire al teste che la mancata conclusione di contratti commerciali è dipesa dall'impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in Cen- Pt_1
trale Rischi , il che, in mancanza di altri riscontri probatori , appare , con evidenza , non consentito Alcuna richiesta di prestito o finanziamento , nei confronti di qualsivoglia istitu- to ( l'unica richiesta è rivolta all'intermediario) è stata prodotta né il conseguente rifiuto che certamente , per essere provato, avrebbe dovuto risultare per iscritto e certamente non attraverso una prova testimoniale peraltro priva di ogni contestualizzazione , così che la quantificazione del danno patrimoniale è rimasta totalmente priva di supporto probatorio.
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è meramente enunciata nelle con- clusioni e non provata osservato che anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt 1226 e 2056 c.c. che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria , anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economi- ca. La domanda non può trovare accoglimento” ( così testualmente in sentenza).
L'appello.
4. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1
ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
11 1) Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 25 COST. [recte, 24 Cost.), NONCHÉ DEI PRINCIPI
DI ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 C.C. E DEL DIRITTO ALLA PROVA IN AP-
PLICAZIONE DEGLI ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. – MOTIVAZIONE ILLOGICA –
OMESSA AMMISSIONE DI ISTANZE DI PROVA AMMISSIBILI ED INERENTI A CIR-
COSTANZA DECISIVA”, l'appellante denuncia che la sentenza del tribunale senese è pale- semente illogica, contraddittoria e costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi che governano l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del dirit- to alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.
L'appellante stigmatizza che il tribunale ha respinto la sua domanda sul presupposto di un difetto di prova relativo ad una circostanza decisiva (“la mancata conclusione di con- tratti commerciali è dipesa dall'impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa Pt_1 della segnalazione in Centrale Rischi”), quando essa aveva svolto plurime istanze istruttorie sul punto, che erano state rigettate per ragioni non afferenti alla loro formulazione o tempe- stività. In particolare, essa appellante aveva chiesto di assumere le prove testimoniali pro- prio sulla mancata conclusione dei contratti conseguente alla segnalazione in CR, ed il Giu- dice le aveva respinte senza motivare nel merito sicché risultava incomprensibile per quale ragione “non sarebbe [stato] consentito” sentire testimoni in merito al fatto storico che “la mancata conclusione di contratti commerciali [era] dipesa dall'impossibilità per di Pt_1 ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in Centrale Rischi”. Il Tribunale non ave- va coltivato argomentazioni giuridiche, né sostanziali né di rito, ma si era limitato ad un
<<“non consentito” testimoniare, probabilmente perché in realtà “non voluto”>>.
2) Con il secondo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE EX ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. –
MOTIVAZIONE ILLOGICA IN MERITO ALLA GENUINITA' DELLE PROVE”, Pt_1
[... impugna la sentenza del Tribunale di Siena laddove ha ritenuto “non genuine” le prove documentali da essa prodotte e sulla cui conferma erano chiamati a deporre i testi non am- messi.
Tale decisione – secondo l'appellante – “non è solo errata e calunniosa. Pt_1 ha prodotto documentazione “genuina” ed ha chiesto al Giudice di portare i soggetti
[...]
12 redigenti della corrispondenza a testimoniarne la genuinità e, soprattutto, i fatti ivi dedotti.
Anche in questo caso, il Giudice non ha inteso sentire i testimoni, salvo lamentare che sa- rebbero venuti “solo” a confermare quanto dichiarato per iscritto. Delle due, l'una: - o il
Giudice ritiene probabilmente non genuino il documento, ed allora l'assunzione della te- stimonianza dell'autore è necessaria;
- o il Giudice ritiene genuino il documento e quanto ivi riportato, dovendole assumerlo per il decidere, senza esitare. Anche in questo caso, il
Tribunale ha prima negato un'istruttoria e poi contestato documenti la cui veridicità sa- rebbe stata confermata dai testimoni in istruttoria. Trattasi, nuovamente, di capo della sen- tenza illogico, contraddittorio, che costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art.
25 Cost. nonché dei principi di onere della prova e del diritto alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.”.
Argomenta ancora l'appellante che la ritenuta non genuinità del documento prove- niente da mediatore creditizio dimostrava “peraltro, [che] il Giudice di prime cure [non aveva] idea di come si svolgano effettivamente le pratiche di finanziamento alle imprese.
La verifica della Centrale Rischi e del conseguente “merito creditizio” di un'impresa è in tempo reale, posto che risulta da qualunque terminale bancario. La verifica sulle banche dati CRIF o , ad esempio, viene eseguita in via digitale con poche ore di lavora- CP_2
zione della ricerca, anche da Avvocati o istituti di ricerca. Viene invece contestato dal Giu- dice di prime cure che siano intercorsi “solo due giorni” per il rigetto delle ipotesi di fi- nanziamento”. Era poi “assolutamente sconcertante da parte del Giudice ritenere, con rife- rimento alla prod. 20, che il radiologo dott. abbia rilasciato dichiara- Testimone_4 zioni “non genuine” nella corrispondenza prodotta (testuale, pag. 7 della sentenza). Il dott.
è uno stimato radiologo, che non si comprende per quale ragione do- Testimone_4 vrebbe rilasciare dichiarazioni “non genuine” (rectius false), peraltro in favore di una so- cietà come nella quale non ha alcun interesse. È evidente che la sentenza sia Parte_1
del tutto autoreferenziale e non motivata, illogica e contraddittoria, frutto di una travisa- zione del ruolo del giudice ancor prima dei documenti e delle istanze istruttorie”.
3) Con il terzo motivo, “OMESSA DICHIARAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
DI Controparte_10
OMESSA DEL DANNO PATITO
[...] CP_11 CP_12
[...]
[...] [
, l'appellante impugna la sentenza di prime cure laddove ha rigettato, per asserito di-
[...]
fetto di prova, la domanda di risarcimento dei danni.
Premesso che “la segnalazione eseguita da MPS è illegittima ed il fatto è pacifico, persino già accertato dal Tribunale e confermato anche nella Sentenza qui impugnata, a pagina 5”¸l'appellante assume che, nel caso di specie, alla società attrice (oltre alla revoca del rapporto già subita) era stata preclusa la possibilità di chiedere ulteriori affidamenti e/o di accedere al mercato a condizioni normali, ciò a causa del peggioramento del rating con- seguente all'illegittima segnalazione, e che un'indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è fonte perciò stesso di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale del cliente (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso e/o peg- gioramento delle condizioni economiche applicabili ai contratti in essere rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato del credito, con lesione del diritto d'impresa) e persona- le (diminuita considerazione sociale) dell'imprenditore. In altre parole, l'illegittima segna- lazione in centrale rischi determina un pregiudizio di per sé, che comporta l'obbligo di ri- sarcimento, oltre che del danno patrimoniale verificatosi, anche del danno non patrimonia- le, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere, o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
4) Con il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS C.P.C. –
CONDANNA ALLE SPESE”, l'appellante assume che “In accoglimento delle domande di parte appellante, la Corte dovrà provvedere alla riforma anche del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. Il Giudice ha condannato al pagamen- Parte_1
to delle spese legali, tuttavia il fondamento delle proprie domande rende ingiusta ed illegit- tima tale statuizione di soccombenza. dovrà, quindi, veder condannati gli ap- Parte_1 pellati al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado”.
5. Si è costituita in giudizio , contestando i singoli motivi d'appello e CP_8
reiterando le difese rimaste assorbite in primo grado.
6. Si è costituita altresì in giudizio contestando i motivi Controparte_1
d'appello, di cui preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art.342
14 cpc, e riproponendo le questioni rimaste assorbite, insistendo nell'eccezione di difetto di le- gittimazione passiva.
7. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la contumacia di la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in Controparte_1
decisione in data 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigra- fe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. Va revocata, anzitutto, l'ordinanza 13.6.2024 con cui è stata dichiarata la contu- macia di Controparte_1
Risulta, invero, dall'esame del fascicolo che l'appellata si è costituita in giudizio in data 11.6.2024 rispetto all'udienza di trattazione del 12.6.2024. Al momento della dichiara- zione di contumacia la parte era, quindi, già costituita in giudizio e, pertanto, va revocata la dichiarazione di contumacia.
9. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata ex art.342 cpc da
[...]
è infondata, la lettura dell'impugnazione permettendo di individuare i capi CP_1 della decisione impugnata e le censure proposte dall'appellante, come sopra sintetizzate.
10. Va considerato, poi, che ha riproposto in grado d'appello Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva respinta espressamente dal tribunale di Sie- na (§ 4, pag.
5-6 della sentenza di primo grado).
La mera riproposizione è inammissibile: l'appellata avrebbe dovuto proporre appel- lo incidentale, che non risulta essere stato proposto. Peraltro, la parte si è costituita tardi- vamente in giudizio (il giorno prima dell'udienza di trattazione), sicché, se anche avesse proposto appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile.
11. Ancora in via preliminare va considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado non contiene alcuna decisione in ordine alla sus- sistenza della condotta illecita imputata alle convenute, tale non potendosi considerare l'affermazione, contenuta a pag.5, § 1, così formulata: “Deve subito chiarirsi che [l]a giu- dicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare”.
Questa affermazione si inserisce nel paragrafo in cui il giudice affronta le questioni in rito. Così espressamente: “Prima di giudicare nel merito delle domande di parte attrice
15 pare necessario soffermarsi sulle questioni in rito:…”. Quindi, il tribunale affronta quattro questioni espressamente qualificate di rito, così testualmente: “
1. L'odierno giudizio non può essere considerato la causa di merito del procedimento cautelare conclusosi con prov- vedimento, in sede di reclamo, del Tribunale di Siena del 17.6.2029. Se è vero che , a nor- ma dell'art. 669 octies comma 6 c.p.c.” le disposizioni di cui al presente articolo e al pri- mo comma dell'art. 669 novies non si applicano al procedimento ex art. 700 c.p.c…” e che quindi l'introduzione del giudizio di merito non è più necessaria per la validità ed efficacia del provvedimento cautelare, ciò non vuol dire che, ove invece la parte decida di iniziarlo, non debba rispettare il termine perentorio di 60 giorni, nella specie abbondantemente de- corso. Peraltro, in difetto di produzione del ricorso (ma solo dell'ordinanza di reclamo) cautelare non è dato sapere , ai fini della valutazione di strumentalità, se in quella sede fosse stata , manifestata, anche implicitamente, l'intenzione di voler agire giudizialmente oltre che per far cessare i comportamenti denunziati anche per ottenere il risarcimento dei danni. Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del pre- sente giudizio. Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare.
2. Parte attrice non ha formulato alcuna domanda di cancel- lazione della segnalazione nel presente giudizio ma unicamente, previo accertamento della responsabilità per la segnalazione, di risarcimento danni.
3. L'eccezione di carenza di le- gittimazione passiva di può ritenersi in astratto fondata per il periodo suc- CP_8
cessivo alla cessione, ma non potrebbe ritenersi decisiva essendole attribuita una condotta
(mancata cancellazione), fonte di responsabilità, pur se, come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione 4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva solleva- ta da è stata ritualmente formulata ma non appare fondata. E' vero che se- CP_1 condo l'art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori informano preventiva- mente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni nega- tive previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d'Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato
16 “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferen- za); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessiona- rio intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presupposti per la segnala- zione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazio- ne. Rispetto alla domanda risarcitoria, a prescindere dal merito, la legittimazione passiva non potrebbe essere negata”.
Segue poi il quinto paragrafo, che è aperto da questa affermazione: “Ciò tutto pre- messo la presente causa può essere decisa sulla base della c.d. ragione più liquida (tra le altre Cass. 362/19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all' “an” e al “quantum” del risarcimento”.
Il quinto paragrafo continua poi con la motivazione del rigetto nel merito in base al principio della ragione più liquida.
Simile articolazione della motivazione della sentenza di primo grado rende evidente che l'affermazione, secondo cui “Deve subito chiarirsi che [l]a giudicante condivide la mo- tivazione , nel merito del provvedimento cautelare” – inserita nel paragrafo relativo alle questioni processuali e, in particolare, nei periodi relativi al valore da attribuire al provve- dimento cautelare emesso due anni prima, questione sulla quale il tribunale così conclude:
“Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del presente giudi- zio. Deve subito chiarirsi che [l]a giudicante condivide la motivazione, nel merito del prov- vedimento cautelare” – non ha alcun valore di decisione nel merito in ordine all'illiceità o meno della condotta tenuta dalle convenute. Al “subito” indicato nella frase sopra riportata non segue una correlata decisione, posto che il tribunale decide nel merito in base al princi- pio della ragione più liquida.
In sintesi, stante l'effetto devolutivo dell'appello e la riproposizione delle questioni rimaste assorbite in primo grado, l'oggetto del presente giudizio si estende anche al giudi- zio sulla illiceità o meno della condotta imputata alle convenute.
17 12. Ciò premesso, la sentenza di primo grado va confermata sia pure con una diver- sa motivazione del rigetto dell'azione di risarcimento danni.
Nel proporre la domanda risarcitoria ha allegato quale condotta illecita Parte_1
l'asserita segnalazione indebita a sofferenza alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia effettuata da . Controparte_4
L'attrice ha così individuato i fatti di rilievo: i) con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da
Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissio- ne di assegni, invitandovi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla
Banca d'Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferen- za”; ii) tuttavia, già precedentemente all'ottobre 2016, essa risultava segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia per l'importo di euro 54.096,00, come doveva ri- tenersi dimostrato esaminando il report della Centrale Rischi alla luce delle note esplicative della Banca d'Italia sul funzionamento della stessa centrale;
infatti, essendo visibile il pas- saggio a sofferenza di dall'ottobre 2016, MPS aveva effettuato la relativa se- Parte_1
gnalazione entro il 25 settembre 2016 avendo riguardo alla situazione del cliente esistente al 31 agosto 2016; iii) quindi, dalla visura di Centrale Rischi risultava la prova che MPS, già anteriormente alla missiva del 24.10.2016, aveva provveduto a segnalare alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia il passaggio a sofferenza di iv) tale segnalazione era Parte_1
illegittima sotto un duplice profilo: (1) innanzitutto, poiché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del coordinato disposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell'art. 4 co. 7 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia”; (2) sotto altro profilo, poiché avvenuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di in violazione Parte_1
delle citate norme TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d'Italia sul fun- zionamento della Centrale Rischi.
In sintesi, secondo l'attrice, dall'esame del rapporto della Centrale Rischi e tenuto conto delle previsioni di cui alla circolare della Banca d'Italia n.139/1991 e ss. mod., se-
18 condo cui “Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Cen- trale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle so- glie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese suc- cessivo a quello di riferimento”, può desumersi la prova logica di una segnalazione a soffe- renza in data antecedente alla lettera del 24.10.2016.
12.1. Ora, l'assunto secondo cui la segnalazione sarebbe avvenuta prima del
24.10.2016 senza preventiva comunicazione al cliente, si basa su un errore percettivo dell'attrice ed un conseguente errore logico-deduttivo.
Infatti, dalla lettura del report della Centrale Rischi della Banca d'Italia (report che si riproduce di seguito mediante screenshot), risulta chiaramente che, in relazione alla data di riferimento del mese di ottobre 2016, in cui è indicata per la prima volta la segnalazione a sofferenza, “le informazioni sono disponibili far tempo dal 2/12/2016.
Dallo stesso report, riferito al mese di settembre 2016, non risulta alcuna segnala- zione. Lo stesso report (che mediante screenshot si riproduce di seguito) in tal caso indica che “le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/10/2016”.
19 Sono evidenti allora l'errore percettivo e quello deduttivo di parte appellante.
La segnalazione fu fatta da soltanto nel mese di novembre 2016, ovvero CP_8
dopo la lettera del 24.10.2016, con disponibilità di dati a partire dal 2/12/2016. In prece- denza non fu fatta alcuna segnalazione a sofferenza.
Ora, la lettera 24.10.2016 di – il cui contenuto di seguito si riporta: CP_8
“Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a
Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca.
Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restitu- zione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha prov- veduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza” – contiene l'informativa richiesta dalla circolare n.139/1991 della Banca d'Italia.
In tale circolare l'autorità di vigilanza, differenziando la pozione del cliente consu- matore da quello non consumatore, per il primo dei quali soltanto esiste una normativa pri- maria ad hoc, prevede: “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli even- tuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima se- gnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va in- formato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”11. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessa- rio previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debito-
20 re/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. Se il cliente
è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”12. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”.
Nel caso di specie non viene in rilievo un consumatore, per cui correttamente la informò per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sof- CP_13
ferenza, e cioè in occasione della stessa lettera del 24.10.2016, con cui erano revocati gli af- fidamenti ed era disposto il passaggio a sofferenza dei crediti.
Inoltre, tale lettera non arrivò inaspettata in quanto già l'anno prima MPS segnalò a
(v. lettera 13.10.2025) che il saldo del rapporto era negativo per euro 44.266,78, Parte_1 invitandola a formulare “una concreta proposta di sistemazione, preceduta da una pronta rimessa a decurtazione” ed evidenziando che “le linee di credito a suo tempo concesse de- vono intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile”.
Pertanto, il primo addebito - essere avvenuta la segnalazione a sofferenza senza pre- ventiva comunicazione al cliente - è privo di fondamento sia in fatto che in diritto.
12.2. Quanto al secondo addebito, secondo cui la segnalazione a sofferenza sarebbe avvenuta “senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva della in violazione delle citate norme [art.121, 125, n.d.r.] TUB, nonché Parte_1 dell'art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d'Italia sul funzionamento della Centrale Ri- schi”, anch'esso è privo di fondamento.
La Circolare n.139/1991 (e succ. aggiornamenti) della Banca d'Italia, che ha disci- plinato la Centrale Rischi e gli obblighi di segnalazione degli intermediari, nel cap. II, sez.
2, par.
1.5. definisce la categoria delle “Sofferenze” in questi termini: “ Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o per-
21 sonali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricom- presi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le po- sizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedu- ra concorsuale e altri finanziamenti particolari”. Gli importi relativi ai crediti in sofferen- za vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere se- gnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rim- borsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sof- ferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insol- venza…”.
Rileva, quindi, ai fini della categoria de qua, l'intera esposizione per cassa nei con- fronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La stessa circolare definisce “l'insolvenza” come “l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”.
La circolare precisa, poi, per quanto rileva nel presente giudizio, che
“l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al veri- ficarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del de- bito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
22 In altre parole uno o più ritardi nel pagamento non rilevano di per sé, mentre l'incapacità non transitoria del debitore di pagare le obbligazioni assunte con la banca giu- stifica la classificazione a sofferenza.
Inoltre, la segnalazione a sofferenza non è possibile, se non in presenza di altri ele- menti, quando il credito (oggetto della possibile segnalazione) è contestato dal debitore.
Orbene, facendo applicazione di dette regole al caso di specie, deve ritenersi che la segnalazione effettuata nel mese di ottobre 2016 da non sia stata fatta in viola- CP_8 zione della Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia.
La documentazione in atti dimostra, infatti, che l'inadempimento per scoperto di conto corrente n.26540.79 non era occasionale e/o transitorio, ma si trascinava da mesi o, meglio, da oltre un anno. Nella lettera 13.10.2015, sopra richiamata, la situazione veniva segnalata dalla banca alla cliente/debitrice, che era invitata alla sistemazione dell'esposi- zione debitoria. La stessa lettera precisava che le linee di credito a suo tempo concesse “do- vevano ora intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile”. In altre parole il conto corrente, come si dice in linguaggio gergale bancario, era “congelato”. La successiva lettera del 24.10.2016, di formale revoca dei fidi, e di passaggio a sofferenza era pertanto in continuazione di valutazione con quanto risultante dalla lettera del 2015. La cliente non era rientrata dell'esposizione debitoria che, come risulta dal report della Centra- le Rischi per i mesi antecedenti a ottobre 2016, era anzi aumentata (degli interessi nel frat- tempo maturati). Segno, questo, che il cliente non era rientrato e, quindi, che la sua era un'incapacità di adempiere alle obbligazioni di carattere non transitorio.
Per contro, nessuna prova è stata offerta dall'attrice o, comunque, è stata acquisita agli atti in ordine al fatto che il credito fosse stato contestato prima della segnalazione a sof- ferenza del 2016.
Se simili contestazioni vi fossero state, l'attrice avrebbe prodotto senz'altro in giu- dizio i relativi documenti. Invece, l'unico documento prodotto è una lettera del 24.3.2018, cioè successiva di 17 mesi alla segnalazione a sofferenza e dopo che il credito a sofferenza era stato già ceduto nel 2017 a con cui chiese l'accesso alla Controparte_1 Parte_1
documentazione bancaria ex art.119 TUB e contestò preventivamente, senza nemmeno sa- pere l'esito dell'accesso, di avere mai concluso un contratto per iscritto (contratto di conto
23 corrente che poi la stessa attrice produce quale doc.1 e che risulta sottoscritto in data
9.7.1985).
Pertanto, in base agli elementi sopra evidenziati, la segnalazione a sofferenza fu ef- fettuata correttamente nell'anno 2016, in piena conformità e coerenza con le disposizioni di cui alla nota circolare della Banca d'Italia.
L'attrice deduce, tuttavia, la sussistenza dell'illecito anche sotto il diverso profilo della mancata esecuzione dell'ordine cautelare emesso dal Tribunale di Siena, a seguito di reclamo cautelare in procedimento di urgenza ex art.700 cpc, diretto ad ottenere la cancel- lazione della iscrizione. In accoglimento del reclamo, con provvedimento in data 17.6.2019, reso nella contumacia di , il Tribunale di Siena ordinò alla predetta banca di CP_8
procedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Nell'impostazione di tanto , quanto la cessionaria del credi- Parte_1 CP_8 to, erano tenute ad eseguire l'ordine, sicché la mancata esecuzione le Controparte_1
esporrebbe a responsabilità civile.
Nell'esaminare la questione va ricordato che , nell'ambito di una più CP_8
ampia cessione in blocco dei crediti, aveva ceduto in data 20.12.2017 (v. Avviso comunica- zione in G.U. in atti) a il credito per cui è causa. Controparte_1
Pertanto, quando fu emesso il provvedimento cautelare il credito non era più nella titolarità di MPS ma del cessionario (e ciò da oltre un anno e mezzo), che non fu chiamato a partecipare al relativo giudizio cautelare.
Ora, in tanto si può assumere che dalla mancata esecuzione di un provvedimento cautelare sia conseguito un danno, in quanto si accerti come esistente il diritto a cautela del quale fu emesso il provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, come sopra detto, tale diritto è inesistente, atteso che banca MPS effettuò la segnalazione in data 24.10.2016 in conformità alla circolare della Banca d'Italia
n.139/1991.
Sotto altro profilo va anche considerato che il provvedimento cautelare non era in ogni caso opponibile a che non fu chiamata a partecipare al giudizio Controparte_1
cautelare nonostante che la stessa fosse titolare del credito dal dicembre 2017 e che dal gennaio 2018 stesse continuando nella segnalazione della posizione a sofferenza, poi passa-
24 ta a perdita, e che esso non era nemmeno eseguibile da MPS, che non era più la titolare del credito.
13. Alla luce delle considerazioni testé svolte i primi tre motivi d'appello vanno re- spinti, dovendosi accogliere le questioni in punto di sussistenza dell'illecito prospettate in primo grado dalle appellate e rimaste assorbite in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
14. Il quarto motivo d'appello relativo al capo sulle spese non è un motivo d'appello in senso proprio, costituendo una mera richiesta di regolamentazione delle spese dei due gradi una volta che la Corte avesse accolto i precedenti motivi d'appello e condannato le appellate al risarcimento dei danni.
15. Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono li- quidate in dispositivo in base a questi parametri: DM 55/2014, e ss. mod., scaglione da euro
52.001 ad euro 260.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4; nulla per la fase 3 (istrutto- ria/trattazione), non effettivamente tenutasi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di questo grado, che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi euro € 9.991,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 25-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Condemi Nicola Mario Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1924/2023, promossa
DA
con sede legale in La Spezia, Via Volta n. 77, c.f. e P.Iva Parte_1
, in persona l.r. p.t., ai fini del presente procedimento elettivamente domicilia- P.IVA_1 ta presso l'Avv. Andrea Argenta (c.f. ), con studio in Savona, Via C.F._1
Paleocapa n. 2/4, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (indirizzo PEC:
[...]
. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Im- Controparte_1
prese di Roma ), con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, in perso- P.IVA_2
na del l.r. p.t., e per essa la mandataria con rappresentanza Controparte_2
[..
[...] [
P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano,
[...]
Monza, Brianza, Lodi al numero - REA n. 1888273), società che ha incorpo- P.IVA_3
rato (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Sie- CP_3
na - R.E.A. n. 149681), giusta procura speciale del 31/08/2018 a ministero P.IVA_4
del Dott. , Notaio in Roma (Rep. n. 57298 - Racc. n. 29003), che agisce nel Persona_1
presente processo per il tramite del suo Procuratore Speciale, Avv. GIUSEPPE AMODEO
(C.F. , giusta procura rilasciata il 21/10/2022 e in pari data regi- CodiceFiscale_2
strata, autenticata nella firma dal Dr. Notaio in Milano (Rep. n. 5488 – Persona_2
Racc. n. 4129), rappresentata, assistita e difesa, ai fini del presente giudizio di appello, giu- sta delega allegata ai sensi dell'art. 83, co. III, c.p.c., dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. n.
) e Francesco Concio (C.F. – indirizzo CodiceFiscale_3 C.F._4
P.E.C. - fax n. 0248011624), entrambi del Foro di Email_2
Milano, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Fersino (C.F.
[...]
- P.E.C. - FAX 055 461213), in Viale C.F._5 Email_3
Giuseppe Mazzini n. 19, Firenze.
APPELLATA
E
con sede in , Piazza Controparte_4 CP_1
Salimbeni n. 3, C.F. , in persona del dott. ( P.IVA_5 CP_5 C.F._6
), a ciò legittimato giusta procura del 17/04/2023 ai rogiti del Dott.
[...] Per_3
Notaio in (rep. n. 42.423 – racc. n. 21.712), domiciliata in , via del Cavalle-
[...] CP_1 CP_1 rizzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Bianchini, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 625/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 17/07/2023.
CONCLUSIONI
Per “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, Parte_1
ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento del presente appello ed a riforma integrale del provvedimento impugnato: IN VIA ISTRUTTORIA, si in-
2 siste nelle istanze già svolte in primo grado: A) Si insiste per lo svolgimento di PROVA
TESTIMONIALE sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il testimone, nel corso dell'anno 2020, è stato incaricato da di assisterla per il reperimento di fi- Parte_1 nanziamenti utili all'acquisto delle seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC) e nuova risonanza magnetica di ultima gene- razione. 2)Vero che il testimone, tra l'anno 2018 e l'anno 2020, in qualità di commerciali- sta della è stato incaricato da tale società di assisterla per il reperimento di Parte_1 finanziamenti utili all'acquisto delle seguenti attrezzature medicali: -RX Digitale;
- MOC
Totale Body;
Ecografo multidisciplinare. 3) Vero che gli istituti di credito e gli enti finan- ziari contattati dal testimone per conto di hanno rifiutato ogni pratica di fi- Parte_1 nanziamento in ragione della segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia di
svolta da parte di MPS S.p.A. e di 4) Vero che il testimone, Parte_1 CP_1 CP_1 specialista in radiologia, ha avanzato alla verso la fine dell'anno 2019, una Parte_1
proposta di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il
“Centro Medico Fortune” di La Spezia, mediante la dotazione, al più tardi entro il 2020, di n. 1 Apparecchio RX digitale e n. 1 Ecografo multidisciplinare. 5) Vero che, il testimone, specialista in radiologia, alla fine dell'anno 2021 ha dovuto, in ragione del mancato acqui- sto delle attrezzature necessarie, rinunciare al progetto di collaborazione per lo sviluppo dei servizi di diagnostica strumentale presso il “Centro Medico Fortune” di La Spezia. 6)
Vero che, tra la fine dell'anno 2019 e nel corso dell'anno 2020, il testimone, specialista in edocrinologia, e hanno raggiunto un accordo per l'offerta di prestazioni me- Parte_1 dicali e diagnostiche presso il “Centro Medico Fortune” di La Spezia, da svolgersi con le seguenti attrezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità os- sea (MOC). 7) Vero che la collaborazione tra ed il testimone non è iniziata Parte_1 per l'impossibilità di dotare il “Centro Medico Fortune” delle seguenti attrezzature medi- cali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC). 8) Vero che il prospetto prodotto come prod. 19 di parte attrice, che si rammostra al teste, riporta i ricavi che il testimone e hanno previsto di ottenere dall'utilizzo delle seguenti at- Parte_1
trezzature medicali: apparecchio total body per il rilevamento della densità ossea (MOC), nuova risonanza magnetica di ultima generazione ed Ecografo multidisciplinare. 9) Vero
3 che il testimone dott. ha redatto la seguente dichiarazione “il direttore Testimone_1
della Banca ha riferito al sig. di non poter procedere con la pratica a causa della Tes_2
segnalazione a sofferenza effettuata da MPS presso la Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia.”, della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 7 di parte attri- ce;
10) Vero che il testimone dott. ha ricevuto e redatto la corrispondenza, Testimone_3
della quale conferma il contenuto, che si rammostra come prod. 16 e 18 di parte attrice. Si indicano quali testimoni: dott. domiciliato in La Spezia;
dott. Testimone_1 Tes_3
domiciliato in Milano;
Dott. , specialista in radiologia, domici-
[...] Testimone_4
liato in La Spezia;
Dott. specialista in endocrinologia, domiciliato in La Testimone_5
Spezia. B) Si insiste per l'accoglimento della svolta istanza per Controparte_6
da parte di commercialista esperto aziendale avente ad oggetto il seguente
[...] quesito: “Il Consulente Tecnico d'Ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa: (i) de- scriva e riporti i costi e prezzi medi al pubblico delle prestazioni diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (ii) descriva e riporti i costi medi di gestione delle attrezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC
Totale Body ed Ecografo multidisciplinare); (iii) descriva e riporti quale sia il ricavo e
l'utile che in un esercizio, avrebbe potuto generare con l'acquisto delle at- Parte_1
trezzature diagnostiche descritte in atti (RX Digitale, MOC Totale Body ed Ecografo multi- disciplinare).” NEL MERITO, Voglia la Corte: a) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità di /o di Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ordi- Controparte_1
ne alla illegittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia; b) con- Parte_1
seguentemente accertare e dichiarare tenute, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto, e/o Controparte_4 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni
[...] subiti e subendi dalla c) per l'effetto, condannare Parte_1 [...]
e/o in persona dei rispettivi legali rappre- Controparte_7 Controparte_1
sentanti pro tempore, in solido tra loro o in via alternativa come meglio ritenuto, al risar- cimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, subiti a seguito il- legittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia nella misura non Parte_1
4 inferiore ad euro 140.400,00, ovvero al risarcimento e pagamento delle somme meglio vi- ste e ritenute e/o in corso di causa emergende, oltre gli interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo;
d) in ogni caso respingere ogni avversa do- manda ed eccezione;
e) con vittoria delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge”.
Per : “Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così Controparte_1
giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello av- versario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dalla Società appellante con atto di citazione in appello Parte_1
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 652/2023, emessa il 14/07/2023
e pubblicata in pari data dal Tribunale di Siena (R.G. n. 2189/2021). In via Istruttoria:
2 - respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi richiesta istruttoria avanzata da controparte. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da li- quidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichia- rato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_4
di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dalla società avverso la sentenza n. 625/2023 nella causa civile R.G. 2189/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Siena in data 14/07/2023 e pubblicata in data 17/07/2023 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza. Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado.
1. Con atto di citazione notificato in data 10.8.2021 conveniva davanti Parte_1
al Tribunale di Siena e chieden- Controparte_4 Controparte_1
done la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in con- seguenza della condotta illecita tenuta dalle convenute, consistita nell'illegittima iscrizione di alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, danni quantificabili in misura non in- Parte_1
5 feriore ad euro 140.400,00, oltre interessi maturati e maturandi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
A fondamento della domanda risarcitoria deduceva, in sintesi:
1) che aveva intrattenuto con di Controparte_4
seguito, anche “MPS”), filiale di La Spezia, il rapporto di conto corrente n. 26540, acceso in data 09.7.1985, assistito da apertura di credito sino a revoca;
2) che con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restituzio- ne del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al ser- vizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha provve- duto a classificare la Vostra posizione a sofferenza”;
3) che, tuttavia, già precedentemente all'ottobre 2016, essa esponente risultava ille- gittimamente segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia per l'importo di euro 54.096,00;
4) che tale segnalazione era illegittima sotto un duplice profilo: (i) innanzitutto, poi- ché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del combinato di- sposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell'art. 4 co. 7 del “Codice di deon- tologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia”; (ii) poi, perché avve- nuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di essa deducente, in violazione delle citate norme TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e delle istruzio- ni Banca d'Italia sul funzionamento della Centrale Rischi;
5) che la condotta illecita della banca, sopra descritta e documentata, era stata già accertata dallo stesso tribunale di Siena con ordinanza ex art. 700 c.p.c., datata 17/06/2019, emessa nel procedimento di reclamo cautelare RG n. 615/2019, con cui era stato ordinato a
MPS di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla
Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operata in danno di relativamente al Parte_1
contratto oggetto di causa;
6 6) che il provvedimento cautelare, nonostante la notificazione dell'atto di precetto, era rimasto sostanzialmente ineseguito, non avendo provveduto alla cancellazione né MPS, né la sua cessionaria del credito, Controparte_1
7) che, a causa dell'illegittima segnalazione a sofferenza, che si protraeva dall'ottobre 2016, le era stato negato l'accesso al credito, come da documenti prodotti e da prove costituende da assumersi, circostanza che le aveva impedito di portare a termine il proprio piano industriale: al riguardo evidenziava che era attiva sul mercato dei servizi sa- nitari e medicali fin dal 1984 ed aveva acquistato un immobile con caratteristiche idonee ad essere utilizzato quale Ambulatorio polispecialistico, denominato “Centro Medico Fortune” sito in Via A. Pacinotti 2 – La Spezia 19124, in una palazzina con adiacente ampio par- cheggio privato a disposizione dei pazienti;
che in tale immobile aveva eseguito i necessari adeguamenti strutturali, oltre all'acquisto ed installazione di una parte degli equipaggia- menti per la diagnostica strumentale (ecografi, elettrocardiografi, RMN articolare etc.); che il programma di sviluppo del centro prevedeva il necessario acquisto di ulteriori attrezzatu- re (RX Digitale, al costo di acquisto di circa Euro 40.000,00; MOC Totale Body, al costo di acquisto di circa Euro 30.000,00; Ecografo multidisciplinare, al costo di acquisto di circa
Euro 20.000,00); che tali attrezzature avrebbero generato ricavi per Euro 9.600,00 al mese con un utile di Euro 3.900,00 al mese;
che tale programma di sviluppo era stato sospeso a causa della segnalazione a sofferenza e alla conseguente impossibilità di accedere a finan- ziamenti;
che, alla luce di quanto sopra, essa non aveva generato utili per Euro
46.800,00/anno pari ad Euro 140.400,00 per gli esercizi dal 2016 al 2019 (il 2020 causa lockdown non era preso in considerazione in via cautelativa); che, infine, la segnalazione il- legittima aveva determinato l'impossibilità ad accedere ai ristori previsti dal Decreto Legge
8 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità), che non erano erogati alle società segnalate alla cen- trale rischi;
8) che il credito della controparte, segnalato a sofferenza, era altresì contestato per le ragioni indicate in citazione.
2. Si costituivano in giudizio entrambe le convenute.
2.1. si opponeva alla domanda, contestando sia l'an che il quantum de- CP_8
beatur. Osservava che la segnalazione era legittima, siccome avvenuta nel rispetto della
7 normativa di riferimento, e che, in ogni caso, dopo la notificazione del provvedimento cau- telare (al cui giudizio non aveva partecipato, non essendo più titolare del credito sin dall'anno 2017 per averlo ceduto a , aveva provveduto, come risultava Controparte_1
dai documenti prodotti, ad attivare la procedura funzionale alla cancellazione dell'iscrizione. Non poteva rispondere, invece, per il periodo successivo, in cui ogni attività era di competenza di Controparte_1
Concludeva: “ Voglia in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in quanto non più titolare del credito Controparte_4
per quanto attiene le segnalazioni successive al dicembre 2017 e di conseguenza per qua- lunque richiesta di risarcimento danni successiva al dicembre 2017 (compreso). Nel merito rigettare le domande tutte formulate ex parte adversa, perché infondate in fatto e in diritto.
In ipotesi, limitare l'eventuale responsabilità di al perio- Controparte_4 do ottobre 2016 – novembre 2017. Con vittoria di spese di lite”.
2.2. eccepiva che dalla stessa documentazione versata in atti Controparte_1
da parte attrice, essa non era stata parte del giudizio promosso da nei confron- Parte_1 ti di per l'asserita illegittimità della segnalazione in Controparte_4
centrale rischi, né il provvedimento del giudice era ad essa indirizzato, né era stata mai convenuta per accertare l'illegittima segnalazione a sofferenza e che, pertanto, difettava la propria legittimazione passiva rispetto alle domande svolte dalla ricorrente.
Sotto altro profilo evidenziava l'assenza di ogni sua responsabilità perché la sua era stata soltanto una segnalazione in continuazione di quella di MPS, nell'effettuare la quale si era attenuta alla circolare n.139/1991 della Banca d'Italia, sicché alcuna contestazione, in punto di omesso preavviso di segnalazione (dovuto, tra l'altro, solo al cliente consumatore e non, come nel caso di specie, al cliente professionista) ed in ordine alla valutazione dello stato di “insolvenza”, le poteva essere mossa.
Contestava, per il resto, la domanda e ne chiedeva il rigetto.
3. Non ammesse le prove orali richieste dall'attrice, con sentenza n. 625/2023, pub- blicata il 17/07/2023, il tribunale di Siena, in applicazione del principio della ragione più li- quida, ha respinto la domanda attrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
8 a) che il giudizio promosso nell'anno 2021 da non costituiva prosecu- Parte_1 zione del giudizio cautelare conclusosi nell'anno 2019, non essendo stato promosso nel termine di legge (60 giorni), che nella specie era abbondantemente decorso;
b) che, inoltre, parte attrice non aveva formulato alcuna domanda di cancellazione della segnalazione ma unicamente un'azione di risarcimento danni;
c) che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva “di [poteva] CP_8
ritenersi in astratto fondata per il periodo successivo alla cessione, ma non [poteva] rite- nersi decisiva essendole attribuita una condotta (mancata cancellazione), fonte di respon- sabilità, pur se , come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione”;
d) che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva “sollevata da CP_1
[era] stata ritualmente formulata ma non appar[iva]fondata”, sul punto così argomentan- do: “E' vero che secondo l'art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori in- formano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d'Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente con- sumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persisten- te o una sofferenza); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a soffe- renza, il cessionario intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segna- lazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presup- posti per la segnalazione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazione . Rispetto alla domanda risarcitoria , a prescindere dal merito, la le- gittimazione passiva non potrebbe essere negata”;
e) che la causa poteva essere decisa “ sulla base della cd ragione più liquida ( tra le altre Cass 363 /19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all' “ an” e al “ quantum” del risarcimento”. E, al riguardo, ha così testualmente motivato: “Occorre ricordare che nel processo civile, l'attore, secondo i co-
9 muni canoni sanciti dall'art. 2697 c.c. che gravano su colui che fa valere un diritto in giu- dizio, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento e l'onere di provare i fatti costituivi della domanda ex art. 2697 c.c., presuppone, come antecedente logico ne- cessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è one- rata di provare (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo, Cass. civile sezione I
22.3.2013 n. 7299; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 5056; Cass.
25.7.2011 n. 7844). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda assume valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente carat- terizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall'art. 45 L. 69/2009. Al contrario l'attrice
è assai avara di allegazioni limitandosi a produrre : - la dichiarazione resa dal dott.
[...]
, commercialista di che espone con riguardo ai finanziamenti Persona_4 Parte_1 richiesti da alla : “il direttore della Banca ha riferito al Parte_1 Controparte_9
sig. di non poter procedere con la pratica a causa della segnalazione a sofferenza Tes_2
effettuata da MPS presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.”; In realtà non vi è traccia documentale della richiesta e della risposta dell' - una missiva dell'odierna Pt_2 attrice del 19.5.2020 “le confermiamo il nostro interesse all'ottenimento di un finanzia- mento dedicato all'acquisto di nuove apparecchiature destinate al nostro Centro Medico.
In particolare è nostra intenzione dotare il Centro di un apparecchio total body per il rile- vamento della densità ossea (MOC) ed inoltre di una nuova risonanza magnetica più per- formante in sostituzione a quella attualmente in dotazione. La spesa complessiva è valutata in circa 50/70.000,00 Euro. e in risposta mail inviata a 22.5.2020 dal dott. Parte_1
della società Polaris Srl, mediatore creditizio che risponde : “Purtroppo Testimone_3
dalla Centrale Rischi risulta impossibile procedere a causa della presenza di posizioni de-
Cont teriorate con addirittura ceduti. Con la presente voglio però anche significarle che nessun intermediario finanziario è in grado di lavorare la sua pratica con una situazione di questo tipo. Le consiglio quindi di gestire al meglio le situazioni pregresse e/o studiare una alternativa con una diversa società perchè questa, purtroppo e sostanzialmente, è infinan- ziabile. Non può non immediatamente osservarsi che dalla richiesta della società (
19.5.2020) alla risposta del mediatore creditizio ( 22.5.2020) sono trascorsi solo due gior-
10 ni ( peraltro in piena emergenza Pandemia da Covid 19 come noto) il che fa seriamente dubitare che un qualsiasi contatto possa essere intercorso tra l'intermediario e gli Istituti di credito , trattandosi verosimilmente invece di una risposta data in base a valutazioni soggettive , che però non costituiscono prova. L'altro documento depositato è una missiva , redatta , in epoca successiva agli accadimenti che ne sono oggetto, su richiesta di parte at- trice , del seguente tenore nella quale è la stessa parte scrivente che dà atto dell'esistenza di motivi finanziari ostativi , il che appare poco credibile quanto alla genuinità della rispo- sta , e comunque non rilevante . Da tutto ciò parte attrice fa discendere , attraversando un incolmato vuoto probatorio , e limitandosi a passare in rassegna principi giurisprudenziali
, una richiesta risarcitoria per oltre 140.000 euro Invero anche le prove testimoniali ri- chieste o costituiscono mera conferma della documentazione depositata , ovvero tendono a far dire al teste che la mancata conclusione di contratti commerciali è dipesa dall'impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in Cen- Pt_1
trale Rischi , il che, in mancanza di altri riscontri probatori , appare , con evidenza , non consentito Alcuna richiesta di prestito o finanziamento , nei confronti di qualsivoglia istitu- to ( l'unica richiesta è rivolta all'intermediario) è stata prodotta né il conseguente rifiuto che certamente , per essere provato, avrebbe dovuto risultare per iscritto e certamente non attraverso una prova testimoniale peraltro priva di ogni contestualizzazione , così che la quantificazione del danno patrimoniale è rimasta totalmente priva di supporto probatorio.
La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è meramente enunciata nelle con- clusioni e non provata osservato che anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno deve essere letta alla luce dei criteri di cui agli artt 1226 e 2056 c.c. che impongono al danneggiato di allegare almeno gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria , anche a fronte di pregiudizi di difficile e impossibile quantificazione economi- ca. La domanda non può trovare accoglimento” ( così testualmente in sentenza).
L'appello.
4. ha proposto tempestivo appello, ritenendo la sentenza gravata errata e Parte_1
ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
11 1) Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 25 COST. [recte, 24 Cost.), NONCHÉ DEI PRINCIPI
DI ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 C.C. E DEL DIRITTO ALLA PROVA IN AP-
PLICAZIONE DEGLI ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. – MOTIVAZIONE ILLOGICA –
OMESSA AMMISSIONE DI ISTANZE DI PROVA AMMISSIBILI ED INERENTI A CIR-
COSTANZA DECISIVA”, l'appellante denuncia che la sentenza del tribunale senese è pale- semente illogica, contraddittoria e costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché dei principi che governano l'onere della prova ex art. 2697 c.c. e del dirit- to alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.
L'appellante stigmatizza che il tribunale ha respinto la sua domanda sul presupposto di un difetto di prova relativo ad una circostanza decisiva (“la mancata conclusione di con- tratti commerciali è dipesa dall'impossibilità per di ottenere finanziamenti a causa Pt_1 della segnalazione in Centrale Rischi”), quando essa aveva svolto plurime istanze istruttorie sul punto, che erano state rigettate per ragioni non afferenti alla loro formulazione o tempe- stività. In particolare, essa appellante aveva chiesto di assumere le prove testimoniali pro- prio sulla mancata conclusione dei contratti conseguente alla segnalazione in CR, ed il Giu- dice le aveva respinte senza motivare nel merito sicché risultava incomprensibile per quale ragione “non sarebbe [stato] consentito” sentire testimoni in merito al fatto storico che “la mancata conclusione di contratti commerciali [era] dipesa dall'impossibilità per di Pt_1 ottenere finanziamenti a causa della segnalazione in Centrale Rischi”. Il Tribunale non ave- va coltivato argomentazioni giuridiche, né sostanziali né di rito, ma si era limitato ad un
<<“non consentito” testimoniare, probabilmente perché in realtà “non voluto”>>.
2) Con il secondo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DEI PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE EX ARTT. 112,115 E 116 C.P.C. –
MOTIVAZIONE ILLOGICA IN MERITO ALLA GENUINITA' DELLE PROVE”, Pt_1
[... impugna la sentenza del Tribunale di Siena laddove ha ritenuto “non genuine” le prove documentali da essa prodotte e sulla cui conferma erano chiamati a deporre i testi non am- messi.
Tale decisione – secondo l'appellante – “non è solo errata e calunniosa. Pt_1 ha prodotto documentazione “genuina” ed ha chiesto al Giudice di portare i soggetti
[...]
12 redigenti della corrispondenza a testimoniarne la genuinità e, soprattutto, i fatti ivi dedotti.
Anche in questo caso, il Giudice non ha inteso sentire i testimoni, salvo lamentare che sa- rebbero venuti “solo” a confermare quanto dichiarato per iscritto. Delle due, l'una: - o il
Giudice ritiene probabilmente non genuino il documento, ed allora l'assunzione della te- stimonianza dell'autore è necessaria;
- o il Giudice ritiene genuino il documento e quanto ivi riportato, dovendole assumerlo per il decidere, senza esitare. Anche in questo caso, il
Tribunale ha prima negato un'istruttoria e poi contestato documenti la cui veridicità sa- rebbe stata confermata dai testimoni in istruttoria. Trattasi, nuovamente, di capo della sen- tenza illogico, contraddittorio, che costituisce una grave lesione del diritto di difesa ex art.
25 Cost. nonché dei principi di onere della prova e del diritto alla prova in applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c.”.
Argomenta ancora l'appellante che la ritenuta non genuinità del documento prove- niente da mediatore creditizio dimostrava “peraltro, [che] il Giudice di prime cure [non aveva] idea di come si svolgano effettivamente le pratiche di finanziamento alle imprese.
La verifica della Centrale Rischi e del conseguente “merito creditizio” di un'impresa è in tempo reale, posto che risulta da qualunque terminale bancario. La verifica sulle banche dati CRIF o , ad esempio, viene eseguita in via digitale con poche ore di lavora- CP_2
zione della ricerca, anche da Avvocati o istituti di ricerca. Viene invece contestato dal Giu- dice di prime cure che siano intercorsi “solo due giorni” per il rigetto delle ipotesi di fi- nanziamento”. Era poi “assolutamente sconcertante da parte del Giudice ritenere, con rife- rimento alla prod. 20, che il radiologo dott. abbia rilasciato dichiara- Testimone_4 zioni “non genuine” nella corrispondenza prodotta (testuale, pag. 7 della sentenza). Il dott.
è uno stimato radiologo, che non si comprende per quale ragione do- Testimone_4 vrebbe rilasciare dichiarazioni “non genuine” (rectius false), peraltro in favore di una so- cietà come nella quale non ha alcun interesse. È evidente che la sentenza sia Parte_1
del tutto autoreferenziale e non motivata, illogica e contraddittoria, frutto di una travisa- zione del ruolo del giudice ancor prima dei documenti e delle istanze istruttorie”.
3) Con il terzo motivo, “OMESSA DICHIARAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
DI Controparte_10
OMESSA DEL DANNO PATITO
[...] CP_11 CP_12
[...]
[...] [
, l'appellante impugna la sentenza di prime cure laddove ha rigettato, per asserito di-
[...]
fetto di prova, la domanda di risarcimento dei danni.
Premesso che “la segnalazione eseguita da MPS è illegittima ed il fatto è pacifico, persino già accertato dal Tribunale e confermato anche nella Sentenza qui impugnata, a pagina 5”¸l'appellante assume che, nel caso di specie, alla società attrice (oltre alla revoca del rapporto già subita) era stata preclusa la possibilità di chiedere ulteriori affidamenti e/o di accedere al mercato a condizioni normali, ciò a causa del peggioramento del rating con- seguente all'illegittima segnalazione, e che un'indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia è fonte perciò stesso di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale del cliente (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso e/o peg- gioramento delle condizioni economiche applicabili ai contratti in essere rispetto a quelle normalmente applicate sul mercato del credito, con lesione del diritto d'impresa) e persona- le (diminuita considerazione sociale) dell'imprenditore. In altre parole, l'illegittima segna- lazione in centrale rischi determina un pregiudizio di per sé, che comporta l'obbligo di ri- sarcimento, oltre che del danno patrimoniale verificatosi, anche del danno non patrimonia- le, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere, o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera, la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
4) Con il quarto motivo, rubricato “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E SS C.P.C. –
CONDANNA ALLE SPESE”, l'appellante assume che “In accoglimento delle domande di parte appellante, la Corte dovrà provvedere alla riforma anche del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. Il Giudice ha condannato al pagamen- Parte_1
to delle spese legali, tuttavia il fondamento delle proprie domande rende ingiusta ed illegit- tima tale statuizione di soccombenza. dovrà, quindi, veder condannati gli ap- Parte_1 pellati al pagamento delle spese legali di primo e di secondo grado”.
5. Si è costituita in giudizio , contestando i singoli motivi d'appello e CP_8
reiterando le difese rimaste assorbite in primo grado.
6. Si è costituita altresì in giudizio contestando i motivi Controparte_1
d'appello, di cui preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità per violazione dell'art.342
14 cpc, e riproponendo le questioni rimaste assorbite, insistendo nell'eccezione di difetto di le- gittimazione passiva.
7. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la contumacia di la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in Controparte_1
decisione in data 24 settembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigra- fe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
8. Va revocata, anzitutto, l'ordinanza 13.6.2024 con cui è stata dichiarata la contu- macia di Controparte_1
Risulta, invero, dall'esame del fascicolo che l'appellata si è costituita in giudizio in data 11.6.2024 rispetto all'udienza di trattazione del 12.6.2024. Al momento della dichiara- zione di contumacia la parte era, quindi, già costituita in giudizio e, pertanto, va revocata la dichiarazione di contumacia.
9. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, formulata ex art.342 cpc da
[...]
è infondata, la lettura dell'impugnazione permettendo di individuare i capi CP_1 della decisione impugnata e le censure proposte dall'appellante, come sopra sintetizzate.
10. Va considerato, poi, che ha riproposto in grado d'appello Controparte_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva respinta espressamente dal tribunale di Sie- na (§ 4, pag.
5-6 della sentenza di primo grado).
La mera riproposizione è inammissibile: l'appellata avrebbe dovuto proporre appel- lo incidentale, che non risulta essere stato proposto. Peraltro, la parte si è costituita tardi- vamente in giudizio (il giorno prima dell'udienza di trattazione), sicché, se anche avesse proposto appello incidentale, questo sarebbe stato inammissibile.
11. Ancora in via preliminare va considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la sentenza di primo grado non contiene alcuna decisione in ordine alla sus- sistenza della condotta illecita imputata alle convenute, tale non potendosi considerare l'affermazione, contenuta a pag.5, § 1, così formulata: “Deve subito chiarirsi che [l]a giu- dicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare”.
Questa affermazione si inserisce nel paragrafo in cui il giudice affronta le questioni in rito. Così espressamente: “Prima di giudicare nel merito delle domande di parte attrice
15 pare necessario soffermarsi sulle questioni in rito:…”. Quindi, il tribunale affronta quattro questioni espressamente qualificate di rito, così testualmente: “
1. L'odierno giudizio non può essere considerato la causa di merito del procedimento cautelare conclusosi con prov- vedimento, in sede di reclamo, del Tribunale di Siena del 17.6.2029. Se è vero che , a nor- ma dell'art. 669 octies comma 6 c.p.c.” le disposizioni di cui al presente articolo e al pri- mo comma dell'art. 669 novies non si applicano al procedimento ex art. 700 c.p.c…” e che quindi l'introduzione del giudizio di merito non è più necessaria per la validità ed efficacia del provvedimento cautelare, ciò non vuol dire che, ove invece la parte decida di iniziarlo, non debba rispettare il termine perentorio di 60 giorni, nella specie abbondantemente de- corso. Peraltro, in difetto di produzione del ricorso (ma solo dell'ordinanza di reclamo) cautelare non è dato sapere , ai fini della valutazione di strumentalità, se in quella sede fosse stata , manifestata, anche implicitamente, l'intenzione di voler agire giudizialmente oltre che per far cessare i comportamenti denunziati anche per ottenere il risarcimento dei danni. Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del pre- sente giudizio. Deve subito chiarirsi che a giudicante condivide la motivazione, nel merito del provvedimento cautelare.
2. Parte attrice non ha formulato alcuna domanda di cancel- lazione della segnalazione nel presente giudizio ma unicamente, previo accertamento della responsabilità per la segnalazione, di risarcimento danni.
3. L'eccezione di carenza di le- gittimazione passiva di può ritenersi in astratto fondata per il periodo suc- CP_8
cessivo alla cessione, ma non potrebbe ritenersi decisiva essendole attribuita una condotta
(mancata cancellazione), fonte di responsabilità, pur se, come oltre si dirà, non assumerà rilevanza ai fini della decisione 4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva solleva- ta da è stata ritualmente formulata ma non appare fondata. E' vero che se- CP_1 condo l'art. 125, III comma, Testo Unico Bancario, i finanziatori informano preventiva- mente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni nega- tive previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma;
e secondo la circolare n. 139 del 11 febbraio 1991 della Banca d'Italia, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4: il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato
16 “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferen- za); Ne consegue, pertanto, che in caso di cessione di un credito a sofferenza, il cessiona- rio intermediario che è tenuto obbligatoriamente a procedere alla segnalazione non deve nuovamente informare il cliente, consumatore o meno che sia. Ciò però non può voler dire che il cessionario non sia tenuto a verificare la persistenza dei presupposti per la segnala- zione e la ricorrenza dei presupposti per una diversa classificazione o e per la cancellazio- ne. Rispetto alla domanda risarcitoria, a prescindere dal merito, la legittimazione passiva non potrebbe essere negata”.
Segue poi il quinto paragrafo, che è aperto da questa affermazione: “Ciò tutto pre- messo la presente causa può essere decisa sulla base della c.d. ragione più liquida (tra le altre Cass. 362/19) ovvero sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, che per la giudicante è costituita dal mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte attrice in ordine all' “an” e al “quantum” del risarcimento”.
Il quinto paragrafo continua poi con la motivazione del rigetto nel merito in base al principio della ragione più liquida.
Simile articolazione della motivazione della sentenza di primo grado rende evidente che l'affermazione, secondo cui “Deve subito chiarirsi che [l]a giudicante condivide la mo- tivazione , nel merito del provvedimento cautelare” – inserita nel paragrafo relativo alle questioni processuali e, in particolare, nei periodi relativi al valore da attribuire al provve- dimento cautelare emesso due anni prima, questione sulla quale il tribunale così conclude:
“Il presente giudizio deve quindi considerarsi autonomo rispetto al procedimento cautelare che può comunque essere considerato quale elemento probatorio ai fini del presente giudi- zio. Deve subito chiarirsi che [l]a giudicante condivide la motivazione, nel merito del prov- vedimento cautelare” – non ha alcun valore di decisione nel merito in ordine all'illiceità o meno della condotta tenuta dalle convenute. Al “subito” indicato nella frase sopra riportata non segue una correlata decisione, posto che il tribunale decide nel merito in base al princi- pio della ragione più liquida.
In sintesi, stante l'effetto devolutivo dell'appello e la riproposizione delle questioni rimaste assorbite in primo grado, l'oggetto del presente giudizio si estende anche al giudi- zio sulla illiceità o meno della condotta imputata alle convenute.
17 12. Ciò premesso, la sentenza di primo grado va confermata sia pure con una diver- sa motivazione del rigetto dell'azione di risarcimento danni.
Nel proporre la domanda risarcitoria ha allegato quale condotta illecita Parte_1
l'asserita segnalazione indebita a sofferenza alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia effettuata da . Controparte_4
L'attrice ha così individuato i fatti di rilievo: i) con lettera datata 24.10.2016 MPS le aveva comunicato quanto segue: “Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da
Voi intrattenuti con la nostra Banca. Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissio- ne di assegni, invitandovi alla restituzione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla
Banca d'Italia, questa Banca ha provveduto a classificare la Vostra posizione a sofferen- za”; ii) tuttavia, già precedentemente all'ottobre 2016, essa risultava segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia per l'importo di euro 54.096,00, come doveva ri- tenersi dimostrato esaminando il report della Centrale Rischi alla luce delle note esplicative della Banca d'Italia sul funzionamento della stessa centrale;
infatti, essendo visibile il pas- saggio a sofferenza di dall'ottobre 2016, MPS aveva effettuato la relativa se- Parte_1
gnalazione entro il 25 settembre 2016 avendo riguardo alla situazione del cliente esistente al 31 agosto 2016; iii) quindi, dalla visura di Centrale Rischi risultava la prova che MPS, già anteriormente alla missiva del 24.10.2016, aveva provveduto a segnalare alla Centrale
Rischi di Banca d'Italia il passaggio a sofferenza di iv) tale segnalazione era Parte_1
illegittima sotto un duplice profilo: (1) innanzitutto, poiché avvenuta senza la preventiva comunicazione al cliente, in violazione del coordinato disposto degli artt. 121, 125 TUB, art. 1375 c.c., nonché dell'art. 4 co. 7 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia”; (2) sotto altro profilo, poiché avvenuta senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva di in violazione Parte_1
delle citate norme TUB, nonché dell'art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d'Italia sul fun- zionamento della Centrale Rischi.
In sintesi, secondo l'attrice, dall'esame del rapporto della Centrale Rischi e tenuto conto delle previsioni di cui alla circolare della Banca d'Italia n.139/1991 e ss. mod., se-
18 condo cui “Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Cen- trale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle so- glie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese suc- cessivo a quello di riferimento”, può desumersi la prova logica di una segnalazione a soffe- renza in data antecedente alla lettera del 24.10.2016.
12.1. Ora, l'assunto secondo cui la segnalazione sarebbe avvenuta prima del
24.10.2016 senza preventiva comunicazione al cliente, si basa su un errore percettivo dell'attrice ed un conseguente errore logico-deduttivo.
Infatti, dalla lettura del report della Centrale Rischi della Banca d'Italia (report che si riproduce di seguito mediante screenshot), risulta chiaramente che, in relazione alla data di riferimento del mese di ottobre 2016, in cui è indicata per la prima volta la segnalazione a sofferenza, “le informazioni sono disponibili far tempo dal 2/12/2016.
Dallo stesso report, riferito al mese di settembre 2016, non risulta alcuna segnala- zione. Lo stesso report (che mediante screenshot si riproduce di seguito) in tal caso indica che “le informazioni sono disponibili a far tempo dal 31/10/2016”.
19 Sono evidenti allora l'errore percettivo e quello deduttivo di parte appellante.
La segnalazione fu fatta da soltanto nel mese di novembre 2016, ovvero CP_8
dopo la lettera del 24.10.2016, con disponibilità di dati a partire dal 2/12/2016. In prece- denza non fu fatta alcuna segnalazione a sofferenza.
Ora, la lettera 24.10.2016 di – il cui contenuto di seguito si riporta: CP_8
“Con la presente comunichiamo di aver provveduto alla revoca di tutti gli affidamenti già a
Voi accordati e comunque al recesso dai rapporti da Voi intrattenuti con la nostra Banca.
Al riguardo Vi confermiamo l'inibizione alla emissione di assegni, invitandovi alla restitu- zione del relativo carnet. Vi comunichiamo altresì che, anche ai fini della segnalazione al servizio di Centralizzazione dei Rischi gestito dalla Banca d'Italia, questa Banca ha prov- veduto a classificare la Vostra posizione a sofferenza” – contiene l'informativa richiesta dalla circolare n.139/1991 della Banca d'Italia.
In tale circolare l'autorità di vigilanza, differenziando la pozione del cliente consu- matore da quello non consumatore, per il primo dei quali soltanto esiste una normativa pri- maria ad hoc, prevede: “Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli even- tuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima se- gnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del T.U.B., va in- formato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”11. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessa- rio previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debito-
20 re/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio email o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. Se il cliente
è un consumatore, l'informativa preventiva va fornita anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina in tema di “Credito ai consumatori”12. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”.
Nel caso di specie non viene in rilievo un consumatore, per cui correttamente la informò per iscritto il cliente in occasione della prima segnalazione a sof- CP_13
ferenza, e cioè in occasione della stessa lettera del 24.10.2016, con cui erano revocati gli af- fidamenti ed era disposto il passaggio a sofferenza dei crediti.
Inoltre, tale lettera non arrivò inaspettata in quanto già l'anno prima MPS segnalò a
(v. lettera 13.10.2025) che il saldo del rapporto era negativo per euro 44.266,78, Parte_1 invitandola a formulare “una concreta proposta di sistemazione, preceduta da una pronta rimessa a decurtazione” ed evidenziando che “le linee di credito a suo tempo concesse de- vono intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile”.
Pertanto, il primo addebito - essere avvenuta la segnalazione a sofferenza senza pre- ventiva comunicazione al cliente - è privo di fondamento sia in fatto che in diritto.
12.2. Quanto al secondo addebito, secondo cui la segnalazione a sofferenza sarebbe avvenuta “senza compiere alcuna valutazione della situazione patrimoniale complessiva della in violazione delle citate norme [art.121, 125, n.d.r.] TUB, nonché Parte_1 dell'art. 1375 c.c. e delle istruzioni Banca d'Italia sul funzionamento della Centrale Ri- schi”, anch'esso è privo di fondamento.
La Circolare n.139/1991 (e succ. aggiornamenti) della Banca d'Italia, che ha disci- plinato la Centrale Rischi e gli obblighi di segnalazione degli intermediari, nel cap. II, sez.
2, par.
1.5. definisce la categoria delle “Sofferenze” in questi termini: “ Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o per-
21 sonali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore. La classificazione a sofferenza deve essere univoca tra i soggetti ricom- presi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo. Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle “sofferenze” le po- sizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento “finanziamenti a procedu- ra concorsuale e altri finanziamenti particolari”. Gli importi relativi ai crediti in sofferen- za vanno segnalati nella sola classe di dati “utilizzato”. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere se- gnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rim- borsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente deliberati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti, se capitalizzate. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sof- ferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insol- venza…”.
Rileva, quindi, ai fini della categoria de qua, l'intera esposizione per cassa nei con- fronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
La stessa circolare definisce “l'insolvenza” come “l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”.
La circolare precisa, poi, per quanto rileva nel presente giudizio, che
“l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al veri- ficarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del de- bito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
22 In altre parole uno o più ritardi nel pagamento non rilevano di per sé, mentre l'incapacità non transitoria del debitore di pagare le obbligazioni assunte con la banca giu- stifica la classificazione a sofferenza.
Inoltre, la segnalazione a sofferenza non è possibile, se non in presenza di altri ele- menti, quando il credito (oggetto della possibile segnalazione) è contestato dal debitore.
Orbene, facendo applicazione di dette regole al caso di specie, deve ritenersi che la segnalazione effettuata nel mese di ottobre 2016 da non sia stata fatta in viola- CP_8 zione della Circolare n.139/1991 della Banca d'Italia.
La documentazione in atti dimostra, infatti, che l'inadempimento per scoperto di conto corrente n.26540.79 non era occasionale e/o transitorio, ma si trascinava da mesi o, meglio, da oltre un anno. Nella lettera 13.10.2015, sopra richiamata, la situazione veniva segnalata dalla banca alla cliente/debitrice, che era invitata alla sistemazione dell'esposi- zione debitoria. La stessa lettera precisava che le linee di credito a suo tempo concesse “do- vevano ora intendersi a graduale smaltimento, senza ricostituzione del prelevabile”. In altre parole il conto corrente, come si dice in linguaggio gergale bancario, era “congelato”. La successiva lettera del 24.10.2016, di formale revoca dei fidi, e di passaggio a sofferenza era pertanto in continuazione di valutazione con quanto risultante dalla lettera del 2015. La cliente non era rientrata dell'esposizione debitoria che, come risulta dal report della Centra- le Rischi per i mesi antecedenti a ottobre 2016, era anzi aumentata (degli interessi nel frat- tempo maturati). Segno, questo, che il cliente non era rientrato e, quindi, che la sua era un'incapacità di adempiere alle obbligazioni di carattere non transitorio.
Per contro, nessuna prova è stata offerta dall'attrice o, comunque, è stata acquisita agli atti in ordine al fatto che il credito fosse stato contestato prima della segnalazione a sof- ferenza del 2016.
Se simili contestazioni vi fossero state, l'attrice avrebbe prodotto senz'altro in giu- dizio i relativi documenti. Invece, l'unico documento prodotto è una lettera del 24.3.2018, cioè successiva di 17 mesi alla segnalazione a sofferenza e dopo che il credito a sofferenza era stato già ceduto nel 2017 a con cui chiese l'accesso alla Controparte_1 Parte_1
documentazione bancaria ex art.119 TUB e contestò preventivamente, senza nemmeno sa- pere l'esito dell'accesso, di avere mai concluso un contratto per iscritto (contratto di conto
23 corrente che poi la stessa attrice produce quale doc.1 e che risulta sottoscritto in data
9.7.1985).
Pertanto, in base agli elementi sopra evidenziati, la segnalazione a sofferenza fu ef- fettuata correttamente nell'anno 2016, in piena conformità e coerenza con le disposizioni di cui alla nota circolare della Banca d'Italia.
L'attrice deduce, tuttavia, la sussistenza dell'illecito anche sotto il diverso profilo della mancata esecuzione dell'ordine cautelare emesso dal Tribunale di Siena, a seguito di reclamo cautelare in procedimento di urgenza ex art.700 cpc, diretto ad ottenere la cancel- lazione della iscrizione. In accoglimento del reclamo, con provvedimento in data 17.6.2019, reso nella contumacia di , il Tribunale di Siena ordinò alla predetta banca di CP_8
procedere alla cancellazione della segnalazione a sofferenza.
Nell'impostazione di tanto , quanto la cessionaria del credi- Parte_1 CP_8 to, erano tenute ad eseguire l'ordine, sicché la mancata esecuzione le Controparte_1
esporrebbe a responsabilità civile.
Nell'esaminare la questione va ricordato che , nell'ambito di una più CP_8
ampia cessione in blocco dei crediti, aveva ceduto in data 20.12.2017 (v. Avviso comunica- zione in G.U. in atti) a il credito per cui è causa. Controparte_1
Pertanto, quando fu emesso il provvedimento cautelare il credito non era più nella titolarità di MPS ma del cessionario (e ciò da oltre un anno e mezzo), che non fu chiamato a partecipare al relativo giudizio cautelare.
Ora, in tanto si può assumere che dalla mancata esecuzione di un provvedimento cautelare sia conseguito un danno, in quanto si accerti come esistente il diritto a cautela del quale fu emesso il provvedimento cautelare.
Nel caso di specie, come sopra detto, tale diritto è inesistente, atteso che banca MPS effettuò la segnalazione in data 24.10.2016 in conformità alla circolare della Banca d'Italia
n.139/1991.
Sotto altro profilo va anche considerato che il provvedimento cautelare non era in ogni caso opponibile a che non fu chiamata a partecipare al giudizio Controparte_1
cautelare nonostante che la stessa fosse titolare del credito dal dicembre 2017 e che dal gennaio 2018 stesse continuando nella segnalazione della posizione a sofferenza, poi passa-
24 ta a perdita, e che esso non era nemmeno eseguibile da MPS, che non era più la titolare del credito.
13. Alla luce delle considerazioni testé svolte i primi tre motivi d'appello vanno re- spinti, dovendosi accogliere le questioni in punto di sussistenza dell'illecito prospettate in primo grado dalle appellate e rimaste assorbite in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida.
14. Il quarto motivo d'appello relativo al capo sulle spese non è un motivo d'appello in senso proprio, costituendo una mera richiesta di regolamentazione delle spese dei due gradi una volta che la Corte avesse accolto i precedenti motivi d'appello e condannato le appellate al risarcimento dei danni.
15. Le spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono li- quidate in dispositivo in base a questi parametri: DM 55/2014, e ss. mod., scaglione da euro
52.001 ad euro 260.000,00, parametri medi per le fasi 1, 2, 4; nulla per la fase 3 (istrutto- ria/trattazione), non effettivamente tenutasi.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare alle appellate le spese di questo grado, che liquida, a favore di ciascuna parte, in complessivi euro € 9.991,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 25-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26