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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5045/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057397487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - RUOLO n. 2021/000143 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnala cartella di pagamento n. 293 2021 00573974 87 000 notificata dall'Agente della riscossione in data 17/03/2024, a seguito del mancato pagamento nei termini della tassa automobilistica relativa all'anno 2015 sulle autovetture targate Targa_1 e Targa_2 (Agenzia delle Entrate ruolo n. 2021/000143, reso esecutivo in data 22/01/2021). Lamenta prescrizione della pretesa impositiva. Si è costituita Agenzia entrate, che deduce che gli avvisi n. 15032416 e 15012001 sono stati correttamente notificati, nei termini previsti dall'art. 5, comma 51, DL n. 953 del 1982, convertito da L. n. 53 del 1983, all'indirizzo del destinatario, in data 15/06/2018, con racc. nn. ADERAUT2015000172249 e ADERAUT2015000076996, coma da copia delle relate di notifica in atti. Ader insiste per la correttezza del proprio operato, sul versante esattoriale. Con ordinanza n. 646/25 è stata respinta l'istanza di sospensione per difetto dei presupposti, con spese di fase in euro 150,00 e rinvio a nuovo ruolo. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, avendo Ade documentato la notifica, in data 15/06/2018, dei prodromici avvisi di irregolarità, con effetti interruttivi della dedotta prescrizione. Alcun termine di prescrizione postuma è spirato alla data del 17/03/2024, in ragione della sospensione biennale di cui all'art. 68 del dl. n. 18/2020, che si somma al termine triennale per la tassa auto, cui si sommano ulteriori 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1, del medesimo dl. Le spese, liquidate in euro 200,00 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore delle resistenti in euro 200,00 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026. firma digitale
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALBO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5045/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210057397487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - RUOLO n. 2021/000143 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnala cartella di pagamento n. 293 2021 00573974 87 000 notificata dall'Agente della riscossione in data 17/03/2024, a seguito del mancato pagamento nei termini della tassa automobilistica relativa all'anno 2015 sulle autovetture targate Targa_1 e Targa_2 (Agenzia delle Entrate ruolo n. 2021/000143, reso esecutivo in data 22/01/2021). Lamenta prescrizione della pretesa impositiva. Si è costituita Agenzia entrate, che deduce che gli avvisi n. 15032416 e 15012001 sono stati correttamente notificati, nei termini previsti dall'art. 5, comma 51, DL n. 953 del 1982, convertito da L. n. 53 del 1983, all'indirizzo del destinatario, in data 15/06/2018, con racc. nn. ADERAUT2015000172249 e ADERAUT2015000076996, coma da copia delle relate di notifica in atti. Ader insiste per la correttezza del proprio operato, sul versante esattoriale. Con ordinanza n. 646/25 è stata respinta l'istanza di sospensione per difetto dei presupposti, con spese di fase in euro 150,00 e rinvio a nuovo ruolo. All'odierna udienza del 12/01/2026 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, avendo Ade documentato la notifica, in data 15/06/2018, dei prodromici avvisi di irregolarità, con effetti interruttivi della dedotta prescrizione. Alcun termine di prescrizione postuma è spirato alla data del 17/03/2024, in ragione della sospensione biennale di cui all'art. 68 del dl. n. 18/2020, che si somma al termine triennale per la tassa auto, cui si sommano ulteriori 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1, del medesimo dl. Le spese, liquidate in euro 200,00 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GM, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore delle resistenti in euro 200,00 cadauno, oltre accessori in misura di legge se dovuti. Catania, 12/01/2026. firma digitale