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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 475/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 CodiceFiscale_1
BARILE e dall'avv. Gaetano BUX unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Manzoni, n°93 appellanti contro
, alla via Livatino, n°13 (P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca LIPPOLIS, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°964/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 26.2.2024 (Co- munione e , impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali), CP_1 sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 4.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa la legittimità della richiesta di pagamento dei compensi avanzata dal sig. nella qualità di amministratore del Condominio ubicato in Parte_1 [...]
, alla via Livatino n°13. CP_1
I fatti di causa sono i seguenti.
Pag. 1 a 7 Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 26.3.2029, il sig. Pt_1 conveniva in giudizio il odierno appellato, rivendicando il pagamento di un CP_2 credito complessivo di € 18.359,00, di cui € 8.955,82 a titolo di compensi professionali per gli esercizi dal 2011 al 2017 (anno nel quale gli veniva revocato l'incarico) ed €
9.403,18 per il rimborso di anticipazioni sostenute nel corso del tempo.
Instaurato il contraddittorio processuale, si costituiva in giudizio il CP_1 che chiedeva, preliminarmente, il mutamento del rito, non essendo la materia del con- tendere di facile e pronta soluzione, e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il convenuto spiegava, altresì, domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna dell'ex amministratore condominiale al risarcimento del danno per irregolarità compiute nel corso del rapporto di mandato, che quantificava in € 10.000,00.
Mutato il rito da speciale in ordinario, il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di una C.T.U. contabile, la quale stabiliva che “(…) il saldo a debito del condominio derivante dai calcoli al netto delle squadra- Parte_2 ture/arrotondamenti contabili può essere confermato nell'importo complessivo di €
18.359,00 e suddiviso in € 8.955,82 (compenso professionale) non erogato al sig.
[...] come da prospetto a pag. 25 e € 9.403,18 quali somme anticipate dall'ammini- Per_1 stratore nella gestione”(cfr. relazione di perizia, pag. 26).
Con la decisione appellata, tuttavia, il Tribunale di Bari rigettava sia la domanda principale del sig. sia la domanda riconvenzionale del Condominio, compen- Pt_1 sando tra le parti le spese del grado.
Nello specifico, il primo giudice statuiva, in relazione alla domanda principale, che
“Nel caso di specie non vi è stata rendicontazione da parte dell'amministratore condo- miniale nel periodo compreso dall'1 gennaio al 21 aprile 2017, come peraltro rilevato dal C.T.U. dott. in sede di indagini peritali. Pertanto, in mancanza della Persona_2 necessaria approvazione dell'assemblea condominiale, i crediti eventualmente risultanti in favore dell'amministratore dai rendiconti dallo stesso unilateralmente predisposti non possono dirsi liquidi ed esigibili” (cfr. pag. 3).
Con riferimento, invece, alla riconvenzionale, il Tribunale evidenziava che “(…) la relativa domanda non può trovare accoglimento, atteso che, a fronte dell'inadempi- mento contrattuale da parte dell'ex amministratore delle obbligazioni nascenti dal man- dato gestorio, il non ha fornito la prova del danno effettivamente subito a CP_1 causa di tale inadempimento” (cfr. pag. 4).
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. il Parte_1 quale si affida a due motivi di gravame, con i quali contesta le motivazioni con le quali
Pag. 2 a 7 è stata rigettata sia la propria richiesta di pagamento dei compensi professionali, sia quella di rimborso degli esborsi anticipati.
Si è costituito in giudizio il che resiste all'appello e chiede la conferma CP_1 della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il sig. contesta il rigetto della propria Pt_1 domanda di pagamento degli esborsi effettuati in favore dell'appellato, evidenziando che, tra le somme richieste in restituzione, l'importo di € 3.294,19 risultava dal bilancio consuntivo per l'esercizio del 2021 e che la relativa posta contabile era stata approvata con la delibera condominiale del 24.2.2012.
La sentenza impugnata, pertanto, erroneamente avrebbe ritenuto che le antici- pazioni effettuate dal sig. in favore del appellato non sarebbero Pt_1 CP_1 state né rendicontate né regolarmente approvate.
A sostegno del motivo di gravame, l'appellante richiama il più volte menzionato verbale del 24.2.2012, con il quale l'assemblea dei condòmini aveva approvato il rendi- conto del 2011 e, unitamente ad esso, il riparto millesimale delle spese relative ai con- sumi d'acqua.
Costituitosi nel presente giudizio di appello, il eccepisce l'inammissi- CP_2 bilità del motivo sostenendo che la riduzione quantitativa della domanda relativa agli esborsi, dagli iniziali € 9.403,18 richiesti in primo grado agli attuali € 3.294,19, “(…) è evidente che trattasi di un caso di mutatio libelli, che inevitabilmente porterà L'Ill.ma
Corte adita a concludere per la declaratoria di inammissibilità della domanda espletata”
(cfr. pag. 12).
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte ha chiarito che “Le variazioni puramente quantitative del "pe- titum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del prin- cipio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte” (Cass.
Civ., sez. III, 20.4.2007, n°9522).
Ciò premesso, il primo motivo di appello è fondato solo in parte.
I documenti indicati dall'appellante a sostegno della propria pretesa creditoria (la
“Situazione di Cassa Periodo 01/01/2011 - 31/12/2011”, il “RIEPILOGO SPESA PER
CONSUMI ACQUA ESERCIZIO 2011” ed il “RIEPILOGO VERSAMENTI PER CONSUMI AC-
QUA ESERCIZIO 2011”), dimostrano solo in parte che egli abbia effettuato gli esborsi dei quali chiede la restituzione.
Pag. 3 a 7 Ed invero, la situazione di cassa, che fotografa alla data del 31.12.2011 le entrate e le uscite dell'ente di gestione, effettivamente contiene la voce “Anticipo Amministra- tore” per l'ammontare di € 2.897,33.
Il documento, come detto, è stato approvato dall'assemblea dei condomini in data
24.2.2012, ove si legge “L'assemblea approva all'unanimità il rendiconto esercizio 2011
e relativo riparto” (cfr. punto 4).
Contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado vi è, dunque, la prova che l'assemblea condominiale abbia riconosciuto gli esborsi sostenuti dall'ammi- nistratore, limitatamente ad € 2.897,33.
Lo stesso non può dirsi per quanto attiene all'ulteriore richiesta relativa agli anti- cipi per il pagamento dell'acqua, per l'ammontare di € 396,86.
Ed invero, il documento recante il “RIEPILOGO VERSAMENTI PER CONSUMI AC-
QUA ESERCIZIO 2011”, che riporta il rapporto tra dare/avere di € 396,86, non dimostra che tale somma, ancorché risultante dal documento approvato dall'assemblea, sia stato effettivamente anticipato dall'amministratore.
Né l'appellante ha allegato la prova del relativo esborso.
Il , nel merito, eccepisce che tali somme siano già state corrisposte CP_2 all'amministratore e che, pertanto, la somma non sia dovuta.
Più specificamente, l'appellato sostiene che “Il credito presumibilmente vantato dal ari ad € 2.897,33 per anticipazioni spese ed € 396,86 per consumi acqua, Pt_1 come detto, deriva dal bilancio consuntivo esercizio 2011, regolarmente approvato nell'assemblea del 24.02.2012. Orbene, proprio sulla scorta di ciò, che non costituirà oggetto di contestazione, l'importo richiesto, qualora effettivamente non corrisposto dai
Condomini di Via Livatino 13 all'ex amministratore (e così non è!!!) sarebbe Pt_1 potuto essere oggetto di un procedimento di ingiunzione, certamente più celere e van- taggioso per il presunto creditore. Ed invece, la scelta opinabile di inserire anche il sud- detto importo pari ad € 2.897,33 per anticipazioni spese ed € 396,86 per consumi ac- qua, nel “guazzabuglio” delle richieste paventate nel giudizio di primo grado, senza MAI specificare separatamente il fatto costitutivo posto alla base del credito richiesto, lascia pochi margini di dubbio: l'importo richiesto è stato corrisposto dai Condomini al sig.
(cfr. comparsa di risposta, pag. 14). Pt_1
L'eccezione di pagamento è inammissibile essendo stata spiegata, per la prima volta, nel presente grado di appello in violazione del divieto ex art. 345 c.p.c., e va disattesa.
Il primo motivo di appello va, dunque, accolto nei limiti esposti.
Pag. 4 a 7 Può, quindi, passarsi ad esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale il sig. si duole del rigetto della propria richiesta di pagamento dei compensi di Pt_1 amministratore, per il periodo intercorrente tra il 2011 ed il 2017, anno nel quale gli venne revocato l'incarico.
Sostiene l'appellante che i propri compensi erano stati approvati dall'assemblea con la mentovata deliberazione del 24.2.2012.
Più precisamente, con la delibera in questione i condòmini avevano stabilito di attribuire al sig. un corrispettivo per l'attività di amministratore di complessivi Pt_1
€ 1.660,92 (di cui € 1.192,92 per compenso ed € 468,00 per rimborso spese) oltre ad un ulteriore rimborso spese di € 300,00, per l'annualità del 2012.
Secondo il sig. quindi, “(…) la delibera di nomina o di rinnovo (come Pt_1 nella specie) - con espressa accettazione del compenso, pure regolarmente indicato nel preventivo approvato - è valida nel tempo e vincolante per il condominio deliberante quale riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c.” (cfr. appello, pagg. 21 e 22).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
La deliberazione ha valore unicamente per l'anno 2012 e non anche per le an- nualità successive.
È pacifico che, a far data dal 24.12.2012 e sino al 2017 (momento in cui venne revocato l'incarico) non furono più indette assemblee, ragione per la quale non vi è prova che il sig. venne confermato nella carica anche per le annualità succes- Pt_1 sive.
Il limite temporale annuale, prefissato dal legislatore è, ad avviso della Corte, tassativo ed inderogabile e non consente di ipotizzare una proroga tacita del mandato in maniera indefinita, anno per anno, nemmeno se vi sia un comportamento di fatto che possa astrattamente essere ricondotto ad una riconferma (come, ad esempio, il regolare e pieno svolgimento dell'attività gestoria, con percezione dei relativi compensi).
A seguito dell'entrata in vigore della L. n°220/2012, l'incarico all'amministratore soggiace al requisito formale della nomina, che è imprescindibile e che viene conferito sempre in maniera espressa, mai dunque tacita, mediante l'adozione di un deliberato assembleare, che è lo strumento principe attraverso il quale si esprime la volontà dei condomini.
Vi sono dati testuali che lo confermano: l'art. 1136, co. 4, c.c. stabilisce che la nomina e la revoca dell'amministratore avvengano mediante deliberazione assem- bleare;
l'art. 1135, co. 1, n°1), c.c., prevede che la conferma dell'amministratore e la sua retribuzione siano sempre oggetto di deliberazione.
Pag. 5 a 7 A ciò si aggiunga il requisito formale della trascrizione del processo verbale delle riunioni dell'assemblea, che è un ulteriore passaggio formale sancito, a chiare lettere, dall'art. 1136, u.c., c.c.-
Tale adempimento, si badi bene, è richiesto pena la nullità della nomina stessa.
A ben vedere, dunque, le disposizioni esaminate richiedono il compimento di atti giuridici formali, oppure la manifestazione espressa della volontà contrattuale, che sono evidentemente inconciliabili, sul piano giuridico, con una nomina o un rinnovo tacito.
Ne consegue, pertanto, che, una volta scaduto il biennio previsto ex lege, non è possibile ipotizzare la proroga “in bonis” dell'amministratore, in mancanza di una deli- bera assembleare che esprima la volontà di riconfermare l'amministratore scaduto, op- pure di nominarne uno diverso.
A ciò si aggiunga che, a mente dell'art. 1129, co.2, c.c., l'amministratore deve comunicare, all'atto della nomina e di ogni rinnovo, i propri dati anagrafici e fiscali (oltre ad altri elementi, meglio descritti nella disposizione) e che, a mente dell'art. 1129, co.
14, c.c., l'amministratore, all'atto del rinnovo, deve specificare il compenso che egli intende richiedere per l'attività svolta.
Nella fattispecie, tali atti mancano del tutto, ragione per la quale la richiesta di pagamento dei compensi, avanzata dal sig. per le annualità successive al Pt_1
2012, è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio.
Egli, dunque, non vanta alcun diritto al pagamento di compensi per tale periodo.
La delibera del 24.2.2012 ha riconosciuto il diritto del sig. al pagamento Pt_1 di € 1.960,92 (di cui € 1.192,92 per compenso ed € 300,00 più € 468,00 per rimborsi spese) ed è solo questa la somma cui egli ha diritto.
Il credito complessivamente accertato dell'appellante, dunque, è di complessivi €
4.858,25 (di cui € 2.897,33 per rimborsi fino al 2011 ed € 1.960,92 per compensi rico- nosciuti per il 2012).
In conclusione, l'appello va accolto limitatamente all'accertamento di tali somme.
Il solo parziale accoglimento dell'appello e la notevole riduzione tra la domanda originaria e quella accolta, giustificano la compensazione, tra le parti, di tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio e la condanna del appellato al pagamento CP_2 del residuo quarto, che segue la soccombenza ed è liquidato come da dispositivo, sulla base dei valori medi ex D.M. 55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla con- danna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Pag. 6 a 7 nei confronti del , Parte_1 Controparte_3 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il appellato a pagare al sig. 'importo comples- CP_2 Pt_1 sivo di € 4.858,25, come quantificato in parte motiva, oltre interessi legali dalla ma- turazione del credito al soddisfo, come richiesti;
2. condanna il convenuto al pagamento delle spese del doppio grado di CP_2 giudizio che, compensate per i tre quarti, vengono liquidate, in tale ridotta misura, per il primo grado in € 60,00 per esborsi ed € 638,00 per compensi e, per il presente grado di appello, in € 96,00 per esborsi ed € 605,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario del 15%, Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge, con attribu- zione agli avvocati Giuseppe Barile e Gaetano Bux.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 7 a 7