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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4178 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2591/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte di Appello, composta dai Magistrati:
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 2591/2021 A.C., riservato in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Gianola e presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato in Lecco, via Roma n. 28, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cicchetti e presso quest'ultimo CP_1
elettivamente domiciliata in Rieti, Largo Ludovico Spada Potenziani n. 10, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata nonché
AVV. n.q. di curatore speciale delle minori Controparte_2
(n. il 12.3.2014) e (n. il 29.6.2018), come da provvedimento Persona_1 Persona_2
1 di nomina della Corte di Appello del 3.11.2023, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.
appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 111/2021 del 23 febbraio 2021 del Tribunale di
Rieti nel proc. n. 670/2019
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 111/2021 R. Sent del Tribunale di Rieti, Sezione Civile, Giudice Istruttore
Dott. Gianluca Morabito, nel procedimento n. 670/2019 R.G., pubblicata in data
23.02.2021 e notificata via PEC in data 29.03.2021, accogliere le conclusioni precisate nell'interesse di come segue: - In via principale di merito: - rigettare le Parte_1
richieste di parte appellata, l'appello incidentale e le richieste istruttorie, per i motivi esposti negli atti;
- mantenere l'affidamento al Servizio Sociale di zona delle minori e Per_1 [...]
, disponendo che i Servizi Sociali della Tutela minori di Fiano Romano coordinino PE
gli interventi necessari in favore delle minori, mantenendo e promuovendo interventi di sostegno psicologico e di indagine con il Tsmree di zona nonché gli interventi sanitari, in prosecuzione di quanto ad oggi già avviato o come ritenuto opportuno, dettagliando l'affidamento conformemente alla disposizione dell'art. 5 bis L. 184/83 per un migliore e più efficace intervento;
- disporre che, conformemente alle indicazioni del Tsmree e dei
Servizi (pag. 5 Relazione del 16.04.2025), la terapia logopedica per la minore
[...]
venga riportata a due incontri alla settimana e, considerata la diagnosi di obesità, PE
disporre che entrambe le bambine facciano almeno 1 sport;
- disporre tempi di permanenza delle bambine presso il padre come indicato nella ctu (pag. 55/56), come integrata dalle note di replica della c.t.u. (pag. 5/6) e cioè come segue: “Frequentazione ordinaria − Nella settimana in cui è previsto il week-end con la mamma, le bambine staranno con il medesimo dal martedì uscita di scuola al giovedì mattina con accompagno a scuola. Nei giorni di non frequenza scolastica il papà prenderà le bambine alle ore 10.00 della mattina presso il domicilio materno, riaccompagnandole al medesimo orario nei
2 giorni di mancata frequenza scolastica in cui è previsto il pernotto;
− nella settimana in cui
è previsto il weekend con il papà, le bambine staranno con il medesimo orario dal martedì orario di uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagno a scuola;
− e Per_1 PE
trascorreranno con il papà weekend alterni dal venerdì uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagno a scuola. Festività e periodi di vacanza: − Per quanto attiene alla
Pasqua i genitori potranno alternare negli anni l'intero periodo di festività dal giovedì uscita di scuola al mercoledì successivo con rientro a scuola;
− per quanto attiene alle festività natalizie i genitori alterneranno i periodi dal 23-31 (ore 10.00) e dal 31.12 (ore 10.00) al
06.01 (ore 20.00); − i ponti e le festività nazionali saranno godute alternativamente trai genitori;
− le bambine alterneranno negli anni il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore;
− le bambine festeggeranno con il genitore che festeggia la ricorrenza il compleanno della mamma e del papà e la festa della mamma e del papà, indipendentemente dall'alternanza ordinaria;
− per le vacanze estive (da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno) i genitori alterneranno periodi di 15 giorni nei mesi di luglio e agosto, ovvero dall'1 (ore 10.00) al 16 luglio (ore 20.00 – da correggere in ore 10.00) e dal 16 (ore
10.00) al 31 luglio (ore 20.00); ugualmente per il mese di agosto. Rimodulazione pag. 5 delle note di replica della c.t.u. - del periodo natalizio a partire al 30.12 ore 10.00 (anziché dal 31.12) ad anni alterni;
- di estendere il periodo di vacanze estive suddividendo il periodo di settembre dall'1-5 e dal 5 al 10 settembre, compatibilmente con la ripresa dell'attività scolastica. Ovvero se la scuola dovesse riprendere prima del 10.09 tali periodi si intendono revocati.” - autorizzare i genitori, in caso di impedimento nella gestione delle figlie, ad avvalersi dell'aiuto di persone di loro fiducia;
- vista la modifica significativa dei tempi di permanenza delle bambine con il padre e vista la situazione economico-patrimoniale di
, ridurre sensibilmente il contributo a carico del padre al mantenimento Parte_1
delle figlie e come sarà ritenuto equo da Codesta Corte d'Appello, tenuto Per_1 PE
conto che la signora gode dell'assegnazione della casa familiare, per la quale il CP_1
è onerato di mutuo pari attualmente a € 915,00/mese e tenuto conto che lo stesso PE
paga un proprio canone di affitto mensile di € 700/mese, oltre spese condominiali sia della casa familiare (straordinarie) che della casa in locazione;
- le spese straordinarie extra- assegno, nell'interesse delle figlie, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella
3 misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Roma;
- disporre che nessun contributo al mantenimento venga versato in favore del coniuge, essendo la signora economicamente indipendente e non CP_1
sussistendo i requisiti per disporre in suo favore un assegno di mantenimento, stante la professionalità della stessa. in via istruttoria: - disporre che i coniugi depositino un aggiornamento di tutta la situazione economico-reddituale; - senza inversione dell'onere della prova disporre nei confronti di entrambi i coniugi una verifica da parte della Guardia di Finanza, onde accertare i redditi percepiti con particolare riferimento ai redditi da noleggio di imbarcazione percepiti dal signor e ai redditi da attività professionale PE
percepiti dalla signora Con vittoria di spese di lite, in considerazione CP_1
dell'accoglimento delle domande svolte dall'appellante”
Parte appellata: “voglia l'adita Corte di Appello: in via preliminare -dichiarare la inammissibilita' dell'atto di appello proposto dal signor;
- dichiarare la Parte_1
inammissibilita' delle domande nuove dal medesimo introdotte nel giudizio di appello ai sensi dell'art 345 c.p.c.; nel merito 1) rigettare nel merito il gravame proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello PE
incidentale avanzato dalla signora riformare la sentenza di primo grado come CP_1
segue: - disporre che il padre versi all' appellata per il mantenimento delle due figlie minori un importo mensile pari ad €. 600,00 ciascuna, annualmente rivalutabile, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, oltre agli assegni familiari;
- porre a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della signora pari CP_1
ad € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, oltre assegni familiari;
- ordinare all'appellante di uniformarsi alla normativa fiscale in merito alle detrazioni per i figli a carico in caso di separazione dei coniugi;
3) Confermare le ulteriori statuizioni previste nella sentenza impugnata;
4 ) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Curatore speciale: “si ritiene di chiedere alla Corte di Appello di confermare l'affidamento di e al Servizio Sociale”; “Rispetto alla frequentazione si Per_1 PE
4 aderisce alla Ctu”; “si chiede inoltre come intervento a supporto di e e Per_1 PE
dell'intero nucleo: di prescrivere ai due genitori di aderire alle indicazioni del Servizio
Sociale che individuerà un centro per le famiglie convenzionato al fine di intraprendere un intervento strutturato di sostegno alla genitorialità (parent training); di prescrivere ai due genitori di aderire alle indicazioni del Servizio Sociale e di collaborare con lo stesso al fine di garantire a e il sostegno sia logopedico che psicologico necessario, in Per_1 PE
convenzione o a carico dei genitori in base alle indicazioni specialistiche e non alle esigenze dei due genitori;
che il Servizio Sociale attivi il Servizio di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori per il massimo delle ore disponibili anche per l'affiancamento della gestione dei genitori nella gestione anche concreta del piano alimentare per .” Per_1
Premesso che
Con sentenza n. 11 del 23.2.2021 il tribunale di Rieti pronunciava sentenza di separazione giudiziale tra e . La coppia si era sposata il 23 giugno 2012, nel CP_1 Parte_1
2014 era nata la prima figlia , e nel 2018 la figlia Avanti al tribunale adito la Per_1 PE
aveva chiesto anche l'addebito al marito della separazione coniugale per la dedotta CP_1
grave violazione dei doveri coniugali, e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà. Nel rigettare tale ultima domanda, ritenendola sostenuta da fatti “genericamente dedotti e non provati”, il Tribunale aveva, per quel che qui interessa, così deciso: “affida le bambine in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegna la casa familiare.
Stabilisce le modalità di visita del padre: con due pomeriggi la settimana dalle 19,45 in difetto di diverso accordo, il lunedì e il giovedì e dalle 15 del sabato alle 20 della domenica a fine settimana alterni. Esclude il pernotto per la figlia piccola fino ai quattro anni. Pone a carico del il pagamento della PE PE
somma di 900 € mensili per entrambe le figlie con il 50% delle spese straordinarie. Stabilisce il pagamento alla LI della somma di euro 100 mensili a titolo di mantenimento”.
Nell'ambito del procedimento di separazione era stato introdotto un primo ricorso ex articolo 709, comma 4 c.p.c. da parte del che aveva chiesto, a modifica del PE
provvedimento presidenziale - che aveva affidato le figlie ad entrambi i genitori, collocandole presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa familiare - il collocamento
5 prevalente della figlia maggiore presso di sé ,“a seguito della produzione di un file audio che conteneva una conversazione tra la madre e la figlia ” che, a suo parere, metteva Per_1
in evidenza il grave disagio della bambina per la conflittualità accesa che esisteva tra i genitori. In quella sede chiedeva anche una c.t.u. psicologica sulla ricorrente. Il sub procedimento si era concluso con il rigetto della domanda da lui proposta poiché il giudice aveva ritenuto che “dall'esame del contenuto delle trascrizioni, relative, peraltro, ad un unico episodio, non emergono circostanze di rilevanza tale da giustificare - sia pure nei limiti della presente fase di cognizione a carattere necessariamente sommario - una rivisitazione del provvedimento presidenziale con cui è stato disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre”.
Tale ultima domanda veniva rigettata pure nel giudizio di merito all'esito del quale il tribunale assumeva i provvedimenti sopra riportati.
Con ricorso depositato il 28.4.2021 ha appellato la predetta sentenza Parte_1 chiedendo, in via principale: “ferme le condizioni di affidamento condiviso delle figlie e , Per_1 PE
previa CTU sulle bambine come consigliato dalla neuropsichiatra infantile e previa CTU sulle capacità genitoriali dei coniugi, valutare, in base agli esiti delle consulenze, di disporre prioritariamente il collocamento delle minori con il padre quale soggetto maggiormente idoneo e tutelante, padre che manifesta il proprio pieno consenso al collocamento nella casa familiare in Fiano romano provvedendo in ordine all'assegnazione allo stesso della casa e alla determinazione di un congruo contributo al mantenimento da parte del coniuge non collocatario. In via subordinata, qualora dalla Ctu non emergano criticità circa il collocamento con la madre, previe le valutazioni opportune, disporre immediatamente che il padre possa tenere la minore che compirà i tre anni nel mese di giugno anche per il pernottamento, statuendo PE
che la permanenza di (sei anni) e (due anni) con il padre segua il seguente calendario: Per_1 PE
e passeranno con il padre il lunedì e il giovedì dalla fine della scuola alle 12 alla mattina Per_1 PE
successiva quando le riaccompagnerà a scuola weekend alternati tra i genitori dalla fine della scuola del venerdì 12:00 e fino alle 20:30 della domenica. Vacanze estive: 3 settimane non consecutive tra Giugno,
Luglio e Agosto da comunicare entro l'1.6. di ogni anno con le figlie. Vacanze natalizie e pasquali: poiché, come è stato fino ad oggi ciascun genitore organizzerà le vacanze con le bambine presso le abitazioni dei nonni in Molfetta e Poggibonsi, onde favorire queste frequentazioni, si chiede che le vacanze scolastiche sia
6 natalizie che pasquali delle bambine vengano trascorse per blocchi di metà con ciascun genitore, suddividendo tra loro il periodo che va dalle 12 dell'ultimo giorno di scuola e fino alle 20:30 dell'ultimo giorno di vacanza, omettendo l'alternanza dei giorni di Natale e Santo Stefano, 31. 1. gennaio, Pasqua
e lunedì dell'angelo, onde favorire agevoli spostamenti delle bambine in Puglia e Toscana;
Una settimana nei mesi di Febbraio- Marzo per una piccola vacanza con il padre sempre dai quattro anni compiuti, dal
7 settembre alle 9: al 9 settembre alle 20:30, per portarle alla festa di paese a Molfetta;
Darsi atto che i genitori non avendo in loco i nonni né materni che paterni potranno essere coadiuvati nella gestione delle bambine da persone di loro fiducia;
In via di ulteriore subordine, qualora questa Corte d'appello non ritenesse di accogliere le conclusioni che precedono, , fino al compimento dei quattro anni, passerà PE
con il padre un giorno a settimana, diverso da quello della sorella dalle 12:00 alle 20:30, cena compresa.
Fino ai quattro anni della seconda figlia , si chiede che, al fine di poter godere pienamente del week- PE
end con l'una e l'altra bambina, il padre possa prendere nel weekend successivo in cui non prende PE
, il sabato la domenica alternativamente, dalle 10 alle 20:30; Autorizzare che nei mesi di Giugno, Per_1
Luglio, Agosto, Settembre, in cui il padre è impegnato a lavorare sulla barca, la visita infrasettimanale con il padre, a ridosso del weekend di spettanza di quest'ultimo, venga spostata dal giovedì al venerdì, così da consentire che le bambine possano trascorrere il weekend col padre al mare in barca, continuativamente dalla fine della scuola del venerdì e fino alla domenica, 20:30. Autorizzare che nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre anche la piccola possa pernottare con il padre e la sorella maggiore PE
, così da permettere ai tre di godere dei weekend in barca e delle vacanze al mare. Il padre contribuirà Per_1
al mantenimento delle figlie e con l'importo mensile di euro 500 rivalutabile annualmente Per_1 PE
in base agli indici Istat le spese straordinarie ex assegno dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% . Disporre che nessun contributo al mantenimento venga versato in favore del coniuge, essendo la signora economicamente indipendente non sussistendo i requisiti per disporre il suo CP_1
favore un assegno di mantenimento”. In via istruttoria ha insistito, tra l'altro per l'ammissione di consulenza psicologica sulla persona di oltre a valutarne la capacità CP_1
genitoriale, “sia con riferimento ai contenuti del file audio prodotto in atti sia con riferimento a tutti gli accadimenti descritti e documentati agli atti del processo. Ha chiesto altresì disporsi CTU sulle minori con riferimento ai contenuti di cui alla relazione di valutazione indiretta della neuropsichiatra infantile dott.ssa in caso di opposizione sulla sussistenza dei requisiti affinché la minore Persona_3 [...]
possa trascorrere il pernottamento con il padre presso la residenza dello stesso”. PE
7 si è costituita con comparsa del 22.10.2021 chiedendo il rigetto dell'appello e, CP_1
in via incidentale, l 'aumento del contributo per il mantenimento per le figlie nella misura minima di 600 euro mensili e, a proprio favore, nella misura di euro 300. Ha proposto al contempo istanza ex articolo 709 ter c.p.c. chiedendo di “valutare urgentemente nell'esclusivo interesse della minore , quale sia l'orario scolastico migliore per la piccola, e in assenza del consenso Per_1
delle parti, disporre conseguentemente, eventualmente autorizzando la madre a provvedere ad una nuova iscrizione al tempo pieno”. Ha dedotto, infatti, che, contrariamente a quanto da lei proposto - alla luce delle esigenze della bambina (alla quale era stata diagnosticata una forma di immaturità neuro-psicomotoria, con difficoltà di linguaggio e difficoltà emotive, oltre che un deficit uditivo), che aveva bisogno di tempi più lunghi di apprendimento e che desiderava proseguire il percorso scolastico insieme ai compagni della scuola materna - il padre, senza il suo consenso, l'aveva iscritta al tempo parziale (27 ore).
Su tale istanza questa Corte si è pronunciata con ordinanza del 12.2.2022, con la quale ha confermato il collocamento di nella classe a tempo pieno “al fine di evitare alla minore Per_1
l'ennesimo cambiamento di classe” conseguente al pregiudizievole comportamento dei genitori ed all'inadeguata gestione dello stesso da parte della dirigenza scolastica che aveva comportato che la bambina si trovasse al quarto mutamento di classe, avendo frequentato il primo anno la classe a tempo ridotto, iniziato il secondo anno in una classe a tempo pieno, spostata lo stesso anno dal 15.9.2021 a tempo ridotto e dal 29.11.2021 nuovamente a tempo pieno.”
Il 13 giugno 2023 ha depositato memorie di replica alla comparsa di Parte_1
costituzione della con pedissequo ricorso urgente ex 709 ter c.p.c. con il quale, in CP_1
estrema sintesi, ha dedotto: di avere notato da parte delle bambine un sempre crescente disagio, che spesso si manifestava anche attraverso pianti dirotti al momento in cui dovevano rientrare dalla madre dopo essere state presso di lui;
che a seguito di ciò egli aveva registrato diverse conversazioni avute con le bambine nel corso delle quali le figlie gli avrebbero riferito delle coartazione subite dalla madre, che avrebbe loro imposto di riferire al padre specifiche informazioni o di non riferirne altre;
che la figlia gli aveva Per_1
riferito che la madre la sottoponeva al rientro dalle visite dal padre, a quella che lei chiamava “la macchina della verità”, mettendole indice e medio sulle tempie ed
8 esercitando dei movimenti rotatori, a seguito dei quali diceva di essere in grado di scoprire se la figlia le avesse detto o meno la verità, minacciandola di essere affidata a persone sconosciute se non avesse sempre detto che andava tutto bene. Ha riferito, altresì, episodi legati a presunte intromissioni della nei rapporti tra le minori e la famiglia paterna CP_1
chiedendo, tra l'altro, disporre l'affidamento super esclusivo a sé di entrambe le figlie con tempi di permanenza prevalenti presso di sé con modalità di visita per la madre che garantiscano la protezione e il benessere delle bambine. In via subordinata di merito, affidare le minori e all'Ente, Per_1 PE
disponendo che i servizi della tutela minori di Fiano romano coordinino gli interventi necessari in favore delle minori mantenendo e promuovendo interventi di sostegno psicologico e di indagine con il Tsmree di zona nonché gli interventi sanitari in prosecuzione di quanto ad oggi già avviato. Disporre tempi di permanenza prevalenti presso il padre e solo in via subordinata equivalenti ed alternati delle minori con ciascun genitore, con assegno a favore del padre nel primo caso il mantenimento diretto nel secondo e revoca integrale o parziale degli assegni attualmente vigenti al fine di assicurare alle stesse un'adeguata protezione di garantire la bigenitorialità attualmente non garantita. In via di estremo subordine, rinnovava le richieste presentate con l'atto di appello. Dal punto di vista istruttorio ha insistito per l'ammissione di consulenza psicologica sulla persona di per valutarne la capacità genitoriale, CP_1
sia con riferimento ai file audio già prodotti in atti, sia con riferimento a tutti gli accadimenti descritti e documentati nel processo. In alternativa, ammettersi in via d'urgenza Ctu sul nucleo al fine di verificare la capacità genitoriale e ad approfondire le problematiche manifestate dalle minori in relazione ai fatti descritti nel presente atto. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un curatore speciale per le minori.
Il 23.6.2023 ha depositato nuovo ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo Parte_1
in via principale, di autorizzare immediatamente ed inaudita altra parte il ricorrente ad iscrivere la figlia
a tutti i 28 centri presenti nell'allegato C ,elenco centri di riabilitazione accreditati, espressamente PE
disponendo che il padre possa iscrivere la figlia, in assenza dell'autorizzazione della madre ed espressamente dispensando i centri dal raccogliere la firma della signora nel modulo di CP_1
iscrizione; Disporre dell'interesse delle minori e l'affidamento super esclusivo al Per_1 Persona_2
padre con tempi di permanenza prevalenti presso lo stesso con modalità di visita per la madre che garantiscano la protezione ed il benessere delle bambine disporre l'assegnazione in via d'urgenza della casa
9 familiare al padre revocare l'assegno di mantenimento per le minori disposto dal tribunale di Rieti a carico del padre e quello di mantenimento della signora felici disponendo che sia la signora a versare al CP_1
coniuge un contributo al mantenimento per le bambine nella misura che sarà ritenuta congrua. Disporre che i genitori concorrano alle spese straordinarie per le minori nella misura del 50% ciascuno. Ha esposto, infatti, che la figlia all'epoca di quattro anni, era stata trovata affetta a seguito di PE
valutazione da parte del TSMREE della Asl Roma 4, come da relazione della dottoressa del 22 maggio 2023, da un “disturbo evolutivo specifico del linguaggio in espressione, Per_4
sindromi e disturbi della sfera emozionale dell'infanzia e condizione di stress ambientale per le quali le era stata prescritta la presa in carico riabilitativa ambulatoriale in regime ex articolo 26”. La dottoressa che aveva fatto la valutazione aveva consigliato di mettere la bambina in lista d'attesa in tutti i centri accreditati perché i tempi avrebbero potuto essere anche molto lunghi ed era invece urgente l'intervento in presenza della sintomatologia riscontrata. Tuttavia, la con mail del 20 giugno 2023 gli aveva comunicato che dava CP_1
il consenso per l'iscrizione della bambina limitatamente ai centri di Settebagni e di
Monterotondo, giacché molti dei centri in elenco distavano circa 50 km da Fiano romano esprimendo comunque il proprio consenso, a condizione che l'onere di accompagnamento della bambina al centro fosse diviso al 50% con il padre. Suggeriva inoltre, nell'immediato, in attesa di essere chiamati dai centri pubblici, di rivolgersi ad un centro privato a Fiano romano che lei aveva già individuato e dal quale aveva trasmesso la documentazione della bambina chiedendo un colloquio con le logopediste. Esponeva il di essere PE
disponibile a portare sia che l'altra figlia alla terapia, avvalendosi della propria rete PE
di aiuto, a condizione però che le bambine fossero collocate prevalentemente presso di lui. Concludeva affermando come tutto quanto sopra illustrato rendesse chiaro che la non aveva a cuore l'interesse delle bambine ma solo la propria comodità il che la CP_1
rendeva inadeguata a essere collocataria delle stesse.
Il 3.7.2023 il ha depositato “istanza urgente integrativa della memoria del PE
13/06/2023 e del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c.” per “fatti gravi sopravvenuti”, evidenziando come in data 29/06/2023 la figlia gli avesse raccontato che la madre Per_1
le aveva fatto leggere una pagina della memoria del 13. 6. e l'aveva sgridata e punita
10 duramente per avere riferito al papà che la mamma le faceva “la macchina della verità”. Di seguito trascriveva il racconto che la bambina gli aveva fatto e che lui aveva registrato con il telefono. Concludeva chiedendo l'autorizzazione al deposito di n. 2 file audio su chiavetta usb, insistendo nelle conclusioni precisate nella memoria del 13.6. 2023 e nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
La con le note autorizzate in sostituzione d'udienza depositate il 7.7.2023, CP_1
sottolineando come il difensore di controparte avesse depositato in data 13.6.2023 memorie di replica “non autorizzate”, ha chiesto lo stralcio della memoria e dei documenti in essa allegati, non accettando comunque il contraddittorio su domande “del tutto nuove”. Chiedendo, in subordine, di essere autorizzata a controdedurre, anche tenuto conto del fatto che la memoria constava di 149 pagine. In ordine al 709 ter e si è riservata di costituirsi nell'instaurando procedimento.
In data 7.7. 2023 e 10.7.2023 il ha depositato ulteriori note. PE
All'esito la Corte il 3.11.2023 ha emesso ordinanza alle cui motivazioni integralmente si richiama, con la quale, riassuntivamente, dato atto delle accertate condizioni di sofferenza delle minori come emergenti dalla documentazione medica in atti (v. certificato della Asl
RM4 del 3 Febbraio 2022: , oggi di 9 anni, è affetta da una forma di “immaturità Per_1
neuro-psicomotoria, con difficoltà di linguaggio e difficoltà emotive, oltre che da un deficit uditivo, rispettivamente, del 30% e del 40% per i quali le è stata prescritta “terapia neuro- psicomotoria e logopedica e sostegno psicologico”. Inoltre, la bambina è in una condizione di “obesità grave” (v. cartella ambulatoriale specialistica di endocrinologia e diabetologia del Bambin Gesù del 19 maggio 2023). La sorella oggi di 5 anni, è PE
affetta da “disturbo evolutivo specifico del linguaggio in espressione. Sindromi e disturbi della sfera emozionale dell'infanzia. Condizione di stress ambientale” (v. relazione del
TSMREE distretto 4 di Fiano Romano asl RM4 del 15 maggio 2023 presso il quale è in carico dal 15.12.2022) per le quali le è stato raccomandato “di iniziare un percorso riabilitativo logopedico con frequenza plurisettimanale”, consigliandosi di continuare il percorso di “parent training”. Rel. Servizio sociale di Fiano romano del 31 agosto 2022 che, su incarico di questa Corte ha svolto un'indagine socio - ambientale sul nucleo familiare, ha sottolineato che “in entrambe le minori si evidenzia uno stato di estremo
11 disagio emotivo …che pervade la loro sfera relazionale e che in si manifesta con un Per_1
bisogno di rifugiarsi nel cibo, mentre in con un'agitazione motoria ed una incapacità PE
di auto consolarsi e con difficoltà nell'espressione e nel linguaggio nel colloquio individuale. Emerge come soffra molto il conflitto genitoriale trovandosi spesso Per_1
incastrata in obblighi di lealtà ora con un genitore ora con l'altro. Nel tempo ha sperato che i genitori potessero tornare insieme ma ora si dice rassegnata”) e dei comportamenti dei genitori, indifferenti alle ricadute della loro incoercibile conflittualità sul benessere delle figlie, ha così provveduto, in via temporanea ed urgente :
e al Servizio sociale territorialmente competente (Servizio sociale del Persona_5 Persona_2
Comune di Fiano Romano) che assumerà, sentiti i genitori, tutte le decisioni di maggior importanza per le minori (relative al loro benessere fisico e psichico, all'istruzione ecc.);
- Incarica il Servizio affidatario di assumere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla genitorialità della e del nonché ogni altra iniziative eventualmente ritenuta opportuna;
CP_1 PE
- Incarica il T.s.m.r.e.e. competente per territorio, previa valutazione di entrambe le minori di assumere, in accordo con il Servizio affidatario, tutte le iniziative eventualmente ritenute necessarie per loro benessere psico-fisico, riferendone al Servizio affidatario l'esito finale;
- Entro il 30 aprile 2024 il Servizio sociale affidatario invierà a questa Corte una relazione relativa alle iniziative intraprese anche dal e del loro esito. CP_3
- Nomina curatore speciale delle minori l'avv. assegnandole termine per la Controparte_2
costituzione entro il 15 gennaio 2024;
Rinvia, anche per la trattazione delle istanze ex art. 709 ter c.p.c. all'udienza del 27 giugno 2024.”
Con memoria del 15.1.2024 si costituiva la curatrice speciale, sottolineando come, dalla lettura degli atti fosse evidente che i genitori facevano riferimento solo
“incidentalmente” al benessere delle figlie, essendo concentrati esclusivamente sul loro conflitto, riservandosi all'esito del deposito della relazione del Servizio sociale, sulla richiesta di c.t.u..
La relazione del Servizio sociale del Comune di Fiano Romano veniva depositata il 3 maggio 2024.
12 Con ordinanza del 9.10.2024 la Corte, rimessa la causa sul ruolo, su concorde richiesta delle parti, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione delle minori, la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento, nominando, quale consulente, la dott.ssa che depositava l'elaborato peritale il Persona_6
31.3.2025. Il Servizio Sociale affidatario faceva pervenire informazioni aggiornate sulla condizione delle minori con relazione depositata il 16.4.2025.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive.
L'udienza dell'8.5.2025 è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal e parere contrario al ricorso proposto in via incidentale PE
dalla La Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata. CP_1
Motivazione
La Corte, vista la propria precedente ordinanza del 3.11.2023 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti;
Rilevato che dalla c.t.u., immune da vizi logici e scientifici, alla quale il Collegio aderisce pienamente, emergono importanti criticità nel funzionamento genitoriale del signor e della signora In particolare, quanto al padre, la c.t.u. rileva: “emerge un PE CP_1
profilo di personalità preoccupante, che, se appare bilanciato sul piano affettivo, risente di una visione molto coinvolta nell'ambiente, molto critica verso sé e verso il prossimo, con un cognitivo che, per quanto intelligente, risente di un esame di realtà fortemente abbassato e condizionato da letture arbitrarie, e che testa il sospetto di letture paranoiche, data la saldatura cognitiva dipendente verso l'altro, suo oggetto di interesse principale. Alimentato appare un conflitto narcisistico con le caratteristiche negative e positive di sé che portano a difendersi molto nell'auto-riferito, specie in questo contesto forense. Con la rigidità Pt_1
13 cognitiva, il criticismo e la copertura di vissuti, sembra cercare una distanza critica e protettiva….. Da ultimo, complice lo stile negante, il concetto di sé rigido e l'ammissione dei pochi limiti, si oppone rigidamente alla possibilità di cambiare la propria condizione. Tali caratteristiche ne impattano il funzionamento genitoriale, laddove tende a portare avanti il proprio pensiero in modo rigido, lasciando poco spazio all'altrui pensiero. La tendenza ad esternalizzare le responsabilità rafforza questa criticità anche nel valutare l'effetto del proprio comportamento sull'altro e sulle figlie. L'approccio verso l'altro è spesso caratterizzato da un'allerta e sfiducia. Le funzioni normative appaiono integre, così come la capacità di esprimere l'affettività verso le figlie. Carente è, invece, la funzione riflessiva, ovvero la capacità di comprendere i vissuti e gli stati d'animo degli altri nonché di proteggere le figlie dal conflitto coinvolgendole attivamente. Gli interessi delle figlie si perdono nel conflitto con l'altro, complessificando, pur non volendo, la vita delle stesse, che, proprio nel tentativo di tutelare, vengono invece dimenticate nei loro diritti e bisogni di normalità e benessere. Altro aspetto critico riguarda la forte squalifica e ostilità verso l'altro genitore che ritiene interlocutore non adeguato;
Inoltre egli, nel rimandare la forte divisione tra l'occuparsi delle figlie quando sono con la madre, rispetto a quando sono con lui, rimanda ad una sorta di scissione delle figlie stesse, come se queste potessero accedere a certe condizioni di cura soltanto se sotto la propria gestione, non rendendosi conto che le figlie rimangono tali anche quando sono con la madre e che anche se sono in quel contesto, suo obiettivo deve rimanere quello di facilitarle. Per entrambi i genitori sembra siano le figlie a dover rimandare conferme all'adulto, che non viceversa gli adulti a fornire la necessaria sicurezza emotiva.
Anche in merito alle dinamiche di relazione, pur in condizione di sostanziale adeguatezza relazionale, il padre che ha mostrato una buona capacità strutturante, una modalità comunque accogliente e uno stile genitoriale attivo, evidenzia il rischio di esclusione della figura materna” ;quanto alla madre: “ha partecipato alla consulenza alternando un fare più dimesso ad uno più assertivo e recriminativo, cercando uno spazio in cui disconferma le accuse che sente esserle rivolte da più parti e trovare uno spazio di riconoscimento del suo ruolo complice una bassa stima di sé. Formalmente collaborativa non nasconde la sua ostilità e allerta nei confronti dell'ex marito di cui teme l'esclusione dal ruolo genitoriale. Nella valutazione è stata aperta nel mostrare anche le parti meno desiderabili di sé. A livello cognitivo il pensiero
è produttivo, adeguatamente flessibile e introspettivo;
ciò che risulta complessa è la connessione tra i diversi elementi, connessione che può avvenire anche in modo fabulato o incongruo. Il suo pensiero infatti appare fragile, anche per il contributo di fattori traumatici e relazionali che hanno evidentemente indebolito l'io, e questa fragilità, più che a livello percettivo, si snoda nel come integra e connette le cose dentro di lei CP_1
14 …….. La signora percepisce nel complesso le cose adeguatamente, ma le reinterpreta in modo eccessivamente arbitrario, con un probabile assetto paranoideo. Nelle relazioni entra con complesse ambivalenze che non la rendono però inadeguata finché resta su un piano più superficiale del rapporto, su cui peraltro, preferisce restare per non entrare nelle tensioni opposte sopra descritte, più evidenti nell'intimità
a livello affettivo disistima di sé e vergogna possono intrudere con la piacevolezza delle emozioni e al momento vige un tono dell'umore flesso. L'aspetto più positivo è che al momento si riconosce CP_1
importanti difficoltà nel suo funzionamento e sente un intenso bisogno di ricevere aiuto mostrando buone risorse. Tali caratteristiche impattano sul funzionamento genitoriale, laddove la signora può mantenere una modalità di approccio alle figlie non sempre coerente e influenzata dall'aspetto emotivo che sperimenta.
L'insicurezza può portarla ad essere più richiestiva nell'attendersi conferme dalle figlie e rigida rispetto all'altro con cui teme di non reggere il confronto. Rispetto all'altro genitore la difficoltà di espressione del proprio punto di vista può renderle infatti, difficile far comprendere la propria posizione e quindi accedere ad un livello di comunicazione/negoziazione efficace. Le funzioni normative sono rappresentate, così come la capacità di accudimento e di seguire le figlie nei vari impegni attività. Carenti sono la funzione riflessiva in termini di comprensione dei loro stati d'animo, ma anche la capacità di proteggerle dal conflitto e dalle tensioni adulte, nonché dai suoi stati d'animo negativi verso l'altro genitore. Anche per la signora la CP_1
disistima e ostilità verso l'altro genitore sono evidenti e da queste non riesce a proteggere le figlie che ne appaiono appesantite. E' importante per la signora valorizzare non soltanto la parte normativa e CP_1
organizzativa ma anche l'aspetto più ludico e di leggerezza genitoriali Per entrambi i genitori sembra siano le figlie a dover rimandare conferme all'adulto che non viceversa agli adulti fornire la necessaria sicurezza emotiva in merito alle dinamiche relazionali, pur in una condizione di sostanziale adeguatezza, la madre ha mostrato maggiori difficoltà di strutturare le attività; una modalità comunque accogliente che tende ad assecondare i desideri e le richieste delle figlie;
uno stile genitoriale meno attivo in quanto orientato a seguire le proposte delle figlie;
un contatto affettivo che denota familiarità con entrambe le figlie ma che è maggiormente presente nel rapporto con che la ricerca mentre è più raro con che in entrambe PE Per_1
le osservazioni mostra una preferenza nell'interagire con il padre. Si evidenzia un rischio di strutturarsi o rifiuto della figlia maggiore nei confronti della madre, sostenuta dal padre”; Per_1
rilevato che la c.t.u, ha proposto di “non modificare l'attuale regime di collocamento delle minori presso la madre, che non sarebbe risolutivo delle problematiche evidenziate che attengono ad un livello altro
e, dunque, di valorizzare le residue risorse dei genitori prevedendo “un ampliamento della frequentazione
15 tra padre e figlie, onde accogliere sia i desideri espressi dalle medesime, evitando allo stesso tempo polarizzazioni o adesioni acritiche a posizioni che vedono il rischio di esclusione di uno dei due;
ma anche per bilanciare il peso degli impegni di gestione per le figlie, oggi ad appannaggio maggiore della madre, indicando in concreto, il regime di frequentazione padre-figlie; vista la relazione dei Servizi sociali del Comune di Fiano Romano del 16.4.2025 con la quale si propone di evitare, per il momento, “l'adozione di misure drastiche e potenzialmente traumatiche per le minori e di attivare, ad ulteriore supporto delle risorse già messe a disposizione della coppia genitoriale, un intervento educativo domiciliare con l'obiettivo di affiancare i genitori in modo strutturato anche attraverso un supporto diretto su specifici ambiti critici della quotidianità familiare, subordinandone l'efficacia soprattutto alla concreta disponibilità della coppia ad accoglierlo e a non percepirlo come intrusivo;
rilevato che il Servizio Sociale ha suggerito di limitare nel tempo l'adozione di tali misure, onde evitare il rischio di cronicizzare una situazione disfunzionale, prevedendo dunque al contempo un sistema di verifica periodica dei risultati”; rilevato che tutti i Servizi coinvolti concordano, allo stato, con la soluzione proposta dalla c.t.u., pur sottolineando, condivisibilmente, sulla necessità che alla coppia genitoriale sia data un'ultima possibilità entro un tempo limitato, per trasformare radicalmente il proprio modo di agire, in modo da consentire ai Servizi di poter portare avanti il progetto disegnato in favore delle minori;
rilevato altresì che anche le parti, sostanzialmente, sia pure con qualche piccolo distinguo, concordano con la proposta della c.t.u., che fermo il collocamento delle bambine presso la madre, disciplina il diritto di visita del padre incrementandone i tempi e ritenuto che tale proposta appare conforme all'interesse delle minori;
ritenuto, pertanto, opportuno concedere alle parti un'ultima possibilità di trasformare le loro relazioni in modo rispettoso dell'altro genitore, non restando altra alternativa al mancato raggiungimento dell'obiettivo auspicato in un tempo non superiore ai sei mesi dell'invio degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni perché richieda gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale e/o per l'eventuale collocamento etero - familiare delle minori;
rilevato, quanto alla domanda del di revoca dell'assegno di mantenimento in PE
favore della moglie, quantificato in euro 100 mensili, ed a quella proposta con l'appello
16 incidentale dalla di aumento di tale assegno ad euro 300 mensili, oltre a quella CP_1
proposta dal Sulpizio di diminuzione dell'assegno dovuto per le figlie da euro 900 ad euro
500 complessivi (euro 250 per ciascuna) e a quella incidentale proposta dalla di CP_1
aumento di tale assegno per le figlie da euro 900 (450 per ciascuna figlia) ad euro 1.200
(600 per ciascuna figlia) che: nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del
5.6.2023 l'appellante dichiara di essere un ufficiale dell'Esercito Italiano e di aver percepito un reddito annuo di 38.185 euro nel 2021 e di 40.104 nel 2022, percependo un ulteriore reddito dal noleggio occasionale di un'imbarcazione di proprietà; di essere proprietario dell'immobile adibito ad ex casa familiare, sito in Fiano Romano alla via Umberto Terracini
n. 3 per il quale è gravato da una rata mensile di mutuo di 925 euro, con scadenza a settembre 2030; di sostenere un canone di locazione mensile di 700 euro per l'immobile in cui vive da maggio 2024 a Fara in Sabina – Passo Corese;
che dal modello 730/2019 risulta un reddito da lavoro dipendente di 50.975 euro ed un reddito derivante da attività occasionale di 18.107 euro, dal modello 730/2020 un reddito di 54.730 e un reddito derivante da attività occasionale di 15.920 euro, dalla certificazione unica 2022 risulta un reddito di 58.899,74 e dalla certificazione unica 2023 risulta un reddito 62.075, 77; che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16.12.2021 la aveva CP_1
dichiarato di svolgere, quale libera professionista, attività lavorativa di consulente e responsabile per la sicurezza, di aver percepito nel 2018 un reddito di 22.769 euro, nel
2019 un reddito di 1.123 euro e nel 2020 un reddito di 14.286 euro;
che dal modello
Persone fisiche 2019 risulta un reddito di 26.570, da quello 2020 un reddito di 10.146, e da quello 2021 un reddito di 14.286, mentre non ha prodotto documentazione reddituale più recente;
ritenuto, in relazione alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai prevedibili tempi di maggior permanenza delle minori presso il padre, che le somma di euro 900 mensili stabilita dalla sentenza impugnata quale contributo al mantenimento del padre in favore delle figlie appare congrua;
ritenuto, quanto all'assegno di mantenimento in favore della che deve essere CP_1
confermata la sua previsione, sia pure nella minima misura di euro 100 mensili, in considerazione dello squilibrio patrimoniale tra le parti che, stante la mancata produzione
17 di documentazione aggiornata da parte della non è provato sia aumentato rispetto CP_1
alla sentenza di primo grado;
ritenuto, in ragione dei motivi della decisione e della parziale soccombenza reciproca, che sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, istanza rigettate, definitivamente pronunciando, la Corte, a parziale modifica della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
e al Servizio sociale territorialmente competente (Servizio Per_5 Per_1 Persona_2
sociale del Comune di Fiano Romano) che assumerà, sentiti i genitori, il cui parere non sarà vincolante, tutte le decisioni di maggior importanza per le minori, avuto riguardo alle scelte relative alla loro salute, all'istruzione, alle attività extrascolastiche, anche di tipo ludico, oltre che alla gestione delle vacanze e ad ogni altra attività che non inerisca l'ordinaria amministrazione.
- In mancanza di diverso accordo che dovrà previamente essere comunicato per iscritto al Servizio affidatario, e trascorreranno con il papà week-end alterni, dal Per_1 PE
venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week-end con la mamma, le bambine staranno con il padre dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week-end con il papà, le bambine staranno con il medesimo anche dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagno a scuola.
- Per le vacanze pasquali le bambine staranno con ciascuno dei genitori (ad iniziare dal padre) ad anni alterni, dal giovedì all'uscita di scuola al mercoledì successivo, quando saranno riaccompagnate a scuola.
- Per le festività natalizie i genitori alterneranno i periodi dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 20 e dal 30 dicembre alle ore 10 al 6 gennaio alle ore 20.00, ad
18 iniziare per il primo periodo dal padre;
i ponti e le festività nazionali saranno godute alternativamente tra i genitori.
- Le bambine festeggeranno il giorno del proprio compleanno, alternativamente con ciascun genitore, a cominciare per dalla madre e per dal padre, inoltre Per_1 PE
festeggeranno entrambe con ciascun genitore il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà e della mamma. Per le vacanze estive (da concordarsi entro il 10.05 di ogni anno) i genitori alterneranno periodi di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto: in caso di mancati accordo, dall'1 (ore 10.00) al 16 luglio (ore 20.00) o dal 16
(ore 10.00) al 31 luglio (ore 20.00); ugualmente per il mese di agosto. Per questo anno le minori trascorreranno con la madre il periodo dall'1 al 16 luglio e dall'1 al 16 agosto
Per il mese di settembre alterneranno il periodo dall'1 al 5 e dal 5 al 10 settembre, compatibilmente con la ripresa dell'attività scolastica, a cominciare per quest'anno dalla madre nel primo periodo. Se la scuola dovesse riprendere prima del 10.09 tali periodi si intendono revocati.”
- Incarica il Servizio affidatario di assumere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla genitorialità della e del , tra le quali anche un intervento di educativa CP_1 PE
domiciliare per il massimo di ore consentite presso ciascun genitore, oltre ad ogni altra iniziative eventualmente ritenuta opportuna;
- Incarica il T.s.m.r.e.e. competente per territorio, di assumere, in accordo con il Servizio affidatario, tutte le iniziative ritenute necessarie per il benessere psico-fisico, delle minori;
Nel caso in cui uno od entrambi i genitori non collaborino con i Servizi o nel caso in cui, nel termine di sei mesi dalla concreta attuazione di quelle misure, uno o entrambi i genitori non modifichino significativamente il loro atteggiamento reciproco e nei confronti delle minori, il Servizio affidatario invierà apposita segnalazione al P.m.m. per gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale e sul collocamento delle minori.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
19 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte di Appello, composta dai Magistrati:
Alberto Tilocca Presidente
Chiara Giammarco Consigliere rel.
Anna Chiara Giammusso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 2591/2021 A.C., riservato in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza dell'8.5.2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Gianola e presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato in Lecco, via Roma n. 28, per procura allegata al ricorso in appello appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cicchetti e presso quest'ultimo CP_1
elettivamente domiciliata in Rieti, Largo Ludovico Spada Potenziani n. 10, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata nonché
AVV. n.q. di curatore speciale delle minori Controparte_2
(n. il 12.3.2014) e (n. il 29.6.2018), come da provvedimento Persona_1 Persona_2
1 di nomina della Corte di Appello del 3.11.2023, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.
appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 111/2021 del 23 febbraio 2021 del Tribunale di
Rieti nel proc. n. 670/2019
Conclusioni
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 111/2021 R. Sent del Tribunale di Rieti, Sezione Civile, Giudice Istruttore
Dott. Gianluca Morabito, nel procedimento n. 670/2019 R.G., pubblicata in data
23.02.2021 e notificata via PEC in data 29.03.2021, accogliere le conclusioni precisate nell'interesse di come segue: - In via principale di merito: - rigettare le Parte_1
richieste di parte appellata, l'appello incidentale e le richieste istruttorie, per i motivi esposti negli atti;
- mantenere l'affidamento al Servizio Sociale di zona delle minori e Per_1 [...]
, disponendo che i Servizi Sociali della Tutela minori di Fiano Romano coordinino PE
gli interventi necessari in favore delle minori, mantenendo e promuovendo interventi di sostegno psicologico e di indagine con il Tsmree di zona nonché gli interventi sanitari, in prosecuzione di quanto ad oggi già avviato o come ritenuto opportuno, dettagliando l'affidamento conformemente alla disposizione dell'art. 5 bis L. 184/83 per un migliore e più efficace intervento;
- disporre che, conformemente alle indicazioni del Tsmree e dei
Servizi (pag. 5 Relazione del 16.04.2025), la terapia logopedica per la minore
[...]
venga riportata a due incontri alla settimana e, considerata la diagnosi di obesità, PE
disporre che entrambe le bambine facciano almeno 1 sport;
- disporre tempi di permanenza delle bambine presso il padre come indicato nella ctu (pag. 55/56), come integrata dalle note di replica della c.t.u. (pag. 5/6) e cioè come segue: “Frequentazione ordinaria − Nella settimana in cui è previsto il week-end con la mamma, le bambine staranno con il medesimo dal martedì uscita di scuola al giovedì mattina con accompagno a scuola. Nei giorni di non frequenza scolastica il papà prenderà le bambine alle ore 10.00 della mattina presso il domicilio materno, riaccompagnandole al medesimo orario nei
2 giorni di mancata frequenza scolastica in cui è previsto il pernotto;
− nella settimana in cui
è previsto il weekend con il papà, le bambine staranno con il medesimo orario dal martedì orario di uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagno a scuola;
− e Per_1 PE
trascorreranno con il papà weekend alterni dal venerdì uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagno a scuola. Festività e periodi di vacanza: − Per quanto attiene alla
Pasqua i genitori potranno alternare negli anni l'intero periodo di festività dal giovedì uscita di scuola al mercoledì successivo con rientro a scuola;
− per quanto attiene alle festività natalizie i genitori alterneranno i periodi dal 23-31 (ore 10.00) e dal 31.12 (ore 10.00) al
06.01 (ore 20.00); − i ponti e le festività nazionali saranno godute alternativamente trai genitori;
− le bambine alterneranno negli anni il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore;
− le bambine festeggeranno con il genitore che festeggia la ricorrenza il compleanno della mamma e del papà e la festa della mamma e del papà, indipendentemente dall'alternanza ordinaria;
− per le vacanze estive (da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno) i genitori alterneranno periodi di 15 giorni nei mesi di luglio e agosto, ovvero dall'1 (ore 10.00) al 16 luglio (ore 20.00 – da correggere in ore 10.00) e dal 16 (ore
10.00) al 31 luglio (ore 20.00); ugualmente per il mese di agosto. Rimodulazione pag. 5 delle note di replica della c.t.u. - del periodo natalizio a partire al 30.12 ore 10.00 (anziché dal 31.12) ad anni alterni;
- di estendere il periodo di vacanze estive suddividendo il periodo di settembre dall'1-5 e dal 5 al 10 settembre, compatibilmente con la ripresa dell'attività scolastica. Ovvero se la scuola dovesse riprendere prima del 10.09 tali periodi si intendono revocati.” - autorizzare i genitori, in caso di impedimento nella gestione delle figlie, ad avvalersi dell'aiuto di persone di loro fiducia;
- vista la modifica significativa dei tempi di permanenza delle bambine con il padre e vista la situazione economico-patrimoniale di
, ridurre sensibilmente il contributo a carico del padre al mantenimento Parte_1
delle figlie e come sarà ritenuto equo da Codesta Corte d'Appello, tenuto Per_1 PE
conto che la signora gode dell'assegnazione della casa familiare, per la quale il CP_1
è onerato di mutuo pari attualmente a € 915,00/mese e tenuto conto che lo stesso PE
paga un proprio canone di affitto mensile di € 700/mese, oltre spese condominiali sia della casa familiare (straordinarie) che della casa in locazione;
- le spese straordinarie extra- assegno, nell'interesse delle figlie, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella
3 misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso la Corte
d'Appello di Roma;
- disporre che nessun contributo al mantenimento venga versato in favore del coniuge, essendo la signora economicamente indipendente e non CP_1
sussistendo i requisiti per disporre in suo favore un assegno di mantenimento, stante la professionalità della stessa. in via istruttoria: - disporre che i coniugi depositino un aggiornamento di tutta la situazione economico-reddituale; - senza inversione dell'onere della prova disporre nei confronti di entrambi i coniugi una verifica da parte della Guardia di Finanza, onde accertare i redditi percepiti con particolare riferimento ai redditi da noleggio di imbarcazione percepiti dal signor e ai redditi da attività professionale PE
percepiti dalla signora Con vittoria di spese di lite, in considerazione CP_1
dell'accoglimento delle domande svolte dall'appellante”
Parte appellata: “voglia l'adita Corte di Appello: in via preliminare -dichiarare la inammissibilita' dell'atto di appello proposto dal signor;
- dichiarare la Parte_1
inammissibilita' delle domande nuove dal medesimo introdotte nel giudizio di appello ai sensi dell'art 345 c.p.c.; nel merito 1) rigettare nel merito il gravame proposto dal signor in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) in accoglimento dell'appello PE
incidentale avanzato dalla signora riformare la sentenza di primo grado come CP_1
segue: - disporre che il padre versi all' appellata per il mantenimento delle due figlie minori un importo mensile pari ad €. 600,00 ciascuna, annualmente rivalutabile, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, oltre agli assegni familiari;
- porre a carico del padre un contributo di mantenimento in favore della signora pari CP_1
ad € 300,00 mensili, annualmente rivalutabile da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, mediante bonifico, oltre assegni familiari;
- ordinare all'appellante di uniformarsi alla normativa fiscale in merito alle detrazioni per i figli a carico in caso di separazione dei coniugi;
3) Confermare le ulteriori statuizioni previste nella sentenza impugnata;
4 ) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Curatore speciale: “si ritiene di chiedere alla Corte di Appello di confermare l'affidamento di e al Servizio Sociale”; “Rispetto alla frequentazione si Per_1 PE
4 aderisce alla Ctu”; “si chiede inoltre come intervento a supporto di e e Per_1 PE
dell'intero nucleo: di prescrivere ai due genitori di aderire alle indicazioni del Servizio
Sociale che individuerà un centro per le famiglie convenzionato al fine di intraprendere un intervento strutturato di sostegno alla genitorialità (parent training); di prescrivere ai due genitori di aderire alle indicazioni del Servizio Sociale e di collaborare con lo stesso al fine di garantire a e il sostegno sia logopedico che psicologico necessario, in Per_1 PE
convenzione o a carico dei genitori in base alle indicazioni specialistiche e non alle esigenze dei due genitori;
che il Servizio Sociale attivi il Servizio di assistenza educativa domiciliare presso l'abitazione di entrambi i genitori per il massimo delle ore disponibili anche per l'affiancamento della gestione dei genitori nella gestione anche concreta del piano alimentare per .” Per_1
Premesso che
Con sentenza n. 11 del 23.2.2021 il tribunale di Rieti pronunciava sentenza di separazione giudiziale tra e . La coppia si era sposata il 23 giugno 2012, nel CP_1 Parte_1
2014 era nata la prima figlia , e nel 2018 la figlia Avanti al tribunale adito la Per_1 PE
aveva chiesto anche l'addebito al marito della separazione coniugale per la dedotta CP_1
grave violazione dei doveri coniugali, e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà. Nel rigettare tale ultima domanda, ritenendola sostenuta da fatti “genericamente dedotti e non provati”, il Tribunale aveva, per quel che qui interessa, così deciso: “affida le bambine in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale assegna la casa familiare.
Stabilisce le modalità di visita del padre: con due pomeriggi la settimana dalle 19,45 in difetto di diverso accordo, il lunedì e il giovedì e dalle 15 del sabato alle 20 della domenica a fine settimana alterni. Esclude il pernotto per la figlia piccola fino ai quattro anni. Pone a carico del il pagamento della PE PE
somma di 900 € mensili per entrambe le figlie con il 50% delle spese straordinarie. Stabilisce il pagamento alla LI della somma di euro 100 mensili a titolo di mantenimento”.
Nell'ambito del procedimento di separazione era stato introdotto un primo ricorso ex articolo 709, comma 4 c.p.c. da parte del che aveva chiesto, a modifica del PE
provvedimento presidenziale - che aveva affidato le figlie ad entrambi i genitori, collocandole presso la madre, alla quale aveva assegnato la casa familiare - il collocamento
5 prevalente della figlia maggiore presso di sé ,“a seguito della produzione di un file audio che conteneva una conversazione tra la madre e la figlia ” che, a suo parere, metteva Per_1
in evidenza il grave disagio della bambina per la conflittualità accesa che esisteva tra i genitori. In quella sede chiedeva anche una c.t.u. psicologica sulla ricorrente. Il sub procedimento si era concluso con il rigetto della domanda da lui proposta poiché il giudice aveva ritenuto che “dall'esame del contenuto delle trascrizioni, relative, peraltro, ad un unico episodio, non emergono circostanze di rilevanza tale da giustificare - sia pure nei limiti della presente fase di cognizione a carattere necessariamente sommario - una rivisitazione del provvedimento presidenziale con cui è stato disposto l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre”.
Tale ultima domanda veniva rigettata pure nel giudizio di merito all'esito del quale il tribunale assumeva i provvedimenti sopra riportati.
Con ricorso depositato il 28.4.2021 ha appellato la predetta sentenza Parte_1 chiedendo, in via principale: “ferme le condizioni di affidamento condiviso delle figlie e , Per_1 PE
previa CTU sulle bambine come consigliato dalla neuropsichiatra infantile e previa CTU sulle capacità genitoriali dei coniugi, valutare, in base agli esiti delle consulenze, di disporre prioritariamente il collocamento delle minori con il padre quale soggetto maggiormente idoneo e tutelante, padre che manifesta il proprio pieno consenso al collocamento nella casa familiare in Fiano romano provvedendo in ordine all'assegnazione allo stesso della casa e alla determinazione di un congruo contributo al mantenimento da parte del coniuge non collocatario. In via subordinata, qualora dalla Ctu non emergano criticità circa il collocamento con la madre, previe le valutazioni opportune, disporre immediatamente che il padre possa tenere la minore che compirà i tre anni nel mese di giugno anche per il pernottamento, statuendo PE
che la permanenza di (sei anni) e (due anni) con il padre segua il seguente calendario: Per_1 PE
e passeranno con il padre il lunedì e il giovedì dalla fine della scuola alle 12 alla mattina Per_1 PE
successiva quando le riaccompagnerà a scuola weekend alternati tra i genitori dalla fine della scuola del venerdì 12:00 e fino alle 20:30 della domenica. Vacanze estive: 3 settimane non consecutive tra Giugno,
Luglio e Agosto da comunicare entro l'1.6. di ogni anno con le figlie. Vacanze natalizie e pasquali: poiché, come è stato fino ad oggi ciascun genitore organizzerà le vacanze con le bambine presso le abitazioni dei nonni in Molfetta e Poggibonsi, onde favorire queste frequentazioni, si chiede che le vacanze scolastiche sia
6 natalizie che pasquali delle bambine vengano trascorse per blocchi di metà con ciascun genitore, suddividendo tra loro il periodo che va dalle 12 dell'ultimo giorno di scuola e fino alle 20:30 dell'ultimo giorno di vacanza, omettendo l'alternanza dei giorni di Natale e Santo Stefano, 31. 1. gennaio, Pasqua
e lunedì dell'angelo, onde favorire agevoli spostamenti delle bambine in Puglia e Toscana;
Una settimana nei mesi di Febbraio- Marzo per una piccola vacanza con il padre sempre dai quattro anni compiuti, dal
7 settembre alle 9: al 9 settembre alle 20:30, per portarle alla festa di paese a Molfetta;
Darsi atto che i genitori non avendo in loco i nonni né materni che paterni potranno essere coadiuvati nella gestione delle bambine da persone di loro fiducia;
In via di ulteriore subordine, qualora questa Corte d'appello non ritenesse di accogliere le conclusioni che precedono, , fino al compimento dei quattro anni, passerà PE
con il padre un giorno a settimana, diverso da quello della sorella dalle 12:00 alle 20:30, cena compresa.
Fino ai quattro anni della seconda figlia , si chiede che, al fine di poter godere pienamente del week- PE
end con l'una e l'altra bambina, il padre possa prendere nel weekend successivo in cui non prende PE
, il sabato la domenica alternativamente, dalle 10 alle 20:30; Autorizzare che nei mesi di Giugno, Per_1
Luglio, Agosto, Settembre, in cui il padre è impegnato a lavorare sulla barca, la visita infrasettimanale con il padre, a ridosso del weekend di spettanza di quest'ultimo, venga spostata dal giovedì al venerdì, così da consentire che le bambine possano trascorrere il weekend col padre al mare in barca, continuativamente dalla fine della scuola del venerdì e fino alla domenica, 20:30. Autorizzare che nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre anche la piccola possa pernottare con il padre e la sorella maggiore PE
, così da permettere ai tre di godere dei weekend in barca e delle vacanze al mare. Il padre contribuirà Per_1
al mantenimento delle figlie e con l'importo mensile di euro 500 rivalutabile annualmente Per_1 PE
in base agli indici Istat le spese straordinarie ex assegno dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% . Disporre che nessun contributo al mantenimento venga versato in favore del coniuge, essendo la signora economicamente indipendente non sussistendo i requisiti per disporre il suo CP_1
favore un assegno di mantenimento”. In via istruttoria ha insistito, tra l'altro per l'ammissione di consulenza psicologica sulla persona di oltre a valutarne la capacità CP_1
genitoriale, “sia con riferimento ai contenuti del file audio prodotto in atti sia con riferimento a tutti gli accadimenti descritti e documentati agli atti del processo. Ha chiesto altresì disporsi CTU sulle minori con riferimento ai contenuti di cui alla relazione di valutazione indiretta della neuropsichiatra infantile dott.ssa in caso di opposizione sulla sussistenza dei requisiti affinché la minore Persona_3 [...]
possa trascorrere il pernottamento con il padre presso la residenza dello stesso”. PE
7 si è costituita con comparsa del 22.10.2021 chiedendo il rigetto dell'appello e, CP_1
in via incidentale, l 'aumento del contributo per il mantenimento per le figlie nella misura minima di 600 euro mensili e, a proprio favore, nella misura di euro 300. Ha proposto al contempo istanza ex articolo 709 ter c.p.c. chiedendo di “valutare urgentemente nell'esclusivo interesse della minore , quale sia l'orario scolastico migliore per la piccola, e in assenza del consenso Per_1
delle parti, disporre conseguentemente, eventualmente autorizzando la madre a provvedere ad una nuova iscrizione al tempo pieno”. Ha dedotto, infatti, che, contrariamente a quanto da lei proposto - alla luce delle esigenze della bambina (alla quale era stata diagnosticata una forma di immaturità neuro-psicomotoria, con difficoltà di linguaggio e difficoltà emotive, oltre che un deficit uditivo), che aveva bisogno di tempi più lunghi di apprendimento e che desiderava proseguire il percorso scolastico insieme ai compagni della scuola materna - il padre, senza il suo consenso, l'aveva iscritta al tempo parziale (27 ore).
Su tale istanza questa Corte si è pronunciata con ordinanza del 12.2.2022, con la quale ha confermato il collocamento di nella classe a tempo pieno “al fine di evitare alla minore Per_1
l'ennesimo cambiamento di classe” conseguente al pregiudizievole comportamento dei genitori ed all'inadeguata gestione dello stesso da parte della dirigenza scolastica che aveva comportato che la bambina si trovasse al quarto mutamento di classe, avendo frequentato il primo anno la classe a tempo ridotto, iniziato il secondo anno in una classe a tempo pieno, spostata lo stesso anno dal 15.9.2021 a tempo ridotto e dal 29.11.2021 nuovamente a tempo pieno.”
Il 13 giugno 2023 ha depositato memorie di replica alla comparsa di Parte_1
costituzione della con pedissequo ricorso urgente ex 709 ter c.p.c. con il quale, in CP_1
estrema sintesi, ha dedotto: di avere notato da parte delle bambine un sempre crescente disagio, che spesso si manifestava anche attraverso pianti dirotti al momento in cui dovevano rientrare dalla madre dopo essere state presso di lui;
che a seguito di ciò egli aveva registrato diverse conversazioni avute con le bambine nel corso delle quali le figlie gli avrebbero riferito delle coartazione subite dalla madre, che avrebbe loro imposto di riferire al padre specifiche informazioni o di non riferirne altre;
che la figlia gli aveva Per_1
riferito che la madre la sottoponeva al rientro dalle visite dal padre, a quella che lei chiamava “la macchina della verità”, mettendole indice e medio sulle tempie ed
8 esercitando dei movimenti rotatori, a seguito dei quali diceva di essere in grado di scoprire se la figlia le avesse detto o meno la verità, minacciandola di essere affidata a persone sconosciute se non avesse sempre detto che andava tutto bene. Ha riferito, altresì, episodi legati a presunte intromissioni della nei rapporti tra le minori e la famiglia paterna CP_1
chiedendo, tra l'altro, disporre l'affidamento super esclusivo a sé di entrambe le figlie con tempi di permanenza prevalenti presso di sé con modalità di visita per la madre che garantiscano la protezione e il benessere delle bambine. In via subordinata di merito, affidare le minori e all'Ente, Per_1 PE
disponendo che i servizi della tutela minori di Fiano romano coordinino gli interventi necessari in favore delle minori mantenendo e promuovendo interventi di sostegno psicologico e di indagine con il Tsmree di zona nonché gli interventi sanitari in prosecuzione di quanto ad oggi già avviato. Disporre tempi di permanenza prevalenti presso il padre e solo in via subordinata equivalenti ed alternati delle minori con ciascun genitore, con assegno a favore del padre nel primo caso il mantenimento diretto nel secondo e revoca integrale o parziale degli assegni attualmente vigenti al fine di assicurare alle stesse un'adeguata protezione di garantire la bigenitorialità attualmente non garantita. In via di estremo subordine, rinnovava le richieste presentate con l'atto di appello. Dal punto di vista istruttorio ha insistito per l'ammissione di consulenza psicologica sulla persona di per valutarne la capacità genitoriale, CP_1
sia con riferimento ai file audio già prodotti in atti, sia con riferimento a tutti gli accadimenti descritti e documentati nel processo. In alternativa, ammettersi in via d'urgenza Ctu sul nucleo al fine di verificare la capacità genitoriale e ad approfondire le problematiche manifestate dalle minori in relazione ai fatti descritti nel presente atto. Ha chiesto, inoltre, la nomina di un curatore speciale per le minori.
Il 23.6.2023 ha depositato nuovo ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo Parte_1
in via principale, di autorizzare immediatamente ed inaudita altra parte il ricorrente ad iscrivere la figlia
a tutti i 28 centri presenti nell'allegato C ,elenco centri di riabilitazione accreditati, espressamente PE
disponendo che il padre possa iscrivere la figlia, in assenza dell'autorizzazione della madre ed espressamente dispensando i centri dal raccogliere la firma della signora nel modulo di CP_1
iscrizione; Disporre dell'interesse delle minori e l'affidamento super esclusivo al Per_1 Persona_2
padre con tempi di permanenza prevalenti presso lo stesso con modalità di visita per la madre che garantiscano la protezione ed il benessere delle bambine disporre l'assegnazione in via d'urgenza della casa
9 familiare al padre revocare l'assegno di mantenimento per le minori disposto dal tribunale di Rieti a carico del padre e quello di mantenimento della signora felici disponendo che sia la signora a versare al CP_1
coniuge un contributo al mantenimento per le bambine nella misura che sarà ritenuta congrua. Disporre che i genitori concorrano alle spese straordinarie per le minori nella misura del 50% ciascuno. Ha esposto, infatti, che la figlia all'epoca di quattro anni, era stata trovata affetta a seguito di PE
valutazione da parte del TSMREE della Asl Roma 4, come da relazione della dottoressa del 22 maggio 2023, da un “disturbo evolutivo specifico del linguaggio in espressione, Per_4
sindromi e disturbi della sfera emozionale dell'infanzia e condizione di stress ambientale per le quali le era stata prescritta la presa in carico riabilitativa ambulatoriale in regime ex articolo 26”. La dottoressa che aveva fatto la valutazione aveva consigliato di mettere la bambina in lista d'attesa in tutti i centri accreditati perché i tempi avrebbero potuto essere anche molto lunghi ed era invece urgente l'intervento in presenza della sintomatologia riscontrata. Tuttavia, la con mail del 20 giugno 2023 gli aveva comunicato che dava CP_1
il consenso per l'iscrizione della bambina limitatamente ai centri di Settebagni e di
Monterotondo, giacché molti dei centri in elenco distavano circa 50 km da Fiano romano esprimendo comunque il proprio consenso, a condizione che l'onere di accompagnamento della bambina al centro fosse diviso al 50% con il padre. Suggeriva inoltre, nell'immediato, in attesa di essere chiamati dai centri pubblici, di rivolgersi ad un centro privato a Fiano romano che lei aveva già individuato e dal quale aveva trasmesso la documentazione della bambina chiedendo un colloquio con le logopediste. Esponeva il di essere PE
disponibile a portare sia che l'altra figlia alla terapia, avvalendosi della propria rete PE
di aiuto, a condizione però che le bambine fossero collocate prevalentemente presso di lui. Concludeva affermando come tutto quanto sopra illustrato rendesse chiaro che la non aveva a cuore l'interesse delle bambine ma solo la propria comodità il che la CP_1
rendeva inadeguata a essere collocataria delle stesse.
Il 3.7.2023 il ha depositato “istanza urgente integrativa della memoria del PE
13/06/2023 e del ricorso ex articolo 709 ter c.p.c.” per “fatti gravi sopravvenuti”, evidenziando come in data 29/06/2023 la figlia gli avesse raccontato che la madre Per_1
le aveva fatto leggere una pagina della memoria del 13. 6. e l'aveva sgridata e punita
10 duramente per avere riferito al papà che la mamma le faceva “la macchina della verità”. Di seguito trascriveva il racconto che la bambina gli aveva fatto e che lui aveva registrato con il telefono. Concludeva chiedendo l'autorizzazione al deposito di n. 2 file audio su chiavetta usb, insistendo nelle conclusioni precisate nella memoria del 13.6. 2023 e nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c.
La con le note autorizzate in sostituzione d'udienza depositate il 7.7.2023, CP_1
sottolineando come il difensore di controparte avesse depositato in data 13.6.2023 memorie di replica “non autorizzate”, ha chiesto lo stralcio della memoria e dei documenti in essa allegati, non accettando comunque il contraddittorio su domande “del tutto nuove”. Chiedendo, in subordine, di essere autorizzata a controdedurre, anche tenuto conto del fatto che la memoria constava di 149 pagine. In ordine al 709 ter e si è riservata di costituirsi nell'instaurando procedimento.
In data 7.7. 2023 e 10.7.2023 il ha depositato ulteriori note. PE
All'esito la Corte il 3.11.2023 ha emesso ordinanza alle cui motivazioni integralmente si richiama, con la quale, riassuntivamente, dato atto delle accertate condizioni di sofferenza delle minori come emergenti dalla documentazione medica in atti (v. certificato della Asl
RM4 del 3 Febbraio 2022: , oggi di 9 anni, è affetta da una forma di “immaturità Per_1
neuro-psicomotoria, con difficoltà di linguaggio e difficoltà emotive, oltre che da un deficit uditivo, rispettivamente, del 30% e del 40% per i quali le è stata prescritta “terapia neuro- psicomotoria e logopedica e sostegno psicologico”. Inoltre, la bambina è in una condizione di “obesità grave” (v. cartella ambulatoriale specialistica di endocrinologia e diabetologia del Bambin Gesù del 19 maggio 2023). La sorella oggi di 5 anni, è PE
affetta da “disturbo evolutivo specifico del linguaggio in espressione. Sindromi e disturbi della sfera emozionale dell'infanzia. Condizione di stress ambientale” (v. relazione del
TSMREE distretto 4 di Fiano Romano asl RM4 del 15 maggio 2023 presso il quale è in carico dal 15.12.2022) per le quali le è stato raccomandato “di iniziare un percorso riabilitativo logopedico con frequenza plurisettimanale”, consigliandosi di continuare il percorso di “parent training”. Rel. Servizio sociale di Fiano romano del 31 agosto 2022 che, su incarico di questa Corte ha svolto un'indagine socio - ambientale sul nucleo familiare, ha sottolineato che “in entrambe le minori si evidenzia uno stato di estremo
11 disagio emotivo …che pervade la loro sfera relazionale e che in si manifesta con un Per_1
bisogno di rifugiarsi nel cibo, mentre in con un'agitazione motoria ed una incapacità PE
di auto consolarsi e con difficoltà nell'espressione e nel linguaggio nel colloquio individuale. Emerge come soffra molto il conflitto genitoriale trovandosi spesso Per_1
incastrata in obblighi di lealtà ora con un genitore ora con l'altro. Nel tempo ha sperato che i genitori potessero tornare insieme ma ora si dice rassegnata”) e dei comportamenti dei genitori, indifferenti alle ricadute della loro incoercibile conflittualità sul benessere delle figlie, ha così provveduto, in via temporanea ed urgente :
e al Servizio sociale territorialmente competente (Servizio sociale del Persona_5 Persona_2
Comune di Fiano Romano) che assumerà, sentiti i genitori, tutte le decisioni di maggior importanza per le minori (relative al loro benessere fisico e psichico, all'istruzione ecc.);
- Incarica il Servizio affidatario di assumere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla genitorialità della e del nonché ogni altra iniziative eventualmente ritenuta opportuna;
CP_1 PE
- Incarica il T.s.m.r.e.e. competente per territorio, previa valutazione di entrambe le minori di assumere, in accordo con il Servizio affidatario, tutte le iniziative eventualmente ritenute necessarie per loro benessere psico-fisico, riferendone al Servizio affidatario l'esito finale;
- Entro il 30 aprile 2024 il Servizio sociale affidatario invierà a questa Corte una relazione relativa alle iniziative intraprese anche dal e del loro esito. CP_3
- Nomina curatore speciale delle minori l'avv. assegnandole termine per la Controparte_2
costituzione entro il 15 gennaio 2024;
Rinvia, anche per la trattazione delle istanze ex art. 709 ter c.p.c. all'udienza del 27 giugno 2024.”
Con memoria del 15.1.2024 si costituiva la curatrice speciale, sottolineando come, dalla lettura degli atti fosse evidente che i genitori facevano riferimento solo
“incidentalmente” al benessere delle figlie, essendo concentrati esclusivamente sul loro conflitto, riservandosi all'esito del deposito della relazione del Servizio sociale, sulla richiesta di c.t.u..
La relazione del Servizio sociale del Comune di Fiano Romano veniva depositata il 3 maggio 2024.
12 Con ordinanza del 9.10.2024 la Corte, rimessa la causa sul ruolo, su concorde richiesta delle parti, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la condizione delle minori, la capacità genitoriale delle parti ed il miglior regime di affidamento, nominando, quale consulente, la dott.ssa che depositava l'elaborato peritale il Persona_6
31.3.2025. Il Servizio Sociale affidatario faceva pervenire informazioni aggiornate sulla condizione delle minori con relazione depositata il 16.4.2025.
Le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico-patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive.
L'udienza dell'8.5.2025 è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti. Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal e parere contrario al ricorso proposto in via incidentale PE
dalla La Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata. CP_1
Motivazione
La Corte, vista la propria precedente ordinanza del 3.11.2023 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti;
Rilevato che dalla c.t.u., immune da vizi logici e scientifici, alla quale il Collegio aderisce pienamente, emergono importanti criticità nel funzionamento genitoriale del signor e della signora In particolare, quanto al padre, la c.t.u. rileva: “emerge un PE CP_1
profilo di personalità preoccupante, che, se appare bilanciato sul piano affettivo, risente di una visione molto coinvolta nell'ambiente, molto critica verso sé e verso il prossimo, con un cognitivo che, per quanto intelligente, risente di un esame di realtà fortemente abbassato e condizionato da letture arbitrarie, e che testa il sospetto di letture paranoiche, data la saldatura cognitiva dipendente verso l'altro, suo oggetto di interesse principale. Alimentato appare un conflitto narcisistico con le caratteristiche negative e positive di sé che portano a difendersi molto nell'auto-riferito, specie in questo contesto forense. Con la rigidità Pt_1
13 cognitiva, il criticismo e la copertura di vissuti, sembra cercare una distanza critica e protettiva….. Da ultimo, complice lo stile negante, il concetto di sé rigido e l'ammissione dei pochi limiti, si oppone rigidamente alla possibilità di cambiare la propria condizione. Tali caratteristiche ne impattano il funzionamento genitoriale, laddove tende a portare avanti il proprio pensiero in modo rigido, lasciando poco spazio all'altrui pensiero. La tendenza ad esternalizzare le responsabilità rafforza questa criticità anche nel valutare l'effetto del proprio comportamento sull'altro e sulle figlie. L'approccio verso l'altro è spesso caratterizzato da un'allerta e sfiducia. Le funzioni normative appaiono integre, così come la capacità di esprimere l'affettività verso le figlie. Carente è, invece, la funzione riflessiva, ovvero la capacità di comprendere i vissuti e gli stati d'animo degli altri nonché di proteggere le figlie dal conflitto coinvolgendole attivamente. Gli interessi delle figlie si perdono nel conflitto con l'altro, complessificando, pur non volendo, la vita delle stesse, che, proprio nel tentativo di tutelare, vengono invece dimenticate nei loro diritti e bisogni di normalità e benessere. Altro aspetto critico riguarda la forte squalifica e ostilità verso l'altro genitore che ritiene interlocutore non adeguato;
Inoltre egli, nel rimandare la forte divisione tra l'occuparsi delle figlie quando sono con la madre, rispetto a quando sono con lui, rimanda ad una sorta di scissione delle figlie stesse, come se queste potessero accedere a certe condizioni di cura soltanto se sotto la propria gestione, non rendendosi conto che le figlie rimangono tali anche quando sono con la madre e che anche se sono in quel contesto, suo obiettivo deve rimanere quello di facilitarle. Per entrambi i genitori sembra siano le figlie a dover rimandare conferme all'adulto, che non viceversa gli adulti a fornire la necessaria sicurezza emotiva.
Anche in merito alle dinamiche di relazione, pur in condizione di sostanziale adeguatezza relazionale, il padre che ha mostrato una buona capacità strutturante, una modalità comunque accogliente e uno stile genitoriale attivo, evidenzia il rischio di esclusione della figura materna” ;quanto alla madre: “ha partecipato alla consulenza alternando un fare più dimesso ad uno più assertivo e recriminativo, cercando uno spazio in cui disconferma le accuse che sente esserle rivolte da più parti e trovare uno spazio di riconoscimento del suo ruolo complice una bassa stima di sé. Formalmente collaborativa non nasconde la sua ostilità e allerta nei confronti dell'ex marito di cui teme l'esclusione dal ruolo genitoriale. Nella valutazione è stata aperta nel mostrare anche le parti meno desiderabili di sé. A livello cognitivo il pensiero
è produttivo, adeguatamente flessibile e introspettivo;
ciò che risulta complessa è la connessione tra i diversi elementi, connessione che può avvenire anche in modo fabulato o incongruo. Il suo pensiero infatti appare fragile, anche per il contributo di fattori traumatici e relazionali che hanno evidentemente indebolito l'io, e questa fragilità, più che a livello percettivo, si snoda nel come integra e connette le cose dentro di lei CP_1
14 …….. La signora percepisce nel complesso le cose adeguatamente, ma le reinterpreta in modo eccessivamente arbitrario, con un probabile assetto paranoideo. Nelle relazioni entra con complesse ambivalenze che non la rendono però inadeguata finché resta su un piano più superficiale del rapporto, su cui peraltro, preferisce restare per non entrare nelle tensioni opposte sopra descritte, più evidenti nell'intimità
a livello affettivo disistima di sé e vergogna possono intrudere con la piacevolezza delle emozioni e al momento vige un tono dell'umore flesso. L'aspetto più positivo è che al momento si riconosce CP_1
importanti difficoltà nel suo funzionamento e sente un intenso bisogno di ricevere aiuto mostrando buone risorse. Tali caratteristiche impattano sul funzionamento genitoriale, laddove la signora può mantenere una modalità di approccio alle figlie non sempre coerente e influenzata dall'aspetto emotivo che sperimenta.
L'insicurezza può portarla ad essere più richiestiva nell'attendersi conferme dalle figlie e rigida rispetto all'altro con cui teme di non reggere il confronto. Rispetto all'altro genitore la difficoltà di espressione del proprio punto di vista può renderle infatti, difficile far comprendere la propria posizione e quindi accedere ad un livello di comunicazione/negoziazione efficace. Le funzioni normative sono rappresentate, così come la capacità di accudimento e di seguire le figlie nei vari impegni attività. Carenti sono la funzione riflessiva in termini di comprensione dei loro stati d'animo, ma anche la capacità di proteggerle dal conflitto e dalle tensioni adulte, nonché dai suoi stati d'animo negativi verso l'altro genitore. Anche per la signora la CP_1
disistima e ostilità verso l'altro genitore sono evidenti e da queste non riesce a proteggere le figlie che ne appaiono appesantite. E' importante per la signora valorizzare non soltanto la parte normativa e CP_1
organizzativa ma anche l'aspetto più ludico e di leggerezza genitoriali Per entrambi i genitori sembra siano le figlie a dover rimandare conferme all'adulto che non viceversa agli adulti fornire la necessaria sicurezza emotiva in merito alle dinamiche relazionali, pur in una condizione di sostanziale adeguatezza, la madre ha mostrato maggiori difficoltà di strutturare le attività; una modalità comunque accogliente che tende ad assecondare i desideri e le richieste delle figlie;
uno stile genitoriale meno attivo in quanto orientato a seguire le proposte delle figlie;
un contatto affettivo che denota familiarità con entrambe le figlie ma che è maggiormente presente nel rapporto con che la ricerca mentre è più raro con che in entrambe PE Per_1
le osservazioni mostra una preferenza nell'interagire con il padre. Si evidenzia un rischio di strutturarsi o rifiuto della figlia maggiore nei confronti della madre, sostenuta dal padre”; Per_1
rilevato che la c.t.u, ha proposto di “non modificare l'attuale regime di collocamento delle minori presso la madre, che non sarebbe risolutivo delle problematiche evidenziate che attengono ad un livello altro
e, dunque, di valorizzare le residue risorse dei genitori prevedendo “un ampliamento della frequentazione
15 tra padre e figlie, onde accogliere sia i desideri espressi dalle medesime, evitando allo stesso tempo polarizzazioni o adesioni acritiche a posizioni che vedono il rischio di esclusione di uno dei due;
ma anche per bilanciare il peso degli impegni di gestione per le figlie, oggi ad appannaggio maggiore della madre, indicando in concreto, il regime di frequentazione padre-figlie; vista la relazione dei Servizi sociali del Comune di Fiano Romano del 16.4.2025 con la quale si propone di evitare, per il momento, “l'adozione di misure drastiche e potenzialmente traumatiche per le minori e di attivare, ad ulteriore supporto delle risorse già messe a disposizione della coppia genitoriale, un intervento educativo domiciliare con l'obiettivo di affiancare i genitori in modo strutturato anche attraverso un supporto diretto su specifici ambiti critici della quotidianità familiare, subordinandone l'efficacia soprattutto alla concreta disponibilità della coppia ad accoglierlo e a non percepirlo come intrusivo;
rilevato che il Servizio Sociale ha suggerito di limitare nel tempo l'adozione di tali misure, onde evitare il rischio di cronicizzare una situazione disfunzionale, prevedendo dunque al contempo un sistema di verifica periodica dei risultati”; rilevato che tutti i Servizi coinvolti concordano, allo stato, con la soluzione proposta dalla c.t.u., pur sottolineando, condivisibilmente, sulla necessità che alla coppia genitoriale sia data un'ultima possibilità entro un tempo limitato, per trasformare radicalmente il proprio modo di agire, in modo da consentire ai Servizi di poter portare avanti il progetto disegnato in favore delle minori;
rilevato altresì che anche le parti, sostanzialmente, sia pure con qualche piccolo distinguo, concordano con la proposta della c.t.u., che fermo il collocamento delle bambine presso la madre, disciplina il diritto di visita del padre incrementandone i tempi e ritenuto che tale proposta appare conforme all'interesse delle minori;
ritenuto, pertanto, opportuno concedere alle parti un'ultima possibilità di trasformare le loro relazioni in modo rispettoso dell'altro genitore, non restando altra alternativa al mancato raggiungimento dell'obiettivo auspicato in un tempo non superiore ai sei mesi dell'invio degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni perché richieda gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale e/o per l'eventuale collocamento etero - familiare delle minori;
rilevato, quanto alla domanda del di revoca dell'assegno di mantenimento in PE
favore della moglie, quantificato in euro 100 mensili, ed a quella proposta con l'appello
16 incidentale dalla di aumento di tale assegno ad euro 300 mensili, oltre a quella CP_1
proposta dal Sulpizio di diminuzione dell'assegno dovuto per le figlie da euro 900 ad euro
500 complessivi (euro 250 per ciascuna) e a quella incidentale proposta dalla di CP_1
aumento di tale assegno per le figlie da euro 900 (450 per ciascuna figlia) ad euro 1.200
(600 per ciascuna figlia) che: nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del
5.6.2023 l'appellante dichiara di essere un ufficiale dell'Esercito Italiano e di aver percepito un reddito annuo di 38.185 euro nel 2021 e di 40.104 nel 2022, percependo un ulteriore reddito dal noleggio occasionale di un'imbarcazione di proprietà; di essere proprietario dell'immobile adibito ad ex casa familiare, sito in Fiano Romano alla via Umberto Terracini
n. 3 per il quale è gravato da una rata mensile di mutuo di 925 euro, con scadenza a settembre 2030; di sostenere un canone di locazione mensile di 700 euro per l'immobile in cui vive da maggio 2024 a Fara in Sabina – Passo Corese;
che dal modello 730/2019 risulta un reddito da lavoro dipendente di 50.975 euro ed un reddito derivante da attività occasionale di 18.107 euro, dal modello 730/2020 un reddito di 54.730 e un reddito derivante da attività occasionale di 15.920 euro, dalla certificazione unica 2022 risulta un reddito di 58.899,74 e dalla certificazione unica 2023 risulta un reddito 62.075, 77; che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 16.12.2021 la aveva CP_1
dichiarato di svolgere, quale libera professionista, attività lavorativa di consulente e responsabile per la sicurezza, di aver percepito nel 2018 un reddito di 22.769 euro, nel
2019 un reddito di 1.123 euro e nel 2020 un reddito di 14.286 euro;
che dal modello
Persone fisiche 2019 risulta un reddito di 26.570, da quello 2020 un reddito di 10.146, e da quello 2021 un reddito di 14.286, mentre non ha prodotto documentazione reddituale più recente;
ritenuto, in relazione alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai prevedibili tempi di maggior permanenza delle minori presso il padre, che le somma di euro 900 mensili stabilita dalla sentenza impugnata quale contributo al mantenimento del padre in favore delle figlie appare congrua;
ritenuto, quanto all'assegno di mantenimento in favore della che deve essere CP_1
confermata la sua previsione, sia pure nella minima misura di euro 100 mensili, in considerazione dello squilibrio patrimoniale tra le parti che, stante la mancata produzione
17 di documentazione aggiornata da parte della non è provato sia aumentato rispetto CP_1
alla sentenza di primo grado;
ritenuto, in ragione dei motivi della decisione e della parziale soccombenza reciproca, che sussistono giuste ragioni per compensare interamente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, istanza rigettate, definitivamente pronunciando, la Corte, a parziale modifica della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
e al Servizio sociale territorialmente competente (Servizio Per_5 Per_1 Persona_2
sociale del Comune di Fiano Romano) che assumerà, sentiti i genitori, il cui parere non sarà vincolante, tutte le decisioni di maggior importanza per le minori, avuto riguardo alle scelte relative alla loro salute, all'istruzione, alle attività extrascolastiche, anche di tipo ludico, oltre che alla gestione delle vacanze e ad ogni altra attività che non inerisca l'ordinaria amministrazione.
- In mancanza di diverso accordo che dovrà previamente essere comunicato per iscritto al Servizio affidatario, e trascorreranno con il papà week-end alterni, dal Per_1 PE
venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week-end con la mamma, le bambine staranno con il padre dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì mattina, quando il padre le riaccompagnerà a scuola. Nella settimana in cui è previsto il week-end con il papà, le bambine staranno con il medesimo anche dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con accompagno a scuola.
- Per le vacanze pasquali le bambine staranno con ciascuno dei genitori (ad iniziare dal padre) ad anni alterni, dal giovedì all'uscita di scuola al mercoledì successivo, quando saranno riaccompagnate a scuola.
- Per le festività natalizie i genitori alterneranno i periodi dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore 20 e dal 30 dicembre alle ore 10 al 6 gennaio alle ore 20.00, ad
18 iniziare per il primo periodo dal padre;
i ponti e le festività nazionali saranno godute alternativamente tra i genitori.
- Le bambine festeggeranno il giorno del proprio compleanno, alternativamente con ciascun genitore, a cominciare per dalla madre e per dal padre, inoltre Per_1 PE
festeggeranno entrambe con ciascun genitore il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà e della mamma. Per le vacanze estive (da concordarsi entro il 10.05 di ogni anno) i genitori alterneranno periodi di 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto: in caso di mancati accordo, dall'1 (ore 10.00) al 16 luglio (ore 20.00) o dal 16
(ore 10.00) al 31 luglio (ore 20.00); ugualmente per il mese di agosto. Per questo anno le minori trascorreranno con la madre il periodo dall'1 al 16 luglio e dall'1 al 16 agosto
Per il mese di settembre alterneranno il periodo dall'1 al 5 e dal 5 al 10 settembre, compatibilmente con la ripresa dell'attività scolastica, a cominciare per quest'anno dalla madre nel primo periodo. Se la scuola dovesse riprendere prima del 10.09 tali periodi si intendono revocati.”
- Incarica il Servizio affidatario di assumere tutte le iniziative necessarie per il sostegno alla genitorialità della e del , tra le quali anche un intervento di educativa CP_1 PE
domiciliare per il massimo di ore consentite presso ciascun genitore, oltre ad ogni altra iniziative eventualmente ritenuta opportuna;
- Incarica il T.s.m.r.e.e. competente per territorio, di assumere, in accordo con il Servizio affidatario, tutte le iniziative ritenute necessarie per il benessere psico-fisico, delle minori;
Nel caso in cui uno od entrambi i genitori non collaborino con i Servizi o nel caso in cui, nel termine di sei mesi dalla concreta attuazione di quelle misure, uno o entrambi i genitori non modifichino significativamente il loro atteggiamento reciproco e nei confronti delle minori, il Servizio affidatario invierà apposita segnalazione al P.m.m. per gli opportuni provvedimenti sulla responsabilità genitoriale e sul collocamento delle minori.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
19 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Alberto Tilocca
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