Ordinanza collegiale 1 agosto 2022
Ordinanza collegiale 1 marzo 2023
Sentenza 29 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 marzo 2024
Inammissibile
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 03/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00032/2025REG.PROV.COLL.
N. 05159/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5159 del 2024, proposto da
VA RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Castiello, Vincenzo De Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CA LL in qualità di Liquidatore del Consorzio Sportivo dei Comuni Depressi della Piana di Sibari, non costituita in giudizio
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII n. 02980/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Filippo Cece in sostituzione dell'Avv. Vincenzo De Vincenti e Alfredo Gualtieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Parte appellante impugna per revocazione, ai sensi dell’art. 395 n° 5 del cod. di proc. civ., sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2980/2024, con cui è stato accolto l’atto di appello principale promosso dal Comune di Corigliano Rossano avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro, sez. II n. 1158/2023 e, per l’effetto, è stata riformata la predetta sentenza nella parte in cui erano stati accolti i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annullata l’ordinanza del Dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Corigliano Rossano del 9 marzo 2023, n. 1 prot. 31717.
Espone in punto di fatto quanto segue.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 27 ottobre 2021 il Sig. VA RI chiedeva l’annullamento e/o la declaratoria di nullità dei seguenti provvedimenti:
- la deliberazione del Commissario prefettizio n. 28 del 4 aprile 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano, di acquisizione al patrimonio del nuovo Comune del bene sito alla località Insiti, catastalmente individuato al foglio n. 90, particella 1 e particelle 200 e 201 (ex 42);
- l’atto dichiarativo rep. n. 21/2019 con cui il coordinatore dell’avvocatura comunale formalizzava l’acquisizione;
- la deliberazione commissariale n. 37 del 30 maggio 2019, adottata con i poteri del Consiglio Comunale di Corigliano-Rossano, di manifestazione della volontà di destinare il bene per cui è causa a pubblico servizio ex art. 826, co. 3, c.c. ed in particolare a sede del nuovo Comune.
Sul compendio immobiliare pende innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro (R.G.N. 1791/2022) giudizio di usucapione ad istanza del suddetto RI con prossima udienza fissata al 21 gennaio 2025.
L’impugnazione veniva poi trasposta in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. Calabria a seguito di opposizione da parte del Comune di Corigliano-Rossano e nelle more della relativa fase di merito quest’ultimo adottava l’ordinanza dirigenziale n. 1, prot. 31717 del 9 marzo 2023 con cui disponeva lo sgombero del predetto immobile, posseduto dal Sig. VA RI; ordinanza, questa, avverso la quale l’odierno ricorrente proponeva domanda annullatoria con ricorso per motivi aggiunti del 4 aprile 2023.
Il giudizio al TAR veniva definito con la sentenza n. 1158/2023 la quale – in accoglimento dei motivi aggiunti - annullava la predetta ordinanza avendo l’amministrazione “adoperato il potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma II c.c. in assenza dei presupposti” ed, in particolare, in mancanza del requisito oggettivo, consistente nell’“effettiva ed attuale destinazione del bene a pubblico servizio”, facoltizzando l’Ente intimato “di far valere le proprie ragioni dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria” attraverso le ordinarie azioni di tutela della proprietà e del possesso. Il TAR affermava, al riguardo, che essendo il compendio immobiliare occupato dal ricorrente, non sussiste la predetta destinazione ex art 826 c.c.. e specificava testualmente quanto segue: “ D’altro canto, già con ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74, il Comune di Corigliano aveva disposto, anche ai sensi dell’art. 823 c.c., lo sgombero dell’area. Ebbene, con sentenza del 10 dicembre 2018, n. 6964, il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento, già in quell’occasione rilevando che «la documentazione prodotta non dimostra, in maniera sufficiente e compiuta, la sussistenza del duplice requisito richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità della natura di “bene patrimoniale indisponibile” dell’immobile in questione. Può ritenersi certamente dimostrato il requisito soggettivo della volontà dell’ente di destinare il bene a pubblico servizio». Tuttavia, non vi era prova «sufficiente dell’elemento oggettivo, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla “effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”. Quanto al terreno circostante il Palazzetto dello Sport, va evidenziato che non risulta depositato alcun atto il quale dimostri l’avvenuta effettiva destinazione dello stesso ad impianti sportivi ovvero ad un utilizzo comunque funzionale alla struttura realizzata. Quanto all’edificio realizzato, poi, non sono stati prodotti in giudizio elementi certi da cui desumere che lo stesso sia stato effettivamente destinato ed utilizzato per l’uso programmato». Tale vuoto probatorio permane anche nell’odierno giudizio, sicché l’ordinanza di sgombero deve essere annullata ”.
Sennonché, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con l’impugnata sentenza n. 2980 del 30 marzo 2024, ha accolto l’appello principale del Comune di Corigliano-Rossano ed in parziale riforma della predetta sentenza del Tar ha respinto il ricorso per motivi aggiunti proposti dal Sig. RI in primo grado, sostenendo che la vicenda decisa con la sentenza n. 6964/2018 traeva origine dalla diversa ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74 (prot. n. 19525) adottata dall’allora Comune di Corigliano Calabro e che alla data di adozione di quel provvedimento non era stata emanata la legge regionale n. 2 del 2018 che ha istituito il nuovo Comune di Corigliano Rossano. Detta legge – secondo la Sezione - avrebbe individuato “ quale sede del nuovo comune proprio l’area ove insiste il palazzetto dello sport”, sicché le considerazioni in diritto svolte nella precedente sentenza richiamate dai Primi Giudici, se valevano per la situazione esistente alla data dell’ordinanza n. 74 del 2012, non sarebbero “esportabili alla situazione attuale, in cui l’ordinanza di sgombero è stata adottata da un soggetto pubblico diverso, il comune di Corigliano Rossano ”.
Atteso quanto sopra, è stato ritenuto che il Tar Calabria avrebbe “ obliterato del tutto le disposizioni di cui alla legge regionale n. 2/2018 ” in quanto la medesima legge, oltre ad istituire il nuovo Comune, “ ha, altresì, stabilito la sede istituzionale individuandola proprio nell’immobile per cui è causa ” con la conseguenza che sussisterebbero, nel caso di specie, entrambi i presupposti in base ai quali la giurisprudenza riconosce l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico: ossia, oltre al requisito soggettivo della volontà dell’ente di destinare il bene a pubblico servizio, anche “ la destinazione del bene al pubblico servizio impressa direttamente dalla legge regionale, destinazione che, dunque, deve ritenersi effettiva ed attuale ”. Il comune avrebbe, pertanto, legittimamente attivato nel caso concreto il proprio potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823 del codice civile, esercitabile anche a tutela dei beni del patrimonio indisponibile.
2. La motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n°2980 del 30 marzo 2024, di cui è chiesta la revocazione, descrive la situazione di fatto nei termini seguenti.
VA RI occupa un fondo su cui sorge un palazzetto dello sport, sito in agro del comune di Corigliano Rossano, alla contrada Insiti, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 90, particelle 1 e 42, in relazione al quale ha proposto, d’innanzi al Tribunale di Castrovillari, azione di riconoscimento dell’acquisto della proprietà per usucapione, evocando in giudizio il consorzio sportivo dei comuni della piana di Sibari-Corigliano-Rossano, intestatario catastale del compendio, nonché il Comune di Corigliano Rossano, risultante dalla fusione, sulla base della legge regionale 2 febbraio 2018, n. 2, dei comuni di Corigliano e Rossano.
Nelle more della decisione, da parte del giudice ordinario, della domanda di usucapione, VA RI ha contestato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto poi in sede giurisdizionale e quindi corredato di motivi aggiunti, una serie di atti adottati dal comune di Corigliano Rossano.
In particolare, con il ricorso principale, ha impugnato: a) la deliberazione del Commissario prefettizio di Corigliano Rossano, adottata con i poteri del consiglio comunale in data 4 aprile 2019, n. 28, con cui – premessa la soppressione del consorzio sportivo dei comuni della piana di Sibari-Corigliano-Rossano, cui era stata in passato trasferita la proprietà dell’area e della struttura sportiva di cui si tratta – si è preso atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale del compendio immobiliare in questione; b) l’atto pubblico, rogato in data 11 aprile 2019, Rep. 21, dal Segretario generale del comune di Corigliano Rossano, con cui è stata dichiarata l’appartenenza del bene esclusivamente al patrimonio del comune di Corigliano Rossano; c) la deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del consiglio comunale in data 30 maggio 2019, n. 37, con cui, in forza della norma di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2018, che delimita l’area in cui deve sorgere la sede del comune di Corigliano Rossano, è stato individuato l’immobile di cui si tratta come sede della casa comunale, così destinandolo a pubblico servizio; d) infine, la deliberazione di giunta comunale del 9 settembre 2021, n. 245, con cui l’organo comunale ha dato indirizzo ai propri uffici di allocare alcuni uffici presso l’area in questione.
Il sig. RI, premesso di aver scoperto dell’esistenza dei provvedimenti solo allorché essi sono stati depositati nel giudizio di usucapione, ne ha dedotto l’invalidità per una pluralità di motivi.
Con ricorso per motivi aggiunti è stata poi impugnata l’ordinanza di sgombero emanata dal competente dirigente comunale in data 9 marzo 2023, n. 1.
Il Tar ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile per tardiva impugnazione degli atti lesivi e in parte inammissibile per assenza di autonoma lesività dei restanti atti impugnati.
Viceversa ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata l’ordinanza di sgombero dell’immobile, ritenendo insussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela esecutiva, non essendo ravvisabile la strumentalità del bene e la sua funzionalizzazione rispetto agli interessi pubblici da perseguire, necessaria a radicare in capo all'amministrazione il potere di far giustizia da sé, dovendo il comune, pertanto, avvalersi degli ordinari strumenti civilistici, come statuito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 10 dicembre 2018, n. 6964, resa in un giudizio analogo, avente ad oggetto l’ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74, con cui il comune di Corigliano aveva disposto, anche ai sensi dell’art. 823 c.c., lo sgombero dell’area.
Il Comune di Corigliano Rossano, appellante principale, riteneva errata la statuizione di annullamento dell’ordinanza di sgombero poiché fondata, a suo dire, su un presupposto che, quantunque sussistente in relazione alla analoga vicenda decisa con la sentenza di questo Consiglio n. 6964 del 2018, non sarebbe più ravvisabile.
Il Comune rappresentava che, con legge regionale della Calabria n. 2 del 2 febbraio 2018, è stato istituito il comune di Corigliano Rossano (CS) e, al contempo, è stata individuata la sede degli uffici comunali del neo istituito comune; dispone infatti l’art. 4, comma 3: « la sede del Comune di Corigliano Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici ».
A seguire sono stati adottati una serie di atti che hanno dato attuazione alla riportata previsione.
Precisava il Comune che i beni immobili individuati, con la citata legge regionale, quale sede del “nuovo” comune, siti in località Insiti, distinti in catasto terreni del suddetto comune al foglio di mappa n. 90, p.lla 1, di ha 18.00 e p.lla 42 di ha 0.10.80, ivi incluse tutte le accessioni e le pertinenze di proprietà del comune di Corigliano Rossano, altro non sono che gli immobili occupati sine titulo dal sig. RI, il quale, peraltro, è rimasto soccombente nel giudizio di usucapione dallo stesso promosso, come da sentenza n. 288 in data 8 novembre 2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari, a definizione del giudizio iscritto al R.G.A.C. n.1262/2012 dell’ex Tribunale di Rossano.
Proprio sulla scorta di tutti gli indicati provvedimenti, normativi amministrativi e giurisdizionali, che hanno acclarato la proprietà pubblica dell’immobile, il Comune ha emesso l’ordinanza di sgombero, annullata dal Tar.
Il Comune censurava altresì la sentenza nella parte in cui non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per errata notifica al Ministero dell’interno, effettuata presso la sede e non presso la difesa erariale.
Con atto notificato il 7 novembre 2023 RI VA, dopo aver difeso la correttezza della sentenza nel capo di accoglimento dei motivi aggiunti, impugnava la stessa sentenza nel capo in cui ha dichiarato il ricorso introduttivo in parte irricevibile per tardiva impugnazione degli atti lesivi e in parte inammissibile per assenza di autonoma lesività dei restanti atti impugnati, affidando l’impugnazione alla riproposizione dei motivi formulati in primo grado.
In sintesi, l’appellante incidentale ribadiva di avere scoperto dell’esistenza dei provvedimenti solo quando sono stati depositati nel giudizio di usucapione e ritiene che il ricorso introduttivo non fosse tardivo.
Tanto premesso, lamentava che non sarebbe stato instaurato il necessario contraddittorio procedimentale, sicché tutti gli atti sarebbero annullabili per tale vizio.
Denunciava la nullità dell’acquisizione del compendio immobiliare sia perché il consorzio sportivo dei comuni della piana di Sibari-Corigliano-Rossano non sarebbe stato regolarmente costituito, con la conseguenza che, essendo esso inesistente, alcun bene avrebbe potuto trasmettere all’ente comunale, sia per il difetto assoluto di attribuzione in capo al Commissario prefettizio, trattandosi di beni già usucapiti dal privato.
Riteneva l’annullabilità degli atti sia dall’asserito travisamento dei fatti presupposti, sia dalla circostanza che il bene non avrebbe potuto essere destinato a pubblico servizio, non appartenendo al patrimonio comunale; infine, vi sarebbe erronea applicazione dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2018, che non impone di destinare a sede del comune l’area su cui il ricorrente ha proposto azione di usucapione. D’altra parte, la destinazione non potrebbe essere efficace, mancando in capo all’ente comunale la disponibilità materiale dell’immobile.
3. La sentenza del Consiglio di Stato n°2980 del 30 marzo 2024, di cui è chiesta la revocazione, ha trattato l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. 1158 del 19 settembre 2023, con cui erano stati accolti i motivi aggiunti proposti da VA RI e, per l’effetto, era stata annullata l’ordinanza del dirigente del settore 9 Patrimonio del Comune di Corigliano Rossano del 9 marzo 2023, n. 1, con cui era stato ordinato lo sgombero dell’immobile occupato.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato fondato l’appello principale.
Il Consiglio di Stato ha considerato che con legge regionale della Calabria n. 2 del 2 febbraio 2018, è stato istituito il Comune di Corigliano-Rossano e, al contempo, è stata individuata la sede degli uffici comunali del neo istituito comune. Come già in precedenza osservato, dispone infatti l’art. 4, comma 3: « la sede del Comune di Corigliano-Rossano è individuata in un'area compresa tra la zona Insiti sud e l'area a cavallo del torrente Cino, a saldatura del territorio urbano per favorire la concentrazione degli uffici pubblici ».
Sempre nello stesso atto difensivo il Comune aveva rappresentato che, quindi:
- con deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del consiglio comunale, n. 28 del 4 aprile 2019, il neoistituito Comune di Corigliano Rossano, conformemente a quanto stabilito nella legge regionale n. 2/2018, ha preso atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dell’immobile sito in località Insiti, individuato in catasto terreni 10 del suddetto comune al foglio n. 90, p.lle 1, di ha 18.00, e 200-201 (ex 42) di ha 0.10.80, ivi incluse tutte le accessioni e le pertinenze, e ha conferito mandato al coordinatore dell’avvocatura di dare corso ai previsti adempimenti derivanti dall’atto di cui sopra;
- successivamente, con atto dichiarativo rep. n. 21/2019, il coordinatore dell’avvocatura comunale ha formalizzato l’avvenuta acquisizione del bene di cui trattasi al patrimonio indisponibile del comune in forza della citata L.R. Calabria n. 2/2018 che, all’art. 2, comma 1, espressamente dispone: « Il Comune di Corigliano-Rossano subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Rossano e Corigliano Calabro sono trasferiti al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione »;
- con deliberazione del Commissario prefettizio n. 37 del 30 maggio 2019, adottata con i poteri del Consiglio comunale, richiamato l’art. 4, comma 3, della L.R. Calabria istitutiva del nuovo comune, ha dato esecuzione alla riportata disposizione, dando atto che “il bene sito alla località Insiti e riportato in Catasto al foglio di mappa n. 90 – part.lla 1 di ha 4,18 e p.lla 42 di ha. 08.80, ivi incluse tutte le accessioni e pertinenze” è ai sensi di legge “la nuova sede unica del Comune presso la quale verranno svolte tutte le future attività per garantire un servizio pubblico alla collettività” e, in ragione di ciò, ha destinato il bene succitato “a sede del nuovo Comune”, individuando detti immobili, ai fini della destinazione prevista dalla legge regionale, come patrimonio indisponibile dell’ente, conformemente a quanto previsto nel codice civile per gli immobili destinati a sede di uffici pubblici;
- infine, con deliberazione di Giunta comunale n. 245 del 9 settembre 2021 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la destinazione dell’area Insiti a servizi pubblici ”, l’ente comunale ha confermato l’ubicazione di uffici comunali strategici sui terreni in oggetto.
Il Consiglio di Stato ha osservato che le suddette circostanze, ricordate nell’atto di appello, non sono state tenute in alcun conto dal Tar, il quale, obliterando del tutto le disposizioni di cui alla legge regionale n. 2/2018, si è limitato a richiamare un precedente di questo Consiglio, reso tuttavia con riferimento ad una situazione giuridico-amministrativa totalmente diversa.
La vicenda decisa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6964/2018 traeva origine dall’ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74 (prot. n. 19525) adottata dall’allora comune di Corigliano Calabro, il quale, acquisita la relazione del Comando di polizia municipale prot. 19391 del 3 maggio 2012 con la quale si accertava che l’area ove insiste il palazzetto dello sport – identificata al catasto terreni del comune di Corigliano Calabro fg. 90 p.lle 1 e 42 – era non accessibile perché recintata e con cancello chiuso a catena e lucchetto e che vi erano “ numerosi tunnel utilizzati per la coltura di cocomeri ”, senza alcun titolo autorizzatorio, ordinava al sig. RI VA, quale autore delle predette opere, lo sgombero dell’area con ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive ivi rinvenute, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha altresì osservato che alla data di adozione di quel provvedimento non era stata emanata la legge regionale n. 2 del 2018 che ha istituito il nuovo Comune di Corigliano Rossano ed ha individuato quale sede del nuovo comune proprio l’area ove insiste il palazzetto dello sport: unico elemento comune alla fattispecie ivi decisa e a quella oggetto del presente giudizio è l’occupazione abusiva dell’area in questione da parte del sig. RI.
Pertanto le considerazioni in diritto svolte nella sentenza in rassegna e richiamate dal Tar, certamente valevoli per la situazione esistente alla data dell’ordinanza ivi impugnata, non sono esportabili alla situazione attuale, in cui l’ordinanza di sgombero impugnata è stata adottata da un soggetto pubblico diverso, il Comune di Corigliano Rossano, istituito con legge regionale la quale ne ha, altresì, stabilito la sede istituzionale individuandola proprio nell’immobile per cui è causa.
Da ciò discende che, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto la sussistenza di entrambi i presupposti in base ai quali la giurisprudenza riconosce l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico: ossia, oltre al requisito soggettivo della volontà dell’ente di destinare il bene a pubblico servizio, non revocato in dubbio neanche nel caso precedente, anche la destinazione del bene al pubblico servizio impressa direttamente dalla legge regionale, destinazione che, dunque, deve ritenersi effettiva ed attuale.
Richiamato, a contrario, il principio per cui per i beni del patrimonio indisponibile è possibile la sdemanializzazione tacita, ravvisabile solo in presenza di atti e/o fatti che mostrino inequivocabilmente la perdita di destinazione ad uso pubblico del bene, non potendosi desumere tale conseguenza dalla mera circostanza che il medesimo non sia più adibito, anche per lungo tempo, all'uso pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2021, n. 7365), il Consiglio di Stato ha osservato che, nel caso di specie, è vero il contrario, ossia è palese che il Comune ha inteso adibire l’area ad un uso pubblico.
Da ciò discende che l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile del comune di cui all'articolo 826 del codice civile (stante la proprietà in capo alla P.A. e la sua concreta destinazione a fini pubblici) non può certo essere messa in discussione da una occupazione dal carattere abusivo o dalle azioni esercitate per rivendicare una titolarità possessoria o proprietaria del bene, in ipotesi derivante da usucapione (che, come detto, sono state finora respinte).
Una volta verificato che l’area continua ad essere abusivamente adibita ad uso privato, legittimamente e doverosamente il comune ha attivato il proprio potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 823 del codice civile, esercitabile anche a tutela dei beni del patrimonio indisponibile.
Infatti, ha sottolineato il Consiglio di Stato, in caso di occupazione abusiva di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l'amministrazione, ai sensi del citato articolo 823, comma 2, del codice civile, può esercitare il potere di autotutela possessoria, adottando un'ordinanza di rilascio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4554).
Siffatto provvedimento ha natura doverosa e vincolata e non necessita né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendosi giammai ingenerare un affidamento “legittimo” in presenza di una situazione connotata da evidente abusività, né di specifica motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell'accertamento dell'abusiva occupazione e nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l'esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 862).
Né rileverebbe una eventuale iniziale tolleranza in merito all'occupazione del bene (tolleranza tutt’altro che sussistente nel caso di specie) non radicando un simile contegno dell'amministrazione alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all'occupante sine titulo (cfr., per il principio, Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4775).
Dunque il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia pacifico che l’immobile in questione fa parte del patrimonio indisponibile dell’ente, come correttamente fatto presente nell’ordinanza di sgombero per cui è causa: infatti, ai sensi dell’art. 826 c.c., « fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle Province e dei Comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio » (terzo comma).
Pertanto il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale e ha riformato la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo i motivi aggiunti, ha annullato l’ordinanza del 9 marzo 2023, n. 1, con cui il Comune aveva ordinato lo sgombero dell’immobile occupato.
4. Il Consiglio di Stato ha invece respinto l’appello incidentale.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, come correttamente osservato dal Tar, le deliberazioni del Commissario prefettizio di Corigliano Rossano, adottate con i poteri del consiglio comunale in data 4 aprile 2019, n. 28, e in data 30 maggio 2019, n. 37, sono state ritualmente pubblicate sull’Albo pretorio dell’ente e non necessitavano di essere notificate al sig. RI, giacché l’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 richiede tale forma di notificazione solo per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica di privati.
Nel caso di specie, mancando una pronuncia che accerti la proprietà del bene in capo all’occupante, i suddetti provvedimenti incidono su una situazione di mero fatto (occupazione abusiva) non essendo idonei a limitare alcuna sfera giuridica.
Dunque, non essendo richiesta la notificazione personale delle deliberazioni, la loro rituale pubblicazione ne comporta la presunzione ex lege di conoscenza e, di conseguenza, l’irricevibilità in parte qua del ricorso introduttivo, proposto ben oltre il termine di 120 giorni dal compimento di tutte le formalità.
Inoltre, l’atto pubblico rogato dal Segretario generale in data 11 aprile 2019, Rep. 21, avendo natura meramente ricognitoria e ponendosi su un piano di natura privatistica, non può essere lesivo della posizione giuridica (interesse legittimo) vantata dall’appellante incidentale; l’atto di indirizzo approvato dalla giunta comunale in data 9 settembre 2021, n. 245, ha natura meramente interna, di indirizzo appunto agli uffici in conseguenza degli atti del Commissario, tardivamente impugnati.
Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che, nei confronti di tali atti, il ricorso introduttivo correttamente è stato dichiarato inammissibile per difetto di un interesse attuale e concreto, sulla considerazione che la loro eliminazione per via giudiziale non muterebbe l’assetto degli interessi e non avrebbe alcuna utilità per il sig. RI.
5. Parte appellante agisce in revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5) c.p.c., perché il Consiglio di Stato avrebbe deciso in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6964/2018 del 10 dicembre 2018.
La sentenza impugnata sarebbe palesemente incoerente con la cennata statuizione con cui il Consiglio di Stato, all’esito di specifico contraddittorio sul punto, aveva già sindacato la previsione di cui alla legge regionale istitutiva, ritenendola del tutto irrilevante ai fini del legittimo esercizio del potere previsto all’art. 823, secondo comma, del cod. civ..
Parte appellante in sede revocatoria fa riferimento alla circostanza che in corso di causa il Comune di Corigliano Calabro aveva formulato istanza di interruzione del processo che veniva rigettata dal Collegio con ordinanza n. 3086 del 23 maggio 2018, dichiarativa della successione del nuovo Comune nel rapporto processuale in essere. In tale circostanza il Comune procedeva a versare agli atti di causa la legge regionale istitutiva.
La sentenza impugnata per revocazione sarebbe pertanto in contrasto con la statuizione di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 6964/2018 per le seguenti ragioni:
- il Consiglio di Stato, investito della relativa questione, avrebbe già escluso, con tale precedente sentenza, che l’immobile per cui è causa rientrasse nel patrimonio indisponibile del neo istituito Comune di Corigliano Rossano per diretto effetto della previsione regionale relativa all’ubicazione della sede istituzionale di cui all’art. 4, comma 3 legge n. 2 del 2018; disposizione, questa, che è stata chiaramente ritenuta inconferente ai fini di assoggettare l’immobile stesso al regime proprio della qualità di bene indisponibile del Comune, quali sono gli edifici destinati a sede di uffici pubblici e gli altri beni destinati a un pubblico servizio;
- entrambe le decisioni a confronto si configurerebbero quindi, tra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare bene ed interesse di identico contenuto con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda;
- entrambe le statuizioni sono state pronunciate nei confronti delle stesse parti ovvero tra il medesimo Sig. VA RI e lo stesso Comune di Corigliano- Rossano che è succeduto nel rapporto processuale al Comune di Corigliano Calabro esperendo le proprie difese al riguardo nel precedente giudizio.
Parte appellante in sede revocatoria, dopo avere trattato, come sopra, i profili per i quali la sentenza impugnata merita di essere revocata, formula la conseguente istanza rescissoria nel senso della l’infondatezza del ricorso in appello promosso dal Comune di Corigliano Rossano e la fondatezza sia delle censure già accolte dal TAR Calabria con il ricorso per motivi aggiunti sia delle relative censure non esaminate in primo grado dal Tar e riproposte dal sig. RI in sede di memoria di costituzione del 7 novembre 2023.
6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
Infatti la sentenza del Consiglio di Stato n° 2980/2024, di cui è chiesta la revocazione per asserita contrarietà ad altra precedente sentenza ai sensi dell’art. 395 n° 5 del cod. di proc. civ., ha ampiamente motivato sulla “differenza” degli atti oggetto di impugnativa, affermando e chiarendo, tra l’altro, che “la vicenda decisa con la sentenza n. 6964/2018 traeva origine dall’ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74 (prot. n. 19525) adottata dall’allora comune di Corigliano Calabro.
Con tale ordinanza il Comune di Corigliano Calabro, acquisita la relazione del Comando di polizia municipale prot. 19391 del 3 maggio 2012 con la quale si accertava che l’area ove insiste il palazzetto dello sport – identificata al catasto terreni del comune di Corigliano Calabro fg. 90 p.lle 1 e 42 – era non accessibile perché recintata e con cancello chiuso a catena e lucchetto e che vi erano “numerosi tunnel utilizzati per la coltura di cocomeri”, senza alcun titolo autorizzatorio, ordinava al sig. RI VA, quale autore delle predette opere, lo sgombero dell’area con ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive ivi rinvenute, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
La sentenza del Consiglio di Stato n° 2980/2024 ha altresì specificato che “ alla data di adozione di quel provvedimento non era stata emanata la legge regionale n. 2 del 2018 che ha istituito il nuovo Comune di Corigliano Rossano ed ha individuato quale sede del nuovo comune proprio l’area ove insiste il palazzetto dello sport: unico elemento comune alla fattispecie ivi decisa e a quella oggetto del presente giudizio è l’occupazione abusiva dell’area in questione da parte del sig. RI ”.
La sentenza del Consiglio di Stato n° 2980/2024 ha fatto riferimento all’impugnazione in primo grado di atti diversi da quelli (ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74 del Comune di Corigliano Calabro) cui ha fatto riferimento la sentenza del Consiglio di Stato n° 6964/2018 ossia ai seguenti distinti atti:
- deliberazione del Commissario prefettizio di Corigliano Rossano, adottata con i poteri del consiglio comunale in data 4 aprile 2019, n. 28, con cui – premessa la soppressione del consorzio sportivo dei comuni della piana di Sibari-Corigliano-Rossano, cui era stata in passato trasferita la proprietà dell’area e della struttura sportiva di cui si tratta – si è preso atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale del compendio immobiliare in questione;
- b) atto pubblico, rogato in data 11 aprile 2019, Rep. 21, dal Segretario generale del comune di Corigliano Rossano, con cui è stata dichiarata l’appartenenza del bene esclusivamente al patrimonio del comune di Corigliano Rossano;
- c) deliberazione del Commissario prefettizio, adottata con i poteri del consiglio comunale in data 30 maggio 2019, n. 37, con cui, in forza della norma di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2018, che delimita l’area in cui deve sorgere la sede del comune di Corigliano Rossano, è stato individuato l’immobile di cui si tratta come sede della casa comunale, così destinandolo a pubblico servizio;
- d) deliberazione di Giunta comunale del 9 settembre 2021, n. 245, con cui l’organo comunale ha dato indirizzo ai propri uffici di allocare alcuni uffici presso l’area in questione;
- e) ordinanza di sgombero emanata dal competente dirigente comunale in data 9 marzo 2023, n. 1.
Il collegio osserva che, essendo stati impugnati in primo grado atti distinti, i relativi giudizi d’appello non sono sovrapponibili e conseguentemente non possono porsi in contrasto.
Nel giudizio d’appello definito con la sentenza del Consiglio di Stato n° 6964/2018 la legge regionale n° 2 del 2018 non è stata presa in considerazione nell’ambito della valutazione della legittimità degli atti di causa, ma ai fini della valutazione della eventuale interruzione del processo in relazione alle vicende soggettive che hanno determinato l’estinzione del Comune di Corigliano Calabro e l’istituzione del Comune di Corigliano Rossano.
La diversità dell’ambito delle controversie di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n° 6964/2018 e di cui alla revocanda sentenza del Consiglio di Stato n° 2980/2024 è sottolineato dalla stessa motivazione della stessa sentenza revocanda, secondo cui:
“ La vicenda decisa con la sentenza n. 6964/2018 traeva origine dall’ordinanza del 3 maggio 2012, n. 74 (prot. n. 19525) adottata dall’allora comune di Corigliano Calabro, il quale, acquisita la relazione del Comando di polizia municipale prot. 19391 del 3 maggio 2012 con la quale si accertava che l’area ove insiste il palazzetto dello sport – identificata al catasto terreni del comune di Corigliano Calabro fg. 90 p.lle 1 e 42 – era non accessibile perché recintata e con cancello chiuso a catena e lucchetto e che vi erano “numerosi tunnel utilizzati per la cultura di cocomeri”, senza alcun titolo autorizzatorio, ordinava al sig. RI VA, quale autore delle predette opere, lo sgombero dell’area con ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere abusive ivi rinvenute, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
Alla data di adozione di quel provvedimento non era stata emanata la legge regionale n. 2 del 2018 che ha istituito il nuovo Comune di Corigliano Rossano ed ha individuato quale sede del nuovo comune proprio l’area ove insiste il palazzetto dello sport: unico elemento comune alla fattispecie ivi decisa e a quella oggetto del presente giudizio è l’occupazione abusiva dell’area in questione da parte del sig. RI.
Ciò posto, le considerazioni in diritto svolte nella sentenza in rassegna e richiamate dal Tar, certamente valevoli per la situazione esistente alla data dell’ordinanza ivi impugnata, non sono esportabili alla situazione attuale, in cui l’ordinanza di sgombero impugnata è stata adottata da un soggetto pubblico diverso, il comune di Corigliano Rossano, istituito con legge regionale la quale ne ha, altresì, stabilito la sede istituzionale individuandola proprio nell’immobile per cui è causa.
Da ciò discende che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti in base ai quali la giurisprudenza riconosce l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente pubblico: ossia, oltre al requisito soggettivo della volontà dell’ente di destinare il bene a pubblico servizio, non revocato in dubbio neanche nel caso precedente, anche la destinazione del bene al pubblico servizio impressa direttamente dalla legge regionale, destinazione che, dunque, deve ritenersi effettiva ed attuale ”.
L’oggettiva diversità dei presupposti assunti a fondamento – rispettivamente - della sentenza n. 6964/2018 e della successiva n. 2980/2024 è, del resto, puntualmente sottolineata al punto 6 della motivazione in diritto della seconda di tali decisioni, laddove si legge che la prima di esse è stata resa in relazione a “ una situazione giuridico-amministrativa totalmente diversa ”.
Ne consegue l’assenza di contrasto tra la sentenza del Consiglio di Stato n° 6964/2018 e la sentenza del Consiglio di Stato n° 2980/2024 e l’insussistenza del vizio revocatorio di cui all’art. 395 n° 5 del cod. di proc. civ..
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione a favore del Comune di Corigliano Rossano nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune resistente nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO