TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 2631/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a D.I., promossa
DA 2
, P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1
sede in Vittoria (RG), via Neghelli n. 53, in persona del legale rappresentante
, , c.f. nato a Parte_1 Parte_1 C.F._1
Piedimonte Etneo (CT), il 04.01.1960, residente a [...], quale fideiussore di Parte_1
e , c.f. nata a [...], il
[...] Parte_2 C.F._2
08.06.1965, ivi residente, in via XX Settembre n. 286/A, quale fideiussore della suddetta società, con domicilio elettivo in Vittoria, via Duilio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Scuderi, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'opposizione
OPPONENTI
CONTRO
con sede legale e Direzione Generale in Milano Controparte_1
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - Capitale Sociale €20.880.549.801,81 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI CP_1
02008.1 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,
Codice Fiscale e P. IVA n° aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_2
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi – e, per essa (già CP_2 CP_3
, nuova ragione sociale della predetta società, giusta iscrizione del
[...] verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di Verona in data
25.06.2019, notaio di Roma, con precedente ragione Persona_1 sociale ) con sede legale in Verona, Controparte_4 viale dell'Agricoltura n. 7 , iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n.
, partita IVA n. – quale mandataria, giusta P.IVA_3 P.IVA_4 procura per atto in data 20 maggio 2020, n. 24583 di Repertorio e n. 14732 di Raccolta, Notaio dott. di Milano – in persona del legale Persona_2
rappresentante ai sensi dell'art. 28 statuto societario, rappresentata e difesa 3
dall'Avv. Paolo Gallo, giusta procura generale alle liti del 07.10.2010 a rogito notaio di Verona rep. N. 67812, con elezione di domicilio Persona_3 presso il di lui studio in Ragusa, Via C. Alberto Dalla Chiesa n.6
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione Parte_1
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 799/2023 del 26.06.2023 (n. 1712/2023 R.G.), notificato il 28.06.2023, con cui era stato intimato alla prima, quale debitrice principale, e ai secondi, quali fideiussori, di pagare in favore di CP_1 la somma di € 83.322,46, oltre ad interessi coma da domanda, nonché
[...] spese di procedura, in forza di tre contratti di finanziamento, meglio specificati nel relativo atto costitutivo. Chiedevano gli opponenti “- in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori e per le causali di cui sopra;
- in Parte_1 Parte_2
ulteriore via preliminare, respingere ogni richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto eventualmente avanzata da in persona del legale rappresentante, per i motivi suesposti Controparte_1
in narrativa;
- in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante, non vanta un credito Controparte_1 residuo nei confronti di , in persona Parte_1
del legale rappresentante, e e, per Parte_1 Parte_2 4
l'effetto, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, per le causali di cui sopra.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Si costituiva la quale chiedeva rigettarsi la proposta Controparte_1
opposizione in quanto infondata, per le ragioni di cui alla comparsa responsiva.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare infondata, ma il decreto de quo andrà comunque revocato, con conseguente condanna degli opponenti al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta in via monitoria, per le motivazioni di seguito illustrate.
Ed invero, del tutto generici ed indeterminati, nonché privi di alcun riscontro probatorio oggettivo in atti, devono intendersi i motivi di opposizione formulati dalla parte opponente, la quale si è limitata ad asserire una presunta quantificazione errata e generica del saldo debitorio dovuto e degli interessi maturati, relativamente al contratto di finanziamento " Bond del Mezzogiorno" n. 101836185 ( rapporto originario n. 8225406) di € 50.000,00, erogato il 19.03.2019, scadenza il 30.06.2022, con n. 14 rate trimestrali, avendo la stessa asserito di aver pagato per intero n. 8 rate del piano di ammortamento, non riuscendo a saldare le successive,
e che “Da una attenta lettura si evince, infatti, che il calcolo del saldo debitore è errato sia in ordine alla quantificazione della sorte capitale residua, che in relazione al calcolo degli interessi moratori, atteso che l'opponente ha pagato fino all'8° rata ossia somme per € 16.296,97”.
Nessuna contestazione specifica, tuttavia, è stata avanzata dalla parte interessata al fine di comprendere ed accertare se e in che termini tale preteso errato calcolo sarebbe stato effettuato. 5
Nessuna contestazione, neppure generica, è stata inoltre sollevata dalla parte opponente in riferimento al contratto di finanziamento - mutuo agevolato imprese n. 101835643 (rapporto originario n. 4647947), di €
120.000,00, erogato il 30.04.2015, scadenza il 28.02.2021, n. 24 rate trimestrali, riconoscendo la medesima di aver pagato per intero 21 rate del piano di ammortamento, ma non riuscendo, di contro, a saldare le ultime tre, per cui, come correttamente quantificato da controparte, il saldo residuo è di € 15.860,90, oltre agli interessi legali maturati.
In ordine, infine, all'ultimo finanziamento n. 9900052947 (rapporto originario n. 8550195) di € 25.000,00, erogato il 09.06.2020, scadenza il
30.06.2026, n. 72 rate mensili, gli opponenti hanno eccepito di aver pagato le prime 17 rate, mentre successivamente si sarebbero trovati nell'impossibilità di pagare le altre rate per responsabilità esclusiva di la quale, avendo provveduto, nel frattempo, alla risoluzione di CP_1
altri contratti di mutuo, per inadempimento, stipulati con i sig.ri e Parte_1
, comunicava arbitrariamente ed illecitamente anche la risoluzione Pt_2 del predetto contratto di finanziamento, ed il recesso dal contratto di conto corrente, impedendo di fatto all'odierna opponente di continuare a pagare le restanti rate.
Anche in riferimento a tale ultima contestazione, la stessa deve intendersi del tutto inconsistente e generica, non comprendendosi in cosa sia consistita tale illegittima condotta ascritta alla banca opposta, la quale, di contro, ha agito correttamente, comunicando alla controparte l'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e il recesso dal conto corrente, a fronte del perdurante inadempimento dell'opponente.
Pacifica, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti, e non contestata dalla controparte, appare l'avvenuta stipula di più contratti di finanziamento tra le parti, e il conseguente inadempimento di parte opponente al pagamento di alcune rate, come da estratto conto certificato 6
ex art. 50 D.lgs.n. 385/1993, anch'esso depositato, nel quale sono state riportate analiticamente le varie voci, e il saldo residuo ancora dovuto, non oggetto di contestazione specifica di controparte.
E' evidente, dunque, l'assoluta inconsistenza ed eccessiva genericità delle argomentazioni addotte da parte opponente, la quale non ha precisato, a fronte delle risultanze della documentazione depositata da controparte - con particolare riguardo ai prodotti contratti di mutuo e all'estratto conto certificato, dal quale sono desumibili in modo dettagliato gli importi dovuti -, se e in che termini il relativo calcolo del saldo debitorio sarebbe da intendersi errato.
In seno alla PEC dell'11.04.2022, perfezionatasi nei confronti del e della per compiuta giacenza, peraltro, si comunicava Parte_1 Pt_2
l'avvenuta risoluzione per inadempimento dei contratti di prestito, con contestuale intimazione di pagamento, e recesso dal contratto di conto corrente.
Altrettanto infondata appare la contestazione di parte opponente di decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., stante l'intervenuta deroga pattizia, ammissibile trattandosi di un diritto pienamente disponibile dalle parti, al termine di sei mesi ivi previsto.
Le parti, infatti, hanno concordato, nell'ambito dei contratti di fideiussione depositati in atti, agli artt. 5 e 6, un'espressa deroga a tale termine, aumentandolo a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Nessuna decadenza, pertanto, può intendersi maturata in capo alla società opposta.
In sede di note scritte relative all'udienza del 14.04.2025 la parte opponente ha rappresentato che, in data 09.04.2025, è sopravvenuto un 7
fatto rilevante ai fini del decidere, atteso che, con lettera, allegata, del
09.04.2025, Medio Credito Centrale (Fondo di Garanzia L. n. 662/1996) - che aveva garantito il credito oggetto di causa in favore di per € Controparte_1
25.000,00 - ha comunicato agli odierni opponenti la surroga ex art. 1203 c.c., avendo versato, in data 04.10.2024, alla banca opposta, la predetta somma di € 25.000,00, e, nel contempo, ha diffidato gli stessi al pagamento della somma di € 25.830,00, comprensiva degli interessi maturati.
Chiedevano pertanto gli opponenti, in caso di rigetto della proposta opposizione, la detrazione dalla somma chiesta nel decreto ingiuntivo, pari a ad € 83.322,46, del predetto importo di € 25.830,00, già versata da Medio
Credito Centrale ad Controparte_1
La parte opposta, nelle note redatte all'esito della dedotta circostanza, ha riconosciuto la suddetta circostanza, concordando sul doveroso scorporo della somma di € 25.000,00, ricevuta da da CP_1 parte di Medio Credito Centrale, dall'importo originariamente richiesto nel decreto ingiuntivo, da rideterminarsi in € 58.322,46, oltre ad interessi convenzionali a far data dal 05/10/2024 (giorno successivo al pagamento da parte di , mentre saranno dovuti gli interessi convenzionali, come indicati nel D.I., sull'importo di cui al D.I. dal 24/06/2023 - data di emissione di esso - sino al 4/10/2024 - data di pagamento da parte di -.
Alla luce del succitato fatto sopravvenuto il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e gli opponenti andranno condannati al pagamento della somma residuale dovuta di euro 58.322,46, oltre ad interessi convenzionali a far data dal 05/10/2024 (giorno successivo al pagamento da parte di , mentre saranno dovuti gli interessi convenzionali come indicati nel D.I. sull'importo ivi specificato dal 24/06/2023 - data di emissione del D.I.- sino al 4/10/2024 - data di pagamento da parte di -, come correttamente richiesto dalla parte opposta medesima, in seno alle proprie note conclusive di udienza. 8
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Revoca il D.I. n. 799/2023, emesso in data 24.06.2023, depositato il
26.06.2023 (R.G.n. 1712/2023), e condanna gli opponenti,
[...]
, e , in Parte_1 Parte_1 Parte_2
solido tra di essi, al pagamento in favore dell'opposta, della Controparte_1 somma di euro 58.322,46, oltre ad interessi convenzionali a far data dal
05/10/2024 (giorno successivo al pagamento da parte di , mentre saranno dovuti gli interessi convenzionali come indicati nel D.I. sull'importo di cui al D.I. dal 24/06/2023 - data di emissione del D.I.- sino al 4/10/2024 - data di pagamento da parte di -;
Condanna gli opponenti, in solido tra di essi, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in €. 2.000,00 a titolo Controparte_1
di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo