Articolo 20 della Legge 11 febbraio 1963, n. 481
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 maggio 1963
Art. 20.
I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1954-55,
restano determinati in................ L. 447.985.127 -

dei quali nell'esercizio 1955-56
furono riscossi e versati............. L . . . . . . 438.252.262 -
-----------------------
e rimasero da riscuotere al 30 giugno
1956.................................. L. 9.732.865 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963