Articolo 7 della Legge 12 giugno 1913, n. 611
Articolo 6Articolo 8
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17 luglio 1913
Art. 7.

Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666 .

Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

Entrata in vigore il 17 luglio 1913
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