Versione
17 luglio 1913
17 luglio 1913
Art. 7.
Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666 .
Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.
Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.
Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.
Le guardie nominate dalle Societa' protrettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purche' posseggano i requisiti di cui all'articolo 81 del regolamento approvato con R. decreto 20 agosto 1909, n. 666 .
Il riconoscimento e' fatto dal prefetto con speciale decreto.
Il prefetto potra' altresi' revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.
Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.
Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/05/2016, n. 1214Provvedimento: N. 00101/2016 AFFARE Numero 01214/2016 e data 19/05/2016 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 20 aprile 2016 NUMERO AFFARE 00101/2016 OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. PA TE per la revocazione del d.P.R. 26 agosto 2015 emesso su parere di questo Consiglio di Stato n. 1599 del 2015. LA SEZIONE Vista la Relazione con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi. Premesso: Con …Leggi di più...