Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
0 40 27/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G. N. 12846/99 8562 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. Rep. 1338 Dott. Laura MILANI - Consigliere Dott. Luigi MACIOCE B Consigliere Ud.19/01/01 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAN ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIF Richiesta cople studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 30 sul ricorso proposto da: diritti per diri MHR, 2001 MI BI, MI IO, MI IL CANCELLIERE RITA, MI ASSUNTA, domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GRILLO ITALO, giusta procura a margine del ricorso;
00653126
- ricorrenti -
contro
MINISTERO PUBBLICI;
COMUNE DIDEI LAVORI PIETRASTORNINA;
- intimati . 2001 avverso la sentenza n. 1564/98 della Corte d'Appello 139 di NAPOLI, depositata il 30/06/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT, IA, ER, IT ed NT IC convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dei Lavori Pubblici ed il Comune di Pietrastornina, esponendo che il 5 gennaio 1956 un fulmine aveva colpito una guglia rocciosa nel territorio di detto Comune, in località Castello, scardinando grossi massi che si erano riversati su un immobile di loro proprietà, danneggiandolo, e che a seguito di ordinanza comunale del 7 giugno 1963 detto immobile era stato interamente demolito. Chiedevano pertanto in via principale la condanna del Ministero al risarcimento del danno per non aver tempestivamente provveduto ad eliminare il pericolo incombente sulle abitazioni sottostanti alla guglia a seguito del suo sgretolamento, in via alternativa la condanna del Comune al risarcimento del danno per non aver stanziato le somme necessarie per la costruzione di alloggi per i proprietari sinistrati ed in via subordinata la condanna del Ministero al risarcimento del danno per la perdita dei loro cespiti, da considerare ormai inesistenti. Costituitosi soltanto il Ministero dei Lavori Pubblici, con sentenza del 1° ottobre 11 dicembre 1985 il Tribunale dichiarava il difetto di - giurisdizione del giudice ordinario. Proposto appello dai IC ed appello incidentale dal Ministero, con sentenza del 20 novembre 30 dicembre 1991 la Corte di - Appello di Napoli accoglieva il gravame, dichiarava la giurisdizione 2 del giudice ordinario sulla pretesa risarcitoria conseguente alla sostanziale soppressione del diritto di proprietà degli attori per effetto 1 della interdizione definitiva della zona e rimetteva la causa al primo giudice. Riassunto il processo da parte dei IC, con sentenza del 10 febbraio 3 marzo 1995 il Tribunale, premesso che la domanda doveva intendersi allo stato limitata al risarcimento del danno conseguente all' espropriazione larvata dell' immobile in oggetto, affermava di essere vincolato dalla sentenza di appello solo in ordine alla ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, e non anche alla esistenza in concreto di una espropriazione siffatta, della quale escludeva gli estremi in fatto, rigettando pertanto la domanda. Proposto appello dai IC, i quali deducevano che la sentenza della Corte di Appello aveva pronunciato con efficacia di giudicato anche in ordine alla esistenza di una espropriazione di fatto, con sentenza del 19 - 30 giugno 1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione, osservando in motivazione che nella propria precedente decisione la medesima Corte aveva parzialmente esaminato il merito solo al fine di accertare la titolarità da parte degli attori di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo in relazione alla domanda proposta, senza valutare la fondatezza della stessa, così demandando al giudice di primo grado l' esame della esistenza o meno di una espropriazione di fatto, e comunque della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la risarcibilità dei danni lamentati. Rilevava altresì, in relazione al merito della domanda, che nella specie non era ravvisabile una espropriazione sostanziale, conservando ancora gli appellanti la proprietà dell' area di sedime, e d' altro canto costituendo il provvedimento sindacale con il quale era y 2 stato interdetto il transito nella zona un ordine generale, diretto alla collettività a salvaguardia della pubblica incolumità, incidente solo in via indiretta sui diritti dominicali dei singoli proprietari. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione illustrato con memoria IA, ER, IT ed NT IC deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere che la precedente pronuncia sulla giurisdizione costituisse giudicato anche nella parte concernente l' intervenuta espropriazione di fatto e il conseguente diritto al risarcimento del danno. Il motivo, nei termini della sua formulazione, è inammissibile. Ed invero la Corte di Appello, affermando che la precedente sentenza emessa dalla medesima Corte costituiva giudicato solo in punto di giurisdizione e lasciava integro il potere del primo giudice di accertare la fondatezza nel merito della pretesa risarcitoria, ha correttamente richiamato ed applicato il principio di diritto secondo il quale la sentenza del giudice di merito sulla giurisdizione, una volta passata in giudicato, rende incontestabile nell'ambito del processo in cui è stata resa unicamente la giurisdizione, e non anche gli accertamenti strumentalmente svolti e le qualificazioni giuridiche del risultato di detti accertamenti ( v. per tutte Cass. 1996 n. 10045). Alle puntuali argomentazioni in diritto svolte nella sentenza impugnata il motivo di ricorso non oppone pertinenti e specifiche censure, 3 limitandosi a prospettare in termini meramente assertivi e del tutto generici l'esistenza di un giudicato anche nel merito. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 42 comma 3 Cost., si deduce che la Corte di Appello ha violato il principio costituzionale che impone di ravvisare una espropriazione in ogni caso in cui, pur restando integra la titolarità, il diritto di proprietà sia in concreto annullato o menomato senza indennizzo, restando del tutto irrilevante che il provvedimento della P.A. determinativo della espropriazione di fatto sia rivolto anche a soggetti diversi dall' espropriato. La censura è infondata. Ed invero la sentenza impugnata ha correttamente escluso la fondatezza della pretesa risarcitoria, prospettata con riferimento ad una asserita espropriazione sostanziale dell' immobile, in primo luogo perchè una occupazione appropriativa non era nella specie ravvisabile, non avendo l' Amministrazione proceduto alla illegittima realizzazione di alcuna opera comportante l' irreversibile trasformazione del bene e risultando gli attori ancora proprietari dell' area di sedime, in secondo luogo in quanto l' ordinanza del sindaco con la quale era stato interdetto il transito nella zona assunta dagli attori come determinante la privazione del loro diritto dominicale si qualificava non già come provvedimento ablatorio, ma come ordine di carattere generale, avente ad oggetto un non facere, rivolto non ai soli attori o ai soli abitanti della zona, ma a tutti i cittadini, reso necessario da preminenti esigenze di tutela della pubblica incolumità ed incidente soltanto in via indiretta e mediata sul diritto di proprietà dei predetti. CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 15.6.2011 serie 4 al n. 32262 versate € 173.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°1/5 del 30/5/2002) in esame alla fattispecie L' assoluta estraneità della situazione la quale, come è noto, nella appropriativa dedotta in giudizio - consolidata elaborazione giurisprudenziale é caratterizzata, " quale suo indefettibile punto di partenza, da una dichiarazione di pubblica utilità e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione dell' opera medesima ( in questi termini Cass. S.U. 1988 n. 3940) ed è " comunque connotata dalla violazione del principio di legalità (così, di recente, Cass. 2000 n. 1814) - e, per altro aspetto, la corretta -e qui non censurata identificazione della natura e funzione del - provvedimento sindacale adottato rendono evidente l' inconsistenza della doglianza formulata nel motivo in esame, tesa a configurare, attraverso il generico richiamo all' art. 42 comma 3 Cost., una tutela risarcitoria in ogni caso in cui, per qualsiasi causa ed in qualsiasi situazione concreta, il diritto di proprietà venga di fatto compresso o comunque inciso nelle possibilità di utilizzazione del bene. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.
4,0000 LA CORTE DI CASSAZIONE 290000 Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 1097 129A 7567 20,65 19 gennaio 2001. 8067 35,00 Repelle Пос IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Thai's f DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 MAR. 2001 IL CANCELLIERE' TL CANCELLIERE IA Di ZA Oggi, Vlanie Нного MA NU 5