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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D ' A P P E L L O
DI GI AL
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
Dott. ssa Patrizia Morabito – Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera relat.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 212-2021 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. RACCO FILIPPO indirizzo di PEC Email_1
Appellante
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Rosa Ada Clemeno dall' avv. Rosa Ada Clemeno (C.F.
PEC C.F._3 Email_2
Appellato
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l'avv. Filippo Racco, nell'interesse dell'appellante sig. , richiamava ogni eccezione, istanza, difesa e Parte_1
ragione, in fatto e in diritto di cui agli atti del primo giudizio, nonché ai motivi, istanze istruttorie e conclusioni di cui all'atto di citazione in appello e ai successivi atti processuali. Impugnava e contestava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellato sig. , nonché Controparte_1
ai successivi atti di causa, poiché inammissibili, destituiti di fondamento logico- giuridico e strumentali. Insisteva, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza collegiale del 21/06/2024, nell'acquisizione della documentazione allegata alle note.
L'avv. Rosa Ada Clemeno, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “si riporta a tutte le conclusioni, deduzioni, eccezioni, richieste e quanto altro già dedotto, eccepito e concluso per parte appellata nell'atto di costituzione in appello, da intendersi qui interamente riportati e trascritti chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede, altresì, il rigetto dell'appello per le
pag. 2/23 motivazioni indicate in atti e l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio, depositato il 27/03/2014 adiva dinanzi al Tribunale di CR Controparte_1
, affermando di essere proprietario dell'unità immobiliare sita Parte_1
nel Comune di Placanica, via San Tommaso, in catasto censita al foglio 30, particella 438 sub 4, p.t., in virtù di aggiudicazione all'asta pubblica tenutasi addì
03/07/2012 davanti al Tribunale di CR - Sezione Fallimentare.
Esponeva di aver esercitato l'accesso al detto immobile adibito a garage e magazzino, fin dal momento dell'acquisto, anche con la propria autovettura
Renault Clio targata CC601JL, attraverso limitrofa porzione fondiaria in catasto al foglio 30, particella 439, intestata al e destinata, anche dai precedenti CP_1
proprietari, al passaggio fino all'ingresso del vano stesso sia con mezzi meccanici, sia pedonale poiché unica via di collegamento con la strada pubblica del
Comune di Placanica.
Asseriva che, nel mese di luglio del 2013, nei pressi dell'unità immobiliare come sopra da lui acquistata, , in modo illegittimo ed arbitrario, aveva Parte_1
del tutto ostruito il sopra descritto passaggio a seguito della costruzione di un manufatto in muratura, con conseguente impedimento per il di potere CP_1
regolarmente esercitare il passaggio e, pertanto, chiedeva l'integrale demolizione dell'opera.
Si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente, il difetto Parte_1
di legittimazione attiva del in quanto questi, al momento del deposito del CP_1
ricorso, risultava mero aggiudicatario provvisorio dell'immobile in catasto identificato come magazzino, con conseguente assoluta insussistenza di pag. 3/23 dimostrato possesso tutelabile per un immobile ancora compreso nella massa attiva fallimentare.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dal negando che CP_1
questi mai avesse avuto accesso al magazzino identificato con la particella 438 sub 4 con mezzi meccanici e, pure, avendo sottolineata la legittimità del proprio operato in quanto sorretto da regolari autorizzazioni edilizie e amministrative.
Il procedimento veniva istruito con assunzione di prova testimoniale, previo deposito di note autorizzate.
Con ordinanza dell'11/02/2015, il Giudice, in accoglimento del ricorso, condannava ad abbattere, o ad arretrare, il muro in questione, Parte_1
costruito sulla particella 439, ponendolo ad una distanza tale dall'immobile contrassegnato dalla particella 438, in guisa da consentire il passaggio di un'autovettura e l'ingresso di essa all'interno del locale di proprietà del ricorrente.
Avverso tale ordinanza, il resistente interponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al R.G. n. 256/2015 del Tribunale in composizione collegiale che, con ordinanza del 19/05/2015, confermava il gravato provvedimento cautelare.
§§§
Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., chiedeva la prosecuzione del Parte_1
giudizio di merito del procedimento possessorio, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, previa integrale revoca dell'ordinanza cautelare.
Nelle more del giudizio di merito, in esecuzione di ordinanza ex art. 669- duodecies c.p.c. del 27/02/2016, pronunciata dal Giudice Designato, nel sub- procedimento R.G. n. 496-1/2014 promosso ad impulso di , Controparte_1
veniva interamente abbattuto, ad opera e spese del resistente, sia il muro di recinzione, sia l'annesso marciapiedi cementizio, così da consentire l'accesso dell'autovettura del nel locale. CP_1
A seguito della sopravvenuta totale demolizione dei manufatti sopra descritti,
insisteva nella richiesta di integrale ristoro risarcitorio. Parte_1
pag. 4/23 Istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
§§§
Con sentenza n. 688/2020 del 28/10/2020, in pari data pubblicata, il Tribunale di
CR, definitivamente pronunciando così statuiva: “conferma l'ordine di reintegrazione nel possesso di cui alla ordinanza dell'11.02.2015 del Tribunale di
CR (così come confermato in sede di reclamo con l'ordinanza del 15.05.2015); - condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 700,00 per la fase di merito e € 300,00 per la fase ex art. 669 duodecies c.p.c.., oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge”.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure, precisava che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Rilevava che, nel caso di specie,
l'eccezione del in merito alla mancanza di legittimazione ad agire del Parte_1
considerato solo mero aggiudicatario all'asta dell'immobile, riguardava il CP_1
titolo di proprietà e la situazione catastale dell'immobile, profili che esorbitano dal giudizio possessorio.
Il Tribunale, premettendo i presupposti e le condizioni dell'azione di reintegrazione, confermava il provvedimento interdittivo di accoglimento dell'azione inoltrata, atteso che era emersa la prova della fondatezza dell'azione possessoria, ovverosia della lesione del possesso (c.d. ius possessionis) dedotta dal sig. e lo spoglio. CP_1
Specificava che l'attività istruttoria svolta, in particolare le deposizioni dei testi del ritenuti attendibili, unitamente agli altri elementi acquisiti, tanto CP_1
nella fase sommaria quanto nella presente fase di merito, permetteva di ritenere dimostrata sia la situazione di possesso vantata dal sia CP_1
l'intervenuto spoglio.
pag. 5/23 La circostanza che i testi e gli informatori di non avessero mai assistito Parte_1
al passaggio del a bordo del veicolo non era di per sé incompatibile con CP_1
l'esercizio del possesso di una servitù discontinua.
Affermava l'irrilevanza della circostanza del fermo amministrativo sull'autovettura del in quanto l'apposizione del vincolo non poteva di CP_1
certo escludere che vi era stato un concreto utilizzo della autovettura al fine di accedere al locale oggetto di causa.
Riteneva parimenti irrilevante il dato della destinazione d'uso del bene, circostanza del tutto ininfluente in un giudizio in cui assumeva rilievo esclusivamente la situazione di fatto, indipendentemente dalla regolarità del materiale utilizzo del bene.
Considerava provata l'azione di spoglio atteso che , vivendo sui luoghi di Parte_1
causa non poteva non sapere che la costruzione del muro a distanza di 1,5 m dall'immobile nella disponibilità del avrebbe impedito il transito di CP_1
autovetture.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda, applicava il principio di soccombenza.
§§§
Con atto di citazione del 19.04.2021 proponeva appello Parte_1
avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
“I. Violazione e/o falsa applicazione di legge - Difetto di legittimazione attiva e/o di legittimazione ad agire - Vizio e/o illogicità di motivazione”.
Parte appellante lamentava l'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine all'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva del
CP_1
Affermava che l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. perseguiva lo scopo di restituire il possesso della cosa, o anche la sua detenzione, a chi ne fosse pag. 6/23 stato spogliato, sicché, in materia di tutela del possesso, colui che lamentava lo spoglio, violento o clandestino, di un bene, doveva offrire la prova della preesistenza di una situazione possessoria tutelabile, nonché la prova rigorosa sia della titolarità della situazione soggettiva sia dei presupposti soggettivi e oggettivi dello spoglio dedotto.
Ai fini della legittimazione attiva, così come della legittimazione ad agire, tale prova rigorosa, tuttavia, non risultava essere stata assolta dall'appellato, in ossequio all'art. 2697 c.c., né nel procedimento possessorio né nel successivo giudizio di merito.
Al riguardo, l'appellante riteneva inattendibili le dichiarazioni degli informatori.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1143 e 2697 c.c., 244 c.p.c.) -
Erronea valutazione delle risultanze documentali e istruttorie - Vizio e/o illogicità di motivazione”
Parte appellante deduceva l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure, il quale riteneva dimostrata, da parte dell'appellato, una situazione di possesso equivalente a una servitù di passaggio, anche carrabile, esercitata attraverso la porzione fondiaria censita al foglio 30, particella 439, di proprietà dell'appellante, per accedere al locale adibito a garage e magazzino (part. 438 sub 4), acquistato dal il 03/07/2012. CP_1
L'appellante sosteneva che, sulla base delle complessive emergenze probatorie, il
Tribunale incorreva in una valutazione erronea dell'attendibilità dei testi e degli informatori dell'appellato. In particolare, con riferimento al teste Tes_1
, padre dell'appellato, egli ribadiva di avere tempestivamente eccepito
[...]
l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché il teste dichiarava di essersi personalmente opposto all'inizio dei lavori di costruzione del muro per
“rivendicare” i diritti di passaggio pretesi dal figlio, così rivelando un evidente interesse nella lite.
pag. 7/23 Sottolineava inoltre che lo stesso teste ammetteva un esercizio discontinuo del passaggio, riferendo che, dal 2010 in avanti, il figlio “a volte” accedeva all'immobile adibito ad autorimessa, circostanza che, secondo l'appellante, smentiva l'esistenza di un possesso continuo e attuale, indispensabile ai fini della tutela possessoria.
Parte appellante lamentava, altresì, che il Giudice di primo grado non valutava in modo logico e completo le deposizioni dei propri testi e informatori, i quali avevano escluso di avere mai visto l'appellato transitare con autovettura sulla particella 439. La sentenza, secondo l'appellante, ricostruiva il valore delle deposizioni dei testi dell'appellante a un limitato arco temporale, fondandosi su una mera supposizione, e ometteva di considerare il periodo antecedente, rilevante ai fini dell'accertamento del possesso.
L'appellante deduceva, infine, che il Tribunale non applicava correttamente l'art. 1143 c.c., secondo cui il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore si fondi su un titolo idoneo, nel qual caso il possesso si presume risalente alla data del titolo. Nel caso di specie, il disponeva, al CP_1
momento dell'azione interdittale, del solo decreto di aggiudicazione provvisoria, inidoneo a produrre effetti definitivi e dunque privo della capacità di fondare la presunzione di cui all'art. 1143 c.c.
“III. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 2697 c.c. e. 214, D. lgs.
285/1992) - Erronea valutazione della prova documentale - Vizio e/o illogicità di motivazione”
Parte appellante specificava che l'asserita servitù di passaggio con mezzi meccanici non poteva essere tutelata in sede giudiziale, poiché il relativo esercizio avveniva mediante la circolazione dell'autovettura dell'appellato, mezzo che risultava sottoposto a fermo amministrativo sin dall'1/06/2010 e che, alla data di proposizione del procedimento interdittale (27/03/2014), era ancora gravato da tale vincolo. Sosteneva che, in presenza del fermo pag. 8/23 amministrativo, la circolazione del veicolo era vietata in modo assoluto, ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada, e ciò anche all'interno di un'area privata come quella dei luoghi oggetto di causa, come risultava dalla documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
L'appellante ha, quindi, concluso indicando le parti della sentenza da modificare
▪ “per il primo motivo di gravame, nella parte in cui ha omesso di dichiarare
l'inammissibilità del procedimento possessorio per difetto di legittimazione attiva e/o di legittimazione ad agire dell'appellato
▪ per il secondo motivo di gravame, nella parte in cui ha erroneamente valutato le complessive risultanze probatorie e documentali, avendo infine ritenuto lo spoglio dell'asserita servitù di passo esercitata dall'appellato;
▪ per il terzo motivo di gravame, nella parte in cui ha omesso di valutare la condotta antigiuridica dell'appellato per violazione del divieto di circolazione dell'autovettura, di sua proprietà, in strumentale relazione al preteso esercizio del diritto reale di godimento;
▪ nella parte in cui, in dispositivo, ha confermato l'ordine di reintegrazione nel possesso di cui alla ordinanza dell'11/02/2015 (confermato in sede di reclamo dalla ordinanza del 19/05/2015);
▪ nella parte in cui, in dispositivo, ha inoltre condannato l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite come ivi pure liquidate”.
§§§
Si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava il Controparte_1
dedotto dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.01.2024 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza dell'appellante di rinnovazione della prova testimoniale, rinviava al merito la valutazione della richiesta della CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pag. 9/23 Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha gravato la pronuncia di primo grado nel punto in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento possessorio per difetto di legittimazione attiva e ad agire del CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Parte appellante ha gravato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento possessorio per asserito difetto di legittimazione attiva e ad agire del sig. CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire va verificata sulla base della sola prospettazione compiuta dall'attore, senza alcuna anticipazione dell'accertamento sull'effettiva titolarità del diritto dedotto, che attiene invece al merito della domanda.
Ciò implica che l'eccezione di difetto di legittimazione ricorre soltanto quando dalla stessa prospettazione attorea emerga che il diritto fatto valere non appartiene al soggetto che agisce.
Diversamente, quando, come nel caso di specie, la parte convenuta non contesta la corrispondenza formale tra attore e soggetto legittimato, ma nega la concreta esistenza della situazione possessoria e dei presupposti dello spoglio, essa non solleva un'eccezione di legittimazione, bensì una questione di merito, da esaminarsi nel merito dell'azione possessoria.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente affermato che l'azione di reintegrazione presuppone l'esistenza di un rapporto possessorio, ossia un potere di fatto che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e, correlativamente, la deduzione di una condotta idonea a configurare lo spoglio.
pag. 10/23 L'appellante, al contrario, ha insistito su questioni attinenti al titolo di proprietà, alla pendenza della procedura fallimentare del padre dell'appellato e alla situazione catastale del bene: tutti profili che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, esorbitano dall'oggetto del giudizio possessorio, che concerne esclusivamente la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio.
La doglianza dell'appellante, pertanto, non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il sig. aveva infatti prospettato in modo chiaro di CP_1
esercitare un potere di fatto sul bene, mediante il passaggio attraverso la particella di proprietà dello per accedere al garage e aveva dedotto che Parte_1
tale potere era stato interrotto dalla costruzione del muro, configurata come condotta di spoglio.
Alla luce di tali allegazioni, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire del essendosi questi qualificato come soggetto CP_1
che assumeva di essere stato spogliato del proprio possesso e come titolare della situazione possessoria la cui reintegrazione domandava.
Quanto alle deduzioni dell'appellante sulla pendenza della procedura fallimentare che aveva interessato , padre dell'attuale Testimone_1
appellato, va osservato che il fallimento in questione – dichiarato con sentenza n.
38 del 21/05/1991 (R.F. n. 769) dal Tribunale di CR, Sezione Fallimentare – aveva riguardato esclusivamente i soci della tra i quali Controparte_2
appunto il solo , e non già , rimasto del tutto estraneo Tes_1 Controparte_1
alla procedura.
È pacifico in atti che il garage oggetto di causa sia stato incluso nella massa attiva del fallimento del padre;
tuttavia, tale circostanza non ha interferito con la posizione possessoria del figlio, poiché l'art. 42 l.fall. si limita a imporre un vincolo di indisponibilità sui beni del fallito, senza incidere sul potere di fatto esercitato da terzi né determinare alcuna interruzione del possesso.
pag. 11/23 In ogni caso, questo profilo non assume carattere dirimente nel presente giudizio, poiché dagli atti risulta documentalmente che era già Controparte_1
divenuto possessore del bene nel 2012, in seguito all'aggiudicazione disposta dal Tribunale di CR, inizialmente provvisoria e successivamente divenuta definitiva, come comprovato dal verbale di aggiudicazione, dalle quietanze di pagamento e dal successivo decreto di trasferimento prodotto nel giudizio di merito.
Pertanto, al momento dello spoglio, rivestiva la qualità di Controparte_1
possessore del bene compreso nel fallimento paterno, oltre che di aggiudicatario del medesimo, ed era quindi pienamente legittimato a proporre l'azione di reintegra, restando irrilevante la deduzione dell'appellante circa l'inclusione dell'immobile nella massa attiva del fallimento di . Testimone_1
§§§
Con altro motivo parte appellante ha lamentato che il primo Giudice è incorso in una erronea valutazione delle complessive risultanze istruttorie, in particolare, sull'attendibilità dei testi e degli informatori.
Le doglianze sono prive di pregio.
Preliminarmente, si rileva che parte appellante nell'atto di gravame ha affermato di avere sollevato tempestivamente eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246 cpc, in sede di escussione del teste , padre Testimone_1
dell'appellato.
Si evidenzia che dall'esame del verbale dell'udienza del 30.01.2019, sede in cui è stato escusso il teste , non vi è alcuna eccezione di incapacità a Testimone_1
testimoniare che l'odierno appellante avrebbe sollevato.
Posto che “l'incapacità a testimoniare, disciplinata dall'articolo 246 c.p.c., non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità
pag. 12/23 della prova” (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e che,
“qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”, nella presente sede di gravame, l'eccezione di cui sopra ed è da ritenersi del tutto inammissibile.
Passando all'esame delle censure formulate dall'appellante in ordine alla pretesa erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali escusse, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Rientrano, pertanto, nel potere esclusivo del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle deposizioni, la selezione delle risultanze ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti controversi ed il riconoscimento di un maggiore peso probatorio ad alcune testimonianze rispetto ad altre.
Costituisce vizio della motivazione soltanto l'obliterazione di elementi decisivi ovvero l'adozione di un percorso argomentativo manifestamente illogico o incoerente. Non ricorre tale evenienza quando il giudice dia conto, in modo chiaro e non contraddittorio, delle ragioni che lo hanno indotto a preferire alcune emergenze istruttorie ad altre.
In questo solco si colloca il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, costituiscono apprezzamenti di
pag. 13/23 fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento» (Cass. civ., 23 luglio 2021,
n. 21174).
Alla luce di tali principi, la censura non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha illustrato con chiarezza le ragioni per cui, a seguito dell'attività istruttoria svolta sia nella fase sommaria sia nella fase di merito, ha ritenuto dimostrata l'esistenza della situazione possessoria vantata dal e CP_1
l'avvenuto spoglio. Ha richiamato, in modo analitico e coerente, le dichiarazioni degli informatori e dei testimoni , Testimone_2 Testimone_3
e , evidenziandone la Testimone_4 Testimone_5 Testimone_1
convergenza e l'attendibilità.
Dalle deposizioni dei testi sopra richiamati è emerso, in modo univoco e privo di contraddizioni, che il sig. accedeva abitualmente al garage Controparte_1
attraverso il terreno limitrofo di proprietà del sig. , anche Parte_1
, e non solo, con la propria autovettura (è emerso dalle deposizioni dei testi e che egli utilizzava il garage anche per portare avanti il Tes_2 Tes_5
proprio hobby di meccanico e che, quindi, accedeva all'immobile con automobili e/o pezzi di motori per effettuare riparazioni), fino al momento in cui la costruzione del muro, nel luglio del 2013, aveva reso impossibile il transito.
Tali testimonianze sono state ritenute, con motivazione logica, maggiormente affidabili rispetto a quelle di segno contrario indicate dall'appellante.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle prove e ha adeguatamente motivato la preferenza accordata alle deposizioni ritenute più attendibili.
Quanto alla prova dello spoglio essa è emersa senza equivoci dalle prove assunte. In particolare, nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Placanica, intervenuti sul posto a seguito della richiesta del gli operanti CP_1
pag. 14/23 hanno dichiarato che la costruzione del muro che lo “stava per Parte_1
intraprendere” avrebbe reso impossibile l'accesso al garage con l'autovettura, circostanza che dimostra l'effettività del passaggio esercitato sino a quel momento, oltre che lo spoglio.
Parte appellante ha lamentato, anche, come accennato sopra, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le deposizioni dei propri testi, ossia i sigg. , e , i quali avevano Testimone_6 Testimone_7 CP_3
riferito di non aver mai visto transitare l'odierno appellato. Da ciò l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ravvisato elementi compatibili con l'esercizio di una servitù discontinua.
La censura non è fondata.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la mancata percezione del transito da parte dei testi dell'appellante non è sufficiente a escludere l'esercizio del passaggio, non potendo tali dichiarazioni considerarsi idonee a neutralizzare le molteplici testimonianze di segno contrario, univoche e concordanti, raccolte nel corso dell'istruttoria, essendo peraltro limitate al solo periodo coincidente con l'esecuzione dei lavori.
Non dirimente risulta quanto affermato dalla teste , moglie dello Testimone_8
, che ha dichiarato di non aver mai osservato il passaggio del Parte_1 CP_1
con il veicolo e ha sostenuto che tale transito sarebbe stato impossibile per la presenza di un marciapiede alto circa 15 cm e largo un metro. Tale affermazione risulta, però, smentita dal fatto che le forze dell'ordine, intervenute il giorno dell'avvio dei lavori, hanno trovato l'autovettura del all'interno del CP_1
garage, circostanza che dimostra l'assenza di ostacoli tali da impedire l'accesso carrabile.
Analoga conferma proviene dalle dichiarazioni rese da , figlio Testimone_9
dello , il quale, nella denuncia-querela sporta contro il ha Parte_1 CP_1
pag. 15/23 riferito che, all'inizio dei lavori di costruzione del muro, erano insorti contrasti con il e con il sig. , poiché l'opera avrebbe impedito CP_1 Testimone_1
l'accesso al garage;
ha inoltre aggiunto che il per comprovare la propria CP_1
tesi, aveva prontamente spostato la propria autovettura all'interno del locale, arrivando quasi a investirlo, confermando così la possibilità del passaggio del veicolo fino al garage.
Quanto alla presenza del presunto marciapiede, mentre i testimoni di hanno descritto un rialzo di 10–15 cm, quelli del hanno parlato Parte_1 CP_1
di una semplice gettata di cemento. ha, infatti, dichiarato che Testimone_4
«fuori dal garage mio figlio può aver gettato del cemento, ma non c'è mai stato un marciapiede», affermazione confermata da , secondo cui «fuori Testimone_3
dal garage di mio nipote non c'era un vero e proprio marciapiede, ma una gettata di cemento». Comunque, alla luce anche del materiale fotografico in atti, si deve escludere che un dislivello così modesto potesse impedire l'accesso al locale.
In definitiva, pertanto, il fatto che i testi e gli informatori dell'appellante non abbiano mai assistito al passaggio del con il veicolo non è, di per sé, CP_1
incompatibile con l'esercizio della servitù di natura discontinua. A fronte della prova fornita dal dell'uso del garage e dell'effettivo esercizio del CP_1
passaggio, la mancata percezione del transito da parte di altri soggetti non consente di negarne l'esistenza, potendo tale passaggio, in ragione della destinazione del locale a garage o magazzino, non avvenire quotidianamente né a tutte le ore del giorno.
Sul punto la giurisprudenza afferma infatti che, in tema di servitù discontinue,
l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando
pag. 16/23 possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”
(Cass. Civ. Sez. 2 Ordinanza n. 9626 del 10/04/2024).
Proprio in relazione alle circostanze sopra richiamate, che il Tribunale ha valorizzato quali elementi idonei a confermare l'effettivo esercizio del passaggio da parte del l'appellante ha formulato un ulteriore motivo di censura. CP_1
Egli sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 1143 c.c., il possesso attuale non legittima la presunzione di un possesso anteriore, salvo che il possessore disponga di un titolo che fondi il suo possesso;
in tale ipotesi il possesso si presumerebbe risalente alla data del titolo.
L'assunto non è condivisibile.
Il principio che informa l'art. 1143 c.c. opera esclusivamente nei casi in cui il possessore faccia valere un titolo idoneo all'acquisto della proprietà o di un diritto reale, poiché è nella natura stessa dell'acquisto a titolo derivativo che il trasferimento del diritto comporti anche l'acquisizione del correlato possesso.
Proprio per questa ragione, la norma non può trovare applicazione nell'ambito della servitù di passaggio oggetto del presente giudizio, la quale non trae la propria tutela dall'esistenza di un titolo formale, ma dall'accertamento della situazione di fatto esercitata sul fondo servente.
Nel caso in esame, infatti, l'indagine del Tribunale non è stata affatto condotta sulla base della presunzione legale di cui all'art. 1143 c.c., bensì sulla concreta verifica, mediante le prove raccolte, dell'esistenza di un esercizio di fatto del passaggio fino al momento in cui la costruzione del muro ne ha impedito l'utilizzo.
§§§
pag. 17/23 Con altro motivo parte appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure non ha considerato il fatto che l'autoveicolo del sig. era sottoposto Controparte_1
al fermo amministrativo fin dal 01.06.2010.
La doglianza non merita accoglimento.
Si evidenzia che le vicende attinenti il divieto di circolazione dell'autoveicolo non sono rilevanti, né possono essere oggetto di esame da parte del giudice, attesa la diversità dall'oggetto della domanda.
La documentazione in atti afferente alle condizioni di fermo dell'autoveicolo non può andare ad influire sulle valutazioni del giudice di prime curie sui presupposti dell'azione di reintegra nella servitù di passaggio.
E' dirimente, infatti, non solo la circostanza che l'apposizione del vincolo non esclude che il utilizzasse ugualmente l'autoveicolo, ma che gli atti di CP_1
causa hanno dimostrato che egli utilizzava il garage anche per altri fini, legati al suo hobby di meccanico.
Quindi, è condivisibile quanto statuito dal Tribunale nella parte della sentenza
“Non dirimente risulta, inoltre, la circostanza del fermo amministrativo sull'autovettura del enfatizzata anche in questa sede dal , in CP_1 Parte_1
quanto l'apposizione del vincolo non può di certo escludere che vi sia stato un concreto utilizzo della autovettura al fine di accedere al locale oggetto di causa.
Sulle richieste istruttorie
I. Con riferimento alla nuova produzione documentale richiesta dall'appellante con nota di deposito del 4.3.2023 e a quella richiesta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.06.2025, si osserva quanto segue.
La produzione richiesta con nota di deposito del 4.3.2023 concerne la
Sentenza n. 883/2021 (R.G. n. 448/2016) del 21/11/2021, pubblicata in data
29/11/2021, per il giudizio promosso, in punto di usucapione, dai sig.ri Tes_2
e contro l'appellante e nei confronti della Curatela del
[...] Parte_2
pag. 18/23 nonché dei soci illimitatamente Controparte_4
responsabili.
Nella suddetta sentenza, il Tribunale di CR, nell'avere accolto la domanda dei suddetti attori, li ha dichiarati entrambi proprietari, per intervenuta usucapione, di una porzione di terreno agricolo censita in catasto dei terreni del Comune di
Placanica al foglio di mappa 30, particella 732/AAB. Per effetto di frazionamento del 06/05/2014, la particella catastale usucapita è derivata dalla particella già censita in catasto dei terreni al foglio di mappa 30, particella 439, interamente soppressa, intestata all' odierno appellante, attraverso la quale il CP_1
esercitava il passaggio veicolare.
La produzione di detto atto è inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.; anche a voler considerare tale decisione come atto sopravvenuto, essendo stata pubblicata nel 2021, anno di instaurazione dell'appello, essa rimane del tutto irrilevante ai fini della presente decisione. Il giudizio possessorio ha, infatti, ad oggetto esclusivamente la verifica dell'esistenza del possesso di fatto esercitato dal al momento dello spoglio e della condotta impeditiva posta CP_1
in essere dall'appellante, senza alcuna interferenza con le questioni relative alla titolarità del fondo servente o alle eventuali vicende petitorie che lo abbiano interessato.
L'accertamento, contenuto nella sentenza n. 883/2021, dell'usucapione della porzione di terreno già censita al foglio 30 particella 439 da parte di soggetti terzi non incide né sulla sussistenza del possesso esercitato dal fino al luglio CP_1
2013, né sulla qualificazione dello spoglio, né sui presupposti dell'azione possessoria ex art. 1168 c.c. L'eventuale mutamento della titolarità del fondo servente, peraltro successivo alla proposizione dell'azione, non elide né retroagisce sulla situazione di fatto oggetto di causa.
Quanto alla produzione richiesta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
18.06.2025, costituita da n. 10 fotografie (di cui n. 5 eseguite in data 17/04/2025
pag. 19/23 e n. 5 in data 10/06/2025), le quali riproducono l'attuale stato dei luoghi oggetto di causa, deve ribadirsi l' inammissibilità.
È noto che l'art. 345, comma III, c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui applicabile (risalendo la sentenza di 1° grado al 2020, e, dunque, risultando senz'altro successiva alla novella di cui al D.L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L.
n. 134/2012), prevede che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti e pone un divieto di produzione di documenti nuovi di carattere assoluto, senza che assuma rilevanza neanche l'eventuale indispensabilità degli stessi, essendone invece eccezionalmente ammissibile l'esibizione solo se la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, occorrendo, dunque, esattamente come per la rimessione in termini, che la parte provi che la produzione non tempestiva sia stata “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”
( Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506 e Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041, nonché Cass. civ.,
7/07/2023, n. 19384; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018,
n. 32725; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135).
Condizioni, queste ultime, che non ricorrono nel caso di specie trattandosi di fotografie che risultano del tutto irrilevanti, poiché documentano lo stato attuale dei luoghi, quando invece la valutazione richiesta nel presente giudizio riguarda esclusivamente la situazione di fatto al momento dello spoglio. Lo stato dei luoghi è stato già oggetto di accertamento nella fase possessoria e in quella di merito di primo grado e costituisce elemento ormai consolidato, sicché la documentazione fotografica sopravvenuta non apporta alcun contributo utile alla decisione.
II. Con riferimento alla richiesta dell'appellante di rinnovazione di prova testimoniale, formulata in atto di appello, sugli articoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. del 26/10/2016 (p. 8, sub IV, A-B-C) del giudizio di merito possessorio interrogativamente preceduti da “vero”, con gli stessi testi
pag. 20/23 escussi nel primo grado di giudizio sig.ri , , CP_3 Testimone_7
, e , si conferma la loro Testimone_9 Testimone_6 Controparte_5
inammissibilità e, per l'effetto, la Corte rigetta la richiesta di di Parte_1
revoca dell'ordinanza del Collegio del 21.06.2024.
Si evidenzia che l'odierno appellante, durante il giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni non aveva riproposto alcuna richiesta di prova testimoniale.
In sede di comparsa conclusionale aveva rinnovato la richiesta di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c., chiedendo l'audizione del teste ing. Tes_10
per come formulata nel verbale di udienza del 24/04/2019.
[...]
Dunque, la richiesta è stata limitata solo a quanto sopra richiamato, ben diversa da quella articolata in sede di appello, afferente a testi e a circostanze differenti da quanto era stato formulato con la comparsa conclusionale in primo grado, testi i quali, in ogni caso, non sono da ritersi rilevanti ai fini del decidere per le ragioni sopra esposte.
III. Per tutte le ragioni sopra articolate poste a sostegno del dichiarando rigetto del presente gravame, è da ritenersi irrilevante ai fini del decidere la richiesta di ctu formulata dall'appellante, relativa all'accertamento dell'attuale stato dei luoghi.
§§§
Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
pag. 21/23 In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91 c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio in favore della parte appellata costituita.
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
(Cass., Sez. I, 22 novembre 2011 n. 24644) e non è possibile conoscere la rendita catastale del fondo dominante e che, pertanto, il valore della lite è indeterminabile (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 688/2020 del 28/10/2020, in pari data pubblicata CP_1
dal Tribunale di CR, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
, cosi deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025 Parte_3
pag. 22/23 La cons. est. La Presidente dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 23/23
DI GI AL
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta da:
Dott. ssa Patrizia Morabito – Presidente
Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera
Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera relat.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 212-2021 R.G. promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. RACCO FILIPPO indirizzo di PEC Email_1
Appellante
CONTRO
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Rosa Ada Clemeno dall' avv. Rosa Ada Clemeno (C.F.
PEC C.F._3 Email_2
Appellato
avente ad oggetto: azione di reintegrazione nel possesso di servitù di passaggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza già fissata per la data del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, l'avv. Filippo Racco, nell'interesse dell'appellante sig. , richiamava ogni eccezione, istanza, difesa e Parte_1
ragione, in fatto e in diritto di cui agli atti del primo giudizio, nonché ai motivi, istanze istruttorie e conclusioni di cui all'atto di citazione in appello e ai successivi atti processuali. Impugnava e contestava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta dell'appellato sig. , nonché Controparte_1
ai successivi atti di causa, poiché inammissibili, destituiti di fondamento logico- giuridico e strumentali. Insisteva, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., previa revoca dell'ordinanza collegiale del 21/06/2024, nell'acquisizione della documentazione allegata alle note.
L'avv. Rosa Ada Clemeno, nell'interesse dell'appellato, formulava le seguenti conclusioni “si riporta a tutte le conclusioni, deduzioni, eccezioni, richieste e quanto altro già dedotto, eccepito e concluso per parte appellata nell'atto di costituzione in appello, da intendersi qui interamente riportati e trascritti chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede, altresì, il rigetto dell'appello per le
pag. 2/23 motivazioni indicate in atti e l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per azione di reintegra nel possesso della servitù di passaggio, depositato il 27/03/2014 adiva dinanzi al Tribunale di CR Controparte_1
, affermando di essere proprietario dell'unità immobiliare sita Parte_1
nel Comune di Placanica, via San Tommaso, in catasto censita al foglio 30, particella 438 sub 4, p.t., in virtù di aggiudicazione all'asta pubblica tenutasi addì
03/07/2012 davanti al Tribunale di CR - Sezione Fallimentare.
Esponeva di aver esercitato l'accesso al detto immobile adibito a garage e magazzino, fin dal momento dell'acquisto, anche con la propria autovettura
Renault Clio targata CC601JL, attraverso limitrofa porzione fondiaria in catasto al foglio 30, particella 439, intestata al e destinata, anche dai precedenti CP_1
proprietari, al passaggio fino all'ingresso del vano stesso sia con mezzi meccanici, sia pedonale poiché unica via di collegamento con la strada pubblica del
Comune di Placanica.
Asseriva che, nel mese di luglio del 2013, nei pressi dell'unità immobiliare come sopra da lui acquistata, , in modo illegittimo ed arbitrario, aveva Parte_1
del tutto ostruito il sopra descritto passaggio a seguito della costruzione di un manufatto in muratura, con conseguente impedimento per il di potere CP_1
regolarmente esercitare il passaggio e, pertanto, chiedeva l'integrale demolizione dell'opera.
Si costituiva in giudizio , eccependo, preliminarmente, il difetto Parte_1
di legittimazione attiva del in quanto questi, al momento del deposito del CP_1
ricorso, risultava mero aggiudicatario provvisorio dell'immobile in catasto identificato come magazzino, con conseguente assoluta insussistenza di pag. 3/23 dimostrato possesso tutelabile per un immobile ancora compreso nella massa attiva fallimentare.
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dal negando che CP_1
questi mai avesse avuto accesso al magazzino identificato con la particella 438 sub 4 con mezzi meccanici e, pure, avendo sottolineata la legittimità del proprio operato in quanto sorretto da regolari autorizzazioni edilizie e amministrative.
Il procedimento veniva istruito con assunzione di prova testimoniale, previo deposito di note autorizzate.
Con ordinanza dell'11/02/2015, il Giudice, in accoglimento del ricorso, condannava ad abbattere, o ad arretrare, il muro in questione, Parte_1
costruito sulla particella 439, ponendolo ad una distanza tale dall'immobile contrassegnato dalla particella 438, in guisa da consentire il passaggio di un'autovettura e l'ingresso di essa all'interno del locale di proprietà del ricorrente.
Avverso tale ordinanza, il resistente interponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al R.G. n. 256/2015 del Tribunale in composizione collegiale che, con ordinanza del 19/05/2015, confermava il gravato provvedimento cautelare.
§§§
Con istanza ex art. 703, comma 4, c.p.c., chiedeva la prosecuzione del Parte_1
giudizio di merito del procedimento possessorio, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate, previa integrale revoca dell'ordinanza cautelare.
Nelle more del giudizio di merito, in esecuzione di ordinanza ex art. 669- duodecies c.p.c. del 27/02/2016, pronunciata dal Giudice Designato, nel sub- procedimento R.G. n. 496-1/2014 promosso ad impulso di , Controparte_1
veniva interamente abbattuto, ad opera e spese del resistente, sia il muro di recinzione, sia l'annesso marciapiedi cementizio, così da consentire l'accesso dell'autovettura del nel locale. CP_1
A seguito della sopravvenuta totale demolizione dei manufatti sopra descritti,
insisteva nella richiesta di integrale ristoro risarcitorio. Parte_1
pag. 4/23 Istruita la causa con assunzione di prova testimoniale, precisate le conclusioni, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
§§§
Con sentenza n. 688/2020 del 28/10/2020, in pari data pubblicata, il Tribunale di
CR, definitivamente pronunciando così statuiva: “conferma l'ordine di reintegrazione nel possesso di cui alla ordinanza dell'11.02.2015 del Tribunale di
CR (così come confermato in sede di reclamo con l'ordinanza del 15.05.2015); - condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite Parte_1
che si liquidano in € 700,00 per la fase di merito e € 300,00 per la fase ex art. 669 duodecies c.p.c.., oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge”.
Preliminarmente, il Giudice di prime cure, precisava che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. Rilevava che, nel caso di specie,
l'eccezione del in merito alla mancanza di legittimazione ad agire del Parte_1
considerato solo mero aggiudicatario all'asta dell'immobile, riguardava il CP_1
titolo di proprietà e la situazione catastale dell'immobile, profili che esorbitano dal giudizio possessorio.
Il Tribunale, premettendo i presupposti e le condizioni dell'azione di reintegrazione, confermava il provvedimento interdittivo di accoglimento dell'azione inoltrata, atteso che era emersa la prova della fondatezza dell'azione possessoria, ovverosia della lesione del possesso (c.d. ius possessionis) dedotta dal sig. e lo spoglio. CP_1
Specificava che l'attività istruttoria svolta, in particolare le deposizioni dei testi del ritenuti attendibili, unitamente agli altri elementi acquisiti, tanto CP_1
nella fase sommaria quanto nella presente fase di merito, permetteva di ritenere dimostrata sia la situazione di possesso vantata dal sia CP_1
l'intervenuto spoglio.
pag. 5/23 La circostanza che i testi e gli informatori di non avessero mai assistito Parte_1
al passaggio del a bordo del veicolo non era di per sé incompatibile con CP_1
l'esercizio del possesso di una servitù discontinua.
Affermava l'irrilevanza della circostanza del fermo amministrativo sull'autovettura del in quanto l'apposizione del vincolo non poteva di CP_1
certo escludere che vi era stato un concreto utilizzo della autovettura al fine di accedere al locale oggetto di causa.
Riteneva parimenti irrilevante il dato della destinazione d'uso del bene, circostanza del tutto ininfluente in un giudizio in cui assumeva rilievo esclusivamente la situazione di fatto, indipendentemente dalla regolarità del materiale utilizzo del bene.
Considerava provata l'azione di spoglio atteso che , vivendo sui luoghi di Parte_1
causa non poteva non sapere che la costruzione del muro a distanza di 1,5 m dall'immobile nella disponibilità del avrebbe impedito il transito di CP_1
autovetture.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, atteso l'accoglimento della domanda, applicava il principio di soccombenza.
§§§
Con atto di citazione del 19.04.2021 proponeva appello Parte_1
avverso l'indicata sentenza, rassegnando i motivi che di seguito si riportano.
“I. Violazione e/o falsa applicazione di legge - Difetto di legittimazione attiva e/o di legittimazione ad agire - Vizio e/o illogicità di motivazione”.
Parte appellante lamentava l'erronea valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine all'eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva del
CP_1
Affermava che l'azione di reintegrazione prevista dall'art. 1168 c.c. perseguiva lo scopo di restituire il possesso della cosa, o anche la sua detenzione, a chi ne fosse pag. 6/23 stato spogliato, sicché, in materia di tutela del possesso, colui che lamentava lo spoglio, violento o clandestino, di un bene, doveva offrire la prova della preesistenza di una situazione possessoria tutelabile, nonché la prova rigorosa sia della titolarità della situazione soggettiva sia dei presupposti soggettivi e oggettivi dello spoglio dedotto.
Ai fini della legittimazione attiva, così come della legittimazione ad agire, tale prova rigorosa, tuttavia, non risultava essere stata assolta dall'appellato, in ossequio all'art. 2697 c.c., né nel procedimento possessorio né nel successivo giudizio di merito.
Al riguardo, l'appellante riteneva inattendibili le dichiarazioni degli informatori.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1143 e 2697 c.c., 244 c.p.c.) -
Erronea valutazione delle risultanze documentali e istruttorie - Vizio e/o illogicità di motivazione”
Parte appellante deduceva l'erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure, il quale riteneva dimostrata, da parte dell'appellato, una situazione di possesso equivalente a una servitù di passaggio, anche carrabile, esercitata attraverso la porzione fondiaria censita al foglio 30, particella 439, di proprietà dell'appellante, per accedere al locale adibito a garage e magazzino (part. 438 sub 4), acquistato dal il 03/07/2012. CP_1
L'appellante sosteneva che, sulla base delle complessive emergenze probatorie, il
Tribunale incorreva in una valutazione erronea dell'attendibilità dei testi e degli informatori dell'appellato. In particolare, con riferimento al teste Tes_1
, padre dell'appellato, egli ribadiva di avere tempestivamente eccepito
[...]
l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., poiché il teste dichiarava di essersi personalmente opposto all'inizio dei lavori di costruzione del muro per
“rivendicare” i diritti di passaggio pretesi dal figlio, così rivelando un evidente interesse nella lite.
pag. 7/23 Sottolineava inoltre che lo stesso teste ammetteva un esercizio discontinuo del passaggio, riferendo che, dal 2010 in avanti, il figlio “a volte” accedeva all'immobile adibito ad autorimessa, circostanza che, secondo l'appellante, smentiva l'esistenza di un possesso continuo e attuale, indispensabile ai fini della tutela possessoria.
Parte appellante lamentava, altresì, che il Giudice di primo grado non valutava in modo logico e completo le deposizioni dei propri testi e informatori, i quali avevano escluso di avere mai visto l'appellato transitare con autovettura sulla particella 439. La sentenza, secondo l'appellante, ricostruiva il valore delle deposizioni dei testi dell'appellante a un limitato arco temporale, fondandosi su una mera supposizione, e ometteva di considerare il periodo antecedente, rilevante ai fini dell'accertamento del possesso.
L'appellante deduceva, infine, che il Tribunale non applicava correttamente l'art. 1143 c.c., secondo cui il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore si fondi su un titolo idoneo, nel qual caso il possesso si presume risalente alla data del titolo. Nel caso di specie, il disponeva, al CP_1
momento dell'azione interdittale, del solo decreto di aggiudicazione provvisoria, inidoneo a produrre effetti definitivi e dunque privo della capacità di fondare la presunzione di cui all'art. 1143 c.c.
“III. Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 2697 c.c. e. 214, D. lgs.
285/1992) - Erronea valutazione della prova documentale - Vizio e/o illogicità di motivazione”
Parte appellante specificava che l'asserita servitù di passaggio con mezzi meccanici non poteva essere tutelata in sede giudiziale, poiché il relativo esercizio avveniva mediante la circolazione dell'autovettura dell'appellato, mezzo che risultava sottoposto a fermo amministrativo sin dall'1/06/2010 e che, alla data di proposizione del procedimento interdittale (27/03/2014), era ancora gravato da tale vincolo. Sosteneva che, in presenza del fermo pag. 8/23 amministrativo, la circolazione del veicolo era vietata in modo assoluto, ai sensi dell'art. 214 del Codice della Strada, e ciò anche all'interno di un'area privata come quella dei luoghi oggetto di causa, come risultava dalla documentazione prodotta dall'appellante nel giudizio di primo grado.
L'appellante ha, quindi, concluso indicando le parti della sentenza da modificare
▪ “per il primo motivo di gravame, nella parte in cui ha omesso di dichiarare
l'inammissibilità del procedimento possessorio per difetto di legittimazione attiva e/o di legittimazione ad agire dell'appellato
▪ per il secondo motivo di gravame, nella parte in cui ha erroneamente valutato le complessive risultanze probatorie e documentali, avendo infine ritenuto lo spoglio dell'asserita servitù di passo esercitata dall'appellato;
▪ per il terzo motivo di gravame, nella parte in cui ha omesso di valutare la condotta antigiuridica dell'appellato per violazione del divieto di circolazione dell'autovettura, di sua proprietà, in strumentale relazione al preteso esercizio del diritto reale di godimento;
▪ nella parte in cui, in dispositivo, ha confermato l'ordine di reintegrazione nel possesso di cui alla ordinanza dell'11/02/2015 (confermato in sede di reclamo dalla ordinanza del 19/05/2015);
▪ nella parte in cui, in dispositivo, ha inoltre condannato l'appellante al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite come ivi pure liquidate”.
§§§
Si costituiva in giudizio , il quale impugnava e contestava il Controparte_1
dedotto dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'impugnazione per infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.01.2024 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza dell'appellante di rinnovazione della prova testimoniale, rinviava al merito la valutazione della richiesta della CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pag. 9/23 Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante ha gravato la pronuncia di primo grado nel punto in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento possessorio per difetto di legittimazione attiva e ad agire del CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Parte appellante ha gravato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del procedimento possessorio per asserito difetto di legittimazione attiva e ad agire del sig. CP_1
La doglianza non merita accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza costante, la legittimazione ad agire va verificata sulla base della sola prospettazione compiuta dall'attore, senza alcuna anticipazione dell'accertamento sull'effettiva titolarità del diritto dedotto, che attiene invece al merito della domanda.
Ciò implica che l'eccezione di difetto di legittimazione ricorre soltanto quando dalla stessa prospettazione attorea emerga che il diritto fatto valere non appartiene al soggetto che agisce.
Diversamente, quando, come nel caso di specie, la parte convenuta non contesta la corrispondenza formale tra attore e soggetto legittimato, ma nega la concreta esistenza della situazione possessoria e dei presupposti dello spoglio, essa non solleva un'eccezione di legittimazione, bensì una questione di merito, da esaminarsi nel merito dell'azione possessoria.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente affermato che l'azione di reintegrazione presuppone l'esistenza di un rapporto possessorio, ossia un potere di fatto che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e, correlativamente, la deduzione di una condotta idonea a configurare lo spoglio.
pag. 10/23 L'appellante, al contrario, ha insistito su questioni attinenti al titolo di proprietà, alla pendenza della procedura fallimentare del padre dell'appellato e alla situazione catastale del bene: tutti profili che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, esorbitano dall'oggetto del giudizio possessorio, che concerne esclusivamente la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio.
La doglianza dell'appellante, pertanto, non incide sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il sig. aveva infatti prospettato in modo chiaro di CP_1
esercitare un potere di fatto sul bene, mediante il passaggio attraverso la particella di proprietà dello per accedere al garage e aveva dedotto che Parte_1
tale potere era stato interrotto dalla costruzione del muro, configurata come condotta di spoglio.
Alla luce di tali allegazioni, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire del essendosi questi qualificato come soggetto CP_1
che assumeva di essere stato spogliato del proprio possesso e come titolare della situazione possessoria la cui reintegrazione domandava.
Quanto alle deduzioni dell'appellante sulla pendenza della procedura fallimentare che aveva interessato , padre dell'attuale Testimone_1
appellato, va osservato che il fallimento in questione – dichiarato con sentenza n.
38 del 21/05/1991 (R.F. n. 769) dal Tribunale di CR, Sezione Fallimentare – aveva riguardato esclusivamente i soci della tra i quali Controparte_2
appunto il solo , e non già , rimasto del tutto estraneo Tes_1 Controparte_1
alla procedura.
È pacifico in atti che il garage oggetto di causa sia stato incluso nella massa attiva del fallimento del padre;
tuttavia, tale circostanza non ha interferito con la posizione possessoria del figlio, poiché l'art. 42 l.fall. si limita a imporre un vincolo di indisponibilità sui beni del fallito, senza incidere sul potere di fatto esercitato da terzi né determinare alcuna interruzione del possesso.
pag. 11/23 In ogni caso, questo profilo non assume carattere dirimente nel presente giudizio, poiché dagli atti risulta documentalmente che era già Controparte_1
divenuto possessore del bene nel 2012, in seguito all'aggiudicazione disposta dal Tribunale di CR, inizialmente provvisoria e successivamente divenuta definitiva, come comprovato dal verbale di aggiudicazione, dalle quietanze di pagamento e dal successivo decreto di trasferimento prodotto nel giudizio di merito.
Pertanto, al momento dello spoglio, rivestiva la qualità di Controparte_1
possessore del bene compreso nel fallimento paterno, oltre che di aggiudicatario del medesimo, ed era quindi pienamente legittimato a proporre l'azione di reintegra, restando irrilevante la deduzione dell'appellante circa l'inclusione dell'immobile nella massa attiva del fallimento di . Testimone_1
§§§
Con altro motivo parte appellante ha lamentato che il primo Giudice è incorso in una erronea valutazione delle complessive risultanze istruttorie, in particolare, sull'attendibilità dei testi e degli informatori.
Le doglianze sono prive di pregio.
Preliminarmente, si rileva che parte appellante nell'atto di gravame ha affermato di avere sollevato tempestivamente eccezione di incapacità a testimoniare ex art.246 cpc, in sede di escussione del teste , padre Testimone_1
dell'appellato.
Si evidenzia che dall'esame del verbale dell'udienza del 30.01.2019, sede in cui è stato escusso il teste , non vi è alcuna eccezione di incapacità a Testimone_1
testimoniare che l'odierno appellante avrebbe sollevato.
Posto che “l'incapacità a testimoniare, disciplinata dall'articolo 246 c.p.c., non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità
pag. 12/23 della prova” (Cass. Civ. Sez. Unite sentenza n. 9456 del 06/04/2023) e che,
“qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”, nella presente sede di gravame, l'eccezione di cui sopra ed è da ritenersi del tutto inammissibile.
Passando all'esame delle censure formulate dall'appellante in ordine alla pretesa erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali escusse, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Rientrano, pertanto, nel potere esclusivo del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle deposizioni, la selezione delle risultanze ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti controversi ed il riconoscimento di un maggiore peso probatorio ad alcune testimonianze rispetto ad altre.
Costituisce vizio della motivazione soltanto l'obliterazione di elementi decisivi ovvero l'adozione di un percorso argomentativo manifestamente illogico o incoerente. Non ricorre tale evenienza quando il giudice dia conto, in modo chiaro e non contraddittorio, delle ragioni che lo hanno indotto a preferire alcune emergenze istruttorie ad altre.
In questo solco si colloca il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, costituiscono apprezzamenti di
pag. 13/23 fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento» (Cass. civ., 23 luglio 2021,
n. 21174).
Alla luce di tali principi, la censura non può trovare accoglimento.
Il Tribunale ha illustrato con chiarezza le ragioni per cui, a seguito dell'attività istruttoria svolta sia nella fase sommaria sia nella fase di merito, ha ritenuto dimostrata l'esistenza della situazione possessoria vantata dal e CP_1
l'avvenuto spoglio. Ha richiamato, in modo analitico e coerente, le dichiarazioni degli informatori e dei testimoni , Testimone_2 Testimone_3
e , evidenziandone la Testimone_4 Testimone_5 Testimone_1
convergenza e l'attendibilità.
Dalle deposizioni dei testi sopra richiamati è emerso, in modo univoco e privo di contraddizioni, che il sig. accedeva abitualmente al garage Controparte_1
attraverso il terreno limitrofo di proprietà del sig. , anche Parte_1
, e non solo, con la propria autovettura (è emerso dalle deposizioni dei testi e che egli utilizzava il garage anche per portare avanti il Tes_2 Tes_5
proprio hobby di meccanico e che, quindi, accedeva all'immobile con automobili e/o pezzi di motori per effettuare riparazioni), fino al momento in cui la costruzione del muro, nel luglio del 2013, aveva reso impossibile il transito.
Tali testimonianze sono state ritenute, con motivazione logica, maggiormente affidabili rispetto a quelle di segno contrario indicate dall'appellante.
Pertanto, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione delle prove e ha adeguatamente motivato la preferenza accordata alle deposizioni ritenute più attendibili.
Quanto alla prova dello spoglio essa è emersa senza equivoci dalle prove assunte. In particolare, nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri di
Placanica, intervenuti sul posto a seguito della richiesta del gli operanti CP_1
pag. 14/23 hanno dichiarato che la costruzione del muro che lo “stava per Parte_1
intraprendere” avrebbe reso impossibile l'accesso al garage con l'autovettura, circostanza che dimostra l'effettività del passaggio esercitato sino a quel momento, oltre che lo spoglio.
Parte appellante ha lamentato, anche, come accennato sopra, che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le deposizioni dei propri testi, ossia i sigg. , e , i quali avevano Testimone_6 Testimone_7 CP_3
riferito di non aver mai visto transitare l'odierno appellato. Da ciò l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ravvisato elementi compatibili con l'esercizio di una servitù discontinua.
La censura non è fondata.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la mancata percezione del transito da parte dei testi dell'appellante non è sufficiente a escludere l'esercizio del passaggio, non potendo tali dichiarazioni considerarsi idonee a neutralizzare le molteplici testimonianze di segno contrario, univoche e concordanti, raccolte nel corso dell'istruttoria, essendo peraltro limitate al solo periodo coincidente con l'esecuzione dei lavori.
Non dirimente risulta quanto affermato dalla teste , moglie dello Testimone_8
, che ha dichiarato di non aver mai osservato il passaggio del Parte_1 CP_1
con il veicolo e ha sostenuto che tale transito sarebbe stato impossibile per la presenza di un marciapiede alto circa 15 cm e largo un metro. Tale affermazione risulta, però, smentita dal fatto che le forze dell'ordine, intervenute il giorno dell'avvio dei lavori, hanno trovato l'autovettura del all'interno del CP_1
garage, circostanza che dimostra l'assenza di ostacoli tali da impedire l'accesso carrabile.
Analoga conferma proviene dalle dichiarazioni rese da , figlio Testimone_9
dello , il quale, nella denuncia-querela sporta contro il ha Parte_1 CP_1
pag. 15/23 riferito che, all'inizio dei lavori di costruzione del muro, erano insorti contrasti con il e con il sig. , poiché l'opera avrebbe impedito CP_1 Testimone_1
l'accesso al garage;
ha inoltre aggiunto che il per comprovare la propria CP_1
tesi, aveva prontamente spostato la propria autovettura all'interno del locale, arrivando quasi a investirlo, confermando così la possibilità del passaggio del veicolo fino al garage.
Quanto alla presenza del presunto marciapiede, mentre i testimoni di hanno descritto un rialzo di 10–15 cm, quelli del hanno parlato Parte_1 CP_1
di una semplice gettata di cemento. ha, infatti, dichiarato che Testimone_4
«fuori dal garage mio figlio può aver gettato del cemento, ma non c'è mai stato un marciapiede», affermazione confermata da , secondo cui «fuori Testimone_3
dal garage di mio nipote non c'era un vero e proprio marciapiede, ma una gettata di cemento». Comunque, alla luce anche del materiale fotografico in atti, si deve escludere che un dislivello così modesto potesse impedire l'accesso al locale.
In definitiva, pertanto, il fatto che i testi e gli informatori dell'appellante non abbiano mai assistito al passaggio del con il veicolo non è, di per sé, CP_1
incompatibile con l'esercizio della servitù di natura discontinua. A fronte della prova fornita dal dell'uso del garage e dell'effettivo esercizio del CP_1
passaggio, la mancata percezione del transito da parte di altri soggetti non consente di negarne l'esistenza, potendo tale passaggio, in ragione della destinazione del locale a garage o magazzino, non avvenire quotidianamente né a tutte le ore del giorno.
Sul punto la giurisprudenza afferma infatti che, in tema di servitù discontinue,
l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando
pag. 16/23 possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore”
(Cass. Civ. Sez. 2 Ordinanza n. 9626 del 10/04/2024).
Proprio in relazione alle circostanze sopra richiamate, che il Tribunale ha valorizzato quali elementi idonei a confermare l'effettivo esercizio del passaggio da parte del l'appellante ha formulato un ulteriore motivo di censura. CP_1
Egli sostiene che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 1143 c.c., il possesso attuale non legittima la presunzione di un possesso anteriore, salvo che il possessore disponga di un titolo che fondi il suo possesso;
in tale ipotesi il possesso si presumerebbe risalente alla data del titolo.
L'assunto non è condivisibile.
Il principio che informa l'art. 1143 c.c. opera esclusivamente nei casi in cui il possessore faccia valere un titolo idoneo all'acquisto della proprietà o di un diritto reale, poiché è nella natura stessa dell'acquisto a titolo derivativo che il trasferimento del diritto comporti anche l'acquisizione del correlato possesso.
Proprio per questa ragione, la norma non può trovare applicazione nell'ambito della servitù di passaggio oggetto del presente giudizio, la quale non trae la propria tutela dall'esistenza di un titolo formale, ma dall'accertamento della situazione di fatto esercitata sul fondo servente.
Nel caso in esame, infatti, l'indagine del Tribunale non è stata affatto condotta sulla base della presunzione legale di cui all'art. 1143 c.c., bensì sulla concreta verifica, mediante le prove raccolte, dell'esistenza di un esercizio di fatto del passaggio fino al momento in cui la costruzione del muro ne ha impedito l'utilizzo.
§§§
pag. 17/23 Con altro motivo parte appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure non ha considerato il fatto che l'autoveicolo del sig. era sottoposto Controparte_1
al fermo amministrativo fin dal 01.06.2010.
La doglianza non merita accoglimento.
Si evidenzia che le vicende attinenti il divieto di circolazione dell'autoveicolo non sono rilevanti, né possono essere oggetto di esame da parte del giudice, attesa la diversità dall'oggetto della domanda.
La documentazione in atti afferente alle condizioni di fermo dell'autoveicolo non può andare ad influire sulle valutazioni del giudice di prime curie sui presupposti dell'azione di reintegra nella servitù di passaggio.
E' dirimente, infatti, non solo la circostanza che l'apposizione del vincolo non esclude che il utilizzasse ugualmente l'autoveicolo, ma che gli atti di CP_1
causa hanno dimostrato che egli utilizzava il garage anche per altri fini, legati al suo hobby di meccanico.
Quindi, è condivisibile quanto statuito dal Tribunale nella parte della sentenza
“Non dirimente risulta, inoltre, la circostanza del fermo amministrativo sull'autovettura del enfatizzata anche in questa sede dal , in CP_1 Parte_1
quanto l'apposizione del vincolo non può di certo escludere che vi sia stato un concreto utilizzo della autovettura al fine di accedere al locale oggetto di causa.
Sulle richieste istruttorie
I. Con riferimento alla nuova produzione documentale richiesta dall'appellante con nota di deposito del 4.3.2023 e a quella richiesta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18.06.2025, si osserva quanto segue.
La produzione richiesta con nota di deposito del 4.3.2023 concerne la
Sentenza n. 883/2021 (R.G. n. 448/2016) del 21/11/2021, pubblicata in data
29/11/2021, per il giudizio promosso, in punto di usucapione, dai sig.ri Tes_2
e contro l'appellante e nei confronti della Curatela del
[...] Parte_2
pag. 18/23 nonché dei soci illimitatamente Controparte_4
responsabili.
Nella suddetta sentenza, il Tribunale di CR, nell'avere accolto la domanda dei suddetti attori, li ha dichiarati entrambi proprietari, per intervenuta usucapione, di una porzione di terreno agricolo censita in catasto dei terreni del Comune di
Placanica al foglio di mappa 30, particella 732/AAB. Per effetto di frazionamento del 06/05/2014, la particella catastale usucapita è derivata dalla particella già censita in catasto dei terreni al foglio di mappa 30, particella 439, interamente soppressa, intestata all' odierno appellante, attraverso la quale il CP_1
esercitava il passaggio veicolare.
La produzione di detto atto è inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c.; anche a voler considerare tale decisione come atto sopravvenuto, essendo stata pubblicata nel 2021, anno di instaurazione dell'appello, essa rimane del tutto irrilevante ai fini della presente decisione. Il giudizio possessorio ha, infatti, ad oggetto esclusivamente la verifica dell'esistenza del possesso di fatto esercitato dal al momento dello spoglio e della condotta impeditiva posta CP_1
in essere dall'appellante, senza alcuna interferenza con le questioni relative alla titolarità del fondo servente o alle eventuali vicende petitorie che lo abbiano interessato.
L'accertamento, contenuto nella sentenza n. 883/2021, dell'usucapione della porzione di terreno già censita al foglio 30 particella 439 da parte di soggetti terzi non incide né sulla sussistenza del possesso esercitato dal fino al luglio CP_1
2013, né sulla qualificazione dello spoglio, né sui presupposti dell'azione possessoria ex art. 1168 c.c. L'eventuale mutamento della titolarità del fondo servente, peraltro successivo alla proposizione dell'azione, non elide né retroagisce sulla situazione di fatto oggetto di causa.
Quanto alla produzione richiesta con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
18.06.2025, costituita da n. 10 fotografie (di cui n. 5 eseguite in data 17/04/2025
pag. 19/23 e n. 5 in data 10/06/2025), le quali riproducono l'attuale stato dei luoghi oggetto di causa, deve ribadirsi l' inammissibilità.
È noto che l'art. 345, comma III, c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui applicabile (risalendo la sentenza di 1° grado al 2020, e, dunque, risultando senz'altro successiva alla novella di cui al D.L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L.
n. 134/2012), prevede che non è consentita la produzione in appello di nuovi documenti e pone un divieto di produzione di documenti nuovi di carattere assoluto, senza che assuma rilevanza neanche l'eventuale indispensabilità degli stessi, essendone invece eccezionalmente ammissibile l'esibizione solo se la parte dimostri di non avere potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, occorrendo, dunque, esattamente come per la rimessione in termini, che la parte provi che la produzione non tempestiva sia stata “cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” e “che presenti i caratteri dell'assolutezza”
( Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506 e Cass. civ., 1/07/2022, n. 21041, nonché Cass. civ.,
7/07/2023, n. 19384; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27726; Cass. civ., Sez. un., 18/12/2018,
n. 32725; Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135).
Condizioni, queste ultime, che non ricorrono nel caso di specie trattandosi di fotografie che risultano del tutto irrilevanti, poiché documentano lo stato attuale dei luoghi, quando invece la valutazione richiesta nel presente giudizio riguarda esclusivamente la situazione di fatto al momento dello spoglio. Lo stato dei luoghi è stato già oggetto di accertamento nella fase possessoria e in quella di merito di primo grado e costituisce elemento ormai consolidato, sicché la documentazione fotografica sopravvenuta non apporta alcun contributo utile alla decisione.
II. Con riferimento alla richiesta dell'appellante di rinnovazione di prova testimoniale, formulata in atto di appello, sugli articoli di cui alla memoria ex art. 183, comma 6 n. 1), c.p.c. del 26/10/2016 (p. 8, sub IV, A-B-C) del giudizio di merito possessorio interrogativamente preceduti da “vero”, con gli stessi testi
pag. 20/23 escussi nel primo grado di giudizio sig.ri , , CP_3 Testimone_7
, e , si conferma la loro Testimone_9 Testimone_6 Controparte_5
inammissibilità e, per l'effetto, la Corte rigetta la richiesta di di Parte_1
revoca dell'ordinanza del Collegio del 21.06.2024.
Si evidenzia che l'odierno appellante, durante il giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni non aveva riproposto alcuna richiesta di prova testimoniale.
In sede di comparsa conclusionale aveva rinnovato la richiesta di prova testimoniale ex art. 257 c.p.c., chiedendo l'audizione del teste ing. Tes_10
per come formulata nel verbale di udienza del 24/04/2019.
[...]
Dunque, la richiesta è stata limitata solo a quanto sopra richiamato, ben diversa da quella articolata in sede di appello, afferente a testi e a circostanze differenti da quanto era stato formulato con la comparsa conclusionale in primo grado, testi i quali, in ogni caso, non sono da ritersi rilevanti ai fini del decidere per le ragioni sopra esposte.
III. Per tutte le ragioni sopra articolate poste a sostegno del dichiarando rigetto del presente gravame, è da ritenersi irrilevante ai fini del decidere la richiesta di ctu formulata dall'appellante, relativa all'accertamento dell'attuale stato dei luoghi.
§§§
Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto complessivamente precede, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre dichiarare come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
§§§
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
pag. 21/23 In ragione del rigetto dell'impugnazione va pronunciata, ex art. 91 c.p.c., la condanna di alla rifusione delle spese di questo grado di Parte_1
giudizio in favore della parte appellata costituita.
Posto che, il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.
(Cass., Sez. I, 22 novembre 2011 n. 24644) e non è possibile conoscere la rendita catastale del fondo dominante e che, pertanto, il valore della lite è indeterminabile (scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00), le spese di questo grado di giudizio vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, € 3.045,00, per fase trattazione/istruttoria (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II 29857/2023), € 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 688/2020 del 28/10/2020, in pari data pubblicata CP_1
dal Tribunale di CR, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello
, cosi deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025 Parte_3
pag. 22/23 La cons. est. La Presidente dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 23/23