TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/12/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1848/2022, avente a oggetto
“somministrazione”, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Asciano, via Dante Alighieri n. 3, presso lo studio dell'avv.
CO NC, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Montepulciano, via di Gracciano del Corso n. 53, presso lo studio dell'avv. Roberto Romagnoli, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Cesare Giovanni Grassini e Alessandro Aloia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da (d'ora Parte_1
Cont innanzi “ ) avverso il decreto ingiuntivo n. 436/22 (RG: 1155/2022) emanato dall'intestato Tribunale il 16.6.2022 in favore di (d'ora Controparte_1
pagina 1 di 6 innanzi “ ), per l'importo di € 26.607,86, quale credito nascente dal mancato saldo di CP_3 cinque fatture emesse nel periodo luglio-dicembre 2019 per la fornitura di energia elettrica.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, eccependo da un lato la carenza di prova sull'esistenza del rapporto di somministrazione, sulla fornitura di energia e sui consumi effettivi, dall'altro la prescrizione biennale maturata ai sensi dell'art. 1, co. 4 della L. 205/2017.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 31.1.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 9.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 26.607,86, contabilizzata in CP_3 cinque fatture emesse tra luglio e dicembre 2019, quale prezzo dell'energia elettrica Cont fornita a nel periodo compreso tra giugno e novembre 2019 (all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo e all. 2 della comparsa di risposta).
L'ingiunta ha contestato sia l'esistenza di un rapporto negoziale con sia la fornitura CP_3 asseritamente resale, sia i consumi rilevati, eccependo infine la prescrizione biennale di cui all'art. 1, co. 4 della L. 205/2017, avendo ricevuto il primo sollecito di pagamento a giugno 2022, con la notifica del decreto ingiuntivo.
Ebbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus Cass. n. 826/2015). pagina 2 di 6 Nella fattispecie, ha assolto all'onere della prova che le incombeva ex art. 2697, co. CP_3
Cont 1 c.c., depositando in giudizio il contratto stipulato con (all. 1 della comparsa di risposta) e allegando l'inadempimento di quest'ultima all'obbligazione di pagarle i corrispettivi dell'energia fornitale nel semestre giugno-novembre 2019, dettagliati nelle bollette prodotte, a loro volta accompagnate dalla comunicazione di E-Distribuzione s.p.a.
e dalla certificazione della titolarità e dei consumi di energia elettrica della fornitura oggetto di causa (all.ti 3 della II memoria istruttoria).
L'odierna attrice, viceversa, oltre a sollevare un'inconsistente eccezione circa l'esistenza del rapporto di somministrazione con ha contestato genericamente la fornitura e i CP_3 consumi rilevati, pretendendo di addossare sulla convenuta l'onere di dimostrare il fondamento della sua pretesa.
Tuttavia, sul punto giova rimarcare che nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del medesimo, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. ex multis Cass. n. 23699/2016).
Varie pronunce di merito hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (cfr. ex ceteris Trib. Milano n.
515/2020 e Trib. Roma n. 7351/2024).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna, può riportarsi integralmente quanto espresso dalla Cassazione in recenti pronunce (cfr. Cass.
n. 13605/2019, Cass. n. 297/2020 e Cass. n. 21183/2023): “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della pagina 3 di 6 prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non
è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)”.
È stato reputato, infine, che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal
Distributore (cfr. ex pluribus Trib. Milano n. 5827/2020, Trib. Pavia 1115/2021, Trib.
Napoli Nord n. 1605/2022, Trib. Macerata n. 598/2024 e Trib. Ancona n. 1203/2025). Cont Ciò posto, occorre allora evidenziare che a fronte del dettaglio dei consumi accertati e allegati dalla società opposta - documenti sufficienti a supportare il credito azionato secondo la presunzione di veridicità che assiste la rilevazione dei consumi indicati in bolletta -, non ha biasimato la contabilizzazione risultante dalle fatture, né allegando un mancato funzionamento del contatore né una sua manomissione, essendosi a dire il vero limitata a ricollegare l'inverosimiglianza del credito avversario al fatto d'essersi avvalsa pagina 4 di 6 nel tempo di altri fornitori di energia elettrica, ma guardandosi bene dal provare tale assunto.
Le lacune affiggenti le obiezioni attoree non sono state colmate nel corso del giudizio, Cont tant'è che negli atti finali ha concentrato la propria difesa sull'eccepita prescrizione biennale dei crediti di intervenuta ai sensi dell'art. 1, co. 4 della L. 205/2017. CP_3
Eccezione anch'essa priva di pregio. Cont Infatti, la disposizione richiamata da testualmente recita: «Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera».
L'interpretazione della norma letterale e logica, conforme al disposto dell'art. 12 prel., porta a escluderne l'applicabilità alle imprese che non rispettino i requisiti per essere definite microimprese.
Benvero, la norma descrive i destinatari della prescrizione breve come consumatori, microimprese o professionisti.
Alla congiunzione “o”, tuttavia, non può essere attribuito significato di disgiunzione esclusiva: come è noto, infatti, dal punto di visa sintattico, tale congiunzione non ha necessariamente tale valore e, in effetti, nel caso di specie si deve piuttosto ritenere che essa coordini due parti di una stessa frase ed esprima la possibilità che una non escluda l'altra.
Difatti, interpretando la disposizione come applicabile a tutti i professionisti secondo la definizione del Codice del Consumo, perderebbe di senso l'inclusione tra i destinatari delle microimprese, già ricadenti nella definizione di professionista. Tale interpretazione sarebbe, dunque, non conforme alla logica.
La conclusione sopra esposta appare confortata dalla lettura di una delle relazioni dei lavori preparatori della L. 205/2017, da cui può dedursi che l'intenzione del legislatore fosse quella di limitare la prescrizione breve ai soggetti più vulnerabili e cioè all'utente domestico e alle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (richiamata dalla disposizione citata).
pagina 5 di 6 Pertanto, deve ritenersi che la norma de qua vada interpretata nel senso che tra i destinatari figurano:
- i consumatori;
- i professionisti di cui all'art. 3 lett. c), del Codice del Consumo, e dunque «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario», con l'esclusione, però, delle imprese che non ricadono nella definizione di microimpresa.
Nel caso di specie, l'opponente non solo non ha provato, ma neppure allegato, di essere una microimpresa, e quindi nei suoi confronti deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., che ovviamente non è maturata.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 436/22 (RG:
1155/2022) emanato dall'intestato Tribunale il 16.6.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
IO TI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1848/2022, avente a oggetto
“somministrazione”, vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Asciano, via Dante Alighieri n. 3, presso lo studio dell'avv.
CO NC, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Montepulciano, via di Gracciano del Corso n. 53, presso lo studio dell'avv. Roberto Romagnoli, e rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Cesare Giovanni Grassini e Alessandro Aloia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.9.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da (d'ora Parte_1
Cont innanzi “ ) avverso il decreto ingiuntivo n. 436/22 (RG: 1155/2022) emanato dall'intestato Tribunale il 16.6.2022 in favore di (d'ora Controparte_1
pagina 1 di 6 innanzi “ ), per l'importo di € 26.607,86, quale credito nascente dal mancato saldo di CP_3 cinque fatture emesse nel periodo luglio-dicembre 2019 per la fornitura di energia elettrica.
Impugnato il titolo giudiziale, l'attrice ne chiedeva la revoca, eccependo da un lato la carenza di prova sull'esistenza del rapporto di somministrazione, sulla fornitura di energia e sui consumi effettivi, dall'altro la prescrizione biennale maturata ai sensi dell'art. 1, co. 4 della L. 205/2017.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, instando per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
All'esito dell'udienza del 31.1.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 9.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta. ha agito in monitorio per il pagamento della somma di € 26.607,86, contabilizzata in CP_3 cinque fatture emesse tra luglio e dicembre 2019, quale prezzo dell'energia elettrica Cont fornita a nel periodo compreso tra giugno e novembre 2019 (all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo e all. 2 della comparsa di risposta).
L'ingiunta ha contestato sia l'esistenza di un rapporto negoziale con sia la fornitura CP_3 asseritamente resale, sia i consumi rilevati, eccependo infine la prescrizione biennale di cui all'art. 1, co. 4 della L. 205/2017, avendo ricevuto il primo sollecito di pagamento a giugno 2022, con la notifica del decreto ingiuntivo.
Ebbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus Cass. n. 826/2015). pagina 2 di 6 Nella fattispecie, ha assolto all'onere della prova che le incombeva ex art. 2697, co. CP_3
Cont 1 c.c., depositando in giudizio il contratto stipulato con (all. 1 della comparsa di risposta) e allegando l'inadempimento di quest'ultima all'obbligazione di pagarle i corrispettivi dell'energia fornitale nel semestre giugno-novembre 2019, dettagliati nelle bollette prodotte, a loro volta accompagnate dalla comunicazione di E-Distribuzione s.p.a.
e dalla certificazione della titolarità e dei consumi di energia elettrica della fornitura oggetto di causa (all.ti 3 della II memoria istruttoria).
L'odierna attrice, viceversa, oltre a sollevare un'inconsistente eccezione circa l'esistenza del rapporto di somministrazione con ha contestato genericamente la fornitura e i CP_3 consumi rilevati, pretendendo di addossare sulla convenuta l'onere di dimostrare il fondamento della sua pretesa.
Tuttavia, sul punto giova rimarcare che nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del medesimo, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. ex multis Cass. n. 23699/2016).
Varie pronunce di merito hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante (cfr. ex ceteris Trib. Milano n.
515/2020 e Trib. Roma n. 7351/2024).
Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna, può riportarsi integralmente quanto espresso dalla Cassazione in recenti pronunce (cfr. Cass.
n. 13605/2019, Cass. n. 297/2020 e Cass. n. 21183/2023): “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della pagina 3 di 6 prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: - l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. - L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante - deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non
è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)”.
È stato reputato, infine, che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal
Distributore (cfr. ex pluribus Trib. Milano n. 5827/2020, Trib. Pavia 1115/2021, Trib.
Napoli Nord n. 1605/2022, Trib. Macerata n. 598/2024 e Trib. Ancona n. 1203/2025). Cont Ciò posto, occorre allora evidenziare che a fronte del dettaglio dei consumi accertati e allegati dalla società opposta - documenti sufficienti a supportare il credito azionato secondo la presunzione di veridicità che assiste la rilevazione dei consumi indicati in bolletta -, non ha biasimato la contabilizzazione risultante dalle fatture, né allegando un mancato funzionamento del contatore né una sua manomissione, essendosi a dire il vero limitata a ricollegare l'inverosimiglianza del credito avversario al fatto d'essersi avvalsa pagina 4 di 6 nel tempo di altri fornitori di energia elettrica, ma guardandosi bene dal provare tale assunto.
Le lacune affiggenti le obiezioni attoree non sono state colmate nel corso del giudizio, Cont tant'è che negli atti finali ha concentrato la propria difesa sull'eccepita prescrizione biennale dei crediti di intervenuta ai sensi dell'art. 1, co. 4 della L. 205/2017. CP_3
Eccezione anch'essa priva di pregio. Cont Infatti, la disposizione richiamata da testualmente recita: «Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera».
L'interpretazione della norma letterale e logica, conforme al disposto dell'art. 12 prel., porta a escluderne l'applicabilità alle imprese che non rispettino i requisiti per essere definite microimprese.
Benvero, la norma descrive i destinatari della prescrizione breve come consumatori, microimprese o professionisti.
Alla congiunzione “o”, tuttavia, non può essere attribuito significato di disgiunzione esclusiva: come è noto, infatti, dal punto di visa sintattico, tale congiunzione non ha necessariamente tale valore e, in effetti, nel caso di specie si deve piuttosto ritenere che essa coordini due parti di una stessa frase ed esprima la possibilità che una non escluda l'altra.
Difatti, interpretando la disposizione come applicabile a tutti i professionisti secondo la definizione del Codice del Consumo, perderebbe di senso l'inclusione tra i destinatari delle microimprese, già ricadenti nella definizione di professionista. Tale interpretazione sarebbe, dunque, non conforme alla logica.
La conclusione sopra esposta appare confortata dalla lettura di una delle relazioni dei lavori preparatori della L. 205/2017, da cui può dedursi che l'intenzione del legislatore fosse quella di limitare la prescrizione breve ai soggetti più vulnerabili e cioè all'utente domestico e alle microimprese, ai sensi della definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (richiamata dalla disposizione citata).
pagina 5 di 6 Pertanto, deve ritenersi che la norma de qua vada interpretata nel senso che tra i destinatari figurano:
- i consumatori;
- i professionisti di cui all'art. 3 lett. c), del Codice del Consumo, e dunque «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario», con l'esclusione, però, delle imprese che non ricadono nella definizione di microimpresa.
Nel caso di specie, l'opponente non solo non ha provato, ma neppure allegato, di essere una microimpresa, e quindi nei suoi confronti deve applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., che ovviamente non è maturata.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo dev'essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 436/22 (RG:
1155/2022) emanato dall'intestato Tribunale il 16.6.2022;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 2 dicembre 2025.
Il Giudice
IO TI
pagina 6 di 6