Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 2607/2023 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Esiti dell'udienza del giorno 6.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
N. R.G. 2607/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c. del giorno 6.3.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2607/2023, promossa da: ella persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sapienza, in virtù di P.IVA_1 mandato a margine dell'originale del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, esteso anche per il grado di appello
- APPELLANTE - contro
, in persona del Prefetto pro tempore (C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con ricorso depositato il 19.12.2023 nella persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proposto appello avverso la sentenza n. 419/2023 del 29.5.2023 emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce e depositata il 19.6.2023, convenendo in giudizio la CP_1
[...]
A seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita la parte appellata. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.
Nel giudizio dinanzi al GdP di Trebisacce ha proposto Parte_1 opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni prefettizie n. M_IT PR_CSSPC 00051604 del
14.12.2022 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 8-11 CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00051803 del 16.12.2022 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CdS, n. M_IT
PR_CSSPC 00051806 del 16.12.2022 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 8 CdS, n.
00052133 del 21.12.2022 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CP_2
CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00000368 del 04.01.2023 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00000421 del 05.01.2023 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CdS, n. PR_CSSPC 00000425 del 05.01.2023 Area III, per la CP_2 violazione dell'art. 142, comma 8-11 CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00000426 del 05.01.2023 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 8-11 CdS, n. PR_CSSPC 00000427 del 05.01.2023 CP_2
Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00000428 del
05.01.2023 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 7-11 CdS, n. M_IT PR_CSSPC 00000429 del 05.01.2023 Area III, per la violazione dell'art. 142, comma 8-11 CdS, con le quali la Pag. 3 di 6
, rigettando il ricorso in via amministrativa avverso i verbali, rispettivamente, Controparte_1
n. M22204/2022, n. 27069/2022, n. 26029/2022, n. 33625/2022, n. 33538/2022, n. 33255/2022, n. 33127/2022, n. 32973/2022, n. 32952/2022, n. 32901/2022 e n. 32101/2022 del 16.08.2022, tutti emessi dalla Polizia Municipale del Comune di Villapiana, ingiungeva all'odierna società appellante di pagare la complessiva somma di € 4.828,00. Costituitosi in giudizio, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale del CP_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
[...]
Con sentenza n. n. 419/2023 emessa in data 29.5.2023 e depositata il 19.6.2023 il GdP di Trebisacce accoglieva l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1 l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati , compensando integralmente le spese di lite sulla base della positiva delibazione del solo motivo di ricorso posto a fondamento della decisione e della peculiarità della fattispecie in concreto trattata.
3. I motivi di appello. L'appellante ha proposto appello per un unico motivo limitatamente al capo relativo alle spese di lite, in relazione alla liquidazione delle spese. In particolare, l'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha statuito la compensazione delle spese di lite, in violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c., sulla base della seguente motivazione: “la positiva delibazione del solo motivo del ricorso posto a fondamento della decisione e la peculiarità delle fattispecie in concreto trattate inducono a disporre la compensazione delle spese di giudizio”. La motivazione, secondo l'appellante, rappresenta una sola formula di stile, senza che ricorra una soccombenza reciproca o una assoluta novità della questione trattata o un mutamento della giurisprudenza. In particolare, l'appellante deduce che la circostanza per cui il ricorso sia stato accolto in virtù del primo motivo proposto, non è di per sè motivazione idonea per compensare le spese processuali, come non lo è la circostanza della non meglio precisata “peculiarità delle fattispecie in concreto trattate”; peculiarità che non è desumibile dal contesto dell'intera motivazione della sentenza, ma neppure dalle vicende processuali e/o dalla condotta processuale delle parti che possono essere sufficienti a giustificarla.
La decisione di compensazione delle spese processuali, infatti, deve risultare giustificata specificamente, ovvero, quantomeno, dalla motivazione del provvedimento cui accede.
Ne consegue che, nel caso in cui neppure tale motivazione contenga elementi sui quali possa fondarsi la ragione giustificatrice della disposta compensazione, la decisione stessa deve ritenersi invalidamente assunta per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., giacché da essa non è dato trarre alcuna ragione, della disposta compensazione delle spese, essendo palesemente falso il riferimento alla “peculiarità delle fattispecie in concreto trattate”. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: “ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, - Condannare la CP_1
alle spese e compensi di primo grado, e ciò per i motivi di cui sopra;
Con vittoria di spese
[...] e compensi anche del presente grado di giudizio”.
4. I principi che governano il giudizio di appello. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza
n. 7940 del 2019). Pag. 4 di 6
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ.
n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021). Le premesse evidenziate consentono di delimitare l'oggetto della decisione.
5. Nel merito
5.1 Nel merito, l'appellante ha impugnato la sentenza del Giudice di prime cure, con precipuo riferimento al capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio, lamentando la mancanza di motivazione con riferimento alla disposizione da parte del GdP della integrale compensazione delle spese di lite e l'omessa applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.. Giova premettere i principi generali vigenti in materia. Partendo dal quadro normativo, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite a favore della controparte. L'art. 92 co. 2 c.p.c. contempla delle ipotesi di temperamento del principio di soccombenza e ‒ nella sua formulazione vigente ratione temporis in seguito alla riforma di cui all'art. 13 del d.l.
12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162 ‒ prevede la possibilità di provvedere alla compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio unicamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o, ancora, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. co. 2, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, laddove non è ivi prevista la possibilità di compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese processuali anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
È, tuttavia, necessaria la specifica motivazione di dette gravi ed eccezionali ragioni, in quanto clausola generale che conferisce all'art. 92 co. 2 c.p.c. il carattere di norma elastica, adattabile ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 22333/2017; Cass. SS. UU., sent. n. 2572/2012), il quale è chiamato ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, ord. n.
21427/2018). Orbene, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ‒ così come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale ‒ la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione o di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 co. 2 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 4696/2019). Tanto premesso, sulla compensazione il giudice di prime cure ha motivato nel modo seguente: “la positiva delibazione del solo motivo del ricorso, posto a base della decisione, nonché la peculiarità della fattispecie trattata, inducono il giudicante a disporre la compensazione delle spese del giudizio”. Nel caso di specie, con specifico riferimento al capo relativo alle spese del giudizio, è ravvisabile una mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
In effetti, il GdP ha accolto la domanda ritenendo assorbente la positiva delibazione di un unico motivo tra quelli proposti. Pag. 5 di 6
I residui motivi non sono stati esaminati dal GdP, dunque, nulla emerge in sentenza sulla loro fondatezza o meno;
peraltro, il loro rigetto espresso non avrebbe comunque consentito di ritenere l'esistenza di una soccombenza reciproca. Il richiamo all'unicità del motivo esaminato come motivo di compensazione non trova logica giustificazione in alcuna delle ipotesi sopra esaminate.
Il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese deve essere valutato in base ad un criterio unitario e globale rispetto alla decisione di merito e non già rispetto alle singole questioni (Cass., Sez. I, sent. n. 22273/2016).
Più nel dettaglio, anche con riferimento alle ipotesi di opposizione proposta contro una sanzione amministrativa, la valutazione da parte del giudice del merito dell'entità della soccombenza deve essere rapportata all'esito finale della lite (cfr. Cass. n. 7614/1986). Nella specie non può che constatarsi la totale soccombenza dell'Amministrazione resistente. Quanto alla “peculiarità della fattispecie”, esclusa l'ipotesi di reciproca soccombenza, la formula utilizzata non può neppure integrare i concetti di assoluta novità della questione trattata o di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti.
Il GdP, infatti, ha accolto il ricorso di primo grado motivando sulla carenza di motivazione del provvedimento in relazione ai motivi allegati con il ricorso amministrativo. Tali circostanze non rilevano in termini di novità della questione trattata, richiamando il GdP a sostegno della decisione il precedente costituito dalla sentenza n. 391 del 1999 della Corte di cassazione;
né si evidenziano in sentenza mutamenti della giurisprudenza sul punto nel momento dell'introduzione della domanda di primo grado e nel corso del giudizio. La motivazione è inidonea a giustificare la compensazione delle spese di lite anche applicando il
“dictum” della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018, poiché non risultano indicate in motivazione le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per compensare. È noto le gravi ed eccezionali ragioni devono essere espressamente indicate, e tale onere di motivazione non è soddisfatto dal solo uso di formule quali "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018), la "peculiarità della materia del contendere" (Cass. n. 11217/2016), la “peculiarità della fattispecie” (Cass., n. 8918/2015), trattandosi di affermazioni di mero principio ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, sicchè di per sé sole non consentono il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione sulle spese (si vedano, in tal senso, Cass.,
Sez. I, sent. n. 14563/2008; Cass., Sez. VI-5, sent. n. 11217/2016; Cass., Sez. VI-5, ord. n. 14411/2016).
Nella specie, peraltro, nella motivazione non vi è alcun riferimento alla peculiarità della fattispecie sottoposta all'esame, e quindi della presenza di elementi caratterizzanti il caso esaminato che giustificano la deroga al criterio della soccombenza.
5.2 Difettano, per tale ragione, i presupposti per la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per cui l'appello va accolto. In definitiva, in accoglimento dell'appello proposto la sentenza impugnata va in parte riformata e le spese di giudizio del primo grado vanno poste a carico della parte odierna appellata, in considerazione della sua soccombenza, con liquidazione d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 1.101 a € 5.200; c) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) Della estrema semplicità dell'affare; e) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione all'esito di discussione orale;
Pag. 6 di 6
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere aumentati nei limiti previsti dalla legge.
6. Il regime delle spese Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che in sede di appello la ripartizione delle spese deve avvenire tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; c) che tali parametri sono stati aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
d) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione da € 1.101 a € 5.200;
e) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della estrema semplicità dell'affare; g) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione all'esito di discussione orale;
h) degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia della;
Controparte_1 B. ACCOGLIE l'appello proposto ed in PARZIALE RIFORMA della SENTENZA appellata n.° n. n. 419/2023 emessa dal Giudice di Pace di Trebisacce il 29.5.2023 e depositata il 19.6.2023,
ND la parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 98,00 per esborsi vivi ed in complessivi € 632,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. ND parte appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 147,50 per esborsi vivi ed in complessivi € 1276,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 7.3.2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli