CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1824/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. ID RO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC PE FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Panato;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Grani; appellato sulle seguenti conclusioni: per parte appellante:
“1) […]
1 2) In via preliminare e in subordine, nella non creduta ipotesi che la Corte ritenga applicabile d'ufficio la disciplina ex art. 1817 c.c., ribadendo comunque l'eccezione e l'osservazione per cui la controparte nelle proprie domande non ha nemmeno richiesto l'eventuale fissazione del termine, in estremo subordine e per scrupolo di patrocinio si chiede, in riforma della gravata sentenza, che qualora ritenuto applicabile il termine venga sin da subito fissato dalla Corte con scadenza immediata, quindi confermando il decreto opposto ed eventualmente postponendo la provvisoria esecutività al termine individuato;
oppure che, previi i provvedimenti di rito, venga pronunciata immediata ordinanza ex art. 186 ter contenente termine ed ingiunzione di pagamento;
ciò rammentando che sono decorsi già cinque anni dalla dazione delle somme in discorso;
3) Nel merito e in via principale, dichiarare nulla e/o revocare e riformare la sentenza n.
1685/2023 del Tribunale di Verona, Sez. III, Giudice dott. NC Fontana, resa nel procedimento n. 4115/2022, pubblicata in data 06.09.2023 e notificata in data 08.09.2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: dichiarare inammissibile o comunque respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti sopra indicati o per quelli ritenuti d'ufficio e di Giustizia, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare comunque e in ogni caso tutte le domande poste dal sig. in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
4) Nel merito e in via subordinata, annullare e riformare la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Verona, Sez. III, Giudice dott. NC Fontana, resa nel procedimento n. 4115/2022, pubblicata in data 06.09.2023 e notificata in data 08.09.2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare il sig. a pagare la somma di € 30.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del decreto al saldo o dalla data ritenuta di giustizia, in favore
2 dell'appellante, in estremo subordine, previa fissazione di termine, e/o ogni diversa statuizione che importi la riforma della pronuncia di prime cure e l'accertamento del credito del sig. Pt_1
nei confronti del sig. con conseguente condanna al pagamento da
[...] Controparte_1
parte di quest'ultimo al primo;
5) In ogni caso: i.) accertata la manifesta infondatezza dell'opposizione promossa da controparte, nonché la mala fede e/o la colpa grave con la quale è stata instaurata l'odierna controversia, condannare altresì ex art. 96 cpc l'appellato al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella somma equitativamente determinata dalla Corte secondo i parametri previsti nel Protocollo
“Valore Prassi” in uso nel Tribunale di Verona e/o nella misura che la Corte riterrà di giustizia;
ii.) con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis e art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 (manifesta fondatezza e collegamenti ipertestuali), del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Panato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
6) In via istruttoria: Pur ritenendo a) documentali i fatti centrali del contenzioso (dazione somme a titolo di mutuo, mancata restituzione, esclusione della somma qui in contenzioso da quelle compensate con atto notarile – come da contabili bancarie;
b) ulteriormente provati gli stessi anche ex art. 115 cpc per mancata contestazione, per dovere difensivo si chiede la rimessione in istruttoria qualora la Corte adita ritenga non sufficiente la documentazione prodotta e si rinnovano quindi le istanze istruttorie come da memorie ex art. 183 co. vi nn. 2 e 3 e foglio di precisazione conclusioni, qui di seguito trascritte: i) interpello con interrogatorio formale di controparte e prova per testi, su tutti i seguenti capitoli:
1. “Vero che la somma di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 non comprende anche la somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo
3 qui opposto?”;
2. “Vero che la somma di €. 84.500 indicata all'atto della cessione di quota del 14.12.18, come da doc. 10 che si rammostra al teste, comprende esclusivamente le somme di cui ai docc. 4 e 5 che si esibiscono al teste?”;
3. “Vero che la somma di €. 84.500 indicata all'atto della cessione di quota del 14.12.18, come da doc. 10 che si rammostra al teste, comprende anche la somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto come da doc. 6 che si rammostra al teste?”;
4. “Vero che le somme oggetto di compensazione indicate in sede di atto notarile (doc. 10 che si rammostra al teste) sono quelle indicate ai docc. 4 e 5, che si rammostrano al teste?”;
5. “Vero che la somma di € 30.000 cui al doc. 6 che si rammostra al teste è ricompresa in quelle indicate in sede di atto notarile (doc. 10 che si rammostra al teste)?”;
6. “Vero che in data 03.10.2018 il sig. ha ricevuto una somma a titolo di Parte_2
mutuo di € 16.000 da come da doc. 5 che si rammostra al teste, successivamente Parte_1
ne ha restituiti € 1.500 al predetto mutuante ed il residuo mediante l'atto di cessione quote di cui al doc. 10?”;
7. “Vero che il sig. ha restituito € 16.000 al sig. e ciò Parte_2 Parte_1
mediante pagamento in contanti di € 1.500 effettuato personalmente ed € 14.500 mediante compensazione operata dal sig. nell'atto di cui al doc. 10 che si rammostra Controparte_1
al teste?”;
8. “Vero che le ulteriori somme, e cioè € 70.000, che formano gli € 84.500 di cui al doc. 10 derivano dai mutui erogati da di cui al doc. 04, che si rammostra al teste, con Controparte_2
bonifici eseguiti da in favore del sig. di € 35.000 ciascuno, Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente nelle date del 04.04.2018 e 04.05.2018?”;
4 9. “Vero che in data 27.12.2017, come da doc. 6 che si rammostra al teste, il sig.
[...]
ha ricevuto tramite bonifico bancario la somma di € 30.000 dal sig. ”; CP_1 Parte_1
10. “Vero che la somma di € 30.000 ricevuta dal sig. in data 27.12.2017 è Controparte_1
stata restituita al mutuante sig. ”; Parte_1
11. “Vero che il sig. ha ricevuto (personalmente o per/tramite i figli Controparte_1
e dal sig. e/o dalla moglie Parte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
almeno € 114.500, come da docc. 4, 5 e 6 che si rammostrano al teste?”; CP_2
12. “Vero che delle somme di cui ai docc. 4, 5 e 6, che si rammostrano al teste, il sig.
[...]
ne ha restuiti € 84.500 e ciò tramite la cessione quote di cui al doc. 10 che si rammostra CP_1
al teste?”;
13. “Vero che in sede di stipula dell'atto notarile di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, le somme di cui al doc. 6 (esibito al teste) non rientravano nel conteggio svolto tra le parti?”;
14. “Vero che il sig. è a tutt'oggi debitore al sig. almeno delle Controparte_1 Parte_1
somme di cui al doc. 06, che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che in sede di stipula dell'atto notarile di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, le somme di cui al doc. 6 (esibito al teste) sono state incluse tra i conteggi del dovuto e quindi indicate quale acconto in compensazione del prezzo pattuito per la quota?”;
16. “Vero che il sig. aveva chiesto le somme di cui ai docc. 4, 5 e 6 come Controparte_1
aiuto economico personale (per sé e/o per i figli) finalizzato in particolare all'acquisto di abitazioni?”;
17. “Vero che in occasione della corresponsione delle somme di cui al doc. 6 le parti (sig. Pt_1
e avevano verbalmente pattuito che la restituzione integrale sarebbe
[...] Controparte_1
avvenuta al massimo entro un anno?”;
5 18. “Vero che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 1094/2022 Tribunale di Verona, che si rammostra al teste, avrebbero dovuto essere restituite dal sig. al sig. Controparte_1 Pt_1
entro un anno?”;
[...]
19. “Vero che in occasione dei conteggi e calcoli delle somme di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 le parti (sig. e Parte_1 [...]
) avevano dimenticato di conteggiare gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si esibisce al CP_1
teste?”;
20. “Vero che nel calcolare la somma di €. 84.500 indicanta nell'atto della cessione di quota del
14.12.18 le parti (sig. e avevano dimenticato di conteggiare Parte_1 Controparte_1
gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si rammostra al teste?”; Si indicano a testi, su tutti i capitoli:
, Controparte_2 Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 Tes_3
ii) ordinarsi a controparte di esibire, ex art. 210 cpc, i propri estratti conto attestanti la
[...]
ricezione delle somme oggetto del procedimento, le somme ulteriori e comunque idonee ad identificare il perimetro dei rapporti debitori intercorsi con l'opposto e familiari, nonché le contabili dei pagamenti svolti in restituzione, il tutto nel periodo tra il 24.12.2017 e la data odierna;
iii) ordinarsi a AN IN (già Ubi AN SpA) di esibire, ex art. 210 cpc, le risultanze bancarie dei movimenti effettuati da e verso i signori Parte_1 Controparte_2 [...]
ed , nel periodo tra il 24.12.2017 e la data odierna;
Si chiede CP_1 Parte_2
abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente dedotti ed ammessi, con testi quelli di cui sopra e con riserva di altri. […] Per mero scrupolo, a prova contraria rispetto al documento prodotto da controparte e relative asserzioni si articolano i seguenti capitoli richiedendo interpello formale dell'opponente e prova testimoniale:
21. “Vero che il sig. aveva chiesto le somme di cui ai docc. 4, 5 e 6 come Controparte_1
6 aiuto economico personale (per sé e/o per i figli) finalizzato in particolare all'acquisto di abitazioni?”;
22. “Vero che in occasione della corresponsione delle somme di cui al doc. 6 le parti (sig. Pt_1
e avevano verbalmente pattuito che la restituzione integrale sarebbe
[...] Controparte_1
avvenuta al massimo entro un anno?”;
23. “Vero che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 1094/2022 Tribunale di Verona, che si rammostra al teste, avrebbero dovuto essere restituite dal sig. al sig. Controparte_1 Pt_1
entro un anno?”;
[...]
24. “Vero che in occasione dei conteggi e calcoli delle somme di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 le parti (sig. e Parte_1 [...]
) avevano dimenticato di conteggiare gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si esibisce al CP_1
teste?”;
25. “Vero che nel calcolare la somma di €. 84.500 indicata nell'atto della cessione di quota del
14.12.18 le parti (sig. e avevano dimenticato di conteggiare Parte_1 Controparte_1
gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si rammostra al teste?”;
26. “Vero che ha ricevuto complessivamente dal sig. e moglie Controparte_1 Parte_1
€ 116.00 tra il 2017 ed il 2018, come da docc. 4-5-6 che si rammostrano al teste?”; Controparte_2
27. “Vero che tra e nel 2018 era stato concordato che tutte le Controparte_1 Parte_1
somme dovute al secondo sarebbero state restituite entro un anno?”;
28. “Vero che in occasione dall'uscita della società Domus Srl venivano compensati unicamente
€ 84.500 rispetto alle somme dovute?”;
29. “Vero che deve ancora restituire ad la somma di € 30.000, Controparte_1 Parte_1
come da docc. 4-5-6 che si rammostrano al teste?”;
7 30. “Vero che le uniche compensazioni intercorse tra e in Controparte_1 Parte_1
occasione dell'atto notarile di cessione quote di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, sono quelle espressamente indicate nell'atto?”;
31. “Vero che in occasione in occasione dell'atto notarile di cessione quote di cui al doc. 10, che si rammostra al teste sono state discusse solo le compensazioni economiche espressamente indicate nell'atto?”;
32. “Vero che con l'atto notarile ha restituito prestiti per complessivi € Controparte_1
84.500 ad ”. Parte_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli: , Controparte_2 Testimone_1 Parte_2
, dott.ssa ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
per parte appellata:
“1) Rigettarsi tutti i motivi di appello, per le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1685/2023 pubblicata il 06/09/2023, sez. III civile;
2) Vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovuti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1094/2022 del 19.4.2022 col quale il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare al ricorrente la somma di € 30.000,00 da questi mutuata in data Parte_1
28.12.2017, oltre interessi e spese legali.
L'opponente assumeva che la somma ingiunta non fosse dovuta in quanto oggetto di precedente compensazione contestuale all'atto con cui, in data 14.12.2018 (rep. 361389 racc. 31400 Notaio di Verona, doc. 3 att. primo grado), egli aveva ceduto al mutuante Testimone_4
8 la propria partecipazione pari al 20% del capitale sociale della società Domus s.r.l. per il prezzo complessivo di € 250.000,00, nel disciplinare il pagamento del quale le parti avevano dato atto che il avesse precedentemente ricevuto dal l'importo di € 84.500,00, CP_1 Pt_1
direttamente o dalla di lui moglie, la quale aveva ceduto il relativo credito al Controparte_2
marito, con previsione di compensazione del relativo debito restitutorio con la corrispondente parte di credito per il corrispettivo della cessione della quota sociale.
Per il caso in cui non fosse stata ritenuta già espressa contestualmente alla cessione del
14.12.2018, l'attore esplicitava nell'atto introduttivo la propria volontà di compensare la somma di € 30.000,00 dovuta al NA in ragione del mutuo perfezionato il 27.12.2017, con il maggior credito comunque insorto con la predetta cessione di quota di partecipazione sociale, in via subordinata chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta compensazione ex art. 1252
c.c. in forza dell'esplicito atto negoziale ricognitivo posto in essere dal nel citato contratto Pt_1
di cessione di partecipazioni sociali o, comunque, in forza della denuncia-querela presentata dal nei suoi confronti in data 29.3.2019 ove questi dava atto che “l'acquisto delle quote veniva Pt_1
stipulato in data 14 dicembre 2018 con atto notarile avanti il Notaio dott. Tes_4
rispetto al quale € 84.500,00 venivano compensati con parte dei prestiti dati a suo favore da
e oltre ad € 20.000,00 in assegno circolare al rogito, con la Controparte_2 Parte_1
previsione di pagamento del residuo in successive rate”. In via ulteriormente subordinata egli chiedeva che fosse accertata la non esigibilità del credito azionato non essendo stato dalle parti previsto, né successivamente stabilito dal giudice ex art. 1817 c.c., un termine per la restituzione del prestito.
Concludeva, pertanto, perché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e accertato non sussistere alcun debito per il titolo azionato, con vittoria di spese di lite.
9 Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande attoree, Parte_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecutività e offrendo una diversa ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti: riconosciuta la volontà compensativa contestuale all'atto di cessione delle quote sociali del 14.12.2018, assumeva che ne costituissero oggetto crediti diversi da quello azionato in via monitoria. In particolare, riferiva dell'esistenza di ulteriori e diverse dazioni di denaro disposte, in favore dell'opponente, da lui e dalla moglie (che gli aveva ceduto il credito restitutorio): i) due bonifici di € 35.000,00 ciascuno eseguiti da (che Controparte_2
aveva poi ceduto il relativo credito allo stesso rispettivamente in data 4.4.2018 e 4.5.2018 Pt_1
(doc. 4 conv. primo grado), ii) un bonifico di € 16.000,00, disposto in data 3.10.2018 (doc. 5 conv. primo grado) in favore del figlio , che l'opponente si era accollato e Parte_2
del quale aveva restituito la minor somma di € 1.500,00. Pertanto, l'importo di € 84.500,00 dedotto in compensazione corrisponderebbe alla somma dei due bonifici da € 35.000,00 ciascuno disposti dalla e di quanto ancora non restituito del bonifico di € 16.000,00, vale a dire CP_2
€ 14.500,00.
La parte opposta chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto,
e, in subordine, la fissazione di un termine ex art. 1817 a scadenza immediata con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate dal giudice le istanze istruttorie, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche e, infine, decisa con sentenza n. 1685 del 6.9.2023 con la quale il Tribunale di Verona, ritenendo intervenuta la compensazione dell'intero credito azionato in via monitoria con parte del prezzo dovuto dal al per la cessione delle Pt_1 CP_1
10 partecipazioni sociali, formalizzata con atto del 14.12.2018, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentandone: i) la nullità per Parte_1
omessa, mancante e insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione;
ii) la nullità per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed errata interpretazione della fattispecie concreta, lacunosa ricostruzione dei fatti e travisamento di essi;
iii) l'erroneità della valutazione espressa dal Tribunale di raggiungimento della prova dell'avvenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione, nonché in riferimento alla valutazione del documento n. 4 di parte opponente, con violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante chiedeva, poi, la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere agito sulla base di motivi manifestamente illegittimi e infondati, proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza e reiterava le istanze istruttorie proposte in primo grado.
costituitosi, resisteva al gravame eccependo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con provvedimento del 25.3.2024 l'intestata Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 16.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Si deve preliminarmente rilevare che, a differenza dell'appellato, parte appellante ha espresso conclusioni anche in via istruttoria, pur dando essa stessa atto di ritenere la causa sufficientemente istruita per mezzo dei documenti e degli effetti del principio di non
11 contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c.; non ha esposto motivi d'appello specifici con riguardo alla mancata ammissione delle prove orali da parte del giudice di primo grado.
In ogni caso le istanze istruttorie proposte si confermano inammissibili poiché in parte valutative, in parte superflue in quanto relative a circostanze documentali o comunque già provate, in parte irrilevanti.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della sentenza in quanto fondata su un impianto motivazionale mancante o apparente e comunque gravemente carente, risultando omessa l'esposizione dei fatti rilevanti della causa, anche solo per relationem, né risultando comprensibile la sintetica (al punto della mera inesistenza/apparenza) motivazione che si limita ad accertare l'intervenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione con quello vantato dall'opponente in forza dell'atto di cessione di quote senza adeguate considerazione dei temi e degli elementi controversi. Rappresenta l'appellante di aver evidenziato, sin dalla sua costituzione in giudizio, che le somme oggetto di compensazione all'atto della cessione delle quote sociali erano altre e diverse rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo;
in particolare, con l'atto del 14.12.2018, le parti avrebbero inteso fare riferimento a quanto erogato in favore dell'opponente con i seguenti bonifici: i) € 35.000,00 in data 4.4.2018 disposto da Controparte_2
(coniuge del al quale aveva poi ceduto il relativo credito); ii) € 35.000,00 in data 4.5.2018 Pt_1
disposto da (anche in questo caso con cessione del relativo credito al NA); iii) Controparte_2
€ 16.000,00 in data 3.10.2018 disposto in favore di , figlio dell'opponente Parte_2
che se ne era accollato il debito in parte restituendolo per la minor somma di € 1.500,00, residuando un credito di € 14.500,00 in capo all'opposto.
Secondo l'appellante, dunque, il credito di € 30.000,00 azionato in via monitoria esulerebbe dalla compensazione in quanto ulteriore rispetto ai complessivi € 84.500,00 di cui ai diversi
12 crediti specificati, risultando incomprensibile il percorso logico-argomentativo che ha portato il primo giudice a ritenerne, invece, provata l'avvenuta compensazione in forza di quanto dall'opponente dichiarato in occasione della querela presentata contro il , e cioè che CP_1
“l'acquisto delle quote veniva stipulato in data 14 dicembre 2018 con atto notarile avanti il
Notaio dott. rispetto al quale € 84.500 venivano compensati con parte dei prestiti Tes_4
dati a suo favore da e ”. Da tale dichiarazione, priva di valore Controparte_2 Parte_1
confessorio (anche per la indicazione di compensazione soltanto di “parte dei prestiti”), il
Tribunale avrebbe dovuto semplicemente dedurre l'esistenza di crediti ulteriori rispetto a quelli compensati.
Il motivo è infondato.
La pronuncia del primo giudice, per quanto estremamente sintetica, contiene elementi sufficienti a rendere percepibile il fondamento della decisione: viene dato atto della questione controversa
(la compensazione) e della valutazione delle allegazioni offerte in merito dalle parti, valutando il Tribunale dirimente il doc. 4 prodotto dall'opponente, vale a dire la dichiarazione del Pt_1
che, nell'atto di denuncia querela, riconosceva l'esistenza del proprio debito.
La Suprema Corte afferma che “in tema di motivazione della sentenza civile la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale, è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4) del Cpc - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o
«contraddittorietà» della motivazione. Con la precisazione che l'anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze
13 processuali.” (Cass. civ. 24808/2023).
Nel caso di specie, come osservato, la concisa motivazione impugnata consente di individuare il processo deliberativo, che la parte può liberamente censurare nei contenuti senza che per questo la motivazione possa dirsi apparente.
2. Il secondo e il terzo motivo d'appello, entrambi riguardanti la compensazione del credito ingiunto, meritano di essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione del minimo costituzionale garantito dall'art 111, comma VI, Cost., abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, pervenendo a un'erronea interpretazione della fattispecie concreta e a una ricostruzione dei fatti lacunosa e fallace. Afferma che il primo giudice avrebbe omesso di valutare il fatto storico, allegato e provato, dell'esistenza di diversi e ulteriori crediti in capo all'opposto, per un totale complessivo superiore a € 84.500,00, importo oggetto di - dichiarata - compensazione fra le parti. Assume che il totale dei crediti da lui vantati nei confronti del sarebbe formato non solo da quelli conseguenti ai due bonifici di € CP_1
35.000,00 da parte della moglie con cessione da questa a lui del credito Controparte_2
restitutorio e alla dazione di € 16.000,00 solo parzialmente restituito con un residuo ammontare di € 14.500,00 (con accollo al padre del mutuatario), ma anche dal credito conseguente all'ulteriore prestito di € 30.000,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto, per un totale di €
114.500,00. Tale importo, superiore per la somma di € 30.000,00 a quello indicato come compensato, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere sussistente il credito ingiunto.
3. Con la terza doglianza l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe dichiarato l'avvenuta compensazione del credito ingiunto senza che l'opponente avesse assolto il proprio onere probatorio. Infatti, a fronte di ampia dimostrazione della dazione da cui il credito ingiunto
14 originava, nessuna prova sarebbe stata offerta in merito alla sua pretesa estinzione, né al fatto che tale somma fosse compresa tra quelle oggetto di compensazione. Ancora, l'appellante assume che la dichiarazione resa in sede di denuncia querela sarebbe stata erroneamente intesa dal primo giudice che ne avrebbe tratto il fallace convincimento che essa valesse a provare l'intervenuta compensazione: in realtà, dall'espressione “€ 84.500,00 venivano compensati con parte dei prestiti” si sarebbe potuto e dovuto solo dedurre che, alla data dell'atto di cessione delle quote del 14.12.2018, sussistevano altri crediti verso il che alla compensazione erano rimasti CP_1
estranei.
Denuncia, infine, l'appellante l'infondatezza dell'eccezione (rimasta assorbita in primo grado) dell'opponente per cui il credito ingiunto sarebbe, comunque, inesigibile in assenza di un termine per la restituzione: essendo decorso un tempo significativo tra la dazione della somma e l'azione monitoria senza che il debitore abbia adempiuto, ed essendo il debitore insolvente per sua stessa ammissione (atto di citazione in opposizione ove il faceva riferimento a difficoltà CP_1
economiche), la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento sarebbe superflua e il creditore sarebbe legittimato ad esigere immediatamente la prestazione.
Le doglianze, complessivamente considerate, sono fondate nei limiti che seguono.
Pacifica (e documentale) la volontà compensativa delle parti a concorrenza dell'importo di €
84.500,00, si controverte circa quali crediti si siano per tale via estinti, attesa la diversa interpretazione offerta dalle parti in ordine al contenuto dell'atto di cessione delle quote sociali del 14.12.2018 dal quale traspare unicamente la volontà di compensare, appunto, l'importo di €
84.500,00, che il cedente dichiara di aver ricevuto “nei modi di legge, precedentemente CP_1
alla presente sottoscrizione, dal signor ”, rimanendo ivi privo di puntuale Parte_1
individuazione, se non nell'ammontare, il controcredito dedotto in compensazione.
15 Orbene, si riscontrava in quel momento un debito restitutorio per erogazioni avvenute in favore del per complessivi € 100.000,00 (due bonifici da € 35.000 ciascuno, rispettivamente CP_1
in data 4.4.2018 e 4.5.2018, e quello di € 30.000,00 oggetto dell'ingiunzione, datato 28.12.2017) da compensare, come da espresso accordo tra le parti, fino a concorrenza con la somma di €
84.500,00.
Il preteso ulteriore credito di € 14.500,00 rappresenta, secondo lo stesso appellante, il residuo della maggior somma di € 16.000,00 mutuata dal NA in favore di , figlio Parte_2
dell'odierno appellato e, quindi, soggetto terzo estraneo alla compensazione di cui all'atto del
14.12.2018, senza che sia stato dimostrato l'accollo del relativo debito da parte del padre, riducendosi tale ultima circostanza a mera asserzione dell'appellante. Tale importo, quindi, contrariamente a quanto preteso dal non può affermarsi portato in compensazione. Pt_1
Se ne deve concludere che, intervenuta compensazione per l'importo di € 84.500,00, è residuato un credito liquido ed esigibile in capo al nei confronti di per € Pt_1 Controparte_1
15.500,00.
In altri termini, si deve osservare che dopo il rogito de quo e prima della domanda monitoria il non ha mai precisato quali debiti intendesse porre in compensazione con il proprio CP_1
controcredito derivante dalla cessione delle partecipazioni sociali;
si deve anche considerare che il pagamento della restante parte del relativo corrispettivo - esclusi cioè € 84.500,00 “pagati” per compensazione e € 20.000,00 corrisposti al momento dell'atto - era stato pattuito come oggetto di successiva rateazione e dunque non era esigibile.
In mancanza di un'espressa volontà delle parti, si deve ricorrere all'applicazione dei criteri enunciati dall'art. 1193 c.c. e, quindi, in ordine di preferenza, dare priorità al “debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso
16 per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Dovendosi ritenere le accertate obbligazioni restitutorie di tutte esigibili, Controparte_1
poiché lo stesso debitore afferma di averle volute estinguere con la compensazione evidenziando, egli stesso, che ai sensi dell'art. 1243 c.c. “essa si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili” e dando atto che “i crediti in denaro da compensare sono (rectius erano) certi, liquidi ed esigibili” (pag. 5 citazione in opposizione), tra i criteri di preferenza sopra ricordati, il primo a doversi applicare è quello della maggiore onerosità per il debitore: quindi i due prestiti da € 35.000,00 ciascuno, pur se posteriori rispetto a quello da € 30.000,00.
Residuano, dunque, € 14.500,00 che devono, evidentemente, decurtarsi dal residuo debito di €
30.000,00 oggetto del contendere, con la conseguenza che permane, a carico del e in CP_1
favore del un debito di € 15.500,00. Pt_1
Si rimarca che, a fronte di un controcredito risultante dalla cessione delle partecipazioni sociali di importo ben superiore, nessuna delle parti ha chiesto in questo grado di giudizio l'ulteriore compensazione. E' vero che l'ingiunto opponente aveva nel giudizio di primo grado indicato in via subordinata di “voler compensare la somma di € 30.000,00 dovuta al Sig. in ragione Pt_1
del mutuo perfezionato il 27/12/2017 con il credito a lui dovuto in forza di cessione di quote di partecipazione sociale nella società Domus s.r.l. giusto atto 14/12/2018”; tuttavia tale conclusione non era ulteriormente approfondita (ciò che sarebbe stato necessario, atteso che l'atto di cessione prevedeva il pagamento del debito residuo in rate successive del cui pagamento nessuna delle parti ha fornito indicazione), non veniva presa in esame dal Tribunale in quanto assorbita, e non è stata riproposta nella presente sede dall'appellato, che ha concluso per la
17 conferma della sentenza limitandosi ad osservare di aver “specificato fin dal primo atto processuale di questo giudizio che in ogni caso la somma di € 30.000,00 mutuata dovesse essere compensata con la somma di € 84.000,00 [rectius € 84.500,00] dichiarata in atto notarile” e, dunque, invocando l'inclusione del debito restitutorio di € 30.000,00 in quello compensato per €
84.500,00 e non insistendo per un'eventuale ulteriore effetto estintivo al di fuori del perimetro della compensazione dichiarata nell'atto di cessione della quota sociale.
Infine, quanto alla - riprodotta nella presente sede - eccezione d'inesigibilità del (residuo) credito restitutorio per assenza della pattuizione di un termine, considerati il tempo trascorso,
l'ammontare della somma e le difficoltà economiche ammesse dall'opponente il credito dev'essere giudicato immediatamente esigibile (cfr. Cass., n. 21647/2019 e n. 19414/2010).
Infondata, per quanto sopra, atteso che il credito ingiunto è risultato solo in parte sussistente, è
l'istanza dell'appellante di condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c., non risultando temeraria l'opposizione da questi proposta.
In conclusione, accolto l'appello per quanto di ragione, l'impugnata sentenza deve essere riformata accertandosi la sussistenza di un credito in favore di e a carico di Parte_1
per il minor importo di € 15.500,00, che il secondo dev'essere condannato a Controparte_1
pagare al primo con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (in via monitoria) al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (essendovi condanna del al pagamento di una somma, comunque significativa) e sono liquidate come da CP_1
dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte.
18
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1685/2023 del Parte_1
6.9.2023 del Tribunale di Verona, ferma ogni altra statuizione:
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
15.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di con distrazione in favore Controparte_1 Parte_1
del difensore avv. Marco Panato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo grado in € 5.077,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%; per il presente grado in € 5.809,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC PE FO ID RO
19
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1824/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. ID RO Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. NC PE FO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 16.10.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Panato;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._2
Grani; appellato sulle seguenti conclusioni: per parte appellante:
“1) […]
1 2) In via preliminare e in subordine, nella non creduta ipotesi che la Corte ritenga applicabile d'ufficio la disciplina ex art. 1817 c.c., ribadendo comunque l'eccezione e l'osservazione per cui la controparte nelle proprie domande non ha nemmeno richiesto l'eventuale fissazione del termine, in estremo subordine e per scrupolo di patrocinio si chiede, in riforma della gravata sentenza, che qualora ritenuto applicabile il termine venga sin da subito fissato dalla Corte con scadenza immediata, quindi confermando il decreto opposto ed eventualmente postponendo la provvisoria esecutività al termine individuato;
oppure che, previi i provvedimenti di rito, venga pronunciata immediata ordinanza ex art. 186 ter contenente termine ed ingiunzione di pagamento;
ciò rammentando che sono decorsi già cinque anni dalla dazione delle somme in discorso;
3) Nel merito e in via principale, dichiarare nulla e/o revocare e riformare la sentenza n.
1685/2023 del Tribunale di Verona, Sez. III, Giudice dott. NC Fontana, resa nel procedimento n. 4115/2022, pubblicata in data 06.09.2023 e notificata in data 08.09.2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: dichiarare inammissibile o comunque respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti sopra indicati o per quelli ritenuti d'ufficio e di Giustizia, e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare comunque e in ogni caso tutte le domande poste dal sig. in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto;
4) Nel merito e in via subordinata, annullare e riformare la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Verona, Sez. III, Giudice dott. NC Fontana, resa nel procedimento n. 4115/2022, pubblicata in data 06.09.2023 e notificata in data 08.09.2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello, condannare il sig. a pagare la somma di € 30.000,00, oltre Controparte_1
interessi legali dalla data del decreto al saldo o dalla data ritenuta di giustizia, in favore
2 dell'appellante, in estremo subordine, previa fissazione di termine, e/o ogni diversa statuizione che importi la riforma della pronuncia di prime cure e l'accertamento del credito del sig. Pt_1
nei confronti del sig. con conseguente condanna al pagamento da
[...] Controparte_1
parte di quest'ultimo al primo;
5) In ogni caso: i.) accertata la manifesta infondatezza dell'opposizione promossa da controparte, nonché la mala fede e/o la colpa grave con la quale è stata instaurata l'odierna controversia, condannare altresì ex art. 96 cpc l'appellato al risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella somma equitativamente determinata dalla Corte secondo i parametri previsti nel Protocollo
“Valore Prassi” in uso nel Tribunale di Verona e/o nella misura che la Corte riterrà di giustizia;
ii.) con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 1 bis e art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 (manifesta fondatezza e collegamenti ipertestuali), del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Panato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
6) In via istruttoria: Pur ritenendo a) documentali i fatti centrali del contenzioso (dazione somme a titolo di mutuo, mancata restituzione, esclusione della somma qui in contenzioso da quelle compensate con atto notarile – come da contabili bancarie;
b) ulteriormente provati gli stessi anche ex art. 115 cpc per mancata contestazione, per dovere difensivo si chiede la rimessione in istruttoria qualora la Corte adita ritenga non sufficiente la documentazione prodotta e si rinnovano quindi le istanze istruttorie come da memorie ex art. 183 co. vi nn. 2 e 3 e foglio di precisazione conclusioni, qui di seguito trascritte: i) interpello con interrogatorio formale di controparte e prova per testi, su tutti i seguenti capitoli:
1. “Vero che la somma di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 non comprende anche la somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo
3 qui opposto?”;
2. “Vero che la somma di €. 84.500 indicata all'atto della cessione di quota del 14.12.18, come da doc. 10 che si rammostra al teste, comprende esclusivamente le somme di cui ai docc. 4 e 5 che si esibiscono al teste?”;
3. “Vero che la somma di €. 84.500 indicata all'atto della cessione di quota del 14.12.18, come da doc. 10 che si rammostra al teste, comprende anche la somma per la quale è stato emesso il decreto ingiuntivo qui opposto come da doc. 6 che si rammostra al teste?”;
4. “Vero che le somme oggetto di compensazione indicate in sede di atto notarile (doc. 10 che si rammostra al teste) sono quelle indicate ai docc. 4 e 5, che si rammostrano al teste?”;
5. “Vero che la somma di € 30.000 cui al doc. 6 che si rammostra al teste è ricompresa in quelle indicate in sede di atto notarile (doc. 10 che si rammostra al teste)?”;
6. “Vero che in data 03.10.2018 il sig. ha ricevuto una somma a titolo di Parte_2
mutuo di € 16.000 da come da doc. 5 che si rammostra al teste, successivamente Parte_1
ne ha restituiti € 1.500 al predetto mutuante ed il residuo mediante l'atto di cessione quote di cui al doc. 10?”;
7. “Vero che il sig. ha restituito € 16.000 al sig. e ciò Parte_2 Parte_1
mediante pagamento in contanti di € 1.500 effettuato personalmente ed € 14.500 mediante compensazione operata dal sig. nell'atto di cui al doc. 10 che si rammostra Controparte_1
al teste?”;
8. “Vero che le ulteriori somme, e cioè € 70.000, che formano gli € 84.500 di cui al doc. 10 derivano dai mutui erogati da di cui al doc. 04, che si rammostra al teste, con Controparte_2
bonifici eseguiti da in favore del sig. di € 35.000 ciascuno, Controparte_2 Controparte_1
rispettivamente nelle date del 04.04.2018 e 04.05.2018?”;
4 9. “Vero che in data 27.12.2017, come da doc. 6 che si rammostra al teste, il sig.
[...]
ha ricevuto tramite bonifico bancario la somma di € 30.000 dal sig. ”; CP_1 Parte_1
10. “Vero che la somma di € 30.000 ricevuta dal sig. in data 27.12.2017 è Controparte_1
stata restituita al mutuante sig. ”; Parte_1
11. “Vero che il sig. ha ricevuto (personalmente o per/tramite i figli Controparte_1
e dal sig. e/o dalla moglie Parte_2 Controparte_3 Parte_1 [...]
almeno € 114.500, come da docc. 4, 5 e 6 che si rammostrano al teste?”; CP_2
12. “Vero che delle somme di cui ai docc. 4, 5 e 6, che si rammostrano al teste, il sig.
[...]
ne ha restuiti € 84.500 e ciò tramite la cessione quote di cui al doc. 10 che si rammostra CP_1
al teste?”;
13. “Vero che in sede di stipula dell'atto notarile di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, le somme di cui al doc. 6 (esibito al teste) non rientravano nel conteggio svolto tra le parti?”;
14. “Vero che il sig. è a tutt'oggi debitore al sig. almeno delle Controparte_1 Parte_1
somme di cui al doc. 06, che si rammostra al teste?”;
15. “Vero che in sede di stipula dell'atto notarile di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, le somme di cui al doc. 6 (esibito al teste) sono state incluse tra i conteggi del dovuto e quindi indicate quale acconto in compensazione del prezzo pattuito per la quota?”;
16. “Vero che il sig. aveva chiesto le somme di cui ai docc. 4, 5 e 6 come Controparte_1
aiuto economico personale (per sé e/o per i figli) finalizzato in particolare all'acquisto di abitazioni?”;
17. “Vero che in occasione della corresponsione delle somme di cui al doc. 6 le parti (sig. Pt_1
e avevano verbalmente pattuito che la restituzione integrale sarebbe
[...] Controparte_1
avvenuta al massimo entro un anno?”;
5 18. “Vero che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 1094/2022 Tribunale di Verona, che si rammostra al teste, avrebbero dovuto essere restituite dal sig. al sig. Controparte_1 Pt_1
entro un anno?”;
[...]
19. “Vero che in occasione dei conteggi e calcoli delle somme di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 le parti (sig. e Parte_1 [...]
) avevano dimenticato di conteggiare gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si esibisce al CP_1
teste?”;
20. “Vero che nel calcolare la somma di €. 84.500 indicanta nell'atto della cessione di quota del
14.12.18 le parti (sig. e avevano dimenticato di conteggiare Parte_1 Controparte_1
gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si rammostra al teste?”; Si indicano a testi, su tutti i capitoli:
, Controparte_2 Testimone_1 Parte_2 Testimone_2 Tes_3
ii) ordinarsi a controparte di esibire, ex art. 210 cpc, i propri estratti conto attestanti la
[...]
ricezione delle somme oggetto del procedimento, le somme ulteriori e comunque idonee ad identificare il perimetro dei rapporti debitori intercorsi con l'opposto e familiari, nonché le contabili dei pagamenti svolti in restituzione, il tutto nel periodo tra il 24.12.2017 e la data odierna;
iii) ordinarsi a AN IN (già Ubi AN SpA) di esibire, ex art. 210 cpc, le risultanze bancarie dei movimenti effettuati da e verso i signori Parte_1 Controparte_2 [...]
ed , nel periodo tra il 24.12.2017 e la data odierna;
Si chiede CP_1 Parte_2
abilitazione a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente dedotti ed ammessi, con testi quelli di cui sopra e con riserva di altri. […] Per mero scrupolo, a prova contraria rispetto al documento prodotto da controparte e relative asserzioni si articolano i seguenti capitoli richiedendo interpello formale dell'opponente e prova testimoniale:
21. “Vero che il sig. aveva chiesto le somme di cui ai docc. 4, 5 e 6 come Controparte_1
6 aiuto economico personale (per sé e/o per i figli) finalizzato in particolare all'acquisto di abitazioni?”;
22. “Vero che in occasione della corresponsione delle somme di cui al doc. 6 le parti (sig. Pt_1
e avevano verbalmente pattuito che la restituzione integrale sarebbe
[...] Controparte_1
avvenuta al massimo entro un anno?”;
23. “Vero che le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 1094/2022 Tribunale di Verona, che si rammostra al teste, avrebbero dovuto essere restituite dal sig. al sig. Controparte_1 Pt_1
entro un anno?”;
[...]
24. “Vero che in occasione dei conteggi e calcoli delle somme di €. 84.500, non corrisposta dal debitore all'atto della cessione di quota del 14.12.18 le parti (sig. e Parte_1 [...]
) avevano dimenticato di conteggiare gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si esibisce al CP_1
teste?”;
25. “Vero che nel calcolare la somma di €. 84.500 indicata nell'atto della cessione di quota del
14.12.18 le parti (sig. e avevano dimenticato di conteggiare Parte_1 Controparte_1
gli € 30.000 di cui al doc. 6, che si rammostra al teste?”;
26. “Vero che ha ricevuto complessivamente dal sig. e moglie Controparte_1 Parte_1
€ 116.00 tra il 2017 ed il 2018, come da docc. 4-5-6 che si rammostrano al teste?”; Controparte_2
27. “Vero che tra e nel 2018 era stato concordato che tutte le Controparte_1 Parte_1
somme dovute al secondo sarebbero state restituite entro un anno?”;
28. “Vero che in occasione dall'uscita della società Domus Srl venivano compensati unicamente
€ 84.500 rispetto alle somme dovute?”;
29. “Vero che deve ancora restituire ad la somma di € 30.000, Controparte_1 Parte_1
come da docc. 4-5-6 che si rammostrano al teste?”;
7 30. “Vero che le uniche compensazioni intercorse tra e in Controparte_1 Parte_1
occasione dell'atto notarile di cessione quote di cui al doc. 10, che si rammostra al teste, sono quelle espressamente indicate nell'atto?”;
31. “Vero che in occasione in occasione dell'atto notarile di cessione quote di cui al doc. 10, che si rammostra al teste sono state discusse solo le compensazioni economiche espressamente indicate nell'atto?”;
32. “Vero che con l'atto notarile ha restituito prestiti per complessivi € Controparte_1
84.500 ad ”. Parte_1
Si indicano a testi, su tutti i capitoli: , Controparte_2 Testimone_1 Parte_2
, dott.ssa ; Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
per parte appellata:
“1) Rigettarsi tutti i motivi di appello, per le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verona n. 1685/2023 pubblicata il 06/09/2023, sez. III civile;
2) Vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovuti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1094/2022 del 19.4.2022 col quale il Tribunale di Verona gli aveva ingiunto di pagare al ricorrente la somma di € 30.000,00 da questi mutuata in data Parte_1
28.12.2017, oltre interessi e spese legali.
L'opponente assumeva che la somma ingiunta non fosse dovuta in quanto oggetto di precedente compensazione contestuale all'atto con cui, in data 14.12.2018 (rep. 361389 racc. 31400 Notaio di Verona, doc. 3 att. primo grado), egli aveva ceduto al mutuante Testimone_4
8 la propria partecipazione pari al 20% del capitale sociale della società Domus s.r.l. per il prezzo complessivo di € 250.000,00, nel disciplinare il pagamento del quale le parti avevano dato atto che il avesse precedentemente ricevuto dal l'importo di € 84.500,00, CP_1 Pt_1
direttamente o dalla di lui moglie, la quale aveva ceduto il relativo credito al Controparte_2
marito, con previsione di compensazione del relativo debito restitutorio con la corrispondente parte di credito per il corrispettivo della cessione della quota sociale.
Per il caso in cui non fosse stata ritenuta già espressa contestualmente alla cessione del
14.12.2018, l'attore esplicitava nell'atto introduttivo la propria volontà di compensare la somma di € 30.000,00 dovuta al NA in ragione del mutuo perfezionato il 27.12.2017, con il maggior credito comunque insorto con la predetta cessione di quota di partecipazione sociale, in via subordinata chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'avvenuta compensazione ex art. 1252
c.c. in forza dell'esplicito atto negoziale ricognitivo posto in essere dal nel citato contratto Pt_1
di cessione di partecipazioni sociali o, comunque, in forza della denuncia-querela presentata dal nei suoi confronti in data 29.3.2019 ove questi dava atto che “l'acquisto delle quote veniva Pt_1
stipulato in data 14 dicembre 2018 con atto notarile avanti il Notaio dott. Tes_4
rispetto al quale € 84.500,00 venivano compensati con parte dei prestiti dati a suo favore da
e oltre ad € 20.000,00 in assegno circolare al rogito, con la Controparte_2 Parte_1
previsione di pagamento del residuo in successive rate”. In via ulteriormente subordinata egli chiedeva che fosse accertata la non esigibilità del credito azionato non essendo stato dalle parti previsto, né successivamente stabilito dal giudice ex art. 1817 c.c., un termine per la restituzione del prestito.
Concludeva, pertanto, perché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e accertato non sussistere alcun debito per il titolo azionato, con vittoria di spese di lite.
9 Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto le domande attoree, Parte_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecutività e offrendo una diversa ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti: riconosciuta la volontà compensativa contestuale all'atto di cessione delle quote sociali del 14.12.2018, assumeva che ne costituissero oggetto crediti diversi da quello azionato in via monitoria. In particolare, riferiva dell'esistenza di ulteriori e diverse dazioni di denaro disposte, in favore dell'opponente, da lui e dalla moglie (che gli aveva ceduto il credito restitutorio): i) due bonifici di € 35.000,00 ciascuno eseguiti da (che Controparte_2
aveva poi ceduto il relativo credito allo stesso rispettivamente in data 4.4.2018 e 4.5.2018 Pt_1
(doc. 4 conv. primo grado), ii) un bonifico di € 16.000,00, disposto in data 3.10.2018 (doc. 5 conv. primo grado) in favore del figlio , che l'opponente si era accollato e Parte_2
del quale aveva restituito la minor somma di € 1.500,00. Pertanto, l'importo di € 84.500,00 dedotto in compensazione corrisponderebbe alla somma dei due bonifici da € 35.000,00 ciascuno disposti dalla e di quanto ancora non restituito del bonifico di € 16.000,00, vale a dire CP_2
€ 14.500,00.
La parte opposta chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto,
e, in subordine, la fissazione di un termine ex art. 1817 a scadenza immediata con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate dal giudice le istanze istruttorie, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche e, infine, decisa con sentenza n. 1685 del 6.9.2023 con la quale il Tribunale di Verona, ritenendo intervenuta la compensazione dell'intero credito azionato in via monitoria con parte del prezzo dovuto dal al per la cessione delle Pt_1 CP_1
10 partecipazioni sociali, formalizzata con atto del 14.12.2018, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentandone: i) la nullità per Parte_1
omessa, mancante e insufficiente motivazione, in violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione;
ii) la nullità per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed errata interpretazione della fattispecie concreta, lacunosa ricostruzione dei fatti e travisamento di essi;
iii) l'erroneità della valutazione espressa dal Tribunale di raggiungimento della prova dell'avvenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione, nonché in riferimento alla valutazione del documento n. 4 di parte opponente, con violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante chiedeva, poi, la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere agito sulla base di motivi manifestamente illegittimi e infondati, proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza e reiterava le istanze istruttorie proposte in primo grado.
costituitosi, resisteva al gravame eccependo l'infondatezza dell'appello e Controparte_1
chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con provvedimento del 25.3.2024 l'intestata Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata e fissava udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e sostituzione dell'udienza con termine fino al 16.10.2025 per note ex art. 127 ter c.p.c.
***
Si deve preliminarmente rilevare che, a differenza dell'appellato, parte appellante ha espresso conclusioni anche in via istruttoria, pur dando essa stessa atto di ritenere la causa sufficientemente istruita per mezzo dei documenti e degli effetti del principio di non
11 contestazione espresso dall'art. 115 c.p.c.; non ha esposto motivi d'appello specifici con riguardo alla mancata ammissione delle prove orali da parte del giudice di primo grado.
In ogni caso le istanze istruttorie proposte si confermano inammissibili poiché in parte valutative, in parte superflue in quanto relative a circostanze documentali o comunque già provate, in parte irrilevanti.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della sentenza in quanto fondata su un impianto motivazionale mancante o apparente e comunque gravemente carente, risultando omessa l'esposizione dei fatti rilevanti della causa, anche solo per relationem, né risultando comprensibile la sintetica (al punto della mera inesistenza/apparenza) motivazione che si limita ad accertare l'intervenuta estinzione del credito ingiunto per compensazione con quello vantato dall'opponente in forza dell'atto di cessione di quote senza adeguate considerazione dei temi e degli elementi controversi. Rappresenta l'appellante di aver evidenziato, sin dalla sua costituzione in giudizio, che le somme oggetto di compensazione all'atto della cessione delle quote sociali erano altre e diverse rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo;
in particolare, con l'atto del 14.12.2018, le parti avrebbero inteso fare riferimento a quanto erogato in favore dell'opponente con i seguenti bonifici: i) € 35.000,00 in data 4.4.2018 disposto da Controparte_2
(coniuge del al quale aveva poi ceduto il relativo credito); ii) € 35.000,00 in data 4.5.2018 Pt_1
disposto da (anche in questo caso con cessione del relativo credito al NA); iii) Controparte_2
€ 16.000,00 in data 3.10.2018 disposto in favore di , figlio dell'opponente Parte_2
che se ne era accollato il debito in parte restituendolo per la minor somma di € 1.500,00, residuando un credito di € 14.500,00 in capo all'opposto.
Secondo l'appellante, dunque, il credito di € 30.000,00 azionato in via monitoria esulerebbe dalla compensazione in quanto ulteriore rispetto ai complessivi € 84.500,00 di cui ai diversi
12 crediti specificati, risultando incomprensibile il percorso logico-argomentativo che ha portato il primo giudice a ritenerne, invece, provata l'avvenuta compensazione in forza di quanto dall'opponente dichiarato in occasione della querela presentata contro il , e cioè che CP_1
“l'acquisto delle quote veniva stipulato in data 14 dicembre 2018 con atto notarile avanti il
Notaio dott. rispetto al quale € 84.500 venivano compensati con parte dei prestiti Tes_4
dati a suo favore da e ”. Da tale dichiarazione, priva di valore Controparte_2 Parte_1
confessorio (anche per la indicazione di compensazione soltanto di “parte dei prestiti”), il
Tribunale avrebbe dovuto semplicemente dedurre l'esistenza di crediti ulteriori rispetto a quelli compensati.
Il motivo è infondato.
La pronuncia del primo giudice, per quanto estremamente sintetica, contiene elementi sufficienti a rendere percepibile il fondamento della decisione: viene dato atto della questione controversa
(la compensazione) e della valutazione delle allegazioni offerte in merito dalle parti, valutando il Tribunale dirimente il doc. 4 prodotto dall'opponente, vale a dire la dichiarazione del Pt_1
che, nell'atto di denuncia querela, riconosceva l'esistenza del proprio debito.
La Suprema Corte afferma che “in tema di motivazione della sentenza civile la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale, è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4) del Cpc - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o
«contraddittorietà» della motivazione. Con la precisazione che l'anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze
13 processuali.” (Cass. civ. 24808/2023).
Nel caso di specie, come osservato, la concisa motivazione impugnata consente di individuare il processo deliberativo, che la parte può liberamente censurare nei contenuti senza che per questo la motivazione possa dirsi apparente.
2. Il secondo e il terzo motivo d'appello, entrambi riguardanti la compensazione del credito ingiunto, meritano di essere trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale, in violazione del minimo costituzionale garantito dall'art 111, comma VI, Cost., abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, pervenendo a un'erronea interpretazione della fattispecie concreta e a una ricostruzione dei fatti lacunosa e fallace. Afferma che il primo giudice avrebbe omesso di valutare il fatto storico, allegato e provato, dell'esistenza di diversi e ulteriori crediti in capo all'opposto, per un totale complessivo superiore a € 84.500,00, importo oggetto di - dichiarata - compensazione fra le parti. Assume che il totale dei crediti da lui vantati nei confronti del sarebbe formato non solo da quelli conseguenti ai due bonifici di € CP_1
35.000,00 da parte della moglie con cessione da questa a lui del credito Controparte_2
restitutorio e alla dazione di € 16.000,00 solo parzialmente restituito con un residuo ammontare di € 14.500,00 (con accollo al padre del mutuatario), ma anche dal credito conseguente all'ulteriore prestito di € 30.000,00 di cui al decreto ingiuntivo opposto, per un totale di €
114.500,00. Tale importo, superiore per la somma di € 30.000,00 a quello indicato come compensato, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere sussistente il credito ingiunto.
3. Con la terza doglianza l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe dichiarato l'avvenuta compensazione del credito ingiunto senza che l'opponente avesse assolto il proprio onere probatorio. Infatti, a fronte di ampia dimostrazione della dazione da cui il credito ingiunto
14 originava, nessuna prova sarebbe stata offerta in merito alla sua pretesa estinzione, né al fatto che tale somma fosse compresa tra quelle oggetto di compensazione. Ancora, l'appellante assume che la dichiarazione resa in sede di denuncia querela sarebbe stata erroneamente intesa dal primo giudice che ne avrebbe tratto il fallace convincimento che essa valesse a provare l'intervenuta compensazione: in realtà, dall'espressione “€ 84.500,00 venivano compensati con parte dei prestiti” si sarebbe potuto e dovuto solo dedurre che, alla data dell'atto di cessione delle quote del 14.12.2018, sussistevano altri crediti verso il che alla compensazione erano rimasti CP_1
estranei.
Denuncia, infine, l'appellante l'infondatezza dell'eccezione (rimasta assorbita in primo grado) dell'opponente per cui il credito ingiunto sarebbe, comunque, inesigibile in assenza di un termine per la restituzione: essendo decorso un tempo significativo tra la dazione della somma e l'azione monitoria senza che il debitore abbia adempiuto, ed essendo il debitore insolvente per sua stessa ammissione (atto di citazione in opposizione ove il faceva riferimento a difficoltà CP_1
economiche), la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento sarebbe superflua e il creditore sarebbe legittimato ad esigere immediatamente la prestazione.
Le doglianze, complessivamente considerate, sono fondate nei limiti che seguono.
Pacifica (e documentale) la volontà compensativa delle parti a concorrenza dell'importo di €
84.500,00, si controverte circa quali crediti si siano per tale via estinti, attesa la diversa interpretazione offerta dalle parti in ordine al contenuto dell'atto di cessione delle quote sociali del 14.12.2018 dal quale traspare unicamente la volontà di compensare, appunto, l'importo di €
84.500,00, che il cedente dichiara di aver ricevuto “nei modi di legge, precedentemente CP_1
alla presente sottoscrizione, dal signor ”, rimanendo ivi privo di puntuale Parte_1
individuazione, se non nell'ammontare, il controcredito dedotto in compensazione.
15 Orbene, si riscontrava in quel momento un debito restitutorio per erogazioni avvenute in favore del per complessivi € 100.000,00 (due bonifici da € 35.000 ciascuno, rispettivamente CP_1
in data 4.4.2018 e 4.5.2018, e quello di € 30.000,00 oggetto dell'ingiunzione, datato 28.12.2017) da compensare, come da espresso accordo tra le parti, fino a concorrenza con la somma di €
84.500,00.
Il preteso ulteriore credito di € 14.500,00 rappresenta, secondo lo stesso appellante, il residuo della maggior somma di € 16.000,00 mutuata dal NA in favore di , figlio Parte_2
dell'odierno appellato e, quindi, soggetto terzo estraneo alla compensazione di cui all'atto del
14.12.2018, senza che sia stato dimostrato l'accollo del relativo debito da parte del padre, riducendosi tale ultima circostanza a mera asserzione dell'appellante. Tale importo, quindi, contrariamente a quanto preteso dal non può affermarsi portato in compensazione. Pt_1
Se ne deve concludere che, intervenuta compensazione per l'importo di € 84.500,00, è residuato un credito liquido ed esigibile in capo al nei confronti di per € Pt_1 Controparte_1
15.500,00.
In altri termini, si deve osservare che dopo il rogito de quo e prima della domanda monitoria il non ha mai precisato quali debiti intendesse porre in compensazione con il proprio CP_1
controcredito derivante dalla cessione delle partecipazioni sociali;
si deve anche considerare che il pagamento della restante parte del relativo corrispettivo - esclusi cioè € 84.500,00 “pagati” per compensazione e € 20.000,00 corrisposti al momento dell'atto - era stato pattuito come oggetto di successiva rateazione e dunque non era esigibile.
In mancanza di un'espressa volontà delle parti, si deve ricorrere all'applicazione dei criteri enunciati dall'art. 1193 c.c. e, quindi, in ordine di preferenza, dare priorità al “debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso
16 per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Dovendosi ritenere le accertate obbligazioni restitutorie di tutte esigibili, Controparte_1
poiché lo stesso debitore afferma di averle volute estinguere con la compensazione evidenziando, egli stesso, che ai sensi dell'art. 1243 c.c. “essa si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili” e dando atto che “i crediti in denaro da compensare sono (rectius erano) certi, liquidi ed esigibili” (pag. 5 citazione in opposizione), tra i criteri di preferenza sopra ricordati, il primo a doversi applicare è quello della maggiore onerosità per il debitore: quindi i due prestiti da € 35.000,00 ciascuno, pur se posteriori rispetto a quello da € 30.000,00.
Residuano, dunque, € 14.500,00 che devono, evidentemente, decurtarsi dal residuo debito di €
30.000,00 oggetto del contendere, con la conseguenza che permane, a carico del e in CP_1
favore del un debito di € 15.500,00. Pt_1
Si rimarca che, a fronte di un controcredito risultante dalla cessione delle partecipazioni sociali di importo ben superiore, nessuna delle parti ha chiesto in questo grado di giudizio l'ulteriore compensazione. E' vero che l'ingiunto opponente aveva nel giudizio di primo grado indicato in via subordinata di “voler compensare la somma di € 30.000,00 dovuta al Sig. in ragione Pt_1
del mutuo perfezionato il 27/12/2017 con il credito a lui dovuto in forza di cessione di quote di partecipazione sociale nella società Domus s.r.l. giusto atto 14/12/2018”; tuttavia tale conclusione non era ulteriormente approfondita (ciò che sarebbe stato necessario, atteso che l'atto di cessione prevedeva il pagamento del debito residuo in rate successive del cui pagamento nessuna delle parti ha fornito indicazione), non veniva presa in esame dal Tribunale in quanto assorbita, e non è stata riproposta nella presente sede dall'appellato, che ha concluso per la
17 conferma della sentenza limitandosi ad osservare di aver “specificato fin dal primo atto processuale di questo giudizio che in ogni caso la somma di € 30.000,00 mutuata dovesse essere compensata con la somma di € 84.000,00 [rectius € 84.500,00] dichiarata in atto notarile” e, dunque, invocando l'inclusione del debito restitutorio di € 30.000,00 in quello compensato per €
84.500,00 e non insistendo per un'eventuale ulteriore effetto estintivo al di fuori del perimetro della compensazione dichiarata nell'atto di cessione della quota sociale.
Infine, quanto alla - riprodotta nella presente sede - eccezione d'inesigibilità del (residuo) credito restitutorio per assenza della pattuizione di un termine, considerati il tempo trascorso,
l'ammontare della somma e le difficoltà economiche ammesse dall'opponente il credito dev'essere giudicato immediatamente esigibile (cfr. Cass., n. 21647/2019 e n. 19414/2010).
Infondata, per quanto sopra, atteso che il credito ingiunto è risultato solo in parte sussistente, è
l'istanza dell'appellante di condanna dell'appellato ex art. 96 c.p.c., non risultando temeraria l'opposizione da questi proposta.
In conclusione, accolto l'appello per quanto di ragione, l'impugnata sentenza deve essere riformata accertandosi la sussistenza di un credito in favore di e a carico di Parte_1
per il minor importo di € 15.500,00, che il secondo dev'essere condannato a Controparte_1
pagare al primo con l'aggiunta degli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (in via monitoria) al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (essendovi condanna del al pagamento di una somma, comunque significativa) e sono liquidate come da CP_1
dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e delle fasi effettivamente svolte.
18
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 1685/2023 del Parte_1
6.9.2023 del Tribunale di Verona, ferma ogni altra statuizione:
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
15.500,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di con distrazione in favore Controparte_1 Parte_1
del difensore avv. Marco Panato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo grado in € 5.077,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%; per il presente grado in € 5.809,00 oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NC PE FO ID RO
19