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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, per procura generale alle liti, dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Antonio Rizzo e Laura Rizzo;
Appellata
AVENTE AD OGGETTO: ripetizione indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' , con appello depositato il 21/05/2022, impugnava la sentenza n. 1265/2022 del Pt_1
Tribunale di Catania, pubblicata in data 02/04/2022, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultimo era stato condannato, all'esito dell'espletata CTU, al pagamento della somma complessiva di euro 8.397,78, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, per illegittime trattenute sulla pensione di reversibilità, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa in quanto tardiva l'eccezione sollevata dall'appellata nelle note cartolari depositate telematicamente il 9.5.2024, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.
2. Con il primo motivo di appello, l lamenta che il giudice ha fondato il proprio Pt_1
convincimento su una CTU generica e non esaustiva.
Evidenzia che il perito nominato d'ufficio ha dichiarato a pag. 3 della relazione in atti che, in presenza solo di alcuni cedolini, peraltro non meglio specificati, non poteva determinarsi con completezza l'importo che l'ente avrebbe dovuto restituire all'appellata.
Evidenzia, inoltre, che il consulente ha anche effettuato le verifiche sul superamento dei limiti di reddito sulla base della certificazione reddituale consistente nell'attestazione rilasciata dal consulente di parte dell'odierna appellata, ovvero sulla base di un documento totalmente privo di efficacia probatoria, in quanto proveniente da controparte, come si evince dalla stessa relazione peritale, pag.
3. Lamenta ancora che il nominato consulente ha preso in considerazione il reddito degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nonostante la rideterminazione della pensione di reversibilità fosse stata effettuata sulla base dei redditi conseguiti dalla in un CP_1
periodo diverso, ovvero negli anni 2013, 2014, 2015 e 2017; pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto quantomeno rinnovare la consulenza;
allega al riguardo le dichiarazioni reddituali dell'appellata relative ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017, dalle quali risultano redditi superiori al limite di legge indicato nella tabella F prodotta da controparte e chiede che, qualora sia eccepita la tardività di tale documentazione, la stessa sia ammessa in quanto indispensabile ai fini della decisione ex art. 437 comma 2 c.p.c.
3. Ribadisce, infine, quanto dedotto in primo grado ovvero che i debiti dell'appellata risultano estinti, atteso che a seguito di lettura centralizzata dei redditi percepiti da controparte e successive elaborazioni è stata effettuata una compensazione tra i debiti e i crediti calcolati e la trattenuta di cui alla L. 335/1995 di fatto non è stata applicata.
Chiede, pertanto: in via principale, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
in subordine, di rigettare il ricorso introduttivo della , con condanna della stessa al pagamento delle spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiede di: sentire liberamente il funzionario;
disporre il rinnovo della CTU;
ammettere, ai sensi Controparte_3
dell'art. 437, comma 2 c.p.c., la produzione delle dichiarazioni reddituali dell'appellata.
4. L'appellata nella memoria difensiva e nelle note cartolari ha eccepito, preliminarmente, la tardività della costituzione dell' nel giudizio di primo grado, Pt_1
avvenuta soltanto in data 9.4.2021, nonostante la prima udienza fosse fissata per l'11.1.2021, con conseguente decadenza dell'ente dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla allegazione di documenti e mezzi di prova. Aggiunge che tale decadenza, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, è assoluta, inderogabile, e deve essere rilevata d'ufficio; chiede, pertanto, l'espunzione di tutta la documentazione prodotta dall' in uno alla costituzione tardiva, pur essendo tale Pt_1 documentazione nella disponibilità dell'ente ancora prima della sua costituzione in giudizio. Eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché fondato su eccezioni non rilevabili d'ufficio e dunque inammissibili, date le intervenute decadenze e preclusioni ex artt. 416 e 420 c.p.c. Nel merito, evidenzia che l' non ha mai contestato Pt_1
l'ammontare delle trattenute illegittime sulla pensione di reversibilità indicate da essa appellata.
Nelle note cartolari depositate il 9.5.2024 evidenzia che nelle more del giudizio di appello è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 30.6.2022 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, l. 8 agosto 1995, n. 335 e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
Aggiunge che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia con effetto ex tunc dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte
Costituzionale, cioè dal 6.7.2022, e che, esaminando la Tabella F estratta dal sito , Pt_1
con gli importi aggiornati in base alla circolare n.135 del 2022 a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, risulta che in nessun anno dal 2016 al 2019 il limite di reddito è stato superato e che, dunque, non è possibile alcuna riduzione della pensione di reversibilità.
Chiede il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'ente al pagamento delle spese del grado.
5. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
6. Il primo motivo di appello deve ritenersi assorbito dalla rinnovazione della CTU, disposta da questa Corte con ordinanza adottata all'esito dell'udienza del 24.09.2024, con cui è stato conferito al dott. l'incarico di accertare “la Persona_1
legittimità delle trattenute operate dall' nel periodo oggetto di causa (2016- Pt_1
2019), tenuto conto della documentazione versata in atti e, in particolare, delle dichiarazioni dei redditi dell'appellata prodotte dall' nonché della sentenza della Pt_1 Corte Costituzionale n. 162 del 8-30 giugno 2022 e della circolare n. 108 del Pt_1
22.12.2023”.
7. In accoglimento della richiesta formulata da parte appellante con il secondo motivo di appello e disattesa l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale per violazione degli artt. 416, 420, 345 comma 2 e 437 c.p.c. dedotta dall'appellata nella memoria di costituzione e nelle note difensive, questa Corte ritiene di ammettere le dichiarazioni reddituali dell'appellata relative ai periodi di imposta 2013, 2014, 2015,
2016 e 2017.
Ed infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità'" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito
"necessario" della controversia” (ex multis, Cass., Sez. Lav. n. 13353/2012, confermata da Cass. Sez. Lav. n. 26257/2021).
Nel caso di specie, le dichiarazioni reddituali in esame risultano indispensabili al fine di accertare la verità e verificare la legittimità delle trattenute operate dall nel Pt_1
periodo oggetto di causa;
non senza osservare che l'onere di produrre la documentazione posta a fondamento della domanda di ripetizione di indebito grava sulla ricorrente in primo grado e che detto onere non può ritenersi assolto dalla certificazione prodotta in uno al ricorso, priva di valenza probatoria (cfr. “Attestazione dei redditi percepiti dalla Signora titolare della pensione n. 1773476 sede CP_1
n. 17” per gli anni 2017, 2018 e 2019, sottoscritta dalla dott.ssa , Persona_2
iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Catania). 8. Nel merito della domanda, rilevano le conclusioni del CTU il quale, sulla scorta della documentazione in atti e del cedolino pensione del mese di giugno 2020 acquisito nel corso delle operazioni peritali (anche in questo caso necessario ai fini dell'espletamento del mandato), afferma: “sono stati accertati nell'ambito degli anni per cui è causa, dal 2016 al 2019, complessivi crediti dell'appellata di € 771,80 (di cui
€ 521,33 per l'anno 2017 ed € 250,47 per l'anno 2018) scaturenti dalle maggiori trattenute operate dall' nei cedolini di pensione ex art. 1, comma 41, legge n. Pt_1
335/95, avuto riguardo anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 8-30 giugno 2022 ed alla circolare n. 108 del 22.12.2023”. Pt_1
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, fondate su corretti calcoli e coerenti procedimenti logici, sono integralmente condivise da questa Corte e devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Parte appellata, con note del 16.12.2024, osserva che il CTU ha acquisito dall' la Pt_1
documentazione in violazione del contraddittorio tra le parti, trattandosi di documenti dalla cui produzione l' è decaduto, ai sensi dell'art. 416 e 437 c.p.c. ed eccepisce, Pt_1
di conseguenza, la nullità dell'intera consulenza tecnica d'ufficio.
In merito a quanto dedotto dall'appellata, rileva le replica del CTU, il quale, rimettendosi alla Corte per le opportune valutazioni in punto di diritto, ha evidenziato che “l'acquisizione della documentazione in questione è stata autorizzata con ordinanza collegiale del 29.10.2024 (v. in all. 3); il sottoscritto con p.e.c. del
29.10.2024 (v. in all. 4) ha chiesto la produzione ad entrambe le parti, in quanto nella disponibilità di entrambe;
le operazioni peritali sono state appositamente rinviate al
19.11.2024, al fine di un contradditorio delle parti sull'indicata acquisizione (v. comunicazione p.e.c. in all. 1a), ma, alle quali nessuna delle parti ha comunicato di partecipare (v. verbale operazione peritali in all. 2a)”.
Sulla lamentata decadenza dell deve ritenersi assorbente la motivazione di cui al Pt_1
punto precedente, in merito all'indispensabilità dei documenti offerti per la prima volta in grado di appello;
sul punto va ulteriormente richiamato il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione Sez. L, nella ordinanza n. 12348 del 9.05.2023, secondo cui “In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato - tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d'ufficio, che si riflettono sull'ampiezza delle prerogative del
c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice - la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni)”.
Infine, si evidenzia l'infondatezza della eccezione sollevata dall'appellata nelle note autorizzate, secondo cui “Il Giudice di prime cure – si ripete – correttamente e giustamente ha accertato che in merito all'ammontare delle trattenute illegittimamente operate dall' negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l' non ha mai sollevato Pt_1 Pt_1
alcuna specifica contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.”; ed invero, nella memoria di costituzione in primo grado l'ente previdenziale ha precisato che “Nel caso in cui controparte sostenga di vantare ancora crediti verso l' per trattenute Pt_1
non restituite la domanda va respinta”; mentre la non contestazione dell'elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado è irrilevante ex art. 115 c.p.c.
9. Alla stregua delle risultanze documentali, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' va pertanto condannato alla Pt_1
restituzione in favore dell'appellata di € 771,80, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado, quantificate sulla base delle tariffe professionali vigenti nonché dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza. Vengono poste definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche Pt_1
d'ufficio, come liquidate in atti con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore dell'appellata di € 771,80, oltre alla maggior Pt_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
condanna l al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali di Pt_1
entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate nella somma di euro 700,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 400,00 quanto al presente grado, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, Pt_1
come liquidate in atti con separati decreti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.01.2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese