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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2853/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2815/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 All'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Giuseppe Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196024139000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1958/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 097 2022 01960241 39 000, a lei notificata in data 28.11.2024 in qualità di erede di Nominativo_1, contenente l'invito a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate, l'importo complessivo di euro 1.521,16 a titolo di omesso o carente versamento I.R.P.E.F. per il periodo d'imposta 2017, per un ammontare complessivo originario di euro 737,40 maggiorato di sanzioni pecuniarie, interessi di mora e compensi di riscossione, di cui alla comunicazione predisposta in data 23.11.2020 con codice atto n. 4091912810.
2. Parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) “Nullità per omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 4091912810 sotteso alla cartella esattoriale impugnata”.
2) “Nullità per intervenute prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale. violazione dell'art. 2948, n. 4,
c.c.”;
3) “Nullità degli importi richiesti a titolo di sanzioni;
4) “Carenza di motivazione della cartella di pagamento e violazione artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000”.
3. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
4. All'udienza del 20 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R.
n. 600 del 1973, ai sensi del quale quando, come nel caso di specie, “dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Nel caso in esame nessun avviso di accertamento (in realtà comunicazione di irregolarità) sarebbe stato notificato prima dell'invio della cartella esattoriale gravata.
In sostanza, l'avviso richiamato nella cartella esattoriale in esame (la comunicazione n. 4091912810) non sarebbe mai stato in realtà notificato alla parte ricorrente, che sarebbe venuta per la prima volta a conoscenza della richiesta di pagamento avanzata dall'Agenzia delle Entrate solo con l'invio della relativa cartella di pagamento, con conseguente invalidità dell'atto impositivo impugnato.
La resistente Agenzia delle Entrate si è difesa deducendo in primo luogo l'intervenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (e non dell'avviso di accertamento), trattandosi di un controllo formale.
Al riguardo, parte ricorrente ha indicato che trattandosi di un erede la notifica della comunicazione è idonea all'adempimento di quanto previsto dalla norma anche se è stata fatta al decuius.
Nel merito, la medesima Agenzia ha rilevato che, nell'ipotesi di specie, in ogni caso la mancata notifica della comunicazione di irregolarità non sarebbe causa di invalidità della cartella di pagamento in quanto la suddetta comunicazione di pagamento non in ogni caso deve essere inviata all'esito del controllo formale, ma solo quanto viene contestato il contenuto della dichiarazione del contribuente.
Questo giudice rileva, in punto di fatto, che non sussiste agli atti prova che la comunicazione di irregolarità contemplata dalla norma sia stata inviata la ricorrente, né al decuius, per cui deve essere considerata acclarato l'omesso invio della comunicazione di irregolarità prevista dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si osserva, altresì, in punto di diritto, che l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità, prima dell'adozione della cartella esattoriale, non sussiste sempre e in ogni caso, ma solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, o meglio tale adempimento può essere omesso qualora l'esito del controllo formale non sia tale da mettere in discussione la dichiarazione del contribuente, come, ad esempio nell'ipotesi in cui la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.
Più in particolare, l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, prevedendo che l'Amministrazione finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, procede, mediante procedura automatizzata, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
In tale sede, vengono corretti errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, sono ridotte le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta indicati in misura superiore rispetto a quella consentita o non spettanti in base ai dati indicati in dichiarazione. Viene, altresì, verificata la rispondenza dei versamenti effettuati rispetto alla dichiarazione stessa, nonché la loro tempestività.
In riferimento a questo tipo di controllo (Corte di cassazione, ord. 2 ottobre 2023 n. 27724):
- il comma 3 del citato articolo 36-bis prevede che, se dal controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, l'esito della comunicazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta, sia per evitare la ripetizione dei medesimi errori, che per consentire di regolarizzare gli aspetti formali
- lo Statuto del contribuente, approvato con legge n. 212/2000 dispone, all'articolo 6, comma 5, che prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti.
Infatti, le comunicazioni di irregolarità sono atti mediante i quali l'Amministrazione finanziaria avvisa il contribuente della presenza di errori, riscontrati attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973), il controllo formale della stessa (articolo 36-ter) o la liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato che il controllo automatico non avesse rivelato un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione e, anzi, la stessa cartella di pagamento riporta che l'Agenzia delle Entrate avrebbe asseritamente notificato una comunicazione di irregolarità in data 4.2.2022
(di cui non vi è però evidenza agli atti del fascicolo), avendo evidentemente ritenuto che si trattasse di una ipotesi in cui tale comunicazione era dovuta.
7. Fermo quanto anzidetto, in ogni caso, si deve rilevare l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dalla stessa parte resistente, ai sensi del quale “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Come ammesso dalla stessa parte resistente la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il
31.12.2021, salvo quanto previsto dalla normativa emergenziale adottata in regime Covid che ha previsto la sospensione dei termini di decadenza.
Al riguardo, pur applicando il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, previsto dall'art. 68 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, al momento della notifica della cartella di pagamento, ovverosia alla data del 28.11.2024, il termine decadenziale risulta decorso.
Non è applicabile la normativa di proroga di 24 mesi del termine di cui al comma 4 bis, lett. b) dell'art. 68, bis del d.l. n. 18/2020, invocata dalla parte resistente, ai sensi del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: …. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infatti, dalla cartella di pagamento risulta che il relativo carico è stato affidato all'Agente della riscossione in data 25.12.2022, ovverosia dopo il 31 dicembre 2021.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 600,00 oltre accessorie se dovute.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2815/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Erede Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 All'Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Giuseppe Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via M. Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220196024139000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1958/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella esattoriale n. 097 2022 01960241 39 000, a lei notificata in data 28.11.2024 in qualità di erede di Nominativo_1, contenente l'invito a corrispondere in favore dell'Agenzia delle Entrate, l'importo complessivo di euro 1.521,16 a titolo di omesso o carente versamento I.R.P.E.F. per il periodo d'imposta 2017, per un ammontare complessivo originario di euro 737,40 maggiorato di sanzioni pecuniarie, interessi di mora e compensi di riscossione, di cui alla comunicazione predisposta in data 23.11.2020 con codice atto n. 4091912810.
2. Parte ricorrente ha formulato i seguenti rubricati motivi di ricorso:
1) “Nullità per omessa notificazione dell'avviso di accertamento n. 4091912810 sotteso alla cartella esattoriale impugnata”.
2) “Nullità per intervenute prescrizione e/o decadenza della pretesa erariale. violazione dell'art. 2948, n. 4,
c.c.”;
3) “Nullità degli importi richiesti a titolo di sanzioni;
4) “Carenza di motivazione della cartella di pagamento e violazione artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000”.
3. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
4. All'udienza del 20 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato.
6. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R.
n. 600 del 1973, ai sensi del quale quando, come nel caso di specie, “dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Nel caso in esame nessun avviso di accertamento (in realtà comunicazione di irregolarità) sarebbe stato notificato prima dell'invio della cartella esattoriale gravata.
In sostanza, l'avviso richiamato nella cartella esattoriale in esame (la comunicazione n. 4091912810) non sarebbe mai stato in realtà notificato alla parte ricorrente, che sarebbe venuta per la prima volta a conoscenza della richiesta di pagamento avanzata dall'Agenzia delle Entrate solo con l'invio della relativa cartella di pagamento, con conseguente invalidità dell'atto impositivo impugnato.
La resistente Agenzia delle Entrate si è difesa deducendo in primo luogo l'intervenuta notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (e non dell'avviso di accertamento), trattandosi di un controllo formale.
Al riguardo, parte ricorrente ha indicato che trattandosi di un erede la notifica della comunicazione è idonea all'adempimento di quanto previsto dalla norma anche se è stata fatta al decuius.
Nel merito, la medesima Agenzia ha rilevato che, nell'ipotesi di specie, in ogni caso la mancata notifica della comunicazione di irregolarità non sarebbe causa di invalidità della cartella di pagamento in quanto la suddetta comunicazione di pagamento non in ogni caso deve essere inviata all'esito del controllo formale, ma solo quanto viene contestato il contenuto della dichiarazione del contribuente.
Questo giudice rileva, in punto di fatto, che non sussiste agli atti prova che la comunicazione di irregolarità contemplata dalla norma sia stata inviata la ricorrente, né al decuius, per cui deve essere considerata acclarato l'omesso invio della comunicazione di irregolarità prevista dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si osserva, altresì, in punto di diritto, che l'obbligo di notificare la comunicazione di irregolarità, prima dell'adozione della cartella esattoriale, non sussiste sempre e in ogni caso, ma solo qualora vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, o meglio tale adempimento può essere omesso qualora l'esito del controllo formale non sia tale da mettere in discussione la dichiarazione del contribuente, come, ad esempio nell'ipotesi in cui la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione.
Più in particolare, l'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, prevedendo che l'Amministrazione finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, procede, mediante procedura automatizzata, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
In tale sede, vengono corretti errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, sono ridotte le detrazioni, le deduzioni e i crediti d'imposta indicati in misura superiore rispetto a quella consentita o non spettanti in base ai dati indicati in dichiarazione. Viene, altresì, verificata la rispondenza dei versamenti effettuati rispetto alla dichiarazione stessa, nonché la loro tempestività.
In riferimento a questo tipo di controllo (Corte di cassazione, ord. 2 ottobre 2023 n. 27724):
- il comma 3 del citato articolo 36-bis prevede che, se dal controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, l'esito della comunicazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta, sia per evitare la ripetizione dei medesimi errori, che per consentire di regolarizzare gli aspetti formali
- lo Statuto del contribuente, approvato con legge n. 212/2000 dispone, all'articolo 6, comma 5, che prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre eventuali documenti.
Infatti, le comunicazioni di irregolarità sono atti mediante i quali l'Amministrazione finanziaria avvisa il contribuente della presenza di errori, riscontrati attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973), il controllo formale della stessa (articolo 36-ter) o la liquidazione delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha dimostrato che il controllo automatico non avesse rivelato un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione e, anzi, la stessa cartella di pagamento riporta che l'Agenzia delle Entrate avrebbe asseritamente notificato una comunicazione di irregolarità in data 4.2.2022
(di cui non vi è però evidenza agli atti del fascicolo), avendo evidentemente ritenuto che si trattasse di una ipotesi in cui tale comunicazione era dovuta.
7. Fermo quanto anzidetto, in ogni caso, si deve rilevare l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dalla stessa parte resistente, ai sensi del quale “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Come ammesso dalla stessa parte resistente la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il
31.12.2021, salvo quanto previsto dalla normativa emergenziale adottata in regime Covid che ha previsto la sospensione dei termini di decadenza.
Al riguardo, pur applicando il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, previsto dall'art. 68 del decreto legge 17/03/2020, n. 18, al momento della notifica della cartella di pagamento, ovverosia alla data del 28.11.2024, il termine decadenziale risulta decorso.
Non è applicabile la normativa di proroga di 24 mesi del termine di cui al comma 4 bis, lett. b) dell'art. 68, bis del d.l. n. 18/2020, invocata dalla parte resistente, ai sensi del quale “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono prorogati: …. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Infatti, dalla cartella di pagamento risulta che il relativo carico è stato affidato all'Agente della riscossione in data 25.12.2022, ovverosia dopo il 31 dicembre 2021.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. XIV in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 600,00 oltre accessorie se dovute.