Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11160/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 11160/2020 r.g.a.c. avente ad oggetto: “risarcimento danni ex art. 2051
c.c.”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Parte_1 C.F._1
DO;
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., titolare di Controparte_1
“MAMA CASA IN CAMPAGNA”, rapp.to e difeso dall' avv. Gennaro Martino;
- CONVENUTO
E
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2 P.IVA_1
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni personali patite a Controparte_1 causa della caduta sulla pavimentazione circostante il bordo della piscina sita all'interno della struttura ricettiva “Mama casa in campagna”, sita in Cellole, di proprietà della convenuta.
Resisteva al giudizio chiedendo, in via preliminare, di essere Controparte_1
autorizzata alla chiamata in garanzia di al fine di essere manlevata in caso di CP_2
accoglimento della domanda attorea, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda;
in subordine, chiedeva, in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea,
l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
La compagnia assicurativa non si costituiva in giudizio e, con ordinanza del 16/3/2021, ne
In via assolutamente preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per vizi attinenti alla edictio ationis.
Al riguardo, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., determinano nullità dell'atto di citazione, tra l'altro, l'assoluta incertezza del petitum e la mancata indicazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
Nella specie, l'atto di citazione contiene sia l'indicazione del petitum - avendo l'attore puntualmente riportato, nelle conclusioni, le pretese da esso avanzate, - sia della causa petendi.
Orbene, nel merito la domanda è fondata.
In fatto, occorre premettere che l'attore conveniva in giudizio la convenuta
[...]
esponendo principalmente che, in data 11/4/2018, durante un ricevimento Controparte_1 nuziale, mentre si trovava nella zona piscina della struttura “Mama casa in campagna”, rovinava nella piscina stessa a causa della pavimentazione scivolosa per la presenza di liquidi e cibo ivi sparsi, riportando lesioni personali che necessitavano il suo trasporto presso il PS ospedaliero di
Sessa AU (CE), ove gli veniva diagnosticato “trauma facciale con flc labbro inferiore perdita di sostanza 3 e4 elemento dentario arcata sup sx”. Pertanto, citava in giudizio Controparte_1
per chiedere il ristoro dei danni subiti, ex art. 2051 c.c. per mancata manutenzione del bene in
[...]
custodia.
Agli atti del giudizio venivano, tra l'altro, depositate le fotografie attestanti lo stato dei luoghi all'epoca del denunciato sinistro.
Durante la fase istruttoria della causa venivano escussi due testi indicati da parte attrice che confermavano il sinistro subito dal , nonché due testimoni per la parte convenuta ed, Pt_1 all'udienza del 22/9/2023, veniva, poi disposta la CTU medico-legale. Quindi la causa, con ordinanza del 25/2/2025, veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, è evidente che nel caso in esame si verta in tema di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una presunzione di colpa a carico del custode, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode: a quest'ultimo, incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si sia verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva, con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito e senza che il custode possa giovarsi dell'ignoranza dello stato della cosa. Precisamente, la responsabilità extracontrattuale per i danni cagionati da cose in custodia è una responsabilità c.d. oggettiva. Il custode del bene, infatti, risponde a prescindere dal dolo o dalla colpa. Ciò che conta affinché possa operare l'obbligo risarcitorio di cui all'art. 2051 cod. civ. è che si verifichi un fatto riconducibile alla sfera di controllo del danneggiante e che intercorra tra il fatto ed il danno cagionato un nesso eziologico. Ne consegue che, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 cod. civ., mentre il danneggiato ha il vantaggio di dover provare solo di aver subito un pregiudizio ingiusto per effetto di un fatto imputabile e/o riconducibile al danneggiante, questi può andare esente da responsabilità solo provando l'assenza e/o l'avvenuta interruzione del nesso eziologico, consistente nella dimostrazione del caso fortuito. Per caso fortuito si intende quel preciso fatto, imprevedibile ed inevitabile ed esterno alla cosa, che abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la sfera di dominio e di controllo del custode.
Chiarita, pertanto la portata e la ratio dell'istituto della responsabilità da cose in custodia, nonché la distribuzione dell'onere probatorio, deve ritenersi che, nel caso in esame, l'attore abbia fornito la prova del sinistro per cui è causa.
In particolare, con le riproduzioni fotografiche dei luoghi di causa, nonché le dichiarazioni testimoniali, parte attrice provava che la pavimentazione che circondava la piscina sulla quale il cadeva risultava essere scivolosa a causa di liquidi e residui di cibo e non bene illuminata. Pt_1
All'udienza del 28/6/2022, il primo teste di parte attrice, , dichiarava Testimone_1 testualmente: “sono a conoscenza dei fatti di causa poiché amico del , nonché padre dello Pt_1
sposo del matrimonio in cui si verificava il sinistro;
ricordo che alle ore 21:30 – 22:00 circa, ovvero al momento dei dolci e dell'apertura della torta, cadde sul bordo della piscina che Pt_1 era a filo d'acqua e non aveva cordolo ed aveva una pavimentazione in gres probabilmente non adatta ad una piscina;
al momento della caduta vi erano luci soffuse e, quindi, vi era scarsa visibilità; sul bordo piscina vi erano residui di dolci, io chiesi anche ad un cameriere di pulire, ma nessuno provvide ad eliminare tali residui di cibo;
DO cadde in piscina e urtò il mento e la bocca sul bordo piscina, perdeva sangue ed era semi cosciente;
lo portai dentro per asciugarlo e poi arrivò l'ambulanza per portarlo in ospedale;
ADR la zona circostante la piscina era in gres ed era a filo d'acqua o l'acqua al massimo era a 5 cm dalla pavimentazione;
preciso che i faretti erano a luce soffusa, ma erano accesi;
riconosco i luoghi di causa nella foto che mi viene mostrata depositata da parte attrice;
ADR il buffet dei dolci si era svolto all'esterno, così come la confettata ed il taglio della torta””.
Il secondo teste di parte attrice, escusso all'udienza del 22/9/2023, precisava: Testimone_2
“ sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto l'11/4/2018 ero presente come invitato al matrimonio a Mama Casa in Campagna a Cellole;
verso le ore 21:00 circa, durante il buffet dei dolci in piscina e l'apertura della torta nuziale, ero con e ci stavamo recando verso i Pt_1 divanetti vicino la piscina, dove c'erano le nostre mogli e ricordo che scivolò cadendo con Pt_1
il volto ed il mento sul bordo della piscina;
io ero dietro e vidi bene la sua caduta;
quando Pt_1
uscì dalla piscina, con l'aiuto mio e del padre dello sposo, aveva il volto sanguinante, Pt_1 aveva perso dei denti in bocca ed era semicosciente;
dopo circa mezz'ora, arrivò, l'ambulanza e fu portato al P.S. di Sessaurunca ed io lo raggiunsi con la mia auto. Preciso che la piscina era priva di cordolo, ovvero di corda delimitativa e di protezioni;
era poco illuminata ed a terra c'erano dolci e liquidi scivolosi. ADR la pavimentazione intorno alla piscina erano mattonelle normali e la piscina era a filo d'acqua; ADR quando cadde non aveva nulla in mano;
ADR il teste Pt_1
riconosce la piscina della foto depositata da parte attrice, in cui è ritratta la cugina dello sposo, di nome ”. Per_1
I testi escussi nel corso del giudizio, che hanno personalmente assistito al sinistro, rendevano dichiarazioni precise e concordanti, e dunque, in assenza di ragioni per le quali dubitare della loro attendibilità, può dirsi integralmente provato l'an della domanda risarcitoria esaminata in questa sede.
Al contrario, le dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta risultano essere contraddittorie ed imprecise, in particolare in ordine alla pavimentazione del luogo del sinistro, ovvero alla presenza o meno del cordolo delimitativo, e sono sconfessate dalle fotografie in atti (verbale di udienza del 7/2/2023, teste : “non ricordo se la piscina, come indicata dalla foto Testimone_3
mostrata, sia precedente o successiva ai lavori, poiché dalla foto non risulta il cordolo, potrebbe essere successiva ai lavori di rifacimento della piscina e, quindi, successiva al sinistro, ma non ricordo con precisione. E verbale di udienza del 22/9/2023, teste il quale riferiva: Testimone_4
“ricordo anche che la piscina presentava un cordolo, inteso come uno scalino che delimitava il bordo della piscina;
preciso che sulla pavimentazione intorno alla piscina ci sono dei faretti;
ricordo che anni fa ci furono dei lavori e fu realizzato il cordolo intorno alla piscina, ma non ricordo con precisione la data di tali lavori;
nella foto mostratami, allegata alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. di parte attrice, il cordolo intorno alla piscina non c'era; ADR non ricordo se sulla pavimentazione intorno alla piscina vi erano residui di cibo”).
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa si verificava a causa della pavimentazione scivolosa e del mancato pronto intervento di pulizia da parte degli addetti alla sala durante il buffet dei dolci, nonostante le specifiche richieste di provvedere alla rimozione dei rifiuti e delle sostanze liquide che si trovavano a terra.
Passando all'esame del quantum spettante all'attore, deve rilevarsi che dall'espletata CTU medico-legale, risulta che: “Il Sig. a seguito dell'evento lesivo del 11/04/2018 Parte_1 riportava un trauma facciale con ferita lacero contusa al labbro inferiore e perdita di sostanza dentale del canino e primo premolare superiore sinistro (2.3 e 2.4). La spesa complessiva per la riabilitazione dentaria emergente al sinistro e futura negli anni è di € 3.000 (tremila/00). Sono conseguite una INVALIDITA' TEMPORANEA PARZIALE (ITP) di 7 (sette) giorni valutabile sul
50%. Sono residuati postumi, valutabili come DANNO BIOLOGICO, nella misura dell'2% (DUE
PER CENTO). I predetti postumi non hanno alcuna incidenza sull'attività lavorativa dichiarata dal periziando”.
Pertanto, alla luce dei parametri indicati nella CTU, il danno deve essere quantificato in complessivi euro 2.383,47.
Sulla somma complessiva indicata vanno, inoltre, calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 2.383,47 va devalutata al momento dell'illecito (11/04/2018) e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione, viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo viene determinata la somma di euro 2.625,75, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Stante il giudizio di congruità formulato dal CTU si riconosce alla parte attrice il diritto di ripetizione sulle spese vive effettivamente sostenute, complessivamente quantificate in euro
3.000,00 (cfr. CTU).
Occorre a questo punto esaminare la domanda di manleva, formulata dalla convenuta nei confronti di CP_2
Invero, la convenuta ha prodotto copia della polizza assicurativa, stipulata con in CP_2 corso di validità al momento del verificarsi dell'infortunio occorso al , avente ad oggetto la Pt_1
copertura, tra gli altri, anche del rischio da responsabilità civile.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta, deve essere CP_2 condannata a tenere indenne l'odierna parte convenuta, di quanto quest'ultima sia tenuta a pagare, in favore dell'attore, a titolo di capitale, interessi e spese processuali, in forza della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi e per gli effetti di cui al DM
147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta da Pt_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Accoglie la domanda e dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione ai danni sofferti dall'attore e, per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di , della somma di euro 5.625,75, oltre Parte_1
interessi legali sulla sorta dalla domanda al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore della parte attrice, delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 264,00 per esborsi, euro 4.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
4) in accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., a tenere indenne la parte convenuta di Controparte_1 quanto quest'ultima sia tenuta a pagare, in favore dell'attore, a titolo di capitale, interessi e spese processuali, in forza della presente sentenza.
Napoli, 9/6/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello