Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2021, proposto da
IG PO, AN SI, PE AG, CE OC, PE AT OL, AT TE, MO LO, AL FE, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Pulimeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Lecce n. cron. 1363/2019, emesso il 24.07.2019 e depositato in cancelleria il 31.07.2019, relativo al giudizio n. 381/2019 r.g.v.g.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 30 novembre 2021, i ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Lecce n. cron. 1363/2019, emesso il 24.07.2019 e depositato in cancelleria il 31.07.2019, relativo al giudizio n. 381/2019 r.g.v.g., con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001, al pagamento della somma di € 4.389,89 in favore di LO MO, della somma di € 2.840,52 in favore di SI AN, della somma di € 5.164,25 in favore di OC CE, della somma di € 1.187,85 in favore di AG PE, della somma di € 1.032,91 in favore di TE AT, della somma di € 6.800,00 in favore di OL PE, della somma di € 3.615,21 in favore di FE AL, della somma di € 2.340,00 in favore di SE IN, della somma di € 1941,46 in favore di PO IG, oltre spese del procedimento, queste ultime liquidate in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta.
1.2. I ricorrenti, pertanto, deducendo il mancato adempimento spontaneo da parte del Ministero della Giustizia, hanno adito questo TAR, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di ottemperare al giudicato formatosi sul suddetto decreto mediante pagamento delle somme riconosciute in loro favore, oltre interessi legali. Hanno richiesto, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione e il riconoscimento delle spese e competenze di lite del presente giudizio di ottemperanza, da distrarsi in favore del difensore costituito.
1.3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio in data 9 dicembre 2021 per resistere al ricorso.
1.4. Ad esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Deve, in primo luogo, confermarsi la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
2.2. Come stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo.
2.3. I ricorrenti, inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001, n. 89, hanno inviato la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.
2.4. Infine, così come previsto dall’art. 5 sexies, comma 7, l. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione delle predette dichiarazioni senza che sia stato eseguito il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui al citato decreto.
2.5. Deve, quindi, essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d'Appello di Lecce n. cron. 1363/2019, emesso il 24.07.2019 e depositato in cancelleria il 31.07.2019, relativo al giudizio n. 381/2019 r.g.v.g., avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate e riconosciute in favore dei ricorrenti (come sopra indicate), se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Per il predetto adempimento si fissa il termine di giorni 90, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza.
4. Può, infine, nominarsi fin da ora, per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
4.1. Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del difensore che ne ha fatto richiesta. Deve riconoscersi, altresì, il diritto al rimborso delle spese vive ed accessorie sostenute successivamente all’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI, 03/05/2021, n. 3484; Cons. Stato, Sez. V, 31/03/2017, n. 1498; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10/01/2022, n. 153) e, segnatamente, quelle occorrenti per la richiesta di copie conformi del decreto, per la notificazione e la certificazione di passaggio in giudicato del medesimo decreto, nonché per la notificazione del ricorso in ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione nei sensi e nei termini di cui in motivazione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificatamente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € 300 per onorario, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive, successive ed accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza; il tutto con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Francesca Pulimeno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO